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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 18/09/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, letti gli artt. 281-quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 445 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C.F.: ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 amministratore pro tempore , elettivamente domiciliato a Controparte_1
Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale n. 519, presso e nello studio Avv.
Andrea De Lauretis, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
- parte opponente -
e
(P.IVA , in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con sede a Roseto degli Abruzzi TE, in via
Puglie n. 86, , ed elettivamente domiciliata a Roseto Degli Abruzzi (TE), in via
G. Thaulero n. 1, presso e nello studio dell'Avv. Luciana Di Bartolomeo, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione;
- parte opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di somme di denaro.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 27 maggio 2025, celebrata con le forme e le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c. depositato in data 10 ottobre 2019 avanti al Tribunale di Teramo, la società (d'ora in Controparte_2 avanti, per ragioni di mera comodità, anche solo “ ) ha Controparte_2 chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 1460/2019 nei confronti del
(d'ora in poi, breviter anche solo il “ ), Parte_1 Parte_1 con cui è stato intimato a quest'ultimo il pagamento, oltre interessi e spese del procedimento, nonché rimborso forfettario 15%, IVA e CPA successive occorrende, della somma complessiva di € 12.907,43, a titolo di lavori edili extra capitolato effettuati presso il predetto ente condominiale.
Avverso il predetto decreto monitorio, emesso in data 1 dicembre 2019, comunicato dalla Cancelleria in data 3 dicembre 2019 e tempestivamente notificato dall'ingiungente al quest'ultimo ha spiegato rituale Parte_1 opposizione mediante atto di citazione tempestivamente notificato, con il quale, convenendo in giudizio la società ha chiesto Controparte_2
all'intestato Tribunale di “accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, che nulla è dovuto dal alla società Parte_1 Controparte_2
e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto”, con richiesta di condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. e con vittoria di spese e competenze di lite.
A sostegno dell'opposizione, in sintesi, il ha contestato la Parte_1 richiesta di pagamento avversaria sia nell'an, che nel quantum, rilevando come nessun lavoro per il quale la società avversaria ha chiesto ed ottenuto il decreto monitorio le è stato invero mai commissionato, così come alcuna opera è stata mai realizzata in favore di esso dall'odierna Parte_1 opposta, la quale, infatti, non ha prodotto alcun contratto di appalto, né alcun computo metrico redatto dalla stessa e sottoscritto per accettazione da parte di esso opponente, così come non ha offerto in comunicazione commissioni d'opera o delibere assembleari di approvazione di eventuali preventivi o di autorizzazione all'esecuzione dei lavori, né un verbale di riconsegna dei presunti lavori svolti al fine di provare il preciso ammontare delle somme richieste, precisando che il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla scorta delle sole due fatture allegate al ricorso monitorio, le quali, se sono sufficienti a dimostrare il credito in fase monitoria, non lo sono anche nel presente
2 giudizio di opposizione;
infine, l'ente condominiale ha contestato la illegittimità della richiesta di applicazione degli interessi moratori ex d.lgs.
231/2002.
Con comparsa del 24 giugno 2020, si è costituita in giudizio
[...]
chiedendo al Tribunale, previa concessione della provvisoria Controparte_2 esecuzione del decreto ingiuntivo, la reiezione dell'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo in ogni sua parte, e con condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e vittoria di spese e competenze di lite.
In sintesi, nella comparsa di costituzione, la società ingiungente, premettendo l'iter che ha dato luogo alla vicenda oggetto di giudizio, ha rappresentato di essere stata contattata, nell'anno 2009, dall'allora amministratore del Condominio , il sig. , dello Studio CP_3 CP_4
OM, per avere dei preventivi per opere di manutenzione straordinaria della copertura dei due corpi “a” e “b” del complesso condominiale, con preventivo di essa opposta scelto in assemblea condominiale e conseguente stipula di contratto di appalto tra le parti, per cui, nel periodo ricompreso tra il 2009 ed il
2013, sono stati effettuati diversi lavori preventivati per oltre € 40.000,00, a fronte dei quali essa opposta ha emesso più di una fattura, da ultimo la n. 16 del 1 marzo 2013 per l'importo complessivo di € 10.059,45, di cui residua il pagamento per € 1.000,00, in ragione di parziali pagamenti effettuati solo in acconto. Ha aggiunto che, a lavori ultimati, l'allora amministratore (il sig. CP_4
), ha chiesto, su impulso dei condòmini, ad essa opposta di effettuare,
[...] nelle zone esterne del , ulteriori lavori di manutenzione Parte_1 straordinaria extra contratto qualificati espressamente come “improcrastinabili per via dello stato dissestato della pavimentazione dei vialetti esterni e dei canali di gronda”, motivo per cui il legale rappresentante di essa opposta, in totale buona fede, ha realizzato tali lavori straordinari, emettendo la fattura n. 17 del 31 marzo 2015 per l'importo di € 11.907,43, precisando che tali lavori sono stati effettuati sotto le direttive del direttore dei lavori e progettista geom. CP_5
, tecnico del Condominio, e da questi mai contestati, nonché sotto gli
[...] occhi di tutti i condòmini e dell'allora amministratore. Ha quindi sostenuto che, poiché nessun pagamento è stato effettuato nonostante il trascorre del tempo - nel corso del quale è mutata l'amministrazione condominiale in favore del sig.
3 dello studio Gamma - è stata trasmessa da essa opposta, in Controparte_1 data 15 maggio 2019, diffida di pagamento, cui il nuovo amministratore condominiale ha risposto mediante richiesta di delucidazioni al precedente amministratore ( ), non riuscendo a trovare riscontro delle citate CP_4 fatture nella contabilità condominiale, cui è seguita una ulteriore nota dell'amministratore in carica (sig. , in cui è stato riferito che Controparte_1 già nell'assemblea del 17 novembre 2017 l'allora amministratore (sig. CP_4
) aveva avvisato i condòmini della richiesta di pagamento di detta
[...] ulteriore fattura, precisando come mancasse la contabilità tecnica, che è stata successivamente redatta, su istanza del dal geom. Parte_1 CP_5
, già Direttore dei lavori e tecnico di fiducia del e non da
[...] Parte_1 soggetto estraneo alle parti, come invece falsamente affermato in citazione.
Con ordinanza riservata emessa il 29 marzo 2021, l'allora titolare del procedimento, “ritenuto necessario procedere ad un approfondimento istruttorio, alla luce della difesa dell'opponente che, in sintesi per quanto di interesse, sostiene la totale infondatezza dell'altrui pretesa in ragione del mancato svolgimento della prestazione sottesa al provvedimento monitorio”, ha rigettato la richiesta ex art. 648 c.p.c. della società opposta e ha concesso alle parti i termini previsti dall'art. 186, co. VI
c.p.c., ammettendo poi le prove orali formulate dalla società
[...]
(escussione di n. 4 testi di parte opposta) ed abilitando l'opponente CP_2 alla prova contraria mediante propri testi.
All'esito dell'espletamento dell'istruttoria orale, il precedente titolare del procedimento ha fissato quindi l'udienza del 10 luglio 2025 per la precisazione delle conclusioni, anticipata dallo scrivente magistrato, divenuto titolare del fascicolo solo in data 12 marzo 2024, al 27 maggio 2025, al cui esito, fatte precisare le conclusioni dai procuratori delle parti, sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Sulla scorta delle risultanze processuali acquisite, l'opposizione interposta avverso il decreto monitorio n. 1460/2019 deve essere rigettata e, al fine di comprendere le ragioni sottese alla integrale conferma del predetto decreto ingiuntivo, si ritiene utile rammentare che, come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo origina un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice è investito del potere/dovere di accertare la fondatezza della pretesa
4 fatta valere con la richiesta di ingiunzione dalla parte opposta, la quale assume la posizione sostanziale di attore, mentre la parte opponente, che formalmente introduce il giudizio di cognizione ma che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. ex multis Cass. Civ.
n. 6091/2020); il giudizio di opposizione, infatti, altro non è che la prosecuzione e la trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria, rappresentando una fase meramente eventuale, rimessa alla iniziativa del debitore ingiunto, il quale voglia evitare di trovarsi di fronte alla formazione di un giudicato circa il credito azionato con decreto ingiuntivo.
Di conseguenza, in applicazione del principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., l'ingiungente, sebbene convenuto nel giudizio di opposizione
(essendo parte opposta), deve fornire, in virtù della veste sostanziale che ricopre, la prova dei fatti costitutivi del credito asseritamente ventato, dovendo invece il debitore ingiunto (parte opponente) dimostrare, nella sua veste sostanziale di convenuto, i fatti su cui si fonda la sua eventuale eccezione di inefficacia, modificazione o estinzione del diritto di credito di controparte.
Chiarita così la distribuzione dell'onere della prova nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo e venendo al caso per cui è processo, mentre la società opposta, parte attrice in senso sostanziale, ha efficacemente dimostrato la fonte del proprio diritto, il , dal canto suo, Controparte_6 al fine di paralizzare la pretesa avversaria, ha genericamente allegato che, a ben vedere, alcun lavoro edile sarebbe stato da controparte effettuato, non essendo mai stato stipulato alcun contratto di appalto, infatti non versato in atti.
A tale specifico riguardo, deve precisarsi che il contratto di appalto privato rientra fra i negozi consensuali ad effetti obbligatori per i quali la legge non prescrive l'osservanza di alcuna forma scritta ad substantiam actus (cfr. artt.
1325, n. 4 e 1350 c.c.) (né oltretutto ad probationem tantum), con conseguente dispiegarsi del principio generale di libertà delle forme, tale da consentire il perfezionamento della tipologia contrattuale in esame anche mediante lo scambio orale dei consensi ovvero per facta concludentia.
Peraltro, giova precisare che, nel caso di specie, le fatture azionate in via monitoria, e cioè le fatture n. 16 del 1 marzo 2013 (per € 10.059,45, di cui residua
5 il pagamento per € 1.000,00) e n. 17 del 31 marzo 2015 per € 10.059,45, allegate al ricorso per decreto ingiunto e debitamente corredate dall'estratto autentico notarile delle scritture contabili contenenti l'annotazione delle predette fatture, riguardano, a ben vedere, lavori “extra capitolato”, ossia non stabiliti nel contratto di appalto, che è stato invero stipulato dalle parti – oltretutto in forma scritta – in data 3 luglio 2009 e che è stato invero versato in atti dall'opposta
(cfr. doc. 1 allegato alla relativa memoria n. II ex art. 183, co. VI c.p.c.) ed i cui lavori sono assistiti da certificato di regolare esecuzione del 31 ottobre 2009 rilasciato dal tecnico del Condominio, il Geom. (cfr. doc. 2 Controparte_5 allegato alla memoria n. II ex art. 183, co. VI c.p.c. di parte opposta), oltre che dalla contabilità condominiale comprovante la misura dei pagamenti effettuati
(cfr. doc. 3 allegato alla relativa memoria n. II ex art. 183, co. VI c.p.c. di parte opposta).
Risultano inoltre documentalmente dimostrati altri lavori realizzati nell'anno 2010 di rifacimento della guaina del tetto delle scale “A” e “B” pagati dal (cfr. doc. 4 allegato alla relativa memoria n. II ex art. 183, co. Parte_1
VI c.p.c. di parte opposta) ed al terrazzo di proprietà di per quasi Parte_2 ulteriori € 20.000,00, anche questi saldati, come attestato dalla contabilità condominiale (cfr. doc. 5 allegato alla relativa memoria n. II ex art. 183, co. VI
c.p.c. di parte opposta); ancora, la documentazione in atti comprova che, tra l'anno 2011 e l'anno 2014, sono stati effettuati lavori straordinari e di copertura del corpo “A” e del corpo “B” (cfr. in particolare il computo metrico estimativo del 15 ottobre 2011, sub doc. 6, redatto dal Geom. , tecnico Controparte_5 incaricato dal Condominio, ed il preventivo della società opposta, sub doc. 7), lavori stimati in oltre € 40.000,00, come si evince dalla contabilità condominiale allegata sub doc. 8 alla memoria n. II ex art. 183, co. VI c.p.c. di parte opposta, sulla cui scorta la società ha emesso diverse fatture, fra cui Controparte_2 la n. 16/2013, azionata in via monitoria, siccome non completamente saldata dal essendo rimasta parzialmente insoluta per l'importo di € 1.000,00. Parte_1
Ciò premesso, la società opposta ha rappresentato che, in occasione dell'ultimazione dei lavori appaltati, nell'anno 2014 sono stati richiesti dall'allora amministratore condominiale, il sig. , “ulteriori lavori CP_4 straordinari fuori contratto nelle zone esterne del condominio” – quali il rifacimento della pavimentazione in porfido, il rifacimento di un tratto di rete fognante e
6 della condotta acque bianche lato ovest, la riparazione del pavimento del pianerottolo ingresso scala B e la sostituzione dei canali e pluviali metallici nel corpo B – siccome “improcrastinabili per via dello stato dissestato della pavimentazione dei vialetti esterni e dei canali di gronda” (cfr. p. 3 comparsa), che sono stati realizzati da essa opposta e per i quali ha quindi emesso la fattura n.
17 del 31 marzo 2015 per la somma di € 11.907,43, non saldata e posta anch'essa
(unitamente a quella n. 16/2013, rimasta insoluta per l'importo di € 1.000,00) a fondamento dell'azione monitoria, dovendosi sin da ora sottolineare che la dedotta “improcrastinabilità” dei lavori extra contratto e quindi la urgenza degli stessi non è stata, neppure in modo generico, contestata dal Parte_1 opponente, con tutto ciò che ne deriva in termini di disciplina ex art. 115 c.p.c.
(questione su cui tornerà a breve).
A conferma dell'avvenuta esecuzione di detti lavori extra capitolato, parte opposta ha depositato, sin dalla costituzione in giudizio, contabilità - recante la data del 25 giugno 2019 - redatta dal Geom. , Direttore dei CP_5 lavori e quindi tecnico di fiducia nominato dal Condominio/committente (che ha seguito i lavori tutti sopra elencati dal 2009 al 2014), avente ad oggetto
“Opere di manutenzione straordinaria esterna copertura corpo A e B del
[...]
”, in Controparte_7 cui sono appunto elencate le opere non contabilizzate in precedenza e che sono quantificate addirittura in un importo superiore rispetto a quello richiesto dall'opposta, e cioè per € 12.450,80 oltre IVA (cfr. documentazione allegata alla comparsa e ri-prodotta anche sub doc. 9 allegato alla memoria n. II ex art. 183, co. VI c.p.c.).
È doveroso precisare che la predetta contabilità, che reca la più recente data del 25 giugno 2019 e che alla voce “Committente” indica il “ Parte_1
Amm.re Dr. ” (attuale amministratore), è stata
[...] Controparte_1 redatta su istanza del da parte del geom. , già Direttore Parte_1 CP_5 dei lavori (e quindi tecnico di fiducia del committente), in quanto poco tempo prima, e precisamente il 15 maggio 2019, la società edile aveva inoltrato al diffida di pagamento per le fatture n. 16/2013 per l'importo di € Parte_1
1.000,00 e n. 17/2015 per l'importo di € 11.907,43, diffida alla quale l'ente, in persona del nuovo amministratore sig. aveva replicato Controparte_1 chiedendo “di farmi avere dei chiarimenti” in merito da parte dello studio OM
7 (di cui faceva parte il precedente amministratore), non riuscendo a trovare
“alcuna ripartizione in merito nonché alcuna specifica dei lavori effettuare” e quindi, in sostanza, non riuscendo a riscontrare le due fatture all'interno della contabilità condominiale (cfr. documentazione allegata alla comparsa).
È stato inoltre dimostrato che, con successiva comunicazione del 23 settembre 2019 inviata alla società opposta, il nuovo amministratore condominiale ha riferito di aver richiesto “delucidazioni in merito (n.d.r.: ossia relativamente alle due sopra citate fatture) allo studio OM (amministratore precedente), che dichiara che nel verbale del 17/11/2017 lo stesso ha avvisato i condomini dell'esistenza di tale richiesta di pagamento non supportata da contabilità tecnica dalla quale evincere le voci di spesa”, precisando che, “Successivamente all'assemblea del 17/11, (n.d.r.: l'allora amministratore condominiale) CP_4 ha richiesto a (n.d.r.: legale rappresentante della società opposta) di CP_8 comprensede quali lavori fossero stati eseguiti e compresi nella fattura ma lo stesso aveva dichiarato che la contabilità era andata persa con la distruzione del database del suo pc.” e che, “Successivamente a questa ricostruzione fatta da , CP_4
l'amministratore in carica ha richiesto una specifica dei lavori eseguiti che è stata redatta dal tecnico , dove riporta tutte le specifiche dei lavori eseguiti.” CP_5 CP_5
(cfr. documentazione allegata alla comparsa), ossia quella che è stata versata in atti da sin dalla costituzione in giudizio e che è stata Controparte_9 espressamente confermata dal relativo autore, , escusso Controparte_5 all'udienza dell'11 ottobre 2022 (cfr. relativo verbale d'udienza).
Sempre dall'istruttoria orale espletata, è emerso che il sig. CP_10 amministratore del Condominio committente sino ad ottobre 2018,
[...] escusso all'udienza del 6 dicembre 2022, ha precisato che le lavorazioni extra capitolato “non erano oggetto di delibere assembleari, ma erano state caldeggiate fortemente dai condomini perché questi non volevano che la ditta andasse via senza aver effettuato lavorazioni comunque necessarie alla soluzione di problematiche condominiali” e che “Poiché c'era un certo tipo di fiducia dei condomini nei confronti della ditta, il geometra della stessa, di cui non ricordo il nome, avrebbe provveduto poi
a fare una piccola computazione delle suddette opere”, riconoscendo che se “è vero che manca la computazione, la metratura e il prezzo. Ma è altrettanto vero che le opere sono evidenti”.
Dunque, l'amministratore condominiale all'epoca in carica, il sig.
[...]
[..
[...] ha espressamente riconosciuto di aver incaricato - nonostante Parte_3
l'assenza di una espressa delibera condominiale - l'odierna società opposta della esecuzione dei lavori extra contratto siccome indifferibili e necessari e l'evidenza dei lavori de quibus, oltre a risultare dalla contabilità a firma del tecnico di fiducia del Condominio data giugno 2019, emerge anche dalle fotografie alla stessa allegate, comprovanti la riparazione ed il rifacimento parziale della pavimentazione esterna in lastre di porfido, la realizzazione della condotta delle acque bianche, il riattamento della condotta fognante, la riparazione e sostituzione parziale pavimento pianerottolo dell'ingresso della scala “b” e gli altri lavori ivi specificamente indicati.
In altri termini, risulta dimostrata la esecuzione delle opere extra contratto, di cui, peraltro, è pacifico che l'assemblea non abbia CP_11 fornito specifica autorizzazione.
A tale specifico riguardo, occorre sottolineare che, nonostante non possa assumere rilievo l'autorizzazione fornita dall'amministratore CP_11 atteso che, trattandosi di opere di straordinaria amministrazione, sarebbe stata comunque necessaria l'approvazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 1135 c.c., comma I, n. 4, tuttavia può ed anzi deve essere utilmente richiamata, nel caso di specie, la disciplina inerente i lavori di urgenza, per i quali, infatti, come è noto, non si rende necessaria la preventiva autorizzazione assembleare (salvo l'obbligo di riferirne all'assemblea), potendo infatti nel caso per cui è processo tale requisito, questo cioè dell'urgenza, ben inferirsi oltre che dalla sopra denunciata omessa contestazione (persino in termini generici) del carattere della “improcrastinabilità” affermato dall'opposta sin dalla costituzione in giudizio, anche dall'espletata istruttoria orale, durante la quale è stata espressamente confermata da tutti i testimoni escussi - soggetti terzi e qualificati - la specifica circostanza di cui al capitolo di prova n. 5 articolato nella memoria istruttoria di parte opposta, secondo cui “i lavori di cui all'elenco del Geom. tra cui rifacimento tratto fognatura, sostituzione discendenti e CP_5 sistemazione porfido, sono stati svolti su istanza dei condomini stante la necessità di provvedere e sotto gli occhi dei condomini e dell'amministratore” (essendo stato infatti affermato che “c'era necessità di realizzarli e i condomini, in primis
l'amministratore ne erano a conoscenza” - cfr. deposizione del teste CP_5
, tecnico di fiducia peraltro del escusso all'udienza dell'11
[...] Parte_1
9 ottobre 2022 - e che “alcuni di essi passavano e si fermavano a guardare i lavori.” - cfr. deposizione del teste che ha eseguito materialmente i lavori, Tes_1 escusso all'udienza dell'11 ottobre 2022).
Di conseguenza, dal momento che, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, risultano dimostrate non soltanto la esecuzione delle opere extra contratto, ma anche la necessità di svolgimento delle stesse – requisito, questo, che, come anticipato, oblitera la necessità di espressa autorizzazione dell'assemblea, in ogni caso notiziata dei predetti lavori e della relativa fattura alla riunione del 17 novembre 2017) – l'opposizione spiegata dal Condominio ingiunto va rigettata, con conseguente integrale conferma del decreto monitorio oggetto della stessa, dovendosi infatti rilevare come non colga nel segno neppure l'eccezione coltivata in citazione secondo cui “gli interessi moratori di cui al d.lgs. 231/02 si applicano unicamente alle transazioni commerciali
(e non sarebbe questa la fattispecie)” (cfr. p. 6 citazione), posto che, a ben vedere, nel ricorso ex art. 633 c.p.c. presentato da non sono Controparte_2 stati richiesti (e quindi con il decreto monitorio – con la statuizione “interessi come da domanda” – non sono stati ingiunti) interessi moratori previsti dalla disciplina speciale di cui al d.lgs. 231/2002 (che infatti non potrebbe trovare applicazione al caso di specie), bensì “interessi moratori dalla data di esigibilità del credito sino all'effettivo soddisfo” (cfr. p. 2 ricorso monitorio), e cioè interessi moratori “classici” al saggio legale ex artt. 1224 e 1284 c.c..
Con riguardo alla domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla società opposta, il complessivo tenore delle difese svolte dall'opponente, non evidenziando chiari profili di dolo o colpa grave e comunque un vero e proprio abuso del processo, ne giustifica il rigetto;
parimenti non suscettibile di accoglimento è la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dal Parte_1 opponente, in quanto parte risultante soccombente.
Le spese di lite, che seguono il criterio della soccombenza, sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 10 marzo
2014, n. 55 e succ. mod., in rapporto peraltro allo scaglione minimo per tutte le fasi, in ragione della limitata attività istruttoria espletata, dell'attività difensiva in concreto svolta e dalla non particolare complessità delle questioni giuridiche involte.
Il criterio della soccombenza, inoltre, governa anche le spese sostenute
10 nel procedimento monitorio, con il corollario per cui parte opponente, risultata totalmente soccombente nell'odierno giudizio di opposizione, deve essere condannata anche alla rifusione delle spese del procedimento monitorio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 653 c.p.c., liquidate per € 540,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile contraddistinta dal R.G. n. 1906/2024 fra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. RIGETTA l'opposizione spiegata da e per Parte_1
l'effetto CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1460/2019 (emesso dal
Tribunale di Teramo nell'ambito del giudizio rubricato al R.G. n.
3196/2019) oggetto della presente opposizione, da considerare, pertanto, definitivamente esecutivo;
2. RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da Parte_1
;
[...]
3. RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da
[...]
Controparte_2
4. CONDANNA il , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, alla refusione, in favore di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell'importo di € 2.540,00, oltre il rimborso delle spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel procedimento monitorio per € 540,00.
Così deciso in Teramo, in data 18 settembre 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, letti gli artt. 281-quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 445 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C.F.: ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 amministratore pro tempore , elettivamente domiciliato a Controparte_1
Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale n. 519, presso e nello studio Avv.
Andrea De Lauretis, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
- parte opponente -
e
(P.IVA , in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con sede a Roseto degli Abruzzi TE, in via
Puglie n. 86, , ed elettivamente domiciliata a Roseto Degli Abruzzi (TE), in via
G. Thaulero n. 1, presso e nello studio dell'Avv. Luciana Di Bartolomeo, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione;
- parte opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di somme di denaro.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 27 maggio 2025, celebrata con le forme e le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c. depositato in data 10 ottobre 2019 avanti al Tribunale di Teramo, la società (d'ora in Controparte_2 avanti, per ragioni di mera comodità, anche solo “ ) ha Controparte_2 chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 1460/2019 nei confronti del
(d'ora in poi, breviter anche solo il “ ), Parte_1 Parte_1 con cui è stato intimato a quest'ultimo il pagamento, oltre interessi e spese del procedimento, nonché rimborso forfettario 15%, IVA e CPA successive occorrende, della somma complessiva di € 12.907,43, a titolo di lavori edili extra capitolato effettuati presso il predetto ente condominiale.
Avverso il predetto decreto monitorio, emesso in data 1 dicembre 2019, comunicato dalla Cancelleria in data 3 dicembre 2019 e tempestivamente notificato dall'ingiungente al quest'ultimo ha spiegato rituale Parte_1 opposizione mediante atto di citazione tempestivamente notificato, con il quale, convenendo in giudizio la società ha chiesto Controparte_2
all'intestato Tribunale di “accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, che nulla è dovuto dal alla società Parte_1 Controparte_2
e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto”, con richiesta di condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. e con vittoria di spese e competenze di lite.
A sostegno dell'opposizione, in sintesi, il ha contestato la Parte_1 richiesta di pagamento avversaria sia nell'an, che nel quantum, rilevando come nessun lavoro per il quale la società avversaria ha chiesto ed ottenuto il decreto monitorio le è stato invero mai commissionato, così come alcuna opera è stata mai realizzata in favore di esso dall'odierna Parte_1 opposta, la quale, infatti, non ha prodotto alcun contratto di appalto, né alcun computo metrico redatto dalla stessa e sottoscritto per accettazione da parte di esso opponente, così come non ha offerto in comunicazione commissioni d'opera o delibere assembleari di approvazione di eventuali preventivi o di autorizzazione all'esecuzione dei lavori, né un verbale di riconsegna dei presunti lavori svolti al fine di provare il preciso ammontare delle somme richieste, precisando che il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla scorta delle sole due fatture allegate al ricorso monitorio, le quali, se sono sufficienti a dimostrare il credito in fase monitoria, non lo sono anche nel presente
2 giudizio di opposizione;
infine, l'ente condominiale ha contestato la illegittimità della richiesta di applicazione degli interessi moratori ex d.lgs.
231/2002.
Con comparsa del 24 giugno 2020, si è costituita in giudizio
[...]
chiedendo al Tribunale, previa concessione della provvisoria Controparte_2 esecuzione del decreto ingiuntivo, la reiezione dell'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo in ogni sua parte, e con condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e vittoria di spese e competenze di lite.
In sintesi, nella comparsa di costituzione, la società ingiungente, premettendo l'iter che ha dato luogo alla vicenda oggetto di giudizio, ha rappresentato di essere stata contattata, nell'anno 2009, dall'allora amministratore del Condominio , il sig. , dello Studio CP_3 CP_4
OM, per avere dei preventivi per opere di manutenzione straordinaria della copertura dei due corpi “a” e “b” del complesso condominiale, con preventivo di essa opposta scelto in assemblea condominiale e conseguente stipula di contratto di appalto tra le parti, per cui, nel periodo ricompreso tra il 2009 ed il
2013, sono stati effettuati diversi lavori preventivati per oltre € 40.000,00, a fronte dei quali essa opposta ha emesso più di una fattura, da ultimo la n. 16 del 1 marzo 2013 per l'importo complessivo di € 10.059,45, di cui residua il pagamento per € 1.000,00, in ragione di parziali pagamenti effettuati solo in acconto. Ha aggiunto che, a lavori ultimati, l'allora amministratore (il sig. CP_4
), ha chiesto, su impulso dei condòmini, ad essa opposta di effettuare,
[...] nelle zone esterne del , ulteriori lavori di manutenzione Parte_1 straordinaria extra contratto qualificati espressamente come “improcrastinabili per via dello stato dissestato della pavimentazione dei vialetti esterni e dei canali di gronda”, motivo per cui il legale rappresentante di essa opposta, in totale buona fede, ha realizzato tali lavori straordinari, emettendo la fattura n. 17 del 31 marzo 2015 per l'importo di € 11.907,43, precisando che tali lavori sono stati effettuati sotto le direttive del direttore dei lavori e progettista geom. CP_5
, tecnico del Condominio, e da questi mai contestati, nonché sotto gli
[...] occhi di tutti i condòmini e dell'allora amministratore. Ha quindi sostenuto che, poiché nessun pagamento è stato effettuato nonostante il trascorre del tempo - nel corso del quale è mutata l'amministrazione condominiale in favore del sig.
3 dello studio Gamma - è stata trasmessa da essa opposta, in Controparte_1 data 15 maggio 2019, diffida di pagamento, cui il nuovo amministratore condominiale ha risposto mediante richiesta di delucidazioni al precedente amministratore ( ), non riuscendo a trovare riscontro delle citate CP_4 fatture nella contabilità condominiale, cui è seguita una ulteriore nota dell'amministratore in carica (sig. , in cui è stato riferito che Controparte_1 già nell'assemblea del 17 novembre 2017 l'allora amministratore (sig. CP_4
) aveva avvisato i condòmini della richiesta di pagamento di detta
[...] ulteriore fattura, precisando come mancasse la contabilità tecnica, che è stata successivamente redatta, su istanza del dal geom. Parte_1 CP_5
, già Direttore dei lavori e tecnico di fiducia del e non da
[...] Parte_1 soggetto estraneo alle parti, come invece falsamente affermato in citazione.
Con ordinanza riservata emessa il 29 marzo 2021, l'allora titolare del procedimento, “ritenuto necessario procedere ad un approfondimento istruttorio, alla luce della difesa dell'opponente che, in sintesi per quanto di interesse, sostiene la totale infondatezza dell'altrui pretesa in ragione del mancato svolgimento della prestazione sottesa al provvedimento monitorio”, ha rigettato la richiesta ex art. 648 c.p.c. della società opposta e ha concesso alle parti i termini previsti dall'art. 186, co. VI
c.p.c., ammettendo poi le prove orali formulate dalla società
[...]
(escussione di n. 4 testi di parte opposta) ed abilitando l'opponente CP_2 alla prova contraria mediante propri testi.
All'esito dell'espletamento dell'istruttoria orale, il precedente titolare del procedimento ha fissato quindi l'udienza del 10 luglio 2025 per la precisazione delle conclusioni, anticipata dallo scrivente magistrato, divenuto titolare del fascicolo solo in data 12 marzo 2024, al 27 maggio 2025, al cui esito, fatte precisare le conclusioni dai procuratori delle parti, sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Sulla scorta delle risultanze processuali acquisite, l'opposizione interposta avverso il decreto monitorio n. 1460/2019 deve essere rigettata e, al fine di comprendere le ragioni sottese alla integrale conferma del predetto decreto ingiuntivo, si ritiene utile rammentare che, come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo origina un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice è investito del potere/dovere di accertare la fondatezza della pretesa
4 fatta valere con la richiesta di ingiunzione dalla parte opposta, la quale assume la posizione sostanziale di attore, mentre la parte opponente, che formalmente introduce il giudizio di cognizione ma che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. ex multis Cass. Civ.
n. 6091/2020); il giudizio di opposizione, infatti, altro non è che la prosecuzione e la trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria, rappresentando una fase meramente eventuale, rimessa alla iniziativa del debitore ingiunto, il quale voglia evitare di trovarsi di fronte alla formazione di un giudicato circa il credito azionato con decreto ingiuntivo.
Di conseguenza, in applicazione del principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., l'ingiungente, sebbene convenuto nel giudizio di opposizione
(essendo parte opposta), deve fornire, in virtù della veste sostanziale che ricopre, la prova dei fatti costitutivi del credito asseritamente ventato, dovendo invece il debitore ingiunto (parte opponente) dimostrare, nella sua veste sostanziale di convenuto, i fatti su cui si fonda la sua eventuale eccezione di inefficacia, modificazione o estinzione del diritto di credito di controparte.
Chiarita così la distribuzione dell'onere della prova nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo e venendo al caso per cui è processo, mentre la società opposta, parte attrice in senso sostanziale, ha efficacemente dimostrato la fonte del proprio diritto, il , dal canto suo, Controparte_6 al fine di paralizzare la pretesa avversaria, ha genericamente allegato che, a ben vedere, alcun lavoro edile sarebbe stato da controparte effettuato, non essendo mai stato stipulato alcun contratto di appalto, infatti non versato in atti.
A tale specifico riguardo, deve precisarsi che il contratto di appalto privato rientra fra i negozi consensuali ad effetti obbligatori per i quali la legge non prescrive l'osservanza di alcuna forma scritta ad substantiam actus (cfr. artt.
1325, n. 4 e 1350 c.c.) (né oltretutto ad probationem tantum), con conseguente dispiegarsi del principio generale di libertà delle forme, tale da consentire il perfezionamento della tipologia contrattuale in esame anche mediante lo scambio orale dei consensi ovvero per facta concludentia.
Peraltro, giova precisare che, nel caso di specie, le fatture azionate in via monitoria, e cioè le fatture n. 16 del 1 marzo 2013 (per € 10.059,45, di cui residua
5 il pagamento per € 1.000,00) e n. 17 del 31 marzo 2015 per € 10.059,45, allegate al ricorso per decreto ingiunto e debitamente corredate dall'estratto autentico notarile delle scritture contabili contenenti l'annotazione delle predette fatture, riguardano, a ben vedere, lavori “extra capitolato”, ossia non stabiliti nel contratto di appalto, che è stato invero stipulato dalle parti – oltretutto in forma scritta – in data 3 luglio 2009 e che è stato invero versato in atti dall'opposta
(cfr. doc. 1 allegato alla relativa memoria n. II ex art. 183, co. VI c.p.c.) ed i cui lavori sono assistiti da certificato di regolare esecuzione del 31 ottobre 2009 rilasciato dal tecnico del Condominio, il Geom. (cfr. doc. 2 Controparte_5 allegato alla memoria n. II ex art. 183, co. VI c.p.c. di parte opposta), oltre che dalla contabilità condominiale comprovante la misura dei pagamenti effettuati
(cfr. doc. 3 allegato alla relativa memoria n. II ex art. 183, co. VI c.p.c. di parte opposta).
Risultano inoltre documentalmente dimostrati altri lavori realizzati nell'anno 2010 di rifacimento della guaina del tetto delle scale “A” e “B” pagati dal (cfr. doc. 4 allegato alla relativa memoria n. II ex art. 183, co. Parte_1
VI c.p.c. di parte opposta) ed al terrazzo di proprietà di per quasi Parte_2 ulteriori € 20.000,00, anche questi saldati, come attestato dalla contabilità condominiale (cfr. doc. 5 allegato alla relativa memoria n. II ex art. 183, co. VI
c.p.c. di parte opposta); ancora, la documentazione in atti comprova che, tra l'anno 2011 e l'anno 2014, sono stati effettuati lavori straordinari e di copertura del corpo “A” e del corpo “B” (cfr. in particolare il computo metrico estimativo del 15 ottobre 2011, sub doc. 6, redatto dal Geom. , tecnico Controparte_5 incaricato dal Condominio, ed il preventivo della società opposta, sub doc. 7), lavori stimati in oltre € 40.000,00, come si evince dalla contabilità condominiale allegata sub doc. 8 alla memoria n. II ex art. 183, co. VI c.p.c. di parte opposta, sulla cui scorta la società ha emesso diverse fatture, fra cui Controparte_2 la n. 16/2013, azionata in via monitoria, siccome non completamente saldata dal essendo rimasta parzialmente insoluta per l'importo di € 1.000,00. Parte_1
Ciò premesso, la società opposta ha rappresentato che, in occasione dell'ultimazione dei lavori appaltati, nell'anno 2014 sono stati richiesti dall'allora amministratore condominiale, il sig. , “ulteriori lavori CP_4 straordinari fuori contratto nelle zone esterne del condominio” – quali il rifacimento della pavimentazione in porfido, il rifacimento di un tratto di rete fognante e
6 della condotta acque bianche lato ovest, la riparazione del pavimento del pianerottolo ingresso scala B e la sostituzione dei canali e pluviali metallici nel corpo B – siccome “improcrastinabili per via dello stato dissestato della pavimentazione dei vialetti esterni e dei canali di gronda” (cfr. p. 3 comparsa), che sono stati realizzati da essa opposta e per i quali ha quindi emesso la fattura n.
17 del 31 marzo 2015 per la somma di € 11.907,43, non saldata e posta anch'essa
(unitamente a quella n. 16/2013, rimasta insoluta per l'importo di € 1.000,00) a fondamento dell'azione monitoria, dovendosi sin da ora sottolineare che la dedotta “improcrastinabilità” dei lavori extra contratto e quindi la urgenza degli stessi non è stata, neppure in modo generico, contestata dal Parte_1 opponente, con tutto ciò che ne deriva in termini di disciplina ex art. 115 c.p.c.
(questione su cui tornerà a breve).
A conferma dell'avvenuta esecuzione di detti lavori extra capitolato, parte opposta ha depositato, sin dalla costituzione in giudizio, contabilità - recante la data del 25 giugno 2019 - redatta dal Geom. , Direttore dei CP_5 lavori e quindi tecnico di fiducia nominato dal Condominio/committente (che ha seguito i lavori tutti sopra elencati dal 2009 al 2014), avente ad oggetto
“Opere di manutenzione straordinaria esterna copertura corpo A e B del
[...]
”, in Controparte_7 cui sono appunto elencate le opere non contabilizzate in precedenza e che sono quantificate addirittura in un importo superiore rispetto a quello richiesto dall'opposta, e cioè per € 12.450,80 oltre IVA (cfr. documentazione allegata alla comparsa e ri-prodotta anche sub doc. 9 allegato alla memoria n. II ex art. 183, co. VI c.p.c.).
È doveroso precisare che la predetta contabilità, che reca la più recente data del 25 giugno 2019 e che alla voce “Committente” indica il “ Parte_1
Amm.re Dr. ” (attuale amministratore), è stata
[...] Controparte_1 redatta su istanza del da parte del geom. , già Direttore Parte_1 CP_5 dei lavori (e quindi tecnico di fiducia del committente), in quanto poco tempo prima, e precisamente il 15 maggio 2019, la società edile aveva inoltrato al diffida di pagamento per le fatture n. 16/2013 per l'importo di € Parte_1
1.000,00 e n. 17/2015 per l'importo di € 11.907,43, diffida alla quale l'ente, in persona del nuovo amministratore sig. aveva replicato Controparte_1 chiedendo “di farmi avere dei chiarimenti” in merito da parte dello studio OM
7 (di cui faceva parte il precedente amministratore), non riuscendo a trovare
“alcuna ripartizione in merito nonché alcuna specifica dei lavori effettuare” e quindi, in sostanza, non riuscendo a riscontrare le due fatture all'interno della contabilità condominiale (cfr. documentazione allegata alla comparsa).
È stato inoltre dimostrato che, con successiva comunicazione del 23 settembre 2019 inviata alla società opposta, il nuovo amministratore condominiale ha riferito di aver richiesto “delucidazioni in merito (n.d.r.: ossia relativamente alle due sopra citate fatture) allo studio OM (amministratore precedente), che dichiara che nel verbale del 17/11/2017 lo stesso ha avvisato i condomini dell'esistenza di tale richiesta di pagamento non supportata da contabilità tecnica dalla quale evincere le voci di spesa”, precisando che, “Successivamente all'assemblea del 17/11, (n.d.r.: l'allora amministratore condominiale) CP_4 ha richiesto a (n.d.r.: legale rappresentante della società opposta) di CP_8 comprensede quali lavori fossero stati eseguiti e compresi nella fattura ma lo stesso aveva dichiarato che la contabilità era andata persa con la distruzione del database del suo pc.” e che, “Successivamente a questa ricostruzione fatta da , CP_4
l'amministratore in carica ha richiesto una specifica dei lavori eseguiti che è stata redatta dal tecnico , dove riporta tutte le specifiche dei lavori eseguiti.” CP_5 CP_5
(cfr. documentazione allegata alla comparsa), ossia quella che è stata versata in atti da sin dalla costituzione in giudizio e che è stata Controparte_9 espressamente confermata dal relativo autore, , escusso Controparte_5 all'udienza dell'11 ottobre 2022 (cfr. relativo verbale d'udienza).
Sempre dall'istruttoria orale espletata, è emerso che il sig. CP_10 amministratore del Condominio committente sino ad ottobre 2018,
[...] escusso all'udienza del 6 dicembre 2022, ha precisato che le lavorazioni extra capitolato “non erano oggetto di delibere assembleari, ma erano state caldeggiate fortemente dai condomini perché questi non volevano che la ditta andasse via senza aver effettuato lavorazioni comunque necessarie alla soluzione di problematiche condominiali” e che “Poiché c'era un certo tipo di fiducia dei condomini nei confronti della ditta, il geometra della stessa, di cui non ricordo il nome, avrebbe provveduto poi
a fare una piccola computazione delle suddette opere”, riconoscendo che se “è vero che manca la computazione, la metratura e il prezzo. Ma è altrettanto vero che le opere sono evidenti”.
Dunque, l'amministratore condominiale all'epoca in carica, il sig.
[...]
[..
[...] ha espressamente riconosciuto di aver incaricato - nonostante Parte_3
l'assenza di una espressa delibera condominiale - l'odierna società opposta della esecuzione dei lavori extra contratto siccome indifferibili e necessari e l'evidenza dei lavori de quibus, oltre a risultare dalla contabilità a firma del tecnico di fiducia del Condominio data giugno 2019, emerge anche dalle fotografie alla stessa allegate, comprovanti la riparazione ed il rifacimento parziale della pavimentazione esterna in lastre di porfido, la realizzazione della condotta delle acque bianche, il riattamento della condotta fognante, la riparazione e sostituzione parziale pavimento pianerottolo dell'ingresso della scala “b” e gli altri lavori ivi specificamente indicati.
In altri termini, risulta dimostrata la esecuzione delle opere extra contratto, di cui, peraltro, è pacifico che l'assemblea non abbia CP_11 fornito specifica autorizzazione.
A tale specifico riguardo, occorre sottolineare che, nonostante non possa assumere rilievo l'autorizzazione fornita dall'amministratore CP_11 atteso che, trattandosi di opere di straordinaria amministrazione, sarebbe stata comunque necessaria l'approvazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 1135 c.c., comma I, n. 4, tuttavia può ed anzi deve essere utilmente richiamata, nel caso di specie, la disciplina inerente i lavori di urgenza, per i quali, infatti, come è noto, non si rende necessaria la preventiva autorizzazione assembleare (salvo l'obbligo di riferirne all'assemblea), potendo infatti nel caso per cui è processo tale requisito, questo cioè dell'urgenza, ben inferirsi oltre che dalla sopra denunciata omessa contestazione (persino in termini generici) del carattere della “improcrastinabilità” affermato dall'opposta sin dalla costituzione in giudizio, anche dall'espletata istruttoria orale, durante la quale è stata espressamente confermata da tutti i testimoni escussi - soggetti terzi e qualificati - la specifica circostanza di cui al capitolo di prova n. 5 articolato nella memoria istruttoria di parte opposta, secondo cui “i lavori di cui all'elenco del Geom. tra cui rifacimento tratto fognatura, sostituzione discendenti e CP_5 sistemazione porfido, sono stati svolti su istanza dei condomini stante la necessità di provvedere e sotto gli occhi dei condomini e dell'amministratore” (essendo stato infatti affermato che “c'era necessità di realizzarli e i condomini, in primis
l'amministratore ne erano a conoscenza” - cfr. deposizione del teste CP_5
, tecnico di fiducia peraltro del escusso all'udienza dell'11
[...] Parte_1
9 ottobre 2022 - e che “alcuni di essi passavano e si fermavano a guardare i lavori.” - cfr. deposizione del teste che ha eseguito materialmente i lavori, Tes_1 escusso all'udienza dell'11 ottobre 2022).
Di conseguenza, dal momento che, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, risultano dimostrate non soltanto la esecuzione delle opere extra contratto, ma anche la necessità di svolgimento delle stesse – requisito, questo, che, come anticipato, oblitera la necessità di espressa autorizzazione dell'assemblea, in ogni caso notiziata dei predetti lavori e della relativa fattura alla riunione del 17 novembre 2017) – l'opposizione spiegata dal Condominio ingiunto va rigettata, con conseguente integrale conferma del decreto monitorio oggetto della stessa, dovendosi infatti rilevare come non colga nel segno neppure l'eccezione coltivata in citazione secondo cui “gli interessi moratori di cui al d.lgs. 231/02 si applicano unicamente alle transazioni commerciali
(e non sarebbe questa la fattispecie)” (cfr. p. 6 citazione), posto che, a ben vedere, nel ricorso ex art. 633 c.p.c. presentato da non sono Controparte_2 stati richiesti (e quindi con il decreto monitorio – con la statuizione “interessi come da domanda” – non sono stati ingiunti) interessi moratori previsti dalla disciplina speciale di cui al d.lgs. 231/2002 (che infatti non potrebbe trovare applicazione al caso di specie), bensì “interessi moratori dalla data di esigibilità del credito sino all'effettivo soddisfo” (cfr. p. 2 ricorso monitorio), e cioè interessi moratori “classici” al saggio legale ex artt. 1224 e 1284 c.c..
Con riguardo alla domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla società opposta, il complessivo tenore delle difese svolte dall'opponente, non evidenziando chiari profili di dolo o colpa grave e comunque un vero e proprio abuso del processo, ne giustifica il rigetto;
parimenti non suscettibile di accoglimento è la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dal Parte_1 opponente, in quanto parte risultante soccombente.
Le spese di lite, che seguono il criterio della soccombenza, sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 10 marzo
2014, n. 55 e succ. mod., in rapporto peraltro allo scaglione minimo per tutte le fasi, in ragione della limitata attività istruttoria espletata, dell'attività difensiva in concreto svolta e dalla non particolare complessità delle questioni giuridiche involte.
Il criterio della soccombenza, inoltre, governa anche le spese sostenute
10 nel procedimento monitorio, con il corollario per cui parte opponente, risultata totalmente soccombente nell'odierno giudizio di opposizione, deve essere condannata anche alla rifusione delle spese del procedimento monitorio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 653 c.p.c., liquidate per € 540,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile contraddistinta dal R.G. n. 1906/2024 fra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. RIGETTA l'opposizione spiegata da e per Parte_1
l'effetto CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1460/2019 (emesso dal
Tribunale di Teramo nell'ambito del giudizio rubricato al R.G. n.
3196/2019) oggetto della presente opposizione, da considerare, pertanto, definitivamente esecutivo;
2. RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da Parte_1
;
[...]
3. RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da
[...]
Controparte_2
4. CONDANNA il , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, alla refusione, in favore di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell'importo di € 2.540,00, oltre il rimborso delle spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel procedimento monitorio per € 540,00.
Così deciso in Teramo, in data 18 settembre 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
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