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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/09/2025, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. 12848/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473-bis.51 comma 5 c.p.c. iscritto al n. 12848/2025 V.G. promosso congiuntamente da
, c.f. (avv. CHIARI MARINA) Parte_1 C.F._1
e
, c.f. (avv.ti CASARI PAOLINA e Parte_2 C.F._2
DI FABIO CRISTINA)
RICORRENTI con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)»
* * *
CONCLUSIONI
Come da ricorso depositato in data 18/06/2025, come segue: “1) affidamento condiviso paritario del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento Per_1
alternato e residenza presso la madre in LE AG (BS) Via Giuseppe Mazzini n.
27. In ogni caso, entrambe le parti, in qualità di genitori, si obbligano a concordare preventivamente eventuali cambi di residenza che interessano il minore;
2) il figlio
1 concluderà il primo ciclo di istruzione presso l'Istituto Comprensivo Rita Levi Per_1
Montalcini di LE AG (BS); 3) i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute del minore saranno assunte di comune accordo tra le parti, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
4) quanto ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, starà con i genitori a Per_1
settimane alterne dal lunedì, al termine delle lezioni, sino al lunedì mattina successivo e viceversa;
i giorni indicati sono tutti da considerare comprensivi di pernottamento;
resta salvo il diverso accordo delle parti;
per quanto riguarda le vacanze di Natale, il figlio resterà una settimana con la madre e una con il padre, alternando il giorno di Natale e di Capodanno;
le vacanze di Pasqua e le vacanze estive verranno ripartite rispettando le settimane alterne. Resta salvo il diverso accordo delle parti. Salvo diverso accordo tra le parti, trascorrerà con la madre la Festa della mamma e con il padre la festa Per_1
del papà. Per le altre festività e per i giorni del compleanno di si seguirà il Per_1 criterio dell'alternanza annuale, salvo diverso accordo tra le parti. Eventuali altre settimane durante l'anno da trascorrere con verranno concordate dai genitori;
Per_1
5) assegnazione della casa coniugale (di proprietà del sig. e sulla quale grava Parte_2
un mutuo integralmente corrisposto da tale soggetto), sita in LE AG (BS) Via
Giuseppe Mazzini n. 27 alla sig.ra sino al 03 febbraio 2030, ossia sino al Parte_1
raggiungimento della maggiore età del figlio salva la facoltà in capo alla sig.ra Per_1
di rilasciare l'immobile in favore del sig. anticipatamente rispetto Parte_1 Parte_2
alla data indicata del 03.02.2030, ovvero salvi diversi accordi tra le parti. In ogni caso qualora si verifichi una necessità imprescindibile di vendita dell'immobile, prima del raggiungimento della maggiore età del minore, che dovesse comportare il trasloco della sig.ra , il sig. si impegna sin da ora, al verificarsi dell'ipotesi Parte_1 Parte_2
suddetta, a corrispondere, a titolo di contributo per il canone di locazione, che la sig.ra dovesse sostenere, la somma mensile di € 250,00 sino al compimento della Parte_1
maggiore età di 6) i signori e Per_1 Parte_1 Parte_2
provvederanno al mantenimento diretto del figlio nei tempi di rispettiva gestione e frequentazione, ferma la ripartizione al 50% delle spese non comprese nel mantenimento ordinario, in conformità al Protocollo in vigore presso il Tribunale di Brescia sottoscritto il 14 luglio 2016: Si precisa che, su accordo delle parti, a decorrere dal mese di settembre
2024 sino al mese di dicembre del medesimo anno, il sig. ha corrisposto alla Parte_2
2 sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del figlio la minor somma di € Parte_1
100,00 al mese in luogo della somma di € 300,00 di cui alla sentenza di divorzio n.
3053/2018 del 13.11.2018, e che dal mese di gennaio 2025 il padre del minore ha cessato il versamento di ogni mantenimento, stante la modifica del regime di affidamento e permanenza del minore presso ciascun genitore. In relazione alle predette somme non corrisposte la sig.ra dichiara di nulla avere a pretendere dal sig. Parte_1 Parte_2
; 7) le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
8) disporre
[...] che l'assegno Unico Universale, come da artt. 2 co 2 e art.6 del decreto legislativo n.
230/2022, verrà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra ; 9) Parte_1
le parti si impegnano a collaborare nel primario interesse del minore ed a mantenere i rapporti di reciproco rispetto tra loro;
10) darsi atto che le spese legali per l'assistenza e consulenza stragiudiziale e giudiziale sono integralmente compensate fra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti hanno presentato domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio fra loro vigenti.
La richiesta di revisione appare conforme alla legge e all'interesse della prole.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473-bis.29 e 473-bis.51 comma 5 c.p.c.:
dispone in conformità all'accordo delle parti, così come manifestato nel ricorso depositato in data 18/06/2025, da intendersi qui richiamato, a spese compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 17/07/2025
Il Presidente Il Giudice est.
Michele Posio Andrea Marchesi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473-bis.51 comma 5 c.p.c. iscritto al n. 12848/2025 V.G. promosso congiuntamente da
, c.f. (avv. CHIARI MARINA) Parte_1 C.F._1
e
, c.f. (avv.ti CASARI PAOLINA e Parte_2 C.F._2
DI FABIO CRISTINA)
RICORRENTI con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)»
* * *
CONCLUSIONI
Come da ricorso depositato in data 18/06/2025, come segue: “1) affidamento condiviso paritario del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento Per_1
alternato e residenza presso la madre in LE AG (BS) Via Giuseppe Mazzini n.
27. In ogni caso, entrambe le parti, in qualità di genitori, si obbligano a concordare preventivamente eventuali cambi di residenza che interessano il minore;
2) il figlio
1 concluderà il primo ciclo di istruzione presso l'Istituto Comprensivo Rita Levi Per_1
Montalcini di LE AG (BS); 3) i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute del minore saranno assunte di comune accordo tra le parti, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
4) quanto ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, starà con i genitori a Per_1
settimane alterne dal lunedì, al termine delle lezioni, sino al lunedì mattina successivo e viceversa;
i giorni indicati sono tutti da considerare comprensivi di pernottamento;
resta salvo il diverso accordo delle parti;
per quanto riguarda le vacanze di Natale, il figlio resterà una settimana con la madre e una con il padre, alternando il giorno di Natale e di Capodanno;
le vacanze di Pasqua e le vacanze estive verranno ripartite rispettando le settimane alterne. Resta salvo il diverso accordo delle parti. Salvo diverso accordo tra le parti, trascorrerà con la madre la Festa della mamma e con il padre la festa Per_1
del papà. Per le altre festività e per i giorni del compleanno di si seguirà il Per_1 criterio dell'alternanza annuale, salvo diverso accordo tra le parti. Eventuali altre settimane durante l'anno da trascorrere con verranno concordate dai genitori;
Per_1
5) assegnazione della casa coniugale (di proprietà del sig. e sulla quale grava Parte_2
un mutuo integralmente corrisposto da tale soggetto), sita in LE AG (BS) Via
Giuseppe Mazzini n. 27 alla sig.ra sino al 03 febbraio 2030, ossia sino al Parte_1
raggiungimento della maggiore età del figlio salva la facoltà in capo alla sig.ra Per_1
di rilasciare l'immobile in favore del sig. anticipatamente rispetto Parte_1 Parte_2
alla data indicata del 03.02.2030, ovvero salvi diversi accordi tra le parti. In ogni caso qualora si verifichi una necessità imprescindibile di vendita dell'immobile, prima del raggiungimento della maggiore età del minore, che dovesse comportare il trasloco della sig.ra , il sig. si impegna sin da ora, al verificarsi dell'ipotesi Parte_1 Parte_2
suddetta, a corrispondere, a titolo di contributo per il canone di locazione, che la sig.ra dovesse sostenere, la somma mensile di € 250,00 sino al compimento della Parte_1
maggiore età di 6) i signori e Per_1 Parte_1 Parte_2
provvederanno al mantenimento diretto del figlio nei tempi di rispettiva gestione e frequentazione, ferma la ripartizione al 50% delle spese non comprese nel mantenimento ordinario, in conformità al Protocollo in vigore presso il Tribunale di Brescia sottoscritto il 14 luglio 2016: Si precisa che, su accordo delle parti, a decorrere dal mese di settembre
2024 sino al mese di dicembre del medesimo anno, il sig. ha corrisposto alla Parte_2
2 sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del figlio la minor somma di € Parte_1
100,00 al mese in luogo della somma di € 300,00 di cui alla sentenza di divorzio n.
3053/2018 del 13.11.2018, e che dal mese di gennaio 2025 il padre del minore ha cessato il versamento di ogni mantenimento, stante la modifica del regime di affidamento e permanenza del minore presso ciascun genitore. In relazione alle predette somme non corrisposte la sig.ra dichiara di nulla avere a pretendere dal sig. Parte_1 Parte_2
; 7) le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
8) disporre
[...] che l'assegno Unico Universale, come da artt. 2 co 2 e art.6 del decreto legislativo n.
230/2022, verrà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra ; 9) Parte_1
le parti si impegnano a collaborare nel primario interesse del minore ed a mantenere i rapporti di reciproco rispetto tra loro;
10) darsi atto che le spese legali per l'assistenza e consulenza stragiudiziale e giudiziale sono integralmente compensate fra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti hanno presentato domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio fra loro vigenti.
La richiesta di revisione appare conforme alla legge e all'interesse della prole.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473-bis.29 e 473-bis.51 comma 5 c.p.c.:
dispone in conformità all'accordo delle parti, così come manifestato nel ricorso depositato in data 18/06/2025, da intendersi qui richiamato, a spese compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 17/07/2025
Il Presidente Il Giudice est.
Michele Posio Andrea Marchesi
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