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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/03/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Sezione Seconda Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Sezione Seconda Civile, in funzione di Giudice Unico e in persona del dott. Francesco Cavone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine n. 273 dell'anno 2021, vertente
TRA
(P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Christian Quarta, presso il cui studio legale in Trepuzzi (LE) alla via Brunetti n. 4 ha eletto domicilio, come da procura in atti;
– ATTRICE–
E
P.IVA: ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania De
Salve presso il cui studio legale in Lecce (LE) alla via Storella, n. 22, ha eletto domicilio, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
– CONVENUTA – (P.IVA ), in persona del legale rappresentante CP_2 P.IVA_3
pro tempore, contumace
– TERZA CHIAMATA –
All'udienza del 20.3.2025, celebrata con trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., precisate le conclusioni dalle parti processuali come riportate nelle note scritte cui si ci riporta, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società conveniva Parte_1
in giudizio la società al fine di sentire accogliere Controparte_1
le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della Società convenuta, nel
verificarsi del furto, in data 13.2.2020, dal piazzale videosorvegliato
dell'automezzo PM 63 SP IVECO con gru tg DA 690 BY e dell'automezzo
EUROCARGO IVECO tg. FP 896 JNF, per le ragioni di cui alla narrativa che
precede, con ogni altra conseguenza di legge;
2) per l'effetto, condannare in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, in
favore della Società attrice, in persona del legale rappresentante p.t., così come
indicati nella narrativa che precede e, comunque, da stimare in corso di causa,
anche secondo il prudente apprezzamento dell'On.le Tribunale adito, oltre
interessi dal dì del sinistro e fino ad oggi, a cui aggiungere, sull'intera somma
dovuta, gli interessi ex art.1284, co.4, c.c. dal dì della domanda giudiziale e fino
all'effettivo soddisfo. 3) Con vittoria di spese e competenze di lite”.
A fondamento delle proprie domande la società attrice deduceva in particolare:
- che, con contratto del 14.01.2019, affidava alla convenuta il servizio di collegamento d'allarme con video-ispezioni, previa consegna delle chiavi di accesso all'area aziendale;
- che, in data 13.02.2020, subiva il furto di due automezzi presenti all'interno dell'area aziendale;
- che, sebbene il sistema di videosorveglianza avesse inviato numerosi segnali di allarme alla centrale operativa della convenuta, quest'ultima ometteva di intervenire, addirittura disinserendo in via temporanea l'impianto di allarme.
Con comparsa tempestivamente depositata il 10.03.2021 si costituiva la società
opponendosi alle domande formulate nei suoi CP_1 Controparte_1
confronti e contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo, previa chiamata in causa della compagnia di assicurazioni, in via principale il rigetto della domanda attorea e, in subordine, di accertare il concorso di colpa del danneggiato nella causazione del danno ex art. 1227, con conseguente diminuzione dell'entità
della pretesa risarcitoria e in ogni caso con diritto di manleva nei confronti della terza chiamata in causa.
In sede istruttoria veniva espletata prova per interpello e per testi e venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti processuali;
veniva, altresì, disposta una consulenza tecnica d'ufficio al fine di quantificare il danno subito dalla società
attrice ed oggetto di causa. All'udienza del 20.3.2025, svoltasi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.,
una volta precisate le conclusioni dalle parti processuali, la causa è stata discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c..
**********
La società attrice ha chiesto che sia accertata la responsabilità della società di vigilanza convenuta in ordine al furto verificatosi in data 13.02.2020 di due automezzi presenti all'interno dell'area aziendale, con conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni subìti, oltre interessi e refusione delle spese di lite.
La domanda di parte attrice è fondata e deve quindi essere accolta per quanto di ragione.
L'art. 1218 c.c. dispone testualmente che “il debitore che non esegue esattamente
la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che
l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
Ebbene, nel caso di specie, deve innanzitutto considerarsi pacifica la sussistenza tra le parti di un contratto di vigilanza;
in particolare, come da documentazione in atti, oggetto del contratto è il servizio di collegamento d'allarme con video-
ispezioni e radio-allarme collegato nelle ore notturne 24/7 con la centrale operativa e con intervento in loco delle pattuglie di zona.
A fronte delle obbligazioni pattuite, il comportamento posto in essere dai dipendenti della società convenuta in occasione del furto perpetrato da ignoti in data 13.2.2020 assume i contorni dell'inadempimento gravemente negligente, stante la palese mancata esecuzione delle prestazioni promesse in virtù del predetto contratto di vigilanza.
Alla luce, infatti, delle risultanze istruttorie e in particolare della documentazione ritualmente depositata in atti dalle parti processuali, la società convenuta ometteva di svolgere con la dovuta diligenza l'attività di monitoraggio del complesso aziendale, omettendo in particolare la “gestione della segnalazione pervenuta” (come dichiarato in sede istruttoria dallo stesso legale rappresentante della convenuta), addirittura disattivando numerose volte il sistema di allarme montato all'interno dell'area aziendale.
A ciò si aggiunga la circostanza per cui, a fronte dell'attivazione del sistema di allarme e della ormai pacifica presenza sull'area aziendale di persone non riconoscibili (circostanza questa confermata dallo stesso legale rappresentante della convenuta in sede di interpello sulle circostanze sub. 8 e 9 della memoria istruttoria di parte attrice), la società convenuta non si prodigava ad attivare l'invio in loco di una pattuglia di zona, come contrattualmente previsto.
Circostanza quest'ultima confermata da un teste di parte convenuta Tes_1
), guardia giurata in servizio al momento del furto, escusso all'udienza
[...]
del 13.10.2022, il quale ha dichiarato che “l'operatore della centrale [operativa] mi comunicò solo la segnalazione [di allarme] delle ore 19:55”, per poi aggiungere che “l'operatore della centrale ha omesso di inviare la pattuglia di intervento”. Queste due ultime circostanze, peraltro, si pongono in netto contrasto con la specifica diligenza richiesta in merito, rispetto al normale parametro di diligenza previsto dall'art. 1176 del codice civile. Il contratto di vigilanza privata mediante allarme e videosorveglianza impone,
infatti, non solo di intervenire con sollecitudine nel caso di allarme, ma anche quello di attivarsi con diligenza per: a) impedire la commissione di reati;
b) ove reati siano stati già commessi, impedirne la consumazione;
c) ove il reato sia già
stato consumato, impedirne ove possibile le conseguenze ulteriori.
Pertanto, in una fattispecie come quella in esame, l'astratta regola di diligenza cui l'istituto di vigilanza avrebbe dovuto conformare la propria condotta imponeva, innanzitutto, di segnalare prontamente e tempestivamente eventuali malfunzionamenti o problematiche inerenti al sistema di allarme (nel caso di specie in ordine alla connettività del sistema, in ordine alla individuazione e risoluzione della causa dei continui allarmi dovuta alla presenza di operai ovvero di un cane nell'area aziendale).
L'istituto di vigilanza aveva quindi l'obbligo di intervenire con sollecitudine non appena ricevuto il segnale di allarme (pur in presenza di precedenti falsi allarmi)
e di attivarsi con invio presso l'area sorvegliata di una pattuglia di zona.
La condotta tenuta dalla società convenuta è dunque difforme dal modello astratto di diligenza imposta dalle norme di legge e di contratto nell'esecuzione delle prestazioni di vigilanza;
inadempimento che può essere certamente considerato concausa del danno subito a causa del furto perpetrato da ignoti di due automezzi presenti all'interno dell'area aziendale, il cui impedimento costituisce peraltro la finalità stessa del contratto di vigilanza sottoscritto dalle parti in causa. Secondo infatti un orientamento giurisprudenziale al quale si aderisce senza riserve, “in mancanza di diversa disposizione contenuta nel contratto, la responsabilità dell'istituto di vigilanza che abbia omesso di adottare le misure
convenute o comunque necessarie a sventare tempestivamente il furto si estende
all'intero contenuto dell'abitazione da proteggere ed obbliga il responsabile al
risarcimento dei danni commisurati al valore dei beni danneggiati o sottratti,
siano questi di proprietà del contraente o di taluno dei componenti del suo
nucleo familiare o con lui conviventi od anche di proprietà di terzi, nei confronti
dei quali il contraente possa essere chiamato a rispondere” (Cass. civ., sentenza n. 16195/2015)
Tenuto conto di tale orientamento giurisprudenziale, afferente alla domanda di risarcimento del danno proposta nel presente giudizio, per la relativa quantificazione occorre precisare quanto segue.
Costituisce circostanza pacifica oltre che documentata in giudizio che i due automezzi oggetto di furto erano a diverso titolo nella disponibilità della società
attrice: il primo a titolo di proprietà e il secondo quale utilizzatrice nell'ambito di un contratto di leasing finanziario concluso con la società CNH Industrial
Europe ISE, rimasta estranea al presene giudizio.
Quanto al primo autocarro, immatricolato nell'anno 1994 , essendo il mezzo di risalente immatricolazione e non più autorizzato alla circolazione stradale in quanto privo della prescritta revisione periodica a far data dal 30.08.2010, il valore del danno subìto non può che essere rapportato al valore di demolizione quale rottame ferroso (metallo siderurgico di 30 tonnellate), congruamente quantificato dal CTU in euro 2.500,00 (euro 100,00 x 30 tonnellate = 3.000,00 –
500,00 euro per le spese di trasporto = 2.500,00).
Quanto, invece, al lucro cessante derivante dalla mancata disponibilità del medesimo bene, tale voce di danno non può che essere esclusa, non avendo parte attrice fornito alcun elemento da cui desumere la reddittività del medesimo stante lo stato di inutilizzabilità di fatto del mezzo non più idoneo alla circolazione stradale.
Di maggiore complessità la valutazione inerente al risarcimento del danno derivante dal secondo autocarro, detenuto dalla società attrice in virtù di un contratto di leasing, dovendosi in particolare tener conto di quanto dalla concedente ricevuto dalla relativa compagnia di assicurazioni a tacitazione del danno (euro 63.742,00) ed essendo l'utilizzatore, a causa del furto, tenuto al pagamento in favore della concedente soltanto del valore eventualmente residuo rispetto a quanto pagato dalla compagnia di assicurazione, rimasto quindi definitivamente a carico del concedente stesso.
La somma ricevuta dal concedente dalla compagnai di assicurazioni Parte_2
è pienamente satisfattiva della perdita dallo stesso subita, tenuto anche conto di quanto già versato dalla società utilizzatrice (euro 27.188,72, oltre IVA) e della circostanza che l'automezzo veniva ritrovato dopo tre mesi dal furto ma rottamato in quanto gravemente danneggiato, con conseguente presumibile incasso dei proventi derivanti dalla rottamazione.
Quanto al danno invece subito direttamente dall'utilizzatore, occorre considerare che alla data del furto (13.2.2020) la società attrice aveva versato alla concedente la somma complessiva pari a euro 27.188,72 oltre IVA (di cui € 18.738,72 per
14 rate mensili da dicembre 2018 a gennaio 2020 ed € 8.450,00 come anticipo versato in sede di conclusione del contratto di locazione finanziaria).
Se la somma di euro € 18.738,72 corrisponde al presumibile valore d'uso mensile dell'automezzo (somma mensile di euro € 1.338,48 che la società non ha più
pagato successivamente al furto), alla stessa conclusione non si può giungere in ordine alla diversa somma di euro € 8.450,00 versata dalla società attrice alla società concedente a titolo di acconto al momento della sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria;
tale somma infatti costituisce per la società
utilizzatrice un valore che non rientra nel sinallagma locativo e trova la sua ragion d'essere nella conformazione del contratto di locazione finanziaria in un contratto avente causa mista, tenuto conto della finalità chiaramente traslativa del contratto stesso, come evincibile dalla trascurabile somma prevista per il riscatto del mezzo al termine del rapporto locativo (euro € 845,00 oltre IVA).
Ne consegue che per il furto del secondo automezzo la società convenuta dovrà
versare la somma complessiva di euro € 8.450,00, per un totale per i due automezzi pari a euro 10.950,00, oltre interessi legali dal 13.2.2020 fino al saldo da calcolarsi sulla somma di anno in anno rivalutata, trattandosi di debito di valore non soggetto al principio nominalistico.
Nessun risarcimento può essere invece riconosciuto in favore della società attrice come lucro cessante, per la mancanza di prove specifiche in merito;
prove incombenti sul danneggiato secondo gli ordinari criteri di distribuzione dell'onere probatorio in giudizio tra le parti processuali ex art. 2697 del codice civile.
Non sussistono infine i presupposti per l'applicazione del disposto normativo ex art. 1227 c.c. invocata dalla società convenuta, non sussistendo prove concrete in ordine a comportamenti commissivi o omissivi imputabili alla società attrice interferenti sul piano eziologico con la determinazione del danno dalla stessa subito, essendo nella diretta responsabilità dell'azienda fornitrice del servizio di vigilanza il corretto funzionamento del sistema di allarme montato all'interno dell'area aziendale funzionale alle relative prestazioni.
In ordine alla richiesta di manleva avanzata dalla società convenuta, tenuta al risarcimento del danno in favore della società attrice per aver omesso di sorvegliare e intervenire sul posto e per aver anche disattivato il relativo sistema di allarme in occasione del furto degli automezzi all'interno dell'area sorvegliata,
sussistono i presupposti per il suo accoglimento, avendo la società convenuta prodotto in giudizio copia della polizza assicurativa rilasciata dalla società
[...]
evocata in giudizio ma rimasta contumace. CP_2
Quanto alle spese di lite inerenti al rapporto processuale intercorso tra la società
attrice e la società convenuta, ritiene il Giudicante che non sussistono i presupposti per derogare al generale principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c.; spese da liquidarsi in dispositivo secondo parametri prossimi ai valori medi tariffari applicabili ratione temporis, tenuto conto dell'importo riconosciuto in sentenza a titolo di risarcimento del danno. Le spese di lite inerenti invece alla chiamata in causa devono essere interamente compensate, in ragione della mancata costituzione e resistenza alla domanda di manleva spiegata nei confronti della società di assicurazione dalla società
convenuta soccombente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice Unico, disattesa, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo sulle domande proposte dalla società in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, nei confronti della società Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con la chiamata
[...]
in garanzia della società , così provvede: CP_2
1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento della somma pari a euro 10.950,00, oltre interessi legali da calcolarsi sulla somma di anno in anno rivalutata dal 13.2.2020 fino al saldo;
2) condanna la società convenuta alla refusione delle spese di lite in favore della società attrice che liquida complessivamente in euro 5.500,00 per compensi professionali e spese, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge;
3) condanna la società a rifondere alla società convenuta la CP_2
somma pagata alla società attrice in esecuzione del punto sub 1) della presente sentenza;
4) compensa le spese di lite tra la società convenuta e la società assicuratrice terza chiamata. La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Così deciso in Lecce il 21.3.2025.
IL GIUDICE
dott. Francesco CAVONE
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Valentino Pirelli, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo del Tribunale di Lecce.