Art. 2.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 6.000.000 annue, si provvedera' con i normali stanziamenti di bilancio per il Corpo della guardia di finanza.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 6.000.000 annue, si provvedera' con i normali stanziamenti di bilancio per il Corpo della guardia di finanza.