Articolo 2 della Legge 2 novembre 1974, n. 546
Articolo 1
Versione
7 dicembre 1974
Art. 2.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 6.000.000 annue, si provvedera' con i normali stanziamenti di bilancio per il Corpo della guardia di finanza.

Entrata in vigore il 7 dicembre 1974