Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 11/04/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
REPUBBLICA ITALIA
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
***
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio da
nata il [...] a [...], Parte 1 C.F. C.F. 1 '
rappresentata e difesa dall'Avv. Marusca Pilla, elettivamente domiciliata presso il relativo studio sito in Milano, via Bisceglie, n. 76, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
contro nato il [...] a [...]F. C.F. 2 Controparte_1
Siderno (RC), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Rossi del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliato presso il relativo studio sito in Piacenza, via Pantalini, n. 7, come da procura allegata alla comparsa di risposta su foglio separato.
- RESISTENTE-
con l'intervento del
Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 18.2.2025, la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
PER LA RICORRENTE e PER IL RESISTENTE: precisate come in atti.
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere il ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.8.2024 Parte 1 chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio così come stabilite dalla sentenza di divorzio congiunto n.
302/2021 emessa dal Tribunale di Piacenza il 16.6.2021 e depositata il 17.6.2021.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduceva:
nonostante quanto previsto nella sentenza di divorzio nell'anno 2022 il che
- -
signor CP_1 non aveva provveduto al mantenimento del figlio minore ER 1
,
costringendo quindi la ricorrente a sporgere formale denuncia per violazione degli obblighi di assistenza familiare;
che CP 1 aveva reperito un'occupazione lavorativa nella provincia di
Piacenza, ma non aveva provveduto ad aumentare il contributo per il mantenimento del figlio, come invece indicato nelle condizioni di divorzio, né aveva versato alcunché per rientrare nel debito accumulato per il mancato pagamento;
che CP 1 continuava a percepire il 50% dell'assegno unico senza mai utilizzarlo a favore del figlio minore, chiedendo financo alla ricorrente di rinunciare alla sua quota-parte affinché potesse beneficiare dell'intero assegno unico;
che, mentre la madre aveva aperto al figlio un libretto per garantirgli una disponibilità finanziaria alla maggiore età, CP 1 l'aveva sollecitata ad utilizzare i soldi presenti sul predetto libretto per far fronte alle spese occorrenti per il figlio;
che le condizioni stabilite nella sentenza di divorzio non erano più rispondenti alla nuova situazione, posto che CP 1 si era trasferito dalla Calabria a Piacenza e si presentava frequentemente presso l'abitazione del minore senza un congruo preavviso pretendendo di tenerlo con sé, manifestando talvolta un comportamento aggressivo nei confronti della signora Pt_1 anche di fronte al minore, che reagiva redarguendo il padre;
che, a giustificazione delle sue pretese infondate, CP 1 continuava a ribadire che gli accordi contenuti nella sentenza di divorzio nulla disponevano in ordine ai giorni di visita, né rispetto all'obbligo di utilizzare il 50% a favore del minore, avendo concordato solamente l'importo di Euro 250,00 a titolo di mantenimento per il figlio;
che al figlio ER 1 era stato diagnosticato il “disturbo ipercinetico non specificato- disturbo del comportamento sociale, oppositivo e provocatorio”, inoltre lo stesso risultava affetto da epilessia, tanto che a scuola era seguito da un insegnante di sostegno e la madre aveva presentato domanda di aggravamento per usufruire di ulteriore sostegno scolastico nel doposcuola;
che il compagno della Pt 1 aveva contribuito economicamente al mantenimento del minore, anche quando il CP 1 era inadempiente agli obblighi di assistenza familiare;
che controparte pretendeva di conoscere in ogni momento dove si trovasse la signora Pt 1 e così anche il figlio, senza però considerare che la madre vantava lo stesso diritto del padre di frequentare il figlio;
che allo stato era pendente il procedimento penale n. 2460/22 a carico del signor CP 1 ma si stava prospettando la possibilità di addivenire ad un accordo per saldare quanto dovuto a titolo di mancato pagamento;
che numerosi erano stati i tentativi esperiti anche da parte della signora Pt 1 al fine di trovare un accordo in merito alla regolamentazione delle visite paterne, senza esito positivo.
Sulla base di tali motivi, la ricorrente concludeva chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio nei termini indicati in ricorso. In particolare, chiedeva di sentire disporre una rideterminazione del contributo per il mantenimento del figlio minore a carico del padre nel caso in cui quest'ultimo risultasse occupato oppur confermare l'importo pari a Euro 250,00 nel caso in cui fosse invece disoccupato, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre al 50% delle spese mediche mutuabili e non, scolastiche, sportive e ricreative documentalmente provate. Chiedeva altresì il versamento dell'assegno unico integralmente a favore della madre ed una regolamentazione del diritto di visita del padre come indicato nel ricorso.
Con decreto in data 28.08.2024 la Presidente di sezione, designata sé stessa quale giudice relatore, delegata a sé la trattazione ed istruzione del procedimento, fissava l'udienza del 10.12.2024 per la comparizione delle parti davanti a sé, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto ed alla parte resistente per la costituzione in giudizio.
Successivamente, con decreto in data 04.11.2024 previa istanza depositata dal
Difensore della ricorrente, ritenuti sussistenti i presupposti, veniva disposta la rimessione in termini della ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto con conseguente fissazione di nuova udienza per il giorno 18.02.2025.
CP 1Con memoria depositata in data 18.01.2025 si costituiva in giudizio
[...] deducendo, in particolare, che, dopo un breve periodo in cui era stato privo di occupazione, aveva sempre corrisposto il contributo per il mantenimento dovuto nei confronti del figlio minore, dovendo pertanto confermarsi quanto già statuito in sede di divorzio congiunto, tenuto peraltro conto che il resistente, per stare vicino al piccolo
ER 1 si era dovuto trasferire dalla Calabria a Piacenza, dovendo perciò sostenere le spese per la locazione dell'immobile a fronte di una retribuzione mensile di poco superiore ad Euro 1.000,00 in qualità di operaio edile. Inoltre, quanto alla regolamentazione del diritto di visita, non si opponeva ad una regolamentazione più precisa, tenendo però in debito conto che l'attività lavorativa non gli avrebbe consentito di determinare giorni e orari fissi. Chiedeva, pertanto, la conferma delle condizioni previste nella sentenza di divorzio congiunto, rimettendosi a giustizia quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre nei confronti del figlio minore, tenuto conto dell'attività lavorativa dallo stesso svolta.
All'udienza del 18.2.2025, comparivano le parti personalmente, assistite dai rispettivi Difensori, le quali, previo invito del Presidente di Sezione delegato per una modifica concordata delle condizioni di divorzio, dichiaravano di aver raggiunto un accordo, di tal che i Procuratori delle parti precisavano congiuntamente le conclusioni chiedendo che il Collegio recepisse in sentenza gli accordi raggiunti dalle parti. Venivano pertanto pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti e, per l'effetto, venivano recepite le condizioni concordate dalle parti disponendo in conformità. Ritenuta pertanto la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti ed all'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, sussistono i presupposti per la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 302/2021 pronunciata dal Tribunale di Piacenza in data
16.6.2021 e depositata il 17.6.2021.
Nella specie, ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti - che prevedono l'affidamento del minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, con frequentazione del padre secondo il regolamento concordato dalle parti e contributo mensile a carico del padre a titolo di mantenimento del figlio di importo, da ritenersi congruo, pari a Euro 320,00, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per lo stesso e riconoscimento dell'assegno unico per il figlio a favore di entrambi i genitori in misura pari al 50% ciascuno – rispondano all'interesse del figlio minore e non siano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Non sussistono pertanto ragioni per discostarsi dal regolamento concordato dalle parti, come risultante dalle conclusioni precisate congiuntamente.
Va considerato inoltre che non si configurano i presupposti per procedere all'ascolto del minore ER_1 direttamente ad opera di questo Collegio, alla luce dell'accordo raggiunto dalle parti anche in ordine alle condizioni di affidamento del figlio minore da ritenersi rispondenti all'interesse dello stesso e tenuto conto che nel caso di
-
specie l'ascolto del minore non sarebbe in alcun caso utile ai fini di regolamentare la sua migliore organizzazione di vita.
Anche con riguardo alle spese processuali, in conformità all'accordo in tal senso espresso dalle parti, dovrà essere disposta la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
Dispone la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del
Tribunale di Piacenza n. 302/2021, in conformità all'accordo raggiunto tra le Parti, come di seguito indicato:
-Conferma l'affidamento condiviso del figlio minore Per 1 ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, disponendo che il padre potrà vederlo e tenerlo con sè:
dal venerdì sera tra le ore 20.00 e le 21.00 fino a domenica sera intorno alle ore 20.00
presso la sua abitazione in Piacenza, XXI Aprile, n. 64;
in caso di turni festivi, il papà potrà stare con il minore il sabato pomeriggio e la domenica pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 20.00;
il padre si impegna ad avvisare la madre dei turni lavorativi il lunedì della settimana precedente;
per quanto riguarda il periodo di vacanze si confermano le condizioni di divorzio, quindi il minore rimarrà un mese con la mamma e uno con il papà;
le vacanze pasquali e natalizie saranno alternate;
CP 1 verserà un importo- Quanto all'assegno di mantenimento, il signor mensile di Euro 320,00 a favore del minore, da corrispondersi alla ricorrente entro il giorno 20 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat;
-L'assegno unico sarà percepito dai genitori al 50% ciascuno, con l'impegno di utilizzarlo a favore del figlio;
-Le spese straordinarie occorrenti per il minore saranno ripartite al 50% tra i genitori;
Spese legali integralmente compensate tra le parti.
Piacenza, 8 aprile 2025
La Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti