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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/03/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
nella causa civile iscritta al n°217 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Lorenzo Maria Dentici e dall'Avv. Sergio Capasso, elettivamente domiciliato presso lo studio dei quali sito in Palermo nella
Via Dante n. 322
Appellante
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'Avv.ti Marco Di Gloria e Giuseppe Bernocchi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale INPS sita in Palermo Via Laurana n. 59.
Appellato
All'udienza di discussione del giorno 6 marzo 2025 le parti hanno concluso come da rispettivi atti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 18.11.2019, presso il Tribunale G.L. di
Palermo, (da qui in poi “la IE”) proponeva Parte_1 opposizione all'avviso di addebito n. 596 2019 00051647 85 000 del 24 ottobre
2019, notificatole a mezzo pec il 29.10.2019 dall' con il quale l'Istituto CP_1 intimava il pagamento del complessivo importo di € 31.594,43 per contributi dovuti a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, relativi al periodo dall'ottobre 2013 al luglio 2018.
1 Eccepiva, in via preliminare, la nullità e/o inesistenza della notifica dell'avviso di addebito impugnato perché privo “di alcuna relazione di notifica ed è, altresì, privo di attestazione di conformità e di firma digitale” nonché di qualsivoglia “causale” del pagamento. Nel merito, rilevava che l'avviso impugnato derivava dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018011237/DDL del 16.11.2018, con il quale gli avevano disconosciuto “i contratti co.co.pro. e Controparte_2 co.co.co. stipulati tra la società e i lavoratori indicati in verbale, provvedendo
a trasformare i relativi periodi lavorativi in rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e tempo pieno, applicando il CCNL Turismo e il livello 5°, sia per le guide che per i sommozzatori” (v. pag. 13 ricorso di primo grado). A sostegno della domanda, la IE deduceva che, contrariamente a quanto sostenuto dagli ispettori, tutti i contratti di collaborazione, sia antecedenti che successivi all'entrata in vigore del d. lgs. n. 81/2015, di riforma della previgente normativa, avendo abrogato gli artt. 61 e ss del d. lgs. n.
276/2003, riportavano un progetto “specifico e dettagliato” consistente nel
“fornire istruzioni ed effettuare guide subacquee attraverso lo sviluppo di uno specifico metodo didattico”, gestendo i lavoratori in piena autonomia i tempi della propria collaborazione.
Infine, contestava l'importo richiesto a tutolo di sanzioni civili, essendo stato omesso “il calcolo operato dall' per la quantificazione delle sanzioni CP_1
e ciò rende, anche nel merito di quest'ultime, impossibile il controllo da parte del contribuente circa la regolarità e fondatezza delle stesse” e dei relativi interessi.
Deduceva di avere proposto, senza alcun esito, ricorso amministrativo avverso il verbale di accertamento e, al fine, poi, di comprovare la natura autonoma del rapporto intercorso tra la IE e i lavoratori oggetto del disconoscimento articolava prova testimoniale.
Si costituiva in giudizio l' contestando l'eccezione di nullità della CP_1 notifica a mezzo pec dell'avviso di addebito impugnato, sostenendone la validità in quanto eseguita ai sensi dell'art. 30, comma 4, del d.l. 78/2010, che
“non prevede alcuna estensione particolare del “file” con cui notificare l'avviso di addebito tramite PEC, per cui anche l'uso del formato “PDF” anziché “p7m”, se raggiunge lo scopo della notifica, ossia la conoscenza o conoscibilità del contenuto dell'atto da parte del destinatario”. Nel merito, rilevava la fondatezza della richiesta di ripetizione dell'indebito motivato dal “disconoscimento del rapporto di collaborazione di determinati lavoratori e alla relativa qualificazione come subordinati a seguito
2 di un accertamento ispettivo”(v. pag. 6 memoria di costituzione di primo grado).
Evidenziava, inoltre, che l'onere della prova della sussistenza della natura autonoma spettasse alla IE e sosteneva la legittimità delle conclusioni cui erano giunti gli Ispettori dell'Istituto sulla scorta della documentazione esaminata e, in particolare, dei contratti di lavoro da cui era emerso che tutti i collaboratori, utilizzando i mezzi e le attrezzature della società, si occupavano di “accompagnare, con le modalità decise dalla stessa, gli escursionisti clienti assistiti ed individuati dalla società a fare escursioni in mare”. Rilevava, altresì, l' l'illegittimità sia dei contratti di co.co. pro. a CP_3 progetto, perché privi dell'indicazione di uno specifico progetto, come specificatamente richiesto dall'art. 61 del d. lgs. n. 276/2003, sia di quelli co.co.co. stipulati successivamente all'entrata in vigore del d. lgs n. 81/2015 stante l'inserimento dei lavoratori nell'organizzazione aziendale e l'assenza dell'asserita autonomia nelle modalità esecutive delle prestazioni. Peraltro, l' evidenziava, quale ulteriore indice della CP_3 subordinazione, la circostanza che per tutti i collaboratori fosse previsto un compenso mensile fisso a prescindere dal raggiungimento o meno di un risultato.
Con sentenza n. 2828/2022, pubblicata in data 15.09.2022, il Tribunale rigettava il ricorso.
Disattesa l'eccezione di nullità della notifica a mezzo pec dell'avviso di addebito (evidenziando che “nel caso di specie mai il ricorrente ha disconosciuto la conformità della copia informatica della cartella di pagamento, allegata alla PEC ricevuta, all'originale cartaceo in possesso dell'amministrazione”) nel merito, riteneva non assolto da parte dell'appellante l'onere probatorio sulla sussistenza di rapporti di lavoro parasubordinati con la
. Parte_1
Sul punto, rilevava che “l'attività di tali lavoratori, essendosi concretizzata in una mera prestazione di lavoro subordinato, organizzato ed eterodiretto dalle direttive aziendali, anche con l'utilizzo di strumentazione e dispositivi di proprietà societaria, sarebbe di fatto inquadrabile e andrebbe regolata nella gestione dei lavoratori dipendenti”. Pertanto, in assenza di uno specifico progetto ex art. 61 del d.lgs. n.
276/2003 riteneva legittima la conversione di tutti i contratti di collaborazione tra l'ottobre 2013 e il luglio 2018 in rapporti di lavoro subordinato e valutava genericamente formulata l'eccezione di erroneità della somma richiesta a titolo di sanzioni civili.
3 Per la riforma di tale decisione ha proposto appello Parte_1 con ricorso depositato in Cancelleria il 15.03.2023.
Con il primo motivo di gravame, lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha applicato gli arrt.61 e 69 del d. lgs. n.
276/2003 a tutti i rapporti di lavoro inerenti l'avviso impugnato, senza tenere conto dell'abrogazione normativa intervenuta a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 81/2015.
Con il secondo motivo di appello, si duole dell'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto non sussistente l'indicazione di uno
“specifico progetto” per i contratti disciplinati ratione temporis dagli artt. 61 e ss del d. lgs. n. 276/2003.
Con il terzo motivo di appello, lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha applicato anche ai contratti di collaborazione sottoscritti successivamente al 25.06.2025 gli artt. 61 e ss del d. lgs. n.
276/2003 abrogati dal d. lgs. n. 81/2015 e di avere erroneamente valutato le dichiarazioni dei testi che avrebbero escluso “la sussistenza sia di una tipologia ex art. 2, d. lgs. n. 81/2015 sia di forme ex art. 2094 c.c.”. Infine, con il quarto motivo di gravame, contesta la “legittimità del regime sanzionatorio applicato dall' . CP_1
L' si è costituito in giudizio con memoria del 14.02.2025, CP_1 chiedendo il rigetto del gravame perché infondato.
All'udienza di discussione del 6 marzo 2025 la causa, previa discussione e sulle conclusioni delle parti, è stata decisa come da dispositivo riportato in calce.
******
Il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità e/o inesistenza della notifica telematica dell'avviso di addebito e tale statuizione, non impugnata, deve ritenersi coperta da giudicato.
Nel merito, i primi tre motivi di gravame - da trattare congiuntamente per l'evidente connessione delle questioni che ne costituiscono l'oggetto, a prescindere dalla differente articolazione delle censure - sono infondati.
La pretesa oggetto dell'avviso di addebito impugnato riguarda la sussunzione di tutti i contratti sottoscritti, dalla dall'ottobre 2013 al luglio Parte_1
2018 nell'alveo della subordinazione nonostante l'asserita natura parasubordinata. Al fine di una migliore comprensione della vicenda occorre riportare brevemente la disciplina normativa relativa ai contratti di collaborazione susseguitasi nel tempo.
4 L'art. 61 del d. lgs. n. 276/03 prevedeva che “ Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, nonché' delle attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center 'outbound' per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto e' consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non puo' consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale“.
L'articolo 61 è stato sostituito dall'articolo 1, comma 23, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92 secondo cui: “il comma 1 dell'articolo 61 è sostituito dal seguente:
«1. Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o piu' progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non puo' consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. Il progetto non puo' comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale»;
Il medesimo articolo 1 al comma 24, prevede che “ L'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che
l'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza
5 determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
Il successivo comma 25 stabilisce che “Le disposizioni di cui ai commi 23 e
24 si applicano ai contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge “ ovvero dal 18 luglio 2012”. L'art. 52 del d. lgs. n. 81/15 ha, quindi, previsto che “Le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69- bis del decreto legislativo n. 276 del 2003 sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto”. Lo stesso decreto legislativo all'art. 2, comma 1, prevede che “A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali”.
È vero, quindi, che il Tribunale ha errato laddove ha ricondotto tutti i contratti alla disciplina previgente – senza tenere conto della sopravventa modifica legislativa
- e, escludendo l'esistenza del progetto specifico, ha ritenuto di convertire ope legis– ai sensi dell'art.69 c.1 del D.Lgs. n.276/2003 - tutti i rapporti in contratti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, senza analizzare la sussistenza o meno degli elementi della subordinazione per i contratti di Co.co.co, in applicazione dell'art.2 c.1 del D.Lgs. n.81/2015; tuttavia, nel verbale ispettivo, che ha dato origine all'avviso di addebito, gli ispettori hanno distinto nettamente i contratti a progetto, stipulati dalla società applicando la disciplina degli artt. 61 e ss del d. lgs. n.
276/2003, da quelli successivi al 25.06.2015, nei quali, sostanzialmente, viene eliminata, come requisito di validità, l'indicazione di uno specifico progetto, accertando, nel primo caso, l'assenza di un progetto specifico, perché coincidente con l'oggetto sociale e, nel secondo, l'esistenza di rapporti di lavoro subordinato.
Hanno, difatti, rilevato gli ispettori dell' che dai documenti offerti dalla CP_1
IE (in primo luogo i contratti) e dalle dichiarazioni rese in sede di ispezione - in particolare dalla socia e titolare dell'azienda ( GE AN RO) - era emersa l'assenza di qualsivoglia progetto specifico, nonchè lo stabile inserimento dei lavoratori nell'organizzazione aziendale e il pagamento di un compenso mensile fisso, calcolato indipendentemente dal raggiungimento di un risultato.
Secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, “i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e
6 provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale ma non anche delle valutazioni dell'ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati dall'ispettore in base ad altri fatti;
tale materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezza-bile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento” (cfr da ultimo Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 17/02/2021, n. 4182).
Ciò premesso, contrariamente alla tesi dell'appellante, la documentazione in atti e le dichiarazioni rese agli ispettori verbalizzanti dalla titolare della società, non consentono di ricondurre l'intero rapporto inter partes nell'alveo della collaborazione a progetto relativamente ai contratti antecedenti al
25.06.2015 né, per quelli successivi a tale data, alla collaborazione coordinata, quanto piuttosto alla subordinazione ai sensi dell'art. 2094 c.c. Come noto, infatti, ai sensi dell'art. 2094 c.c. “E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. Secondo l'interpretazione data all'art. 2094 c.c. dalla giurisprudenza di legittimità “Costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo, il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo di attuazione, fermo restando che ogni attività umana, economicamente rilevante, può essere oggetto sia di rap-porto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo” (Cass. Civ., Sez. Lavoro, 16 gennaio
1996, n. 326). Ed ancora: “Elemento essenziale e determinante del lavoro subordinato è il vincolo di subordinazione, la quale consiste per il lavoratore in un vincolo di assoggettamento gerarchico e per il datore di lavoro nel potere
d'imporre direttive non soltanto generali, in conformità di esigenze organizzative e funzionali, ma tali da inerire di volta in volta all'intrinseco svolgimento della prestazione;
tale vincolo – che è in concreto identificabile nell'inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa in modo continuativo e sistematico e nell'esercizio di una costante vigilanza del datore di lavoro sull'operato del lavoratore – costituisce l'essenziale elemento discretivo rispetto al lavoro autonomo, avendo invece valore sussidiario altri
7 elementi, quali le modalità della prestazione, la forma del compenso e
l'osservanza di un determinato orario”(Cass. Civ., Sez. Lavoro, 29 maggio 1991, n.6086).
Il Giudice di legittimità ritiene, dunque, che un contratto avente ad oggetto lo scambio prestazione/retribuzione possa essere qualificato come rapporto subordinato qualora sussistano i seguenti elementi:
-assunzione da parte del prestatore di lavoro di un vincolo di assoggettamento dell'attività dedotta in contratto e di obbedienza al potere direttivo del datore di lavoro (c.d. eterodirezione della prestazione lavorativa);
-affidamento del creditore sul permanere nel tempo dell'obbligazione lavorativa, c.d. continuità in senso tecnico, e non come semplice estensione nel tempo della prestazione lavorativa;
-obbligo di svolgere la prestazione dedotta in contratto in un tempo e in un luogo determinato o determinabile da parte del creditore, a sua discrezione
(c.d. coordinamento spazio-temporale).
L'appellante ha reiteratamente sostenuto, relativamente ai contratti a progetto, siglati in data anteriore al 25 giugno 2015, che fosse indicato uno specifico progetto cui si applicava l'art. 61, primo comma, d. lgs. n. 276/2003, a suo dire non coincidente con l'oggetto dell'attività della società datrice di lavoro;
che, invece, i “collaboratori”, assunti con i contrati successivi al
25.06.2015, “non sono mai stati assoggettati né al vincolo della subordinazione (art. 2094 c.c.) né alla etero-organizzazione ex art. 2, d. lgs. n. 81/2015, in quanto liberi di gestire l'incarico loro conferito e di valutare se, come e quando espletare il servizio” (v. pag. 23 appello).
Si tratta di deduzioni inidonee a smentire l'esito delle indagini ispettive sopra riassunte.
Nei contratti stipulati antecedentemente al d. lgs. n. 81/2015 si legge , infatti, che la “committente affida al collaboratore, che accetta, l'incarico relativo al servizio di sommozzatore OTS, e precisamente il progetto è finalizzato all'effettuazione di lavori subacquei, secondo le modalità richieste frutto dell'esperienza professionale del settore, tenendo presente una serie di fattori tra i quali la sicurezza, al cui fine è programmato” (v. contratto
[...]
e gli altri allegati). Tes_1
Si tratta, all'evidenza, di un'attività – quella demandata al collaboratore a progetto - perfettamente coincidente con l'oggetto sociale come evincibile dalla visura camerale, laddove si legge, che la società ha per oggetto sociale lo svolgimento dell'attività di Diving center fornendo i seguenti servizi: fra l'altro, organizzazione di escursioni subacquee guidate, gite in barca, immersioni di
8 vario livello e tipologia, tramite svariate formule e programmi;
- corsi di formazione subacquea … corsi per principianti ed esperti, corsi di specialità….immersioni esplorative ricreative…attività didattiche di base ed avanzate ed in particolare attività rivolte all'addestramento per l'immersione subacquea e all'educazione ambientale. Sostenere, quindi, che il progetto consisterebbe nell'effettuazione di lavori subacquei, secondo le modalità richieste frutto dell'esperienza professionale del settore, tenendo presente una serie di fattori tra i quali la sicurezza, al cui fine è programmato e che, quindi, tale progetto specifico consisterebbe nell'effettuazione di tali corsi con l'osservanza delle norme di sicurezza, significa affermare che il rispetto di dette regole di sicurezza, nell'eventuale carenza di progetto, non debba costituire un obbligo per la società, laddove, piuttosto, la coincidenza tra l'oggetto sociale (costituito, fra l'altro, dalla fornitura di corsi di addestramento subacqueo, ai quali erano adibiti tutti i lavoratori con qualifica di “guida” o di “sommozzatore”) e l'oggetto dell'attività demandata ai c.d. “lavoratori a progetto” presuppongono, entrambi, e devono essere necessariamente finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza durante le immersioni.
Nulla si modifica relativamente ai contratti stipulati dopo il 25 giugno
2015, ossia dopo l'entrata in vigore del d. lgs. n.81/2015, dove al
“collaboratore” viene affidato l'incarico di “servizio di guida ed istruzione subacquea” (v. contratto e gli altri allegati). Persona_1
In ordine alla natura dell'attività prestata, il teste , Testimone_2 assunto con contratto a progetto per tre mesi nel 2014, nel corso dell'udienza del 10.05.2021, ha specificato che la propria prestazione consisteva nel fornire un servizio di guida subacquea ai clienti della società, utilizzando l'attrezzatura, ove gli stessi non ne fossero già forniti, e la barca della società, che li portava nei punti di immersione.
Rileva, inoltre, il che per i tre mesi della propria attività si recava Tes_2
“tutte le mattine in banchina” a ricevere i clienti della e che “il Parte_1 compenso sarebbe stato pagato nonostante la mancata attività”. Dalle dichiarazioni della socia amministratrice della Pt_1 Parte_1
è emerso che tutti i supposti collaboratori (a progetto e con contratto di
Co.co.co.) hanno prestato la propria attività di guida subacquea durante i mesi estivi, mettendosi a disposizione della società ed essendo inseriti nella propria organizzazione aziendale.
9 Era, infatti, la società a organizzare le escursioni e le immersioni con i clienti, fornendo attrezzature e barche, stabilendo modi e orari e provvedendo a corrispondere ai lavoratori “stagionali” un compenso fisso mensile.
Risultano, in tal senso, significativamente le dichiarazioni rese dalla
GE, che in sede di ispezione rileva “Svogliamo l'attività di immersioni guidate e corsi sub. Quest'anno lavorano per la IE sull'isola di Ustica solo come giuda subacquea solitamente lavora al mattino e Persona_2 saltuariamente capita anche di pomeriggio in base alle prenotazioni che abbiamo. Adesso è uscito in barca con che ha svolto il corso Persona_3 di drive masters che è finito il 25/7/2018 e sta collaborando con noi per essere assunto nella nostra attività per la stagione estiva.
Noi abbiamo una sede a Palermo dove lavora sempre nel periodo estivo il sig. è stato assunto il 20/7/2018 in quanto lui insegna Parte_2 educazione fisica nelle scuole. ha lavorato con noi anche l'anno scorso. Per_2
Noi assumiamo persone solitamente nel periodo estivo stagionalmente nell'arco di tempo da giugno a settembre.
Le persone che hanno lavorato con noi sono sempre guide e istruttori subacquei che hanno lavorato in base alle prenotazioni della società. Sia io che il mio socio all'occorrenza lavoriamo in mare istruendo e conducendo i ragazzi che lavorano per noi, noi abbiamo un'altra sede a Linosa dove ancora quest'anno non abbiamo cominciato e dove andranno a lavorare alternativamente il mio socio e i due ragazzi e . Per_2 Per_3 lavora con noi dal 2016 e poi assumiamo negli anni Persona_2 ragazzi diversi che spesso vogliono fare la stagione e poi trovano altri lavori e fanno altro.
La barca con cui i ragazzi escono è di proprietà della società e abbiamo anche un gommone a Palermo e un'altra barca a Linosa tutte le attrezzatture utilizzate sono di nostra proprietà. I ragazzi che lavorano per noi usufruiscono del vitto e dell'alloggio. I ragazzi hanno un compenso mensile che varia in base alla loro preparazione e ai loro titoli.
Io mi occupo in maniera prevalente della parte amministrativa.
Nel periodo invernale rimaniamo fermi nella sede di Palermo per manutenzione, amministrazione e marketing. Solitamente nel periodo invernale lavoriamo solo io e il mio socio anche se quest'anno continueremo a lavorare con a cui abbiamo fatto un contratto a tempo indeterminato”. Persona_2
Dalle precedenti dichiarazioni emerge che i lavoratori venivano “assunti” dalla società come dipendenti stagionali, stabilmente inseriti
10 nell'organizzazione aziendale e ai quali veniva fornito vitto e alloggio per l'intera durata del contratto.
Gli stessi si presentavano ogni mattina al lavoro per svolgere le immersioni concordate dalla società con i clienti e venivano retribuiti con un compenso fisso prestabilito che veniva erogato anche in caso di “mancanza di attività”. Risulta, dunque, che, come accertato dagli ispettori dell' le modalità CP_1 di esecuzione della prestazione lavorativa svolta dai collaboratori (cosi come dai lavoratori a progetto) si caratterizzassero per il difetto una effettiva autonomia gestionale, perché ripetitive e predeterminate nelle modalità di esecuzione, ed espletate in modo continuativo, durante i mesi estivi, in assenza di rischio economico e di qualsivoglia autorganizzazione in capo al lavoratore .
Resta esclusa, quindi, la dedotta natura autonoma del rapporto di lavoro intercorso tra i lavoratori indicati nel summenzionato verbale ispettivo e la
Parte_1
Il quarto motivo di gravame relativo alla presunta illegittimità della quantificazione delle pretese sanzionatorie da parte dell' è CP_1 inammissibile, ancor prima che infondato.
Il Tribunale ha valutato, in proposito, che nel caso in cui venga accertata la sussistenza di un rapporto subordinato in luogo di quello autonomo si ricade in un'ipotesi di “evasione contributiva”, disciplinata dall'art. 116, comma 8, lett. b) l.n. 388/2000 e non nell'ipotesi meno grave di “omissione contributiva” di cui allo stesso comma lett. a).
Sul punto la giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, ritiene, difatti, che “In tema di obblighi contributivi verso le gestioni previdenziali e assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all' CP_1 attraverso i modelli DM10, circa i rapporti di lavoro e le retribuzioni erogate, integra un'"evasione contributiva" ex art. 116, comma 8, lett. b), della l. n. 388 del 2000, e non la meno grave "omissione contributiva" di cui alla lettera a) della medesima norma, dovendosi presumere una finalità datoriale di occultamento dei dati, sicché grava sul datore di lavoro l'onere di provare
l'assenza d'intento fraudolento” (Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 24/06/2022,
n. 20446 (rv. 665117-01).
Tali argomenti non sono stati censurati dall'appellante che si è limitato a lamentarne l'erroneità, deducendo che, nell'ipotesi di accoglimento (totale o parziale) del presente atto di appello le pretese sanzionatorie dell' CP_1 dovranno essere totalmente eliminate o parzialmente ridotte a seconda, appunto, dell'esito dell'appello.
11 L'appello va, quindi, disatteso e la sentenza di primo grado, con la parziale diversa motivazione su estesa, confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore dell' CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, conferma, nei sensi di cui in motivazione, la sentenza n. 2828/2022 resa dal Tribunale G.L. di Palermo il
15.09.2022.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell' che liquida in complessivi euro € 3.473,00 per CP_1 compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge se dovute.
Dà atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
Così deciso in Palermo il 6 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Cinzia Alcamo
Il Presidente
Maria G. Di Marco
12