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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/04/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza orale, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. n. 1897/2023 Lavoro e Previdenza vertente
TRA
, rapp.to e difeso da se stesso Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del presidente pro tempore per la Controparte_1 carica elettivamente domiciliato in Avellino, rappresentata e difesa dall'avvocato Garofalo Silvio.
RESISTENTE
in persona del legale rappresentante p.t., per la carica Controparte_2 elettivamente domiciliato in Avellino, alla via Moccia, n. 68, p.iva , rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avvocato Genovese.
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.7.2023 il ricorrente impugnava intimazione di pagamento n.
01220239001434887/000 notificato in data 28.06.2023 con il quale si chiedeva il pagamento dei contributi alla gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 della Legge 335/1995 per l'anno 2010 calcolati d'ufficio contenuti nell'avviso di addebito 31220170002007352000. Gli enti resistenti si costituivano e ne chiedevano il rigetto.
Previo rituale avviso di trattazione scritta del procedimento, ex art 127 ter c.p.c. ed inoltro delle prescritte note, all'odierna udienza la causa è stata decisa. In primo luogo occorre procedere all'esatta qualificazione della domanda al fine di applicare la disciplina sostanziale e processuale corretta.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento. In via preliminare, occorre procedere alla qualificazione giuridica dell'azione intentata dal ricorrente. In termini generali, si osserva che il sistema delle riscossioni dei crediti degli enti previdenziali consente al debitore di proporre tre diversi tipi di opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per
1 motivi attinenti al merito della pretesa contributiva, ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 46/1999, nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni o a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento) davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 co. 1 c.p.c. e 618 bis c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 co. 2 c.p.c. e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine perentorio di venti giorni, per i vizi formali degli atti del procedimento di esecuzione o di atti ad esso prodromici o successivi, da proporre davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 co. 1 c.p.c.) o meno (art. 617 co. 1 c.p.c.).
Il tutto sulla scorta della consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto (Cass.
31282/2019, 16425/2019, 6704/2016). Inoltre, laddove il ricorrente lamenti l'omessa notificazione degli atti presupposti e di tali notifiche non emerga la prova in giudizio, l'azione potrà essere qualificata quale opposizione all'esecuzione non ancora iniziata ex art. 615 co. 1 e 618 bis co. 1 c.p.c. con connotati recuperatori rispetto all'opposizione al ruolo di cui all'art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999, proprio in considerazione del fatto che la mancata notificazione dell'avviso ha impedito al contribuente di promuovere le tutele di merito accordate dalla legge. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare che, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento, il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 D. Lgs. 46/1999, ove alleghi l'omessa notificazione dei titoli esecutivi presupposti e faccia valere il decorso del termine quinquennale di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e la notifica dell'intimazione di pagamento stessa (in ragione dell'assenza di atti interruttivi), ipotesi in cui l'azione può essere proposta nel termine di 40 giorni stabilito dalla prefata disposizione e decorrente dalla data di notificazione dell'intimazione opposta (Cassazione civile, sez. VI, 02/09/2020, n. 18256: “a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza”; Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016: “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi”). Ciò premesso, deve procedersi alla disamina dei motivi di opposizione articolati in ricorso, i quali si focalizzano sull'omessa notificazione della sottesa cartella di pagamento e sulla prescrizione del credito.
2 Parte ricorrente ha inteso eccepire estensivamente l'estinzione per prescrizione del vantato credito (per premi, sanzioni e interessi) portato nella cartella anzidetta ed indicato nell'avviso di intimazione, e ciò anche in termini di fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, non potendosi, del resto, ammettere alcuna indagine su qualsivoglia profilo antecedente alla formazione di essi, attesa la loro irretrattabilità.
Dunque, poiché la parte opponente ha eccepito la prescrizione anche in epoca successiva alla definitività dei titoli, l'opposizione proposta deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione, investendo l'an dell'azione esecutiva, e cioè il diritto del creditore di promuovere l'esecuzione, domanda per la cui proposizione la legge non prevede alcun termine perentorio, a differenza di quanto stabilito per l'esperibilità dell'opposizione agli atti esecutivi (Tribunale di Bologna, sez. lav., 15.11.2017).
Inoltre, occorre precisare che, in subiecta materia risulta operante il termine di prescrizione quinquennale, come stabilito dall'art. 3 co. 9 L. 335/1995 in riferimento alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, pacificamente applicabile anche ai contributi
(Cass. civ., sez. lav., 26/04/2024, n. 11218: “I contributi si prescrivono in cinque anni ex CP_3 art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995 …”). Tanto chiarito, il motivo di ricorso basato sull'estinzione dei crediti per prescrizione si rivela fondato. Preme rilevare che, pacifica la notifica della cartella, pur volendo considerare le successive interruzioni, nelle more il quinquennio risulta spirato. Invero, tra la data di notificazione dell'avviso di addebito n. 31220170002007352000 796,70 avvenuta il 29/12/2017 e la data di notificazione dell'intimazione di pagamento n.
012239001434887/000 notificata in data 28.06.2023, come risulta dagli atti, è certamente decorso un tempo superiore a quello previsto dalla legge per la prescrizione del credito, pari a cinque anni.
Non vi è prova, infatti, di validi atti interruttivi tempestivamente intervenuti medio tempore, sicché il credito in questione risulta prescritto, anche in considerazione dei termini di sospensione dettata dalla normativa pandemica. A ciò consegue l'accoglimento del ricorso, con annullamento dell'intimazione impugnata e declaratoria di estinzione per prescrizione del credito di cui all'avviso di addebito n.
31220170002007352000
Assorbito ogni altro profilo.
Le spese del giudizio, attese le evoluzioni giurisprudenziali ed i contrasti ancora presenti nella giurisprudenza di legittimità e di merito sul termine e la decorrenza della prescrizione, nonché il rigetto della domanda relativa alla pretesa cancellazione della ricorrente dalla Gestione Separata
Liberi Professionisti, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona del Giudice dott.ssa Monica d'Agostino, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e dichiara non dovute le somme richieste con l'atto impugnato per intervenuta prescrizione;
- compensa per intero tra le parti le spese e competenze di lite.
Avellino, 17.04.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Monica d'Agostino
3
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza orale, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. n. 1897/2023 Lavoro e Previdenza vertente
TRA
, rapp.to e difeso da se stesso Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del presidente pro tempore per la Controparte_1 carica elettivamente domiciliato in Avellino, rappresentata e difesa dall'avvocato Garofalo Silvio.
RESISTENTE
in persona del legale rappresentante p.t., per la carica Controparte_2 elettivamente domiciliato in Avellino, alla via Moccia, n. 68, p.iva , rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avvocato Genovese.
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.7.2023 il ricorrente impugnava intimazione di pagamento n.
01220239001434887/000 notificato in data 28.06.2023 con il quale si chiedeva il pagamento dei contributi alla gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 della Legge 335/1995 per l'anno 2010 calcolati d'ufficio contenuti nell'avviso di addebito 31220170002007352000. Gli enti resistenti si costituivano e ne chiedevano il rigetto.
Previo rituale avviso di trattazione scritta del procedimento, ex art 127 ter c.p.c. ed inoltro delle prescritte note, all'odierna udienza la causa è stata decisa. In primo luogo occorre procedere all'esatta qualificazione della domanda al fine di applicare la disciplina sostanziale e processuale corretta.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento. In via preliminare, occorre procedere alla qualificazione giuridica dell'azione intentata dal ricorrente. In termini generali, si osserva che il sistema delle riscossioni dei crediti degli enti previdenziali consente al debitore di proporre tre diversi tipi di opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per
1 motivi attinenti al merito della pretesa contributiva, ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 46/1999, nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni o a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento) davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 co. 1 c.p.c. e 618 bis c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 co. 2 c.p.c. e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine perentorio di venti giorni, per i vizi formali degli atti del procedimento di esecuzione o di atti ad esso prodromici o successivi, da proporre davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 co. 1 c.p.c.) o meno (art. 617 co. 1 c.p.c.).
Il tutto sulla scorta della consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto (Cass.
31282/2019, 16425/2019, 6704/2016). Inoltre, laddove il ricorrente lamenti l'omessa notificazione degli atti presupposti e di tali notifiche non emerga la prova in giudizio, l'azione potrà essere qualificata quale opposizione all'esecuzione non ancora iniziata ex art. 615 co. 1 e 618 bis co. 1 c.p.c. con connotati recuperatori rispetto all'opposizione al ruolo di cui all'art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999, proprio in considerazione del fatto che la mancata notificazione dell'avviso ha impedito al contribuente di promuovere le tutele di merito accordate dalla legge. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare che, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento, il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 D. Lgs. 46/1999, ove alleghi l'omessa notificazione dei titoli esecutivi presupposti e faccia valere il decorso del termine quinquennale di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e la notifica dell'intimazione di pagamento stessa (in ragione dell'assenza di atti interruttivi), ipotesi in cui l'azione può essere proposta nel termine di 40 giorni stabilito dalla prefata disposizione e decorrente dalla data di notificazione dell'intimazione opposta (Cassazione civile, sez. VI, 02/09/2020, n. 18256: “a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza”; Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016: “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi”). Ciò premesso, deve procedersi alla disamina dei motivi di opposizione articolati in ricorso, i quali si focalizzano sull'omessa notificazione della sottesa cartella di pagamento e sulla prescrizione del credito.
2 Parte ricorrente ha inteso eccepire estensivamente l'estinzione per prescrizione del vantato credito (per premi, sanzioni e interessi) portato nella cartella anzidetta ed indicato nell'avviso di intimazione, e ciò anche in termini di fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, non potendosi, del resto, ammettere alcuna indagine su qualsivoglia profilo antecedente alla formazione di essi, attesa la loro irretrattabilità.
Dunque, poiché la parte opponente ha eccepito la prescrizione anche in epoca successiva alla definitività dei titoli, l'opposizione proposta deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione, investendo l'an dell'azione esecutiva, e cioè il diritto del creditore di promuovere l'esecuzione, domanda per la cui proposizione la legge non prevede alcun termine perentorio, a differenza di quanto stabilito per l'esperibilità dell'opposizione agli atti esecutivi (Tribunale di Bologna, sez. lav., 15.11.2017).
Inoltre, occorre precisare che, in subiecta materia risulta operante il termine di prescrizione quinquennale, come stabilito dall'art. 3 co. 9 L. 335/1995 in riferimento alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, pacificamente applicabile anche ai contributi
(Cass. civ., sez. lav., 26/04/2024, n. 11218: “I contributi si prescrivono in cinque anni ex CP_3 art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995 …”). Tanto chiarito, il motivo di ricorso basato sull'estinzione dei crediti per prescrizione si rivela fondato. Preme rilevare che, pacifica la notifica della cartella, pur volendo considerare le successive interruzioni, nelle more il quinquennio risulta spirato. Invero, tra la data di notificazione dell'avviso di addebito n. 31220170002007352000 796,70 avvenuta il 29/12/2017 e la data di notificazione dell'intimazione di pagamento n.
012239001434887/000 notificata in data 28.06.2023, come risulta dagli atti, è certamente decorso un tempo superiore a quello previsto dalla legge per la prescrizione del credito, pari a cinque anni.
Non vi è prova, infatti, di validi atti interruttivi tempestivamente intervenuti medio tempore, sicché il credito in questione risulta prescritto, anche in considerazione dei termini di sospensione dettata dalla normativa pandemica. A ciò consegue l'accoglimento del ricorso, con annullamento dell'intimazione impugnata e declaratoria di estinzione per prescrizione del credito di cui all'avviso di addebito n.
31220170002007352000
Assorbito ogni altro profilo.
Le spese del giudizio, attese le evoluzioni giurisprudenziali ed i contrasti ancora presenti nella giurisprudenza di legittimità e di merito sul termine e la decorrenza della prescrizione, nonché il rigetto della domanda relativa alla pretesa cancellazione della ricorrente dalla Gestione Separata
Liberi Professionisti, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona del Giudice dott.ssa Monica d'Agostino, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e dichiara non dovute le somme richieste con l'atto impugnato per intervenuta prescrizione;
- compensa per intero tra le parti le spese e competenze di lite.
Avellino, 17.04.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
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