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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1240/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
MUSTO LUIGI, Relatore
D'ORIANO MILENA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7129/2023 depositato il 12/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13031/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
30 e pubblicata il 03/10/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF507MD00166-2023 RITENUTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 13031/30/2023 del 14.09.2023, depositata in data 03.10.2023, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Ricorrente_1 e Ricorrente_2 avverso l'avviso di accertamento n. TF507MD00166/2023 indirizzato alla Società_1 s.p.a. ed a ciascuno dei predetti “per conoscenza in qualità di sostituito”, con il quale l'Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale II di Napoli, ha intimato alla predetta società il pagamento della somma di € 343.132,00, oltre a sanzioni ed interessi, per l'annualità 2018.
Nel ricorso introduttivo, i ricorrenti hanno evidenziato che l'accertamento trae origine da un controllo fiscale avviato per il 2018 nei confronti della società Società_1 s.p.a.” (ex Società_3), a seguito del quale veniva emesso, nei confronti della suddetta società, l'avviso di accertamento n. TF503MD00123/2022, con cui veniva accertato un reddito d'impresa pari ad € 1.818.259,00 (a fronte di quello dichiarato pari ad
€ 498.521,00).
Sulla scorta di tale avviso di accertamento veniva emesso l'atto impugnato (n. TF507MD00166/2023).
In particolare, la Società_1 S.P.A. risulta partecipata per la quota del 100% dalla società Società_2 S.R.L.; la società Società_2 S.R.L. risulta partecipata per la quota del 100% dalla società Società_3 S.R.L. e quest'ultima, al 31/12/2018 risultava “a ristretta base sociale” con vincolo familiare, in quanto soci della stessa risultavano essere i due coniugi ricorrenti (nella misura del 50% delle quote ciascuno),
l'ufficio – in applicazione del principio della ristretta base sociale – ha ritenuto che gli utili extracontabili conseguiti dalla società Società_1 nell'anno 2018 (per un totale di Euro 1.319.738,00, pari alla differenza tra l'accertato ed il dichiarato) siano stati distribuiti, nello stesso anno, direttamente in capo ai due soci ricorrenti, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione (€ 659.869,00 a testa).
La società Società_1 avrebbe dunque omesso di operare e versare ritenute a titolo di imposta per l'ammontare complessivo di € 343.131,88 (26% di € 1.319.738,00) e, nello specifico, ciascun socio non avrebbe versato all'erario la somma di € 171.565,94 (pari al 26% di € 659.869,00, a sua volta corrispondente alla metà degli utili extracontabili accertati).
I ricorrenti, dopo aver argomentato in ordine all'interesse ad impugnare un avviso pur notificato solo per conoscenza, in ragione delle possibili conseguenze patrimoniali connesse al vincolo di solidarietà ex art. 35
d.p.r. 602/1973 ipotizzato dall'Agenzia, i ricorrenti, hanno eccepito l'omessa motivazione per mancata allegazione dell'avviso di accertamento presupposto TF503MD00123/2022, e nel merito, l'estraneità alla gestione delle società, in primis della Società_1, ascrivibile ai soli organi amministrativi delle medesime, osservando – altresì –come l'ufficio abbia attribuito in via presuntiva gli utili della Società_1 ai ricorrenti omettendo ogni valutazione sulle società interposte.
Hanno contestato, altresì, la proporzionalità delle sanzioni e la loro ascrivibilità alle persone fisiche anziché al solo ente autore delle violazioni. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con proprie controdeduzioni, con le quali ha contestato la legittimazione dei ricorrenti ad impugnare l'avviso, in quanto ad essi notificato nella qualità di “sostituiti” e solo “per conoscenza”, atteso che la loro eventuale responsabilità solidale si genererà solo nella eventuale fase di riscossione coattiva, ai sensi dell'art. 35 d.p.r. 602/1973.
Nel merito, ha evidenziato che la mancata allegazione dell'avviso n. TF503MD00123/2022 non è rilevante in quanto l'atto impugnato era diretto alla Società_1, alla quale era stato ritualmente notificato, in precedenza, anche il citato avviso.
Ha evidenziato la conformità a legge delle sanzioni applicate e della misura delle stesse ed ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
Il Giudice di prima istanza, con motivazione alla quale si rinvia, ha dichiarato inammissibile il ricorso, compensando le spese di giudizio.
In particolare, ha evidenziato che l'avviso impugnato è indirizzato alla Società_1 s.r.l., unica legittimata ad impugnarlo, mentre ai due ricorrenti, in quanto potenziali responsabili in solido ex art.35 d.p.r. 602/1973,
è stato notificato solo per “conoscenza” e secondo la giurisprudenza di legittimità, ai ricorrenti sarebbe soltanto consentito l'intervento adesivo nell'eventuale giudizio proposto dalla predetta società.
Ricorrente_1 e Ricorrente_2 hanno proposto rituale appello ribadendo, sostanzialmente, le stesse argomentazioni rappresentate nel corso del giudizio di primo grado, relativamente alla legittimazione ad impugnare e ribadendo le stesse argomentazioni per quanto attiene al merito.
Con proprie controdeduzioni si è costituita l'Agenzia delle Entrate che ha concluso per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impgugnata e vittoria delle spese.
Gli appellanti hanno presentato istanza di sospensione del giudizio, ex art. 39, comma 1 bis, del d.lvo
546/1992, documentando la pendenza del giudizio relativo all'accertamento relativo alla società Società_1 S.P.A. precisando che risulta proposto appello avverso la sentenza n. 16332/2023 del 06/10/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli, sezione VI, e depositata in data
24/11/2023.
Nella seduta del 17 settembre 2024 il collegio, preso atto dell'istanza di sospensione ha rinviato la causa a nuovo ruolo.
La causa è stata rimessa sul ruolo e gli appellanti hanno presentato nuova istanza di di sospensione del giudizio, ex art. 39, comma 1 bis, del d.lvo 546/1992, non essendo stato ancora deciso l'appello relativo all'accertamento relativo alla società Società_1 S.P.A.
Nella seduta del 6 maggio 2025 il collegio, preso atto dell'istanza di sospensione ha rinviato la causa a nuovo ruolo.
Gli appellanti hanno prodotto copia della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
Campania, sentenza n. 4555/2025 depositata il 24 giugno 2025, con la quale ha deciso sull'appello n. 4307/2024 di Società_1 S.p.A. contro l'Agenzia delle Entrate.
L'accertamento 2018 si fondava sui PVC del 10/12/2018, 24/03/2022 e sulla segnalazione riguardante società_4 (PVC 17/11/2020).
La Corte ha riconosciuto deducibili i costi con DAS per € 1.035.608,36, confermando invece i recuperi per
€ 152.049,55, l'IVA indebitamente detratta (€ 261.284,74) e le ulteriori rettifiche (accisa € 10.269,37,
Nominativo_1 € 2.384,18, omesso Società_5 € 1.825,46). L'appello è stato solo parzialmente accolto, con rideterminazione del maggior reddito in € 284.130,00. Spese compensate.
Nella seduta del 2 dicembre 2025 il collegio, sentito il relatore sentito ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato condividendosi la motivazione della sentenza impugnata.
Invero, il ricorso proposto da Ricorrente_1 e Ricorrente_2 è inammissibile, poiché entrambi risultano privi di legittimazione a impugnare l'avviso di accertamento oggetto di causa. L'atto era rivolto esclusivamente alla Società_1 s.r.l., unico soggetto passivo dell'imposizione e, dunque, l'unico legittimato a promuovere l'impugnazione. Ai due ricorrenti l'avviso è stato notificato soltanto “per conoscenza”, nella loro qualità di potenziali responsabili solidali ai sensi dell'art. 35 d.P.R. 602/1973, disposizione che opera non nella fase genetica dell'accertamento, bensì solo eventualmente e successivamente, in sede di riscossione coattiva qualora il debitore principale risulti inadempiente.
Ne deriva che, in questa fase, Ricorrente_1 e Ricorrente_2 non sono titolari di un rapporto diretto con l'Amministrazione finanziaria e non possono, pertanto, promuovere autonomamente un giudizio avverso un atto che non è loro imputato.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è assolutamente chiara.
La Cassazione, sez. trib., n. 6854/2021, ha affermato che il terzo che sia mero “destinatario mediato” dell'atto impositivo, perché solidalmente responsabile, non può proporre ricorso autonomo, potendo al più spiegare intervento adesivo dipendente nel giudizio instaurato dal contribuente effettivamente inciso dall'accertamento. Il rapporto che lega il terzo all'obbligazione fiscale è, infatti, eventuale e subordinato all'inadempimento del debitore principale: non può quindi assumere veste di parte principale nel giudizio di impugnazione dell'atto.
Il principio è stato ribadito anche dalla Cass. n. 255/2012, che, in un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14, comma 3, del d.lgs. 546/1992, riconosce al terzo solidalmente responsabile la sola facoltà di intervenire nel giudizio altrui, proprio perché il suo coinvolgimento deriva da un obbligo dipendente, non dalla diretta imputazione della pretesa tributaria.
Alla luce di tali consolidati orientamenti, è evidente che i ricorrenti, non essendo destinatari dell'avviso e non essendo titolari del rapporto sostanziale oggetto di imposizione, non possono proporre autonomamente l'impugnazione.
La loro posizione, per espressa previsione normativa, si colloca a valle dell'accertamento e potrà eventualmente assumere rilevanza solo nel diverso procedimento di riscossione.
Per completezza va rilevato che gli appellanti hanno prodotto la sentenza n. 4555/2025, depositata il 24 giugno 2025, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania ha deciso sull'appello n. 4307/2024 proposto da Società_1 S.p.A. L'accertamento riguardava l'anno 2018 ed era fondato sui PVC del 10.12.2018, 24.03.2022 e sulla segnalazione società_4 (PVC 17.11.2020). La Corte ha riconosciuto deducibili i costi documentati dai DAS per € 1.035.608,36, confermando però i recuperi per
€ 152.049,55, l'IVA indebitamente detratta (€ 261.284,74) e le ulteriori rettifiche (accisa € 10.269,37, Nominativo_1 € 2.384,18, Società_5 € 1.825,46). L'appello è stato accolto solo in parte, con rideterminazione del maggior reddito in € 284.130,00 e spese compensate. In conclusione, la sentenza impugnata ha correttamente dichiarato l'inammissibilità del ricorso, in piena aderenza ai principi elaborati dalla Corte di Cassazione e ai criteri sistematici che governano la legittimazione processuale nel giudizio tributario. La pronuncia di primo grado va, pertanto, integralmente confermata.
Tanto detto e conclusivamente ribadite le svolte considerazioni, assorbite le residue eccezioni, l'appello va rigettato.
Le spese possono essere compensate tenuto conto dell'obiettiva "controvertibilità" delle questioni di diritto trattate.
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa le spese di giudizio.
Napoli, 2 dicembre 2025
Il Relatore Il Presidente
LU MU dott. Alfredo Montagna
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
MUSTO LUIGI, Relatore
D'ORIANO MILENA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7129/2023 depositato il 12/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13031/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
30 e pubblicata il 03/10/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF507MD00166-2023 RITENUTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 13031/30/2023 del 14.09.2023, depositata in data 03.10.2023, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Ricorrente_1 e Ricorrente_2 avverso l'avviso di accertamento n. TF507MD00166/2023 indirizzato alla Società_1 s.p.a. ed a ciascuno dei predetti “per conoscenza in qualità di sostituito”, con il quale l'Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale II di Napoli, ha intimato alla predetta società il pagamento della somma di € 343.132,00, oltre a sanzioni ed interessi, per l'annualità 2018.
Nel ricorso introduttivo, i ricorrenti hanno evidenziato che l'accertamento trae origine da un controllo fiscale avviato per il 2018 nei confronti della società Società_1 s.p.a.” (ex Società_3), a seguito del quale veniva emesso, nei confronti della suddetta società, l'avviso di accertamento n. TF503MD00123/2022, con cui veniva accertato un reddito d'impresa pari ad € 1.818.259,00 (a fronte di quello dichiarato pari ad
€ 498.521,00).
Sulla scorta di tale avviso di accertamento veniva emesso l'atto impugnato (n. TF507MD00166/2023).
In particolare, la Società_1 S.P.A. risulta partecipata per la quota del 100% dalla società Società_2 S.R.L.; la società Società_2 S.R.L. risulta partecipata per la quota del 100% dalla società Società_3 S.R.L. e quest'ultima, al 31/12/2018 risultava “a ristretta base sociale” con vincolo familiare, in quanto soci della stessa risultavano essere i due coniugi ricorrenti (nella misura del 50% delle quote ciascuno),
l'ufficio – in applicazione del principio della ristretta base sociale – ha ritenuto che gli utili extracontabili conseguiti dalla società Società_1 nell'anno 2018 (per un totale di Euro 1.319.738,00, pari alla differenza tra l'accertato ed il dichiarato) siano stati distribuiti, nello stesso anno, direttamente in capo ai due soci ricorrenti, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione (€ 659.869,00 a testa).
La società Società_1 avrebbe dunque omesso di operare e versare ritenute a titolo di imposta per l'ammontare complessivo di € 343.131,88 (26% di € 1.319.738,00) e, nello specifico, ciascun socio non avrebbe versato all'erario la somma di € 171.565,94 (pari al 26% di € 659.869,00, a sua volta corrispondente alla metà degli utili extracontabili accertati).
I ricorrenti, dopo aver argomentato in ordine all'interesse ad impugnare un avviso pur notificato solo per conoscenza, in ragione delle possibili conseguenze patrimoniali connesse al vincolo di solidarietà ex art. 35
d.p.r. 602/1973 ipotizzato dall'Agenzia, i ricorrenti, hanno eccepito l'omessa motivazione per mancata allegazione dell'avviso di accertamento presupposto TF503MD00123/2022, e nel merito, l'estraneità alla gestione delle società, in primis della Società_1, ascrivibile ai soli organi amministrativi delle medesime, osservando – altresì –come l'ufficio abbia attribuito in via presuntiva gli utili della Società_1 ai ricorrenti omettendo ogni valutazione sulle società interposte.
Hanno contestato, altresì, la proporzionalità delle sanzioni e la loro ascrivibilità alle persone fisiche anziché al solo ente autore delle violazioni. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con proprie controdeduzioni, con le quali ha contestato la legittimazione dei ricorrenti ad impugnare l'avviso, in quanto ad essi notificato nella qualità di “sostituiti” e solo “per conoscenza”, atteso che la loro eventuale responsabilità solidale si genererà solo nella eventuale fase di riscossione coattiva, ai sensi dell'art. 35 d.p.r. 602/1973.
Nel merito, ha evidenziato che la mancata allegazione dell'avviso n. TF503MD00123/2022 non è rilevante in quanto l'atto impugnato era diretto alla Società_1, alla quale era stato ritualmente notificato, in precedenza, anche il citato avviso.
Ha evidenziato la conformità a legge delle sanzioni applicate e della misura delle stesse ed ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
Il Giudice di prima istanza, con motivazione alla quale si rinvia, ha dichiarato inammissibile il ricorso, compensando le spese di giudizio.
In particolare, ha evidenziato che l'avviso impugnato è indirizzato alla Società_1 s.r.l., unica legittimata ad impugnarlo, mentre ai due ricorrenti, in quanto potenziali responsabili in solido ex art.35 d.p.r. 602/1973,
è stato notificato solo per “conoscenza” e secondo la giurisprudenza di legittimità, ai ricorrenti sarebbe soltanto consentito l'intervento adesivo nell'eventuale giudizio proposto dalla predetta società.
Ricorrente_1 e Ricorrente_2 hanno proposto rituale appello ribadendo, sostanzialmente, le stesse argomentazioni rappresentate nel corso del giudizio di primo grado, relativamente alla legittimazione ad impugnare e ribadendo le stesse argomentazioni per quanto attiene al merito.
Con proprie controdeduzioni si è costituita l'Agenzia delle Entrate che ha concluso per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impgugnata e vittoria delle spese.
Gli appellanti hanno presentato istanza di sospensione del giudizio, ex art. 39, comma 1 bis, del d.lvo
546/1992, documentando la pendenza del giudizio relativo all'accertamento relativo alla società Società_1 S.P.A. precisando che risulta proposto appello avverso la sentenza n. 16332/2023 del 06/10/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli, sezione VI, e depositata in data
24/11/2023.
Nella seduta del 17 settembre 2024 il collegio, preso atto dell'istanza di sospensione ha rinviato la causa a nuovo ruolo.
La causa è stata rimessa sul ruolo e gli appellanti hanno presentato nuova istanza di di sospensione del giudizio, ex art. 39, comma 1 bis, del d.lvo 546/1992, non essendo stato ancora deciso l'appello relativo all'accertamento relativo alla società Società_1 S.P.A.
Nella seduta del 6 maggio 2025 il collegio, preso atto dell'istanza di sospensione ha rinviato la causa a nuovo ruolo.
Gli appellanti hanno prodotto copia della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
Campania, sentenza n. 4555/2025 depositata il 24 giugno 2025, con la quale ha deciso sull'appello n. 4307/2024 di Società_1 S.p.A. contro l'Agenzia delle Entrate.
L'accertamento 2018 si fondava sui PVC del 10/12/2018, 24/03/2022 e sulla segnalazione riguardante società_4 (PVC 17/11/2020).
La Corte ha riconosciuto deducibili i costi con DAS per € 1.035.608,36, confermando invece i recuperi per
€ 152.049,55, l'IVA indebitamente detratta (€ 261.284,74) e le ulteriori rettifiche (accisa € 10.269,37,
Nominativo_1 € 2.384,18, omesso Società_5 € 1.825,46). L'appello è stato solo parzialmente accolto, con rideterminazione del maggior reddito in € 284.130,00. Spese compensate.
Nella seduta del 2 dicembre 2025 il collegio, sentito il relatore sentito ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato condividendosi la motivazione della sentenza impugnata.
Invero, il ricorso proposto da Ricorrente_1 e Ricorrente_2 è inammissibile, poiché entrambi risultano privi di legittimazione a impugnare l'avviso di accertamento oggetto di causa. L'atto era rivolto esclusivamente alla Società_1 s.r.l., unico soggetto passivo dell'imposizione e, dunque, l'unico legittimato a promuovere l'impugnazione. Ai due ricorrenti l'avviso è stato notificato soltanto “per conoscenza”, nella loro qualità di potenziali responsabili solidali ai sensi dell'art. 35 d.P.R. 602/1973, disposizione che opera non nella fase genetica dell'accertamento, bensì solo eventualmente e successivamente, in sede di riscossione coattiva qualora il debitore principale risulti inadempiente.
Ne deriva che, in questa fase, Ricorrente_1 e Ricorrente_2 non sono titolari di un rapporto diretto con l'Amministrazione finanziaria e non possono, pertanto, promuovere autonomamente un giudizio avverso un atto che non è loro imputato.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è assolutamente chiara.
La Cassazione, sez. trib., n. 6854/2021, ha affermato che il terzo che sia mero “destinatario mediato” dell'atto impositivo, perché solidalmente responsabile, non può proporre ricorso autonomo, potendo al più spiegare intervento adesivo dipendente nel giudizio instaurato dal contribuente effettivamente inciso dall'accertamento. Il rapporto che lega il terzo all'obbligazione fiscale è, infatti, eventuale e subordinato all'inadempimento del debitore principale: non può quindi assumere veste di parte principale nel giudizio di impugnazione dell'atto.
Il principio è stato ribadito anche dalla Cass. n. 255/2012, che, in un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14, comma 3, del d.lgs. 546/1992, riconosce al terzo solidalmente responsabile la sola facoltà di intervenire nel giudizio altrui, proprio perché il suo coinvolgimento deriva da un obbligo dipendente, non dalla diretta imputazione della pretesa tributaria.
Alla luce di tali consolidati orientamenti, è evidente che i ricorrenti, non essendo destinatari dell'avviso e non essendo titolari del rapporto sostanziale oggetto di imposizione, non possono proporre autonomamente l'impugnazione.
La loro posizione, per espressa previsione normativa, si colloca a valle dell'accertamento e potrà eventualmente assumere rilevanza solo nel diverso procedimento di riscossione.
Per completezza va rilevato che gli appellanti hanno prodotto la sentenza n. 4555/2025, depositata il 24 giugno 2025, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania ha deciso sull'appello n. 4307/2024 proposto da Società_1 S.p.A. L'accertamento riguardava l'anno 2018 ed era fondato sui PVC del 10.12.2018, 24.03.2022 e sulla segnalazione società_4 (PVC 17.11.2020). La Corte ha riconosciuto deducibili i costi documentati dai DAS per € 1.035.608,36, confermando però i recuperi per
€ 152.049,55, l'IVA indebitamente detratta (€ 261.284,74) e le ulteriori rettifiche (accisa € 10.269,37, Nominativo_1 € 2.384,18, Società_5 € 1.825,46). L'appello è stato accolto solo in parte, con rideterminazione del maggior reddito in € 284.130,00 e spese compensate. In conclusione, la sentenza impugnata ha correttamente dichiarato l'inammissibilità del ricorso, in piena aderenza ai principi elaborati dalla Corte di Cassazione e ai criteri sistematici che governano la legittimazione processuale nel giudizio tributario. La pronuncia di primo grado va, pertanto, integralmente confermata.
Tanto detto e conclusivamente ribadite le svolte considerazioni, assorbite le residue eccezioni, l'appello va rigettato.
Le spese possono essere compensate tenuto conto dell'obiettiva "controvertibilità" delle questioni di diritto trattate.
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa le spese di giudizio.
Napoli, 2 dicembre 2025
Il Relatore Il Presidente
LU MU dott. Alfredo Montagna