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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 15/12/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Anna Rita Pasca Presidente dott. Riccardo Mele Consigliere dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 291/2023 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 03/07/2025, promossa da:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' Avv. Salvatore Ponzo, presso il cui studio in
Taurisano (LE), via Lecce 2/a, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui Uffici ope legis domiciliato;
APPELLATO
Controparte_2
APPELLATA - CONTUMACE
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo:
“Con atto di citazione del 21.10.2019, Parte_1 proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale n.
05920190028291755000, notificata il 02.09.2019, con la quale l'
[...]
le aveva intimato il pagamento della somma di Controparte_2 euro 10.407,61 a seguito della revoca di agevolazioni per attività produttive, in virtù del d.m. 1288 del 02.03.2017. Deduceva di non aver mai ricevuto la notifica del predetto d.m., sulla scorta del quale era stata emessa la cartella esattoriale opposta. Rilevava, inoltre, il difetto di motivazione, l'omessa indicazione della modalità di calcolo degli interessi, il tasso applicato e la loro decorrenza, nonché l'importo dell'aggio applicato. Tanto premesso, la adiva questo Tribunale perché, in Pt_1 accoglimento della domanda, dichiarasse la nullità e/o inefficacia della cartella opposta, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario che rendeva la dichiarazione di rito.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale CP_3 eccepiva la inammissibilità nonché la infondatezza della opposizione della quale chiedeva il rigetto. Chiedeva, comunque, di essere autorizzata a chiamare in causa il . Autorizzata Controparte_1 detta chiamata, si costituiva in giudizio il Controparte_1
il quale deduceva la totale infondatezza della opposizione
[...] della quale chiedeva il rigetto con la rifusione delle spese di lite.
All'odierna udienza, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, a seguito di trattazione scritta, disposta ex art. 83 del d.l. n. 17/2020 e successive modifiche ed integrazioni, veniva pronuncia sentenza non definitiva con
2 motivazione contestuale e disposto il prosieguo del giudizio come da separata ordinanza.”
Con sentenza n. 2846/2022, pubblicata il 12.10.2022, il Tribunale di
Lecce, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così disponeva: 1) rigettava la opposizione proposta da 2) condannava la opponente alla rifusione delle Parte_1 spese di lite in favore di che liquidava nella somma di euro CP_3
2.700,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3) condannava la opponente alla rifusione delle spese di lite in favore del
[...]
che liquida nella somma di euro 2.700,00 per Controparte_1 compensi, oltre spese generali, iva e cap come per legge
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
chiedendone l'integrale riforma.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta, hanno resistito in giudizio il
, concludendo per il rigetto Controparte_1 dell'appello.
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
Con il primo motivo d'appello, rubricato “ERRONEITÀ DELLA
MOTIVAZIONE – ERRATA VALUTAZIONE DELLE PROVE –
VIOLAZIONE ART. 115 C.P.C. - NULLITÀ DELLA CARTELLA
ESATTORIALE PER OMESSA NOTIFICA DELL'ATTO
”, l'appellante censura la sentenza di Parte_2 primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto provata la notifica del decreto ministeriale n. 1288 del 2 marzo 2017, atto presupposto della cartella esattoriale impugnata, affermando che tale notifica sarebbe avvenuta in data 22 marzo 2017, come risultante da un asserito avviso di ricevimento. Deduce l'appellante che nel fascicolo di primo grado non è presente alcun avviso di ricevimento relativo alla raccomandata del 14
3 marzo 2017 contenente il decreto di revoca;
l'unico avviso di ricevimento prodotto dal riguarda una diversa comunicazione, risalente nel CP_1 tempo, relativa all'avvio del procedimento e non al decreto finale di revoca;
il Tribunale ha quindi fondato la decisione su una prova inesistente, in violazione dell'art. 115 c.p.c.; la mancata notifica dell'atto prodromico comporta la nullità della cartella, con conseguente accoglimento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.
Il motivo è fondato.
Dall'esame degli atti del giudizio di primo grado emerge che il
[...]
ha depositato copia della nota datata 14 marzo Controparte_1
2017, con la quale veniva comunicata all'odierna appellante l'adozione del decreto ministeriale n. 1288 del 2 marzo 2017, recante la revoca delle agevolazioni concesse ai sensi della legge n. 488 del 1992, allegando il suddetto provvedimento. Tuttavia, a fronte di tale produzione, non risulta in alcun modo documentata l'avvenuta notificazione del decreto in parola, poiché il non ha depositato l'avviso di ricevimento CP_1 della raccomandata contenente il provvedimento, né altra documentazione idonea a comprovare la ricezione dell'atto da parte della destinataria.
Orbene, la prova dell'avvenuta notificazione dell'atto presupposto assume carattere decisivo nel sistema della riscossione mediante ruolo, atteso che solo un provvedimento validamente notificato può ritenersi efficace nei confronti del destinatario e, conseguentemente, idoneo a fondare una pretesa impositiva azionabile in via esecutiva.
Nel fascicolo di causa risulta, invece, presente unicamente un avviso di ricevimento recante data 22 marzo 2005, riferibile alla raccomandata n.
11601321569, relativo ad una comunicazione istruttoria concernente l'avvio del procedimento di revoca. Si tratta, quindi, di un atto ontologicamente e funzionalmente distinto rispetto al decreto di revoca adottato nel 2017, antecedente di oltre un decennio, privo di natura provvedimentale e non idoneo, per contenuto e collocazione temporale,
a costituire titolo della pretesa azionata mediante cartella di pagamento.
Come correttamente dedotto dall'appellante, il Tribunale di primo grado ha dunque confuso l'avviso di ricevimento del 22 marzo 2005, relativo ad una comunicazione preliminare e ad una diversa raccomandata, con il
4 presunto avviso di ricevimento della raccomandata del 14 marzo 2017, contenente il decreto ministeriale di revoca, che non risulta invece prodotto né acquisito in alcun modo agli atti del giudizio.
Tale erronea ricostruzione risulta, peraltro, resa ancor più manifesta dalla circostanza che lo stesso giudice di primo grado, nel verbale dell'udienza del 19 gennaio 2022, aveva espressamente rilevato che la raccomandata a.r. n. 24198 del 14 marzo 2017, richiamata nella comparsa di costituzione del Ministero, «per il vero non risulta depositata», senza che, successivamente, l'Amministrazione abbia provveduto ad integrare la documentazione mancante o a fornire altra prova equivalente della notificazione del decreto di revoca.
Nonostante ciò, nella sentenza impugnata il Tribunale ha ritenuto comunque dimostrata l'avvenuta notificazione del decreto ministeriale del 2 marzo 2017, ponendo a fondamento del proprio convincimento un elemento probatorio inesistente ovvero comunque non pertinente, così incorrendo in una violazione dell'art. 115 c.p.c., che impone al giudice di porre a base della decisione esclusivamente i fatti provati dalle parti o non specificamente contestati, sulla scorta di prove ritualmente acquisite al processo e correttamente valutate.
Va ribadito, in termini generali, che in materia di riscossione mediante ruolo grava sull'Amministrazione l'onere di dimostrare l'avvenuta notificazione dell'atto prodromico posto a fondamento della pretesa, trattandosi di presupposto imprescindibile per la legittimità dell'azione esecutiva. In difetto di tale prova, l'atto consequenziale — nella specie la cartella di pagamento — risulta viziato per carenza del presupposto legittimante.
Nel caso di specie, non essendo stata fornita alcuna prova dell'avvenuta notificazione del decreto ministeriale n. 1288 del 2 marzo 2017 nei confronti dell'appellante, deve escludersi che tale provvedimento sia divenuto efficace e definitivo, con conseguente illegittimità della cartella di pagamento impugnata, che resta priva di valido titolo presupposto.
Ne consegue l'accoglimento del primo motivo di appello e la riforma della sentenza impugnata, con accoglimento dell'opposizione proposta dalla sig.ra . Pt_1
5 L'accoglimento del primo motivo di appello, avente carattere assorbente, rende superfluo l'esame delle ulteriori censure. Segue la regolazione delle spese come da dispositivo, in applicazione del criterio della soccombenza, dovendosi altresì disporre la restituzione delle somme eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza riformata.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) In riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione ex art. 615
c.p.c. proposta da e, per l'effetto, dichiara la nullità Parte_1 della cartella di pagamento n. 059 2019 0028291755 000, emessa dall' per conto del Controparte_4 [...]
; Controparte_1
2) Condanna il e l' Controparte_1 [...]
, in solido, al pagamento delle spese processuali del Controparte_2 doppio grado che liquida, per il giudizio di primo grado, in euro 2.700,00 per compensi, e, per il giudizio d'appello, in euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, con distrazione in favore del difensore dell'appellante dichiaratosi antistatario;
3) Condanna il e l' Controparte_1 [...]
a restituire alla sig.ra le somme Controparte_2 Parte_1 dalla stessa eventualmente corrisposte a titolo di spese di lite, in esecuzione della sentenza di primo grado.
Lecce, 15.12.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott.ssa Anna Rita Pasca)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Anna Rita Pasca Presidente dott. Riccardo Mele Consigliere dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 291/2023 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 03/07/2025, promossa da:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' Avv. Salvatore Ponzo, presso il cui studio in
Taurisano (LE), via Lecce 2/a, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui Uffici ope legis domiciliato;
APPELLATO
Controparte_2
APPELLATA - CONTUMACE
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo:
“Con atto di citazione del 21.10.2019, Parte_1 proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale n.
05920190028291755000, notificata il 02.09.2019, con la quale l'
[...]
le aveva intimato il pagamento della somma di Controparte_2 euro 10.407,61 a seguito della revoca di agevolazioni per attività produttive, in virtù del d.m. 1288 del 02.03.2017. Deduceva di non aver mai ricevuto la notifica del predetto d.m., sulla scorta del quale era stata emessa la cartella esattoriale opposta. Rilevava, inoltre, il difetto di motivazione, l'omessa indicazione della modalità di calcolo degli interessi, il tasso applicato e la loro decorrenza, nonché l'importo dell'aggio applicato. Tanto premesso, la adiva questo Tribunale perché, in Pt_1 accoglimento della domanda, dichiarasse la nullità e/o inefficacia della cartella opposta, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario che rendeva la dichiarazione di rito.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale CP_3 eccepiva la inammissibilità nonché la infondatezza della opposizione della quale chiedeva il rigetto. Chiedeva, comunque, di essere autorizzata a chiamare in causa il . Autorizzata Controparte_1 detta chiamata, si costituiva in giudizio il Controparte_1
il quale deduceva la totale infondatezza della opposizione
[...] della quale chiedeva il rigetto con la rifusione delle spese di lite.
All'odierna udienza, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, a seguito di trattazione scritta, disposta ex art. 83 del d.l. n. 17/2020 e successive modifiche ed integrazioni, veniva pronuncia sentenza non definitiva con
2 motivazione contestuale e disposto il prosieguo del giudizio come da separata ordinanza.”
Con sentenza n. 2846/2022, pubblicata il 12.10.2022, il Tribunale di
Lecce, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così disponeva: 1) rigettava la opposizione proposta da 2) condannava la opponente alla rifusione delle Parte_1 spese di lite in favore di che liquidava nella somma di euro CP_3
2.700,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3) condannava la opponente alla rifusione delle spese di lite in favore del
[...]
che liquida nella somma di euro 2.700,00 per Controparte_1 compensi, oltre spese generali, iva e cap come per legge
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
chiedendone l'integrale riforma.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta, hanno resistito in giudizio il
, concludendo per il rigetto Controparte_1 dell'appello.
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
Con il primo motivo d'appello, rubricato “ERRONEITÀ DELLA
MOTIVAZIONE – ERRATA VALUTAZIONE DELLE PROVE –
VIOLAZIONE ART. 115 C.P.C. - NULLITÀ DELLA CARTELLA
ESATTORIALE PER OMESSA NOTIFICA DELL'ATTO
”, l'appellante censura la sentenza di Parte_2 primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto provata la notifica del decreto ministeriale n. 1288 del 2 marzo 2017, atto presupposto della cartella esattoriale impugnata, affermando che tale notifica sarebbe avvenuta in data 22 marzo 2017, come risultante da un asserito avviso di ricevimento. Deduce l'appellante che nel fascicolo di primo grado non è presente alcun avviso di ricevimento relativo alla raccomandata del 14
3 marzo 2017 contenente il decreto di revoca;
l'unico avviso di ricevimento prodotto dal riguarda una diversa comunicazione, risalente nel CP_1 tempo, relativa all'avvio del procedimento e non al decreto finale di revoca;
il Tribunale ha quindi fondato la decisione su una prova inesistente, in violazione dell'art. 115 c.p.c.; la mancata notifica dell'atto prodromico comporta la nullità della cartella, con conseguente accoglimento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.
Il motivo è fondato.
Dall'esame degli atti del giudizio di primo grado emerge che il
[...]
ha depositato copia della nota datata 14 marzo Controparte_1
2017, con la quale veniva comunicata all'odierna appellante l'adozione del decreto ministeriale n. 1288 del 2 marzo 2017, recante la revoca delle agevolazioni concesse ai sensi della legge n. 488 del 1992, allegando il suddetto provvedimento. Tuttavia, a fronte di tale produzione, non risulta in alcun modo documentata l'avvenuta notificazione del decreto in parola, poiché il non ha depositato l'avviso di ricevimento CP_1 della raccomandata contenente il provvedimento, né altra documentazione idonea a comprovare la ricezione dell'atto da parte della destinataria.
Orbene, la prova dell'avvenuta notificazione dell'atto presupposto assume carattere decisivo nel sistema della riscossione mediante ruolo, atteso che solo un provvedimento validamente notificato può ritenersi efficace nei confronti del destinatario e, conseguentemente, idoneo a fondare una pretesa impositiva azionabile in via esecutiva.
Nel fascicolo di causa risulta, invece, presente unicamente un avviso di ricevimento recante data 22 marzo 2005, riferibile alla raccomandata n.
11601321569, relativo ad una comunicazione istruttoria concernente l'avvio del procedimento di revoca. Si tratta, quindi, di un atto ontologicamente e funzionalmente distinto rispetto al decreto di revoca adottato nel 2017, antecedente di oltre un decennio, privo di natura provvedimentale e non idoneo, per contenuto e collocazione temporale,
a costituire titolo della pretesa azionata mediante cartella di pagamento.
Come correttamente dedotto dall'appellante, il Tribunale di primo grado ha dunque confuso l'avviso di ricevimento del 22 marzo 2005, relativo ad una comunicazione preliminare e ad una diversa raccomandata, con il
4 presunto avviso di ricevimento della raccomandata del 14 marzo 2017, contenente il decreto ministeriale di revoca, che non risulta invece prodotto né acquisito in alcun modo agli atti del giudizio.
Tale erronea ricostruzione risulta, peraltro, resa ancor più manifesta dalla circostanza che lo stesso giudice di primo grado, nel verbale dell'udienza del 19 gennaio 2022, aveva espressamente rilevato che la raccomandata a.r. n. 24198 del 14 marzo 2017, richiamata nella comparsa di costituzione del Ministero, «per il vero non risulta depositata», senza che, successivamente, l'Amministrazione abbia provveduto ad integrare la documentazione mancante o a fornire altra prova equivalente della notificazione del decreto di revoca.
Nonostante ciò, nella sentenza impugnata il Tribunale ha ritenuto comunque dimostrata l'avvenuta notificazione del decreto ministeriale del 2 marzo 2017, ponendo a fondamento del proprio convincimento un elemento probatorio inesistente ovvero comunque non pertinente, così incorrendo in una violazione dell'art. 115 c.p.c., che impone al giudice di porre a base della decisione esclusivamente i fatti provati dalle parti o non specificamente contestati, sulla scorta di prove ritualmente acquisite al processo e correttamente valutate.
Va ribadito, in termini generali, che in materia di riscossione mediante ruolo grava sull'Amministrazione l'onere di dimostrare l'avvenuta notificazione dell'atto prodromico posto a fondamento della pretesa, trattandosi di presupposto imprescindibile per la legittimità dell'azione esecutiva. In difetto di tale prova, l'atto consequenziale — nella specie la cartella di pagamento — risulta viziato per carenza del presupposto legittimante.
Nel caso di specie, non essendo stata fornita alcuna prova dell'avvenuta notificazione del decreto ministeriale n. 1288 del 2 marzo 2017 nei confronti dell'appellante, deve escludersi che tale provvedimento sia divenuto efficace e definitivo, con conseguente illegittimità della cartella di pagamento impugnata, che resta priva di valido titolo presupposto.
Ne consegue l'accoglimento del primo motivo di appello e la riforma della sentenza impugnata, con accoglimento dell'opposizione proposta dalla sig.ra . Pt_1
5 L'accoglimento del primo motivo di appello, avente carattere assorbente, rende superfluo l'esame delle ulteriori censure. Segue la regolazione delle spese come da dispositivo, in applicazione del criterio della soccombenza, dovendosi altresì disporre la restituzione delle somme eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza riformata.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) In riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione ex art. 615
c.p.c. proposta da e, per l'effetto, dichiara la nullità Parte_1 della cartella di pagamento n. 059 2019 0028291755 000, emessa dall' per conto del Controparte_4 [...]
; Controparte_1
2) Condanna il e l' Controparte_1 [...]
, in solido, al pagamento delle spese processuali del Controparte_2 doppio grado che liquida, per il giudizio di primo grado, in euro 2.700,00 per compensi, e, per il giudizio d'appello, in euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, con distrazione in favore del difensore dell'appellante dichiaratosi antistatario;
3) Condanna il e l' Controparte_1 [...]
a restituire alla sig.ra le somme Controparte_2 Parte_1 dalla stessa eventualmente corrisposte a titolo di spese di lite, in esecuzione della sentenza di primo grado.
Lecce, 15.12.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott.ssa Anna Rita Pasca)
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