Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Umbria, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 9
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Sentenza 13 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Illegittimità dell'atto di recupero per mancata acquisizione parere tecnico MISE

    La Corte ritiene che, sebbene il parere del MISE sia facoltativo, la sua mancata acquisizione senza motivazione costituisca un vizio, specialmente in casi tecnicamente complessi, e che l'Agenzia delle Entrate abbia esercitato male la sua discrezionalità non richiedendolo.

  • Accolto
    Illegittima applicazione retroattiva dei requisiti del Manuale di Frascati

    La Corte ritiene che il Manuale di Frascati, privo di efficacia normativa vincolante, non potesse essere applicato retroattivamente a periodi d'imposta anteriori alla sua introduzione ufficiale nel 2019, poiché le Comunicazioni UE e i decreti ministeriali non conferivano tale carattere vincolante retroattivo. L'impresa non può essere penalizzata per non aver rispettato parametri non previsti dalla legge vigente al momento delle attività agevolate.

  • Accolto
    Infondatezza nel merito della pretesa erariale, anche alla luce del Manuale di Frascati

    La Corte rileva che le disposizioni normative primarie e secondarie ammettono come attività di ricerca e sviluppo anche il miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, e che la perizia tecnica ha evidenziato l'introduzione di nuovi algoritmi. L'Agenzia delle Entrate non ha fornito puntuali confutazioni.

  • Accolto
    Difetto di prova della pretesa erariale

    La Corte ritiene che la motivazione della sentenza appellata sia viziata da difetto di istruttoria da parte dell'Ufficio, il quale non ha adeguatamente motivato la sua decisione e non ha fornito prove sufficienti per confutare le argomentazioni della ricorrente, specialmente alla luce della perizia prodotta.

  • Accolto
    Sanzioni illegittime per obiettive condizioni di incertezza sulla portata della norma tributaria

    La Corte, accogliendo l'appello principale, ha riformato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso solo limitatamente alle sanzioni. Di conseguenza, l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate è improcedibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Umbria, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 9
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
    Numero : 9
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

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