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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Umbria, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 2, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TEMPERINI FRANCESCO, Presidente
LL AO, TO
PISCITELLI MARIO, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 156/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia - Via Canali 12 06124 Perugia PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 87/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PERUGIA sez. 1
e pubblicata il 06/02/2025
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO n. T3NCR4A00074-2024 IRES-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 216/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Le parti insistono sulle proprie tesi e concludono come in atti.
La Corte trattiene la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-Ricorrente_1 s.p.a. ha impugnato l'atto di recupero n. T3NCR4A00074, emesso e notificato in data 6.8.24 dall'Agenzia delle Entrate di Perugia, con cui veniva recuperato (in quanto ritenuto inesistente) il credito di imposta per ricerca e sviluppo ex art. 3, D.L. 145/2013, maturato negli anni 2017-2018 pari ad € 197.527,00
(€ 52.235 nel 2017 ed € 145.292,00 nel 2018) ed utilizzato in compensazione nell'anno 2020, nonché irrogato sanzioni di € 197.527,00 per un importo complessivo, al lordo degli interessi, di € 425.143,00.
La società ricorrente si occupa da vari anni di servizi integrati per la sanità e l'industria ed effettua attività di lavaggio e noleggio di biancheria anche nell'ambito di rilevanti appalti pubblici.
Espone Ricorrente_1 che nel corso dell'anno 2016 la Società aveva la necessità di automatizzare e monitorare le varie fasi di lavorazione (lavaggio, sterilizzazione, stiro, piegatura ed imbustamento) e la distribuzione di milioni di capi di biancheria per ospedali, sfruttando i vantaggi offerti dalla tecnologia di identificazione RFID
UHF, che nell'anno 2016 era ritenuta matura ed affidabile. A tal fine la contribuente ha eseguito una ricerca di mercato per trovare un produttore di soluzioni informatiche che avesse già sviluppato una piattaforma software integrata nell'ambito della cosiddetta «Tracciabilità della Biancheria Piana e Sagomata», in grado di gestire in modo flessibile la lavorazione e la distribuzione di materiali, capace di tracciare i materiali in modo semplice, veloce ed efficace ed in grado di intercettare correggere e notificare ogni eventuale anomalia riscontrata, basandosi sulla tecnologia hardware dell'identificazione elettronica RFID UHF. Detta ricerca di mercato è risultata inefficace in quanto nell'anno 2016-2017 non esisteva secondo Ricorrente_1
alcuna piattaforma software sul mercato in grado di soddisfare le specifiche funzionali-operative- prestazionali richieste da Ricorrente_1 secondo cui se vi fosse stata la piattaforma in oggetto, non avrebbe avuto bisogno di rivolgersi a Società_1 Spa per realizzarla.
In data 26 ottobre 2017 Ricorrente_1 s.p.a. ha stipulato un Accordo Quadro con Società_1 s.p.a.avente ad oggetto lo sviluppo in sinergia di detta nuova piattaforma software denominata "Nominativo_2" rispondente all'esigenza soprattutto di committenti pubblici, di creare un sistema di tracciabilità di tutto il parco di biancheria fornita ai clienti in lavanolo.
Il suindicato software consente, ad avviso di Ricorrente_1, di tracciare ed automatizzare l'attività di lavanderia, ma soprattutto, nei confronti dei beneficiari del servizio di: a) fornire visibilità completa su quanto fornito ed a chi;
b) contenere gli sprechi (riaddebito di biancheria); c) controllare lo stato del servizio offerto per qualità
e quantità; d) ottimizzare le dotazioni e le consegne (contenimento dei costi); e) monitorare, al loro interno, utenti o reparti più o meno virtuosi;
f) garantire il rispetto dei controlli di sicurezza dei materiali forniti (limiti di uso dei capi, fine vita della teleria di sala operatoria, controlli di conformità sui capi di Alta Visibilità); g) fornire una piattaforma web con dati in tempo reale e grafici dinamici in grado di permettere al cliente di controllare l'intera filiera, solo con la navigazione Internet. A motivazione dell'atto di recupero l'Agenzia delle Entrate ha indicato il carattere non innovativo della piattaforma software denominata "Nominativo_2" trattandosi di mera innovazione di processo e/o innovazione dell'organizzazione lavorativa come tali escluse dall'agevolazione di cui all'art.3 D.L. 145/2013 in doverosa applicazione del Manuale di Frascati.
La società Ricorrente_1 ha dedotto in primo grado articolati motivi ovvero:
I) Illegittimità, infondatezza, nullità e comunque annullabilità dell'atto impugnato, perché emanato con eccesso di potere e senza il preventivo parere tecnico del MISE.
II) Infondatezza nel merito della pretesa dell'Ufficio, in quanto il progetto Lightouse era agevolabile sulla base della norma della L. 145/2013 e delle correlate interpretazioni ministeriali esistenti nel 2017-2018.
III) Nullità e comunque annullabilità dell'atto impugnato, stante l'illegittima applicazione retroattiva, ai fini del disconoscimento del credito, dei requisiti del Manuale Frascati, applicabili semmai solo per i progetti realizzati dall'anno d'imposta 2020. Correlata violazione del principio di affidamento di cui all'art. 10, comma 2, L.
212/2000, anche in considerazione di un mutamento interpretativo, in chiave restrittiva con il Manuale
Frascati, avvenuto nel 2019.
IV) Difetto di prova della pretesa erariale, anche in relazione ad una motivazione perplessa e contraddittoria.
In ogni caso, diritto all'agevolazione anche alla luce del Manuale Frascati.
V) In subordine, illegittimità ed infondatezza delle sanzioni irrogate, per obiettive condizioni di incertezza sulla portata della norma tributaria e sulla sua interpretazione, ai sensi degli artt. 10, c. 2, legge n. 212/2000,
6, c. 2, D.lgs n. 472/1997, e 8, D.Lgs 546/1992.
VI) In via ulteriormente subordinata, illegittimità ed infondatezza delle sanzioni irrogate, determinate nella misura del 100% come credito inesistente anziché 2 nella misura del 30% come credito non spettante, in violazione del principio di proporzionalità e necessitò di applicare l'art. 7, comma 4. D.Lgs 472/1997, con sanzioni al 50% del minimo (ovvero al 50% del 30%, come sanzioni da credito non spettante)
Con sentenza n. 87/2025 la C.G.T. di primo grado di Perugia ha accolto il ricorso limitatamente alle sanzioni applicate (obiettiva incertezza della norma tributaria) mentre per il resto lo ha respinto rilevando - in sintesi- il carattere facoltativo del parere del MISE, la rilevanza del Manuale di Frascati secondo la Comunicazione
198 del 2014 della Commissione UE, la mancata prova da parte del contribuente all'uopo onerato delle caratteristiche per beneficiare del credito R&S ovvero "la novità, la creatività, l'incertezza, la sistematicità,
l'essere trasferibile e/o riproducibile." Secondo il primo giudice la ricorrente ha dunque proposto sistemi già presenti sul mercato in violazione del Manuale di Frascati. Ha compensato le spese di lite.
Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la suindicata sentenza evidenziando nella parte introduttiva come la piattaforma "Nominativo_2" doveva dirsi innovativa avendo sostenuto ingenti costi del tutto inutili ove già esistente sul mercato;
ha depositato in primo grado perizia asseverata di tecnico qualificato iscritto all'albo di cui al D.p.c.m. 15.09.93 non esaminata dal primo giudice.
In sisntesi ha proposto quattro articolati motivi di appello, così riassumibili:
I) Erroneità della sentenza, pronunciata con motivazione apparente e comunque erronea ed infondata, in relazione all'eccepita illegittimità dell'atto impugnato, perché emanato senza il preventivo parere tecnico del
MISE: pur non essendo definito dall'art.8 D.M. 27 maggio 2015 obbligatorio, il parere del Mise era quantomai opportuno in considerazione delle conoscenze squisitamente tecniche necessarie per stabilire il carattere innovativo o meno della piattaforma "Nominativo_2" conoscenze sicuramente non possedute da un funzionario dell'Agenzia delle Entrate, con conseguente illogicità manifesta della scelta compiuta. L'appellante sul punto ha invocato un cambiamento di orientamento dell'adita Corte di Giustizia rispetto al pur recente precedente
(sentenza n. 332/2024).
II) Erroneità della sentenza, pronunciata con motivazione apparente e comunque erronea ed infondata, in relazione all'eccepita illegittima applicazione retroattiva dei requisiti del Manuale di Frascati, applicabili solo per i progetti realizzati dall'anno di imposta 2020. Violazione ,da un lato, dell'art. 3, D. L. 145/2013, che alla luce sia del dato testuale normativo che delle sue applicazioni regolamentari e di prassi consentiva l'accesso al credito anche alle innovazioni di processo (e non di prodotto) sia dell'art. 1, L. 160/2019, illegittimamente applicato in maniera retroattiva. Correlata violazione del principio dell'affidamento di cui all'art. 10, comma
2, L. 212/2020: soltanto con la legge 160/2019 si è citato il Manuale di Frascati che dunque non poteva applicarsi retroattivamente per gli anni qui in rilievo, come sostenuto da giurisprudenza di merito allegata.
III) Erroneità della sentenza, pronunciata con motivazione apparente e comunque erronea ed infondata, in relazione all'infondatezza nel merito anche alla luce dei requisiti del Manuale di Frascati, puntualmente dimostrati e documentati dalla Società il :progetto sarebbe comunque rispondente ai criteri anche del Manuale di Frascati come certificato dalla perizia di parte dell'Ing. Nominativo_1 depositata.
IV) Difetto di prova della pretesa erariale, anche in relazione ad una motivazione perplessa e contraddittoria.
Illegittimità ed infondatezza della sentenza, che sul motivo non si è pronunciata o in ogni caso lo ha implicitamente rigettato con motivazione inesistente o apparente ed in violazione dell'art .7, comma 5 bis,
D. Lgs. 546/199: sarebbe onere dell'Ufficio la prova di fornire le ragioni per cui il progetto della ricorrente sarebbe una mera innovazione di processo;
ha chiesto disporsi c.t.u. finalizzata alla verifica della spettanza dell'agevolazione richiesta.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate eccependo l'infondatezza di tutti i motivi d'appello e propendo appello incidentale per la riforma della sentenza appellata nella parte riguardante la disapplicazione della sanzione. In sintesi ad avviso della difesa erariale: - il progetto della società non sarebbe innovativo nel senso di apportare un "quid pluris" rispetto allo stato dell'arte, dal momento che la piattaforma già esisteva e sarebbe stata solamente implementata con la tecnologia UHF con tecnologia già diffuse nel medesimo settore in cui opera Ricorrente_1.; -il carattere pacificamente facoltativo del parere del Mise;
- il carattere cogente del Manuale di Frascati la cui applicazione al caso di specie non avrebbe portata retroattiva perchè richiamato già nel 2014 da una Comunicazione della Commissione UE come peraltro già ritenuto dall'adita Corte di
Giustizia Tributaria di Secondo Grado con sentenza n. 332 del 11.10.2024. L'Ufficio inoltre ha eccepito l'inammissibilità della perizia "postuma" dell'Ing. Nominativo_1 depositata solamente nel giudizio di primo grado e riproposta in appello ma non in sede di verifica nè di memorie al PVC, perizia che comunque rimarrebbe un mero atto di parte.
Parte appellante ha depositato memoria illustrativa e controdeduzioni al ricorso incidentale. A suo dire il
Manuale di Frascati sarebbe applicabile solo laddove richiamato da una norma primaria come recentemente sostenuto dal T.a.r. Lazio con sentenza. n. 4204 del 29 luglio 2025. Ha rappresentato poi l'intervenuta archiviazione in sede penale la quale produrrebbe a suo dire effetto, pur se priva della forza di cosa giudicata, anche in ambito tributario invocando anche il principio del diritto ad un processo equo di cui all'art. 6 C.E.
D.U. Quanto al ricorso incidentale anche il DPCM 15.9.23 dimostrerebbe le condizioni di obiettiva incertezza;
ha poi citato il precedente dell'adita Corte di Giustizia dell'Umbria (sent. n.332/24) che in caso analogo ha disapplicato la sanzione. Insiste anche quanto alle sanzioni sulle domande subordinate già proposte (no credito inesistente e proporzionalità).
L'Agenzia delle Entrate, di contro, ha depositato memoria illustrativa evidenziando in particolare quanto alla sostenuta applicazione del Manuale di Frascati la sua previsione oltre che nella Comunicazione della
Commissione UE del 2014 in fonti secondarie e in circolari. Nessuna efficacia secondo la difesa dell'Ufficio avrebbe poi il decreto di archiviazione penale ex 21 bis d.lgs. n. 74/2000.
Con memoria illustrativa Ricorrente_1 ha insistito in via istruttoria per la già richiesta c.t.u. e per la fondatezza di tutti i motivi dell'appello principale
Alla pubblica udienza del 14 ottobre 2025, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-E' materia del contendere la legittimità dell'atto di recupero notificato in data 6.8.24 dall'Agenzia delle
Entrate di Perugia, con cui veniva recuperato (in quanto ritenuto inesistente) il credito di imposta per ricerca e sviluppo ex art. 3, D.L. 145/2013, maturato negli anni 2017-2018 pari ad € 197.527,00 (€ 52.235 nel 2017 ed € 145.292,00 nel 2018) ed utilizzato in compensazione nell'anno 2020, nonché irrogato sanzioni di
€ 197.527,00 per un importo complessivo, al lordo degli interessi, di € 425.143,00.
Come descritto nella parte in fatto l'atto di recupero nei confronti della società appellante è stato motivato dall'Amministrazione Finanziaria per il carattere non innovativo della piattaforma software denominata "Nominativo_2" per il sistema produttivo della società Ricorrente_1 trattandosi secondo l'Ufficio di una mera innovazione di processo e/o innovazione dell'organizzazione lavorativa, escluse dall"agevolazione in esame dal Manuale di Frascati.
Il giudice di primo grado con la sentenza qui appellata ha aderito alla ricostruzione dell'Ufficio accogliendo il ricorso solamente nella parte volta alla disapplicazione della sanzione applicata, oggetto di ricorso incidentale da parte dell'Agenzia delle Entrate.
2.- E' dunque elemento rilevante per la decisione della controversia l'esame della questione, invero controversa, dell' applicazione del Manuale di Frascati per la disciplina del credito di imposta di cui al D.L.
145/2013 in riferimento agli anni antecedenti il 2020, su cui sussiste un obiettivo contrasto di giurisprudenza allo stato ancora non composto - per quanto consta a questa Corte Tributaria - dalla Corte di Cassazione.
2.1.- Secondo una prima tesi il suindicato Manuale, in sintesi, benchè non previsto da alcuna norma primaria sino all'entrata in vigore della legge n. 169/2019, sarebbe ugualmente applicabile in "subiecta materia" attesa la sua citazione da parte della Commissione UE nella comunicazione n. 198 del 2014 (ex multis C.G.T.
Primo grado Venezia n. 384/2023, C.G.T. Primo Grado Bologna n. 412/2023).
Rileva tale giurisprudenza tra l'altro che il Manuale di Frascati richiama principi elaborati dall'OCSE ben prima del 2014.
Anche questa Sezione ha di recente aderito a tale orientamento (C.G.T. Secondo Grado Umbria sez. II,
11.10.2024, n. 332) pur invero escludendo quanto alla predetta Comunicazione della Commissione il carattere di vera e propria fonte del diritto dell'UE (diversamente dalle Decisioni di cui all'art. 288 TFUE) tuttavia giustificandone il carattere vincolante "ratione materiae" venendo comunque in rilievo la materia degli aiuti di Stato oggetto di regolamentazione esclusiva da parte della Commissione UE.
2.2.- Secondo altro orientamento invece il Manuale sarebbe applicabile solamente per la nuova disciplina del credito d'imposta applicabile dal 2020 in avanti in virtù dell'entrata in vigore della legge n. 169 del 2019 la quale in senso innovativo recepisce il Manuale, poichè nel vecchio regime del D.L. 145/2013 nessuna norma prevedeva tale riferimento con evidente affidamento dei contribuenti in merito alla spettanza dell'agevolazione secondo la normativa primaria pro tempore vigente.
3.- Ritiene il Collegio "res melius perpensa" di rimeditare il proprio precedente orientamento (sent. n.
332/2024) sia per ragioni di carattere sistematico riguardanti il principio della gerarchia delle fonti, l'irretroattività della norma tributaria e la tutela dell'affidamento, che dovute alla specificità del caso concreto.
3.1.- Mentre la legge 160/2019 ha introdotto un espresso richiamo ai Manuali OCSE (Frascati e Oslo) per la nuova disciplina del credito d'imposta applicabile dal 2020 in avanti, nel vecchio regime del DL 145/2013
è pacifico che nessuna norma primaria prevedeva tale riferimento.
Ciò premesso, non ritiene il Collegio di poter ritenere sufficiente il richiamo del Manuale di Frascati da parte della Comunicazione n. 198 del 2014 della Commissione UE.
Le Comunicazioni U.E. - come già detto da questa Corte di Giustizia prive di valore normativo (C.G.T. Umbria
n. 332/2024) diversamente dalle Decisioni di cui all'art. 288 TFUE (Corte Costituzionale 5.07.2018 n. 142)
- riguardano esclusivamente gli aiuti di Stato selettivi, che richiedono notifica preventiva alla Commissione,
e non si applicano a misure di carattere generale come il credito d'imposta R&S disciplinato dal DL 145/2013
(in questo senso T.A.R. Lazio Roma sez. IV, 29.07.2025, n. 4204).
Giova altresì rilevare che lo stesso D.M. 27 maggio 2015 successivo alla Comunicazione n. 198/2014 da parte della Commissione UE non ha operato alcun richiamo a detta Comunicazione a conferma del carattere non vincolante del Manuale.
Come poi ampiamente argomentato da parte appellante è anche incerto, per l'anno di imposta di riferimento, quale sia la versione in ipotesi applicabile sussistendone diverse ovvero una prima del 2002 e una seconda aggiornata del 2015, e facendo la Comunicazione UE n. 198/2014 riferimento alla prima versione essendo diversa la nozione di ricerca e sviluppo ivi accolta.
Irrilevante è anche il richiamo al Manuale operato dal D.p.c.m. 15 settembre 2023 (disapplicabile da parte del giudice tributario) il quale ne ha esteso l'applicazione retroattivamente ai periodi di imposta 2015-2019 trattandosi di disposizione di rango secondario del tutto inidonea a costituire la base normativa per l'estensione retroattiva dell'applicazione del Manuale.
3.2.- Di conseguenza, il riferimento alle Comunicazioni della Commissione UE non poteva legittimare l'applicazione retroattiva del Manuale di Frascati 2015.
Il Manuale di Frascati costituisce infatti un documento di prassi internazionale, privo di efficacia normativa vincolante. L'applicazione dei suoi criteri a periodi d'imposta anteriori alla sua introduzione ufficiale nel 2019, avvenuta con la legge n.169 del 27 dicembre 2019 e poi con le Linee guida MIMIT del 4 luglio 2024, risulta dunque inammissibile (vedi ancora T.A.R. Lazio Roma sez. IV, 29.07.2025, n. 4204; cfr. ex plurimis C.G.T.
Bologna n. 116/2025; C.G.T. Vicenza n. 92/2025).
Recentemente si è pronunciata in questo senso anche altra CGT di Secondo Grado che ha affermato con chiarezza “Premesso che il sopraccitato Manuale di Frascati rappresenta comunque una fonte meramente interpretativa e non normativa, questa Corte prende atto che corrisponde alla realtà dei fatti la dichiarazione della società ove sostiene che tale Manuale è stato redatto in lingua straniera ed è stato tradotto e, soprattutto reso applicabile in Italia, con autorizzazione dell'Ocse, solo il 7 dicembre 2021, ne consegue che nel 2017
e 2018, al momento in cui sono state sostenute le spese, l'unica fonte normativa vigente in materia di crediti per ricerca e sviluppo, era costituita dalla norma primaria di cui al D.L. n. 145 e dalla norma secondaria interpretativa di cui al Decreto interministeriale del 27 maggio 2015. Viceversa, nel momento in cui erano state sostenute le spese in contestazione non era conosciuta la fonte interpretativa in base alla quale la condotta del contribuente sarebbe stata oggetto dell'impugnato atto di recupero (C.G.T. Secondo Grado
Lombardia sez. 15, nr. 267-2025 del 22.1.2025).
3.3.- Ne consegue che l'impresa ricorrente, odierna appellante, non può essere penalizzata per non aver rispettato parametri non previsti dalla legge vigente al momento delle attività agevolate. 4.- In secondo luogo il carattere squisitamente tecnico della valutazione circa il carattere innovativo o meno della piattaforma software "Nominativo_2"e della rispondenza o meno ai requisiti di innovatività scentifica richideva specifici approfondimenti istruttori alla luce anche della approfondita perizia tecnica del certificatore Ing. Nominativo_1 iscritto all'albo di cui al D.p.c.m. 15 settembre 2023.
In tale ambito l'acquisizione del parere del MISE pur se pacificamente facoltativo ai sensi dell'art.8 D.M. 27 maggio 2015 - come già ritenuto da questa Corte di Giustizia Tributaria - era da ritenersi quantomai opportuno avendo l'Amministrazione finanziaria mal esercitato la discrezionalità spettante se richiederlo o meno, non potendosi essa solo trincerare dietro il carattere non obbligatorio del parere (vedi in questo senso C.G.T.
Secondo Grado Abruzzo 10.07.2023, n. 532).
Allorquando infatti la legge prescriva all'Amministrazione di acquisire in via facoltativa e non obbligatoria il parere di un organo consultivo, all'uopo costituito, in ipotesi specificamente indicate, la scelta di prescindere dal parere deve essere ai sensi dell'art.3 L.241/90 debitamente motivata.
Nel caso di specie la criticità sul piano tecnico dell'esame circa il carattere innovativo o meno della piattaforma software presentata e della conseguente spettanza dell'agevolazione in esame deponeva non già nel senso del mero richiamo al divieto di non aggravio del procedimento (art.1 co. 2 L.241/90) bensì per un doveroso supplemento di istruttoria, si che è fondato anche il motivo inerente il difetto di motivazione della sentenza appellata atteso il difetto di istruttoria da parte dell'Ufficio.
Del resto lo stesso Decreto di archiviazione del G.I.P. del Tribunale penale di Perugia pur privo di efficacia vincolante nel processo tributario (ex multis Cassazione civile sez. trib., 4/08/2020, n. 16649) offre elementi a questa Corte per stigmatizzare l'operato dell'Ufficio nella parte in cui ha omesso di attivare una consulenza specifica nel settore merceologico di riferimento, a fronte come detto di una perizia asseverata prodotta da un certificatore iscritto all'Albo istituito presso il Ministero delle Imprese con D.p.c.m. 15.09.2023.
Sul punto deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale, potendo la parte nel processo tributario depositare documenti, quali la suindicata perizia, anche se non esibiti in sede procedimentale purchè vengano rispettati i termini perentori di cui all'art. 32, comma 1 del D.Lgs. n. 546 del
1992, risultando altrimenti gravemente penalizzato l'esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito.
5. - Pur non avendo nemmeno il Collegio le indispensabili cognizioni tecniche per affermare la rispondenza o meno del progetto della ricorrente alla normativa primaria e secondaria vigente, va comunque rilevato come ai sensi dell'art. 3, c. 4 e 5, lett. c) D.L. n. 145/2013, tra le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta rientrano: “ (…) c) la acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 2, lett. b di tale D.M. dell'Economia e delle Finanze in data 2 7.5.2015 (G.U. n 174 del 29.7.2015) sono ammissibili le attività di : "ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi necessari per la ricerca industriale ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c;
".
La perizia dell'Ing. Nominativo_1 ha tra l'altro evidenziato come la piattaforma "Nominativo_2" introduca nuovi algoritmi basati su nuove tecniche.
Dal tenore letterale delle disposizioni normative primarie e secondarie applicabili (nonchè dalla sunidicata perizia "qualificata") appare comunque a questa Corte verosimile o quantomeno non esludibile a priori come anche l'attività di R&S rivolta ad ottenere "un miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti" rientrasse fra leattività di ricerca e sviluppo ammissibili al beneficio della speciale norma tributaria, in assenza come detto di puntuali confutazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate. 6.- Alla luce delle suesposte argomentazioni l'appello principale è fondato e va accolto con l'effetto della riforma della sentenza appellata, mentre l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite attesa l'obiettiva complessità delle questioni esaminate e i descritti contrasti giurisprudenziali su punti decisivi della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Umbria accoglie l'appello, spese compensate.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 2, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TEMPERINI FRANCESCO, Presidente
LL AO, TO
PISCITELLI MARIO, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 156/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia - Via Canali 12 06124 Perugia PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 87/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PERUGIA sez. 1
e pubblicata il 06/02/2025
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO n. T3NCR4A00074-2024 IRES-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 216/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Le parti insistono sulle proprie tesi e concludono come in atti.
La Corte trattiene la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-Ricorrente_1 s.p.a. ha impugnato l'atto di recupero n. T3NCR4A00074, emesso e notificato in data 6.8.24 dall'Agenzia delle Entrate di Perugia, con cui veniva recuperato (in quanto ritenuto inesistente) il credito di imposta per ricerca e sviluppo ex art. 3, D.L. 145/2013, maturato negli anni 2017-2018 pari ad € 197.527,00
(€ 52.235 nel 2017 ed € 145.292,00 nel 2018) ed utilizzato in compensazione nell'anno 2020, nonché irrogato sanzioni di € 197.527,00 per un importo complessivo, al lordo degli interessi, di € 425.143,00.
La società ricorrente si occupa da vari anni di servizi integrati per la sanità e l'industria ed effettua attività di lavaggio e noleggio di biancheria anche nell'ambito di rilevanti appalti pubblici.
Espone Ricorrente_1 che nel corso dell'anno 2016 la Società aveva la necessità di automatizzare e monitorare le varie fasi di lavorazione (lavaggio, sterilizzazione, stiro, piegatura ed imbustamento) e la distribuzione di milioni di capi di biancheria per ospedali, sfruttando i vantaggi offerti dalla tecnologia di identificazione RFID
UHF, che nell'anno 2016 era ritenuta matura ed affidabile. A tal fine la contribuente ha eseguito una ricerca di mercato per trovare un produttore di soluzioni informatiche che avesse già sviluppato una piattaforma software integrata nell'ambito della cosiddetta «Tracciabilità della Biancheria Piana e Sagomata», in grado di gestire in modo flessibile la lavorazione e la distribuzione di materiali, capace di tracciare i materiali in modo semplice, veloce ed efficace ed in grado di intercettare correggere e notificare ogni eventuale anomalia riscontrata, basandosi sulla tecnologia hardware dell'identificazione elettronica RFID UHF. Detta ricerca di mercato è risultata inefficace in quanto nell'anno 2016-2017 non esisteva secondo Ricorrente_1
alcuna piattaforma software sul mercato in grado di soddisfare le specifiche funzionali-operative- prestazionali richieste da Ricorrente_1 secondo cui se vi fosse stata la piattaforma in oggetto, non avrebbe avuto bisogno di rivolgersi a Società_1 Spa per realizzarla.
In data 26 ottobre 2017 Ricorrente_1 s.p.a. ha stipulato un Accordo Quadro con Società_1 s.p.a.avente ad oggetto lo sviluppo in sinergia di detta nuova piattaforma software denominata "Nominativo_2" rispondente all'esigenza soprattutto di committenti pubblici, di creare un sistema di tracciabilità di tutto il parco di biancheria fornita ai clienti in lavanolo.
Il suindicato software consente, ad avviso di Ricorrente_1, di tracciare ed automatizzare l'attività di lavanderia, ma soprattutto, nei confronti dei beneficiari del servizio di: a) fornire visibilità completa su quanto fornito ed a chi;
b) contenere gli sprechi (riaddebito di biancheria); c) controllare lo stato del servizio offerto per qualità
e quantità; d) ottimizzare le dotazioni e le consegne (contenimento dei costi); e) monitorare, al loro interno, utenti o reparti più o meno virtuosi;
f) garantire il rispetto dei controlli di sicurezza dei materiali forniti (limiti di uso dei capi, fine vita della teleria di sala operatoria, controlli di conformità sui capi di Alta Visibilità); g) fornire una piattaforma web con dati in tempo reale e grafici dinamici in grado di permettere al cliente di controllare l'intera filiera, solo con la navigazione Internet. A motivazione dell'atto di recupero l'Agenzia delle Entrate ha indicato il carattere non innovativo della piattaforma software denominata "Nominativo_2" trattandosi di mera innovazione di processo e/o innovazione dell'organizzazione lavorativa come tali escluse dall'agevolazione di cui all'art.3 D.L. 145/2013 in doverosa applicazione del Manuale di Frascati.
La società Ricorrente_1 ha dedotto in primo grado articolati motivi ovvero:
I) Illegittimità, infondatezza, nullità e comunque annullabilità dell'atto impugnato, perché emanato con eccesso di potere e senza il preventivo parere tecnico del MISE.
II) Infondatezza nel merito della pretesa dell'Ufficio, in quanto il progetto Lightouse era agevolabile sulla base della norma della L. 145/2013 e delle correlate interpretazioni ministeriali esistenti nel 2017-2018.
III) Nullità e comunque annullabilità dell'atto impugnato, stante l'illegittima applicazione retroattiva, ai fini del disconoscimento del credito, dei requisiti del Manuale Frascati, applicabili semmai solo per i progetti realizzati dall'anno d'imposta 2020. Correlata violazione del principio di affidamento di cui all'art. 10, comma 2, L.
212/2000, anche in considerazione di un mutamento interpretativo, in chiave restrittiva con il Manuale
Frascati, avvenuto nel 2019.
IV) Difetto di prova della pretesa erariale, anche in relazione ad una motivazione perplessa e contraddittoria.
In ogni caso, diritto all'agevolazione anche alla luce del Manuale Frascati.
V) In subordine, illegittimità ed infondatezza delle sanzioni irrogate, per obiettive condizioni di incertezza sulla portata della norma tributaria e sulla sua interpretazione, ai sensi degli artt. 10, c. 2, legge n. 212/2000,
6, c. 2, D.lgs n. 472/1997, e 8, D.Lgs 546/1992.
VI) In via ulteriormente subordinata, illegittimità ed infondatezza delle sanzioni irrogate, determinate nella misura del 100% come credito inesistente anziché 2 nella misura del 30% come credito non spettante, in violazione del principio di proporzionalità e necessitò di applicare l'art. 7, comma 4. D.Lgs 472/1997, con sanzioni al 50% del minimo (ovvero al 50% del 30%, come sanzioni da credito non spettante)
Con sentenza n. 87/2025 la C.G.T. di primo grado di Perugia ha accolto il ricorso limitatamente alle sanzioni applicate (obiettiva incertezza della norma tributaria) mentre per il resto lo ha respinto rilevando - in sintesi- il carattere facoltativo del parere del MISE, la rilevanza del Manuale di Frascati secondo la Comunicazione
198 del 2014 della Commissione UE, la mancata prova da parte del contribuente all'uopo onerato delle caratteristiche per beneficiare del credito R&S ovvero "la novità, la creatività, l'incertezza, la sistematicità,
l'essere trasferibile e/o riproducibile." Secondo il primo giudice la ricorrente ha dunque proposto sistemi già presenti sul mercato in violazione del Manuale di Frascati. Ha compensato le spese di lite.
Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la suindicata sentenza evidenziando nella parte introduttiva come la piattaforma "Nominativo_2" doveva dirsi innovativa avendo sostenuto ingenti costi del tutto inutili ove già esistente sul mercato;
ha depositato in primo grado perizia asseverata di tecnico qualificato iscritto all'albo di cui al D.p.c.m. 15.09.93 non esaminata dal primo giudice.
In sisntesi ha proposto quattro articolati motivi di appello, così riassumibili:
I) Erroneità della sentenza, pronunciata con motivazione apparente e comunque erronea ed infondata, in relazione all'eccepita illegittimità dell'atto impugnato, perché emanato senza il preventivo parere tecnico del
MISE: pur non essendo definito dall'art.8 D.M. 27 maggio 2015 obbligatorio, il parere del Mise era quantomai opportuno in considerazione delle conoscenze squisitamente tecniche necessarie per stabilire il carattere innovativo o meno della piattaforma "Nominativo_2" conoscenze sicuramente non possedute da un funzionario dell'Agenzia delle Entrate, con conseguente illogicità manifesta della scelta compiuta. L'appellante sul punto ha invocato un cambiamento di orientamento dell'adita Corte di Giustizia rispetto al pur recente precedente
(sentenza n. 332/2024).
II) Erroneità della sentenza, pronunciata con motivazione apparente e comunque erronea ed infondata, in relazione all'eccepita illegittima applicazione retroattiva dei requisiti del Manuale di Frascati, applicabili solo per i progetti realizzati dall'anno di imposta 2020. Violazione ,da un lato, dell'art. 3, D. L. 145/2013, che alla luce sia del dato testuale normativo che delle sue applicazioni regolamentari e di prassi consentiva l'accesso al credito anche alle innovazioni di processo (e non di prodotto) sia dell'art. 1, L. 160/2019, illegittimamente applicato in maniera retroattiva. Correlata violazione del principio dell'affidamento di cui all'art. 10, comma
2, L. 212/2020: soltanto con la legge 160/2019 si è citato il Manuale di Frascati che dunque non poteva applicarsi retroattivamente per gli anni qui in rilievo, come sostenuto da giurisprudenza di merito allegata.
III) Erroneità della sentenza, pronunciata con motivazione apparente e comunque erronea ed infondata, in relazione all'infondatezza nel merito anche alla luce dei requisiti del Manuale di Frascati, puntualmente dimostrati e documentati dalla Società il :progetto sarebbe comunque rispondente ai criteri anche del Manuale di Frascati come certificato dalla perizia di parte dell'Ing. Nominativo_1 depositata.
IV) Difetto di prova della pretesa erariale, anche in relazione ad una motivazione perplessa e contraddittoria.
Illegittimità ed infondatezza della sentenza, che sul motivo non si è pronunciata o in ogni caso lo ha implicitamente rigettato con motivazione inesistente o apparente ed in violazione dell'art .7, comma 5 bis,
D. Lgs. 546/199: sarebbe onere dell'Ufficio la prova di fornire le ragioni per cui il progetto della ricorrente sarebbe una mera innovazione di processo;
ha chiesto disporsi c.t.u. finalizzata alla verifica della spettanza dell'agevolazione richiesta.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate eccependo l'infondatezza di tutti i motivi d'appello e propendo appello incidentale per la riforma della sentenza appellata nella parte riguardante la disapplicazione della sanzione. In sintesi ad avviso della difesa erariale: - il progetto della società non sarebbe innovativo nel senso di apportare un "quid pluris" rispetto allo stato dell'arte, dal momento che la piattaforma già esisteva e sarebbe stata solamente implementata con la tecnologia UHF con tecnologia già diffuse nel medesimo settore in cui opera Ricorrente_1.; -il carattere pacificamente facoltativo del parere del Mise;
- il carattere cogente del Manuale di Frascati la cui applicazione al caso di specie non avrebbe portata retroattiva perchè richiamato già nel 2014 da una Comunicazione della Commissione UE come peraltro già ritenuto dall'adita Corte di
Giustizia Tributaria di Secondo Grado con sentenza n. 332 del 11.10.2024. L'Ufficio inoltre ha eccepito l'inammissibilità della perizia "postuma" dell'Ing. Nominativo_1 depositata solamente nel giudizio di primo grado e riproposta in appello ma non in sede di verifica nè di memorie al PVC, perizia che comunque rimarrebbe un mero atto di parte.
Parte appellante ha depositato memoria illustrativa e controdeduzioni al ricorso incidentale. A suo dire il
Manuale di Frascati sarebbe applicabile solo laddove richiamato da una norma primaria come recentemente sostenuto dal T.a.r. Lazio con sentenza. n. 4204 del 29 luglio 2025. Ha rappresentato poi l'intervenuta archiviazione in sede penale la quale produrrebbe a suo dire effetto, pur se priva della forza di cosa giudicata, anche in ambito tributario invocando anche il principio del diritto ad un processo equo di cui all'art. 6 C.E.
D.U. Quanto al ricorso incidentale anche il DPCM 15.9.23 dimostrerebbe le condizioni di obiettiva incertezza;
ha poi citato il precedente dell'adita Corte di Giustizia dell'Umbria (sent. n.332/24) che in caso analogo ha disapplicato la sanzione. Insiste anche quanto alle sanzioni sulle domande subordinate già proposte (no credito inesistente e proporzionalità).
L'Agenzia delle Entrate, di contro, ha depositato memoria illustrativa evidenziando in particolare quanto alla sostenuta applicazione del Manuale di Frascati la sua previsione oltre che nella Comunicazione della
Commissione UE del 2014 in fonti secondarie e in circolari. Nessuna efficacia secondo la difesa dell'Ufficio avrebbe poi il decreto di archiviazione penale ex 21 bis d.lgs. n. 74/2000.
Con memoria illustrativa Ricorrente_1 ha insistito in via istruttoria per la già richiesta c.t.u. e per la fondatezza di tutti i motivi dell'appello principale
Alla pubblica udienza del 14 ottobre 2025, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-E' materia del contendere la legittimità dell'atto di recupero notificato in data 6.8.24 dall'Agenzia delle
Entrate di Perugia, con cui veniva recuperato (in quanto ritenuto inesistente) il credito di imposta per ricerca e sviluppo ex art. 3, D.L. 145/2013, maturato negli anni 2017-2018 pari ad € 197.527,00 (€ 52.235 nel 2017 ed € 145.292,00 nel 2018) ed utilizzato in compensazione nell'anno 2020, nonché irrogato sanzioni di
€ 197.527,00 per un importo complessivo, al lordo degli interessi, di € 425.143,00.
Come descritto nella parte in fatto l'atto di recupero nei confronti della società appellante è stato motivato dall'Amministrazione Finanziaria per il carattere non innovativo della piattaforma software denominata "Nominativo_2" per il sistema produttivo della società Ricorrente_1 trattandosi secondo l'Ufficio di una mera innovazione di processo e/o innovazione dell'organizzazione lavorativa, escluse dall"agevolazione in esame dal Manuale di Frascati.
Il giudice di primo grado con la sentenza qui appellata ha aderito alla ricostruzione dell'Ufficio accogliendo il ricorso solamente nella parte volta alla disapplicazione della sanzione applicata, oggetto di ricorso incidentale da parte dell'Agenzia delle Entrate.
2.- E' dunque elemento rilevante per la decisione della controversia l'esame della questione, invero controversa, dell' applicazione del Manuale di Frascati per la disciplina del credito di imposta di cui al D.L.
145/2013 in riferimento agli anni antecedenti il 2020, su cui sussiste un obiettivo contrasto di giurisprudenza allo stato ancora non composto - per quanto consta a questa Corte Tributaria - dalla Corte di Cassazione.
2.1.- Secondo una prima tesi il suindicato Manuale, in sintesi, benchè non previsto da alcuna norma primaria sino all'entrata in vigore della legge n. 169/2019, sarebbe ugualmente applicabile in "subiecta materia" attesa la sua citazione da parte della Commissione UE nella comunicazione n. 198 del 2014 (ex multis C.G.T.
Primo grado Venezia n. 384/2023, C.G.T. Primo Grado Bologna n. 412/2023).
Rileva tale giurisprudenza tra l'altro che il Manuale di Frascati richiama principi elaborati dall'OCSE ben prima del 2014.
Anche questa Sezione ha di recente aderito a tale orientamento (C.G.T. Secondo Grado Umbria sez. II,
11.10.2024, n. 332) pur invero escludendo quanto alla predetta Comunicazione della Commissione il carattere di vera e propria fonte del diritto dell'UE (diversamente dalle Decisioni di cui all'art. 288 TFUE) tuttavia giustificandone il carattere vincolante "ratione materiae" venendo comunque in rilievo la materia degli aiuti di Stato oggetto di regolamentazione esclusiva da parte della Commissione UE.
2.2.- Secondo altro orientamento invece il Manuale sarebbe applicabile solamente per la nuova disciplina del credito d'imposta applicabile dal 2020 in avanti in virtù dell'entrata in vigore della legge n. 169 del 2019 la quale in senso innovativo recepisce il Manuale, poichè nel vecchio regime del D.L. 145/2013 nessuna norma prevedeva tale riferimento con evidente affidamento dei contribuenti in merito alla spettanza dell'agevolazione secondo la normativa primaria pro tempore vigente.
3.- Ritiene il Collegio "res melius perpensa" di rimeditare il proprio precedente orientamento (sent. n.
332/2024) sia per ragioni di carattere sistematico riguardanti il principio della gerarchia delle fonti, l'irretroattività della norma tributaria e la tutela dell'affidamento, che dovute alla specificità del caso concreto.
3.1.- Mentre la legge 160/2019 ha introdotto un espresso richiamo ai Manuali OCSE (Frascati e Oslo) per la nuova disciplina del credito d'imposta applicabile dal 2020 in avanti, nel vecchio regime del DL 145/2013
è pacifico che nessuna norma primaria prevedeva tale riferimento.
Ciò premesso, non ritiene il Collegio di poter ritenere sufficiente il richiamo del Manuale di Frascati da parte della Comunicazione n. 198 del 2014 della Commissione UE.
Le Comunicazioni U.E. - come già detto da questa Corte di Giustizia prive di valore normativo (C.G.T. Umbria
n. 332/2024) diversamente dalle Decisioni di cui all'art. 288 TFUE (Corte Costituzionale 5.07.2018 n. 142)
- riguardano esclusivamente gli aiuti di Stato selettivi, che richiedono notifica preventiva alla Commissione,
e non si applicano a misure di carattere generale come il credito d'imposta R&S disciplinato dal DL 145/2013
(in questo senso T.A.R. Lazio Roma sez. IV, 29.07.2025, n. 4204).
Giova altresì rilevare che lo stesso D.M. 27 maggio 2015 successivo alla Comunicazione n. 198/2014 da parte della Commissione UE non ha operato alcun richiamo a detta Comunicazione a conferma del carattere non vincolante del Manuale.
Come poi ampiamente argomentato da parte appellante è anche incerto, per l'anno di imposta di riferimento, quale sia la versione in ipotesi applicabile sussistendone diverse ovvero una prima del 2002 e una seconda aggiornata del 2015, e facendo la Comunicazione UE n. 198/2014 riferimento alla prima versione essendo diversa la nozione di ricerca e sviluppo ivi accolta.
Irrilevante è anche il richiamo al Manuale operato dal D.p.c.m. 15 settembre 2023 (disapplicabile da parte del giudice tributario) il quale ne ha esteso l'applicazione retroattivamente ai periodi di imposta 2015-2019 trattandosi di disposizione di rango secondario del tutto inidonea a costituire la base normativa per l'estensione retroattiva dell'applicazione del Manuale.
3.2.- Di conseguenza, il riferimento alle Comunicazioni della Commissione UE non poteva legittimare l'applicazione retroattiva del Manuale di Frascati 2015.
Il Manuale di Frascati costituisce infatti un documento di prassi internazionale, privo di efficacia normativa vincolante. L'applicazione dei suoi criteri a periodi d'imposta anteriori alla sua introduzione ufficiale nel 2019, avvenuta con la legge n.169 del 27 dicembre 2019 e poi con le Linee guida MIMIT del 4 luglio 2024, risulta dunque inammissibile (vedi ancora T.A.R. Lazio Roma sez. IV, 29.07.2025, n. 4204; cfr. ex plurimis C.G.T.
Bologna n. 116/2025; C.G.T. Vicenza n. 92/2025).
Recentemente si è pronunciata in questo senso anche altra CGT di Secondo Grado che ha affermato con chiarezza “Premesso che il sopraccitato Manuale di Frascati rappresenta comunque una fonte meramente interpretativa e non normativa, questa Corte prende atto che corrisponde alla realtà dei fatti la dichiarazione della società ove sostiene che tale Manuale è stato redatto in lingua straniera ed è stato tradotto e, soprattutto reso applicabile in Italia, con autorizzazione dell'Ocse, solo il 7 dicembre 2021, ne consegue che nel 2017
e 2018, al momento in cui sono state sostenute le spese, l'unica fonte normativa vigente in materia di crediti per ricerca e sviluppo, era costituita dalla norma primaria di cui al D.L. n. 145 e dalla norma secondaria interpretativa di cui al Decreto interministeriale del 27 maggio 2015. Viceversa, nel momento in cui erano state sostenute le spese in contestazione non era conosciuta la fonte interpretativa in base alla quale la condotta del contribuente sarebbe stata oggetto dell'impugnato atto di recupero (C.G.T. Secondo Grado
Lombardia sez. 15, nr. 267-2025 del 22.1.2025).
3.3.- Ne consegue che l'impresa ricorrente, odierna appellante, non può essere penalizzata per non aver rispettato parametri non previsti dalla legge vigente al momento delle attività agevolate. 4.- In secondo luogo il carattere squisitamente tecnico della valutazione circa il carattere innovativo o meno della piattaforma software "Nominativo_2"e della rispondenza o meno ai requisiti di innovatività scentifica richideva specifici approfondimenti istruttori alla luce anche della approfondita perizia tecnica del certificatore Ing. Nominativo_1 iscritto all'albo di cui al D.p.c.m. 15 settembre 2023.
In tale ambito l'acquisizione del parere del MISE pur se pacificamente facoltativo ai sensi dell'art.8 D.M. 27 maggio 2015 - come già ritenuto da questa Corte di Giustizia Tributaria - era da ritenersi quantomai opportuno avendo l'Amministrazione finanziaria mal esercitato la discrezionalità spettante se richiederlo o meno, non potendosi essa solo trincerare dietro il carattere non obbligatorio del parere (vedi in questo senso C.G.T.
Secondo Grado Abruzzo 10.07.2023, n. 532).
Allorquando infatti la legge prescriva all'Amministrazione di acquisire in via facoltativa e non obbligatoria il parere di un organo consultivo, all'uopo costituito, in ipotesi specificamente indicate, la scelta di prescindere dal parere deve essere ai sensi dell'art.3 L.241/90 debitamente motivata.
Nel caso di specie la criticità sul piano tecnico dell'esame circa il carattere innovativo o meno della piattaforma software presentata e della conseguente spettanza dell'agevolazione in esame deponeva non già nel senso del mero richiamo al divieto di non aggravio del procedimento (art.1 co. 2 L.241/90) bensì per un doveroso supplemento di istruttoria, si che è fondato anche il motivo inerente il difetto di motivazione della sentenza appellata atteso il difetto di istruttoria da parte dell'Ufficio.
Del resto lo stesso Decreto di archiviazione del G.I.P. del Tribunale penale di Perugia pur privo di efficacia vincolante nel processo tributario (ex multis Cassazione civile sez. trib., 4/08/2020, n. 16649) offre elementi a questa Corte per stigmatizzare l'operato dell'Ufficio nella parte in cui ha omesso di attivare una consulenza specifica nel settore merceologico di riferimento, a fronte come detto di una perizia asseverata prodotta da un certificatore iscritto all'Albo istituito presso il Ministero delle Imprese con D.p.c.m. 15.09.2023.
Sul punto deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale, potendo la parte nel processo tributario depositare documenti, quali la suindicata perizia, anche se non esibiti in sede procedimentale purchè vengano rispettati i termini perentori di cui all'art. 32, comma 1 del D.Lgs. n. 546 del
1992, risultando altrimenti gravemente penalizzato l'esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito.
5. - Pur non avendo nemmeno il Collegio le indispensabili cognizioni tecniche per affermare la rispondenza o meno del progetto della ricorrente alla normativa primaria e secondaria vigente, va comunque rilevato come ai sensi dell'art. 3, c. 4 e 5, lett. c) D.L. n. 145/2013, tra le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta rientrano: “ (…) c) la acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 2, lett. b di tale D.M. dell'Economia e delle Finanze in data 2 7.5.2015 (G.U. n 174 del 29.7.2015) sono ammissibili le attività di : "ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi necessari per la ricerca industriale ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c;
".
La perizia dell'Ing. Nominativo_1 ha tra l'altro evidenziato come la piattaforma "Nominativo_2" introduca nuovi algoritmi basati su nuove tecniche.
Dal tenore letterale delle disposizioni normative primarie e secondarie applicabili (nonchè dalla sunidicata perizia "qualificata") appare comunque a questa Corte verosimile o quantomeno non esludibile a priori come anche l'attività di R&S rivolta ad ottenere "un miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti" rientrasse fra leattività di ricerca e sviluppo ammissibili al beneficio della speciale norma tributaria, in assenza come detto di puntuali confutazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate. 6.- Alla luce delle suesposte argomentazioni l'appello principale è fondato e va accolto con l'effetto della riforma della sentenza appellata, mentre l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite attesa l'obiettiva complessità delle questioni esaminate e i descritti contrasti giurisprudenziali su punti decisivi della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Umbria accoglie l'appello, spese compensate.