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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 96/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Presidente e Relatore
BUSACCA NICOLO', Giudice
MANGIARACINA GAETANO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 564/2024 depositato il 12/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9033C00985 IRES-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.04.2024, Rgr n. 564/24, la società Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1, impugnava l'avviso di accertamento n. TY9033C00985/2023 - riguardante il periodo d'imposta 2017, contestando ammortamenti non deducibili per €.28,186,00, notificato dal'Agenzia delle Entrate di Trapani in Data 12.2.2024, ritenendolo illegittimo.
Deduce parte ricorrente l'erronea applicazione d parte dell'Ufficio del coefficiente di ammortamento del
9% in luogo dell'aliquota del 4% all'impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica istallato sul tetto del capannone
Assume parte ricorrente che i moduli fotovoltaici realizzati su lastrici solari sono da considerarsi beni mobili e come tali ammortizzabili con il coefficiente del 9%.
Riportandosi a giurisprudenza di questa Corte chiedeva l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate insistendo con proprie deduzioni per il rigetto del ricorso.
All'udienza del giorno 02.02.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre chiarire se l'impianto realizzato dalla ricorrente rientri tra i beni mobili per usufruire dell'aliquota di ammortamento del 9%.
Sul punto la stessa Agenzia delle Entrate, si è espressa relativamente al coefficiente di ammortamento degli impianti fotovoltaici dapprima con la circolare n. 46/2007 e, successivamente, con la circolare n.
36/2013 precisando che:
§ per gli impianti installati a “terra” (tipicamente che insistono su terreni) il bene è normalmente qualificato come immobile strumentale (classificabile nelle categorie catastali D/1 o D/10), con deduzione dell'ammortamento applicando l'aliquota del 4% (quali fabbricati destinati all'industria);
§ per gli impianti installati sul tetto dell'edificio (tipicamente il capannone o il laboratorio), il bene è qualificato come bene immobile se incrementa il valore capitale o la redditività del bene in cui è inserito di almeno il 15% (nel qual caso è necessario provvedere alla variazione della rendita), ovvero come bene mobile se non si verifica la descritta condizione. Nel caso in cui l'impianto sia qualificato come bene immobile (anche se non accatastato autonomamente), la deduzione dell'ammortamento avviene con l'aliquota del 4%. Nel caso in cui l'impianto sia qualificato come bene mobile, la deduzione dell'ammortamento avviene con l'aliquota del 9%.
Al riguardo, anche la circolare 2/E/2016, ha precisato nel disporre l'esclusione dalla stima catastale di
“macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”, sono estromesse dal calcolo della rendita catastale quelle componenti, di natura essenzialmente impiantistica, che assolvono a specifiche funzioni nell'ambito di un determinato processo produttivo e che non conferiscono all'immobile una utilità comunque apprezzabile, anche in caso di modifica del ciclo produttivo svolto al suo interno. Tali componenti sono, pertanto, da escludere dalla stima, indipendentemente dalla loro rilevanza dimensionale.
Orbene dalla documentazione in atti – perizia giurata in atti dalla quale risulta che l'impianto, montato sul tetto del capannone, ha natura funzionale al processo produttivo e non svolge assolutamente anche la funzione di copertura e/o di parete del capannone.
Esso ha, pertanto, natura di bene mobile ed essenzialmente impiantistica, che non risulta attribuire, in mancanza di prova contraria che doveva essere fornita dall'Ufficio, all'immobile, sul cui tetto è montato, un'utilità apprezzabile, (neanche ai fini di copertura dello stesso) anche in caso di modifica del ciclo produttivo svolto al suo interno.
Di conseguenza, esso, è da ritenere assolutamente escluso dalla stima catastale e, in quanto tale, è ammortizzabile, con il coefficiente di ammortamento del 9% in quanto bene mobile.
Sul punto poi l'Agenzia delle Entrate non ha formulato specifiche contestazioni alla perizia giurata in atti limitandosi nelle proprie controdeduzioni ad una generica critica della tesi difensiva della società ricorrente.
Il ricorso, pertanto, può essere accolto.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Trapani addì 02.02.2026
Il Presidente - Relatore
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Presidente e Relatore
BUSACCA NICOLO', Giudice
MANGIARACINA GAETANO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 564/2024 depositato il 12/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9033C00985 IRES-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.04.2024, Rgr n. 564/24, la società Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1, impugnava l'avviso di accertamento n. TY9033C00985/2023 - riguardante il periodo d'imposta 2017, contestando ammortamenti non deducibili per €.28,186,00, notificato dal'Agenzia delle Entrate di Trapani in Data 12.2.2024, ritenendolo illegittimo.
Deduce parte ricorrente l'erronea applicazione d parte dell'Ufficio del coefficiente di ammortamento del
9% in luogo dell'aliquota del 4% all'impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica istallato sul tetto del capannone
Assume parte ricorrente che i moduli fotovoltaici realizzati su lastrici solari sono da considerarsi beni mobili e come tali ammortizzabili con il coefficiente del 9%.
Riportandosi a giurisprudenza di questa Corte chiedeva l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate insistendo con proprie deduzioni per il rigetto del ricorso.
All'udienza del giorno 02.02.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre chiarire se l'impianto realizzato dalla ricorrente rientri tra i beni mobili per usufruire dell'aliquota di ammortamento del 9%.
Sul punto la stessa Agenzia delle Entrate, si è espressa relativamente al coefficiente di ammortamento degli impianti fotovoltaici dapprima con la circolare n. 46/2007 e, successivamente, con la circolare n.
36/2013 precisando che:
§ per gli impianti installati a “terra” (tipicamente che insistono su terreni) il bene è normalmente qualificato come immobile strumentale (classificabile nelle categorie catastali D/1 o D/10), con deduzione dell'ammortamento applicando l'aliquota del 4% (quali fabbricati destinati all'industria);
§ per gli impianti installati sul tetto dell'edificio (tipicamente il capannone o il laboratorio), il bene è qualificato come bene immobile se incrementa il valore capitale o la redditività del bene in cui è inserito di almeno il 15% (nel qual caso è necessario provvedere alla variazione della rendita), ovvero come bene mobile se non si verifica la descritta condizione. Nel caso in cui l'impianto sia qualificato come bene immobile (anche se non accatastato autonomamente), la deduzione dell'ammortamento avviene con l'aliquota del 4%. Nel caso in cui l'impianto sia qualificato come bene mobile, la deduzione dell'ammortamento avviene con l'aliquota del 9%.
Al riguardo, anche la circolare 2/E/2016, ha precisato nel disporre l'esclusione dalla stima catastale di
“macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”, sono estromesse dal calcolo della rendita catastale quelle componenti, di natura essenzialmente impiantistica, che assolvono a specifiche funzioni nell'ambito di un determinato processo produttivo e che non conferiscono all'immobile una utilità comunque apprezzabile, anche in caso di modifica del ciclo produttivo svolto al suo interno. Tali componenti sono, pertanto, da escludere dalla stima, indipendentemente dalla loro rilevanza dimensionale.
Orbene dalla documentazione in atti – perizia giurata in atti dalla quale risulta che l'impianto, montato sul tetto del capannone, ha natura funzionale al processo produttivo e non svolge assolutamente anche la funzione di copertura e/o di parete del capannone.
Esso ha, pertanto, natura di bene mobile ed essenzialmente impiantistica, che non risulta attribuire, in mancanza di prova contraria che doveva essere fornita dall'Ufficio, all'immobile, sul cui tetto è montato, un'utilità apprezzabile, (neanche ai fini di copertura dello stesso) anche in caso di modifica del ciclo produttivo svolto al suo interno.
Di conseguenza, esso, è da ritenere assolutamente escluso dalla stima catastale e, in quanto tale, è ammortizzabile, con il coefficiente di ammortamento del 9% in quanto bene mobile.
Sul punto poi l'Agenzia delle Entrate non ha formulato specifiche contestazioni alla perizia giurata in atti limitandosi nelle proprie controdeduzioni ad una generica critica della tesi difensiva della società ricorrente.
Il ricorso, pertanto, può essere accolto.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Trapani addì 02.02.2026
Il Presidente - Relatore