TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 1994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1994 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4794/2025 R.G./V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14/04/2025 e integrato in data
09/05/2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Martina Bove presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Martina Bove presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 02/07/2011, in ER Sul GL (atto numero 24, parte I, anno 2011)
pagina 1 di 6 in separazione dei beni.
con i seguenti figli:
- , nato a [...] il [...] Persona_1
- , nato a [...] il [...] Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14/04/2025 (e integrato in data 09/05/2025), contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) i figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori i Per_1 Per_2 quali eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale;
2) per effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli;
entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
3) i figli minori verranno collocati in maniera prevalente presso la madre;
i figli continueranno ad abitare presso la casa coniugale sita in ER Sul GL (MI), Via Gorizia n. 8;
4) con riferimento alla casa famigliare sita in ER Sul GL (MI), Via Gorizia n. 8, il signor si impegna a trasferire la propria quota pari al 50 percento per il corrispettivo di € Pt_2
145.000,00 alla signora la quale si impegna ad acquistare la quota del signor pari Pt_1 Pt_2 al 50 percento per il corrispettivo di € 145.000,00; 5) il signor si impegna a lasciare l'immobile di Via Gorizia n. 8 Parte_2 entro il 31/10/2025, termine ritenuto equo affinché allo stesso sia consentito di trovare una nuova sistemazione e termine entro il quale il signor asporterà i propri effetti personali;
dopodiché i Pt_2 coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco mutuo rispetto;
i beni mobili e gli arredi presenti nella suddetta casa coniugale rimarranno, invece, nella disponibilità esclusiva della signora Parte_1
; il signor restituirà alla signora il proprio mazzo di chiavi di casa;
[...] Pt_2 Pt_1
6) i costi relativi all'immobile adibito a casa coniugale verranno sostenuti in solido, per il 50 percento ciascuno, dai coniugi sino al trasferimento del signor . Successivamente al Pt_2 trasferimento del signor , le utenze relative alla casa coniugale verranno intestate alla signora Pt_2
con costi di voltura a carico di quest'ultima; Pt_1
7) eventuali cointestazioni tra i coniugi verranno revocate;
i BTP cointestati verranno liquidati e la quota utile verrà divisa al 50 percento tra i coniugi;
8) i signori e , a seconda del calendario dei turni lavorativi di ciascuno, sulla Pt_1 Pt_2 base di una collaborazione costruttiva tra loro, si impegnano a dedicarsi in modo paritario e quotidianamente agli impegni dei figli, come, a mero titolo esemplificativo: portare all'ingresso e all'uscita da scuola i figli, portarli alle attività extrascolastiche, come sport, oratorio, campo estivo e altri impegni scolastici ed extra scolastici dei figli;
pagina 2 di 6 9) quanto alla regolamentazione del diritto di visita dei figli, tenuto conto delle esigenze e volontà dei figli medesimi, ferma la possibilità di apportare variazioni di comune accordo, nell'unico ed esclusivo interesse di salvaguardare e valorizzare le esigenze dei figli medesimi, le loro aspirazioni ed i loro desideri, il padre avrà facoltà di tenere con sé i figli:
- almeno 2 pomeriggi a settimana dall'uscita dal lavoro e sino alle ore 21:00. Si prevede la facoltà di pernottamento infrasettimanale dei figli nella nuova soluzione abitativa paterna con accompagnamento degli stessi a scuola;
- a weekend alterni, dal venerdì pomeriggio dall'uscita dal lavoro e sino alla domenica sera alle ore 21:00; anche durante i fine settimana si prevede la facoltà di pernottamento dei figli nella nuova soluzione abitativa paterna con accompagnamento degli stessi a scuola;
- durante le vacanze natalizie, e trascorreranno una settimana con la madre Per_1 Per_2 ed una con il padre;
- le ulteriori festività seguiranno il criterio dell'alternanza;
- durante il periodo estivo i figli trascorreranno un periodo egualitario con ciascuno dei due genitori, da stabilirsi concordemente entro il 31 maggio di ogni anno, tenuto conto degli impegni lavorativi dei genitori. È onere di ciascuna parte comunicare all'altra ove i figli trascorreranno le vacanze;
- i luoghi di prelievo e di riaccompagnamento dei figli verranno decisi dai genitori di volta in volta, a seconda delle esigenze familiari;
- occorrerà comunque che le parti ascoltino e considerino il parere dei figli in merito, senza ostacolare l'altro genitore;
- il diritto di visita verrà garantito per il genitore che debba trasferirsi temporaneamente o in maniera definitiva per motivi di lavoro, senza preclusioni per l'altro genitore;
10) il signor si impegna, dal trasferimento presso altra soluzione Parte_2 abitativa (e, quindi, entro e non oltre il 31/10/2025), a corrispondere a titolo di concorso al mantenimento dei figli, un assegno di importo pari ad € 250,00 ciascuno, e così per complessivi Euro
500,00, per 12 mensilità, a mezzo bonifico bancario alle coordinate della sig.ra Parte_1
[...]CC0011939577, in via entro e non oltre il giorno 4 di ogni mese, sino al raggiungimento della loro indipendenza economica;
11) quanto alle spese straordinarie da sostenere in favore dei figli e , di natura Per_1 Per_2 scolastica, medica e ludica, le stesse graveranno a carico della signora e del signor Parte_1
, che si impegnano a corrisponderle nella misura del 50% ciascuno, con Parte_2 particolare riferimento alle spese indicate nel Protocollo del Tribunale di Milano che viene di seguito trascritto:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio pagina 3 di 6 Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail / whatsapp con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
12) l'assegno unico e universale per i figli a carico verrà attribuito al 50 percento per ciascun genitore;
13) le parti prestano fin d'ora il consenso reciproco alla prima emissione o al rinnovo dei passaporti dei figli, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli minori nel proprio passaporto;
i viaggi all'estero dei figli dovranno essere previamente concordati e autorizzati dall'altro genitore;
14) i signori e autorizzano sin da ora che i figli possano viaggiare nei Pt_1 Pt_2 rispettivi paesi di origine dei genitori, previo accordo;
15) i genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra alla presenza dei figli, così come si impegnano a non coinvolgere le rispettive famiglie di origine nelle questioni strettamente relative ai pagina 4 di 6 figli;
16) i signori e dichiarano che alla data di Parte_1 Parte_2 sottoscrizione del presente ricorso hanno regolato reciprocamente ogni altro rapporto economico in ordine al mantenimento ed ai rimborsi per spese straordinarie sostenute per i figli e di non avere, a tal proposito, reciprocamente nulla a pretendere l'uno dall'altra”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in ER Sul GL (MI) in data 02/07/2011;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ER Sul GL (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 14.5.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6