Art. 1.
Ai volontari di leva arruolati nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in applicazione della legge 15 ottobre 1950, n. 913 , divenuti inabili per cause dipendenti da servizio e, in caso di loro decesso per le cause medesime, ai loro congiunti, viene liquidato il trattamento di quiescenza, privilegiato ordinario con le norme stabilite per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Ai volontari di leva arruolati nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in applicazione della legge 15 ottobre 1950, n. 913 , divenuti inabili per cause dipendenti da servizio e, in caso di loro decesso per le cause medesime, ai loro congiunti, viene liquidato il trattamento di quiescenza, privilegiato ordinario con le norme stabilite per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.