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Sentenza 17 ottobre 2024
Sentenza 17 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 17/10/2024, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
riunita in Camera di Consiglio nelle persone di dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 422 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019, promossa da
(p.i. ), con sede ad Parte_1 P.IVA_1
Arzana (NU), in proprio e in qualità di capogruppo mandataria dell' con CP_1
il mandante (ora divenuta , elet- Parte_2 Controparte_2
tivamente domiciliata a Cagliari, presso lo studio dell'avv. Franco Pilia che, la rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
appellante
contro pagina 1 di 19 (p.i. , con sede a Cagliari e ivi elettivamente CP_3 P.IVA_2
domiciliata, presso lo studio dell'avv. Maria Teresa Gaias, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
appellata
La causa è decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'Appello, contrariis reiec-
tis:
1. accogliere l'appello proposto avverso la sentenza n. 1032/2019 del
15.05.2019 del Tribunale Civile di Cagliari e, per l'effetto, in totale riforma della stessa:
2. rigettare per intero le domande proposte dalla con la CP_3
condanna della in persona del l.r.p.t., alla restituzione CP_3
alla della somma di euro Parte_1
59.548,16 intimata ed incassata in esecuzione della sentenza appella-
ta, maggiorata di interessi legali a far data dal 27.06.2019 al saldo;
3. condannare la in persona del l.r.p.t., al pagamento in CP_3
favore della delle somme dovute Parte_1
per il nolo dei mezzi di cui al punto 5) della comparsa di costituzione risposta del 30/11/2009 (gru a torre 50 mt., gru a torre 25 mt, Fiat
Coma 200 TD), nella misura di euro. 160.000,00, ovvero nella diver-
pagina 2 di 19 sa misura, maggiore o minore che risulterà in corso di causa, maggio-
rata di interessi e rivalutazione;
4. condannare la in persona del l.r.p.t. alla restituzione in CP_3
favore della di tutte le somme già Parte_1
percepite per le lavorazioni che sono state oggetto di detrazione da parte del Comune di Gonnesa, per l'importo di euro 147.523,00, ov-
vero di quello maggiore o minore che dovesse risultare dovuto all'esito del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione;
5. con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giu-
dizio, comprese le spese di C.T.U. del primo grado di giudizio.
Nell'interesse dell'appellata: voglia la Corte d'Appello, ogni diversa istan-
za disattesa:
per i motivi esposti, dichiarare l'inammissibilità ed, in ogni caso, rigettare l'avversa impugnazione poiché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto,
confermare la sentenza n. 1032 del 15.05.2019 resa dal Tribunale Civile di Ca-
gliari, con vittoria, per la società appellata, delle spese del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La citò in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari la CP_3
Parte_ (nel prosieguo ), in proprio e quale Parte_1
mandataria dell' al fine di Controparte_4 Parte_3
ottenere il ristoro dei costi sostenuti per l'esecuzione di lavorazioni in econo-
pagina 3 di 19 mia ed extra contratto rispetto a quelle previste dal contratto di subappalto sti-
pulato con la convenuta in data 11 ottobre 2006 e avente ad oggetto i lavori di pulizia, decespugliamento e spietramento dell'area archeologica – scavi ar-
cheologici – opere di consolidamento del nuraghe e villaggio di Seruci nel
Comune di Gonnesa.
L'attrice lamentò, in particolare, il mancato pagamento di euro 76.092,51
assunto quale corrispettivo (ulteriore) relativo:
- in parte all'esecuzione di lavorazioni in economia, ulteriori rispetto a quelle stabilite dal contratto di subappalto (e relativi maggiori oneri di sicurezza) ma previste in una perizia suppletiva e di variante, la quale aveva determinato un incremento da euro 714.371,52 a euro 857.017,94,
oltre oneri di sicurezza, dell'originario contratto di appalto stipulato con il Comune di Gonnesa;
- in parte per il nolo di mezzi e attrezzature utilizzati dalla convenuta.
In via subordinata, l'attrice chiese la condanna della convenuta al pagamen-
to degli stessi importi ai sensi dell'art. 2033 c.c. e, in via ulteriormente subor-
dinata, a titolo d'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
La Vacomic, in particolare, espose che:
- il corrispettivo stabilito dalle parti per l'esecuzione delle opere in su-
bappalto era di euro 214.000,00, equivalente al 30 % dell'importo dell'appalto principale (euro 714.371,52);
pagina 4 di 19 - tale importo non ricomprendeva la somma dovuta a titolo di rimborso,
sempre nella misura del 30% (rispetto all'importo complessivo di eu-
ro 26.123,78) degli oneri per la sicurezza sostenuti dalla società su-
bappaltatrice e pari in euro 7.837,134;
- nel novembre del 2007 il Comune di Gonnesa aveva proceduto all'approvazione di una perizia suppletiva e di variante, la quale ave-
va comportato appunto l'esecuzione di lavori ulteriori, con una modi-
fica dell'originario corrispettivo previsto nel contratto di appalto principale da euro 714.371,52 a euro 857.017,94, fermi gli importi previsti per gli oneri di sicurezza;
- a tale provvedimento non era seguito alcun aggiornamento dell'importo convenuto a titolo di corrispettivo in proprio favore, nonostante l'esecuzione di ulteriori opere e costi nonché oneri conseguenti all'approvazione della variante;
- la stessa società convenuta aveva affermato che nel corso dello svolgi-
mento dell'appalto erano stati effettuati lavori in economia, affidati ad operai specializzati e a un archeologo laureato;
- tutte le lavorazioni derivanti dalla perizia di variante erano state svolte solo da essa, atteso che aveva alle proprie dipendenze operai specia-
Parte_ lizzati, mentre la ha avuto a disposizione solo operai di primo livello;
pagina 5 di 19 - l'art. 7 del contratto di subappalto prevedeva la possibilità in capo alla subappaltante di commissionare alla subappaltatrice lavori in econo-
mia da pagarsi in base alle ore necessarie per eseguirli;
- la subappaltante era rimasta inadempiente rispetto all'obbligo di corri-
sponderle la somma di euro 76.092,51, ottenuta sommando l'importo di euro 39.255,382, a titolo di corrispettivo per le lavorazioni extra
del contratto di subappalto effettuate, quello di euro 7.837,134 per gli oneri di sicurezza sostenuti, e quello di euro 29.000,00 per il nolo di mezzi e attrezzature.
*
Parte_ La resistette, eccependo (per quanto rileva in questa sede) di aver già
interamente saldato in favore della quanto dovuto in forza del contrat- CP_3
to di subappalto stipulato tra loro, rimasto fisso nel suo ammontare anche a se-
guito della perizia di variante, ed oppose che il contratto non era mai stato mo-
dificato dalle parti, tantomeno con riferimento all'oggetto e al prezzo, rimasti invariati.
La convenuta, inoltre, sostenne che:
- l'eventuale accordo modificativo avrebbe dovuto avere forma scritta e ottenere l'autorizzazione della stazione appaltante, dato che il subap-
palto aveva ad oggetto lavori pubblici;
- l'art. 7 del contratto di subappalto, pur prevedendo la possibilità per le pagina 6 di 19 parti di eseguire ulteriori lavorazioni in economia, le subordinava ad un previo specifico ordine scritto, che nella fattispecie non era mai stato effettuato;
- in ogni caso, le lavorazioni in economia avrebbero dovuto intendersi ri-
comprese nell'importo autorizzato nel contratto di euro 214.000,00;
- essa appaltatrice aveva sempre mantenuto il possesso e la gestione del cantiere, tramite i propri dipendenti;
- dopo aver ultimato le lavorazioni, la aveva abbandonato il CP_3
cantiere il 23 settembre 2008;
- il 2 marzo 2009, la stessa attrice aveva emesso l'ultima fattura a saldo ma non le aveva restituito né la documentazione di cantiere né
l'attrezzatura utilizzata per l'esecuzione dei lavori per la quale non aveva pagato alcun corrispettivo, mentre essa subappaltante aveva dovuto anticipare costi per euro 160.000,00;
- non erano mai stati stipulati tra le due società contratti di nolo di mac-
chine e attrezzature di proprietà della CP_3
- in ogni caso, tutte le opere realizzate dalla attinenti al contrat- CP_3
to di subappalto, erano state interamente pagate.
*
Istruita con produzioni documentali, prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, la causa fu decisa con la sentenza n. 1032 del 15 maggio 2019, con pagina 7 di 19 cui il Tribunale -per quanto rileva in questa sede- accolse la domanda subordi-
nata di ingiustificato arricchimento nei confronti della convenuta, con la sua conseguente condanna a indennizzare l'attrice per le lavorazioni in economia e le opere extra contratto realizzate senza ricevere alcun corrispettivo, pari a complessivi euro 38.675,33, oltre interessi.
Esclusa la fondatezza della domanda principale dell'attrice di condanna del-
la convenuta a titolo di corrispettivo contrattuale per le opere non previste nel contratto di subappalto, per difetto dell'autorizzazione del committente ente pubblico e per difetto dell'autorizzazione scritta da parte della subappaltante, il
Tribunale richiamò la giurisprudenza che ammette che nel caso in cui sia stata svolta indebitamente una prestazione di facere, nell'erronea convinzione di es-
sere debitore, possa trovare applicazione la disciplina degli artt. 2041 e ss.
sull'ingiustificato arricchimento e ritenne che, nella fattispecie, sussistessero i presupposti della mancanza di altro rimedio giudiziale e dell'unicità del fatto causativo dell'impoverimento, sussistente in ciò che la prestazione resa dall'im-
Parte_ poverito ( era andata a vantaggio dell'arricchito ( ). CP_3
Con riguardo al noleggio di mezzi e attrezzature, il Tribunale rilevò la ten-
denziale assoluta genericità sia riguardo all'an (data l'indeterminatezza sull'individuazione dei mezzi) che al quantum della domanda attrice, vista l'insufficienza della documentazione per una stima.
Il Tribunale rigettò anche la domanda riconvenzionale formulata dalla pagina 8 di 19 Parte_
, in quanto ritenuta priva di adeguata prova, in quanto:
- la pretesa relativa alla Fiat MA aveva a oggetto un importo spropositato (150.000,00 euro) e senza l'indicazione del criterio per stabilire una cifra realistica;
- la pretesa relativa all'utilizzo delle gru non era fondata, essendo emerso come esse fossero di proprietà comune tra l'attrice e la conve-
nuta e come ne avessero usufruito entrambe le società;
Parte_
- le fatture emesse a favore della dalla ditta Parte_4
venditrice delle suddette gru non dimostrano né la proprietà esclusiva né l'avvenuto pagamento dei macchinari da parte della convenuta.
* * *
2. Avverso tale sentenza, la ha proposto ap- Parte_1
pello.
2.1 Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza per violazio-
ne delle norme aventi natura imperativa di protezione dell'ordine pubblico economico, del buon costume e dei principi fondamentali in materia di subap-
palto nei contratti pubblici di appalto, in particolare dell'art. 118 d.lgs. 12 apri-
le 2006 n. 163, dell'art. 1565 c.c. e dell'art. 21 l. 13 settembre 1982 n. 646, in quanto, in materia di appalto pubblico, il subappalto sarebbe consentito soltan-
to previa autorizzazione della stazione appaltante, in mancanza della quale si configura una nullità, rilevabile d'ufficio, che non potrebbe essere aggirata con pagina 9 di 19 l'azione ex art. 2041 c.c.
2.2 Con il secondo motivo, oltre a ribadire il primo motivo di impugnazio-
ne, ha negato la sussistenza di un ingiustificato arricchimento a proprio vantag-
gio sia con riferimento alle prestazioni in economia che ai lavori extra contrat-
to, in quanto tutte le fatture emesse dalla erano state saldate. CP_3
I primi tre documenti fiscali – ha illustrato l'appellante- erano relativi a pa-
gamenti in acconto, mentre l'ultimo era stato emesso saldo del dovuto, proprio perché la subappaltatrice aveva ricevuto l'intero compenso per tutti i lavori eseguiti.
Negato che le lavorazioni in economia e quelle aggiuntive, quali risultanti dalle otto liste indicate nell'atto di citazione, integrassero lavori ulteriori rispet-
to a quelli oggetto del contratto di subappalto (in quanto mai modificato),
l'appellante ha spiegato che dai documenti contabili dell'appalto risultava la contabilizzazione e remunerazione da parte della stazione appaltante delle la-
vorazioni in economia e il conseguente pagamento della relativa quota a favore della subappaltatrice.
Ancora, l'appellante ha contestato anche le singole voci riconosciute in sen-
tenza e si è fatta carico di indicare le ragioni di non condivisibilità nella scelta delle voci da remunerare e degli importi relativi.
2.3 Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'erroneità
della sentenza sulla sua domanda riconvenzionale, avente ad oggetto il paga-
pagina 10 di 19 mento del compenso per l'utilizzo di una gru da m. 50, una da m. 25 e di un'autovettura Fiat MA (compreso il costo del carburante).
Parte_ La ha ribadito di aver sostenuto costi per un totale di euro 160.000,00
e di non avere ottenuto alcun corrispettivo dalla per l'utilizzo dei CP_3
mezzi.
Parte_ Nel censurare la sentenza, la ha invocato le risultanze istruttorie a sé
favorevoli (prova orale espletata e fatture, comprese quelle d'acquisto della gru da m. 50 e di noleggio di quella più piccola) le quali avevano confermato la proprietà esclusiva in capo a sé e i consumi per l'uso dell'autovettura, uso rico-
nosciuto anche dal legale rappresentante della CP_3
2.4 Con il quarto motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la sen-
tenza per omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale per la condanna della alla restituzione delle somme dovute per le detrazioni operate CP_3
dalla stazione appaltante sullo stato finale dei lavori, in relazione alla parte ri-
guardante i lavori oggetto del subappalto della già pagati CP_3
dall'appellante, in ragione della detrazione operata dalla D.L. nella contabilità
finale per lavorazioni non riconosciute, complessivamente quantificate nell'importo di euro 147.523,00.
* * *
3. La ha resistito, difendendo la pronuncia di primo grado e CP_3
concludendo per l'inammissibilità e/o il rigetto dell'appello.
pagina 11 di 19 * * *
4.1 Il primo e il secondo motivo, per ragioni di evidenteconnessione, de-
vono essere trattati congiuntamente.
Con l'atto introduttivo del giudizio la chiese –per quanto rileva in CP_3
questa sede- il pagamento di un importo, a titolo di ingiustificato arricchimen-
to, per l'esecuzione di lavorazioni in economia e opere extra contratto nell'ambito del rapporto di subappalto (autorizzato dall'ente pubblico appalta-
Parte_ te) con la e spiegò di avere reso numerose prestazioni non previste nel
contratto di subappalto.
Nel resistere alla domanda, la convenuta oppose:
- che l'importo del subappalto non aveva subito modifica alcuna rispet-
to a quello originario di euro 214.000,00;
- di aver pagato alla un corrispettivo addirittura superiore;
CP_3
- di non avere autorizzato con ordine scritto alcuna lavorazione in eco-
nomia;
- che, in ogni caso, tutte le lavorazioni in economia avrebbero dovuto intendersi ricomprese nell'importo autorizzato del subappalto;
- che la subappaltante era consapevole che la modifica del contratto tra loro concluso avrebbe dovuto ricevere l'autorizzazione della commit-
tente pubblica.
4.1 Tanto rimarcato, deve ritenersi che il motivo di appello sia fondato, con pagina 12 di 19 conseguente assorbimento del secondo motivo.
L'appellante ha lamentato che il primo giudice non avesse tenuto conto che,
in materia di appalto pubblico, opera il divieto per l'appaltatore di cedere in subappalto l'esecuzione delle opere o di una parte di esse senza l'autorizzazione dell'autorità competente, con conseguente nullità del contratto di subappalto per contrasto con una norma imperativa (per tutte Cass., 15 gennaio 2013, n.
713 citata anche dall'appellante) e conseguente esclusione, di ogni tutela giuri-
dica, anche sotto il profilo dell'arricchimento ingiustificato ex art. 2041 c.c.
Tale regola è ricavabile -tra le altre- dalle disposizioni dell'art. 18 l. 19 mar-
zo 1990, n. 55 (che prevede la validità del subappalto dietro autorizzazione del-
la stazione appaltante) e dell'art. 21 della l. 13 settembre 1982, n. 646 (conte-
nente la normativa penale antimafia in materia di appalti pubblici, con divieto all'appaltatore di opere pubbliche di concedere in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse senza l'autorizzazione dell'amministrazione committente).
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo spiegato che la qualificazione quale subappalto del titolo negoziale postula, ai fini della validità del medesi-
mo titolo, il riscontro della sussistenza dell'imprescindibile autorizzazione del-
la stazione appaltante, sicché la parte che pretenda corrispettivi per lavori ese-
guiti per conto di un appaltatore di opere e servizi pubblici è onerata della di-
mostrazione dell'autorizzazione della stazione appaltante, onde sottrarre il tito-
pagina 13 di 19 lo alla nullità ex art. 21 cit. (in tale senso, da ultimo, Cass., ord. 24 luglio 2024,
n. 20515).
Nella fattispecie, non solo la non ha dato prova dell'esistenza CP_3
dell'autorizzazione per le lavorazioni e opere ulteriori rispetto a quelle oggetto del subappalto autorizzato dal Comune di Gonnesa, ma ha essa stessa ricono-
sciuto l'insussistenza dell'autorizzazione per le ulteriori opere.
Con la memoria conclusionale in primo grado -come sottolineato dall'appellante- l'attrice riconobbe dichiaratamente l'inesistenza dell'autorizzazione della stazione appaltante rispetto alle lavorazioni in econo-
mia e ai lavori extra contratto per cui è causa (pag. 4 la subappaltatrice CP_3
si era ritrovata ad eseguire plurime prestazioni […] non previste nel contratto di
[...]
subappalto ma previste sia nel progetto principale sia nella perizia suppletiva e di va-
riante, […], affidandosi in buona fede alle promesse di pagamento della società su-
bappaltante che prometteva di estinguere il proprio debito attraverso la richiesta di
estensione dell'autorizzazione al subappalto, una volta approvata la perizia suppleti-
va e di variante. Autorizzazione che, per contro, non era mai stata richiesta).
Osservato come la non abbia impugnato (né vagamente contestato) CP_3
l'affermazione del Tribunale di Cagliari circa l'insussistenza dell'autorizzazione (affermazione resa a proposito della domanda contrattuale
Parte_ da essa proposta), deve ritenersi fondato l'appello della , giacché, in di-
fetto di autorizzazione della stazione appaltante pubblica, le (ulteriori) presta-
pagina 14 di 19 zioni rese dalla devono ritenersi eseguite in virtù di un accordo nego- CP_3
ziale stipulato in violazione delle citate norme imperative e, come tale, nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c.
Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è preclusa ove la diversa azione -sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - sia rigettata -come nella fattispecie-
per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative (da ultimo Cass., Sez. Un., 5 dicembre 2023, n. 33954).
Conseguente, il primo giudice non avrebbe potuto accogliere la domanda di condanna al pagamento di una somma a titolo di indennizzo.
4.2 Il terzo motivo, ammissibile (in quanto l'appellante ha insistito in primo grado nell'accoglimento delle proprie domande, anche negli scritti conclusio-
nali, sicché non può ritenersi che abbia abbandonato le diverse domande e in quanto, ai sensi dell'art. 177 c.p.c., le ordinanze, comunque motivate, non pos-
sono mai pregiudicare la decisione della causa), è però infondato.
Il Tribunale di Cagliari respinse la domanda riconvenzionale della convenu-
ta sul rilievo che essa fosse carente di un adeguato supporto probatorio, aven-
do la convenuta effettuato allegazioni generiche e non avendo dato prova della titolarità esclusiva dei mezzi.
pagina 15 di 19 Parte_ Nell'impugnare tale statuizione, la ha diffusamente richiamato le ri-
sultanze processuali (prova per testimoni, interpello e documenti) al fine di di-
mostrare come il primo giudice avesse travisato gli atti di causa, dai quali sa-
rebbe stata ricavabile univocamente la titolarità in capo a essa dei mezzi e ha ribadito la richiesta di condanna della al pagamento di un giusto com- CP_3
penso per l'utilizzo dei mezzi (parte espositiva pag. 41) e, nel formulare le con-
clusioni, ha riproposto la domanda di condanna della al pagamento CP_3
del nolo dei mezzi.
L'impugnazione deve essere respinta, in quanto l'eventuale prova della tito-
larità (o di un titolo negoziale di godimento del mezzo) non potrebbe giustifica-
re l'accoglimento della domanda.
Parte_ La domanda della non è in alcun modo accompagnata dalla enuncia-
zione della causa petendi della pretesa, essendo fondata esclusivamente sulla mera allegazione dell'utilizzo dei macchinari da parte della CP_3
A fondamento della dedotta obbligazione di pagamento non viene invocato né un titolo contrattuale (noleggio o locazione) né una diversa fonte (indebito o ingiustificato arricchimento) idonea a fare sorgere l'obbligazione.
In particolare, non vengono illustrati gli elementi fattuali che avrebbero con-
sentito al giudice di identificare i presupposti della pretesa e qualificare la do-
Parte_ manda, sicché le censure sollevate dalla non possono condurre all'accoglimento della sua domanda.
pagina 16 di 19 4.3 Il quarto motivo, anche esso ammissibile (in quanto la domanda di ri-
Parte_ petizione è stata tempestivamente proposta dalla con il primo atto suc-
cessivo al maturare dei presupposti fattuali della pretesa ed è stata coltivata e riproposta dalla parte in sede di precisazione delle conclusioni e nelle memorie conclusionali), è però anche esso infondato.
Seppure l'appellante abbia ragione di dolersi dell'omissione del Tribunale,
atteso che il primo giudice non si è pronunciato sulla domanda di ripetizione
(neanche per dichiarala inammissibile), non perciò l'appello può essere accol-
Parte_ to, giacché non ha dimostrato di avere titolo per pretendere la restituzio-
ne di euro 147.523,00.
Parte_ Pacificamente, la ha corrisposto alla esclusivamente CP_3
l'importo di euro 217.850,00 relativo alle lavorazioni contabilizzate con i primi quattro SAL (l'ultimo dei quali del 14 luglio 2008).
Di fronte alla specifica contestazione sul punto da parte della (pag. CP_3
Parte_ 3 seconda memoria ex art. 183 c.p.c.), la non ha provato che le detrazio-
ni delle partite allibrate provvisoriamente nei primi SAL e riallibrate in partita definitiva nel quinto SAL siano, effettivamente, relative a lavorazioni eseguite dalla subappaltatrice, la quale aveva assunto l'obbligazione di svolgere le lavo-
razioni oggetto dell'appalto nella misura massima autorizzata del 30%.
Parte_ Per fondare la propria pretesa, la avrebbe dovuto dimostrare che le minor quantità rilevate (ex post) dalla D.L. fossero relative (solamente o alme-
pagina 17 di 19 no in parte) alla quota di lavorazioni eseguite dalla subappaltante.
Parte_ Il quinto SAL (doc. 9a della nel quale risultano riallibrate le partite definitive) e i libretti delle misure (docc. 10 a – 10 f) offrono varie indicazioni
(data, descrizione e computo, quantità, etc.) sulle lavorazioni ma non conten-
gono l'indicazione di chi (tra appaltatore e subappaltatore) abbia eseguito le diverse quantità di lavorazioni, sicché non è dato ricavare da siffatta documen-
Parte_ tazione la conferma della pretesa creditoria della .
Osservato come la detrazione di euro 147.523,00, in quanto relativa all'intero importo (originario) del contratto di appalto, non giustificherebbe,
Parte_ comunque, una pretesa creditoria della per pari importo, occorre consi-
derare come la difesa di fondo della subappaltante sia stata improntata alla ne-
gazione che la subappaltatrice avesse realizzato opere diverse o ulteriori rispet-
to a quelle previste dal contratto di subappalto, sicché appare infondata la pre-
tesa dell'appellante quantificata con riguardo a un corrispettivo di appalto maggiorato, rispetto a quello preso in considerazione nel contratto di subappal-
to, di ulteriori e diverse lavorazioni a seguito di perizia di variante.
* * *
5. La reciproca soccombenza delle parti, le cui domande sono tutte inte-
gralmente respinte, giustifica l'integrale compensazione delle spese, salvo quelle delle c.t.u. (primo e secondo grado) che, nei rapporti tra le parti, devono essere poste a carico di entrambe in parti uguali.
pagina 18 di 19
P.Q.M.
La Corte di Appello di Cagliari definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e richiesta disattesa:
1. in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla Parte_1
rigetta le domande della
[...] CP_3
2. rigetta le domande della Parte_1
3. dichiara le spese processuali interamente compensate tra le parti, salvo quelle di c.t.u. che devono essere divise tra le parti in ugual misura.
Cagliari, 17 ottobre 2024
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
pagina 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
riunita in Camera di Consiglio nelle persone di dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 422 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019, promossa da
(p.i. ), con sede ad Parte_1 P.IVA_1
Arzana (NU), in proprio e in qualità di capogruppo mandataria dell' con CP_1
il mandante (ora divenuta , elet- Parte_2 Controparte_2
tivamente domiciliata a Cagliari, presso lo studio dell'avv. Franco Pilia che, la rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
appellante
contro pagina 1 di 19 (p.i. , con sede a Cagliari e ivi elettivamente CP_3 P.IVA_2
domiciliata, presso lo studio dell'avv. Maria Teresa Gaias, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
appellata
La causa è decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'Appello, contrariis reiec-
tis:
1. accogliere l'appello proposto avverso la sentenza n. 1032/2019 del
15.05.2019 del Tribunale Civile di Cagliari e, per l'effetto, in totale riforma della stessa:
2. rigettare per intero le domande proposte dalla con la CP_3
condanna della in persona del l.r.p.t., alla restituzione CP_3
alla della somma di euro Parte_1
59.548,16 intimata ed incassata in esecuzione della sentenza appella-
ta, maggiorata di interessi legali a far data dal 27.06.2019 al saldo;
3. condannare la in persona del l.r.p.t., al pagamento in CP_3
favore della delle somme dovute Parte_1
per il nolo dei mezzi di cui al punto 5) della comparsa di costituzione risposta del 30/11/2009 (gru a torre 50 mt., gru a torre 25 mt, Fiat
Coma 200 TD), nella misura di euro. 160.000,00, ovvero nella diver-
pagina 2 di 19 sa misura, maggiore o minore che risulterà in corso di causa, maggio-
rata di interessi e rivalutazione;
4. condannare la in persona del l.r.p.t. alla restituzione in CP_3
favore della di tutte le somme già Parte_1
percepite per le lavorazioni che sono state oggetto di detrazione da parte del Comune di Gonnesa, per l'importo di euro 147.523,00, ov-
vero di quello maggiore o minore che dovesse risultare dovuto all'esito del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione;
5. con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giu-
dizio, comprese le spese di C.T.U. del primo grado di giudizio.
Nell'interesse dell'appellata: voglia la Corte d'Appello, ogni diversa istan-
za disattesa:
per i motivi esposti, dichiarare l'inammissibilità ed, in ogni caso, rigettare l'avversa impugnazione poiché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto,
confermare la sentenza n. 1032 del 15.05.2019 resa dal Tribunale Civile di Ca-
gliari, con vittoria, per la società appellata, delle spese del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La citò in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari la CP_3
Parte_ (nel prosieguo ), in proprio e quale Parte_1
mandataria dell' al fine di Controparte_4 Parte_3
ottenere il ristoro dei costi sostenuti per l'esecuzione di lavorazioni in econo-
pagina 3 di 19 mia ed extra contratto rispetto a quelle previste dal contratto di subappalto sti-
pulato con la convenuta in data 11 ottobre 2006 e avente ad oggetto i lavori di pulizia, decespugliamento e spietramento dell'area archeologica – scavi ar-
cheologici – opere di consolidamento del nuraghe e villaggio di Seruci nel
Comune di Gonnesa.
L'attrice lamentò, in particolare, il mancato pagamento di euro 76.092,51
assunto quale corrispettivo (ulteriore) relativo:
- in parte all'esecuzione di lavorazioni in economia, ulteriori rispetto a quelle stabilite dal contratto di subappalto (e relativi maggiori oneri di sicurezza) ma previste in una perizia suppletiva e di variante, la quale aveva determinato un incremento da euro 714.371,52 a euro 857.017,94,
oltre oneri di sicurezza, dell'originario contratto di appalto stipulato con il Comune di Gonnesa;
- in parte per il nolo di mezzi e attrezzature utilizzati dalla convenuta.
In via subordinata, l'attrice chiese la condanna della convenuta al pagamen-
to degli stessi importi ai sensi dell'art. 2033 c.c. e, in via ulteriormente subor-
dinata, a titolo d'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
La Vacomic, in particolare, espose che:
- il corrispettivo stabilito dalle parti per l'esecuzione delle opere in su-
bappalto era di euro 214.000,00, equivalente al 30 % dell'importo dell'appalto principale (euro 714.371,52);
pagina 4 di 19 - tale importo non ricomprendeva la somma dovuta a titolo di rimborso,
sempre nella misura del 30% (rispetto all'importo complessivo di eu-
ro 26.123,78) degli oneri per la sicurezza sostenuti dalla società su-
bappaltatrice e pari in euro 7.837,134;
- nel novembre del 2007 il Comune di Gonnesa aveva proceduto all'approvazione di una perizia suppletiva e di variante, la quale ave-
va comportato appunto l'esecuzione di lavori ulteriori, con una modi-
fica dell'originario corrispettivo previsto nel contratto di appalto principale da euro 714.371,52 a euro 857.017,94, fermi gli importi previsti per gli oneri di sicurezza;
- a tale provvedimento non era seguito alcun aggiornamento dell'importo convenuto a titolo di corrispettivo in proprio favore, nonostante l'esecuzione di ulteriori opere e costi nonché oneri conseguenti all'approvazione della variante;
- la stessa società convenuta aveva affermato che nel corso dello svolgi-
mento dell'appalto erano stati effettuati lavori in economia, affidati ad operai specializzati e a un archeologo laureato;
- tutte le lavorazioni derivanti dalla perizia di variante erano state svolte solo da essa, atteso che aveva alle proprie dipendenze operai specia-
Parte_ lizzati, mentre la ha avuto a disposizione solo operai di primo livello;
pagina 5 di 19 - l'art. 7 del contratto di subappalto prevedeva la possibilità in capo alla subappaltante di commissionare alla subappaltatrice lavori in econo-
mia da pagarsi in base alle ore necessarie per eseguirli;
- la subappaltante era rimasta inadempiente rispetto all'obbligo di corri-
sponderle la somma di euro 76.092,51, ottenuta sommando l'importo di euro 39.255,382, a titolo di corrispettivo per le lavorazioni extra
del contratto di subappalto effettuate, quello di euro 7.837,134 per gli oneri di sicurezza sostenuti, e quello di euro 29.000,00 per il nolo di mezzi e attrezzature.
*
Parte_ La resistette, eccependo (per quanto rileva in questa sede) di aver già
interamente saldato in favore della quanto dovuto in forza del contrat- CP_3
to di subappalto stipulato tra loro, rimasto fisso nel suo ammontare anche a se-
guito della perizia di variante, ed oppose che il contratto non era mai stato mo-
dificato dalle parti, tantomeno con riferimento all'oggetto e al prezzo, rimasti invariati.
La convenuta, inoltre, sostenne che:
- l'eventuale accordo modificativo avrebbe dovuto avere forma scritta e ottenere l'autorizzazione della stazione appaltante, dato che il subap-
palto aveva ad oggetto lavori pubblici;
- l'art. 7 del contratto di subappalto, pur prevedendo la possibilità per le pagina 6 di 19 parti di eseguire ulteriori lavorazioni in economia, le subordinava ad un previo specifico ordine scritto, che nella fattispecie non era mai stato effettuato;
- in ogni caso, le lavorazioni in economia avrebbero dovuto intendersi ri-
comprese nell'importo autorizzato nel contratto di euro 214.000,00;
- essa appaltatrice aveva sempre mantenuto il possesso e la gestione del cantiere, tramite i propri dipendenti;
- dopo aver ultimato le lavorazioni, la aveva abbandonato il CP_3
cantiere il 23 settembre 2008;
- il 2 marzo 2009, la stessa attrice aveva emesso l'ultima fattura a saldo ma non le aveva restituito né la documentazione di cantiere né
l'attrezzatura utilizzata per l'esecuzione dei lavori per la quale non aveva pagato alcun corrispettivo, mentre essa subappaltante aveva dovuto anticipare costi per euro 160.000,00;
- non erano mai stati stipulati tra le due società contratti di nolo di mac-
chine e attrezzature di proprietà della CP_3
- in ogni caso, tutte le opere realizzate dalla attinenti al contrat- CP_3
to di subappalto, erano state interamente pagate.
*
Istruita con produzioni documentali, prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, la causa fu decisa con la sentenza n. 1032 del 15 maggio 2019, con pagina 7 di 19 cui il Tribunale -per quanto rileva in questa sede- accolse la domanda subordi-
nata di ingiustificato arricchimento nei confronti della convenuta, con la sua conseguente condanna a indennizzare l'attrice per le lavorazioni in economia e le opere extra contratto realizzate senza ricevere alcun corrispettivo, pari a complessivi euro 38.675,33, oltre interessi.
Esclusa la fondatezza della domanda principale dell'attrice di condanna del-
la convenuta a titolo di corrispettivo contrattuale per le opere non previste nel contratto di subappalto, per difetto dell'autorizzazione del committente ente pubblico e per difetto dell'autorizzazione scritta da parte della subappaltante, il
Tribunale richiamò la giurisprudenza che ammette che nel caso in cui sia stata svolta indebitamente una prestazione di facere, nell'erronea convinzione di es-
sere debitore, possa trovare applicazione la disciplina degli artt. 2041 e ss.
sull'ingiustificato arricchimento e ritenne che, nella fattispecie, sussistessero i presupposti della mancanza di altro rimedio giudiziale e dell'unicità del fatto causativo dell'impoverimento, sussistente in ciò che la prestazione resa dall'im-
Parte_ poverito ( era andata a vantaggio dell'arricchito ( ). CP_3
Con riguardo al noleggio di mezzi e attrezzature, il Tribunale rilevò la ten-
denziale assoluta genericità sia riguardo all'an (data l'indeterminatezza sull'individuazione dei mezzi) che al quantum della domanda attrice, vista l'insufficienza della documentazione per una stima.
Il Tribunale rigettò anche la domanda riconvenzionale formulata dalla pagina 8 di 19 Parte_
, in quanto ritenuta priva di adeguata prova, in quanto:
- la pretesa relativa alla Fiat MA aveva a oggetto un importo spropositato (150.000,00 euro) e senza l'indicazione del criterio per stabilire una cifra realistica;
- la pretesa relativa all'utilizzo delle gru non era fondata, essendo emerso come esse fossero di proprietà comune tra l'attrice e la conve-
nuta e come ne avessero usufruito entrambe le società;
Parte_
- le fatture emesse a favore della dalla ditta Parte_4
venditrice delle suddette gru non dimostrano né la proprietà esclusiva né l'avvenuto pagamento dei macchinari da parte della convenuta.
* * *
2. Avverso tale sentenza, la ha proposto ap- Parte_1
pello.
2.1 Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza per violazio-
ne delle norme aventi natura imperativa di protezione dell'ordine pubblico economico, del buon costume e dei principi fondamentali in materia di subap-
palto nei contratti pubblici di appalto, in particolare dell'art. 118 d.lgs. 12 apri-
le 2006 n. 163, dell'art. 1565 c.c. e dell'art. 21 l. 13 settembre 1982 n. 646, in quanto, in materia di appalto pubblico, il subappalto sarebbe consentito soltan-
to previa autorizzazione della stazione appaltante, in mancanza della quale si configura una nullità, rilevabile d'ufficio, che non potrebbe essere aggirata con pagina 9 di 19 l'azione ex art. 2041 c.c.
2.2 Con il secondo motivo, oltre a ribadire il primo motivo di impugnazio-
ne, ha negato la sussistenza di un ingiustificato arricchimento a proprio vantag-
gio sia con riferimento alle prestazioni in economia che ai lavori extra contrat-
to, in quanto tutte le fatture emesse dalla erano state saldate. CP_3
I primi tre documenti fiscali – ha illustrato l'appellante- erano relativi a pa-
gamenti in acconto, mentre l'ultimo era stato emesso saldo del dovuto, proprio perché la subappaltatrice aveva ricevuto l'intero compenso per tutti i lavori eseguiti.
Negato che le lavorazioni in economia e quelle aggiuntive, quali risultanti dalle otto liste indicate nell'atto di citazione, integrassero lavori ulteriori rispet-
to a quelli oggetto del contratto di subappalto (in quanto mai modificato),
l'appellante ha spiegato che dai documenti contabili dell'appalto risultava la contabilizzazione e remunerazione da parte della stazione appaltante delle la-
vorazioni in economia e il conseguente pagamento della relativa quota a favore della subappaltatrice.
Ancora, l'appellante ha contestato anche le singole voci riconosciute in sen-
tenza e si è fatta carico di indicare le ragioni di non condivisibilità nella scelta delle voci da remunerare e degli importi relativi.
2.3 Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'erroneità
della sentenza sulla sua domanda riconvenzionale, avente ad oggetto il paga-
pagina 10 di 19 mento del compenso per l'utilizzo di una gru da m. 50, una da m. 25 e di un'autovettura Fiat MA (compreso il costo del carburante).
Parte_ La ha ribadito di aver sostenuto costi per un totale di euro 160.000,00
e di non avere ottenuto alcun corrispettivo dalla per l'utilizzo dei CP_3
mezzi.
Parte_ Nel censurare la sentenza, la ha invocato le risultanze istruttorie a sé
favorevoli (prova orale espletata e fatture, comprese quelle d'acquisto della gru da m. 50 e di noleggio di quella più piccola) le quali avevano confermato la proprietà esclusiva in capo a sé e i consumi per l'uso dell'autovettura, uso rico-
nosciuto anche dal legale rappresentante della CP_3
2.4 Con il quarto motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la sen-
tenza per omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale per la condanna della alla restituzione delle somme dovute per le detrazioni operate CP_3
dalla stazione appaltante sullo stato finale dei lavori, in relazione alla parte ri-
guardante i lavori oggetto del subappalto della già pagati CP_3
dall'appellante, in ragione della detrazione operata dalla D.L. nella contabilità
finale per lavorazioni non riconosciute, complessivamente quantificate nell'importo di euro 147.523,00.
* * *
3. La ha resistito, difendendo la pronuncia di primo grado e CP_3
concludendo per l'inammissibilità e/o il rigetto dell'appello.
pagina 11 di 19 * * *
4.1 Il primo e il secondo motivo, per ragioni di evidenteconnessione, de-
vono essere trattati congiuntamente.
Con l'atto introduttivo del giudizio la chiese –per quanto rileva in CP_3
questa sede- il pagamento di un importo, a titolo di ingiustificato arricchimen-
to, per l'esecuzione di lavorazioni in economia e opere extra contratto nell'ambito del rapporto di subappalto (autorizzato dall'ente pubblico appalta-
Parte_ te) con la e spiegò di avere reso numerose prestazioni non previste nel
contratto di subappalto.
Nel resistere alla domanda, la convenuta oppose:
- che l'importo del subappalto non aveva subito modifica alcuna rispet-
to a quello originario di euro 214.000,00;
- di aver pagato alla un corrispettivo addirittura superiore;
CP_3
- di non avere autorizzato con ordine scritto alcuna lavorazione in eco-
nomia;
- che, in ogni caso, tutte le lavorazioni in economia avrebbero dovuto intendersi ricomprese nell'importo autorizzato del subappalto;
- che la subappaltante era consapevole che la modifica del contratto tra loro concluso avrebbe dovuto ricevere l'autorizzazione della commit-
tente pubblica.
4.1 Tanto rimarcato, deve ritenersi che il motivo di appello sia fondato, con pagina 12 di 19 conseguente assorbimento del secondo motivo.
L'appellante ha lamentato che il primo giudice non avesse tenuto conto che,
in materia di appalto pubblico, opera il divieto per l'appaltatore di cedere in subappalto l'esecuzione delle opere o di una parte di esse senza l'autorizzazione dell'autorità competente, con conseguente nullità del contratto di subappalto per contrasto con una norma imperativa (per tutte Cass., 15 gennaio 2013, n.
713 citata anche dall'appellante) e conseguente esclusione, di ogni tutela giuri-
dica, anche sotto il profilo dell'arricchimento ingiustificato ex art. 2041 c.c.
Tale regola è ricavabile -tra le altre- dalle disposizioni dell'art. 18 l. 19 mar-
zo 1990, n. 55 (che prevede la validità del subappalto dietro autorizzazione del-
la stazione appaltante) e dell'art. 21 della l. 13 settembre 1982, n. 646 (conte-
nente la normativa penale antimafia in materia di appalti pubblici, con divieto all'appaltatore di opere pubbliche di concedere in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse senza l'autorizzazione dell'amministrazione committente).
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo spiegato che la qualificazione quale subappalto del titolo negoziale postula, ai fini della validità del medesi-
mo titolo, il riscontro della sussistenza dell'imprescindibile autorizzazione del-
la stazione appaltante, sicché la parte che pretenda corrispettivi per lavori ese-
guiti per conto di un appaltatore di opere e servizi pubblici è onerata della di-
mostrazione dell'autorizzazione della stazione appaltante, onde sottrarre il tito-
pagina 13 di 19 lo alla nullità ex art. 21 cit. (in tale senso, da ultimo, Cass., ord. 24 luglio 2024,
n. 20515).
Nella fattispecie, non solo la non ha dato prova dell'esistenza CP_3
dell'autorizzazione per le lavorazioni e opere ulteriori rispetto a quelle oggetto del subappalto autorizzato dal Comune di Gonnesa, ma ha essa stessa ricono-
sciuto l'insussistenza dell'autorizzazione per le ulteriori opere.
Con la memoria conclusionale in primo grado -come sottolineato dall'appellante- l'attrice riconobbe dichiaratamente l'inesistenza dell'autorizzazione della stazione appaltante rispetto alle lavorazioni in econo-
mia e ai lavori extra contratto per cui è causa (pag. 4 la subappaltatrice CP_3
si era ritrovata ad eseguire plurime prestazioni […] non previste nel contratto di
[...]
subappalto ma previste sia nel progetto principale sia nella perizia suppletiva e di va-
riante, […], affidandosi in buona fede alle promesse di pagamento della società su-
bappaltante che prometteva di estinguere il proprio debito attraverso la richiesta di
estensione dell'autorizzazione al subappalto, una volta approvata la perizia suppleti-
va e di variante. Autorizzazione che, per contro, non era mai stata richiesta).
Osservato come la non abbia impugnato (né vagamente contestato) CP_3
l'affermazione del Tribunale di Cagliari circa l'insussistenza dell'autorizzazione (affermazione resa a proposito della domanda contrattuale
Parte_ da essa proposta), deve ritenersi fondato l'appello della , giacché, in di-
fetto di autorizzazione della stazione appaltante pubblica, le (ulteriori) presta-
pagina 14 di 19 zioni rese dalla devono ritenersi eseguite in virtù di un accordo nego- CP_3
ziale stipulato in violazione delle citate norme imperative e, come tale, nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c.
Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è preclusa ove la diversa azione -sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - sia rigettata -come nella fattispecie-
per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative (da ultimo Cass., Sez. Un., 5 dicembre 2023, n. 33954).
Conseguente, il primo giudice non avrebbe potuto accogliere la domanda di condanna al pagamento di una somma a titolo di indennizzo.
4.2 Il terzo motivo, ammissibile (in quanto l'appellante ha insistito in primo grado nell'accoglimento delle proprie domande, anche negli scritti conclusio-
nali, sicché non può ritenersi che abbia abbandonato le diverse domande e in quanto, ai sensi dell'art. 177 c.p.c., le ordinanze, comunque motivate, non pos-
sono mai pregiudicare la decisione della causa), è però infondato.
Il Tribunale di Cagliari respinse la domanda riconvenzionale della convenu-
ta sul rilievo che essa fosse carente di un adeguato supporto probatorio, aven-
do la convenuta effettuato allegazioni generiche e non avendo dato prova della titolarità esclusiva dei mezzi.
pagina 15 di 19 Parte_ Nell'impugnare tale statuizione, la ha diffusamente richiamato le ri-
sultanze processuali (prova per testimoni, interpello e documenti) al fine di di-
mostrare come il primo giudice avesse travisato gli atti di causa, dai quali sa-
rebbe stata ricavabile univocamente la titolarità in capo a essa dei mezzi e ha ribadito la richiesta di condanna della al pagamento di un giusto com- CP_3
penso per l'utilizzo dei mezzi (parte espositiva pag. 41) e, nel formulare le con-
clusioni, ha riproposto la domanda di condanna della al pagamento CP_3
del nolo dei mezzi.
L'impugnazione deve essere respinta, in quanto l'eventuale prova della tito-
larità (o di un titolo negoziale di godimento del mezzo) non potrebbe giustifica-
re l'accoglimento della domanda.
Parte_ La domanda della non è in alcun modo accompagnata dalla enuncia-
zione della causa petendi della pretesa, essendo fondata esclusivamente sulla mera allegazione dell'utilizzo dei macchinari da parte della CP_3
A fondamento della dedotta obbligazione di pagamento non viene invocato né un titolo contrattuale (noleggio o locazione) né una diversa fonte (indebito o ingiustificato arricchimento) idonea a fare sorgere l'obbligazione.
In particolare, non vengono illustrati gli elementi fattuali che avrebbero con-
sentito al giudice di identificare i presupposti della pretesa e qualificare la do-
Parte_ manda, sicché le censure sollevate dalla non possono condurre all'accoglimento della sua domanda.
pagina 16 di 19 4.3 Il quarto motivo, anche esso ammissibile (in quanto la domanda di ri-
Parte_ petizione è stata tempestivamente proposta dalla con il primo atto suc-
cessivo al maturare dei presupposti fattuali della pretesa ed è stata coltivata e riproposta dalla parte in sede di precisazione delle conclusioni e nelle memorie conclusionali), è però anche esso infondato.
Seppure l'appellante abbia ragione di dolersi dell'omissione del Tribunale,
atteso che il primo giudice non si è pronunciato sulla domanda di ripetizione
(neanche per dichiarala inammissibile), non perciò l'appello può essere accol-
Parte_ to, giacché non ha dimostrato di avere titolo per pretendere la restituzio-
ne di euro 147.523,00.
Parte_ Pacificamente, la ha corrisposto alla esclusivamente CP_3
l'importo di euro 217.850,00 relativo alle lavorazioni contabilizzate con i primi quattro SAL (l'ultimo dei quali del 14 luglio 2008).
Di fronte alla specifica contestazione sul punto da parte della (pag. CP_3
Parte_ 3 seconda memoria ex art. 183 c.p.c.), la non ha provato che le detrazio-
ni delle partite allibrate provvisoriamente nei primi SAL e riallibrate in partita definitiva nel quinto SAL siano, effettivamente, relative a lavorazioni eseguite dalla subappaltatrice, la quale aveva assunto l'obbligazione di svolgere le lavo-
razioni oggetto dell'appalto nella misura massima autorizzata del 30%.
Parte_ Per fondare la propria pretesa, la avrebbe dovuto dimostrare che le minor quantità rilevate (ex post) dalla D.L. fossero relative (solamente o alme-
pagina 17 di 19 no in parte) alla quota di lavorazioni eseguite dalla subappaltante.
Parte_ Il quinto SAL (doc. 9a della nel quale risultano riallibrate le partite definitive) e i libretti delle misure (docc. 10 a – 10 f) offrono varie indicazioni
(data, descrizione e computo, quantità, etc.) sulle lavorazioni ma non conten-
gono l'indicazione di chi (tra appaltatore e subappaltatore) abbia eseguito le diverse quantità di lavorazioni, sicché non è dato ricavare da siffatta documen-
Parte_ tazione la conferma della pretesa creditoria della .
Osservato come la detrazione di euro 147.523,00, in quanto relativa all'intero importo (originario) del contratto di appalto, non giustificherebbe,
Parte_ comunque, una pretesa creditoria della per pari importo, occorre consi-
derare come la difesa di fondo della subappaltante sia stata improntata alla ne-
gazione che la subappaltatrice avesse realizzato opere diverse o ulteriori rispet-
to a quelle previste dal contratto di subappalto, sicché appare infondata la pre-
tesa dell'appellante quantificata con riguardo a un corrispettivo di appalto maggiorato, rispetto a quello preso in considerazione nel contratto di subappal-
to, di ulteriori e diverse lavorazioni a seguito di perizia di variante.
* * *
5. La reciproca soccombenza delle parti, le cui domande sono tutte inte-
gralmente respinte, giustifica l'integrale compensazione delle spese, salvo quelle delle c.t.u. (primo e secondo grado) che, nei rapporti tra le parti, devono essere poste a carico di entrambe in parti uguali.
pagina 18 di 19
P.Q.M.
La Corte di Appello di Cagliari definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e richiesta disattesa:
1. in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla Parte_1
rigetta le domande della
[...] CP_3
2. rigetta le domande della Parte_1
3. dichiara le spese processuali interamente compensate tra le parti, salvo quelle di c.t.u. che devono essere divise tra le parti in ugual misura.
Cagliari, 17 ottobre 2024
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
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