TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/12/2025, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
Sez. 8 bis
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 9.12.2025 davanti al Giudice Onorario dott.ssa Elisabetta Artino Innaria, assistito dal cancelliere e dal Funzionario Addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Serena Pruiti, nel giudizio iscritto al n. 9/2023
R.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...], c.f. , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Via del Parco n. 3 di Sant'Agata di Militello presso lo studio dell'avv. Alberto Ferraù, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-opponente-
E
Avv. nato a [...] l'[...] e residente in [...], c\da San Mauro 5, c.f. Controparte_1
rappresentato e difeso da sé stesso, elettivamente domiciliato presso il proprio studio C.F._2
in Ficarra, c\da San Mauro 5;
-opposto-
Sono comparsi: l'avv. Alberto Ferraù per parte attrice e l'avv. per se stesso, i quali si riportano, CP_1 contestano ed insistono in tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei rispettivi atti.
IL GIUDICE ONORARIO si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale all'esito della camera di consiglio, dà lettura della sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE 8 bis
In persona del GOP Elisabetta Artino Innaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. proponeva opposizione all'atto di precetto del Parte_1
15.11.2022, notificato in data 07.12.2022, ad istanza dell'avv. in forza del titolo Controparte_1 esecutivo costituito dall'ordinanza n. 298/2022 depositata in data 28.03.2022 emessa dal Tribunale di Patti,
Sez. Civile, in composizione collegiale, munita di formula esecutiva, all'esito del giudizio n. 854/2021 R.G, con la quale l'istante era stato condannato al pagamento della complessiva somma di € 2.289,85.
La somma precettata derivava dalla condanna al pagamento dei compensi professionali, spettanti all'avv. F.
Marchese, per l'attività resa nel giudizio di separazione consensuale dei coniugi – e a titolo di Pt_1 CP_2 spese di giudizio liquidate all'esito del procedimento ex art. 702 bis c.p.c.
L'opponente, preliminarmente, chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. per nullità della notifica del ricorso ex art. 702 bis cpc avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
Nel merito, esponeva di non essere debitore di alcuna somma in favore di controparte.
Concludeva, pertanto, per l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente declaratoria dell'illegittimità ed inefficacia del precetto, con condanna del convenuto opposto alla rifusione delle spese di lite.
Si costituiva l'avv. contestando nel merito la domanda, della quale chiedeva il rigetto. Controparte_1 In via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione, vertendo i motivi oppositori su questioni che avrebbero dovuto essere fatte valere esclusivamente nel giudizio di merito conclusosi con la contestata ordinanza.
Prodotta documentazione, la causa veniva assunta in decisione all'udienza di discussione del 9.12.2025.
Tanto premesso, si osserva che con la presente opposizione ha inteso contestare tanto i vizi di Parte_1 formazione del titolo esecutivo quanto il contenuto dello stesso - rappresentato dall'ordinanza resa dal
Tribunale di Patti, Sez. Civile, in composizione collegiale, nel giudizio n. 854/2021 R.G – denunciando il difetto di notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e l'errata quantificazione dei compensi professionali riconosciuti in favore dell'avv. F. Marchese, per l'attività professionale resa in suo favore.
Ciò posto, è noto che quando in sede di opposizione all'esecuzione il titolo azionato sia -come nel caso in esame - di formazione giudiziale, l'opposizione a precetto non può avere ad oggetto questioni attinenti ad eventuali vizi di formazione dello stesso titolo o al merito della decisione in esso contenuta (poiché, per la tutela di tali ragioni, la legge già appresta appositi rimedi impugnatori), ma può solo avanzare contestazioni attinenti all'efficacia esecutiva del titolo o a fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito, sorti posteriormente alla formazione del titolo medesimo.
La giurisprudenza, sul punto, ha precisato che “la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (o è tuttora) in esame” (sic Cass. 2015/n. 3277; conf. Cass. 1996/n. 10650; Cass.
1999/ 2742; Cass. 2002/n. 12901; Cass. 2023/n. 8220).
In altri termini, l'opposizione ex art. 615 c.p.c. non è un mezzo per rimettere nuovamente in discussione gli accertamenti che hanno condotto o che condurranno alla formazione del titolo giudiziale esecutivo, atteso che nel giudizio di opposizione all'esecuzione non possono proporsi questioni in contrasto col contenuto del titolo esecutivo giudiziale, deducibili invece con gli specifici mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento, rispetto ai quali non vi è alcuna possibilità di concorso dell'uno e dell'altro rimedio.
Come rilevato, i motivi impugnatori formulati dall'opponente, afferiscono tutti alla formazione stessa del titolo giudiziale, sicché avrebbero dovuto formare oggetto di contestazione nel corso del giudizio di primo grado ovvero nelle forme dell'impugnazione del titolo medesimo, non potendo trovare ingresso, in ogni caso, nel presente giudizio, in applicazione dei consolidati e condivisibili principi giurisprudenziali sopra citati.
Ne deriva che l'opposizione non può che essere dichiarata inammissibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DMG
10/03/2014 n. 55 e ss.mm. sulla base dei parametri medi, esclusa la fase istruttoria attesa la natura documentale del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Artino Innaria, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da , e nei confronti dell'avv. con ricorso in Parte_1 Controparte_1 opposizione ritualmente notificato, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'opposizione, per quanto in parte motiva;
b) condanna al pagamento nei confronti dell'avv. delle spese del presente Parte_1 Controparte_1 giudizio, liquidate in complessivi € 1.701,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Patti, 9.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Elisabetta Artino Innaria