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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/11/2025, n. 10237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10237 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
n. 13183/2021 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, dott. Pietro Lupi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa iscritta al n. 13183/2021 R. Gen. Aff. Cont. assegnata in decisione all'udienza del 15 maggio 2025 con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 3 settembre 2025,
TRA
c.f.: , nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
20.10.1953 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliata in
Napoli, alla Via Sant'Anna dei Lombardi, n. 36, presso lo studio dell'Avv.
GI di OI (c.f.: ), dal quale è rappresentata e CodiceFiscale_2
difesa in virtù di procura allegata all'atto di citazione.
- ATTRICE
E
c.f.: , nato a [...] il [...] ed CP_1 CodiceFiscale_3
ivi domiciliato, al Viale Michelangelo, n. 80, e c.f.: CP_2
, nato a [...] il [...] ed ivi domiciliato, alla CodiceFiscale_4
Via Tropeano, n. 48, elettivamente domiciliati in Napoli. alla Via Andrea
d'Isernia, n. 59, presso lo studio dell'Avv. Claudio Fabricatore (c.f.:
[...]
], dal quale son rappresentati e difesi in virtù di procura C.F._5
Pag. 1 allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- CONVENUTI
Oggetto: ripetizione di indebito oggettivo.
Conclusioni: all'udienza del 15 maggio 2025 le parti hanno concluso nei termini che seguono:
Il procuratore dell'attrice “riportandosi integralmente ai propri atti di
causa, insiste per le conclusioni ivi rappresentate… contestando ogni
eccezione di parte avversa. Si associa alla richiesta di concessione dei
termini ex art. 190 c.p.c.”.
Il procuratore di parte convenuta “si riporta a tutti i precedenti atti
difensivi e, in particolare, alle memorie depositate nei termini di cui all'art.
183, VI comma, c.p.c…. insiste perché l'adito Tribunale… voglia rigettare le
domande tutte avanzate da , dichiarando la nullità Parte_1
dell'atto di citazione… e, comunque, dichiarando l'inammissibilità,
l'improponibilità e, in ogni caso, l'infondatezza delle medesime domande…
Chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.” Vinte le spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di restituzione a titolo di indebito oggettivo proposta dall'attrice nei confronti del convenuto è infondata e deve essere CP_1
rigettata.
Quella, invece, relativa al pagamento dell'importo di € 3.590,85, proposta nei confronti di entrambi i convenuti, è in parte fondata e va accolta per quanto di ragione nei confronti del solo . CP_2
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1
convenuto in giudizio i propri fratelli, e , per CP_1 CP_2
Pag. 2 l'udienza del 7 ottobre 2021 esponendo:
- che l'11.09.2019 decedeva la comune madre la Persona_1
quale con precedente testamento pubblico per notaio , redatto il Persona_2
17.12.2018 e registrato il 18.09.2019, aveva disposto di un appartamento sito in Napoli, alla Via Suarez, n. 5, int. 16, assegnandolo per l'intero, come se fosse di sua esclusiva proprietà, al proprio germano;
CP_1
- che, in realtà, il suindicato immobile, già prima della dipartita della madre, apparteneva a quest'ultima solo per un terzo e per la restante parte ad
CP_ essi tre fratelli ( , e ) per 2/9 ciascuno;
Parte_1 CP_2
- che essa attrice non rilevava immediatamente tale quadro immobiliare, in quanto le dichiarazioni di successione sia del loro comune padre, , deceduto il 12.05.1984, sia della comune madre, detta Persona_3
venivano presentate all'ufficio di competenza dal FR Persona_1
, rispettivamente, in data 07.05.2020 e 18.05.2020; CP_1
- che, nelle more della presentazione di tali dichiarazioni di successione, essa, per motivazioni affettive e logistiche, si vedeva costretta a sottoscrivere in data 27.02.2020 un accordo transattivo “al buio” nel quale
CP_ prometteva di acquistare dal FR l'intera quota del predetto appartamento, sito in Napoli, alla Via Suarez, n. 5, int. 16, il cui valore era stato valutato in € 320.000,00.
- che, per ottemperare a tale accordo, rinunciava a tutta la propria parte di eredità assegnatale dalla madre in testamento (ossia a 1/3 dell'importo complessivo di € 312.000,00 relativo ad una polizza assicurativa CP_3
acquistata dalla testatrice pari ad € 104.000,00; alla quota di 1/3 della proprietà dell'immobile sito in Napoli, alla Via Suarez, n. 5, int. 18, pari a €
Pag. 3 90.000; alla quota di 1/3 degli immobili siti in Napoli, alla Via Padre Rocco,
n. 32, e alla Via Padre Ludovico da Casoria, n. 55, valutati complessivamente in € 90.000,00 pari a € 30.000,00; la nuda proprietà per 1/3 di altro immobile sito in Napoli, alla Via Mariano Semmola, n. 136, int. 15) e, inoltre, si impegnava a versare al FR l'ulteriore somma di € 85.000,00 a titolo di conguaglio per l'acquisto;
- che, seppur interamente connotato da un'alea di incertezza - in quanto mai specificato in esso quali quote immobiliari appartenessero ai distinti soggetti, in vita o deceduti, coinvolti nella transazione, e in considerazione del fatto che, a far data dal maggio 2018, il “venditore” e
CP_ FR , pur risultando essere procuratore generale della de cuius giusta atto redatto dal notaio non aveva mai rendicontato il suo Persona_2
operato in quella veste, nemmeno quando aveva venduto immobili in nome e per conto della defunta, tenendola così all'oscuro di tutto quanto si verificasse nel patrimonio della comune madre - l'accordo transattivo veniva onorato con gli atti di compravendita relativi ai suelencati immobili per notaio di CP_2
Transo sottoscritti da essi tre germani il 07.07.2020;
- che solo in tale occasione essa veniva chiaramente informata sulla reale situazione ereditaria di quegli immobili che si era instaurata con i decessi dei loro genitori, e realizzava di aver acquistato in realtà solo i 7/9
dell'immobile sito in Via Suarez, n. 5, int. 16, in quanto la restante quota risultava essere già di sua proprietà, e che, pertanto, aveva esborsato al
CP_ germano una somma maggiore di circa € 70.000,00 rispetto a quanto avrebbe dovuto effettivamente corrispondergli;
- che, per quanto, invece, riguardava gli immobili in Napoli, alla Via
Pag. 4 Padre Ludovico da Casoria, n. 55, seppur appartenuti in comproprietà a essi tre germani per circa undici mesi (dal decesso della madre-11.09.2019 alla stipula dei contratti di compravendita-07.07.2020) non aveva mai percepito la propria parte dei canoni di locazione, di complessivi € 950,00 mensili, che quegli immobili avevano fruttato e che avrebbero dovuto essere divisi in tre quote, attribuzione di una totale propria quota di € 3.166,00 mai avvenuta giacché l'altro FR, che li riceveva materialmente, non glieli CP_2
aveva mai versati;
- che, alla data della morte, alla de cuius risultavano intestati diversi conti correnti bancari o postali con saldi attivi (un conto corrente n. CP_3
4679844 con saldo di € 369,01; un libretto di risparmio postale n. 7151837
con saldo di € 97,43; libretto di risparmio postale n. 38224343 con saldo di €
466,69; un ulteriore libretto di risparmio postale, questo, intestato non solo alla madre ma anche ad essi tre figli con saldo di € 341,44 (e un conguaglio
Irpef in corso di elaborazione), che per anni erano stati completamente gestiti dal FR il quale, non avendola mai informata dei menzionati CP_2
residui, l'aveva costretta a ricostruire autonomamente tutti i numerosi movimenti effettuati negli anni immediatamente antecedenti la morte della de
cuius, riservandosi così di agire in altra sede e con altra azione per ricevere la rendicontazione e di tale gestione, e dei numerosi prelievi o versamenti ingiustificati. Nelle more, tuttavia, aveva diritto alla restituzione della terza parte delle cifre presenti a saldo sugli elencati conti e libretti alla data del decesso della madre per un totale di € 424,85;
- che, all'attualità, restava ancora irrisolta la questione relativa alla tredicesima della pensione di reversibilità della madre, per la quale il proprio
Pag. 5 germano aveva fatto domanda all'ente (necessitando per inoltrarla CP_2
anche dei propri documenti, in quanto erede, che essa istante gli aveva prontamente procurato) e che, di conseguenza, aveva diritto a ricevere la restituzione della quota pari ad 1/3 delle somme ricevute dal FR
CP_2
- che, infine alcun positivo riscontro aveva sortito la raccomandata a.r
CP_ dell'8.10.2020, con quale chiedeva al FR la restituzione delle somme indebitamente pagategli pari ad € 70.000,00, oltre svalutazione monetaria ed
CP_ interessi legali, e ad entrambi i germani (oltre a , quindi, anche a il pagamento della ulteriore somma di € 3.590,85 (esclusa la CP_2
somma relativa alla tredicesima della pensione di reversibilità della madre, di cui non era ancora nota l'entità).
L'attrice ha, quindi, concluso in citazione chiedendo:
- di condannare il convenuto al pagamento, a suo favore, CP_1
di complessivi € 85.000,00, oltre ad interessi legali ed al risarcimento del maggior danno, a titolo di restituzione della cifra pagata in esubero a quanto dovuto per l'acquisto dei 7/9 della proprietà dell'immobile sito in Napoli, alla
Via Suarez, n. 5, int. 16;
CP_
- di condannare entrambi i convenuti ( e , in solido tra CP_2
loro, al pagamento, a suo favore, di complessivi € 3.590,85 (esclusa la somma relativa alla tredicesima della pensione di reversibilità della de cuius di entità
ancora sconosciuta), oltre ad interessi legali ed al risarcimento del maggior danno a titolo di conguaglio per tutti gli introiti economici gestiti dal sino alla morte della madre, che le spettavano per la quota di CP_2
1/3.
Pag. 6 Vinte le spese di lite con attribuzione.
Con unica comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria
CP_ il 9.09.2021, si sono tempestivamente costituiti in giudizio e CP_2
i quali hanno preliminarmente eccepito la nullità dell'atto di citazione
[...]
ai sensi dell'art. 164, co. 4 c.p.c. per l'assoluta incertezza dei requisiti di cui ai nn. 3) e 4) dell'art. 163 c.p.c., non essendo, le pretese dell'attrice suffragate dalla rappresentazione di una causa petendi atta a giustificare i petita richiesti,
così ledendo il loro diritto alla difesa, in quanto se le domande erano tese all'annullamento della transazione divisoria del 27.02.2020 risultava evidente che una tale pronuncia, presupposto logico della domanda di condanna,
avrebbe comportato la caducazione di tutti gli altri patti e la reviviscenza della comunione degli su entrambe le masse, circostanza CP_4
quest'ultima che li avrebbe legittimati ad agire per la divisione di entrambe.
Nel merito, i due hanno contestato la domanda di restituzione CP_1
CP_ della somma versata in esubero al germano sulla base di due profili.
Con il primo hanno addotto che, in vista della sistemazione delle masse ereditarie di entrambi i comuni genitori, essi tre germani provvedevano a presentare le loro denunce di successione tardive (quella del padre registrata il 7.05.2020 e quella della madre il 18.05.2020), dopodiché addivenivano all'accordo del 27.02.2020, completatosi, poi, con gli atti compravendita per notaio di Transo del 7.07.2020. CP_2
Detto accordo (in cui erano stati elencati tutte le unità immobiliari ricomprese nell'eredità di entrambi i comuni genitori;
menzionato quale patrimonio della sola madre la somma di € 312.000,00 rappresentata dalle polizze assicurative contratte dal coerede precisato che il CP_2
Pag. 7 testamento della medesima per notaio del 17.12.2018 Persona_2
disponeva soltanto dell'appartamento in Napoli, alla Via Suarez, Sc. A, int.
16) prevedendo che essi tre eredi contraenti “a titolo transattivo, convengono
di addivenire alla divisione dei beni pervenuti dalle successioni dei loro
genitori con le seguenti modalità…”; che, in particolare “l'appartamento in
Napoli n. 5, scala A, int.16, sarà attribuito in proprietà esclusiva a
[...]
” la quale “verserà a titolo di conguaglio al… la CP_5 CP_1
somma di euro ottantacinquemila (E. 85.000)” e stabilendo, altresì, che esse
“parti per quanto di ragione accettano l'eredità dei genitori, rinunziando a
qualsiasi azione o diritto potesse loro competere, anche per eventuale lesione,
con dispensa da ogni imputazione e collazione…”) costituiva una vera e propria “transazione divisoria irrevocabile”, giacché con esso i due convenuti si accordavano per porre fine alla comunione (quantomeno con l'attrice) e pattuivano sull'attribuzione delle porzioni senza procedere al calcolo di queste nelle misure corrispondenti alle quote (circostanza quest'ultima, peraltro,
riconosciuta dalla medesima istante, la quale in citazione aveva attribuito alla stessa un'alea di incertezza, ignorando che tale elemento rientrasse nella causa negoziale del contratto validamente concluso inter partes). Detta
qualificazione negoziale “transazione divisoria irrevocabile” dell'accordo rendeva inammissibile l'azione proposta dalla propria sorella-attrice sia nel caso avesse voluto proporre un'azione di rescissione della divisione (per la mancanza di elementi atti ad integrare un'azione di annullamento della divisione per causa di violenza e/o di dolo), sia nel caso di proposizione di un'azione di rescissione per lesione di oltre un quarto avendo ella, invece,
promosso azione di impugnazione del più volte citato atto del 27.2.2020:
Pag. 8 azione che le era preclusa in virtù del disposto di cui all'art. 764, co. 2, c. c. e,
quindi, inammissibile.
Sotto il secondo profilo, i convenuti hanno sostenuto che l'azione proposta dalla istante era infondata anche perché la medesima conosceva da sempre l'esatta consistenza delle due masse ereditarie avendone avuto, di poi,
ulteriore cognizione anche mediante la copia delle dichiarazioni di successione relative ai defunti genitori, che erano state presentate al competente ufficio anteriormente (7.05.2020 e 18.05.2020) alla sottoscrizione dei predetti rogiti notarili di compravendita (7.07.2020), rogiti che parimenti avevano ricostruito le “provenienze” - tenuto conto, altresì, che nel corso delle trattative era stata, come essi stessi del resto, tecnicamente assistita dal proprio procuratore - dando dimostrazione di esserle ben noti i beni che componevano le due masse ereditarie al punto da determinarsi a sottoscrivere,
senza costrizione alcuna, sia l'accordo preliminare di transazione divisoria del
27.02.2020 con cui le parti si erano obbligate anche alla stipula dei successivi e definitivi atti di compravendita, sia, appunto, l'atto di compravendita ad oggetto dell'appartamento in Napoli alla Via Suarez, Sc. A., int. 16, atto,
quest'ultimo, che, superando il contratto preliminare determinante il solo obbligo reciproco di addivenire a quello definitivo, costituiva allo stato l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio giuridico voluto e, ciò, anche se la sua disciplina non si fosse conformata a quella dell'accordo preliminare, salvo che le parti (e tanto non era avvenuto) non avessero espressamente previsto la sopravvivenza anche del suo contenuto.
Ed invero, in quell'atto notarile non era specificato nessun motivo che avrebbe legittimato l'attrice a chiedere la restituzione di parte del prezzo
Pag. 9 CP_ corrisposto a esso FR .
Per questi stessi motivi, i convenuti hanno opposto l'infondatezza anche della domanda di corresponsione di € 3.590,85, quale quota pari a 1/3,
degli introiti economici gestiti dal FR a far data dalla morte CP_2
della madre, aggiungendo che l'attrice aveva riscosso dall' i ratei della CP_6
pensione di cui godeva la comune madre;
che aveva frapposto ostacoli alla liquidazione degli altri due, e non tre come rappresentato in citazione, esigui rapporti bancarie postali – tra l'altro, in via di erosione per le spese inerenti –
e che, inoltre, con nota del 18.01.2020, il medesimo le aveva CP_2
fornito ampio conto delle vicende relative alla gestione dei quartini caduti in successione e detenuti da terzi, richiedendole il pagamento di quanto da essa dovuto in ragione degli oneri ricadenti sugli stessi: richiesta restata priva di riscontro e seguita poco più di un mese dopo dal più volte citato accordo preliminare del 27.2.2020.
CP_
e hanno, dunque, chiesto, il rigetto “delle CP_2
domande tutte avanzate da , dichiarando la nullità Parte_1
dell'atto di citazione notificato l'11.5.2021 e, comunque, dichiarando
l'inammissibilità, l'improponibilità e, in ogni caso, l'infondatezza delle
medesime domande.” con vittoria delle spese di lite.
Alla prima udienza del 17.02.2022 svoltasi in forma di trattazione scritta, parte attrice precisava che, “come chiaramente argomentato nell'atto
introduttivo”, la causa petendi dell'azione promossa era da individuare nella ripetizione dell'indebito da essa pretesa e non anche nell'“annullamento della
transazione divisoria del 27 febbraio 2020” e nemmeno nella “rescissione
della divisione” e venivano concessi i termini per il deposito delle memorie di
Pag. 10 cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. a cui le parti provvedevano.
In particolare, nella memoria n. 1, l'istante ribadiva che la causa
petendi e il petitum della (prima) domanda erano costituite dalla ripetizione
CP_ dell'indebito per aver eseguito al germano un pagamento con esubero non dovuto, frutto di evidente errore, e che, pertanto, essa mirava “alla mera
restituzione” in suo favore di quella somma e non già ad impugnare la
“transazione divisoria irrevocabile” del 27.07.2020, né l'atto di compravendita del 7.07.2020.
Sempre nella memoria n. 1 parte convenuta, sulla scorta di quanto dichiarato dall'attrice nelle note scritte per la predetta prima udienza del
17.02.2022, ha riaffermato che, non essendo stato richiesto l'annullamento della transazione del 27.02.2020 né la rescissione della divisione, la domanda non era sorretta da una causa petendi a giustificazione di quanto richiesto,
giacché questa non poteva consistere nella ripetizione dell'indebito, in quanto questo era accordato al solvens quando questi aveva effettuato un pagamento sulla base di un titolo invalido (dall'origine o divenuto tale in seguito) ovvero quando aveva effettuato un pagamento senza alcun titolo (come nel caso di indebito oggettivo), circostanze inesistenti nel caso di specie giacché i titoli contrattuali intercorsi tra esse parti erano perfettamente validi, né la istante aveva provato il contrario.
Veniva ammessa la prova testimoniale richiesta dall'attrice nella memoria n. 2 e abilitata parte convenuta a quella contraria, ma alcun teste veniva ascoltato per rinuncia della richiedente giacché entrambe le parti alla udienza per l'escussione del 17.04.2023 chiedevano ed ottenevano un rinvio della causa per tentare un suo bonario componimento, tentativo che si rilevava
Pag. 11 inconcludente;
dopodiché veniva disposto rinvio alla udienza del 22.01.2024
per raccogliere la prova testimoniale ma in questa sede le parti chiedevano di rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 15.05.2025, mutato l'istruttore, le parti hanno concluso come sopra trascritto e il tribunale in composizione monocratica e in persona del nuovo istruttore, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., assegnava loro il termine di gg. 60 per il deposito delle comparse conclusionali (fino al
14.07.2025, depositata dai soli convenuti) e l'ulteriore termine di gg. 20 per il deposito delle memorie di replica (fino al 3.09.2025, depositata dalla sola attrice).
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione avanzata dai convenuti, in relazione alla sola domanda di restituzione dell'“esubero”, per la mancanza dei requisiti di cui ai nn. 3
(determinazione della cosa oggetto della domanda) e 4 (l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le sue ragioni) dell'art. 163 c.p.c. nella formulazione medio tempore applicabile.
Si deve osservare, infatti, che la citazione è nulla quando sono omessi o assolutamente incerti, appunto, la determinazione della cosa oggetto della domanda (petitum) o l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (causa
petendi) su cui la stessa è fondata.
In ordine al primo elemento identificatore della domanda, ossia il
petitum, va distinto il mediato da quello immediato ossia, da un lato, la concreta utilità, il bene della vita che la parte vuole ottenere in giudizio,
dall'altra il tipo di provvedimento richiesto al giudice per conseguire tale risultato. Entrambi questi elementi possono essere oggetto di vizio.
Pag. 12 L'attore non deve necessariamente seguire una formula fissa o una terminologia specifica, ma occorre che l'oggetto della domanda risulti, anche implicitamente, dalla descrizione contenuta nell'atto introduttivo, in modo che il giudice possa individuarlo e decidere in base al suo contenuto effettivo,
secondo il principio di iura novit curia.
In ordine al secondo elemento proprio della domanda giudiziale, la
causa petendi ovvero il titolo o ragione della domanda, si è soliti operare una distinzione tra diritti auto-determinati e diritti etero-determinati. Mentre per i primi, individuati principalmente nei diritti assoluti, non è necessario allegare i fatti costitutivi degli stessi per i secondi, i diritti relativi, invece, è
indispensabile portare a conoscenza del giudice i titoli da cui tali diritti derivano poiché solo in tal modo la domanda sarà sufficientemente determinata e il giudice sarà in grado di identificarli con esattezza.
Nel caso di specie la domanda promossa da Parte_1
risulta completa in tutti i suoi elementi per giungere ad una decisione avendo
CP_ l'attrice domandato la condanna del FR al pagamento, a suo favore,
di complessivi € 85.000,00 (petitum) a titolo di restituzione (ripetizione dell'indebito-causa petendi) della cifra pagata in eccedenza a quanto dovuto e versatogli per l'acquisto dei 7/9 della proprietà dell'immobile sito in Napoli,
alla Via Suarez, n. 5, int. 16, consentendo all'eccipiente di potersi compiutamente difendere, come peraltro è avvenuto.
Passando ad esaminare il merito dei fatti di cui è causa, come anticipato la domanda relativa alla restituzione dell'eccedenza versata è
infondata.
Invero, la norma di cui all'art. 2033 c.c., che riconosce a colui che ha
Pag. 13 eseguito un pagamento non dovuto il diritto di ripetere ciò che ha pagato si riferisce all'ipotesi in cui il debito non sussiste perché privo di qualsivoglia causa giustificativa, originaria o sopravvenuta, e, pertanto, non solo nel caso in cui il debito non sia mai sorto o sia stato già estinto con adempimento o con altro mezzo, ma anche a quella in cui venga retroattivamente meno il negozio giuridico fondamentale e tanto accade nell'ipotesi in cui venga richiesto l'annullamento o la risoluzione dello stesso.
Questo principio generale si spiega i suoi effetti anche in tema dell'onere della prova che incombe a carico di chi assume di aver effettuato un pagamento non dovuto (“Nella domanda di ripetizione di indebito
oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a
provare i fatti costituitivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento,
sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di
questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto
negativo contrario, o anche mediante presunzioni (Cass. 13 novembre 2003,
n.1146; Cass. 10 novembre 2010, n.22872); anche mediante testimoni (Cass.
9 agosto 2010, n.18483).”) e vale anche nel caso in cui la parte non adduca che l'intero pagamento sia indebito, ma soltanto una sua parte agendo in tal modo – e come nel caso in esame – per la ripetizione della sola eccedenza
(“ Poiché l'inesistenza della causa debendi – parziale, se l'obbligo è esistente
in minor misura – è un elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto
pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo,
la relativa prova – mediante fatti positivi contrari, o anche presuntivi –
incombe all'attore” (cfr. per il tutto Cass. 13 febbraio 1998, n.1557).
Nel caso di specie tale negozio giuridico, che la stessa parte attrice ha
Pag. 14 più volte dichiarato di non impugnare, con la sua piena causa giustificativa,
deve necessariamente rinvenirsi nell'atto di compravendita per notaio di Transo, Rep. n. 140295, Racc. n. 49330 registrato a Napoli il 27 CP_2
luglio 2020 al n. 25247/1T (cfr. doc. 7 denominato “copia atto di
compravendita per Notar di Transo rep. 140295.pdf”, dove si legge che
e il primo per la quota di cinque noni (5/9) e CP_1 CP_2
il secondo per la quota di due noni (2/9), vendono la piena comproprietà per
complessivi sette noni (7/9) dell'immobile appresso descritto alla loro
germana , già comproprietaria per i restanti due noni Parte_1
(2/9), che acquista e ne diventa piena ed esclusiva proprietaria: *
appartamento in Napoli alla Via Eduardo Suarez n. 5 sito al quinto piano
della scala A distinto con l'interno sedici (int.16) … Il prezzo è stato
determinato in euro duecentoquarantottomilacinquecento (E. 248.500). Di
tale somma euro centosessantatremilacinqucento (E. 163.500) sono
soddisfatti mediante compensazione con il prezzo della vendita effettuata
dalla in favore di suo FR con atto… Parte_1 CP_1
notaio di Transo… e per euro ottantacinquemila (E. 85.000), su CP_2
indicazione dei venditori, sono pagati mediante consegna di assegno
bancario… all'ordine di ” (pagg. da 1 a 3). CP_1
Come risultante dalla documentazione versata in atti, tale rogito ha fatto seguito e realizzato definitivamente l'accordo stipulato con scrittura privata tra i germani in data 27.02.2020, anche questo espressamente non oggetto di impugnazione e/o annullamento da parte attrice, che può ritenersi a tutti gli effetti, come sostenuto anche dalle parti, un vero e proprio atto di transazione divisoria irrevocabile - teso allo scopo di evitare una lite a
Pag. 15 insorgere - avendo in questo, le parti, indicati i genitori de cuius/danti causa,
descritto i beni componenti le rispettive masse ereditarie, dichiarata la propria qualità di coeredi, obbligandosi anche alla stipula di successivi atti di compravendita a perfezionamento dello stesso, e concluso di addivenire transattivamente “alla divisione dei beni dalle successioni dei loro genitori”
(pagg. da 1 a 3), così sciogliendo tra essi ogni comunione ereditaria indicandone le modalità tra cui quella che l'appartamento in Napoli, alla Via
Suarez n. 5, scala A, int. 16, “sarà attribuito in proprietà esclusiva a
[...]
” la quale “verserà a titolo di conguaglio al… la Parte_1 CP_1
somma di euro ottantacinquemila (E. 85.000,00)” e che “Con il presente atto
accordo transattivo, le parti per quanto di ragione accettano l'eredità dei
genitori, rinunziando a qualsiasi azione o diritto potesse loro competere,
anche per eventuale lesione, con dispensa da ogni imputazione e collazione,
dandosi atto che resta in comune la cassetta di sicurezza presso la Banca
Unicredit in Napoli alla Via Verdi, in cui vi sono oggetti personali
appartenenti ai sottoscritti (essi stipulanti), non rientrando pertanto nella
comunione” (pag. 3).
Pertanto, la restituzione richiesta dall'attrice non è confortata da alcuna valida motivazione essendo inequivoco, come da consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, richiamato da parte convenuta,
che il predetto atto di compravendita costituisce l'unica fonte di diritti e obbligazioni del negozio voluto giacché il contratto preliminare, che aveva fatto sorgere soltanto il reciproco obbligo alla conclusione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina può addirittura non essere conforme a quella dell'atto preliminare, salvo che la parti (e tanto non è
Pag. 16 avvenuto non essendovene previsione nel citato rogito notarile) non abbiano espressamente previsto la sua sopravvivenza (Cass. n. 15585 dell'11.07.2007
e Cass. n. 9184 del 16 aprile 2013 per la quale “Nel silenzio del contratto
definitivo avente per oggetto beni immobili, la presunzione di conformità
dello stesso alla volontà delle parti, in parte differente da quella espressa nel
preliminare, può essere vinta solo dalla prova scritta di un accordo tra le
medesime parti dal quale risulti che sopravvivono altri obblighi o prestazioni
contenuti nel preliminare.” e così anche Cass. n. 9063/2012; Cass. n.
233/2007; Cass. n. 7206/99).
A completamento, va da sé affermare che la parte istante non ha fornito alcuna prova a supporto della sua pretesa nei termini sopra indicati.
Inoltre, in punto di fatto, va, altresì, evidenziato che, a tenore del suddetto atto notarile, l'attrice era ben consapevole di essere già proprietaria di 2/9 dell'immobile oggetto di compravendita (“… vendono la piena
comproprietà per complessivi sette noni (7/9) dell'immobile appresso
descritto alla loro germana , già comproprietaria per i Parte_1
restanti due noni (2/9)…” (pagg. 1 e 2) e, considerato che la previsione del
CP_ versamento da parte di questa di € 85.00,00 in favore del FR di cui all'accordo del 27.02.207 è rimasta intatta - oltreché eseguita - in occasione della stipula del rogito definitivo, è da presumere con alta probabilità logica che, al contrario di quanto sostenuto nell'atto introduttivo e nelle sue ulteriori difese, essa fosse già allora, ossia in sede di preliminare e quindi ab origine,
ben edotta di esserne comproprietaria per la quota di 2/9, per cui non è
verosimile la tesi di aver sottoscritto, almeno per l'appartamento acquistato,
l'accordo (quello preliminare) “al buio”, né sotto “costrizione” della quale, in
Pag. 17 ogni caso, non ha fornito alcuna solida prova non essendo rilevante in tal senso la sola richiesta di corresponsione di spese e dell'indennità di occupazione di cui tra poco si dirà.
La domanda proposta dall'attrice nei confronti di va, CP_1
dunque, rigettata.
Sempre come già preannunciato, la domanda nei confronti di entrambi i convenuti ed inerente alla richiesta di pagamento di € 3.590,85, per la quota di 1/3 (euro 424,85) delle giacenze bancarie e postali cadute in successione e quale quota pari a 1/3 (euro 3.166,00) dei fitti percepiti dal CP_2
dalla morte della madre, va, invece, parzialmente accolta e solo nei riguardi di quest'ultimo.
A tale riguardo, è da premettere che la scrittura privata datata 27
febbraio 2020 non annovera tra i beni caduti in comunione e sui quali si assumono obblighi di trasferimento anche i rapporti bancari e postali menzionati in citazione. Pertanto, deve ritenersi che i medesimi sono rimasti in comunione tra i tre eredi.
All'atto di citazione l'attrice ha allegato il documento denominato
“estratti conto.pdf” da cui risulta che al momento del decesso della madre erano accesi i seguenti conti:
- conto bancario n. 4679844 intestato alla de cuius con un CP_3
saldo al decesso di € 369,01 (estratto del 25.11.2019);
- libretto di Poste italiane n. 7151837 intestato alla “de cuius e altre nr.
1 persone” con un saldo al decesso di € 97,43 (estratto rilasciato il
16.10.2019);
- libretto di Poste italiane n. 38224343 intestato alla “de cuius e altre
Pag. 18 nr. 1 persone” con un saldo al decesso di € 466,69 (estratto rilasciato parimenti il 16.10.2019).
Si deve, invece, escludere che rientri in comunione il libretto di Poste
italiane n. 31442272, con un saldo di € 341,44, perché, dal documento prodotto, risulta intestato alla sola attrice e non alla de cuius insieme ai tre figli come sostiene, invece, l'attrice in citazione.
Pertanto, al momento dell'apertura della sussistevano un conto corrente bancario e due libretti postali (e non tre, come eccepito dai convenuti) per un totale complessivo pari da € 933,13 la cui quota dell'1/3,
dell'importo di € 311,04, in assenza della prova del decremento per spese connesse.
Tuttavia, siccome l'attrice ha in questa sede avanzato domanda di condanna dei convenuti al pagamento della propria quota sulla giacenza di questi conti, non vi è prova che i medesimi si siano appropriati di questi importi non riconoscendo la quota della sorella e, pertanto, la domanda di pagamento proposta nei confronti di questi due non può che essere rigettata.
Diverso discorso per i frutti civili derivanti dagli appartamenti locati in fitto dalla madre e per i quali i conduttori, dopo il decesso di quest'ultima,
hanno continuato a versare i canoni.
In ordine alla quota di 1/3 pari a € 3.166,00 reclamata dall'attrice per i canoni di locazione relativi agli immobili in Napoli, alla Via Padre Ludovico
da Casoria, n. 55, in comproprietà tra essi tre fratelli per circa undici mesi,
ossia dal decesso della madre, 11.09.2019, alla stipula dei contratti di compravendita del 07.07.2020, fruttanti a suo dire complessivi € 950,00
mensili gestiti e materialmente ricevuti dal FR si CP_2
Pag. 19 osserva che i convenuti in allegato alla comparsa di costituzione e risposta hanno depositato agli atti la raccomandata a.r. n. 15367843526-1 (inoltrata il
18.01.2020 e consegnata il 21.01.2020) scritta di pugno da e CP_2
sottoscritta sia dallo stesso che dal FR che si associava a CP_1
quanto scritto dal FR.
Ebbene, in questa missiva, lo scrivente ammette di CP_2
ricevere, a far data dal decesso della de cuius, i tre canoni locatizi (“Dal
decesso sto ricevendo io i canoni sui vecchi contratti registrati”) che, tuttavia,
al lordo di imposte e spese, fruttavano soli € 210,00 al mese (“lordo imposte,
al lordo spese condominiali straordinarie”) e che, quindi, per il periodo dal settembre 2019 al dicembre 2019 ammontavano a complessivi € 840,00.
Tuttavia, l'attrice ha prodotto un “diario” della madre in cui viene annotato che: 1) nel 2014 la conduttrice pagava nel 2013 e nel Parte_2
2014 un canone di euro 400,00 per l'appartamento alla Scala B, primo piano,
int. 1; 2) la conduttrice pagava nell'anno 2012 per Controparte_7
l'appartamento alla Scala B, III piano, int 22, euro 250,00 mensili;
3) il conduttore pagava per l'appartamento alla scala B, quarto Persona_4
piano, int. 32, euro 270,00 mensili nel 2012.
Questo documento non è stato contestato dai convenuti nella terza memoria né successivamente così come non è stato contestato che anche successivamente al dicembre 2019 abbia continuato a CP_2
percepire i canoni e sino al rogito notarile dei primi di luglio 2020.
Pertanto, appare ragionevole ritenere che l'effettivo importo dei canoni percepiti da ammontasse nei dieci mesi (in citazione la CP_2
domanda è limitata a dieci mesi come si rileva dall'importo
Pag. 20 complessivamente richiesto) dal settembre 2019 al giugno 2020 quanto meno agli importi risultanti da detto diario e, quindi, mensilmente ad euro 920,00
per un totale di euro 9.200,00 percepiti nel periodo. La quota di 1/3 spettante all'attrice ammonta, pertanto, ad euro 3.066,66.
Non vi è prova delle spese che nella comunicazione CP_2
alla sorella assume di aver sostenuto insieme all'altro FR. e che, nella stessa nota, ha detratto dagli importi dei canoni ricevuti.
CP_ In conclusione, il solo , perché ha sottoscritto la CP_2
comunicazione associandosi solo a quanto scritto di pugno da e non CP_2
anche ammettendo di avere riscosso i canoni, deve essere condannato a corrispondere alla germana il complessivo importo di € Parte_1
3.066,66, oltre interessi al tasso legale dall'8 ottobre 2020, data della messa in mora, e sino al soddisfo.
Inammissibile è, invece, la domanda con la quale l'attrice ha chiesto la condanna dei fratelli per “ulteriori” spese relative ad accertamenti e rettifiche
IMU da parte dell'Agenzia delle Entrate per gli anni 2015 e 2016 per euro
267,00. Trattasi di domanda nuova proposta solo con la seconda memoria istruttoria che non costituisce mera specificazione nel quantum di domanda già tempestivamente proposta.
Alla soccombenza segue la condanna di al Parte_1
pagamento in favore di delle spese di lite che sono liquidate in CP_1
dispositivo sulla base del DM 55/2014 e succ.ve modifiche considerato il valore delle due domande proposte nei confronti di quest'ultimo.
Sempre in virtù del principio di soccombenza deve, CP_2
invece, essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore
Pag. 21 dell'attrice, determinate sulla base del valore del decisum con distrazione in favore dell'Avv. GI di OI (il contributo unificato viene riconosciuto sulla base del predetto valore).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
[...]
nei confronti di e di così Parte_1 CP_1 CP_2
provvede:
1) rigetta tutte le domande proposte dall'attrice nei confronti di CP_1
[...]
2) in parziale accoglimento dell'ulteriore domanda proposta dall'attrice nei confronti dei convenuti, condanna il solo al CP_2
pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € 3.066,66, oltre interessi al tasso legale dall'8 ottobre 2020 e sino al soddisfo;
3) condanna al pagamento nei confronti di Parte_1
delle spese di lite che qui liquida in euro 14.103,00 per compensi, CP_1
oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge;
4) condanna al pagamento in favore dell'attrice delle CP_2
spese di lite che liquida in euro 2.552,00 per compensi ed euro 140,52 per spese vive, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), oltre CPA ed
Iva come per legge con distrazione in favore dell'Avv. GI di OI,
procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli, in data 8 novembre 2025.
Il Giudice
Pag. 22 (dott. Pietro Lupi)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
Pag. 23
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, dott. Pietro Lupi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa iscritta al n. 13183/2021 R. Gen. Aff. Cont. assegnata in decisione all'udienza del 15 maggio 2025 con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 3 settembre 2025,
TRA
c.f.: , nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
20.10.1953 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliata in
Napoli, alla Via Sant'Anna dei Lombardi, n. 36, presso lo studio dell'Avv.
GI di OI (c.f.: ), dal quale è rappresentata e CodiceFiscale_2
difesa in virtù di procura allegata all'atto di citazione.
- ATTRICE
E
c.f.: , nato a [...] il [...] ed CP_1 CodiceFiscale_3
ivi domiciliato, al Viale Michelangelo, n. 80, e c.f.: CP_2
, nato a [...] il [...] ed ivi domiciliato, alla CodiceFiscale_4
Via Tropeano, n. 48, elettivamente domiciliati in Napoli. alla Via Andrea
d'Isernia, n. 59, presso lo studio dell'Avv. Claudio Fabricatore (c.f.:
[...]
], dal quale son rappresentati e difesi in virtù di procura C.F._5
Pag. 1 allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- CONVENUTI
Oggetto: ripetizione di indebito oggettivo.
Conclusioni: all'udienza del 15 maggio 2025 le parti hanno concluso nei termini che seguono:
Il procuratore dell'attrice “riportandosi integralmente ai propri atti di
causa, insiste per le conclusioni ivi rappresentate… contestando ogni
eccezione di parte avversa. Si associa alla richiesta di concessione dei
termini ex art. 190 c.p.c.”.
Il procuratore di parte convenuta “si riporta a tutti i precedenti atti
difensivi e, in particolare, alle memorie depositate nei termini di cui all'art.
183, VI comma, c.p.c…. insiste perché l'adito Tribunale… voglia rigettare le
domande tutte avanzate da , dichiarando la nullità Parte_1
dell'atto di citazione… e, comunque, dichiarando l'inammissibilità,
l'improponibilità e, in ogni caso, l'infondatezza delle medesime domande…
Chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.” Vinte le spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di restituzione a titolo di indebito oggettivo proposta dall'attrice nei confronti del convenuto è infondata e deve essere CP_1
rigettata.
Quella, invece, relativa al pagamento dell'importo di € 3.590,85, proposta nei confronti di entrambi i convenuti, è in parte fondata e va accolta per quanto di ragione nei confronti del solo . CP_2
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1
convenuto in giudizio i propri fratelli, e , per CP_1 CP_2
Pag. 2 l'udienza del 7 ottobre 2021 esponendo:
- che l'11.09.2019 decedeva la comune madre la Persona_1
quale con precedente testamento pubblico per notaio , redatto il Persona_2
17.12.2018 e registrato il 18.09.2019, aveva disposto di un appartamento sito in Napoli, alla Via Suarez, n. 5, int. 16, assegnandolo per l'intero, come se fosse di sua esclusiva proprietà, al proprio germano;
CP_1
- che, in realtà, il suindicato immobile, già prima della dipartita della madre, apparteneva a quest'ultima solo per un terzo e per la restante parte ad
CP_ essi tre fratelli ( , e ) per 2/9 ciascuno;
Parte_1 CP_2
- che essa attrice non rilevava immediatamente tale quadro immobiliare, in quanto le dichiarazioni di successione sia del loro comune padre, , deceduto il 12.05.1984, sia della comune madre, detta Persona_3
venivano presentate all'ufficio di competenza dal FR Persona_1
, rispettivamente, in data 07.05.2020 e 18.05.2020; CP_1
- che, nelle more della presentazione di tali dichiarazioni di successione, essa, per motivazioni affettive e logistiche, si vedeva costretta a sottoscrivere in data 27.02.2020 un accordo transattivo “al buio” nel quale
CP_ prometteva di acquistare dal FR l'intera quota del predetto appartamento, sito in Napoli, alla Via Suarez, n. 5, int. 16, il cui valore era stato valutato in € 320.000,00.
- che, per ottemperare a tale accordo, rinunciava a tutta la propria parte di eredità assegnatale dalla madre in testamento (ossia a 1/3 dell'importo complessivo di € 312.000,00 relativo ad una polizza assicurativa CP_3
acquistata dalla testatrice pari ad € 104.000,00; alla quota di 1/3 della proprietà dell'immobile sito in Napoli, alla Via Suarez, n. 5, int. 18, pari a €
Pag. 3 90.000; alla quota di 1/3 degli immobili siti in Napoli, alla Via Padre Rocco,
n. 32, e alla Via Padre Ludovico da Casoria, n. 55, valutati complessivamente in € 90.000,00 pari a € 30.000,00; la nuda proprietà per 1/3 di altro immobile sito in Napoli, alla Via Mariano Semmola, n. 136, int. 15) e, inoltre, si impegnava a versare al FR l'ulteriore somma di € 85.000,00 a titolo di conguaglio per l'acquisto;
- che, seppur interamente connotato da un'alea di incertezza - in quanto mai specificato in esso quali quote immobiliari appartenessero ai distinti soggetti, in vita o deceduti, coinvolti nella transazione, e in considerazione del fatto che, a far data dal maggio 2018, il “venditore” e
CP_ FR , pur risultando essere procuratore generale della de cuius giusta atto redatto dal notaio non aveva mai rendicontato il suo Persona_2
operato in quella veste, nemmeno quando aveva venduto immobili in nome e per conto della defunta, tenendola così all'oscuro di tutto quanto si verificasse nel patrimonio della comune madre - l'accordo transattivo veniva onorato con gli atti di compravendita relativi ai suelencati immobili per notaio di CP_2
Transo sottoscritti da essi tre germani il 07.07.2020;
- che solo in tale occasione essa veniva chiaramente informata sulla reale situazione ereditaria di quegli immobili che si era instaurata con i decessi dei loro genitori, e realizzava di aver acquistato in realtà solo i 7/9
dell'immobile sito in Via Suarez, n. 5, int. 16, in quanto la restante quota risultava essere già di sua proprietà, e che, pertanto, aveva esborsato al
CP_ germano una somma maggiore di circa € 70.000,00 rispetto a quanto avrebbe dovuto effettivamente corrispondergli;
- che, per quanto, invece, riguardava gli immobili in Napoli, alla Via
Pag. 4 Padre Ludovico da Casoria, n. 55, seppur appartenuti in comproprietà a essi tre germani per circa undici mesi (dal decesso della madre-11.09.2019 alla stipula dei contratti di compravendita-07.07.2020) non aveva mai percepito la propria parte dei canoni di locazione, di complessivi € 950,00 mensili, che quegli immobili avevano fruttato e che avrebbero dovuto essere divisi in tre quote, attribuzione di una totale propria quota di € 3.166,00 mai avvenuta giacché l'altro FR, che li riceveva materialmente, non glieli CP_2
aveva mai versati;
- che, alla data della morte, alla de cuius risultavano intestati diversi conti correnti bancari o postali con saldi attivi (un conto corrente n. CP_3
4679844 con saldo di € 369,01; un libretto di risparmio postale n. 7151837
con saldo di € 97,43; libretto di risparmio postale n. 38224343 con saldo di €
466,69; un ulteriore libretto di risparmio postale, questo, intestato non solo alla madre ma anche ad essi tre figli con saldo di € 341,44 (e un conguaglio
Irpef in corso di elaborazione), che per anni erano stati completamente gestiti dal FR il quale, non avendola mai informata dei menzionati CP_2
residui, l'aveva costretta a ricostruire autonomamente tutti i numerosi movimenti effettuati negli anni immediatamente antecedenti la morte della de
cuius, riservandosi così di agire in altra sede e con altra azione per ricevere la rendicontazione e di tale gestione, e dei numerosi prelievi o versamenti ingiustificati. Nelle more, tuttavia, aveva diritto alla restituzione della terza parte delle cifre presenti a saldo sugli elencati conti e libretti alla data del decesso della madre per un totale di € 424,85;
- che, all'attualità, restava ancora irrisolta la questione relativa alla tredicesima della pensione di reversibilità della madre, per la quale il proprio
Pag. 5 germano aveva fatto domanda all'ente (necessitando per inoltrarla CP_2
anche dei propri documenti, in quanto erede, che essa istante gli aveva prontamente procurato) e che, di conseguenza, aveva diritto a ricevere la restituzione della quota pari ad 1/3 delle somme ricevute dal FR
CP_2
- che, infine alcun positivo riscontro aveva sortito la raccomandata a.r
CP_ dell'8.10.2020, con quale chiedeva al FR la restituzione delle somme indebitamente pagategli pari ad € 70.000,00, oltre svalutazione monetaria ed
CP_ interessi legali, e ad entrambi i germani (oltre a , quindi, anche a il pagamento della ulteriore somma di € 3.590,85 (esclusa la CP_2
somma relativa alla tredicesima della pensione di reversibilità della madre, di cui non era ancora nota l'entità).
L'attrice ha, quindi, concluso in citazione chiedendo:
- di condannare il convenuto al pagamento, a suo favore, CP_1
di complessivi € 85.000,00, oltre ad interessi legali ed al risarcimento del maggior danno, a titolo di restituzione della cifra pagata in esubero a quanto dovuto per l'acquisto dei 7/9 della proprietà dell'immobile sito in Napoli, alla
Via Suarez, n. 5, int. 16;
CP_
- di condannare entrambi i convenuti ( e , in solido tra CP_2
loro, al pagamento, a suo favore, di complessivi € 3.590,85 (esclusa la somma relativa alla tredicesima della pensione di reversibilità della de cuius di entità
ancora sconosciuta), oltre ad interessi legali ed al risarcimento del maggior danno a titolo di conguaglio per tutti gli introiti economici gestiti dal sino alla morte della madre, che le spettavano per la quota di CP_2
1/3.
Pag. 6 Vinte le spese di lite con attribuzione.
Con unica comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria
CP_ il 9.09.2021, si sono tempestivamente costituiti in giudizio e CP_2
i quali hanno preliminarmente eccepito la nullità dell'atto di citazione
[...]
ai sensi dell'art. 164, co. 4 c.p.c. per l'assoluta incertezza dei requisiti di cui ai nn. 3) e 4) dell'art. 163 c.p.c., non essendo, le pretese dell'attrice suffragate dalla rappresentazione di una causa petendi atta a giustificare i petita richiesti,
così ledendo il loro diritto alla difesa, in quanto se le domande erano tese all'annullamento della transazione divisoria del 27.02.2020 risultava evidente che una tale pronuncia, presupposto logico della domanda di condanna,
avrebbe comportato la caducazione di tutti gli altri patti e la reviviscenza della comunione degli su entrambe le masse, circostanza CP_4
quest'ultima che li avrebbe legittimati ad agire per la divisione di entrambe.
Nel merito, i due hanno contestato la domanda di restituzione CP_1
CP_ della somma versata in esubero al germano sulla base di due profili.
Con il primo hanno addotto che, in vista della sistemazione delle masse ereditarie di entrambi i comuni genitori, essi tre germani provvedevano a presentare le loro denunce di successione tardive (quella del padre registrata il 7.05.2020 e quella della madre il 18.05.2020), dopodiché addivenivano all'accordo del 27.02.2020, completatosi, poi, con gli atti compravendita per notaio di Transo del 7.07.2020. CP_2
Detto accordo (in cui erano stati elencati tutte le unità immobiliari ricomprese nell'eredità di entrambi i comuni genitori;
menzionato quale patrimonio della sola madre la somma di € 312.000,00 rappresentata dalle polizze assicurative contratte dal coerede precisato che il CP_2
Pag. 7 testamento della medesima per notaio del 17.12.2018 Persona_2
disponeva soltanto dell'appartamento in Napoli, alla Via Suarez, Sc. A, int.
16) prevedendo che essi tre eredi contraenti “a titolo transattivo, convengono
di addivenire alla divisione dei beni pervenuti dalle successioni dei loro
genitori con le seguenti modalità…”; che, in particolare “l'appartamento in
Napoli n. 5, scala A, int.16, sarà attribuito in proprietà esclusiva a
[...]
” la quale “verserà a titolo di conguaglio al… la CP_5 CP_1
somma di euro ottantacinquemila (E. 85.000)” e stabilendo, altresì, che esse
“parti per quanto di ragione accettano l'eredità dei genitori, rinunziando a
qualsiasi azione o diritto potesse loro competere, anche per eventuale lesione,
con dispensa da ogni imputazione e collazione…”) costituiva una vera e propria “transazione divisoria irrevocabile”, giacché con esso i due convenuti si accordavano per porre fine alla comunione (quantomeno con l'attrice) e pattuivano sull'attribuzione delle porzioni senza procedere al calcolo di queste nelle misure corrispondenti alle quote (circostanza quest'ultima, peraltro,
riconosciuta dalla medesima istante, la quale in citazione aveva attribuito alla stessa un'alea di incertezza, ignorando che tale elemento rientrasse nella causa negoziale del contratto validamente concluso inter partes). Detta
qualificazione negoziale “transazione divisoria irrevocabile” dell'accordo rendeva inammissibile l'azione proposta dalla propria sorella-attrice sia nel caso avesse voluto proporre un'azione di rescissione della divisione (per la mancanza di elementi atti ad integrare un'azione di annullamento della divisione per causa di violenza e/o di dolo), sia nel caso di proposizione di un'azione di rescissione per lesione di oltre un quarto avendo ella, invece,
promosso azione di impugnazione del più volte citato atto del 27.2.2020:
Pag. 8 azione che le era preclusa in virtù del disposto di cui all'art. 764, co. 2, c. c. e,
quindi, inammissibile.
Sotto il secondo profilo, i convenuti hanno sostenuto che l'azione proposta dalla istante era infondata anche perché la medesima conosceva da sempre l'esatta consistenza delle due masse ereditarie avendone avuto, di poi,
ulteriore cognizione anche mediante la copia delle dichiarazioni di successione relative ai defunti genitori, che erano state presentate al competente ufficio anteriormente (7.05.2020 e 18.05.2020) alla sottoscrizione dei predetti rogiti notarili di compravendita (7.07.2020), rogiti che parimenti avevano ricostruito le “provenienze” - tenuto conto, altresì, che nel corso delle trattative era stata, come essi stessi del resto, tecnicamente assistita dal proprio procuratore - dando dimostrazione di esserle ben noti i beni che componevano le due masse ereditarie al punto da determinarsi a sottoscrivere,
senza costrizione alcuna, sia l'accordo preliminare di transazione divisoria del
27.02.2020 con cui le parti si erano obbligate anche alla stipula dei successivi e definitivi atti di compravendita, sia, appunto, l'atto di compravendita ad oggetto dell'appartamento in Napoli alla Via Suarez, Sc. A., int. 16, atto,
quest'ultimo, che, superando il contratto preliminare determinante il solo obbligo reciproco di addivenire a quello definitivo, costituiva allo stato l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio giuridico voluto e, ciò, anche se la sua disciplina non si fosse conformata a quella dell'accordo preliminare, salvo che le parti (e tanto non era avvenuto) non avessero espressamente previsto la sopravvivenza anche del suo contenuto.
Ed invero, in quell'atto notarile non era specificato nessun motivo che avrebbe legittimato l'attrice a chiedere la restituzione di parte del prezzo
Pag. 9 CP_ corrisposto a esso FR .
Per questi stessi motivi, i convenuti hanno opposto l'infondatezza anche della domanda di corresponsione di € 3.590,85, quale quota pari a 1/3,
degli introiti economici gestiti dal FR a far data dalla morte CP_2
della madre, aggiungendo che l'attrice aveva riscosso dall' i ratei della CP_6
pensione di cui godeva la comune madre;
che aveva frapposto ostacoli alla liquidazione degli altri due, e non tre come rappresentato in citazione, esigui rapporti bancarie postali – tra l'altro, in via di erosione per le spese inerenti –
e che, inoltre, con nota del 18.01.2020, il medesimo le aveva CP_2
fornito ampio conto delle vicende relative alla gestione dei quartini caduti in successione e detenuti da terzi, richiedendole il pagamento di quanto da essa dovuto in ragione degli oneri ricadenti sugli stessi: richiesta restata priva di riscontro e seguita poco più di un mese dopo dal più volte citato accordo preliminare del 27.2.2020.
CP_
e hanno, dunque, chiesto, il rigetto “delle CP_2
domande tutte avanzate da , dichiarando la nullità Parte_1
dell'atto di citazione notificato l'11.5.2021 e, comunque, dichiarando
l'inammissibilità, l'improponibilità e, in ogni caso, l'infondatezza delle
medesime domande.” con vittoria delle spese di lite.
Alla prima udienza del 17.02.2022 svoltasi in forma di trattazione scritta, parte attrice precisava che, “come chiaramente argomentato nell'atto
introduttivo”, la causa petendi dell'azione promossa era da individuare nella ripetizione dell'indebito da essa pretesa e non anche nell'“annullamento della
transazione divisoria del 27 febbraio 2020” e nemmeno nella “rescissione
della divisione” e venivano concessi i termini per il deposito delle memorie di
Pag. 10 cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. a cui le parti provvedevano.
In particolare, nella memoria n. 1, l'istante ribadiva che la causa
petendi e il petitum della (prima) domanda erano costituite dalla ripetizione
CP_ dell'indebito per aver eseguito al germano un pagamento con esubero non dovuto, frutto di evidente errore, e che, pertanto, essa mirava “alla mera
restituzione” in suo favore di quella somma e non già ad impugnare la
“transazione divisoria irrevocabile” del 27.07.2020, né l'atto di compravendita del 7.07.2020.
Sempre nella memoria n. 1 parte convenuta, sulla scorta di quanto dichiarato dall'attrice nelle note scritte per la predetta prima udienza del
17.02.2022, ha riaffermato che, non essendo stato richiesto l'annullamento della transazione del 27.02.2020 né la rescissione della divisione, la domanda non era sorretta da una causa petendi a giustificazione di quanto richiesto,
giacché questa non poteva consistere nella ripetizione dell'indebito, in quanto questo era accordato al solvens quando questi aveva effettuato un pagamento sulla base di un titolo invalido (dall'origine o divenuto tale in seguito) ovvero quando aveva effettuato un pagamento senza alcun titolo (come nel caso di indebito oggettivo), circostanze inesistenti nel caso di specie giacché i titoli contrattuali intercorsi tra esse parti erano perfettamente validi, né la istante aveva provato il contrario.
Veniva ammessa la prova testimoniale richiesta dall'attrice nella memoria n. 2 e abilitata parte convenuta a quella contraria, ma alcun teste veniva ascoltato per rinuncia della richiedente giacché entrambe le parti alla udienza per l'escussione del 17.04.2023 chiedevano ed ottenevano un rinvio della causa per tentare un suo bonario componimento, tentativo che si rilevava
Pag. 11 inconcludente;
dopodiché veniva disposto rinvio alla udienza del 22.01.2024
per raccogliere la prova testimoniale ma in questa sede le parti chiedevano di rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 15.05.2025, mutato l'istruttore, le parti hanno concluso come sopra trascritto e il tribunale in composizione monocratica e in persona del nuovo istruttore, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., assegnava loro il termine di gg. 60 per il deposito delle comparse conclusionali (fino al
14.07.2025, depositata dai soli convenuti) e l'ulteriore termine di gg. 20 per il deposito delle memorie di replica (fino al 3.09.2025, depositata dalla sola attrice).
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione avanzata dai convenuti, in relazione alla sola domanda di restituzione dell'“esubero”, per la mancanza dei requisiti di cui ai nn. 3
(determinazione della cosa oggetto della domanda) e 4 (l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le sue ragioni) dell'art. 163 c.p.c. nella formulazione medio tempore applicabile.
Si deve osservare, infatti, che la citazione è nulla quando sono omessi o assolutamente incerti, appunto, la determinazione della cosa oggetto della domanda (petitum) o l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (causa
petendi) su cui la stessa è fondata.
In ordine al primo elemento identificatore della domanda, ossia il
petitum, va distinto il mediato da quello immediato ossia, da un lato, la concreta utilità, il bene della vita che la parte vuole ottenere in giudizio,
dall'altra il tipo di provvedimento richiesto al giudice per conseguire tale risultato. Entrambi questi elementi possono essere oggetto di vizio.
Pag. 12 L'attore non deve necessariamente seguire una formula fissa o una terminologia specifica, ma occorre che l'oggetto della domanda risulti, anche implicitamente, dalla descrizione contenuta nell'atto introduttivo, in modo che il giudice possa individuarlo e decidere in base al suo contenuto effettivo,
secondo il principio di iura novit curia.
In ordine al secondo elemento proprio della domanda giudiziale, la
causa petendi ovvero il titolo o ragione della domanda, si è soliti operare una distinzione tra diritti auto-determinati e diritti etero-determinati. Mentre per i primi, individuati principalmente nei diritti assoluti, non è necessario allegare i fatti costitutivi degli stessi per i secondi, i diritti relativi, invece, è
indispensabile portare a conoscenza del giudice i titoli da cui tali diritti derivano poiché solo in tal modo la domanda sarà sufficientemente determinata e il giudice sarà in grado di identificarli con esattezza.
Nel caso di specie la domanda promossa da Parte_1
risulta completa in tutti i suoi elementi per giungere ad una decisione avendo
CP_ l'attrice domandato la condanna del FR al pagamento, a suo favore,
di complessivi € 85.000,00 (petitum) a titolo di restituzione (ripetizione dell'indebito-causa petendi) della cifra pagata in eccedenza a quanto dovuto e versatogli per l'acquisto dei 7/9 della proprietà dell'immobile sito in Napoli,
alla Via Suarez, n. 5, int. 16, consentendo all'eccipiente di potersi compiutamente difendere, come peraltro è avvenuto.
Passando ad esaminare il merito dei fatti di cui è causa, come anticipato la domanda relativa alla restituzione dell'eccedenza versata è
infondata.
Invero, la norma di cui all'art. 2033 c.c., che riconosce a colui che ha
Pag. 13 eseguito un pagamento non dovuto il diritto di ripetere ciò che ha pagato si riferisce all'ipotesi in cui il debito non sussiste perché privo di qualsivoglia causa giustificativa, originaria o sopravvenuta, e, pertanto, non solo nel caso in cui il debito non sia mai sorto o sia stato già estinto con adempimento o con altro mezzo, ma anche a quella in cui venga retroattivamente meno il negozio giuridico fondamentale e tanto accade nell'ipotesi in cui venga richiesto l'annullamento o la risoluzione dello stesso.
Questo principio generale si spiega i suoi effetti anche in tema dell'onere della prova che incombe a carico di chi assume di aver effettuato un pagamento non dovuto (“Nella domanda di ripetizione di indebito
oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a
provare i fatti costituitivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento,
sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di
questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto
negativo contrario, o anche mediante presunzioni (Cass. 13 novembre 2003,
n.1146; Cass. 10 novembre 2010, n.22872); anche mediante testimoni (Cass.
9 agosto 2010, n.18483).”) e vale anche nel caso in cui la parte non adduca che l'intero pagamento sia indebito, ma soltanto una sua parte agendo in tal modo – e come nel caso in esame – per la ripetizione della sola eccedenza
(“ Poiché l'inesistenza della causa debendi – parziale, se l'obbligo è esistente
in minor misura – è un elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto
pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo,
la relativa prova – mediante fatti positivi contrari, o anche presuntivi –
incombe all'attore” (cfr. per il tutto Cass. 13 febbraio 1998, n.1557).
Nel caso di specie tale negozio giuridico, che la stessa parte attrice ha
Pag. 14 più volte dichiarato di non impugnare, con la sua piena causa giustificativa,
deve necessariamente rinvenirsi nell'atto di compravendita per notaio di Transo, Rep. n. 140295, Racc. n. 49330 registrato a Napoli il 27 CP_2
luglio 2020 al n. 25247/1T (cfr. doc. 7 denominato “copia atto di
compravendita per Notar di Transo rep. 140295.pdf”, dove si legge che
e il primo per la quota di cinque noni (5/9) e CP_1 CP_2
il secondo per la quota di due noni (2/9), vendono la piena comproprietà per
complessivi sette noni (7/9) dell'immobile appresso descritto alla loro
germana , già comproprietaria per i restanti due noni Parte_1
(2/9), che acquista e ne diventa piena ed esclusiva proprietaria: *
appartamento in Napoli alla Via Eduardo Suarez n. 5 sito al quinto piano
della scala A distinto con l'interno sedici (int.16) … Il prezzo è stato
determinato in euro duecentoquarantottomilacinquecento (E. 248.500). Di
tale somma euro centosessantatremilacinqucento (E. 163.500) sono
soddisfatti mediante compensazione con il prezzo della vendita effettuata
dalla in favore di suo FR con atto… Parte_1 CP_1
notaio di Transo… e per euro ottantacinquemila (E. 85.000), su CP_2
indicazione dei venditori, sono pagati mediante consegna di assegno
bancario… all'ordine di ” (pagg. da 1 a 3). CP_1
Come risultante dalla documentazione versata in atti, tale rogito ha fatto seguito e realizzato definitivamente l'accordo stipulato con scrittura privata tra i germani in data 27.02.2020, anche questo espressamente non oggetto di impugnazione e/o annullamento da parte attrice, che può ritenersi a tutti gli effetti, come sostenuto anche dalle parti, un vero e proprio atto di transazione divisoria irrevocabile - teso allo scopo di evitare una lite a
Pag. 15 insorgere - avendo in questo, le parti, indicati i genitori de cuius/danti causa,
descritto i beni componenti le rispettive masse ereditarie, dichiarata la propria qualità di coeredi, obbligandosi anche alla stipula di successivi atti di compravendita a perfezionamento dello stesso, e concluso di addivenire transattivamente “alla divisione dei beni dalle successioni dei loro genitori”
(pagg. da 1 a 3), così sciogliendo tra essi ogni comunione ereditaria indicandone le modalità tra cui quella che l'appartamento in Napoli, alla Via
Suarez n. 5, scala A, int. 16, “sarà attribuito in proprietà esclusiva a
[...]
” la quale “verserà a titolo di conguaglio al… la Parte_1 CP_1
somma di euro ottantacinquemila (E. 85.000,00)” e che “Con il presente atto
accordo transattivo, le parti per quanto di ragione accettano l'eredità dei
genitori, rinunziando a qualsiasi azione o diritto potesse loro competere,
anche per eventuale lesione, con dispensa da ogni imputazione e collazione,
dandosi atto che resta in comune la cassetta di sicurezza presso la Banca
Unicredit in Napoli alla Via Verdi, in cui vi sono oggetti personali
appartenenti ai sottoscritti (essi stipulanti), non rientrando pertanto nella
comunione” (pag. 3).
Pertanto, la restituzione richiesta dall'attrice non è confortata da alcuna valida motivazione essendo inequivoco, come da consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, richiamato da parte convenuta,
che il predetto atto di compravendita costituisce l'unica fonte di diritti e obbligazioni del negozio voluto giacché il contratto preliminare, che aveva fatto sorgere soltanto il reciproco obbligo alla conclusione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina può addirittura non essere conforme a quella dell'atto preliminare, salvo che la parti (e tanto non è
Pag. 16 avvenuto non essendovene previsione nel citato rogito notarile) non abbiano espressamente previsto la sua sopravvivenza (Cass. n. 15585 dell'11.07.2007
e Cass. n. 9184 del 16 aprile 2013 per la quale “Nel silenzio del contratto
definitivo avente per oggetto beni immobili, la presunzione di conformità
dello stesso alla volontà delle parti, in parte differente da quella espressa nel
preliminare, può essere vinta solo dalla prova scritta di un accordo tra le
medesime parti dal quale risulti che sopravvivono altri obblighi o prestazioni
contenuti nel preliminare.” e così anche Cass. n. 9063/2012; Cass. n.
233/2007; Cass. n. 7206/99).
A completamento, va da sé affermare che la parte istante non ha fornito alcuna prova a supporto della sua pretesa nei termini sopra indicati.
Inoltre, in punto di fatto, va, altresì, evidenziato che, a tenore del suddetto atto notarile, l'attrice era ben consapevole di essere già proprietaria di 2/9 dell'immobile oggetto di compravendita (“… vendono la piena
comproprietà per complessivi sette noni (7/9) dell'immobile appresso
descritto alla loro germana , già comproprietaria per i Parte_1
restanti due noni (2/9)…” (pagg. 1 e 2) e, considerato che la previsione del
CP_ versamento da parte di questa di € 85.00,00 in favore del FR di cui all'accordo del 27.02.207 è rimasta intatta - oltreché eseguita - in occasione della stipula del rogito definitivo, è da presumere con alta probabilità logica che, al contrario di quanto sostenuto nell'atto introduttivo e nelle sue ulteriori difese, essa fosse già allora, ossia in sede di preliminare e quindi ab origine,
ben edotta di esserne comproprietaria per la quota di 2/9, per cui non è
verosimile la tesi di aver sottoscritto, almeno per l'appartamento acquistato,
l'accordo (quello preliminare) “al buio”, né sotto “costrizione” della quale, in
Pag. 17 ogni caso, non ha fornito alcuna solida prova non essendo rilevante in tal senso la sola richiesta di corresponsione di spese e dell'indennità di occupazione di cui tra poco si dirà.
La domanda proposta dall'attrice nei confronti di va, CP_1
dunque, rigettata.
Sempre come già preannunciato, la domanda nei confronti di entrambi i convenuti ed inerente alla richiesta di pagamento di € 3.590,85, per la quota di 1/3 (euro 424,85) delle giacenze bancarie e postali cadute in successione e quale quota pari a 1/3 (euro 3.166,00) dei fitti percepiti dal CP_2
dalla morte della madre, va, invece, parzialmente accolta e solo nei riguardi di quest'ultimo.
A tale riguardo, è da premettere che la scrittura privata datata 27
febbraio 2020 non annovera tra i beni caduti in comunione e sui quali si assumono obblighi di trasferimento anche i rapporti bancari e postali menzionati in citazione. Pertanto, deve ritenersi che i medesimi sono rimasti in comunione tra i tre eredi.
All'atto di citazione l'attrice ha allegato il documento denominato
“estratti conto.pdf” da cui risulta che al momento del decesso della madre erano accesi i seguenti conti:
- conto bancario n. 4679844 intestato alla de cuius con un CP_3
saldo al decesso di € 369,01 (estratto del 25.11.2019);
- libretto di Poste italiane n. 7151837 intestato alla “de cuius e altre nr.
1 persone” con un saldo al decesso di € 97,43 (estratto rilasciato il
16.10.2019);
- libretto di Poste italiane n. 38224343 intestato alla “de cuius e altre
Pag. 18 nr. 1 persone” con un saldo al decesso di € 466,69 (estratto rilasciato parimenti il 16.10.2019).
Si deve, invece, escludere che rientri in comunione il libretto di Poste
italiane n. 31442272, con un saldo di € 341,44, perché, dal documento prodotto, risulta intestato alla sola attrice e non alla de cuius insieme ai tre figli come sostiene, invece, l'attrice in citazione.
Pertanto, al momento dell'apertura della sussistevano un conto corrente bancario e due libretti postali (e non tre, come eccepito dai convenuti) per un totale complessivo pari da € 933,13 la cui quota dell'1/3,
dell'importo di € 311,04, in assenza della prova del decremento per spese connesse.
Tuttavia, siccome l'attrice ha in questa sede avanzato domanda di condanna dei convenuti al pagamento della propria quota sulla giacenza di questi conti, non vi è prova che i medesimi si siano appropriati di questi importi non riconoscendo la quota della sorella e, pertanto, la domanda di pagamento proposta nei confronti di questi due non può che essere rigettata.
Diverso discorso per i frutti civili derivanti dagli appartamenti locati in fitto dalla madre e per i quali i conduttori, dopo il decesso di quest'ultima,
hanno continuato a versare i canoni.
In ordine alla quota di 1/3 pari a € 3.166,00 reclamata dall'attrice per i canoni di locazione relativi agli immobili in Napoli, alla Via Padre Ludovico
da Casoria, n. 55, in comproprietà tra essi tre fratelli per circa undici mesi,
ossia dal decesso della madre, 11.09.2019, alla stipula dei contratti di compravendita del 07.07.2020, fruttanti a suo dire complessivi € 950,00
mensili gestiti e materialmente ricevuti dal FR si CP_2
Pag. 19 osserva che i convenuti in allegato alla comparsa di costituzione e risposta hanno depositato agli atti la raccomandata a.r. n. 15367843526-1 (inoltrata il
18.01.2020 e consegnata il 21.01.2020) scritta di pugno da e CP_2
sottoscritta sia dallo stesso che dal FR che si associava a CP_1
quanto scritto dal FR.
Ebbene, in questa missiva, lo scrivente ammette di CP_2
ricevere, a far data dal decesso della de cuius, i tre canoni locatizi (“Dal
decesso sto ricevendo io i canoni sui vecchi contratti registrati”) che, tuttavia,
al lordo di imposte e spese, fruttavano soli € 210,00 al mese (“lordo imposte,
al lordo spese condominiali straordinarie”) e che, quindi, per il periodo dal settembre 2019 al dicembre 2019 ammontavano a complessivi € 840,00.
Tuttavia, l'attrice ha prodotto un “diario” della madre in cui viene annotato che: 1) nel 2014 la conduttrice pagava nel 2013 e nel Parte_2
2014 un canone di euro 400,00 per l'appartamento alla Scala B, primo piano,
int. 1; 2) la conduttrice pagava nell'anno 2012 per Controparte_7
l'appartamento alla Scala B, III piano, int 22, euro 250,00 mensili;
3) il conduttore pagava per l'appartamento alla scala B, quarto Persona_4
piano, int. 32, euro 270,00 mensili nel 2012.
Questo documento non è stato contestato dai convenuti nella terza memoria né successivamente così come non è stato contestato che anche successivamente al dicembre 2019 abbia continuato a CP_2
percepire i canoni e sino al rogito notarile dei primi di luglio 2020.
Pertanto, appare ragionevole ritenere che l'effettivo importo dei canoni percepiti da ammontasse nei dieci mesi (in citazione la CP_2
domanda è limitata a dieci mesi come si rileva dall'importo
Pag. 20 complessivamente richiesto) dal settembre 2019 al giugno 2020 quanto meno agli importi risultanti da detto diario e, quindi, mensilmente ad euro 920,00
per un totale di euro 9.200,00 percepiti nel periodo. La quota di 1/3 spettante all'attrice ammonta, pertanto, ad euro 3.066,66.
Non vi è prova delle spese che nella comunicazione CP_2
alla sorella assume di aver sostenuto insieme all'altro FR. e che, nella stessa nota, ha detratto dagli importi dei canoni ricevuti.
CP_ In conclusione, il solo , perché ha sottoscritto la CP_2
comunicazione associandosi solo a quanto scritto di pugno da e non CP_2
anche ammettendo di avere riscosso i canoni, deve essere condannato a corrispondere alla germana il complessivo importo di € Parte_1
3.066,66, oltre interessi al tasso legale dall'8 ottobre 2020, data della messa in mora, e sino al soddisfo.
Inammissibile è, invece, la domanda con la quale l'attrice ha chiesto la condanna dei fratelli per “ulteriori” spese relative ad accertamenti e rettifiche
IMU da parte dell'Agenzia delle Entrate per gli anni 2015 e 2016 per euro
267,00. Trattasi di domanda nuova proposta solo con la seconda memoria istruttoria che non costituisce mera specificazione nel quantum di domanda già tempestivamente proposta.
Alla soccombenza segue la condanna di al Parte_1
pagamento in favore di delle spese di lite che sono liquidate in CP_1
dispositivo sulla base del DM 55/2014 e succ.ve modifiche considerato il valore delle due domande proposte nei confronti di quest'ultimo.
Sempre in virtù del principio di soccombenza deve, CP_2
invece, essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore
Pag. 21 dell'attrice, determinate sulla base del valore del decisum con distrazione in favore dell'Avv. GI di OI (il contributo unificato viene riconosciuto sulla base del predetto valore).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
[...]
nei confronti di e di così Parte_1 CP_1 CP_2
provvede:
1) rigetta tutte le domande proposte dall'attrice nei confronti di CP_1
[...]
2) in parziale accoglimento dell'ulteriore domanda proposta dall'attrice nei confronti dei convenuti, condanna il solo al CP_2
pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € 3.066,66, oltre interessi al tasso legale dall'8 ottobre 2020 e sino al soddisfo;
3) condanna al pagamento nei confronti di Parte_1
delle spese di lite che qui liquida in euro 14.103,00 per compensi, CP_1
oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge;
4) condanna al pagamento in favore dell'attrice delle CP_2
spese di lite che liquida in euro 2.552,00 per compensi ed euro 140,52 per spese vive, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), oltre CPA ed
Iva come per legge con distrazione in favore dell'Avv. GI di OI,
procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli, in data 8 novembre 2025.
Il Giudice
Pag. 22 (dott. Pietro Lupi)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
Pag. 23