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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/04/2025, n. 3577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3577 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 16577/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, Francesca Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 16577/2023, avente ad oggetto “ricorso ex art. 281 decies c.p.c.”, vertente tra
), con l'avv. MAJOCCHI MATTEO Parte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliata in PIAZZA FONTANA N.6 MILANO C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA C. G. Controparte_1 C.F._2
MERLO, 3 20122 MILANO, presso lo studio dell'avv. MAGGIONI GIUSEPPE
( ), che la difende unitamente e disgiuntamente dall'avv. DEDONI ANDREA C.F._3
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: locazione operativa.
CONCLUSIONI
PARTE RICORRENTE:
1. NEL MERITO 1.1. condannare, per tutto quanto esposto in atti, la IS IG.ra , in CP_1 proprio e quale titolare della ditta Nails Design Studio di Schirru Guendalina, al pagamento dell'importo complessivo di Euro 11.000,30, di cui: (i) Euro 1.507,50 a titolo di indennizzo per la mancata tempestiva restituzione del Materiale, dalla data della risoluzione del Contratto (2.12.2020) alla data di effettiva restituzione dei beni a (26.3.2021), (ii) Euro 9.430,40 a titolo di maggior Pt_1 danno ed (iii) Euro 62,40 a titolo di spese per il recupero del credito in sede stragiudiziale, oltre interessi legali ed oltre rivalutazione, ove dovuta, o comunque della minore o maggiore somma ritenuta provata, ovvero equa o di giustizia, con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno.
1
2.1. con vittoria delle spese di lite e compensi professionali, anche per la procedura di negoziazione assistita esperita ante causam.
2. IN OGNI CASO
2.1. con vittoria delle spese di lite e compensi professionali, anche per la procedura di negoziazione assistita esperita ante causam.
PARTE RESISTENTE:
In via preliminare:
1) Dichiarare l'improponibilità, improcedibilità e/o inammissibilità delle domande formulate da per parcellizzazione della domanda giudiziale e abuso degli strumenti Parte_1 processuali;
Nel merito:
2) Rigettare tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto e diritto, mandando assolta la resistente da ogni avversa pretesa.
In ogni caso:
3) Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. (d'ora innanzi, ha esposto di aver stipulato con Parte_1 Pt_1
un contratto di locazione di beni mobili (n. 13618020) della durata di Controparte_1
cinque anni, verso il canone mensile di € 502,50, oltre IVA, avente ad oggetto “n.1 laser epil specialist”, da essa acquistato presso un terzo fornitore, indicato dalla resistente (utilizzatrice), al prezzo di € 30.500,00 (IVA compresa).
Ha allegato che , dopo aver versato 20 canoni (=€ 10,050,00, oltre IVA), a Controparte_1
partire dal mese di febbraio 2020 ha interrotto i pagamenti ed ha, tardivamente, versato € 1.226,96, restando morosa di € 1.676,19, relativi alle mensilità di febbraio, marzo ed aprile 2020.
Essa locatrice si è, pertanto, avvalsa della clausola risolutiva espressa pattuita agli artt. 12 e 13 del contratto, con comunicazione del 21 aprile 2020, ed ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di € 7.936,06, di cui € 1.676,19 per canoni insoluti, € 6.197,50 a titolo di penale ex art. 13 condizioni generali di contratto ed € 62,40 per spese legali stragiudiziali, oltre alla condanna alla restituzione del bene locato. Senonché la , dopo aver consegnato, in data 26 CP_1
marzo 2021, il dispositivo noleggiato, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo;
a seguito della concessione della provvisoria esecutività, le parti, ferma l'espressa riserva di di agire per il Pt_1 pagamento dell'indennizzo contrattuale e del maggior danno, hanno trovato un accordo transattivo, che la controparte ha regolarmente adempiuto, ed il giudizio è stato abbandonato.
2 Premessi questi fatti, ha dedotto che il contratto inter partes non attribuisce al conduttore la Pt_1 facoltà di recedere anticipatamente dal rapporto giacché “ non potrebbe rientrare dei costi Pt_1 sopportati” ed ha chiesto di condannare al pagamento in suo favore, della Controparte_1 somma di € 11.000,30, comprensiva di € 62,40 per spese stragiudiziali, di cui:
- € 5.527,50, oltre interessi legali, a titolo di indennizzo, ai sensi degli artt. 13, comma 2, e 14, comma
4, del contratto, per la mancata restituzione dei beni nel periodo intercorrente tra la risoluzione del contratto (21 aprile 2020) e la restituzione del materiale (26 marzo 2021), calcolato in misura corrispondente al valore del canone negoziale mensile (€ 502,50, oltre IVA);
- € 5.410,40, a titolo di maggior danno rispetto all'importo della penale contrattuale (art. 13, comma 2, citato) e pari alla “differenza tra quanto avrebbe percepito se il Contratto fosse giunto a naturale Pt_1
scadenza (ossia il Corrispettivo)” (=€ 30.150,00, oltre IVA ) “e la somma di a) quanto ha già Pt_1
incassato in esecuzione del Contratto” (=€ 10.050,00+ € 1.226,01 per canoni), “b) quanto la stessa ha incassato a titolo di capitale portato dal Decreto Ingiuntivo oggetto di opposizione n. 3474/2021 (cfr. doc. 8), al netto degli interessi, delle spese vive e delle spese legali liquidate in detto provvedimento”
(= € 7.936,09, di cui € 1.676,19 per canoni insoluti ed € 6.197,50 per penale negoziale), e “c) l'importo domandato da a titolo di indennizzo” (=€ 5.527,50). Pt_1
In sostanza, la somma ingiunta ammonta a “quanto avrebbe dovuto diritto ad incassare a fronte Pt_1
della regolare esecuzione del Contratto (legittima aspettativa)”, così ponendo la locatrice “nella stessa situazione nella quale si sarebbe trovata in caso di esatto adempimento”, senza ulteriori vantaggi.
Radicatosi il contraddittorio, la resistente ha eccepito:
1) la “improponibilità, improcedibilità e/o inammissibilità della domanda per parcellizzazione della domanda giudiziale e abuso degli strumenti processuali”.
Ha dedotto che le domande proposte col ricorso ex art. 281 decies cpc avrebbero potuto e dovuto essere proposte nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, giacché trovano fondamento nel medesimo rapporto giuridico, e che ha illegittimamente frazionato il credito in plurime richieste di Pt_1
adempimento, in violazione del principio sancito dalla Corte di Cassazione (Sezioni Unite, n.
23726/2007 e n. 4090/2017);
2) l'infondatezza della richiesta di pagamento dell'indennizzo per la ritardata restituzione del bene noleggiato, avendolo essa restituito prima che manifestasse validamente la volontà di risolvere Pt_1
il contratto e formulato la richiesta di restituzione.
Al riguardo, ha contestato che il contratto si sia risolto il 21 aprile 2020, negando di aver mai ricevuto la comunicazione menzionata da e deducendo che non vi è prova della detta ricezione, come Pt_1
confermato anche dalla condotta della locatrice, la quale, con successiva lettera del 2 dicembre 2020,
3 da ella ricevuta il 4 dicembre 2020, le ha comunicato espressamente di risolvere il contratto con effetto immediato.
Al contempo, ha dedotto l'inefficacia di quest'ultima comunicazione, a fini risolutori, perché non sottoscritta dal legale rappresentante né da un procuratore speciale.
Ha affermato che la volontà di risolvere il contratto è stata validamente manifestata da per la Pt_1
prima volta, solo con la notificazione del decreto ingiuntivo sopra menzionato, in data 30 marzo 2021, ossia successivamente alla restituzione del bene (26 marzo 2021), ed ha dedotto l'insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 14 delle condizioni generali di contratto;
3) l'infondatezza della richiesta di pagamento del maggior danno, sotto due profili:
(i) perché “è rientrata nella piena disponibilità del bene, del valore di € 25.000,00 oltre Iva di Pt_1
legge, che ben può essere portato a reddito mediante altre e diverse locazioni finanziarie e/o vendita del bene nei confronti di terzi”. Ed infatti l'art.1227 c.c. esclude il risarcimento di quei danni che il creditore avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza, tanto più che il bene locato non era mai stato utilizzato ed era perfettamente funzionante al momento della restituzione;
(ii) perché “non corrisponde al vero che in caso di puntuale adempimento da parte dell'utilizzatore, il locatore avrebbe realizzato un lucro pari al totale dei canoni concordati … il c.d. “quantum lucrari potui” non si può identificare nei canoni di locazione futuri non riscossi ma solamente nella quota di interessi che rappresenta per l'istituto di credito il lucro dell'operazione finanziaria. Il valore del bene oggetto di locazione finanziaria, come da fattura della è pari a € 25.000,00, oltre iva di Parte_2 legge, mentre il contratto di finanziamento prevede il rimborso della complessiva somma di €
30.150,00 (€ 502,50 rata x 60 rate), oltre iva di legge, per un totale di interessi sul piano di rateizzazione di €.5.150,00, oltre iva di legge, ossia circa € 85,00 di interessi per ogni rata con maggior incidenza per le rate iniziali visto l'ammortamento alla francese delle somme finanziate”.
Ha evidenziato che, in ogni caso, “il lucro cessante sarebbe pari a € 3.400,00 (€ 85,00 x 40) che la ha già ampiamente incassato poiché in forza del Decreto Ingiuntivo Parte_1
n.3474/2021 (RG.2043/2021) del Tribunale di Milano ha ottenuto il pagamento di €.6.197,50 quale danno da inadempimento contrattuale per la risoluzione anticipata del contratto”.
Ha dedotto che la tesi della locatrice “renderebbe superflua la determinazione della penale” nell'importo stabilito contrattualmente: “Infatti, non avrebbe alcun senso determinare la penale nella misura di un terzo dei canoni di locazione ancora dovuti o, se maggiore, di tre canoni periodici, se a titolo di maggior danno viene chiesto un importo pari ai canoni di locazione futuri non corrisposti”.
Ha concluso per l'improponibilità/inammissibilità delle domande e, nel merito, per il rigetto.
4 Alla prima udienza il difensore di ha riconosciuto che “effettivamente la risoluzione Pt_1
contrattuale deve essere datata al 2 dicembre 2020, come dal doc. 7 in atti”. Ha, conseguentemente, modificato la domanda, chiedendo il pagamento di € 1.507,50, pari a tre mensilità, per indennizzo ed €
9.430,40 per il maggior danno, fermo il totale complessivo.
A seguito di alcuni rinvii, la causa, istruita documentalmente, è stata, infine, riservata in decisione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 terdecies e 281 sexies, ultimo comma, all'esito della discussione c.p.c..
2. L'eccezione di improponibilità, improcedibilità e/o inammissibilità della domanda per parcellizzazione della domanda giudiziale e abuso degli strumenti processuali è infondata.
Al riguardo, basti considerare che, all'epoca in cui si è costituita nel giudizio di opposizione al Pt_1
decreto ingiuntivo n. (6 dicembre 2021), secondo l'orientamento giurisprudenziale assolutamente consolidato, la parte opposta non aveva la facoltà di proporre domande riconvenzionali (salvo solo le reconventio reconventionis) e queste, ove proposte, dovevano essere dichiarate inammissibili.
Solo con la pronuncia n. 9633 del 24 marzo 2022 la Corte di Cassazione ha rivisitato questa granitica interpretazione della disciplina processuale ed ha ritenuto ammissibili, da parte dell'opposto, le domande riconvenzionali.
Alla luce del diritto vivente all'epoca vigente, nessun illegittimo frazionamento delle pretese derivanti dal medesimo rapporto posto a fondamento delle domande sussisteva, tanto più che, al momento in cui ha depositato il ricorso per ingiunzione (17 dicembre 2020), il macchinario era ancora detenuto dalla conduttrice e l'indennizzo per la ritardata restituzione non avrebbe potuto essere richiesto nella misura indicata in ricorso (e calcolata fino alla data della restituzione, avvenuta il 26 marzo 2021).
3. L'indennizzo richiesto è dovuto nei termini che si espongono.
A seguito dell'eccezione sollevata dalla , concernente la mancata dimostrazione della ricezione, CP_1 da parte sua, della comunicazione dell'intenzione di risolvere di diritto il contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, ha riconosciuto che solo la missiva del 2 dicembre 2020, Pt_1
contenente tale intenzione, è stata effettivamente ricevuta dalla conduttrice, il 4 dicembre 2020, e, conseguentemente solo da quest'ultima data decorre la risoluzione di diritto e l'obbligo restitutorio.
Ha ricalcolato il credito vantato a tale titolo nel minore importo di € 1.507,50, pari a tre mensilità.
La resistente ha eccepito che la comunicazione in questione, sebbene regolarmente ricevuta, è inefficace, perché non proviene dal rappresentante legale della società o da un suo procuratore speciale.
L'eccezione è infondata.
La missiva del 2 dicembre 2020 è sottoscritta dagli avvocati Matteo Majocchi e Matteo Molinari, ad entrambi i quali è stata conferita, da in data 5 maggio 2020, “Procura generale alle liti” che Pt_1
5 conferisce loro l'incarico di difendere la società in “tutte le cause, iniziate o ancora da iniziare, nelle quali la Società è o sarà coinvolta attivamente o passivamente …”, oltre che nelle procedure di mediazione e negoziazione, autorizzandoli a sottoscrivere eventuali accordi conciliativi e a compiere ogni altro atto necessario.
Il mandato è talmente ampio da ricomprendere non soltanto la difesa in giudizio e l'assistenza e la rappresentanza nelle procedure stragiudiziali di mediazione e negoziazione, ma anche le fasi prodromiche alla instaurazione dei contenziosi giudiziali, come si evince inequivocabilmente dal riferimento alle “cause … ancora da iniziare”, espressione atecnica utilizzata evidentemente per indicare tutte le attività prodromiche ad eventuali contenziosi giudiziali, fra i quali senz'altro rientra la comunicazione dell'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa, in quanto necessaria ai fini dell'accertamento giudiziale (anche implicito) della risoluzione di diritto del contratto ed alla proposizione delle conseguenti domande risarcitorie.
Deve concludersi che il contratto si è risolto alla data del 4 dicembre 2020, in cui la resistente CP_1
ha pacificamente ricevuto la comunicazione di risoluzione contrattuale e che a spetta Pt_1
l'indennizzo per la ritardata restituzione del bene locato, calcolato in misura corrispondente ai canoni mensili, dalla risoluzione contrattuale al rilascio, e pari a € 1.507,50, come richiesti.
4. Non merita accoglimento, invece, la domanda di pagamento del maggior danno.
L'art. 13 delle condizioni generali di contratto, al secondo paragrafo, così recita: “Il Locatore ha inoltre facoltà di pretendere, in aggiunta al risarcimento dovuto in forza del successivo art. 14 per l'eventuale eccessivo deterioramento del Materiale e per il suo eventuale ulteriore uso, il risarcimento del danno subito a seguito dell'anticipata risoluzione del contratto, che in via preventiva ed astratta, salvo ed impregiudicato il diritto a pretendere l'eventuale maggior danno, viene quantificato nella penale di risoluzione pari alla maggior somma tra un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita e la somma di tre canoni periodici”.
L'art. 14 prevede: a) l'indennizzo per la ritardata restituzione, successiva alla risoluzione contrattuale, nella misura del corrispettivo negoziale, che spetta per tutto il periodo nel quale il conduttore conserva il godimento del bene locato, pur non avendone più titolo, e sino alla restituzione;
b) “il risarcimento del maggior danno che dovesse risultare all'esito di ogni più opportuna verifica delle condizioni del
Materiale restituito”.
Dal combinato disposto degli articoli 13, secondo paragrafo, e 14, quarto paragrafo, si evince che le parti hanno pattuito:
- un risarcimento forfetario per l'anticipata risoluzione contrattuale, predeterminandolo nella maggior somma sopra indicata (art. 13),
6 - un risarcimento ulteriore rispetto a quello coperto dalla penale negoziale, sia per “l'eventuale eccessivo deterioramento del Materiale”, sia per “il suo eventuale ulteriore uso” (art. 13), ossia rispettivamente il “maggior danno che dovesse risultare all'esito di ogni più opportuna verifica delle condizioni del Materiale restituito” e l'indennizzo per la protratta utilizzazione “in caso di ritardo nella restituzione” (art. 14, quarto paragrafo).
In sostanza, i patti limitano il risarcimento dell'eventuale maggiore danno aggiuntivo rispetto alla penale negoziale (ed all'indennizzo) al caso in cui il bene locato presenti deterioramenti superiori a quelli conseguenti al normale uso, circostanza nemmeno allegata nel caso in esame.
Conclusivamente, deve essere condannata al pagamento, in favore di della Controparte_1 Pt_1 somma di € € 1.507,50, oltre interessi di mora ex d. lgsl. n. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di giudizio vanno poste a carico della parte soccombente e, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, si liquidano come in dispositivo, nei valori medi tariffari e con esclusione della fase istruttoria, stante la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: in parziale accoglimento delle domande, condanna al pagamento, in favore Controparte_1 di della somma di € 1.507,50, oltre interessi di mora ex d. lgsl. n. Parte_1
231/2002 dalle singole scadenze al saldo;
Condanna, altresì, a rifondere a e spese di Controparte_1 Parte_1 giudizio, liquidate in € 1.701,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali,
IVA e CPA, e € 145,50 per esborsi.
Milano, 28/04/2025.
Il Giudice
Francesca Savignano
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, Francesca Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 16577/2023, avente ad oggetto “ricorso ex art. 281 decies c.p.c.”, vertente tra
), con l'avv. MAJOCCHI MATTEO Parte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliata in PIAZZA FONTANA N.6 MILANO C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA C. G. Controparte_1 C.F._2
MERLO, 3 20122 MILANO, presso lo studio dell'avv. MAGGIONI GIUSEPPE
( ), che la difende unitamente e disgiuntamente dall'avv. DEDONI ANDREA C.F._3
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: locazione operativa.
CONCLUSIONI
PARTE RICORRENTE:
1. NEL MERITO 1.1. condannare, per tutto quanto esposto in atti, la IS IG.ra , in CP_1 proprio e quale titolare della ditta Nails Design Studio di Schirru Guendalina, al pagamento dell'importo complessivo di Euro 11.000,30, di cui: (i) Euro 1.507,50 a titolo di indennizzo per la mancata tempestiva restituzione del Materiale, dalla data della risoluzione del Contratto (2.12.2020) alla data di effettiva restituzione dei beni a (26.3.2021), (ii) Euro 9.430,40 a titolo di maggior Pt_1 danno ed (iii) Euro 62,40 a titolo di spese per il recupero del credito in sede stragiudiziale, oltre interessi legali ed oltre rivalutazione, ove dovuta, o comunque della minore o maggiore somma ritenuta provata, ovvero equa o di giustizia, con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno.
1
2.1. con vittoria delle spese di lite e compensi professionali, anche per la procedura di negoziazione assistita esperita ante causam.
2. IN OGNI CASO
2.1. con vittoria delle spese di lite e compensi professionali, anche per la procedura di negoziazione assistita esperita ante causam.
PARTE RESISTENTE:
In via preliminare:
1) Dichiarare l'improponibilità, improcedibilità e/o inammissibilità delle domande formulate da per parcellizzazione della domanda giudiziale e abuso degli strumenti Parte_1 processuali;
Nel merito:
2) Rigettare tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto e diritto, mandando assolta la resistente da ogni avversa pretesa.
In ogni caso:
3) Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. (d'ora innanzi, ha esposto di aver stipulato con Parte_1 Pt_1
un contratto di locazione di beni mobili (n. 13618020) della durata di Controparte_1
cinque anni, verso il canone mensile di € 502,50, oltre IVA, avente ad oggetto “n.1 laser epil specialist”, da essa acquistato presso un terzo fornitore, indicato dalla resistente (utilizzatrice), al prezzo di € 30.500,00 (IVA compresa).
Ha allegato che , dopo aver versato 20 canoni (=€ 10,050,00, oltre IVA), a Controparte_1
partire dal mese di febbraio 2020 ha interrotto i pagamenti ed ha, tardivamente, versato € 1.226,96, restando morosa di € 1.676,19, relativi alle mensilità di febbraio, marzo ed aprile 2020.
Essa locatrice si è, pertanto, avvalsa della clausola risolutiva espressa pattuita agli artt. 12 e 13 del contratto, con comunicazione del 21 aprile 2020, ed ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di € 7.936,06, di cui € 1.676,19 per canoni insoluti, € 6.197,50 a titolo di penale ex art. 13 condizioni generali di contratto ed € 62,40 per spese legali stragiudiziali, oltre alla condanna alla restituzione del bene locato. Senonché la , dopo aver consegnato, in data 26 CP_1
marzo 2021, il dispositivo noleggiato, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo;
a seguito della concessione della provvisoria esecutività, le parti, ferma l'espressa riserva di di agire per il Pt_1 pagamento dell'indennizzo contrattuale e del maggior danno, hanno trovato un accordo transattivo, che la controparte ha regolarmente adempiuto, ed il giudizio è stato abbandonato.
2 Premessi questi fatti, ha dedotto che il contratto inter partes non attribuisce al conduttore la Pt_1 facoltà di recedere anticipatamente dal rapporto giacché “ non potrebbe rientrare dei costi Pt_1 sopportati” ed ha chiesto di condannare al pagamento in suo favore, della Controparte_1 somma di € 11.000,30, comprensiva di € 62,40 per spese stragiudiziali, di cui:
- € 5.527,50, oltre interessi legali, a titolo di indennizzo, ai sensi degli artt. 13, comma 2, e 14, comma
4, del contratto, per la mancata restituzione dei beni nel periodo intercorrente tra la risoluzione del contratto (21 aprile 2020) e la restituzione del materiale (26 marzo 2021), calcolato in misura corrispondente al valore del canone negoziale mensile (€ 502,50, oltre IVA);
- € 5.410,40, a titolo di maggior danno rispetto all'importo della penale contrattuale (art. 13, comma 2, citato) e pari alla “differenza tra quanto avrebbe percepito se il Contratto fosse giunto a naturale Pt_1
scadenza (ossia il Corrispettivo)” (=€ 30.150,00, oltre IVA ) “e la somma di a) quanto ha già Pt_1
incassato in esecuzione del Contratto” (=€ 10.050,00+ € 1.226,01 per canoni), “b) quanto la stessa ha incassato a titolo di capitale portato dal Decreto Ingiuntivo oggetto di opposizione n. 3474/2021 (cfr. doc. 8), al netto degli interessi, delle spese vive e delle spese legali liquidate in detto provvedimento”
(= € 7.936,09, di cui € 1.676,19 per canoni insoluti ed € 6.197,50 per penale negoziale), e “c) l'importo domandato da a titolo di indennizzo” (=€ 5.527,50). Pt_1
In sostanza, la somma ingiunta ammonta a “quanto avrebbe dovuto diritto ad incassare a fronte Pt_1
della regolare esecuzione del Contratto (legittima aspettativa)”, così ponendo la locatrice “nella stessa situazione nella quale si sarebbe trovata in caso di esatto adempimento”, senza ulteriori vantaggi.
Radicatosi il contraddittorio, la resistente ha eccepito:
1) la “improponibilità, improcedibilità e/o inammissibilità della domanda per parcellizzazione della domanda giudiziale e abuso degli strumenti processuali”.
Ha dedotto che le domande proposte col ricorso ex art. 281 decies cpc avrebbero potuto e dovuto essere proposte nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, giacché trovano fondamento nel medesimo rapporto giuridico, e che ha illegittimamente frazionato il credito in plurime richieste di Pt_1
adempimento, in violazione del principio sancito dalla Corte di Cassazione (Sezioni Unite, n.
23726/2007 e n. 4090/2017);
2) l'infondatezza della richiesta di pagamento dell'indennizzo per la ritardata restituzione del bene noleggiato, avendolo essa restituito prima che manifestasse validamente la volontà di risolvere Pt_1
il contratto e formulato la richiesta di restituzione.
Al riguardo, ha contestato che il contratto si sia risolto il 21 aprile 2020, negando di aver mai ricevuto la comunicazione menzionata da e deducendo che non vi è prova della detta ricezione, come Pt_1
confermato anche dalla condotta della locatrice, la quale, con successiva lettera del 2 dicembre 2020,
3 da ella ricevuta il 4 dicembre 2020, le ha comunicato espressamente di risolvere il contratto con effetto immediato.
Al contempo, ha dedotto l'inefficacia di quest'ultima comunicazione, a fini risolutori, perché non sottoscritta dal legale rappresentante né da un procuratore speciale.
Ha affermato che la volontà di risolvere il contratto è stata validamente manifestata da per la Pt_1
prima volta, solo con la notificazione del decreto ingiuntivo sopra menzionato, in data 30 marzo 2021, ossia successivamente alla restituzione del bene (26 marzo 2021), ed ha dedotto l'insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 14 delle condizioni generali di contratto;
3) l'infondatezza della richiesta di pagamento del maggior danno, sotto due profili:
(i) perché “è rientrata nella piena disponibilità del bene, del valore di € 25.000,00 oltre Iva di Pt_1
legge, che ben può essere portato a reddito mediante altre e diverse locazioni finanziarie e/o vendita del bene nei confronti di terzi”. Ed infatti l'art.1227 c.c. esclude il risarcimento di quei danni che il creditore avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza, tanto più che il bene locato non era mai stato utilizzato ed era perfettamente funzionante al momento della restituzione;
(ii) perché “non corrisponde al vero che in caso di puntuale adempimento da parte dell'utilizzatore, il locatore avrebbe realizzato un lucro pari al totale dei canoni concordati … il c.d. “quantum lucrari potui” non si può identificare nei canoni di locazione futuri non riscossi ma solamente nella quota di interessi che rappresenta per l'istituto di credito il lucro dell'operazione finanziaria. Il valore del bene oggetto di locazione finanziaria, come da fattura della è pari a € 25.000,00, oltre iva di Parte_2 legge, mentre il contratto di finanziamento prevede il rimborso della complessiva somma di €
30.150,00 (€ 502,50 rata x 60 rate), oltre iva di legge, per un totale di interessi sul piano di rateizzazione di €.5.150,00, oltre iva di legge, ossia circa € 85,00 di interessi per ogni rata con maggior incidenza per le rate iniziali visto l'ammortamento alla francese delle somme finanziate”.
Ha evidenziato che, in ogni caso, “il lucro cessante sarebbe pari a € 3.400,00 (€ 85,00 x 40) che la ha già ampiamente incassato poiché in forza del Decreto Ingiuntivo Parte_1
n.3474/2021 (RG.2043/2021) del Tribunale di Milano ha ottenuto il pagamento di €.6.197,50 quale danno da inadempimento contrattuale per la risoluzione anticipata del contratto”.
Ha dedotto che la tesi della locatrice “renderebbe superflua la determinazione della penale” nell'importo stabilito contrattualmente: “Infatti, non avrebbe alcun senso determinare la penale nella misura di un terzo dei canoni di locazione ancora dovuti o, se maggiore, di tre canoni periodici, se a titolo di maggior danno viene chiesto un importo pari ai canoni di locazione futuri non corrisposti”.
Ha concluso per l'improponibilità/inammissibilità delle domande e, nel merito, per il rigetto.
4 Alla prima udienza il difensore di ha riconosciuto che “effettivamente la risoluzione Pt_1
contrattuale deve essere datata al 2 dicembre 2020, come dal doc. 7 in atti”. Ha, conseguentemente, modificato la domanda, chiedendo il pagamento di € 1.507,50, pari a tre mensilità, per indennizzo ed €
9.430,40 per il maggior danno, fermo il totale complessivo.
A seguito di alcuni rinvii, la causa, istruita documentalmente, è stata, infine, riservata in decisione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 terdecies e 281 sexies, ultimo comma, all'esito della discussione c.p.c..
2. L'eccezione di improponibilità, improcedibilità e/o inammissibilità della domanda per parcellizzazione della domanda giudiziale e abuso degli strumenti processuali è infondata.
Al riguardo, basti considerare che, all'epoca in cui si è costituita nel giudizio di opposizione al Pt_1
decreto ingiuntivo n. (6 dicembre 2021), secondo l'orientamento giurisprudenziale assolutamente consolidato, la parte opposta non aveva la facoltà di proporre domande riconvenzionali (salvo solo le reconventio reconventionis) e queste, ove proposte, dovevano essere dichiarate inammissibili.
Solo con la pronuncia n. 9633 del 24 marzo 2022 la Corte di Cassazione ha rivisitato questa granitica interpretazione della disciplina processuale ed ha ritenuto ammissibili, da parte dell'opposto, le domande riconvenzionali.
Alla luce del diritto vivente all'epoca vigente, nessun illegittimo frazionamento delle pretese derivanti dal medesimo rapporto posto a fondamento delle domande sussisteva, tanto più che, al momento in cui ha depositato il ricorso per ingiunzione (17 dicembre 2020), il macchinario era ancora detenuto dalla conduttrice e l'indennizzo per la ritardata restituzione non avrebbe potuto essere richiesto nella misura indicata in ricorso (e calcolata fino alla data della restituzione, avvenuta il 26 marzo 2021).
3. L'indennizzo richiesto è dovuto nei termini che si espongono.
A seguito dell'eccezione sollevata dalla , concernente la mancata dimostrazione della ricezione, CP_1 da parte sua, della comunicazione dell'intenzione di risolvere di diritto il contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, ha riconosciuto che solo la missiva del 2 dicembre 2020, Pt_1
contenente tale intenzione, è stata effettivamente ricevuta dalla conduttrice, il 4 dicembre 2020, e, conseguentemente solo da quest'ultima data decorre la risoluzione di diritto e l'obbligo restitutorio.
Ha ricalcolato il credito vantato a tale titolo nel minore importo di € 1.507,50, pari a tre mensilità.
La resistente ha eccepito che la comunicazione in questione, sebbene regolarmente ricevuta, è inefficace, perché non proviene dal rappresentante legale della società o da un suo procuratore speciale.
L'eccezione è infondata.
La missiva del 2 dicembre 2020 è sottoscritta dagli avvocati Matteo Majocchi e Matteo Molinari, ad entrambi i quali è stata conferita, da in data 5 maggio 2020, “Procura generale alle liti” che Pt_1
5 conferisce loro l'incarico di difendere la società in “tutte le cause, iniziate o ancora da iniziare, nelle quali la Società è o sarà coinvolta attivamente o passivamente …”, oltre che nelle procedure di mediazione e negoziazione, autorizzandoli a sottoscrivere eventuali accordi conciliativi e a compiere ogni altro atto necessario.
Il mandato è talmente ampio da ricomprendere non soltanto la difesa in giudizio e l'assistenza e la rappresentanza nelle procedure stragiudiziali di mediazione e negoziazione, ma anche le fasi prodromiche alla instaurazione dei contenziosi giudiziali, come si evince inequivocabilmente dal riferimento alle “cause … ancora da iniziare”, espressione atecnica utilizzata evidentemente per indicare tutte le attività prodromiche ad eventuali contenziosi giudiziali, fra i quali senz'altro rientra la comunicazione dell'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa, in quanto necessaria ai fini dell'accertamento giudiziale (anche implicito) della risoluzione di diritto del contratto ed alla proposizione delle conseguenti domande risarcitorie.
Deve concludersi che il contratto si è risolto alla data del 4 dicembre 2020, in cui la resistente CP_1
ha pacificamente ricevuto la comunicazione di risoluzione contrattuale e che a spetta Pt_1
l'indennizzo per la ritardata restituzione del bene locato, calcolato in misura corrispondente ai canoni mensili, dalla risoluzione contrattuale al rilascio, e pari a € 1.507,50, come richiesti.
4. Non merita accoglimento, invece, la domanda di pagamento del maggior danno.
L'art. 13 delle condizioni generali di contratto, al secondo paragrafo, così recita: “Il Locatore ha inoltre facoltà di pretendere, in aggiunta al risarcimento dovuto in forza del successivo art. 14 per l'eventuale eccessivo deterioramento del Materiale e per il suo eventuale ulteriore uso, il risarcimento del danno subito a seguito dell'anticipata risoluzione del contratto, che in via preventiva ed astratta, salvo ed impregiudicato il diritto a pretendere l'eventuale maggior danno, viene quantificato nella penale di risoluzione pari alla maggior somma tra un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita e la somma di tre canoni periodici”.
L'art. 14 prevede: a) l'indennizzo per la ritardata restituzione, successiva alla risoluzione contrattuale, nella misura del corrispettivo negoziale, che spetta per tutto il periodo nel quale il conduttore conserva il godimento del bene locato, pur non avendone più titolo, e sino alla restituzione;
b) “il risarcimento del maggior danno che dovesse risultare all'esito di ogni più opportuna verifica delle condizioni del
Materiale restituito”.
Dal combinato disposto degli articoli 13, secondo paragrafo, e 14, quarto paragrafo, si evince che le parti hanno pattuito:
- un risarcimento forfetario per l'anticipata risoluzione contrattuale, predeterminandolo nella maggior somma sopra indicata (art. 13),
6 - un risarcimento ulteriore rispetto a quello coperto dalla penale negoziale, sia per “l'eventuale eccessivo deterioramento del Materiale”, sia per “il suo eventuale ulteriore uso” (art. 13), ossia rispettivamente il “maggior danno che dovesse risultare all'esito di ogni più opportuna verifica delle condizioni del Materiale restituito” e l'indennizzo per la protratta utilizzazione “in caso di ritardo nella restituzione” (art. 14, quarto paragrafo).
In sostanza, i patti limitano il risarcimento dell'eventuale maggiore danno aggiuntivo rispetto alla penale negoziale (ed all'indennizzo) al caso in cui il bene locato presenti deterioramenti superiori a quelli conseguenti al normale uso, circostanza nemmeno allegata nel caso in esame.
Conclusivamente, deve essere condannata al pagamento, in favore di della Controparte_1 Pt_1 somma di € € 1.507,50, oltre interessi di mora ex d. lgsl. n. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di giudizio vanno poste a carico della parte soccombente e, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, si liquidano come in dispositivo, nei valori medi tariffari e con esclusione della fase istruttoria, stante la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: in parziale accoglimento delle domande, condanna al pagamento, in favore Controparte_1 di della somma di € 1.507,50, oltre interessi di mora ex d. lgsl. n. Parte_1
231/2002 dalle singole scadenze al saldo;
Condanna, altresì, a rifondere a e spese di Controparte_1 Parte_1 giudizio, liquidate in € 1.701,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali,
IVA e CPA, e € 145,50 per esborsi.
Milano, 28/04/2025.
Il Giudice
Francesca Savignano
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