Cass. pen., sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 99
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Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    La Corte rileva che il ricorso non segnala una erronea qualificazione giuridica del fatto, ma la sussistenza di un reato ulteriore non contestato. In tema di applicazione di pena su richiesta delle parti, qualora risulti dagli atti un reato non contestato, connesso ai sensi dell'art. 12, lett. b), cod. proc. pen., il giudice non ha l'obbligo di respingere l'accordo per incompletezza della contestazione, essendo possibile una contestazione autonoma in sede esecutiva. Il ricorso è fondato su una errata interpretazione della norma.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 99
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 99
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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