Art. 5.
L'assistenza spetta:
a) ai figli minorenni non emancipati legittimi o legittimati, o naturali di cui sia riconosciuta o dichiarata la filiazione;
b) agli interdetti per infermita' di mente.
L'assistenza spetta:
a) ai figli minorenni non emancipati legittimi o legittimati, o naturali di cui sia riconosciuta o dichiarata la filiazione;
b) agli interdetti per infermita' di mente.