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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/12/2025, n. 1302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1302 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Manuela Saracino - Presidente Relatore
Dott. Pietro Mastrorilli - Consigliere
Dott.ssa Isabella Calia - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia previdenziale iscritta sul ruolo generale al n. 859/2024
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. SCARDICCHIO STEFANIA
APPELLANTE
E
CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. PATARNELLO ANDREA
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 2319/2024 emessa il 05.06.2024 il Tribunale del lavoro di Bari, CP_ pronunciando nel contradditorio con l' rigettava la domanda del Parte_1 operaio agricolo a tempo determinato, avente ad oggetto l'accertamento del proprio diritto:
a) alla reiscrizione nell'elenco anagrafico dei braccianti agricoli per 131 giornate nell'anno CP_ 2016, espletate alle dipendenze della ditta;
b) a non restituire all' le Parte_2 somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2016 e 2017; c) alla riliquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2017 per 57 giornate riconosciute dall'Istituto previdenziale.
Il Giudice di prime cure dichiarava altresì parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di lite in presenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
2. Avverso detta sentenza il ha interposto appello con ricorso dell'08.10.2024 per i Pt_1 motivi che di seguito si espongono e si valutano.
CP_ L' si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti, nonché il fascicolo del giudizio di primo grado.
In data odierna, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i
Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva coma da infrascritto dispositivo.
3. Al fine di una migliore comprensione della controversia, va premesso che con ricorso ex art. 442 c.p.c. del 10.06.2019, il deduceva di aver lavorato nell'anno 2016 per un Pt_1 totale di 131 giornate, alle dipendenze dell'azienda agricola , nel periodo da Parte_2 marzo a dicembre, presso fondi ubicati in agro di Acquaviva delle Fonti, CA di
Bari, AS ed FI, svolgendo le mansioni di pulitura terreni, sistemazione tendoni, zappatura, raccolta ciliegie, mandorle e olive, selezione grappoli d'uva, defogliamento vigna, acinellatura, rimozione acini guasti, taglio e imballaggio uva, sotto le direttive del titolare , da cui riceveva altresì una retribuzione giornaliera di € 40,00 in Parte_2 contanti, osservando un orario di lavoro giornaliero di sei ore, con inizio alle prime luci dell'alba.
Sosteneva inoltre:
- di essere stato iscritto negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per le suddette CP_ giornate, tutte integralmente disconosciute dall' con la pubblicazione del quarto elenco nominativo trimestrale dell'anno 2018;
- di avere ricevuto dall'Istituto la nota del 15.04.2019 che contabilizzava come indebita la somma percepita a titolo di disoccupazione agricola per l'anno 2016, pari ad € 3.171,29;
2 - di essere stato altresì iscritto negli elenchi bracciantili dell'anno 2017 per 27 giornate, per CP_ le quali l' gli aveva liquidato l'indennità di disoccupazione;
- di aver ricevuto dall'Istituto le missive del 15 e 16 aprile 2019, che contabilizzavano come indebita anche la predetta somma liquidata per carenza del requisito contributivo, pari ad €
496,10;
- di essere stato reiscritto negli elenchi bracciantili relativi all'anno 2017 per 57 giornate (a fronte delle già 27 precedentemente accreditate) con la pubblicazione del terzo elenco nominativo trimestrale di variazione dell'anno 2018.
CP_ L' si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda, atteso che la cancellazione del ricorrente dagli elenchi bracciantili era derivata da un accesso ispettivo esperito dai propri funzionari.
4. Espletata attività istruttoria, il Tribunale del lavoro di Bari respingeva la domanda spiegata dal sulla scorta delle seguenti considerazioni: Pt_1
- la cancellazione del ricorrente dagli elenchi anagrafici per l'anno in questione era CP_ intervenuta a seguito dell'attività ispettiva condotta dall'Ufficio Vigilanza dell' a carico dell'azienda agricola;
Parte_2
- in particolare, le risultanze del verbale ispettivo avevano accertato un'esuberanza della manodopera denunciata rispetto all'attività d'impresa svolta da parte dell'azienda agricola;
- in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento della pretesa;
- la documentazione di provenienza datoriale non costituiva un idoneo contrasto probatorio;
- dall'istruttoria svolta non erano emersi elementi idonei a dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio;
- invero, le dichiarazioni dei tre testi escussi non confermavano la tesi attorea circa l'espletamento di 131 giornate agricole nell'anno 2016;
- peraltro, tutti i testi avevano dichiarato di aver promosso giudizio analogo nei confronti dell'Ente previdenziale;
3 - d'altro canto, sentito nell'immediatezza dei fatti dagli ispettori, l'asserito datore di lavoro non aveva menzionato il nominativo del ricorrente tra quelli dei numerosi Parte_2 dipendenti;
- pertanto, la domanda di reiscrizione del AL negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2016 doveva essere rigettata;
- di conseguenza, doveva altresì essere respinta la domanda di accertamento negativo dell'indebito concernente l'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2016 e 2017, nonché quella relativa alla riliquidazione della medesima prestazione per l'anno 2017.
5. Con un unico articolato motivo, il censura la sentenza nella parte in cui ha Pt_1 ritenuto che le deposizioni testimoniali raccolte non erano sufficienti ad integrare la prova del rapporto disconosciuto.
Assume, invece, che le dichiarazioni testimoniali – ampie, esaustive e complessivamente convergenti – avrebbero dimostrato la sussistenza del rapporto subordinato in esame, confermando le puntuali allegazioni attoree in ordine al periodo di lavoro, alle mansioni disimpegnate, all'orario lavorativo, alla retribuzione percepita e all'assoggettamento al potere di controllo e direttivo del titolare.
Oppone che il Tribunale avrebbe omesso di considerare l'ampia produzione documentale, in particolare quella dei prospetti paga, la quale sarebbe comunque dotata di rilevanza probatoria “integrativa”.
Rileva che il primo Giudice avrebbe erroneamente attribuito valore alla circostanza che il datore di lavoro non aveva riferito il nominativo del in sede ispettiva, atteso che i Pt_1
CP_ funzionari dell' non avevano certamente richiesto informazioni sulla posizione specifica del bracciante.
Rimarca la piena attendibilità delle testimonianze acquisite, in ragione della natura esaustiva delle deposizioni, contenenti riferimenti precisi a tutti gli elementi essenziali del lavoro bracciantile;
aggiunge che il Tribunale avrebbe escluso l'attendibilità dei testi sul mero rilievo della circostanza per cui gli stessi avevano promosso analogo contenzioso, conclusosi peraltro con esito favorevole ai braccianti.
4 Denuncia l'errata valutazione del verbale ispettivo in quanto contenente accertamenti eseguiti a carico dell'azienda ma alcun specifico richiamo al singolo rapporto di lavoro oggetto di annullamento;
sostiene che la genuinità del proprio rapporto lavorativo non potrebbe essere inficiata dalle accertate irregolarità fiscali, contributive e amministrative nelle quali era incorsa l'azienda.
6. Le varie censure, che possono essere trattate congiuntamente attesa la loro intima connessione, sono fondate.
6.1. In premessa, va rammentato che, in ordine al riparto degli oneri probatori – su cui si incentra il gravame del – la S.C. ha evidenziato (v. Cass. n. 6191/2015) come Pt_1
l'iscrizione negli elenchi ha la funzione di rendere certa la qualità di lavoratore agricolo, conferendole efficacia nei confronti dei terzi, per cui la stessa non integra una prova legale – salvo che per quanto concerne la provenienza del documento stesso e i fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti – costituendo, alla stregua di qualsiasi altra attestazione proveniente dalla pubblica amministrazione, una risultanza processuale che deve essere liberamente valutata dal giudice. Ne deriva che quando l'ente previdenziale contesti l'esistenza dell'attività lavorativa o del vincolo della subordinazione, ha l'onere di fornire la relativa prova, cui l'interessato può replicare mediante offerta, a sua volta, di altri mezzi di prova;
con l'ulteriore conseguenza che, se la prova (contraria) viene data mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi – i quali,
a loro volta, essendo attestazioni di fatti provenienti da organi della pubblica amministrazione, sono soggetti al medesimo regime probatorio sopra illustrato per l'iscrizione negli elenchi (cfr. Cass. Sez. un. 3 febbraio 1996, n. 916 e numerose successive conformi) – l'esistenza della complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa.
6.2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il Tribunale di prime cure non abbia fatto corretta applicazione dei surrichiamati principi in punto di prova, operando una valutazione non condivisibile delle risultanze istruttorie.
Va detto che dalle difese rassegnate dall'Istituto e dalla documentazione dallo stesso versata in atti emerge che il disconoscimento delle giornate agricole, di cui è causa, è scaturito da
5 quanto accertato dai funzionari di vigilanza in sede di verifica circa l'effettiva sussistenza CP_ dei rapporti di lavoro denunciati all' dall'azienda agricola . Parte_2
Orbene, il censurato provvedimento di disconoscimento delle giornate lavorative per l'anno
2016, derivato dall'esito di un accertamento ispettivo, ha riconosciuto un impiego di manodopera in misura ridimensionata rispetto al fabbisogno denunciato, dando così atto di una reale conduzione agricola e ha disconosciuto n. 452 rapporti di lavoro denunciati, in quanto non sufficientemente provati e privi di ogni fondamento giuridico.
Nel contempo va, anche, rilevato che l'appellante ha compiutamente articolato le proprie istanze e ha provato l'espletamento delle giornate lavorative dedotte, atte a consentire la reiscrizione negli elenchi bracciantili e la fruizione della relativa indennità di disoccupazione agricola.
6.3. Ed infatti, passando al vaglio della prova testimoniale raccolta in primo grado, non può condividersi quanto statuito dal primo Giudice circa l'inidoneità della stessa a corroborare la ricostruzione fattuale prospettata dal bracciante, potendosi invero ricavare la conferma delle mansioni svolte dal la corresponsione in suo favore di una retribuzione fissa, la Pt_1 durata giornaliera della prestazione, le direttive ricevute dal titolare, i luoghi di lavoro ed il periodo lavorativo.
Utile a tal fine è la deposizione del teste , il quale ha dichiarato: “ADR: Testimone_1
Conosco i fatti di causa perché anch'io ho lavorato per l'azienda agricola di Parte_2 dal 2013 al 2017; ADR: Io ho lavorato nel 2016 per cento giornate, nel periodo da agosto a dicembre. Confermo che nel periodo in cui ho lavoro io ha lavorato per il sig. Pt_2
ADR: Io ho lavorato nei fondi che si trovavano nel territorio di Parte_1
Acquaviva, AS, CA e FI.; ADR: Io mi sono occupato di taglio dell'uva e apertura dei teloni e pulizia dell'uva per togliere l'acino marcio. Nel periodo in cui abbiamo lavorato insieme ho visto fare al le stesse mansioni. Io ho lavorato su tuti Pt_1
i terreni dell'azienda e su questi terreni ha lavorato anche il ADR: Io per tutto il Pt_1 periodo in cui ho lavorato ho visto il ricorrente non tutti i giorni ma abbiamo lavorato spesso insieme;
ADR: Le direttive ci venivano impartite dal titolare ed era lui Parte_2 che ci pagava in contanti e ci dava Euro 40,00 al giorno. Eravamo pagati sui terreni;
ADR:
L'orario giornaliero di lavoro era di sei ore. Si iniziava appena faceva giorno. In estata
6 iniziavo alle 6 (…) ADR: Anche i miei compagni di lavoro erano pagati con le medesime modalità e posso dire tanto perché ho visto in campagna in fila il ricorrente per essere pagato” (cfr. verbale d'udienza del 31 maggio 2022).
Analogamente, il teste ha così risposto: “ADR: Sono a conoscenza dei fatti Testimone_2 di causa perché anch'io ho lavorato per l'azienda di come il ricorrente. Il ho Parte_2 lavorato per dal 2012 al 2017; ADR: Ho lavorato per sui fondi ubicati in Pt_2 Pt_2 agro di Acquaviva, CA, FI e AS;
ADR: Nell'anno 2016 io ho lavorato per da marzo a settembre per 156 giornate;
ADR: Io ho visto lavorare il sig. Pt_2 in tutto l'arco del periodo in cui ho lavorato io, non lo vedevo tutti i giorni ma Pt_1 eravamo nella stessa squadra;
ADR: Io e svolgevamo le stesse mansioni: pulizie Pt_1 intorno ai ceppi della vite, pulivamo i tralci, aprivamo le reti a marzo e aprile, si faceva la defogliazione, pulitura uva e abbiamo tagliato l'uva; ADR: Lavoravamo sei ore al giorno e iniziavamo all'alba; ADR: Eravamo pagati 35-40 euro al giorno. Pagava in Pt_2 campagna ed in contanti. Ho visto anche il AL essere pagato sul campo perché ci mettevamo in fila a fine giornata;
ADR: Le direttive erano impartite da ” (cfr. Parte_2 verbale d'udienza del 31 maggio 2022).
Allo stesso modo, il teste ha riferito: “ADR: Conosco il sig. Testimone_3 Pt_1 perché abbiamo lavorato insieme in campagna come braccianti alle dipendenze
[...] della azienda agricola di;
ADR: Io ho lavorato per il sig. dal Parte_2 Parte_2
2013 al 2017 e posso affermare di essermi trovato a lavorare con il sig. almeno Pt_1 dal 2013 al 2016; ADR: Nell'anno 2016 io ho lavorato per dal mese di aprile sino Pt_2 ad ottobre per più di 150 giornate. Ricordo di aver vito lavorare nel 2016 il sig. Pt_1 nello stesso periodo e per almeno un centinaio di giornate;
ADR: I terreni dove ci siamo trovati a lavorare si trovano in agro di CA, Acquaviva delle Fonti e sulla via per
AS e FI. Io sui terreni arrivavo con la mia autovettura, a volte all'incrocio con il bivio di CA ho incontrato altri colleghi. Ricordo che il lo vedevo Pt_1 direttamente nei terreni, non so come ci arrivasse, forse con la sua macchina;
ADR: Ricordo che nel 2016 io e il sig. abbiamo provveduto alla sistemazione dei teli, alla Pt_1 raccolta di ciliegie e mandorle, defogliazione della vita, acinino e rimozione dell'acino guasto e taglio dell'uva; ADR: L'orario di lavoro giornaliero era di circa sei ore, con inizio alle prime luci dell'alba. In estate iniziavamo prima verso le 6.00 mentre in inverno
7 potevano essere le 6.30 – 7.00; ADR: Le direttive di lavoro venivano date da Parte_2 al quale noi operai ci rivolgevamo per ogni problema attinente al lavoro;
ADR: La retribuzione veniva pagata da in campagna e in contanti. Ci pagava dai 35 Parte_2 ai 40 euro, le donne soprattutto prendevano Euro 35. Non so quanto prendesse il Pt_1 ma posso dire di essermi trovato in campagna nel momento in cui , chiamando me Pt_2 per la retribuzione, ha chiamato anche il ricorrente” (cfr. verbale d'udienza del 19 gennaio
2024).
Segnatamente, dalle convergenti deposizioni rese dai testi escussi ( , Testimone_1
e a conoscenza dei fatti di causa per aver lavorato Testimone_2 Testimone_3 unitamente al anche per l'anno oggetto di giudizio) emerge, con la dovuta Pt_1 certezza, che l'odierno appellante ha lavorato alle dipendenze dell'azienda del Pt_2
, nel corso dell'anno 2016, in qualità di bracciante agricolo addetto alla sistemazione
[...] delle reti, al defogliamento vigna, alla selezione dell'uva e all'acinellatura nonché alla raccolta delle ciliegie e mandorle, ha lavorato per sei ore al giorno con inizio in base al sorgere del sole, ha ricevuto direttive dal , dal quale riceveva in contanti una Pt_2 retribuzione fissa giornaliera.
Detto assunto ha trovato puntuale riscontro nella documentazione acquisita, da cui risulta che la ditta ha comunicato l'assunzione dell'appellante per il periodo in esame nonché la sua adibizione ad attività di bracciante agricolo (cfr. Modello Unilav – doc. 13 del fascicolo di primo grado del lavoratore).
6.4. Le risultanze istruttorie, diffusamente poc'anzi riportate, smentiscono dunque la CP_ fittizietà sostenuta dall' e depongono univocamente nel senso della natura subordinata del rapporto di lavoro agricolo in esame, atte a far venir meno il disconoscimento delle giornate lavorative operato dall'Istituto in danno del Pt_1
CP_ Va pure aggiunto, ad abundantiam, che in analogo giudizio ( vs. definito con CP_2 sentenza di questa Corte (n. 1667/2024 pubblicata il 24.01.2025) – favorevole all'istante che rivendicava per la stessa azienda l'espletamento di giornate agricole per l'anno 2016 – il
(escusso come teste in quella controversia) aveva dichiarato di avere lavorato nel Pt_1
2016 nel periodo da marzo a dicembre, confermando per il resto mansioni, orario di lavoro, luoghi di lavoro, direttive e paga fissa giornaliera.
8 E pertanto, procedendo con un'attenta valutazione degli elementi sinora esaminati, ritiene la
Corte che – in difformità con la pronuncia di primo grado – possa dirsi raggiunta la prova dell'effettivo svolgimento da parte del di 131 giornate lavorative per l'anno 2016 Pt_1 oggetto di causa.
CP_ Nessun rilievo, invece, può ascriversi alla doglianza dell' circa l'asserita inattendibilità dei testi escussi (cfr. pag. 7 della memoria di costituzione), dovendosi semmai sottolineare come la credibilità soggettiva dei testimoni – negata dall'Istituto appellato – non può essere messa in dubbio, stante il tenore chiaro, preciso e circostanziato delle deposizioni, che si riscontrano tra loro, circa l'anno e il periodo, l'orario di lavoro, le attività svolte dall'azienda e dal lavoratore, le direttive impartite dal titolare, le modalità di corresponsione della paga.
A nulla rileva, altresì, al fine di infirmare l'attendibilità dei testi, la circostanza che anch'essi abbiano proposto analoga domanda di riconoscimento dei benefici previdenziali di che trattasi, poiché, in quanto colleghi di lavoro, meglio di altri hanno potuto confermare le mansioni svolte dalla appellante.
Occorre invero dare atto che l'effettività dei rapporti di lavoro intrattenuti dai testimoni – CP_ pure disconosciuti dall' – è stata accertata giudizialmente con sentenze favorevoli agli stessi, attestanti l'effettivo svolgimento alle dipendenze della ditta nel periodo (anni Pt_2
2012-2016) rilevante ai fini della presente decisione, come fatto rilevare dall'appellante (cfr. CP_ pag. 11 dell'atto di gravame) e su cui nulla ha eccepito l'
Va pure considerato che le dichiarazioni rese dal teste e dallo stesso appellante Tes_2 sono state considerate attendibili nel giudizio promosso dal nei confronti Testimone_3
CP_ dell' per l'attività agricola espletata in favore della citata ditta, conclusosi con sentenza di questa Corte favorevole al bracciante (sentenza n. 1080/2024), seppur relativamente agli anni 2013-2015, in cui gli stessi avevano dichiarato di avere lavorato l'uno per il periodo dal
2012 al 2017 e l'altro dal 2013 al 2017.
Allo stesso modo, sono state ritenute attendibili le dichiarazioni rese dai testi e Tes_1 nel giudizio promosso dal bracciante anch'esso definito con Tes_2 Parte_3 la sentenza n. 1667/2024 di questa Corte (poc'anzi richiamata) con esito favorevole al ricorrente, in cui gli stessi avevano riferito di avere lavorato per la ditta in questione rispettivamente per il periodo dal 2013 al 2017 e dal 2012 a 2017.
9 Rileva, pertanto, la Corte che i periodi di lavoro (primavera e autunno 2016), le mansioni
(defogliazione, acinellatura, taglio uva, rimozione acini guasti, raccolta ciliegie e mandorle),
i luoghi di lavoro (fondi ubicati in agro di Acquaviva delle Fonti, CA di Bari e
FI), l'orario di lavoro fisso giornaliero (sei ore), le disposizioni lavorative impartite dal e la cadenza giornaliera e fissa della retribuzione (€ 40,00), come precisamente Pt_2
CP_ indicati dal – ad onta di quanto eccepito dall' – nel corpo del ricorso Pt_1 introduttivo e dei capitoli di prova articolati, hanno trovato piena conferma nell'espletata attività istruttoria, smentendo dunque la fittizietà del rapporto lavoro sostenuta dall'Istituto.
Ne consegue che, se da un lato, le deposizioni dei testimoni acquisite nel contraddittorio processuale corroborano la genuinità di parte del rapporto di lavoro agricolo intercorso con l'istante, dall'altro non risulta essere emerso, in sede ispettiva, alcun elemento dirimente per disconoscere la natura subordinata del rapporto bensì solo elementi neutri o presuntivi e, comunque, di per sé non incompatibili con la subordinazione.
A tale ultimo riguardo non può omettersi di considerare che alcuna dichiarazione da parte del ricorrente, del o dei testi escussi risulta essere stata resa agli spettori il cui Pt_2 contenuto confligga esplicitamente con le risultanze acquisite in giudizio ed in precedenza esposte.
CP_ Pertanto, neppure in sede processuale l' ha supportato le ragioni del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato con adeguati elementi probatori.
6.5. I rilievi che precedono conducono, quindi, a ritenere dimostrata la sussistenza del rapporto di lavoro denunciato e, di conseguenza, il diritto del ad essere iscritto Pt_1 negli elenchi anagrafici dell'anno 2016 per 131 giornate, nonché a non restituire le somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2016 e 2017 rispettivamente pari ad € 3.171,29 ed € 496,10.
6.6. Infine, deve altresì ritenersi fondata la domanda relativa alla riliquidazione della citata prestazione previdenziale per l'anno 2017 per 57 giornate di lavoro agricolo, tenuto conto delle somme già liquidate per le 27 giornate inizialmente accreditate.
Infatti, deve rilevarsi che – contrariamente a quanto sostenuto dall' in Controparte_3 primo grado (cfr. pag. 2 della memoria di costituzione e risposta) – tramite il terzo elenco CP_ nominativo trimestrale dell'anno 2018 l' ha riconosciuto all'odierno appellante 57
10 giornate agricole per l'anno 2017 (cfr. doc. 10 del fascicolo di primo grado di parte appellante). D'altro canto, l'anzianità contributiva invocata risulta dimostrata anche dall'estratto conto previdenziale depositato dal bracciante (cfr. doc. 1 del fascicolo di primo grado e doc. 8 del fascicolo di secondo grado), da cui emerge che in favore del Pt_1 sono state accreditate proprio 57 giornate di lavoro in agricoltura nell'anno 2017.
Anche sotto questo profilo, dunque, la pretesa è da reputarsi fondata.
7. Alla luce delle esposte considerazioni e in carenza di confliggenti riscontri da parte CP_ dell' l'appello dev'essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va accolta la domanda dell'odierno appellante, con accertamento del suo diritto alla reiscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli, con la relativa contribuzione, per 131 giornate per l'anno 2016.
CP_ Di conseguenza va dichiarata non dovuta, in restituzione all' l'indennità di disoccupazione agricola percepita dal per gli anni 2016 e 2017; va altresì Pt_1 dichiarato il diritto del medesimo alla riliquidazione dell'indennità di disoccupazione per l'anno 2017 per 57 giornate di lavoro agricolo.
8. L'esito complessivo della lite, totalmente favorevole al impone la Parte_1
CP_ condanna dell' in virtù del principio della soccombenza, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, nella misura e con le modalità di cui in dispositivo (art. 91 c.p.c.) in applicazione delle tariffe professionali di cui al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato l'08.10.2024, avverso la sentenza n. 2319/2024 resa in data 05.06.2024 dal CP_ Tribunale del lavoro di Bari, nei confronti dell' così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto del alla reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per 131 Parte_1
CP_ giornate nell'anno 2016 e, per l'effetto, condanna l' a provvedere alla relativa reiscrizione e al riaccredito della relativa contribuzione;
CP_
- dichiara non dovuta in restituzione all' l'indennità di disoccupazione agricola percepita dal per le annualità 2016 e 2017; Pt_1
11 - dichiara il diritto dell'appellante alla riliquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2017 per 57 giornate e, per l'effetto, condanna l'Istituto previdenziale al pagamento delle somme dovute a tale titolo;
CP_
- condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida, per ciascun grado, in € 2.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario avv. Marcello De Vivo per quelle di primo grado e avv. Stefania
Scardicchio per quelle del presente grado.
Così deciso in Bari, il 22/12/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Saracino
12
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Manuela Saracino - Presidente Relatore
Dott. Pietro Mastrorilli - Consigliere
Dott.ssa Isabella Calia - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia previdenziale iscritta sul ruolo generale al n. 859/2024
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. SCARDICCHIO STEFANIA
APPELLANTE
E
CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. PATARNELLO ANDREA
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 2319/2024 emessa il 05.06.2024 il Tribunale del lavoro di Bari, CP_ pronunciando nel contradditorio con l' rigettava la domanda del Parte_1 operaio agricolo a tempo determinato, avente ad oggetto l'accertamento del proprio diritto:
a) alla reiscrizione nell'elenco anagrafico dei braccianti agricoli per 131 giornate nell'anno CP_ 2016, espletate alle dipendenze della ditta;
b) a non restituire all' le Parte_2 somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2016 e 2017; c) alla riliquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2017 per 57 giornate riconosciute dall'Istituto previdenziale.
Il Giudice di prime cure dichiarava altresì parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di lite in presenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
2. Avverso detta sentenza il ha interposto appello con ricorso dell'08.10.2024 per i Pt_1 motivi che di seguito si espongono e si valutano.
CP_ L' si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti, nonché il fascicolo del giudizio di primo grado.
In data odierna, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i
Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva coma da infrascritto dispositivo.
3. Al fine di una migliore comprensione della controversia, va premesso che con ricorso ex art. 442 c.p.c. del 10.06.2019, il deduceva di aver lavorato nell'anno 2016 per un Pt_1 totale di 131 giornate, alle dipendenze dell'azienda agricola , nel periodo da Parte_2 marzo a dicembre, presso fondi ubicati in agro di Acquaviva delle Fonti, CA di
Bari, AS ed FI, svolgendo le mansioni di pulitura terreni, sistemazione tendoni, zappatura, raccolta ciliegie, mandorle e olive, selezione grappoli d'uva, defogliamento vigna, acinellatura, rimozione acini guasti, taglio e imballaggio uva, sotto le direttive del titolare , da cui riceveva altresì una retribuzione giornaliera di € 40,00 in Parte_2 contanti, osservando un orario di lavoro giornaliero di sei ore, con inizio alle prime luci dell'alba.
Sosteneva inoltre:
- di essere stato iscritto negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per le suddette CP_ giornate, tutte integralmente disconosciute dall' con la pubblicazione del quarto elenco nominativo trimestrale dell'anno 2018;
- di avere ricevuto dall'Istituto la nota del 15.04.2019 che contabilizzava come indebita la somma percepita a titolo di disoccupazione agricola per l'anno 2016, pari ad € 3.171,29;
2 - di essere stato altresì iscritto negli elenchi bracciantili dell'anno 2017 per 27 giornate, per CP_ le quali l' gli aveva liquidato l'indennità di disoccupazione;
- di aver ricevuto dall'Istituto le missive del 15 e 16 aprile 2019, che contabilizzavano come indebita anche la predetta somma liquidata per carenza del requisito contributivo, pari ad €
496,10;
- di essere stato reiscritto negli elenchi bracciantili relativi all'anno 2017 per 57 giornate (a fronte delle già 27 precedentemente accreditate) con la pubblicazione del terzo elenco nominativo trimestrale di variazione dell'anno 2018.
CP_ L' si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda, atteso che la cancellazione del ricorrente dagli elenchi bracciantili era derivata da un accesso ispettivo esperito dai propri funzionari.
4. Espletata attività istruttoria, il Tribunale del lavoro di Bari respingeva la domanda spiegata dal sulla scorta delle seguenti considerazioni: Pt_1
- la cancellazione del ricorrente dagli elenchi anagrafici per l'anno in questione era CP_ intervenuta a seguito dell'attività ispettiva condotta dall'Ufficio Vigilanza dell' a carico dell'azienda agricola;
Parte_2
- in particolare, le risultanze del verbale ispettivo avevano accertato un'esuberanza della manodopera denunciata rispetto all'attività d'impresa svolta da parte dell'azienda agricola;
- in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento della pretesa;
- la documentazione di provenienza datoriale non costituiva un idoneo contrasto probatorio;
- dall'istruttoria svolta non erano emersi elementi idonei a dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio;
- invero, le dichiarazioni dei tre testi escussi non confermavano la tesi attorea circa l'espletamento di 131 giornate agricole nell'anno 2016;
- peraltro, tutti i testi avevano dichiarato di aver promosso giudizio analogo nei confronti dell'Ente previdenziale;
3 - d'altro canto, sentito nell'immediatezza dei fatti dagli ispettori, l'asserito datore di lavoro non aveva menzionato il nominativo del ricorrente tra quelli dei numerosi Parte_2 dipendenti;
- pertanto, la domanda di reiscrizione del AL negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2016 doveva essere rigettata;
- di conseguenza, doveva altresì essere respinta la domanda di accertamento negativo dell'indebito concernente l'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2016 e 2017, nonché quella relativa alla riliquidazione della medesima prestazione per l'anno 2017.
5. Con un unico articolato motivo, il censura la sentenza nella parte in cui ha Pt_1 ritenuto che le deposizioni testimoniali raccolte non erano sufficienti ad integrare la prova del rapporto disconosciuto.
Assume, invece, che le dichiarazioni testimoniali – ampie, esaustive e complessivamente convergenti – avrebbero dimostrato la sussistenza del rapporto subordinato in esame, confermando le puntuali allegazioni attoree in ordine al periodo di lavoro, alle mansioni disimpegnate, all'orario lavorativo, alla retribuzione percepita e all'assoggettamento al potere di controllo e direttivo del titolare.
Oppone che il Tribunale avrebbe omesso di considerare l'ampia produzione documentale, in particolare quella dei prospetti paga, la quale sarebbe comunque dotata di rilevanza probatoria “integrativa”.
Rileva che il primo Giudice avrebbe erroneamente attribuito valore alla circostanza che il datore di lavoro non aveva riferito il nominativo del in sede ispettiva, atteso che i Pt_1
CP_ funzionari dell' non avevano certamente richiesto informazioni sulla posizione specifica del bracciante.
Rimarca la piena attendibilità delle testimonianze acquisite, in ragione della natura esaustiva delle deposizioni, contenenti riferimenti precisi a tutti gli elementi essenziali del lavoro bracciantile;
aggiunge che il Tribunale avrebbe escluso l'attendibilità dei testi sul mero rilievo della circostanza per cui gli stessi avevano promosso analogo contenzioso, conclusosi peraltro con esito favorevole ai braccianti.
4 Denuncia l'errata valutazione del verbale ispettivo in quanto contenente accertamenti eseguiti a carico dell'azienda ma alcun specifico richiamo al singolo rapporto di lavoro oggetto di annullamento;
sostiene che la genuinità del proprio rapporto lavorativo non potrebbe essere inficiata dalle accertate irregolarità fiscali, contributive e amministrative nelle quali era incorsa l'azienda.
6. Le varie censure, che possono essere trattate congiuntamente attesa la loro intima connessione, sono fondate.
6.1. In premessa, va rammentato che, in ordine al riparto degli oneri probatori – su cui si incentra il gravame del – la S.C. ha evidenziato (v. Cass. n. 6191/2015) come Pt_1
l'iscrizione negli elenchi ha la funzione di rendere certa la qualità di lavoratore agricolo, conferendole efficacia nei confronti dei terzi, per cui la stessa non integra una prova legale – salvo che per quanto concerne la provenienza del documento stesso e i fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti – costituendo, alla stregua di qualsiasi altra attestazione proveniente dalla pubblica amministrazione, una risultanza processuale che deve essere liberamente valutata dal giudice. Ne deriva che quando l'ente previdenziale contesti l'esistenza dell'attività lavorativa o del vincolo della subordinazione, ha l'onere di fornire la relativa prova, cui l'interessato può replicare mediante offerta, a sua volta, di altri mezzi di prova;
con l'ulteriore conseguenza che, se la prova (contraria) viene data mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi – i quali,
a loro volta, essendo attestazioni di fatti provenienti da organi della pubblica amministrazione, sono soggetti al medesimo regime probatorio sopra illustrato per l'iscrizione negli elenchi (cfr. Cass. Sez. un. 3 febbraio 1996, n. 916 e numerose successive conformi) – l'esistenza della complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa.
6.2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il Tribunale di prime cure non abbia fatto corretta applicazione dei surrichiamati principi in punto di prova, operando una valutazione non condivisibile delle risultanze istruttorie.
Va detto che dalle difese rassegnate dall'Istituto e dalla documentazione dallo stesso versata in atti emerge che il disconoscimento delle giornate agricole, di cui è causa, è scaturito da
5 quanto accertato dai funzionari di vigilanza in sede di verifica circa l'effettiva sussistenza CP_ dei rapporti di lavoro denunciati all' dall'azienda agricola . Parte_2
Orbene, il censurato provvedimento di disconoscimento delle giornate lavorative per l'anno
2016, derivato dall'esito di un accertamento ispettivo, ha riconosciuto un impiego di manodopera in misura ridimensionata rispetto al fabbisogno denunciato, dando così atto di una reale conduzione agricola e ha disconosciuto n. 452 rapporti di lavoro denunciati, in quanto non sufficientemente provati e privi di ogni fondamento giuridico.
Nel contempo va, anche, rilevato che l'appellante ha compiutamente articolato le proprie istanze e ha provato l'espletamento delle giornate lavorative dedotte, atte a consentire la reiscrizione negli elenchi bracciantili e la fruizione della relativa indennità di disoccupazione agricola.
6.3. Ed infatti, passando al vaglio della prova testimoniale raccolta in primo grado, non può condividersi quanto statuito dal primo Giudice circa l'inidoneità della stessa a corroborare la ricostruzione fattuale prospettata dal bracciante, potendosi invero ricavare la conferma delle mansioni svolte dal la corresponsione in suo favore di una retribuzione fissa, la Pt_1 durata giornaliera della prestazione, le direttive ricevute dal titolare, i luoghi di lavoro ed il periodo lavorativo.
Utile a tal fine è la deposizione del teste , il quale ha dichiarato: “ADR: Testimone_1
Conosco i fatti di causa perché anch'io ho lavorato per l'azienda agricola di Parte_2 dal 2013 al 2017; ADR: Io ho lavorato nel 2016 per cento giornate, nel periodo da agosto a dicembre. Confermo che nel periodo in cui ho lavoro io ha lavorato per il sig. Pt_2
ADR: Io ho lavorato nei fondi che si trovavano nel territorio di Parte_1
Acquaviva, AS, CA e FI.; ADR: Io mi sono occupato di taglio dell'uva e apertura dei teloni e pulizia dell'uva per togliere l'acino marcio. Nel periodo in cui abbiamo lavorato insieme ho visto fare al le stesse mansioni. Io ho lavorato su tuti Pt_1
i terreni dell'azienda e su questi terreni ha lavorato anche il ADR: Io per tutto il Pt_1 periodo in cui ho lavorato ho visto il ricorrente non tutti i giorni ma abbiamo lavorato spesso insieme;
ADR: Le direttive ci venivano impartite dal titolare ed era lui Parte_2 che ci pagava in contanti e ci dava Euro 40,00 al giorno. Eravamo pagati sui terreni;
ADR:
L'orario giornaliero di lavoro era di sei ore. Si iniziava appena faceva giorno. In estata
6 iniziavo alle 6 (…) ADR: Anche i miei compagni di lavoro erano pagati con le medesime modalità e posso dire tanto perché ho visto in campagna in fila il ricorrente per essere pagato” (cfr. verbale d'udienza del 31 maggio 2022).
Analogamente, il teste ha così risposto: “ADR: Sono a conoscenza dei fatti Testimone_2 di causa perché anch'io ho lavorato per l'azienda di come il ricorrente. Il ho Parte_2 lavorato per dal 2012 al 2017; ADR: Ho lavorato per sui fondi ubicati in Pt_2 Pt_2 agro di Acquaviva, CA, FI e AS;
ADR: Nell'anno 2016 io ho lavorato per da marzo a settembre per 156 giornate;
ADR: Io ho visto lavorare il sig. Pt_2 in tutto l'arco del periodo in cui ho lavorato io, non lo vedevo tutti i giorni ma Pt_1 eravamo nella stessa squadra;
ADR: Io e svolgevamo le stesse mansioni: pulizie Pt_1 intorno ai ceppi della vite, pulivamo i tralci, aprivamo le reti a marzo e aprile, si faceva la defogliazione, pulitura uva e abbiamo tagliato l'uva; ADR: Lavoravamo sei ore al giorno e iniziavamo all'alba; ADR: Eravamo pagati 35-40 euro al giorno. Pagava in Pt_2 campagna ed in contanti. Ho visto anche il AL essere pagato sul campo perché ci mettevamo in fila a fine giornata;
ADR: Le direttive erano impartite da ” (cfr. Parte_2 verbale d'udienza del 31 maggio 2022).
Allo stesso modo, il teste ha riferito: “ADR: Conosco il sig. Testimone_3 Pt_1 perché abbiamo lavorato insieme in campagna come braccianti alle dipendenze
[...] della azienda agricola di;
ADR: Io ho lavorato per il sig. dal Parte_2 Parte_2
2013 al 2017 e posso affermare di essermi trovato a lavorare con il sig. almeno Pt_1 dal 2013 al 2016; ADR: Nell'anno 2016 io ho lavorato per dal mese di aprile sino Pt_2 ad ottobre per più di 150 giornate. Ricordo di aver vito lavorare nel 2016 il sig. Pt_1 nello stesso periodo e per almeno un centinaio di giornate;
ADR: I terreni dove ci siamo trovati a lavorare si trovano in agro di CA, Acquaviva delle Fonti e sulla via per
AS e FI. Io sui terreni arrivavo con la mia autovettura, a volte all'incrocio con il bivio di CA ho incontrato altri colleghi. Ricordo che il lo vedevo Pt_1 direttamente nei terreni, non so come ci arrivasse, forse con la sua macchina;
ADR: Ricordo che nel 2016 io e il sig. abbiamo provveduto alla sistemazione dei teli, alla Pt_1 raccolta di ciliegie e mandorle, defogliazione della vita, acinino e rimozione dell'acino guasto e taglio dell'uva; ADR: L'orario di lavoro giornaliero era di circa sei ore, con inizio alle prime luci dell'alba. In estate iniziavamo prima verso le 6.00 mentre in inverno
7 potevano essere le 6.30 – 7.00; ADR: Le direttive di lavoro venivano date da Parte_2 al quale noi operai ci rivolgevamo per ogni problema attinente al lavoro;
ADR: La retribuzione veniva pagata da in campagna e in contanti. Ci pagava dai 35 Parte_2 ai 40 euro, le donne soprattutto prendevano Euro 35. Non so quanto prendesse il Pt_1 ma posso dire di essermi trovato in campagna nel momento in cui , chiamando me Pt_2 per la retribuzione, ha chiamato anche il ricorrente” (cfr. verbale d'udienza del 19 gennaio
2024).
Segnatamente, dalle convergenti deposizioni rese dai testi escussi ( , Testimone_1
e a conoscenza dei fatti di causa per aver lavorato Testimone_2 Testimone_3 unitamente al anche per l'anno oggetto di giudizio) emerge, con la dovuta Pt_1 certezza, che l'odierno appellante ha lavorato alle dipendenze dell'azienda del Pt_2
, nel corso dell'anno 2016, in qualità di bracciante agricolo addetto alla sistemazione
[...] delle reti, al defogliamento vigna, alla selezione dell'uva e all'acinellatura nonché alla raccolta delle ciliegie e mandorle, ha lavorato per sei ore al giorno con inizio in base al sorgere del sole, ha ricevuto direttive dal , dal quale riceveva in contanti una Pt_2 retribuzione fissa giornaliera.
Detto assunto ha trovato puntuale riscontro nella documentazione acquisita, da cui risulta che la ditta ha comunicato l'assunzione dell'appellante per il periodo in esame nonché la sua adibizione ad attività di bracciante agricolo (cfr. Modello Unilav – doc. 13 del fascicolo di primo grado del lavoratore).
6.4. Le risultanze istruttorie, diffusamente poc'anzi riportate, smentiscono dunque la CP_ fittizietà sostenuta dall' e depongono univocamente nel senso della natura subordinata del rapporto di lavoro agricolo in esame, atte a far venir meno il disconoscimento delle giornate lavorative operato dall'Istituto in danno del Pt_1
CP_ Va pure aggiunto, ad abundantiam, che in analogo giudizio ( vs. definito con CP_2 sentenza di questa Corte (n. 1667/2024 pubblicata il 24.01.2025) – favorevole all'istante che rivendicava per la stessa azienda l'espletamento di giornate agricole per l'anno 2016 – il
(escusso come teste in quella controversia) aveva dichiarato di avere lavorato nel Pt_1
2016 nel periodo da marzo a dicembre, confermando per il resto mansioni, orario di lavoro, luoghi di lavoro, direttive e paga fissa giornaliera.
8 E pertanto, procedendo con un'attenta valutazione degli elementi sinora esaminati, ritiene la
Corte che – in difformità con la pronuncia di primo grado – possa dirsi raggiunta la prova dell'effettivo svolgimento da parte del di 131 giornate lavorative per l'anno 2016 Pt_1 oggetto di causa.
CP_ Nessun rilievo, invece, può ascriversi alla doglianza dell' circa l'asserita inattendibilità dei testi escussi (cfr. pag. 7 della memoria di costituzione), dovendosi semmai sottolineare come la credibilità soggettiva dei testimoni – negata dall'Istituto appellato – non può essere messa in dubbio, stante il tenore chiaro, preciso e circostanziato delle deposizioni, che si riscontrano tra loro, circa l'anno e il periodo, l'orario di lavoro, le attività svolte dall'azienda e dal lavoratore, le direttive impartite dal titolare, le modalità di corresponsione della paga.
A nulla rileva, altresì, al fine di infirmare l'attendibilità dei testi, la circostanza che anch'essi abbiano proposto analoga domanda di riconoscimento dei benefici previdenziali di che trattasi, poiché, in quanto colleghi di lavoro, meglio di altri hanno potuto confermare le mansioni svolte dalla appellante.
Occorre invero dare atto che l'effettività dei rapporti di lavoro intrattenuti dai testimoni – CP_ pure disconosciuti dall' – è stata accertata giudizialmente con sentenze favorevoli agli stessi, attestanti l'effettivo svolgimento alle dipendenze della ditta nel periodo (anni Pt_2
2012-2016) rilevante ai fini della presente decisione, come fatto rilevare dall'appellante (cfr. CP_ pag. 11 dell'atto di gravame) e su cui nulla ha eccepito l'
Va pure considerato che le dichiarazioni rese dal teste e dallo stesso appellante Tes_2 sono state considerate attendibili nel giudizio promosso dal nei confronti Testimone_3
CP_ dell' per l'attività agricola espletata in favore della citata ditta, conclusosi con sentenza di questa Corte favorevole al bracciante (sentenza n. 1080/2024), seppur relativamente agli anni 2013-2015, in cui gli stessi avevano dichiarato di avere lavorato l'uno per il periodo dal
2012 al 2017 e l'altro dal 2013 al 2017.
Allo stesso modo, sono state ritenute attendibili le dichiarazioni rese dai testi e Tes_1 nel giudizio promosso dal bracciante anch'esso definito con Tes_2 Parte_3 la sentenza n. 1667/2024 di questa Corte (poc'anzi richiamata) con esito favorevole al ricorrente, in cui gli stessi avevano riferito di avere lavorato per la ditta in questione rispettivamente per il periodo dal 2013 al 2017 e dal 2012 a 2017.
9 Rileva, pertanto, la Corte che i periodi di lavoro (primavera e autunno 2016), le mansioni
(defogliazione, acinellatura, taglio uva, rimozione acini guasti, raccolta ciliegie e mandorle),
i luoghi di lavoro (fondi ubicati in agro di Acquaviva delle Fonti, CA di Bari e
FI), l'orario di lavoro fisso giornaliero (sei ore), le disposizioni lavorative impartite dal e la cadenza giornaliera e fissa della retribuzione (€ 40,00), come precisamente Pt_2
CP_ indicati dal – ad onta di quanto eccepito dall' – nel corpo del ricorso Pt_1 introduttivo e dei capitoli di prova articolati, hanno trovato piena conferma nell'espletata attività istruttoria, smentendo dunque la fittizietà del rapporto lavoro sostenuta dall'Istituto.
Ne consegue che, se da un lato, le deposizioni dei testimoni acquisite nel contraddittorio processuale corroborano la genuinità di parte del rapporto di lavoro agricolo intercorso con l'istante, dall'altro non risulta essere emerso, in sede ispettiva, alcun elemento dirimente per disconoscere la natura subordinata del rapporto bensì solo elementi neutri o presuntivi e, comunque, di per sé non incompatibili con la subordinazione.
A tale ultimo riguardo non può omettersi di considerare che alcuna dichiarazione da parte del ricorrente, del o dei testi escussi risulta essere stata resa agli spettori il cui Pt_2 contenuto confligga esplicitamente con le risultanze acquisite in giudizio ed in precedenza esposte.
CP_ Pertanto, neppure in sede processuale l' ha supportato le ragioni del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato con adeguati elementi probatori.
6.5. I rilievi che precedono conducono, quindi, a ritenere dimostrata la sussistenza del rapporto di lavoro denunciato e, di conseguenza, il diritto del ad essere iscritto Pt_1 negli elenchi anagrafici dell'anno 2016 per 131 giornate, nonché a non restituire le somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2016 e 2017 rispettivamente pari ad € 3.171,29 ed € 496,10.
6.6. Infine, deve altresì ritenersi fondata la domanda relativa alla riliquidazione della citata prestazione previdenziale per l'anno 2017 per 57 giornate di lavoro agricolo, tenuto conto delle somme già liquidate per le 27 giornate inizialmente accreditate.
Infatti, deve rilevarsi che – contrariamente a quanto sostenuto dall' in Controparte_3 primo grado (cfr. pag. 2 della memoria di costituzione e risposta) – tramite il terzo elenco CP_ nominativo trimestrale dell'anno 2018 l' ha riconosciuto all'odierno appellante 57
10 giornate agricole per l'anno 2017 (cfr. doc. 10 del fascicolo di primo grado di parte appellante). D'altro canto, l'anzianità contributiva invocata risulta dimostrata anche dall'estratto conto previdenziale depositato dal bracciante (cfr. doc. 1 del fascicolo di primo grado e doc. 8 del fascicolo di secondo grado), da cui emerge che in favore del Pt_1 sono state accreditate proprio 57 giornate di lavoro in agricoltura nell'anno 2017.
Anche sotto questo profilo, dunque, la pretesa è da reputarsi fondata.
7. Alla luce delle esposte considerazioni e in carenza di confliggenti riscontri da parte CP_ dell' l'appello dev'essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va accolta la domanda dell'odierno appellante, con accertamento del suo diritto alla reiscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli, con la relativa contribuzione, per 131 giornate per l'anno 2016.
CP_ Di conseguenza va dichiarata non dovuta, in restituzione all' l'indennità di disoccupazione agricola percepita dal per gli anni 2016 e 2017; va altresì Pt_1 dichiarato il diritto del medesimo alla riliquidazione dell'indennità di disoccupazione per l'anno 2017 per 57 giornate di lavoro agricolo.
8. L'esito complessivo della lite, totalmente favorevole al impone la Parte_1
CP_ condanna dell' in virtù del principio della soccombenza, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, nella misura e con le modalità di cui in dispositivo (art. 91 c.p.c.) in applicazione delle tariffe professionali di cui al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato l'08.10.2024, avverso la sentenza n. 2319/2024 resa in data 05.06.2024 dal CP_ Tribunale del lavoro di Bari, nei confronti dell' così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto del alla reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per 131 Parte_1
CP_ giornate nell'anno 2016 e, per l'effetto, condanna l' a provvedere alla relativa reiscrizione e al riaccredito della relativa contribuzione;
CP_
- dichiara non dovuta in restituzione all' l'indennità di disoccupazione agricola percepita dal per le annualità 2016 e 2017; Pt_1
11 - dichiara il diritto dell'appellante alla riliquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2017 per 57 giornate e, per l'effetto, condanna l'Istituto previdenziale al pagamento delle somme dovute a tale titolo;
CP_
- condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida, per ciascun grado, in € 2.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario avv. Marcello De Vivo per quelle di primo grado e avv. Stefania
Scardicchio per quelle del presente grado.
Così deciso in Bari, il 22/12/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Saracino
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