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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 05/02/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3611/2021 r.g.a.c.
Tribunale Ordinario di Cassino
Prima Sezione
Il Giudice dr Luigi D'Angiolella all'esito dell'udienza cartolare del 07/11/2024 ; viste la nota scritta depositata dalla parte attrice contenente le Parte_1 seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto: In riforma della sentenza n. 45/2021 del Giudice di Pace di Sora Dott. Giovanni Catini emessa il 31 marzo 2021 e comunicata in data 02 aprile 2021, CONDANNARE LA AL RISARCIMENTO DEI DANNI Controparte_1
GIA' CAUSATI, PATITI E SUBITI PER LA SOMMA CHE IL GIUDICE ADITO VORRA' STABILIRE ANCHE IN “VIA EQUITATIVA”, oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi, con il rimborso del contributo unificato di Euro 98,00 necessario per l'introduzione del giudizio di primo grado e di Euro 64,50 per quello di appello;
DETERMINARE LE SPESE DI LITE, in quanto la compensazione delle stesse
è ammissibile solo quando la questione è nuova o molto incerta ed anche in considerazione dell'accoglimento INTEGRALE di quanto richiesto nell'atto di citazione e della soccombenza di parte convenuta, presso il Giudice di Pace di Sora. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari, con rimborso spese generali al 15,00 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge per il doppio grado di giudizio come da nota delle spese, (All. n. 1 già agli atti del processo). Il difensore di parte appellata, ai sensi dell'Art. 93 cpc si dichiara di essere antistatario;
voglia pertanto il Giudice adito, disporre, ex Art. 93, Co. 1 cpc, la distrazione delle Spese di Lite liquidate in favore del sottoscritto difensore”. Cont viste la nota scritta depositata dalla parte convenuta 5 contenente le CP_1 seguenti conclusioni: “) In via preliminare 1) Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto, in accoglimento dei motivi 1) e 2) della presente atto;
2) Con Vittoria di spese processuali e competenze professionali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. B) In via gradata nel merito 3) Rigettare l'appello proposto da
siccome infondato in fatto e diritto, in accoglimento dei motivi A), B) Parte_1
pagina 1 di 11 C), D), E) del presente. 4) Con Vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. C) In via principale, con l'Appello Incidentale proposto 4) Accertare e dichiarare come legittimi e dovuti tutti i consumi idrici addebitati nella fattura n. 301911000407239 del 11.07.19 di € 1761,50 e, per l'effetto, condannare a pagare in favore di la Parte_1 Parte_2 somma riportata nella fattura che, detratto l'importo già versato di € 450,00, ammonta a restanti € 1.311,50, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali maturandi e maturati dal dì della scadenza fattura sino all'effettivo soddisfo. 5) Con Vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore Antistatario.”.
DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.- Cassino, 04/02/2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 2 di 11 n. 3611/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Prima Sezione
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3611/2021, avente ad oggetto:
Somministrazione, in decisione all'udienza del 07.11.2024 ex art. 281 sexies c.p.c.
promossa da:
, (CF: ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'abogado MO DE C.F. iscritto alla sezione C.F._2
speciale degli avvocati stabiliti dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone, che agisce di intesa con l'Avv. Rodolfo Mauti del Foro di Frosinone C.F. , C.F._3
elettivamente domiciliato in Isola Del Liri (Frosinone), Corso Roma, 6, presso lo studio di tale ultimo difensore.
PARTE ATTRICE - APPELLANTE
CONTRO
pagina 3 di 11 (CF: ) rappresentata e difesa dall'avv.to VIOLA CP_1 P.IVA_1
GIANLUCA (CF: ), elettivamente domiciliata in Cassino in C.F._4
Corso della Repubblica n. 171 in Indirizzo Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE CONVENUTA - APPELLATA
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: come da verbale del 7.11.2024 .
Per la parte convenuta: come da verbale del 7.11.2024 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale per sentire CP_1
riformare la SENTENZA emessa dal Giudice di Pace di Sora n. 45/21.
A sostegno della domanda parte attrice deduceva quanto segue:
- con atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado l'istante rappresentava di essere titolare dell'utenza idrica ad uso domestico sito ad Isola del Liri (Fr) e che nel corso del rapporto contrattuale con sin dall'anno 2011 il gestore aveva sempre CP_1
addebitato fatture per consumi regolari puntualmente pagati;
- l' 11.07.19 emetteva la fattura n. 301901100040739 di € 1.761,50 con la quale CP_1
addebitava in acconto consumi per 45 mc sul periodo di fatturazione semestrale dal pagina 4 di 11 12.01.19 al 10.07.19, mentre imputava consumi pari a 339 mc a titolo di conguaglio sul periodo dal 18.07.18 al 10.07.19 restituendo acconti pagati in eccedenza pari a - €
562,82;
- egli, una volta sottrattosi al pagamento della fattura, con pec del suo difensore replicava al sollecito pervenutogli da contestando nei confronti del gestore i calcoli CP_1
contenuti nella bolletta ritenuti dolosamente e artificiosamente posti in essere;
- tale fattura doveva considerarsi illegittima se confrontata con una precedente fattura
(regolarmente pagata) n. 3019011000019381 emessa il 14.01.19 di € 53,20 che, nel conguagliare i consumi su altro periodo precedente più lungo di sei anni, dal 16.06.12 al
17.07.18, gli aveva addebitato consumi minori (rispetto a quelli della fattura impugnata)
pari a 475 mc;
- pertanto, non si spiegava perché mai il gestore, in sei anni gli imputava 475 mc/totali pari a 213,97 litri al giorno, mentre con la fattura oggetto di causa gli addebitava in un arco temporale inferiore, dal 18.07.18 al 10.07.19, ben 398 mc pari a 1.114,85 mc /gg; -
- a suo avviso gli eccessivi consumi erano da imputare alla presenza di aria nelle tubazioni pubbliche in quanto, trovandosi il suo appartamento nelle vicinanze del deposito d'acqua che asserva l'intera città di Isola del Liri, collocato con elevato dislivello rispetto all'abitazione, la forte pressione d'aria che si crea(va) nelle condotte idriche pubbliche faceva girare indebitamente il contatore.
Chiedeva quindi di “A) Annullare, per la parte non dovuta, la fattura n. Parte_2
pagina 5 di 11 301911000407239 dell'1107.19 di € 1.761,50 perché errata nei presupposti e nei
contenuti, con tutte le conseguenze di legge;
B) Condannare la società Parte_2
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per la somma che il giudice
adito vorrà stabilire anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi
maturanti e maturati, in ogni caso con vittoria, competenze ed onorari”;
all'esito del giudizio di primo grado interveniva la sentenza definitoria del giudizio la quale statuiva come segue: “in parziale accoglimento della domanda attrice,
è tenuto al pagamento in favore di per la fornitura Parte_1 Controparte_1
di acqua nel periodo dal 18.07.2018 al 11.07.19 della somma di € 450,00 oltre al saldo
delle fatture relative ai successivi consumi”;
- tale sentenza era ingiusta in quanto la fattura impugnata andava completamente annullata;
- non vi era stata alcuna statuizione sulla richiesta di risarcimento danni;
- le spese erano state ingiustamente compensate fra le parti.
Si costituiva l' la quale contestava in fatto ed in diritto l'avverso atto di appello, CP_1
rilevando l'inammissibilità dell'impugnazione per carenza di interesse dal momento che l'istante aveva visto accogliere le proprie conclusioni. I motivi di appello erano inoltre generici.
Nel merito inoltre la sentenza andava riformata in quanto l aveva fornito la prova CP_1
di avere assolto gli oneri sulla stessa gravante al contrario invece dell'attore che nulla aveva provato al riguardo.
pagina 6 di 11 Chiedeva quindi la riforma integrale della sentenza con rigetto della domanda di primo grado proponendo sul punto appello incidentale.
Ciò posto in fatto, l'appello principale va accolto in parte.
Risulta dato del tutto incontestato la circostanza che i consumi registrati nel periodo
18.7.2018 – 10-7-2019 e di cui alla fattura N. 301911000407239 CP_1
per € 1.761,50 sono di molto superiori (circa tre volte) a quelli registrati con la fattura precedente fattura rispetto a quella impugnata n. 3019011000019381, emessa dalla compagnia somministratrice in data 14/01/2019 dell'importo di € 53,20 (allegato n. 5
all'atto introduttivo), relativa al periodo ordinario di fatturazione semestrale 12/07/2018
– 11/01/2019 e di conguaglio dal 16/06/2012 – 17/07/2018 con la quale si operava una
“RESTITUZIONE” di acconti in precedenza addebitati e pagati dall'attore per € 562,82
a seguito del conguaglio degli importi sui consumi dalla data del 16/06/2012 e fino al
17/07/2018.
Ora nel caso che ci occupa va premesso in diritto ed in linea di principio che “la
rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione
semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione dei consumi grava sul
somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante,
mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori
esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia
dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di
terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore e determinare un
pagina 7 di 11 incremento dei consumi” (Cass. n. 23699/2016).
Nel caso di specie pure a fronte della contestazione della parte attrice circa i consumi anomali e l'invito a verificare se nelle tubature vi fosse aria tale da falsare la registrazione del contatore, parte appellata non ha fornito la prova del funzionamento corretto di quest'ultimi. Vale la pena inoltre osservare che nel caso di non regolare funzionamento del contatore va fatta rientrare anche l'ipotesi che il contatore a causa dell'aria presente nei tubi calcoli dei consumi di acqua non effettivi.
In particolare In primo grado la convenuta non ha articolato capi di prova specifici sul punto chiedendo invece nella propria comparsa di costituzione una prova del tutto generica. Tardiva è la deduzione istruttoria contenuta negli atti di secondo grado sul punto. Inutile in quanto meri atti di parte è la produzione di scritti indirizzati all'utente in cui si dichiara la mancanza di aria nelle condutture e si afferma il regolare funzionamento del contatore.
A fronte di carenza di prova sul corretto funzionamento del contatore, per parte istante non scatta l'onere di aver vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non possano alterare il normale funzionamento del misuratore e determinare un incremento dei consumi.
Ne consegue che stante la circostanza pacifica dell'anomalo consumo rispetto alle annualità precedenti, va confermata sul punto la valutazione del giudice di prime cure in ordine alla richiesta di pagamento ingiustificato della somma di euro € 1.761,50.
pagina 8 di 11 La richiesta formulata in primo grado e ribadita in secondo grado di annullamento totale della fattura con invito a rivalutare l'importo del credito anche già riconosciuto dal giudice di primo grado, impone in questa sede di verificare la correttezza dei criteri di calcolo adottati dal primo giudice in ordine ai consumi presuntivamente tenuti dall'istante e quindi dell'ammontare del credito.
Orbene è pacifico che nel periodo dal 16 giugno 2012 al 17 luglio 2018 pari a 2222
giorni lo abbia avuto un consumo effettivo di 475 mc di acqua con Parte_1
pagamento in media di 0,83 euro per metro cubo.
Effettuando le debite proporzioni nel periodo nel periodo dal 18.7.2018 al 10.7.2019
(pari a n. 357 giorni) di cui alla fattura oggetto di causa, presumendo un eguale consumo di acqua - nulla deponendo in senso diverso – si ritiene che lo abbia Parte_1
consumato 76 mc di acqua per un importo pari ad euro 63,08 ( 76 x 0,83 euro al MC).
Tenuto conto della diversa incidenza dei consti fissi della bolletta rispetto ai due periodi la somma va arrotondata equitativamente ad euro 100,00.
Ne consegue che l'istante rispetto alla somma di euro 450 ritenuta in sentenza è tenuto al pagamento della minor somma di euro 100,00.
Infondata è poi la domanda di risarcimento danni, nulla essendo stato provato dall'istante sotto tale profilo.
Fondata in parte è la domanda di riforma del capo della sentenza di primo grado relativamente alla liquidazione delle spese.
pagina 9 di 11 Rispetto all'oggetto principale del giudizio l'istante è risultato in parte vittorioso vedendo di molto ridotta la pretesa dell . Stante tuttavia la soccombenza in CP_1
relazione alla domanda di risarcimento danni, sussistono i presupposti di legge per compensare per la metà le spese di lite, con distrazione per la quota residua in favore del difensore dell'appellante, Parte_3
L'accoglimento dell'appello principale per le ragioni di cui sopra assorbe anche le doglianze rappresentate dall'appellata che ha proposto appello incidentale chiedendo di rigettare in toto la domanda di accertamento negativo del credito avanzata dallo
Parte_1
Quanto alle spese del presente giudizio, stante la soccombenza parziale dell'appellante rispetto alla domanda di risarcimento danni, sussistono i presupposti di legge per compensare per la metà le spese di lite ponendo a carico dell'appellante la residua quota che si liquida come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dell'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da nei Parte_1
confronti di , così provvede: CP_1
- Accoglie in parte l'appello ed in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace di Sora n. 45/21:
pagina 10 di 11 1) Accerta la minore somma di euro 100,00 dovuta da ad Parte_1
per le causali di cui in motivazione;
CP_1
2) compensa per metà fra le parti le spese di lite di primo grado, condannando parte convenuta al pagamento in favore di CP_1
della quota residua che si liquida in euro 316,50 Parte_1
per compensi ed in euro 62,5 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'abogado MO
DE dichiaratosi antistatario.
- Rigetta l'appello incidentale di ; CP_1
- compensa per metà fra le parti le spese di lite del presente giudizio di appello,
condannando parte convenuta al pagamento in favore di CP_1
della quota residua che si liquida in euro 639,00 per Parte_1
compensi ed in euro 45,75 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e
CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'abogado MO
DE dichiaratosi antistatario.
Cassino, 5.2.2025 .
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 11 di 11
Tribunale Ordinario di Cassino
Prima Sezione
Il Giudice dr Luigi D'Angiolella all'esito dell'udienza cartolare del 07/11/2024 ; viste la nota scritta depositata dalla parte attrice contenente le Parte_1 seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto: In riforma della sentenza n. 45/2021 del Giudice di Pace di Sora Dott. Giovanni Catini emessa il 31 marzo 2021 e comunicata in data 02 aprile 2021, CONDANNARE LA AL RISARCIMENTO DEI DANNI Controparte_1
GIA' CAUSATI, PATITI E SUBITI PER LA SOMMA CHE IL GIUDICE ADITO VORRA' STABILIRE ANCHE IN “VIA EQUITATIVA”, oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi, con il rimborso del contributo unificato di Euro 98,00 necessario per l'introduzione del giudizio di primo grado e di Euro 64,50 per quello di appello;
DETERMINARE LE SPESE DI LITE, in quanto la compensazione delle stesse
è ammissibile solo quando la questione è nuova o molto incerta ed anche in considerazione dell'accoglimento INTEGRALE di quanto richiesto nell'atto di citazione e della soccombenza di parte convenuta, presso il Giudice di Pace di Sora. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari, con rimborso spese generali al 15,00 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge per il doppio grado di giudizio come da nota delle spese, (All. n. 1 già agli atti del processo). Il difensore di parte appellata, ai sensi dell'Art. 93 cpc si dichiara di essere antistatario;
voglia pertanto il Giudice adito, disporre, ex Art. 93, Co. 1 cpc, la distrazione delle Spese di Lite liquidate in favore del sottoscritto difensore”. Cont viste la nota scritta depositata dalla parte convenuta 5 contenente le CP_1 seguenti conclusioni: “) In via preliminare 1) Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto, in accoglimento dei motivi 1) e 2) della presente atto;
2) Con Vittoria di spese processuali e competenze professionali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. B) In via gradata nel merito 3) Rigettare l'appello proposto da
siccome infondato in fatto e diritto, in accoglimento dei motivi A), B) Parte_1
pagina 1 di 11 C), D), E) del presente. 4) Con Vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. C) In via principale, con l'Appello Incidentale proposto 4) Accertare e dichiarare come legittimi e dovuti tutti i consumi idrici addebitati nella fattura n. 301911000407239 del 11.07.19 di € 1761,50 e, per l'effetto, condannare a pagare in favore di la Parte_1 Parte_2 somma riportata nella fattura che, detratto l'importo già versato di € 450,00, ammonta a restanti € 1.311,50, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali maturandi e maturati dal dì della scadenza fattura sino all'effettivo soddisfo. 5) Con Vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore Antistatario.”.
DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.- Cassino, 04/02/2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 2 di 11 n. 3611/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Prima Sezione
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3611/2021, avente ad oggetto:
Somministrazione, in decisione all'udienza del 07.11.2024 ex art. 281 sexies c.p.c.
promossa da:
, (CF: ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'abogado MO DE C.F. iscritto alla sezione C.F._2
speciale degli avvocati stabiliti dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone, che agisce di intesa con l'Avv. Rodolfo Mauti del Foro di Frosinone C.F. , C.F._3
elettivamente domiciliato in Isola Del Liri (Frosinone), Corso Roma, 6, presso lo studio di tale ultimo difensore.
PARTE ATTRICE - APPELLANTE
CONTRO
pagina 3 di 11 (CF: ) rappresentata e difesa dall'avv.to VIOLA CP_1 P.IVA_1
GIANLUCA (CF: ), elettivamente domiciliata in Cassino in C.F._4
Corso della Repubblica n. 171 in Indirizzo Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE CONVENUTA - APPELLATA
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: come da verbale del 7.11.2024 .
Per la parte convenuta: come da verbale del 7.11.2024 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale per sentire CP_1
riformare la SENTENZA emessa dal Giudice di Pace di Sora n. 45/21.
A sostegno della domanda parte attrice deduceva quanto segue:
- con atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado l'istante rappresentava di essere titolare dell'utenza idrica ad uso domestico sito ad Isola del Liri (Fr) e che nel corso del rapporto contrattuale con sin dall'anno 2011 il gestore aveva sempre CP_1
addebitato fatture per consumi regolari puntualmente pagati;
- l' 11.07.19 emetteva la fattura n. 301901100040739 di € 1.761,50 con la quale CP_1
addebitava in acconto consumi per 45 mc sul periodo di fatturazione semestrale dal pagina 4 di 11 12.01.19 al 10.07.19, mentre imputava consumi pari a 339 mc a titolo di conguaglio sul periodo dal 18.07.18 al 10.07.19 restituendo acconti pagati in eccedenza pari a - €
562,82;
- egli, una volta sottrattosi al pagamento della fattura, con pec del suo difensore replicava al sollecito pervenutogli da contestando nei confronti del gestore i calcoli CP_1
contenuti nella bolletta ritenuti dolosamente e artificiosamente posti in essere;
- tale fattura doveva considerarsi illegittima se confrontata con una precedente fattura
(regolarmente pagata) n. 3019011000019381 emessa il 14.01.19 di € 53,20 che, nel conguagliare i consumi su altro periodo precedente più lungo di sei anni, dal 16.06.12 al
17.07.18, gli aveva addebitato consumi minori (rispetto a quelli della fattura impugnata)
pari a 475 mc;
- pertanto, non si spiegava perché mai il gestore, in sei anni gli imputava 475 mc/totali pari a 213,97 litri al giorno, mentre con la fattura oggetto di causa gli addebitava in un arco temporale inferiore, dal 18.07.18 al 10.07.19, ben 398 mc pari a 1.114,85 mc /gg; -
- a suo avviso gli eccessivi consumi erano da imputare alla presenza di aria nelle tubazioni pubbliche in quanto, trovandosi il suo appartamento nelle vicinanze del deposito d'acqua che asserva l'intera città di Isola del Liri, collocato con elevato dislivello rispetto all'abitazione, la forte pressione d'aria che si crea(va) nelle condotte idriche pubbliche faceva girare indebitamente il contatore.
Chiedeva quindi di “A) Annullare, per la parte non dovuta, la fattura n. Parte_2
pagina 5 di 11 301911000407239 dell'1107.19 di € 1.761,50 perché errata nei presupposti e nei
contenuti, con tutte le conseguenze di legge;
B) Condannare la società Parte_2
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per la somma che il giudice
adito vorrà stabilire anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi
maturanti e maturati, in ogni caso con vittoria, competenze ed onorari”;
all'esito del giudizio di primo grado interveniva la sentenza definitoria del giudizio la quale statuiva come segue: “in parziale accoglimento della domanda attrice,
è tenuto al pagamento in favore di per la fornitura Parte_1 Controparte_1
di acqua nel periodo dal 18.07.2018 al 11.07.19 della somma di € 450,00 oltre al saldo
delle fatture relative ai successivi consumi”;
- tale sentenza era ingiusta in quanto la fattura impugnata andava completamente annullata;
- non vi era stata alcuna statuizione sulla richiesta di risarcimento danni;
- le spese erano state ingiustamente compensate fra le parti.
Si costituiva l' la quale contestava in fatto ed in diritto l'avverso atto di appello, CP_1
rilevando l'inammissibilità dell'impugnazione per carenza di interesse dal momento che l'istante aveva visto accogliere le proprie conclusioni. I motivi di appello erano inoltre generici.
Nel merito inoltre la sentenza andava riformata in quanto l aveva fornito la prova CP_1
di avere assolto gli oneri sulla stessa gravante al contrario invece dell'attore che nulla aveva provato al riguardo.
pagina 6 di 11 Chiedeva quindi la riforma integrale della sentenza con rigetto della domanda di primo grado proponendo sul punto appello incidentale.
Ciò posto in fatto, l'appello principale va accolto in parte.
Risulta dato del tutto incontestato la circostanza che i consumi registrati nel periodo
18.7.2018 – 10-7-2019 e di cui alla fattura N. 301911000407239 CP_1
per € 1.761,50 sono di molto superiori (circa tre volte) a quelli registrati con la fattura precedente fattura rispetto a quella impugnata n. 3019011000019381, emessa dalla compagnia somministratrice in data 14/01/2019 dell'importo di € 53,20 (allegato n. 5
all'atto introduttivo), relativa al periodo ordinario di fatturazione semestrale 12/07/2018
– 11/01/2019 e di conguaglio dal 16/06/2012 – 17/07/2018 con la quale si operava una
“RESTITUZIONE” di acconti in precedenza addebitati e pagati dall'attore per € 562,82
a seguito del conguaglio degli importi sui consumi dalla data del 16/06/2012 e fino al
17/07/2018.
Ora nel caso che ci occupa va premesso in diritto ed in linea di principio che “la
rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione
semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione dei consumi grava sul
somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante,
mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori
esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia
dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di
terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore e determinare un
pagina 7 di 11 incremento dei consumi” (Cass. n. 23699/2016).
Nel caso di specie pure a fronte della contestazione della parte attrice circa i consumi anomali e l'invito a verificare se nelle tubature vi fosse aria tale da falsare la registrazione del contatore, parte appellata non ha fornito la prova del funzionamento corretto di quest'ultimi. Vale la pena inoltre osservare che nel caso di non regolare funzionamento del contatore va fatta rientrare anche l'ipotesi che il contatore a causa dell'aria presente nei tubi calcoli dei consumi di acqua non effettivi.
In particolare In primo grado la convenuta non ha articolato capi di prova specifici sul punto chiedendo invece nella propria comparsa di costituzione una prova del tutto generica. Tardiva è la deduzione istruttoria contenuta negli atti di secondo grado sul punto. Inutile in quanto meri atti di parte è la produzione di scritti indirizzati all'utente in cui si dichiara la mancanza di aria nelle condutture e si afferma il regolare funzionamento del contatore.
A fronte di carenza di prova sul corretto funzionamento del contatore, per parte istante non scatta l'onere di aver vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non possano alterare il normale funzionamento del misuratore e determinare un incremento dei consumi.
Ne consegue che stante la circostanza pacifica dell'anomalo consumo rispetto alle annualità precedenti, va confermata sul punto la valutazione del giudice di prime cure in ordine alla richiesta di pagamento ingiustificato della somma di euro € 1.761,50.
pagina 8 di 11 La richiesta formulata in primo grado e ribadita in secondo grado di annullamento totale della fattura con invito a rivalutare l'importo del credito anche già riconosciuto dal giudice di primo grado, impone in questa sede di verificare la correttezza dei criteri di calcolo adottati dal primo giudice in ordine ai consumi presuntivamente tenuti dall'istante e quindi dell'ammontare del credito.
Orbene è pacifico che nel periodo dal 16 giugno 2012 al 17 luglio 2018 pari a 2222
giorni lo abbia avuto un consumo effettivo di 475 mc di acqua con Parte_1
pagamento in media di 0,83 euro per metro cubo.
Effettuando le debite proporzioni nel periodo nel periodo dal 18.7.2018 al 10.7.2019
(pari a n. 357 giorni) di cui alla fattura oggetto di causa, presumendo un eguale consumo di acqua - nulla deponendo in senso diverso – si ritiene che lo abbia Parte_1
consumato 76 mc di acqua per un importo pari ad euro 63,08 ( 76 x 0,83 euro al MC).
Tenuto conto della diversa incidenza dei consti fissi della bolletta rispetto ai due periodi la somma va arrotondata equitativamente ad euro 100,00.
Ne consegue che l'istante rispetto alla somma di euro 450 ritenuta in sentenza è tenuto al pagamento della minor somma di euro 100,00.
Infondata è poi la domanda di risarcimento danni, nulla essendo stato provato dall'istante sotto tale profilo.
Fondata in parte è la domanda di riforma del capo della sentenza di primo grado relativamente alla liquidazione delle spese.
pagina 9 di 11 Rispetto all'oggetto principale del giudizio l'istante è risultato in parte vittorioso vedendo di molto ridotta la pretesa dell . Stante tuttavia la soccombenza in CP_1
relazione alla domanda di risarcimento danni, sussistono i presupposti di legge per compensare per la metà le spese di lite, con distrazione per la quota residua in favore del difensore dell'appellante, Parte_3
L'accoglimento dell'appello principale per le ragioni di cui sopra assorbe anche le doglianze rappresentate dall'appellata che ha proposto appello incidentale chiedendo di rigettare in toto la domanda di accertamento negativo del credito avanzata dallo
Parte_1
Quanto alle spese del presente giudizio, stante la soccombenza parziale dell'appellante rispetto alla domanda di risarcimento danni, sussistono i presupposti di legge per compensare per la metà le spese di lite ponendo a carico dell'appellante la residua quota che si liquida come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dell'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da nei Parte_1
confronti di , così provvede: CP_1
- Accoglie in parte l'appello ed in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace di Sora n. 45/21:
pagina 10 di 11 1) Accerta la minore somma di euro 100,00 dovuta da ad Parte_1
per le causali di cui in motivazione;
CP_1
2) compensa per metà fra le parti le spese di lite di primo grado, condannando parte convenuta al pagamento in favore di CP_1
della quota residua che si liquida in euro 316,50 Parte_1
per compensi ed in euro 62,5 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'abogado MO
DE dichiaratosi antistatario.
- Rigetta l'appello incidentale di ; CP_1
- compensa per metà fra le parti le spese di lite del presente giudizio di appello,
condannando parte convenuta al pagamento in favore di CP_1
della quota residua che si liquida in euro 639,00 per Parte_1
compensi ed in euro 45,75 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e
CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'abogado MO
DE dichiaratosi antistatario.
Cassino, 5.2.2025 .
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
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