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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/02/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Maria Concetta Belcastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3745 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
, nata il [...] a [...] SÈ do Rio AR Parte_1
(San Paolo – Brasile), codice fiscale/CPF , in proprio e quale madre esercente la C.F._1
potestà genitoriale sulle figlie minori
, nata il [...] a [...] SÈ do RO AR (San Paolo – Persona_1
Brasile), codice fiscale/CPF , e C.F._2
, nata il [...] a [...] SÈ do Rio AR (San Paolo – Parte_2
Brasile), codice fiscale/CPF ; C.F._3
, nata il [...] a [...] SÈ do Rio AR Parte_3
(San Paolo – Brasile), codice fiscale/CPF ; C.F._4
, nato il [...] a [...] SÈ do Rio AR (San Paolo – Parte_4
Brasile), codice;
CodiceFiscale_5
Tutti rappresentati ed assistiti dall'Avv. Arturo Buongiovanni, con studio in Cassino (FR), alla Via
Boccaccio n. 2/A, elettivamente domiciliato presso il suo studio in virtù di procura speciale alle liti, in atti.
- RICORRENTI -
E
1 (C.F. ) in persona del Ministro in carica, legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, 34
-RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana Jure sanguinis
Conclusioni: all'udienza del 24 febbraio 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da depositate note a trattazione scritta.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 281 decies ritualmente notificato, gli odierni ricorrenti hanno convenuto davanti l'intestato Tribunale il chiedendo che venga dichiarato il loro status Controparte_1
di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta da cittadino italiano, esponendo che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Deducevano i ricorrenti di essere discendenti diretti di , figlio di Persona_2 Persona_3
e di nato in data [...] a [...], come Persona_4 comprovato dall' “Estratto per Riassunto del Registro degli Atti di Nascita”, Atto n. 85, Anno 1889, emesso in data 27/06/2024 dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Squillace (CZ), che si produce (doc.3);
- - in atti denominato anche - non ha mai rinunciato alla Persona_2 Persona_5 cittadinanza Italiana, come comprovato dal “Certificato Negativo di Naturalizzazione” n.
000.653.188.538/2024, emesso in data 22/05/2024 dal Ministero della Giustizia Brasiliano,
Segreteria Nazionale di Giustizia e Cittadinanza, Reparto delle Migrazioni, che si produce munito della traduzione ufficiale in lingua italiana e debitamente legalizzato (doc.4);
In data 29/07/1916 a Sao SÈ do Rio AR (San Paolo – Brasile), – in atti Persona_2 denominato anche – contraeva matrimonio con , come comprovato Persona_5 CP_2 dal “Certificato Integrale di Matrimonio” (doc.5);
-In data 12/4/1958 a Sao SÈ do Rio AR (San Paolo – Brasile) decedeva Persona_2 come comprovato dal “Certificato Integrale di Morte” (doc.6);
-Dall'unione coniugale tra – in atti denominato anche - e Persona_2 Persona_5 CP_2
– in atti denominata anche - nasceva il 01/7/1926 a Sao SÈ do Rio AR
[...] Persona_6
(San Paolo – Brasile) , come comprovato dal “Certificato Integrale di Persona_7
Nascita”(doc.7);
2 - In data 30/10/1954 a Sao SÈ do Rio AR (San Paolo - Brasile), Persona_7
contraeva matrimonio con . Parte_5
-Dall'unione coniugale tra e – da coniugata Persona_7 Parte_5 [...]
– nasceva in data 02/12/1960 a Sao SÈ do Rio AR (San Paolo – Brasile) Parte_6
; Parte_4
- In data 13/9/1986 a Sao SÈ do Rio AR (San Paolo – Brasile) Parte_4
contraeva matrimonio con Controparte_3
- Dall'unione coniugale tra e – da coniugata Parte_4 Controparte_3
– nascevano: Controparte_4
-a Sao SÈ do Rio AR (San Paolo – Brasile) il giorno 24/11/1987, Parte_1
;
[...]
- a Sao SÈ do Rio AR (San Paolo – Brasile) il giorno 25/8/1989, Parte_3
;
[...]
-a Sao SÈ do Rio AR (San Paolo – Brasile) il giorno 15/03/1993, Parte_4
;
[...]
- In data 10/5/2019 a Sao SÈ do Rio AR (San Paolo – Brasile) contraeva Parte_1
matrimonio con Persona_8
- Dall'unione coniugale tra – da coniugata Parte_1 Parte_1
- e nasceva a Sao SÈ do Rio AR (San Paolo – Brasile) il giorno
[...] Persona_8
09/9/2019, ; in data 29/9/2021 a Sao SÈ do Rio AR (San Persona_1
Paolo – Brasile) nasceva;
Parte_2
Il si è costituito in giudizio senza contestare la domanda di cittadinanza, Controparte_1
chiedendo, in caso di riconoscimento della cittadinanza, di compensare le spese di giudizio.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 24/02/2025, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
2.Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
Per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca precostituzionale, occorre analizzare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in
3 contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del
Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti.
La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma1, c.c. del 1865).
La legge 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, pone in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana iure loci, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
Nel caso di specie, non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avo
[...]
prova, peraltro, di cui era onerata l'amministrazione, ma di contro rileva il certificato Per_2 negativo di naturalizzazione depositato che attesta l'assenza di atto di naturalizzazione in nome Contr dello stesso (doc.4 ).
In merito al riconoscimento dello status richiesto rileva la sentenza Cass. Civ. S.U., n. 4466/2009
“tale riconoscimento non può negarsi neppure in caso di morte degli ascendenti della ricorrente, salvo che vi sia stata, da costoro, rinuncia alla cittadinanza sempre consentita dalle leggi succedutesi nel tempo, rinuncia di cui deve dare prova in questa sede chi si oppone alla ricognizione del diritto”.
Da ultimo, occorre soffermarsi sulle recentissime pronunce delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione del 24.08.2022 n. 25317/2022 e 25318/2022 che sul tema ha rinviato alla Corte
d'Appello di Roma fornendo alcuni principi che attengono al caso in esame: secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie
4 interruttiva; l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti.
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né le ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_7
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunale Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 Parte_8
giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
5 Considerata la difficoltà di prenotare una data per la presentazione dei documenti tramite il in ragione dell'impossibilità di entrare in contatto con tale Autorità, essendo stati Parte_7
bloccati, a monte, dallo stesso sistema di prenotazione, a causa della mancanza di date disponibili, tanto giustifica l'accesso alla via giurisdizionale.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008).
La mancata opposizione da parte del giustifica la compensazione integrale Controparte_1
delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani di:
, nata il [...] a [...] SÈ do Rio AR (San Parte_1
Paolo – Brasile);
, nata il [...] a [...] SÈ do RO AR (San Paolo – Persona_1
Brasile);
, nata il [...] a [...] SÈ do Rio AR (San Paolo – Parte_2
Brasile);
, nata il [...] a [...] SÈ do Rio AR (San Parte_3
Paolo – Brasile);
, nato il [...] a [...] SÈ do Rio AR (San Paolo – Parte_4
Brasile);
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti,
C) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 24/02/2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Concetta Belcastro
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