Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Molise, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 8
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Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Accolto
    Interpretazione dell'art. 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997 e art. 15-ter del d.P.R. n. 602 del 1973

    La Corte di Cassazione ha chiarito che le disposizioni modificate dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 159/2015 non sono coincidenti con quelle precedenti, mutando significativamente l'espressione relativa agli importi da iscrivere a ruolo. La nuova disciplina non ha effetto retroattivo. Pertanto, per gli anni d'imposta precedenti il 2014, si applica la normativa vigente all'epoca dei fatti, che prevede l'iscrizione a ruolo delle imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, sull'intero debito originario.

  • Rigettato
    Applicazione del principio del favor rei e proporzionalità delle sanzioni

    La Corte ha ritenuto che l'interpretazione della CTP sull'applicazione della norma più favorevole e la diversa interpretazione della natura delle norme fossero in contrasto con la normativa vigente e l'interpretazione della Corte di Cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Molise, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 8
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise
    Numero : 8
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

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