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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/07/2025, n. 2619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2619 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE III CIVILE
In funzione di giudice di appello
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nel giudizio di II grado iscritto al n. 5195/2020 R.G., avente ad oggetto: “opposizione a sanzione amministrativa ex art. 7 D. lgs n. 150/2011”, promosso da:
in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
Vito Sportelli,
Appellante contro
, in proprio ex art. 86 c.p.c., Controparte_1
Appellato
Conclusioni: come da verbale di udienza del 2.7.2025, quivi da intendersi integralmente riportato e trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n.
4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso in appello depositato il 1.4.2020 il ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 2503/2019 del Giudice di Pace di depositata il 18.11.2019 e non notificata, a Pt_1 definizione del giudizio n. 4982/2019 R.G., con cui è stato accolto il ricorso proposto dall'odierno appellato avverso il verbale di accertamento n. 2185/2019, notificato il 14.4.2019 ed emesso dalla
Polizia locale di avente ad oggetto l'irrogazione di sanzione amministrativa ex Parte_1 art. 142 c. 9 del D. lgs 285/1992 in combinato disposto con gli artt. 142 c. 1 e 126 bis del predetto decreto legislativo, per eccesso di velocità (viaggiando ad una velocità di km/h 132,05, superando il limite di velocità di km/h 42,05, essendo vigente il limite di km/h 90,00), violazione commessa il
9.3.2019 sulla S.S. 100 km 29+700 direzione Pt_1
Pag. 1 a 6 In particolare, l'appellante - deducendo preliminarmente la tempestività della propria costituzione nel giudizio di primo grado nel rispetto dei termini di cui agli artt. 7 del D.lgs. 150/2011 e 416 c.p.c. - ha censurato la sentenza di I grado, contestando l'erronea valutazione operata dal Giudice di Pace in ordine al motivo di accoglimento del ricorso, considerato assorbente e relativo alla non visibilità della postazione di controllo, avendo il primo Giudice omesso di valutare la documentazione fotografica prodotta agli atti e la natura fidefaciente del verbale di contestazione, secondo il quale la postazione di controllo era regolarmente segnalata e ben visibile
Inoltre, ha chiesto la condanna dell'odierno appellato ex art 96 c.p.c. stante la natura dilatoria dell'avverso ricorso, in quanto recante numerosi motivi di doglianza, contestandone, altresì la fondatezza.
Sulla scorta di tali rilievi, l'appellante ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di confermare il verbale di accertamento n. 2185/2019, elevato dalla Polizia locale del Comune di con risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. da determinare in via equitativa e Parte_1 vittoria di spese e competenze legali del doppio grado di giudizio.
Fissata l'udienza del 9.12.2020, in data 10.11.2020 si è costituito in giudizio CP_1
, deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'atto di appello poiché redatto in
[...] violazione delle disposizioni di cui all'art 342 c.p.c. e per evidente infondatezza e, nel merito, contestando il motivo di riforma articolato dall'appellante, le avverse domande ed eccezioni ed ha concluso per il rigetto dell'appello, con conferma dell'impugnata sentenza o, in subordine, con rideterminazione della sanzione al minimo edittale, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 429 c.p.c., da ultimo, all'udienza del 2.7.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato, atteso che il gravame risulta rispettare le prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c. anche alla luce del dictum di Cass. SS.UU. n. 27199/2017, secondo cui “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua
Pag. 2 a 6 diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” né, prima facie, sussistevano i presupposti di cui all'invocato art. 348 bis c.p.c.
Quanto al merito, va rilevato che l'appello è meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Il Giudice di prime cure ha accolto l'opposizione proposta dall'odierno appellato, rilevando che “la postazione mobile di controllo non fosse ben visibile, contrariamente a quanto prescritto dal comma
6-bis dell'art. 142 c.d.s.” ed ha argomentato che sebbene “nell'impugnato verbale di accertamento si attesta che la postazione temporanea risultava “ben visibile” e posizionata “rispettando…i criteri di visibilità previsti dalla suddetta normativa”, ha ritenuto tale indicazione “insufficiente, se non accompagnata dalla specificazione della/delle modalità in concreto impiegata/e dall'organo accertatore al fine di rendere visibile la postazione di controllo. Ciò al fine di elementari esigenze di salvaguardia ed effettività del diritto di difesa del trasgressore, che deve essere posto nella condizione di conoscere, attraverso l'esame dell'atto sanzionatorio, i criteri di visibilità della postazione concretamente adottati, onde poterne contestare l'effettivo impiego o, al limite, anche di affermarne l'insufficienza nel caso specifico”.
Tale ratio decidendi non può essere condivisa.
Innanzitutto, mette conto rammentare che secondo la Suprema Corte “l'art.142, comma 6 bis del codice della strada, che dispone che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione “ (cfr. Cass. n. 4007/2022).
Ebbene, quanto alla segnalazione preventiva, la Corte di Cassazione ha, altresì, precisato che non è necessario che il verbale contenga un avvertimento puntuale circa le modalità di segnalazione, venendo in rilievo - ai fini della legittimità della sanzione - l'effettiva esistenza e l'idoneità della segnalazione stessa (cfr. Cass. n. 11792/2020).
L'esistenza del cartello è, tuttavia, circostanza oggettiva, che ricade sotto la diretta percezione dei verbalizzati, pertanto, la relativa menzione, contenuta nel verbale opposto (“l'agente ha visionato e verificato la presenza della segnaletica di preavviso indicante zona sottoposta a controllo elettronico di velocità”, cfr. all. 3 fasc. I grado non integra quindi una mera Parte_1 clausola di stile, ma costituisce attestazione di un dato direttamente rilevato dagli accertatori senza margini di apprezzamento, né diversamente valutabile nella sua oggettività, potendo l'opponente in primo grado contestarne la veridicità solo mediante querela di falso, nella specie, non proposta.
Pag. 3 a 6 La querela di falso non è, invece, necessaria per sindacare l'adeguatezza della medesima presegnalazione, oggetto di un apprezzamento dei verbalizzanti di cui, però, il primo Giudice avrebbe dovuto tener conto, valutandone la rilevanza nel confronto con le altre risultanze processuali, al pari di ogni elemento risultante dal verbale di accertamento.
Difatti, agli atti risulta produzione documentale (rilievi fotografici), allegata alla comparsa di costituzione del in I grado e depositata tempestivamente (come da timbro di Cancelleria del Pt_1
26.7.2019, rispetto alla udienza di comparizione tenutasi il 12.9.2019) entro cioè il termine di 10 gg. contemplato dall'art. 7 del D.lgs. n. 150/2011, dalla quale emerge la presenza del cartello di preavviso
(“controllo elettronico della velocità”) e, soprattutto, il suo posizionamento ad una distanza tale da consentire all'automobilista di conoscere della postazione di controllo della velocità e, eventualmente, di attivarsi per diminuire la velocità senza creare situazioni di pericolo per sé e per gli altri utenti della strada.
Specificatamente, dalla detta documentazione, non disconosciuta dall'opponente in I grado, risulta che, tenuto conto che la postazione di rilevazione della velocità era collocata al km 29+700, un cartello indicante “controllo elettronico della velocità” era collocato al km 29+950 e quindi a 250 metri rispetto al punto in cui era collocata l'apparecchiatura di rilevazione della velocità (cfr. rilievo fotografico del 9.3.2019 ore 9:17:27, all. 5 fasc. I grado . Parte_1
Tale distanza è conforme alle previsioni regolamentari in quanto il D.M. 13.6.2017, nell'integrare il precedente D.M. 15.8.2007, attuativo dell'art. 142 c. 6 bis C.d.S., al fine di definitivamente chiarire cosa dovesse intendersi per “adeguato anticipo” con cui devono essere presegnalate le postazioni di controllo della velocità (così come dal precedente D.M. previsto), ha ritenuto adeguata una distanza minima pari a quella indicata nell'art. 79, comma 3, del regolamento di esecuzione del C.d.S., in relazione al tipo di strada: 250 metri per le autostrade e le strade extraurbane principali;
150 metri per le strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento;
80 metri sulle altre strade.
Passando a valutare la visibilità della postazione, va rilevato che il Decreto del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 giugno 2017, nell'integrare il precedente D.M. 15.8.2007 attuativo dell'art. 142 c. 6 bis C.d.S., ha, tra l'altro, previsto, relativamente alle modalità per rendere visibili le postazioni di controllo sulla rete stradale, che “La visibilità delle postazioni può essere assicurata con la presenza, in prossimità delle stesse, anche congiuntamente: da un segnale con il simbolo delle figure II.109, 110/a, 110/b e 111 del Regolamento, secondo i casi (trattasi dei cartelli indicanti quale forza di polizia stia operando); dalla presenza di personale in uniforme o dell'autoveicolo di servizio contraddistinto dalle insegne di istituto;
dal dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu di cui all'art. 177 del Codice, anche su veicoli di serie”
(art. 3 e capo 7.4 dell'allegato).
Pag. 4 a 6 Orbene, il in sede di opposizione ha documentato, con la predetta Parte_1 documentazione fotografica, che la postazione era resa ben visibile a seguito di collocazione in prossimità della stessa del segnale della Polizia Locale e dalla presenza dell'autoveicolo di servizio contraddistinto dalle insegne di istituto (cfr. rilievo fotografico del 9.3.2019 ore 9:23:51, all. 5 fasc. I grado . Parte_1
Infine, mette conto evidenziare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale in tema di opposizione a verbale di contravvenzione per superamento del limite di velocità, grava sull'opponente, e non sulla P.A., l'onere di provare che la postazione non è visibile adeguatamente e la concreta inidoneità della segnaletica ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità (cfr. Cass. n. 23566/2017; Cass. n. 24166/2023).
Nel caso in rassegna, l'opponente in I grado ha esclusivamente contestato la mancanza di visibilità della postazione di rilevamento ma non ha fornito alcuna prova al riguardo, né tantomeno, ha dimostrato la sussistenza di specifiche deficienze nella percepibilità della segnaletica, atte a renderla illegittima.
In definitiva, la decisione del primo Giudice non risulta corretta, risultando in atti che la postazione di rilevazione della velocità era indubbiamente visibile e regolarmente segnalata.
Non si procederà alla verifica degli ulteriori motivi di impugnazione sollevati in I grado e ritenuti assorbiti dal Giudice di Pace, poiché non espressamente riproposti da parte appellata nel presente giudizio. Al riguardo, deve rammentarsi che “la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite;
in tal caso la parte è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo” (cfr. Cass. SS.UU. n. 13195/2018; in senso conforme, Cass. n. 33649/2023).
Deve essere rigettata la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. formulata dall'appellante, non sussistendo i presupposti della disposizione normativa invocata (mala fede o colpa grave), rientrando nel legittimo esercizio del diritto di difesa la possibilità di proporre diversi motivi di doglianza relativi alla validità del provvedimento impugnato.
Inoltre, va rigettata la richiesta di rideterminazione della sanzione, essendo già stata irrogata nel minimo edittale (pari ad euro 544,00, ratione temporis applicabile).
Al rigetto del ricorso di I grado deve seguire, ai sensi dell'art. 7 c. 11 D. lgs. n. 150/2011, la determinazione dell'importo della sanzione pecuniaria che risulta congruo fissare nella misura del
Pag. 5 a 6 doppio del minimo edittale (pari ad euro 544,00, ratione temporis applicabile) in euro 1.088,00, oltre euro 18,50 per spese postali ed amministrative.
In considerazione dell'accoglimento dell'interposto appello, sulle spese processuali va osservato che:
- alcunché va statuito in ordine alle spese del giudizio di I grado, ove il Parte_1 si è costituito a mezzo del Comandante della Polizia Municipale;
[...]
- vanno riconosciute le spese processuali del presente giudizio di appello, che seguono la soccombenza dell'appellato ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n.
55/2014 e ss.mm.ii. (tabella n. 2; valori medi dello scaglione n. 1, in considerazione del valore della controversia).
P.Q.M.
il Tribunale, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'appello proposto dal ed in riforma della Parte_1 sentenza n. 2503/2019 del Giudice di Pace di Bari, rigetta il ricorso in opposizione avanzato da avverso il verbale di accertamento n. 2185/2019 emesso dalla Polizia locale del Controparte_1
e, per l'effetto, determina la sanzione principale in euro 1.088,00, Parte_1 oltre euro 18,50 per spese postali ed amministrative;
- condanna a rifondere in favore del le spese Controparte_1 Parte_1 processuali del giudizio di appello, liquidate in euro 662,00 per compensi professionali ed in euro
91,50 per esborsi documentati, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 2.7.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
Pag. 6 a 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE III CIVILE
In funzione di giudice di appello
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nel giudizio di II grado iscritto al n. 5195/2020 R.G., avente ad oggetto: “opposizione a sanzione amministrativa ex art. 7 D. lgs n. 150/2011”, promosso da:
in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
Vito Sportelli,
Appellante contro
, in proprio ex art. 86 c.p.c., Controparte_1
Appellato
Conclusioni: come da verbale di udienza del 2.7.2025, quivi da intendersi integralmente riportato e trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n.
4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso in appello depositato il 1.4.2020 il ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 2503/2019 del Giudice di Pace di depositata il 18.11.2019 e non notificata, a Pt_1 definizione del giudizio n. 4982/2019 R.G., con cui è stato accolto il ricorso proposto dall'odierno appellato avverso il verbale di accertamento n. 2185/2019, notificato il 14.4.2019 ed emesso dalla
Polizia locale di avente ad oggetto l'irrogazione di sanzione amministrativa ex Parte_1 art. 142 c. 9 del D. lgs 285/1992 in combinato disposto con gli artt. 142 c. 1 e 126 bis del predetto decreto legislativo, per eccesso di velocità (viaggiando ad una velocità di km/h 132,05, superando il limite di velocità di km/h 42,05, essendo vigente il limite di km/h 90,00), violazione commessa il
9.3.2019 sulla S.S. 100 km 29+700 direzione Pt_1
Pag. 1 a 6 In particolare, l'appellante - deducendo preliminarmente la tempestività della propria costituzione nel giudizio di primo grado nel rispetto dei termini di cui agli artt. 7 del D.lgs. 150/2011 e 416 c.p.c. - ha censurato la sentenza di I grado, contestando l'erronea valutazione operata dal Giudice di Pace in ordine al motivo di accoglimento del ricorso, considerato assorbente e relativo alla non visibilità della postazione di controllo, avendo il primo Giudice omesso di valutare la documentazione fotografica prodotta agli atti e la natura fidefaciente del verbale di contestazione, secondo il quale la postazione di controllo era regolarmente segnalata e ben visibile
Inoltre, ha chiesto la condanna dell'odierno appellato ex art 96 c.p.c. stante la natura dilatoria dell'avverso ricorso, in quanto recante numerosi motivi di doglianza, contestandone, altresì la fondatezza.
Sulla scorta di tali rilievi, l'appellante ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di confermare il verbale di accertamento n. 2185/2019, elevato dalla Polizia locale del Comune di con risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. da determinare in via equitativa e Parte_1 vittoria di spese e competenze legali del doppio grado di giudizio.
Fissata l'udienza del 9.12.2020, in data 10.11.2020 si è costituito in giudizio CP_1
, deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'atto di appello poiché redatto in
[...] violazione delle disposizioni di cui all'art 342 c.p.c. e per evidente infondatezza e, nel merito, contestando il motivo di riforma articolato dall'appellante, le avverse domande ed eccezioni ed ha concluso per il rigetto dell'appello, con conferma dell'impugnata sentenza o, in subordine, con rideterminazione della sanzione al minimo edittale, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 429 c.p.c., da ultimo, all'udienza del 2.7.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato, atteso che il gravame risulta rispettare le prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c. anche alla luce del dictum di Cass. SS.UU. n. 27199/2017, secondo cui “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua
Pag. 2 a 6 diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” né, prima facie, sussistevano i presupposti di cui all'invocato art. 348 bis c.p.c.
Quanto al merito, va rilevato che l'appello è meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Il Giudice di prime cure ha accolto l'opposizione proposta dall'odierno appellato, rilevando che “la postazione mobile di controllo non fosse ben visibile, contrariamente a quanto prescritto dal comma
6-bis dell'art. 142 c.d.s.” ed ha argomentato che sebbene “nell'impugnato verbale di accertamento si attesta che la postazione temporanea risultava “ben visibile” e posizionata “rispettando…i criteri di visibilità previsti dalla suddetta normativa”, ha ritenuto tale indicazione “insufficiente, se non accompagnata dalla specificazione della/delle modalità in concreto impiegata/e dall'organo accertatore al fine di rendere visibile la postazione di controllo. Ciò al fine di elementari esigenze di salvaguardia ed effettività del diritto di difesa del trasgressore, che deve essere posto nella condizione di conoscere, attraverso l'esame dell'atto sanzionatorio, i criteri di visibilità della postazione concretamente adottati, onde poterne contestare l'effettivo impiego o, al limite, anche di affermarne l'insufficienza nel caso specifico”.
Tale ratio decidendi non può essere condivisa.
Innanzitutto, mette conto rammentare che secondo la Suprema Corte “l'art.142, comma 6 bis del codice della strada, che dispone che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione “ (cfr. Cass. n. 4007/2022).
Ebbene, quanto alla segnalazione preventiva, la Corte di Cassazione ha, altresì, precisato che non è necessario che il verbale contenga un avvertimento puntuale circa le modalità di segnalazione, venendo in rilievo - ai fini della legittimità della sanzione - l'effettiva esistenza e l'idoneità della segnalazione stessa (cfr. Cass. n. 11792/2020).
L'esistenza del cartello è, tuttavia, circostanza oggettiva, che ricade sotto la diretta percezione dei verbalizzati, pertanto, la relativa menzione, contenuta nel verbale opposto (“l'agente ha visionato e verificato la presenza della segnaletica di preavviso indicante zona sottoposta a controllo elettronico di velocità”, cfr. all. 3 fasc. I grado non integra quindi una mera Parte_1 clausola di stile, ma costituisce attestazione di un dato direttamente rilevato dagli accertatori senza margini di apprezzamento, né diversamente valutabile nella sua oggettività, potendo l'opponente in primo grado contestarne la veridicità solo mediante querela di falso, nella specie, non proposta.
Pag. 3 a 6 La querela di falso non è, invece, necessaria per sindacare l'adeguatezza della medesima presegnalazione, oggetto di un apprezzamento dei verbalizzanti di cui, però, il primo Giudice avrebbe dovuto tener conto, valutandone la rilevanza nel confronto con le altre risultanze processuali, al pari di ogni elemento risultante dal verbale di accertamento.
Difatti, agli atti risulta produzione documentale (rilievi fotografici), allegata alla comparsa di costituzione del in I grado e depositata tempestivamente (come da timbro di Cancelleria del Pt_1
26.7.2019, rispetto alla udienza di comparizione tenutasi il 12.9.2019) entro cioè il termine di 10 gg. contemplato dall'art. 7 del D.lgs. n. 150/2011, dalla quale emerge la presenza del cartello di preavviso
(“controllo elettronico della velocità”) e, soprattutto, il suo posizionamento ad una distanza tale da consentire all'automobilista di conoscere della postazione di controllo della velocità e, eventualmente, di attivarsi per diminuire la velocità senza creare situazioni di pericolo per sé e per gli altri utenti della strada.
Specificatamente, dalla detta documentazione, non disconosciuta dall'opponente in I grado, risulta che, tenuto conto che la postazione di rilevazione della velocità era collocata al km 29+700, un cartello indicante “controllo elettronico della velocità” era collocato al km 29+950 e quindi a 250 metri rispetto al punto in cui era collocata l'apparecchiatura di rilevazione della velocità (cfr. rilievo fotografico del 9.3.2019 ore 9:17:27, all. 5 fasc. I grado . Parte_1
Tale distanza è conforme alle previsioni regolamentari in quanto il D.M. 13.6.2017, nell'integrare il precedente D.M. 15.8.2007, attuativo dell'art. 142 c. 6 bis C.d.S., al fine di definitivamente chiarire cosa dovesse intendersi per “adeguato anticipo” con cui devono essere presegnalate le postazioni di controllo della velocità (così come dal precedente D.M. previsto), ha ritenuto adeguata una distanza minima pari a quella indicata nell'art. 79, comma 3, del regolamento di esecuzione del C.d.S., in relazione al tipo di strada: 250 metri per le autostrade e le strade extraurbane principali;
150 metri per le strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento;
80 metri sulle altre strade.
Passando a valutare la visibilità della postazione, va rilevato che il Decreto del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 giugno 2017, nell'integrare il precedente D.M. 15.8.2007 attuativo dell'art. 142 c. 6 bis C.d.S., ha, tra l'altro, previsto, relativamente alle modalità per rendere visibili le postazioni di controllo sulla rete stradale, che “La visibilità delle postazioni può essere assicurata con la presenza, in prossimità delle stesse, anche congiuntamente: da un segnale con il simbolo delle figure II.109, 110/a, 110/b e 111 del Regolamento, secondo i casi (trattasi dei cartelli indicanti quale forza di polizia stia operando); dalla presenza di personale in uniforme o dell'autoveicolo di servizio contraddistinto dalle insegne di istituto;
dal dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu di cui all'art. 177 del Codice, anche su veicoli di serie”
(art. 3 e capo 7.4 dell'allegato).
Pag. 4 a 6 Orbene, il in sede di opposizione ha documentato, con la predetta Parte_1 documentazione fotografica, che la postazione era resa ben visibile a seguito di collocazione in prossimità della stessa del segnale della Polizia Locale e dalla presenza dell'autoveicolo di servizio contraddistinto dalle insegne di istituto (cfr. rilievo fotografico del 9.3.2019 ore 9:23:51, all. 5 fasc. I grado . Parte_1
Infine, mette conto evidenziare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale in tema di opposizione a verbale di contravvenzione per superamento del limite di velocità, grava sull'opponente, e non sulla P.A., l'onere di provare che la postazione non è visibile adeguatamente e la concreta inidoneità della segnaletica ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità (cfr. Cass. n. 23566/2017; Cass. n. 24166/2023).
Nel caso in rassegna, l'opponente in I grado ha esclusivamente contestato la mancanza di visibilità della postazione di rilevamento ma non ha fornito alcuna prova al riguardo, né tantomeno, ha dimostrato la sussistenza di specifiche deficienze nella percepibilità della segnaletica, atte a renderla illegittima.
In definitiva, la decisione del primo Giudice non risulta corretta, risultando in atti che la postazione di rilevazione della velocità era indubbiamente visibile e regolarmente segnalata.
Non si procederà alla verifica degli ulteriori motivi di impugnazione sollevati in I grado e ritenuti assorbiti dal Giudice di Pace, poiché non espressamente riproposti da parte appellata nel presente giudizio. Al riguardo, deve rammentarsi che “la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite;
in tal caso la parte è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo” (cfr. Cass. SS.UU. n. 13195/2018; in senso conforme, Cass. n. 33649/2023).
Deve essere rigettata la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. formulata dall'appellante, non sussistendo i presupposti della disposizione normativa invocata (mala fede o colpa grave), rientrando nel legittimo esercizio del diritto di difesa la possibilità di proporre diversi motivi di doglianza relativi alla validità del provvedimento impugnato.
Inoltre, va rigettata la richiesta di rideterminazione della sanzione, essendo già stata irrogata nel minimo edittale (pari ad euro 544,00, ratione temporis applicabile).
Al rigetto del ricorso di I grado deve seguire, ai sensi dell'art. 7 c. 11 D. lgs. n. 150/2011, la determinazione dell'importo della sanzione pecuniaria che risulta congruo fissare nella misura del
Pag. 5 a 6 doppio del minimo edittale (pari ad euro 544,00, ratione temporis applicabile) in euro 1.088,00, oltre euro 18,50 per spese postali ed amministrative.
In considerazione dell'accoglimento dell'interposto appello, sulle spese processuali va osservato che:
- alcunché va statuito in ordine alle spese del giudizio di I grado, ove il Parte_1 si è costituito a mezzo del Comandante della Polizia Municipale;
[...]
- vanno riconosciute le spese processuali del presente giudizio di appello, che seguono la soccombenza dell'appellato ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n.
55/2014 e ss.mm.ii. (tabella n. 2; valori medi dello scaglione n. 1, in considerazione del valore della controversia).
P.Q.M.
il Tribunale, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'appello proposto dal ed in riforma della Parte_1 sentenza n. 2503/2019 del Giudice di Pace di Bari, rigetta il ricorso in opposizione avanzato da avverso il verbale di accertamento n. 2185/2019 emesso dalla Polizia locale del Controparte_1
e, per l'effetto, determina la sanzione principale in euro 1.088,00, Parte_1 oltre euro 18,50 per spese postali ed amministrative;
- condanna a rifondere in favore del le spese Controparte_1 Parte_1 processuali del giudizio di appello, liquidate in euro 662,00 per compensi professionali ed in euro
91,50 per esborsi documentati, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 2.7.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
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