TRIB
Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/08/2025, n. 2006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2006 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 2861/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nata a [...], il [...], ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...]1, ed elettivamente domiciliata in Genova (GE),
Via Cesarea n. 2/22, presso lo studio dell'Avv. Cristina Ciari, che la rappresenta e la difende come da procura in atti
- Parte Attrice - nei confronti di
, C.F. , nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
06/09/1983, con ultimo domicilio in Genova (GE), Via del Commercio n. 60/2, attualmente irreperibile, contumace
- Parte Convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni per la parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previo accoglimento delle istanze istruttorie dedotte e deducendo, respinta ogni contraria istanza e domanda, 1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Genova, in data
27.12.2012, tra i Signori e , trascritto nel registro Parte_1 Controparte_1
Servizi Demografici del Comune di Genova, Anno 2012, Atto numero 207, Parte I, Serie 1,
Anno 2012 Uff. 1;
2. Con vittoria di spese legali in caso di opposizione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/03/2025, la Sig.ra ha chiesto che venisse Parte_1
pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Genova (GE) in data
27/12/2012 con il Sig. , dalla cui unione non erano nati figli, e da cui Controparte_1
si era separata giudizialmente come da sentenza n. 2031/2023, pubblicata in data 23/08/2023, emessa dal Tribunale di Genova.
Nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo effettuata all'ultima residenza nota del convenuto ove è risultato sconosciuto e quindi ai sensi dell'art. 143 c.p.c., il Sig. non si è costituito in giudizio rimanendo contumace né è comparso alla CP_1
prima udienza del 08/07/2025, in cui parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni chiedendo la sola pronuncia in punto status come in atti, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
- le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in Genova (GE) in data 27/12/2012 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Genova (GE) al N. 207 Parte I Serie 1
Anno 2012 Uff. 1, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio in atti;
- dall'unione coniugale non sono nati figli;
- i coniugi si sono separati giudizialmente come da sentenza n. 2031/2023, pubblicata in data
23/08/2023, emessa dal Tribunale di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia intervenuta alcuna riconciliazione;
- rispetto all'epoca della separazione non sono intervenute significative novità;
Ritenuto che la domanda di divorzio, a cui il convenuto non si è opposto rimanendo contumace, merita accoglimento non ravvisandosi, nella specie, alcuna possibilità di ricostruzione della comunione coniugale e sussistendo, conseguentemente, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2) lett. b della Legge 01/12/1970, n. 898;
Ritenuto che, in assenza di figli e non essendo stata formulata altra domanda in punto economico, non vi è luogo a stabilire alcuna condizione al di fuori della mera pronuncia in punto status;
Ritenuto infine che, per quanto concerne le spese di lite, stante la natura costitutiva della causa a cui il convenuto non si è opposto e l'assenza di statuizioni, le stesse possono essere integralmente compensate;
Viste le conclusioni del P.M.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Genova (GE) in data
27/12/2012 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Genova (GE) al N. 207 Parte
I Serie 1 Anno 2012 Uff. 1, tra e Parte_1 Controparte_1
Spese irripetibili.
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata Legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 18/07/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nata a [...], il [...], ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...]1, ed elettivamente domiciliata in Genova (GE),
Via Cesarea n. 2/22, presso lo studio dell'Avv. Cristina Ciari, che la rappresenta e la difende come da procura in atti
- Parte Attrice - nei confronti di
, C.F. , nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
06/09/1983, con ultimo domicilio in Genova (GE), Via del Commercio n. 60/2, attualmente irreperibile, contumace
- Parte Convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni per la parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previo accoglimento delle istanze istruttorie dedotte e deducendo, respinta ogni contraria istanza e domanda, 1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Genova, in data
27.12.2012, tra i Signori e , trascritto nel registro Parte_1 Controparte_1
Servizi Demografici del Comune di Genova, Anno 2012, Atto numero 207, Parte I, Serie 1,
Anno 2012 Uff. 1;
2. Con vittoria di spese legali in caso di opposizione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/03/2025, la Sig.ra ha chiesto che venisse Parte_1
pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Genova (GE) in data
27/12/2012 con il Sig. , dalla cui unione non erano nati figli, e da cui Controparte_1
si era separata giudizialmente come da sentenza n. 2031/2023, pubblicata in data 23/08/2023, emessa dal Tribunale di Genova.
Nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo effettuata all'ultima residenza nota del convenuto ove è risultato sconosciuto e quindi ai sensi dell'art. 143 c.p.c., il Sig. non si è costituito in giudizio rimanendo contumace né è comparso alla CP_1
prima udienza del 08/07/2025, in cui parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni chiedendo la sola pronuncia in punto status come in atti, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
- le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in Genova (GE) in data 27/12/2012 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Genova (GE) al N. 207 Parte I Serie 1
Anno 2012 Uff. 1, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio in atti;
- dall'unione coniugale non sono nati figli;
- i coniugi si sono separati giudizialmente come da sentenza n. 2031/2023, pubblicata in data
23/08/2023, emessa dal Tribunale di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia intervenuta alcuna riconciliazione;
- rispetto all'epoca della separazione non sono intervenute significative novità;
Ritenuto che la domanda di divorzio, a cui il convenuto non si è opposto rimanendo contumace, merita accoglimento non ravvisandosi, nella specie, alcuna possibilità di ricostruzione della comunione coniugale e sussistendo, conseguentemente, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2) lett. b della Legge 01/12/1970, n. 898;
Ritenuto che, in assenza di figli e non essendo stata formulata altra domanda in punto economico, non vi è luogo a stabilire alcuna condizione al di fuori della mera pronuncia in punto status;
Ritenuto infine che, per quanto concerne le spese di lite, stante la natura costitutiva della causa a cui il convenuto non si è opposto e l'assenza di statuizioni, le stesse possono essere integralmente compensate;
Viste le conclusioni del P.M.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Genova (GE) in data
27/12/2012 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Genova (GE) al N. 207 Parte
I Serie 1 Anno 2012 Uff. 1, tra e Parte_1 Controparte_1
Spese irripetibili.
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata Legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 18/07/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini