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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/11/2025, n. 4832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4832 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3976/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. ND LL Presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. ND Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile iscritta al n. 3976/2025 R.G. promossa da c.f. (avv. SIMEONE LAURA) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro c.f. (contumace) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)»
* * *
CONCLUSIONI
Come all'udienza del 12 novembre 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio in Albania in data 11 gennaio 1998 (l'atto non risulta trascritto nei registri italiani). La parte attrice ha chiesto la pronuncia della separazione e del divorzio, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c.
La parte convenuta è stata dichiarata contumace.
In data 12 novembre 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
§ 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
§ 3. – La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce degli elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§ 4. – La causa dovrà essere rimessa in istruttoria onde consentire – una volta passata in giudicato la sentenza di separazione e decorso il termine annuale dell'art. 3 l. div. – la pronuncia del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025.
Il Presidente estensore
ND LL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. ND LL Presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. ND Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile iscritta al n. 3976/2025 R.G. promossa da c.f. (avv. SIMEONE LAURA) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro c.f. (contumace) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)»
* * *
CONCLUSIONI
Come all'udienza del 12 novembre 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio in Albania in data 11 gennaio 1998 (l'atto non risulta trascritto nei registri italiani). La parte attrice ha chiesto la pronuncia della separazione e del divorzio, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c.
La parte convenuta è stata dichiarata contumace.
In data 12 novembre 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
§ 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
§ 3. – La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce degli elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§ 4. – La causa dovrà essere rimessa in istruttoria onde consentire – una volta passata in giudicato la sentenza di separazione e decorso il termine annuale dell'art. 3 l. div. – la pronuncia del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025.
Il Presidente estensore
ND LL