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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/11/2025, n. 3436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3436 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Sezione Seconda Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Sezione Seconda Civile, in funzione monocratica e in persona del dott. Francesco Cavone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine n. 993 dell'anno 2016, vertente
TRA
(P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Gallipoli (LE), via Arditi n. 18, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Bagno ed elettivamente domiciliata in
Lecce alla via Zanardelli n. 7, come da procura in atti;
– ATTRICE–
E
. (P.I.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
procuratore speciale dott. con sede in Roma alla via Cesare Pavese CP_2
n. 385, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Ernesto
TI e MA OS AC ed elettivamente domiciliata in Villa Castelli
(BR) alla p.zza G. Verdi n. 15, come da procura in atti;
1 – CONVENUTA –
All'udienza del 25.11.2025 celebrata con trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., precisate le conclusioni dalle parti processuali come riportate nelle note scritte dalle stesse depositate cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_1
conveniva in giudizio la società formulando le Controparte_1
seguenti conclusioni: “condannare la compagnia di assicurazioni al pagamento della somma di Euro 42.700,00, salva la maggiore o minore somma, a titolo di indennizzo secondo le condizioni di polizza, con gli interessi legali, oltre al maggior danno ex art. 1224, comma 2 codice civile, entrambi dalla data del sinistro al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
A fondamento della propria domanda la società attrice deduceva in particolare che:
- in data 18.11.2012 sottoscriveva con la convenuta il contratto di assicurazione n. 101011913, con massimale pari a 50.000 euro, a copertura del rischio di furto delle merci aziendali;
- nella notte del 21.3.2014 subiva ad opera di ignoti il furto della merce stoccata presso i propri magazzini, del valore complessivo pari ad euro 42.700,00;
2 - denunciava il sinistro alle competenti autorità di pubblica sicurezza nonché alla compagnia assicurativa convenuta che non provvedeva alla corresponsione dell'indennizzo previsto dalla polizza sottoscritta.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 20.4.2016, la società convenuta si opponeva alla domanda formulata in giudizio, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendone quindi il rigetto in quanto infondata in fatto come in diritto;
in via subordinata chiedeva il contenimento della liquidazione dell'indennizzo nei limiti di cui alle condizioni generali di polizza.
Istruita con le sole prove documentali prodotte dalle parti processuali, all'udienza del 25.11.2025, svoltasi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c..
**********
1 – La società attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 42.700,00 a titolo di indennizzo, rivendicata in virtù di polizza assicurativa sottoscritta a copertura del rischio di furto delle merci depositate presso i locali aziendali.
La domanda è fondata e merita quindi di essere accolta.
Nel contratto di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo si sostanzia nel danno verificatosi in dipendenza del rischio assicurato, nell'ambito spaziale e temporale di operatività della garanzia;
ne consegue che, ai sensi dell'art. 2967 c.c., spetta all'assicurato dimostrare la verificazione dell'evento pregiudizievole coperto dalla garanzia assicurativa;
sull'assicuratore, invece, grava l'onere di provare la causa
3 impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo ovvero la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione delle clausole di delimitazione del rischio assicurato (Cass. civ., ord. n. 24273/2023).
Orbene, nel caso di specie la società attrice ha osservato l'onere della prova in ordine alla sottoscrizione della polizza di assicurazione, all'avveramento del rischio assicurato e alla vigenza della copertura assicurativa alla data del sinistro, laddove la controparte processuale si è limitata sostanzialmente a contestare il quantum dell'indennizzo preteso dall'attrice, alla luce dell'asserita operatività di una clausola limitativa dell'indennizzo ex art. 55 lett. a) delle condizioni generali di polizza allegate in atti.
Tale eccezione non ha fondamento.
La clausola pattizia sopra citata di cui alle Condizioni generali di polizza non può infatti trovare applicazione nel caso di specie, essendo custodito il carburante oggetto di furto in serbatoi interrati ubicati all'interno dell'area di pertinenza aziendale, non esposti alla vista di chiunque e quindi non posti “all'aperto”, come evincibile dalla documentazione fotografica versata in atti.
Ne consegue il diritto della società attrice di conseguire l'indennizzo previsto dalla polizza di assicurazione oggetto di giudizio, nella misura di euro 42.700,00, corrispondente al valore della merce oggetto di furto ad opera di ignoti come denunciato alla data del sinistro.
Trattandosi di un debito di valore alla società attrice devono essere riconosciuti anche la rivalutazione monetaria e gli interessi legali compensativi dei tempi processuali.
4 Quanto alle spese di lite ritiene il Giudicante che non sussistono nel caso di specie i presupposti per derogare al generale principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c.; spese da liquidarsi in dispositivo secondo parametri prossimi ai valori medi tariffari applicabili ratione temporis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice Unico, disattesa, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo sulla domanda formulata dalla società nei Parte_1
confronti della società , così provvede: Controparte_1
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento della somma di euro 42.700,00 in favore della società attrice, oltre interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata dalla data del sinistro al saldo;
2) condanna la società convenuta alla refusione delle spese di lite in favore della società attrice che liquida complessivamente in euro 7.400,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge.
5 La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Così deciso in Lecce il 26.11.2025.
IL GIUDICE
dott. Francesco CAVONE
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Valentino Pirelli, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo del Tribunale di Lecce.
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