Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/02/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 492/2024 V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott.ssa Silvia Barison Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est.
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta N. 492/2024 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nato a [...], il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...] n. 55, rappresentato e difeso dall'Avv.
Andrea Pellegrini del Foro di Reggio Emilia ( Email_1
presso il cui studio – sito in Reggio Emilia, Via Cadoppi n. 12 – è elettivamente domiciliato;
e
, nata a [...], il [...], (C.F. ), Parte_2 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Diego Niero del Foro di Venezia presso il cui studio – sito in Noale, Piazza Castello Email_2
n. 41/C – è elettivamente domiciliata;
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Venezia;
OGGETTO: Modifica condizioni di divorzio.
Conclusioni delle parti: come da ricorso depositato in data 8.02.2024 (e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c. in data 7.10.2024) che di seguito si
riproducono: “1. revocare l'obbligo di contribuzione paterna al mantenimento ordinario del figlio dalla data della domanda, in modifica delle condizioni di divorzio di cui alla Persona_1
sentenza di scioglimento del matrimonio n. 1577 del 07/04/2009, pubblicata in data 05/06/2009, pronunciata dal Tribunale di Venezia;
2. revocare l'obbligo delle parti di contribuire alle spese straordinarie del figli Persona_1
nella misura del 50% ciascuno, dalla data della domanda, in modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza di scioglimento del matrimonio n. 1577 del 07/04/2009, pubblicata in data
05/06/2009, pronunciata dal Tribunale di Venezia;
3. spese del presente giudizio integralmente compensate”.
Conclusioni del pubblico ministero: “Voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.02.2024, e hanno Parte_1 Parte_3
chiesto la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con la sentenza n. 1577/2009 pronunciata dall'intestato Tribunale in data 7.04.2009 (pubblicata in data 5.06.2009), nei seguenti termini:
“1. revocare l'obbligo di contribuzione paterna al mantenimento ordinario del figlio Per_1
dalla data della domanda, in modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza di
[...]
scioglimento del matrimonio n. 1577 del 07/04/2009, pubblicata in data 05/06/2009, pronunciata dal Tribunale di Venezia;
2. revocare l'obbligo delle parti di contribuire alle spese straordinarie del figli Persona_1
nella misura del 50% ciascuno, dalla data della domanda, in modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza di scioglimento del matrimonio n. 1577 del 07/04/2009, pubblicata in data
05/06/2009, pronunciata dal Tribunale di Venezia;
3. spese del presente giudizio integralmente compensate”.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza dell'8.10.2024, i ricorrenti hanno confermato le condizioni indicate nel ricorso ed hanno insistito per il suo accoglimento;
la causa, quindi, è stata riservata per la decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto per legge in data 18.12.2024, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso congiunto.
* * *
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, vanno accolte.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti,
espressione della concorde volontà di queste ultime.
Per quanto non modificato, continueranno a trovare applicazione le statuizioni di cui alla sentenza N. 492/2024 V.G
n. 1577/2009 del 7.04.2009 (pubblicata in data 5.06.2009) resa dal Tribunale di Venezia.
In considerazione della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, va disposta la compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dispone che le condizioni di divorzio di cui alla sentenza di questo Tribunale n.
1577/2009 del 7.04.2009 (pubblicata in data 5.06.2009), vengano modificate nei seguenti termini:
“1. revocare l'obbligo di contribuzione paterna al mantenimento ordinario del figlio Per_1
dalla data della domanda, in modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza di
[...]
scioglimento del matrimonio n. 1577 del 07/04/2009, pubblicata in data 05/06/2009, pronunciata dal Tribunale di Venezia;
2. revocare l'obbligo delle parti di contribuire alle spese straordinarie del figli Persona_1
nella misura del 50% ciascuno, dalla data della domanda, in modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza di scioglimento del matrimonio n. 1577 del 07/04/2009, pubblicata in data
05/06/2009, pronunciata dal Tribunale di Venezia;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 21.01.2025
IL GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Lisa Micochero