Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 8473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8473 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08473/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13512/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13512 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Iorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Csm Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 25.7.2024, P.15067/2024, Pratica n. 7/V7/2022, con cui si è disposto - in relazione al quadriennio corrente dal 23.6.2017 al 23.6.2021 – “ il mancato superamento, per valutazione non positiva (…), della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 22.6.2021, con invito al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Torino di procedere a rivalutazione per il periodo dal 22/6/2021 al 22/6/2022 ”; del decreto del Ministro della Giustizia del 27.10.2024 e di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del CSM e del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 il dott. AN FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
Il dott. -OMISSIS-, magistrato di sesta valutazione di professionalità, in servizio presso il Tribunale di Torino, ha impugnato e chiesto l’annullamento della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 25.7.2024, P.15067/2024, Pratica n. 7/V7/2022, con cui si è disposto - in relazione al quadriennio corrente dal 23.6.2017 al 23.6.2021 – “ il mancato superamento, per valutazione non positiva (…), della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 22.6.2021, con invito al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Torino di procedere a rivalutazione per il periodo dal 22/6/2021 al 22/6/2022 ”; del decreto del Ministro della Giustizia del 27.10.2024 e di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.
A fondamento del provvedimento impugnato è stato riferito, in chiave ricostruttiva: che “ i pareri formulati in relazione alle precedenti progressioni di carriera (…) sono stati positivi, pur evidenziando, costantemente criticità in ordine al parametro della diligenza, come rimarcato dal parere reso dal Consiglio Giudiziario di Torino, da ultimo, il 21.12.2021 ”; che “ il parere reso dal Consiglio Giudiziario di Torino del 10.3.2009, in occasione della nomina a magistrato di Corte di Appello, evidenziava già criticità in ordine al parametro della diligenza (parere negativo reso a maggioranza), pur dando conto dell'assoluzione intervenuta in data 16.2.2007, in sede disciplinare (proc. n .45/06), in merito ai ritardi nei depositi dei provvedimenti (123 sentenze civili ed oltre 230 ordinanze per l'intero periodo in valutazione) ”; che, inoltre, il ricorrente “ è stato sottoposto a un procedimento disciplinare, il n.31/2013 R.G.1, per reiterati ritardi nel compimento di atti relativi all'esercizio delle funzioni commessi non nel quadriennio in valutazione (dal 15.3.2005 al 20.2.2012) ed esitato con sentenza di condanna definitiva alla sanzione della censura n. 84 del 21.3.2014 ”.
Con specifico riguardo alla valutazione contestata, nel provvedimento gravato si è richiamato il parere del Consiglio Giudiziario di Torino, reso in data 21.12.2021 (nell’ambito del quale si è articolato il contraddittorio anche mediante audizione del ricorrente in data 14.12.2021), conclusosi con un giudizio non positivo per il conseguimento della settima valutazione di professionalità, per carenza del parametro della diligenza, a tal fine contestandosi: “ a) “i plurimi ritardi (oltre 250 negli ultimi due anni e mezzo), di notevole entità e protratti per l'intero quadriennio in valutazione”; b) la gravità dei ritardi; c) l’inferenza dei ritardi anche alla materia tutelare e che “pur se non monitorati dal punto di vista statistico” erano desumibili dal rapporto della Presidente di Sezione, dott.ssa -OMISSIS- e “qualitativamente di rilievo...data l'incidenza su valori fondamentali della persona che implica di necessità la celere evasione delle istanze e degli incombenti previsti dalla legge” e che "implica anche, a monte, un preciso ed efficace monitoraggio delle urgenze (anche mediante gli strumenti informatici offerti dal processo telematico) che non pare adeguatamente applicato dal collega mediante l'affidamento a messaggi telefonici della cancelleria ovvero a solleciti presidenziali ”.
In linea con il parere del Consiglio Giudiziario, il CSM ha ritenuto rilevanti e decisivi “ a) i prospetti dei ritardi (che ne documentano la sussistenza lungo tutto l'arco del periodo in valutazione), con i correlati dati statistici comparati con gli altri magistrati della Sezione (dai quali emerge la ridotta produttività del dr. -OMISSIS- e la sua progressiva diminuzione nel tempo); b) quanto evidenziato dal Presidente della IX^ sezione, dott.ssa-OMISSIS-, con riferimento alla carenza del parametro della diligenza attesi i ritardi rilevati, poi confluito in un unanime giudizio di carenza sotto il profilo della diligenza come formulato dal Consiglio Giudiziario di Torino, in apparente distonia con quanto apprezzato nel rapporto informativo finale redatto dal Presidente del Tribunale di Torino e dal precedente Presidente di Sezione, dott.ssa -OMISSIS- ”.
Tirando le fila delle valutazioni esperite, l’organo di autogoverno ha concluso che “ la valutazione circa la carenza del parametro della diligenza qui assunta risulta avvalorata dal fatto che tutta la storia professionale del dott. -OMISSIS- è stata funestata da criticità mai superate – ancorché in precedenza reputate giustificate - rispetto al profilo della diligenza, sub specie di mancato rispetto dei termini di legge per il deposito dei provvedimenti, tanto da aver condotto non solo alla citata sentenza disciplinare n. 84/2014, per ritardi maturati tra il 2005 e il 2012 - indi fuori periodo e non oggetto di valutazione - la condotta di scarsa diligenza è perdurata in tutto il successivo periodo cristallizzandosi, quanto a quello oggetto di odierna valutazione, nel prospetto sopra riportato ”: il che ha escluso di poter configurare in chiave giustificativa la sussistenza di “ contingenze del momento ”, appuntando in chiave critica “ una costante incapacità del magistrato di gestire il proprio ruolo ”.
A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
1°) “ violazione di legge e/o eccesso di potere per valutazione di elementi non rilevanti e non utilizzabili ai fini della motivazione ”.
In prima battuta, il ricorrente ha contestato che “ la asserita mancata diligenza era determinata dall’eccessivo carico di lavoro e che gli “asseriti ritardi ” sono ricollegabili esclusivamente al gravoso e strutturale carico di lavoro ”, lamentando che “ il provvedimento impugnato ribaltava l’esito delle precedenti valutazioni di professionalità, facendole divenire in sostanza negative sebbene fossero positive e tutte relative ad altri periodi diversi da quello in valutazione e in relazione ai quali si era già consolidato l’effetto dei provvedimenti amministrativi di valutazione di professionalità positiva ” (cfr. pag. 5).
Ha soggiunto, con richiamo alla conseguita valutazione di sesta professionalità, che il CSM avrebbe enfatizzato un “ singolo semestre del quadriennio in valutazione (dal 23-06-2013 al 31-12-2013) nel quale erano risultati un modesto numero di procedimenti (18) con ritardi modesti (da 23 a 92 giorni), il tutto giustificato dalle difficoltà operative in cui si era trovato a operare il ricorrente nell’ultima fase di servizio presso il Tribunale di Pinerolo, avuto riguardo alla mole e qualità degli affari trattati ” (cfr. pag. 7).
2°) “ Violazione di legge e/o eccesso di potere per motivazione carente e/o erronea della delibera nella valutazione della documentazione acquisita ”.
Con tale motivo il ricorrente ha dedotto che “ contrariamente a quanto rilevato dal CSM, la maggioranza dei provvedimenti nel quadriennio di valutazione erano depositati dal ricorrente prima del detto termine di 180 giorni ”, laddove, all’opposto, “ il CSM parcellizzava i dati statistici al fine di sminuire la diligenza del ricorrente, omettendo di rilevare che nell’anno 2017 solo il 15% dei provvedimenti risultava depositato in ritardo e nell’anno 2021 la percentuale di ritardi era del 37% ” (cfr. pag. 10).
In particolare, ha sottolineato che, quale giudice tutelare, avrebbe trattato varia procedure di amministrazione di sostegno, “ che implicano l’adozione in via d’urgenza di tutta una serie di provvedimenti “sub cautelari” (visti, autorizzazioni, prese d’atto, nomina di tutori e curatori in via provvisoria ed urgente ecc.) ai quali il sistema non attribuisce la valenza di provvedimenti decisori statisticamente rilevabili, il sistema falsando il dato reale della effettiva lavorazione del fascicolo da parte del magistrato continua a rilevare la presenza di un fascicolo “non lavorato” ” (cfr. pag. 11).
Ha, quindi, stigmatizzato che la deliberazione impugnata “ affastella una serie di argomenti nel chiaro intento di adottare la soluzione più sfavorevole al magistrato in valutazione dando inspiegabilmente prevalenza ad una “relazione interna” della Dott.-OMISSIS- (presidente f.f. della IX sezione civile solo per l’ultimo anno e mezzo del periodo in valutazione) che certamente è un parere obbligatorio ma non vincolante, rispetto al rapporto formale del presidente del Tribunale Dott. -OMISSIS-, unico atto utilizzabile ai fini della circolare che avrebbe dovuto prevalere su qualsiasi altra valutazione, e finanche alla “relazione interna” della presidente di sezione Dott. -OMISSIS-, presidente p.t. della IX sezione civile per oltre due anni del periodo di valutazione) ” (cfr. pag. 14).
3°) “ Violazione di legge e/o eccesso di potere per travisamento dei fatti ed ingiustizia manifesta nell’adozione di un metodo di valutazione non previsto ”.
Riprendendo il contenuto delle precedenti censure, il ricorrente ha dedotto che la propria condotta professionale “ non ha dato luogo ad alcuna segnalazione negativa di avvocati o delle parti dei procedimenti con specifico riferimento ai ritardi. (…) Risulta, invece, il contrario, ossia che attraverso un elevato numero di definizioni di procedimenti (…), e nonostante il carico di lavoro strutturalmente eccessivo, abbia fatto fronte alla necessità di venire incontro alle esigenze di giustizia di volta in volta espresse dalle parti private dei procedimenti in materia tutelare, di immigrazione e di successioni ” (cfr. pag. 16)
Ha, infine, contestato che “ il CSM ritiene che sia preferibile un magistrato assente del tutto (che notoriamente non viene sostituito e il cui ruolo di fatto si “congela”) rispetto ad un magistrato che, facendo fronte ai suoi doveri professionali e familiari, sia presente al lavoro ma depositi i provvedimenti in ritardo, per le dette ragioni di assistenza ai familiari obiettivamente giustificabili ”, ossia la propria madre e il figlio (cfr. pag. 19): situazione di cui l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto.
Il ricorrente si è, inoltre, riservato la proposizione di domanda risarcitoria.
Si sono costituiti in giudizio il CSM ed il Ministero della Giustizia (17.12.2024).
In vista dell’udienza di discussione nel merito del ricorso, inizialmente fissata per il 10 dicembre 2025, le parti hanno depositato le rispettive memorie e repliche.
In particolare:
- nella memoria del 7.11.2025 le Amministrazioni resistenti hanno opposto che “ lo scrutinio è stato quindi svolto secondo canoni pienamente logici e coerenti, come dimostrato dalla rilevata insussistenza di indici di episodicità, sporadicità o eccezionalità dei ritardi censiti, e fermo restando che, come si evince dal testo della delibera impugnata, la causa del mancato superamento della valutazione di professionalità è stata individuata nei ritardi del quadriennio in valutazione, non in quelli registrati nei quadrienni precedenti ” (cfr. pag. 22); e che “ i rilievi formulati nella delibera, lungi dal rimanere privi di riscontro come invece asserisce il ricorrente, scaturiscono dalle fonti di conoscenza legittimamente acquisite al procedimento e, in particolare, dal rapporto del Presidente di Sezione (dott.ssa -OMISSIS-), dalla audizione del dott. -OMISSIS- dinanzi al Consiglio Giudiziario nonché dal parere di quest’ultimo ” (cfr. pag. 23);
- nella memoria del 10.11.2025 il ricorrente ha ribadito che la deliberazione impugnata “ riconosce la assidua presenza in ufficio del magistrato (dato positivo) ma la ignora nella ponderazione finale; enfatizza il dato numerico dei ritardi senza tener conto delle circostanze oggettive di carico straordinario (oltre 4.000 tutele arretrate) che la stessa Amministrazione menziona ma non valuta in modo proporzionato; utilizza, in parte, dati statistici non confrontabili con quelli dei colleghi, così travisando il parametro di riferimento ” (cfr. pag. 5). Ha, però, chiesto in via preliminare un rinvio della discussione in ragione del fatto che “ in data 9 ottobre 2025 la Sezione disciplinare del CSM ha rinviato l’udienza al 15 gennaio 2025 (…) nel giudizio a carico del Dott. -OMISSIS- per i medesimi fatti in relazione ai quali lo stesso CSM ha deliberato la valutazione non positiva impugnata ”.
La trattazione, pertanto, è stata differita all’udienza pubblica del 29 aprile 2026, prima della quale il CSM ed il Ministero hanno depositato la comunicazione riportante l’esito del procedimento, definitosi con l’irrogazione al ricorrente della sanzione della censura, evidenziando, nella memoria del 27.3.2026, che tale sanzione non determinerebbe alcuna distonìa rispetto alle contestazioni trasfuse nel provvedimento di mancato superamento della settima valutazione di professionalità.
Il ricorrente, nella memoria di replica del 28.3.2026 ha, di contro, rimarcato che “ la censura disciplinare è, all’opposto, la più lieve delle sanzioni disciplinari e perde ogni effetto trascorsi cinque anni dalla sua irrevocabilità, a condizione che il magistrato consegua una valutazione di professionalità positiva. Il paradosso è evidente: il magistrato è condannato con la sanzione più lieve in sede disciplinare e con la misura più grave in sede valutativa, per i medesimi fatti ” (cfr. pag. 5); ha, inoltre, chiesto la rimessione al Giudice delle Leggi della questione di legittimità costituzionale “ dell’art. 11 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, e delle relative disposizioni attuative contenute nella Circolare n. 20691/2007, nella parte in cui consentono che i medesimi fatti accertati in sede disciplinare – già oggetto di sanzione definitiva – possano fondare altresì una valutazione di professionalità “non positiva” con effetti preclusivi e ablatori sulla carriera del magistrato più gravi della sanzione disciplinare stessa, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU e all’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea ”; e, in via subordinata, ha anche chiesto di disporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea “ della questione se l’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali e l’art. 19, § 1, TUE ostino a una normativa nazionale che consenta di applicare, per i medesimi fatti accertati in sede disciplinare, sia una sanzione disciplinare sia una misura di natura lato sensu punitiva quale la valutazione di professionalità “non positiva”, quando le conseguenze di quest’ultima sulla carriera e sul trattamento economico del magistrato siano obiettivamente più gravi della sanzione disciplinare irrogata, determinando un cumulo sanzionatorio sproporzionato ai sensi dell’art. 52, § 1, della Carta stessa ”.
Rilievi cui le resistenti si sono opposte nella replica del 3.4.2026.
All’udienza pubblica del 29 aprile 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
RI
Preliminarmente, il Collegio non ravvisa congrue ragioni per disporre un ulteriore rinvio della trattazione, posto che lo stesso ricorrente, in occasione della pregressa richiesta di rinvio, aveva prospettato che “ l’esito del giudizio disciplinare ” fosse rilevante: ma una rilevanza che aveva indotto il Collegio a concedere il rinvio in prospettiva di un’eventuale assoluzione, che, tuttavia, nella specie non è intervenuta, essendo stata irrogata al ricorrente la sanzione della censura.
Cosicché, a fondamento del rigetto della domanda di nuovo rinvio va richiamata la disciplina fissata dalla circolare n. 20691 dell’8 ottobre 2007 (“ Nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati, con le modifiche apportate dall’Assemblea plenaria nelle sedute del 25 luglio 2012, 6 marzo 2014, 13 marzo 2014, 14 maggio 2014, 23 luglio 2014, 24 luglio 2014, 10 settembre 2014, 26 marzo 2015, 12 aprile 2017, 25 ottobre 2017 e 21 febbraio 2018 ”), applicabile al quadriennio oggetto del contendere (23.6.2017 - 23.6.2021), secondo cui “ i fatti accertati in sede disciplinare sono oggetto di autonoma valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura ai fini della valutazione di professionalità, indipendentemente dall’esito, di condanna o di assoluzione, del procedimento disciplinare ”.
Nel merito, il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto, non cogliendo nel segno nessuno dei tre motivi proposti, connotati da affinità tematica e, per questo, esaminabili in modo congiunto.
A norma dell’art. 11, comma 1, del d.lgs. 160/2006 “ tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina fino al superamento della settima valutazione di professionalità ”; tale valutazione, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, si incentra sui parametri della capacità, laboriosità, diligenza e impegno.
La medesima disposizione specifica, per quanto qui di interesse, che “ la diligenza è riferita all'assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; è riferita inoltre al rispetto dei termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni previste dall'ordinamento giudiziario per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza ”.
Nei procedimenti che concernono le valutazioni di professionalità del magistrato il CSM esercita le prerogative di cui all’art. 105 Costituzione, nel cui ambito l’organo di autogoverno ha un ampio potere di apprezzamento di merito. Il sindacato del giudice amministrativo su tali valutazioni non può, pertanto, che arrestarsi alla manifesta illogicità, ingiustizia o irrazionalità della relativa motivazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V., 8 giugno 2018, n. 3479). Del resto, l’esercizio del sindacato giurisdizionale sugli atti consiliari implica di verificare la fedele ricostruzione dei fatti, la congruenza dei presupposti e la logicità della motivazione, nonché l’accertamento del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni (cfr. TAR Lazio – Roma, 29 marzo 2010, n. 4924; id. 4 maggio 2007, n. 3926; id., 18 luglio 2003, n. 6358; id., 15 ottobre 1999, n. 2288). Ciò comporta che l’accertamento sull’esercizio del potere discrezionale del CSM investe una delibazione che riguarda i criteri generali previsti dalla legge e, in special modo, la conformità del potere stesso al canone di ragionevolezza, da ciò derivando che è precluso al giudice amministrativo di sovrapporre una propria valutazione a quella effettuata dall’organo cui tale potere spetta in via esclusiva (cfr. TAR Lazio - Roma, 29 marzo 2010, n. 4924).
Ciò premesso, in prima battuta non è affatto rimproverabile al CSM la sussistenza di pregiudizi o preconcetti valutativi nei confronti del ricorrente, essendosi, invece, semplicemente proceduto a riepilogare il “ percorso professionale del magistrato ”, caratterizzato dalla sottoposizione ad un “ procedimento disciplinare, il n.31/2013 R.G.1, per reiterati ritardi nel compimento di atti relativi all'esercizio delle funzioni commessi non nel quadriennio in valutazione (dal 15.3.2005 al 20.2.2012) ed esitato con sentenza di condanna definitiva alla sanzione della censura n. 84 del 21.3.2014 ”.
In chiave correttamente ricostruttiva si è dato atto tanto della strutturata contestazione mossa al dott. -OMISSIS- (essendosi riportato in nota “ l'illecito di cui agli art. 1, comma 1, e 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 per il deposito in ritardo, nel periodo compreso tra il 15.3.2005 al 20.2.2012 dei seguenti provvedimenti: - n.63 sentenze collegiali (ritardi tra 125 e 919 giorni; di cui 4 sentenze oltre l'anno; di cui 3 tra 1 e due anni e una tra 2 e 3 anni); - n.64 sentenze civili monocratiche (ritardi tra 123 e 1257 gg; 44 sentenze ultrannuali, di cui 19 tra 1 e 2 anni); n. 172 ordinanze depositate con ritardi compresi tra 134 e 938 gg. di cui 80 con un ritardo compreso tra 1 e 2 anni e 14 con ritardo compreso tra 2 e 3 anni. Fatti accertati a seguito di ispezione ordinaria svolta dal 21.2.2012 al 23.3.2012. In particolare, la Sezione Disciplinare ha ritenuto che i ritardi contestati presentassero i requisiti della reiterazione – la cui rilevanza andava valutata non solo con riferimento al numero delle condotte, ma considerando anche l'arco di tempo nel quale esse si inscrivevano – e della gravità, richiamando i principi sanciti nella sentenza Sez. Un., 14/04/2011, n. 8488, trattandosi di un numero significativo di ritardi. Mentre il carico di lavoro, l'organizzazione dell'ufficio giudiziario di appartenenza e le funzioni giurisdizionali concretamente svolte non potevano rilevare quali indici di "giustificazione" del ritardo non configurandosi quali situazioni ostative tali da determinare la concreta "inesigibilità" del rispetto dei termini stabiliti per il deposito dei provvedimenti giurisdizionali. Peraltro, rilevava la Sezione Disciplinare, il ritardo eccedente i limiti della durata ragionevole del processo doveva presumersi ingiustificabile, non ricorrendo situazioni eccezionali e transitorie idonee ad esimerlo ”), quanto dell’avvenuto superamento della quinta valutazione di professionalità (anche in questo caso si è riportato in nota il relativo giudizio: “ risultano positivamente soddisfatti tutti i parametri per il riconoscimento al dottor -OMISSIS- della V valutazione di professionalità, trattandosi di magistrato la cui preparazione professionale e laboriosità sono fuori discussione e considerato che le criticità emerse in sede disciplinare, con specifico riferimento al periodo scrutinato, non si riverberano negativamente sul parametro della capacità, avuto riguardo alla mole ed alla tipologia dei carichi di lavoro (correlati alla particolare situazione del Tribunale di Pinerolo), che all'epoca gravavano sul magistrato in valutazione ”).
Non è, perciò, persuasivo l’assunto secondo cui il CSM avrebbe inteso “ introdurre scorrettamente il profilo del dott. -OMISSIS- come quello di un magistrato abitualmente ritardatario in modo ingiustificato ” (cfr. pag. 6); la lineare motivazione del provvedimento, infatti, non lascia trasparire alcun rifermento di carattere estensivo tra pregressi periodi professionali ed il quadriennio oggetto del contendere; né sono ravvisabili elementi di promiscua ponderazione tra la valutazione di professionalità e le vicende disciplinari conclusesi, peraltro, in senso favorevole al ricorrente.
Entrando nel merito delle valutazioni esperite, in disparte, dunque, dalle pregresse criticità, è risultato che “ nell'anno 2017 (ancorché vada tenuto conto solo del secondo semestre) si sono registrati definizioni totali per n. 81 procedimenti quasi tutti esitati oltre il termine di 180 giorni di ritardo con un picco massimo di gg 291 complessivi (per il solo contenzioso ordinario); nell'anno 2018 risulta un deposito complessivo di n. 206 procedimenti di cui n.32 depositi di ordinanze o decreti avvenuti oltre il termine di 180 gg. (termine che il Presidente di sezione indica come di tolleranza perché i procedimenti in questione sono in prevalenza collegiali, con un picco massimo di ritardo in un procedimento di 529 giorni oltre i 180 giorni (ossia deposito in 709 giorni complessivi), oscillando gli altri intorno e oltre i 200- 240 giorni di ritardo complessivo nel deposito); nel 2019 dei 174 procedimenti depositati n.107 risultano oltre 180 gg. (con un picco massimo di ritardo di 677 gg); nel 2020 dei n. 158 depositi complessivi n.103 risultano oltre 180 gg (quasi tutti oltre l'anno); nel I° semestre del 2021 dei n. 133 depositi complessivi n. 50 circa risultano effettuati in un termine superiore a 180 gg. (in media superiore all'anno) ”.
Si è, pertanto, rilevato che “ detti ritardi sono, quindi, "plurimi (oltre 250 negli ultimi due anni e mezzo), di notevole entità e protratti per l'intero quadriennio in valutazione" e sono gravi come è dato desumere dalla percentuale numerica (che ha raggiunto il 65% dei depositi nel 2020) e dal numero di giorni di ritardo di ciascun deposito rispetto al termine di legge (nel 2020 quasi 100 depositi oltre 365 gg.; nel I° semestre del 2021 la media dei n. 50 depositi fuori termine è di circa un anno), dimostrando una pervicace violazione del termine di legge per il deposito dei provvedimenti ed una produttività sostanzialmente calante ”.
Ad avviso del Collegio, si tratta di un rilievo di notevolissima imponenza e, di riflesso, di significativo impatto ai fini del superamento della valutazione di professionalità contestata.
Sul punto, la giurisprudenza ha, infatti, statuito l’illegittimità del giudizio espresso dal CSM su un candidato nel caso venga omesso di prendere in considerazione il rispetto dei termini per il deposito degli atti, elemento incidente sulla diligenza professionale (“ il dato che il CSM è tenuto a considerare costituito dalle valutazioni di professionalità è solo uno degli elementi che vanno presi in considerazione nella comparazione dei candidati. E il parametro della diligenza non può essere desunto e apprezzato sul mero e parziale specchio della valutazione di professionalità quadriennale (anche perché quelle valutazioni prescindono da una competizione e comparazione fra diversi aspiranti): va invece preso in diretta, immediata e autonoma considerazione per come risulta dalle doverose istruttorie ”, cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 18 dicembre 2017, n. 5933).
Ne deriva che la sussistenza e la rilevanza di elementi scriminanti – tale essendo, invero, il filo rosso delle deduzioni del ricorrente, sia per ragioni connesse ai carichi di lavoro, sia per ragioni connesse a situazioni personali – non può che essere ponderata in modo rigoroso, vale a dire secondo un parametro di alta probabilità se non proprio di sostanziale certezza.
Ad avviso del Collegio, l’esame degli atti non consente di affermare che un’adeguata soglia di rilevanza probatoria sia stata raggiunta.
Il ricorrente ha lamentato che “ a fronte di un obiettivo e manifesto sovraccarico di lavoro, tale da rendere rilevante la positività del parametro della laboriosità, non fosse mai stata prospettata (…) la possibilità di una riorganizzazione dell’attività giurisdizionale, mediante un piano di rientro che sospendesse o riducesse le sopravvenienze e redistribuisse le pendenze, in modo da ridurre l’arretrato e consentire lo smaltimento dei provvedimenti da depositare ” (cfr. pag. 4).
Ma non ha superato l’obiezione mossa in sede procedimentale (ossia che fosse “ il lamentato carico di lavoro derivato dai rendiconti ancora aperti al momento della creazione della IX^ sezione (nel 2017) era stato, in realtà, determinato dallo stesso magistrato (si trattava, infatti, dei ritardi nei rendiconti relativi ai circa 4000 fascicoli già assegnati al -OMISSIS- nel 2016 e, come dallo stesso ammesso in sede di audizione dinnanzi al C.G., anche redistribuiti tra i giudici della IX^ sezione) ”)
Ha, poi, stigmatizzato la contraddizione che sarebbe emersa tra quanto avrebbe espresso il presidente p.t della IX sezione civile del Tribunale di Torino (dott. -OMISSIS-) rispetto a quanto espresso nella relazione del successivo presidente f.f. della IX sezione civile del Tribunale di Torino (dott.-OMISSIS-), la quale avrebbe reso “ un parere obbligatorio ma non vincolante, rispetto al rapporto formale del presidente del Tribunale dott. -OMISSIS-, unico atto utilizzabile ai fini della circolare che avrebbe dovuto prevalere su qualsiasi altra valutazione ” (cfr. pag. 14 del ricorso).
Il dott. -OMISSIS- ha rimarcato gli aspetti rimediali dell’operato del ricorrente (“ nelle circostanze in cui si è rilevata qualche criticità o rallentamento, egli si è immediatamente attivato per ovviare alle stesse ”); la dott.-OMISSIS- ha, invece, fotografato una realtà documentale (“ dai dati statistici in mio possesso (in particolare quelli del 2020 e del 2021 che si allegano) e dai dati raccolti periodicamente dalla Cancelleria emerge un consistente numero di ritardi – riconosciuti dal dott. -OMISSIS- nella autorelazione – nel deposito dei provvedimenti nel corso del periodo oggetto di valutazione ”); il dott. -OMISSIS- ha tratto una valutazione positiva.
Nessuno dei predetti Magistrati ha, però, condiviso o avallato i profili scriminanti azionati dal ricorrente nel procedimento e nel presente giudizio: non è, quindi, fondatamente prospettabile l’imponenza/insostenibilità dei carichi di lavoro, né la straordinarietà delle esigenze di carattere personale (peraltro, l’assistenza al figlio non ha “ trovato riscontro in corrispondenti periodi di congedo e comunque non possono reputarsi idonee a dare conto della sistematicità dei ritardi non episodici ma continuativi e protratti per l'intero quadriennio ”).
La valutazione di sintesi del CSM si è, pertanto, cristallizzata sull’oggettività di una situazione (“ la rilevanza dei ritardi maturati – che coinvolgono l'intero quadriennio in esame, come i precedenti, depongono per un giudizio finale “non positivo”, risultando carente il parametro della diligenza, in relazione alla quale difetta significativamente, senza mancare del tutto, la condizione della generale osservanza dei termini per il deposito dei provvedimenti ”), in tutto corrispondente al parametro legale (“ rispetto dei termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie ”) e, perciò, ostativa al superamento della settima valutazione di professionalità, secondo apprezzamenti che ad avviso del Collegio devono ritenersi immuni da irragionevolezza.
La precisa perimetrazione delle condotte professionali che hanno determinato il mancato superamento della settima professionalità depone per la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dedotta dal ricorrente e, per analoghe ragioni, per l’insussistenza dei presupposti del richiesto rinvio pregiudiziale al Giudice comunitario.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO IT, Presidente
AN FA, Consigliere, Estensore
Matthias Viggiano, Primo Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| AN FA | TO IT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.