CASS
Sentenza 17 maggio 2023
Sentenza 17 maggio 2023
Massime • 1
Nel caso in cui la decisione assolutoria di primo grado sia confermata in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., per la mancata attivazione, in presenza di dichiarazioni "de relato", della sequenza procedimentale prevista dall'art. 195, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen. per l'escussione delle fonti dirette nominativamente indicate nel corso della deposizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/05/2023, n. 29083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29083 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di AT nel procedimento a carico di 1. US SE RE, nato a [...] il [...] 2. US AL, nato a [...] il [...] e sul ricorso proposto da US SE RE avverso la sentenza dell'11/05/2022 della Corte di appello di AT visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SA Centonze;
udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di AT nei confronti di AL US e il rigetto del ricorso proposto da SE RE US;
Udite le conclusioni dell'avv. AN IN, nell'interesse di AL US e SE RE US, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di Penale Sent. Sez. 1 Num. 29083 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 17/05/2023 appello di AT nei confronti nei confronti del primo e l'accoglimento del ricorso proposto dal secondo;
udite le conclusioni dell'avv. Mario Santarnbrogio, nell'interesse di SE RE US, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
le udite le conclusioni dell'avv. Valerio Spigarelli, nell'interesse di AL US, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di AT nei confronti del suo assistito;
2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 26 ottobre 2015 il Giudice dell'udienza preliminare dei Tribunale di AT, per quanto di interesse ai presenti fini processuali, procedendo con rito abbreviato, assolveva SE RE US e AL US dai reati ascrittigli ai capi A (artt. 56, 110, 575, 577, primo comma, nn. 1 e 3, 61, primo comma, n. 1, cod. pen., 7 decreto- legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203) e B (artt. 61, primo comma, n. 2, 81, secondo comma, 110 cod. pen., 2, 4, 7 legge 2 ottobre 1965, n, 897) per non avere commesso il fatto. 2. Con sentenza emessa l'11 maggio 2022 la Corte di appello di AT, pronunciandosi sull'impugnazione del Pubblico ministero, in parziale riforma della decisione appellata, condannava l'imputato SE RE US alla pena di otto anni di reclusione. L'imputato SE RE US, inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali. La sentenza di primo grado, invece, veniva integralmente confermata nei confronti di AL US. 3. I fatti di reato per cui si procede, su cui le sentenze di merito pervenivano a esiti processuali parzialmente contrapposti, riguardano il tentato omicidio aggravato di RO US e del figlio, NN ZO, contro cui il 26 maggio 2008, veniva eseguito un attentato, mentre le vittime si trovavano nei pressi della loro abitazione, ubicata a ER, dove venivano raggiunti da un gruppo di sicari che esplodeva al loro indirizzo numerosi colpi di arma da fuoco, alcuni sparati da un fucile mitragliatore Kalashnikov, altri da pistole calibro 9x19 e 7.62. Gli accertamenti investigativi traevano origine dal ricovero di RO US e NN ZO, avvenuto presso l'Ospedale di Gioia Tauro la mattina del 26 maggio 2008, dove le vittime, ferite da colpi di arma da fuoco, non riuscivano a fornire indicazioni utili all'individuazione dell'attentato eseguito nei loro confronti. Nell'immediatezza dei fatti, i Carabinieri della Stazione di ER si recavano sul luogo del delitto, repertando, nei pressi dell'abitazione delle vittime, ubicata a ER, in Via Gagliardi, il contrassegno assicurativo di un'autovettura, risultata di proprietà di SE RE US;
tracce di 3 sostanza ematica essiccata;
due mozziconi di sigaretta;
due ogive deformate;
ventisei bossoli calibro 7.62; sette bossoli calibro 9x19. All'interno dell'immobile, nell'area dove era ubicata la cucina, venivano rinvenuti un foro di entrata nella porta d'ingresso; sei scali:Cure dell'intonaco sulle diverse pareti prodotte dall'impatto di colpi di arma da fuoco;
un'ogiva all'interno di una bottiglia di vino rotta, posta sopra un mobile;
molteplici frammenti di ogiva sparsi per la stanza;
il vetro rotto dell'anta destra;
la vetrata della porta che separa la cucina del corridoio in frantumi;
frammenti di vetro sparsi sul pavimento. Si provvedeva, inoltre, ad assumere a sommarie informazioni le vittime dell'attentato, RO US e NN ZO, le cui dichiarazioni, si connotavano per la loro sostanziale reticenza, non consentendo di acquisire spunti investigativi utili allo sviluppo delle indagini e all'individuazione degli autori dell'agguato. Si caratterizzavano, a ben vedere, per la loro reticenza anche le dichiarazioni rese dagli altri soggetti esaminati nella prima fase delle indagini preliminari, alcuni dei quali, tra l'altro, vicini alle persone offese, come AL ZO e SE ZO, dalle quali non era possibile ricavare alcuna indicazione in ordine agli autori dell'attentato commesso la mattina del 26 maggio 2008. Veniva, quindi, sentito SE RE US, che, il 6 giugno 2008, si presentava spontaneamente presso la Stazione dei Carabinieri di ER, a bordo di una Fiat Panda, targata CP481PG, accompagnato dal suo legale di fiducia. Durante l'interrogatorio, svolto presso la Stazione dei Carabinieri di ER, SE RE US riferiva di essersi allontanato da ER qualche giorno prima degli accadimenti criminosi e di avere appreso dell'attentato dalla televisione, mentre si trovava a Pizzo Calabro nell'abitazione di una donna con cui intratteneva una relazione sentimentale;
l'imputato aggiungeva anche che il 25 maggio 2008, il giorno prima dell'agguato aveva lavorato, come di consueto, nella panetteria della zia, Rosaria Del Vecchio;
il ricorrente, infine, precisava che nei giorni in cui si era allontanato da ER non aveva incontrato nessuno e che non aveva mai eseguito lavori di riparazione della carrozzeria della sua autovettura Fiat Panda, che era sempre rimasta nella sua disponibilità. Nel corso dell'ispezione del veicolo di SE RE US, eseguito dai Carabinieri di ER, si accertava che il paraurti posteriore risultava di una tonalità di colore diversa dal resto della carrozzeria del veicolo;
che, all'interno del portellone posteriore del mezzo, erano presenti frammenti di verto del 4 lunotto;
che il contrassegno assicurativo non veniva rinvenuto nel corso della verifica;
che il lunotto presentava un numero di serie diverso da quello degli altri vetri della vettura. Venivano compiute anche altre verifiche investigative, che, però, non si rivelavano decisive ai fini dell'individuazione degli autori dell'attentato, che, nella prima fase delle indagini, rimanevano ignoti, nonostante le attività investigative si fossero orientate nella direzione del clan US di MB, nel quale le vittime, secondo gli inquirenti, gravitavano. Anche le ulteriori attività d'indagine„ coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di AT, non sortivano alcun esito positivo e non consentivano l'individuazione degli autori dell'attentato, con la conseguenza che l'originario procedimento n. 5049/08 R.G.N.R., iscritto a carico di ignoti, veniva archiviato, su conforme richiesta del Pubblico ministero del 30 aprile 2010, con decreto emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di AT il 28 gennaio 2011. Successivamente, a seguito delle dichiarazioni rese dalla testimone di giustizia, VE LA, che era la moglie di CO US, un congiunto degli imputati, che aveva indicato in SE RE US uno degli autori dell'attentato
contro
RO US e NN ZO, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di AT disponeva la riapertura delle indagini, iscrivendo nel registro degli indagati lo stesso US e il padre, AL US detto "l'ingegnere". Deve precisarsi ulteriormente che la riapertura delle indagini veniva disposta dal Pubblico ministero il 27 gennaio 2014, senza la preventiva autorizzazione del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di AT. In questa cornice processuale, il nucleo probatorio dell'ipotesi accusatoria, ritenuto sprovvisto di corroborazione dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di AT, era costituito dal comportamento assunto da SE RE US nei giorni concomitanti all'attentato, finalizzato a precostituirsi un alibi rivelatosi, fin da subito, incongruo;
dalla, presunta, individuazione dell'autovettura utilizzata dai sicari per commettere l'attentato, una Fiat Panda di colore rosso, che si riteneva nella disponibilità dello stesso SE RE US, che, in tempi recenti, era stata riparata dal suo possessore;
dagli esiti delle intercettazioni svolte nel corso delle indagini preliminari, con particolare riferimento alla captazione registrata il 20 maggio 2011, nella quale era coinvolto personalmente AL US, dalla quale, secondo l'originaria ipotesi accusatoria, emergeva che lo stesso US aveva eseguito l'attentato in esame, agendo d'intesa con il figlio, SE RE US. 5 Tali elementi probatori, come detto, venivano ritenuti dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di AT inidonei alla formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti di SE RE US e AL US, pur convergendo nei suoi confronti, non rilevando, in senso contrario, le dichiarazioni rese dalla testimone di giustizia VE LA, che si connotavano per la loro inattendibilità, atteso che la dichiarante non era stata in grado di fornire indicazioni precise su come le sue fonti di conoscenza, indicate in RE US, IA RI e RT EL, avevano appreso degli accadimenti criminosi. Nel processo di appello, questo compendio probatorio veniva integrato dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia AN EL, GE RO ed EL US, sulla base delle quali si riteneva dimostrato, anche alla luce degli elementi probatori acquisiti nel giudizio sottostante, sopra richiamati, che SE RE US e EO US avevano eseguito l'agguato in danno di RO US e del figlio, NN ZO, nel contesto delle dinamiche 'ndraghestistiche del clan US di MB, di cui i sicari erano esponenti di spicco. In questo contesto, si attribuiva un valore probatorio pregnante alle propalazioni del collaborante EL US, che è il figlio di AL US detto "l'ingegnere" e il fratello di SE RE US, che riferiva sugli scenari nei quali maturavano gli accadimenti criminosi, di cui aveva una conoscenza diretta. Con le sue propalazioni, che costituivano una chiamata in reità diretta, in particolare, EL US accusava il fratello di essere coinvolto nell'organizzazione dell'aggressione armata in esame e di essersi occupato . della riparazione dell'autovettura utilizzata dai sicari, una Fiat Panda di colore rosso, dopo l'esecuzione dell'agguato. Le propalazioni di EL US, limitatamente alla posizione di SE RE US, si ritenevano corroborate dalle dichiarazioni rese dai collaboranti GE RO ed EL US, che costituivano chiamate in reità indirette, che imponevano la rivalutazione complessiva del compendio probatorio acquisito nel giudizio di primo grado, ritenuto inidoneo a formulare un giudizio di colpevolezza nei confronti dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di AT, che, difatti, veniva rivisitato in senso sfavorevole all'imputato. Non si riteneva, invece, riteneva che gli elementi di novità probatoria acquisiti nel processo di appello consentissero la rivisitazione del giudizio di assoluzione formulato nei confronti di AL US, che veniva confermato all'esito del giudizio di appello. 6 Sulla scorta di questa rivisitazione complessiva del compendio probatorio acquisito nel giudizio di appello venivano emesse nei confronti degli imputati SE RE US e AL US le statuizioni processuali di cui in premessa. 4. Avverso la sentenza di appello il Procuratore generale presso la Corte di appello di AT e l'imputato SE RE MA hanno proposto ricorso per cassazione, con atti di impugnazione di cui occorre dare separatamente conto. 4.1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di AT ha proposto per cassazione avverso la conferma dell'assoluzione dell'imputato AL US, articolando cinque censure difensive. Con il primo motivo si è denunciata la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 192, 195, 603 cod. proc. pen., in relazione all'art. 416-bis cod. pen., conseguente al fatto che la Corte di merito aveva ritenuto inutilizzabili la deposizione resa dalla testimone di giustizia VE LA VE nel giudizio di appello, a seguito della rinnova,zione dell'istruttoria dibattimentale disposta ex art. 603 cod. proc. pen., sull'assunto che aveva appreso del coinvolgimento di SE RE US e AL US da fonti soggettive, che, pur essendo state individuate in RE US, IA RI e RT EL,, non erano sottpponibili a controllo processuale. Con il secondo motivo si è dedotta la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 192 e 195 cod. proc. pen., in relazione all'art. 416-bis cod. pen., per non avere la Corte territoriale ritenuto inattendibili le accuse del collaborante le propalazioni del collaborante GE RO, sull'assunto che le sue fonti di conoscenza degli accadimenti criminosi - individuate in AN GL, OS AG, SE RA e IO CA - non erano sottoponibili a controllo processuale, costituendo mere voci correnti apprese nell'ambiente 'ndranghetistico nel quale il collaboratore di giustizia gravitava. Con il terzo motivo si è lamentata la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 192 e 195 cod. proc. pen., in relazione all'art. 416-bis cod. pen., conseguente al fatto che la Corte di appello aveva ritenuto inattendibili le accuse del collaborante le propalazioni del collaborante AN EL, sull'assunto che le sue fonti di conoscenza degli accadimenti criminosi - individuate in NI IG - non erano sott000nibili a controllo processuale, costituendo il frutto di voci correnti apprese nel suo ambiente criminale di riferimento. 7 Con il quarto motivo si è censurata la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 192, 195, 271 e 526 cod. proc. pen., rappresentandosi che la decisione in esame non aveva dato esaustivo conto dell'interpretazione dell'intercettazione registrata tra OL NI e AN VA, proveniente dal procedimento n. 4964/2017 R.G.N.R., iscritto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, da cui si evinceva il coinvolgimento della famiglia US di MB nell'esecuzione dell'attentato in esame. Con il quinto motivo si è dedotta la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., per non avere la Corte di appello dato adeguato conto del movente criminoso dell'agguato commesso in danno di RO US e di NN ZO cui il 26 maggio 2008, prefigurabile dalle dichiarazioni di EL US, che, di per sé solo, costituiva un riscontro probatorio alle accuse rivolte dallo stesso propalante e dai collaboranti RO e MA agli imputati SE RE US e AL US;
carenza motivazionale che trascurava di considerare che il collaborante US possedeva una conoscenza diretta degli accadimenti criminosi per effetto del suo rapporto di parentela con gli accusati, dai quali era venuto a conoscenza dell'attentato. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla posizione processuale dell'imputato AL US. 4.2. L'imputato SE RE, a mezzo degli avvocati Mario OG e AN IN, ha proposto ricorso per cassazione attraverso due atti di impugnazione che occorre esaminare sedaratamente. 4.2.1. Con il primo atto di impugnazione venivano articolate due censure difensive. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione di legge della sentenza impugnata, conseguente al fatto che, sebbene l'originario procedimento sul duplice attentato in esame era stato archiviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di AT, con decreto emesso il 28 gennaio 2011 nel procedimento n. 5049/08 R.G.N.R., la Procura della Repubblica presso il Tribunale di AT aveva proceduto nei confronti di SE RE US e AL US senza l'osservanza delle disposizioni sulla riapertura delle indagini preliminari, prescritte dall'art. 414 cod. proc. pen. Si evidenziava, infatti, che il provvedimento di riapertura delle indagini emesso dal Pubblico ministero il 27 gennaio 2014 non era stato preventivamente autorizzato dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di AT, che aveva 8 9 emesso il decreto di archiviazione nell'originario procedimento contro ignoti, sopra citato. Con il secondo motivo si è denunciata la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la Corte di merito dato esaustivo conto della convergenza delle dichiarazioni rese dai collaboranti AN EL, GE RO ed EL US, escussi a seguito della rinnovazione del dibattimento ex art. 603 cod. proc. pen., non potendo le accuse di US ritenersi corroborate dalle propalazioni di EL e RO, che si erano limitati a fornire generiche indicazioni sul coinvolgirrento del ricorrente nell'attentato commesso in danno di RO US e NN ZO, effettuate sulla base di conoscenze acquisite de relato in relazione a voci correnti provenienti dal loro ambiente 'ndranghetistico. 4.2.2. Con il secondo atto di impugnazione venivano articolate cinque censure difensive. Con i primi due motivi il ricorrente ha denunciato, in termini sovrapponibili al primo motivo dell'ulteriore ricorso, la violazione di legge della sentenza impugnata, conseguente al fatto che, sebbene l'originario procedimento sul duplice attentato in esame era stato archiviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di AT, con decreto del 28 'gennaio, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di AT aveva proceduto nei confronti degli imputati SE RE US e AL US, riaprendo le indagini preliminari senza la preventiva autorizzazione di cui all'art. 414 cod. proc. pen. Con il terzo motivo si è dedotta la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 192, commi 3 e 4, 533 cod. proc. pen., per non avere la Corte territoriale dato adeguato conto della valutazione delle dichiarazioni rese dai collaborant AN EL, RO GE ed EL US, che non potevano ritenersi convergenti, attesa la genericità delle propalazioni di RO e EL, che si erano limitati a riferire voci correnti apprese nell'ambiente 'ndranghetistico di riferimento. Con il quarto motivo si è lamentata la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt.. 56, 575, 582, 585 e 587 cod. pen., per non avere la Corte di merito dato opportuno conto delle ragioni che consentivano la formulazione di un giudizio di responsabilità nei confronti di SE RE US per il reato di cui al capo A, tenuto conto delle incertezze probatorie sulla dinamica dell'attentato commesso in danno di RO US e NN ZO, che imponevano la riqualificazione del tentato omicidio aggravato contestato al ricorrente nella diversa fattispecie delle lesioni personali aggravate. Con il quinto motivo si è denunciata la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991, rappresentandosi che la decisione non aveva dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano di ritenere l'attentato in danno di RO US e NN ZO commesso con una metoclologia mafiosa e riconducibile alla sfera di operatività del clan US di MB, che, al contrario, doveva escludersi sulla base delle emergenze probatorie acquisite, che imponevano di ricondurre l'attentato a un contesto ritorsivo di natura esclusivamente privato. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata relativamente alla posizione di SE RE US. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti dal Procuratore generale presso la Corte di appello di AT e dall'imputato SE RE US devono ritenersi fondati nei termini di seguito indicati. 2. Deve, innanzitutto, ritenersi fondato il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di AT, in accoglimento del primo motivo. 2.1. Con la doglianza oggetto di accoglimento si è denunciata la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 192, 195, 603 cod. proc. pen., in relazione all'art. 416-bis cod. pen., conseguente al fatto che la Corte di merito aveva ritenuto inutilizzabili la deposizione resa dalla testimone di giustizia VE LA nel giudizio di appello, a seguito della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale disposta ex art. 603 cod. proc. pen., sull'assunto che aveva appreso del coinvolgimento di SE RE US e AL US da fonti soggettive, che, pur essendo state individuate in RE US, IA RI e RT EL, non erano sottoponibili a controllo processuale. Occorre premettere che, nel caso di specie, deve essere risolta la questione preliminare dell'applicazione dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., che si pone in conseguenza del fatto che, relativamente alla posizione dell'imputato AL US, ci si trova di fronte a una doppia conforma assolutoria, per effetto della quale il ricorso per cassazione del Pubblico ministero è consentito 10 per le sole violazioni di legge sanzionate dall'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen. Dispone, infatti, l'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 1, comma 69, legge 23 giugno 2017, n. 103: «Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606». Ne discende che, nel caso in cui la decisione assolutoria di primo grado sia confermata in appello, non può essere prospettata con il ricorso in cassazione una doglianza sui profili contenutistici di una prova dichiarativa acquisita nei giudizi di merito, atteso che questa, afferenclo a un vizio della motivazione della decisione di secondo grado, rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., risulta preclusa ai sensi dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione per le sole violazioni di legge sanzionate dall'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen. Tale assetto normativo, del resto, è perfettamente compatibile con l'impianto costituzionale vigente, essendo stata più volte dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 111 e 112 Cost., trovando la limitazione alla sola violazione di legge della ricorribilità per cassazione della sentenza di appello confermativa della decisione di assoluzione da parte del Pubblico ministero una ragionevole giustificazione, nell'ambito delle scelte discrezionali riservate al legislatore. Tale limitazione, in particolare, trae il suo legittimo fondamento «nell'esigenza di deflazione del giudizio di legittimità; nell'ontologica differenza di posizione delle parti processuali, giustificativa, nei limiti della ragionevolezza e della proporzionalità, di un'asimmetrica distribuzione delle facoltà processuali e di una diversa modulazione dei rispettivi poteri d'impugnazione; nella presunzione di non colpevolezza dell'imputato, stabilizzata dall'esito assolutorio di due gradi di giudizio;
nella pienezza del riesame del merito consentito dal giudizio di appello;
nell'esigenza di non dilatare i tempi di definizione del processo per l'imputato, assicurandone la ragionevole durata e la stabilizzazione del giudizio di non colpevolezza» (Sez. 5, n. 5716 del 08/07/2019, Righetto, Rv. 278322 - 01). Si muove, del resto, nella stessa direzione ermeneutica il seguente principio di diritto, che occorre ulteriormente ribadire, secondo cui: manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in relazione agli artt. 3, 24, 101, 111 e 112 Cost., in quanto la limitazione alla sola violazione di legge della ricorribilità per cassazione della sentenza d'appello confermativa della 11 ti decisione di proscioglimento da parte del pubblico ministero trova ragionevole giustificazione, nell'ambito delle scelte discrezionali riservate al legislatore, nell'esigenza di deflazione del giudizio di legittimità» (Sez. 4, n. 53349 del 15/11/2018, Schuster, Rv. 274573 - 01). Deve, tuttavia, rilevarsi che, nel caso di specie, il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di AT si muove nel solco della giurisprudenza di legittimità consolidatasi in tema di applicazione dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., censurando l'atto di impugnazione l'asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla testimone di giustizia VE LA nel giudizio di appello, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., sull'assunto processuale erroneo che la dichiarante aveva appreso del coinvolgimento di SE RE US e AL US nell'attentato di cui al capo A da fonti soggettive, che, pur essendo esattamente individuate in RE US, IA RI e RT EL, non potevano essere sottoposte a controllo processuale. La testimone di giustizia, invero, forniva indicazioni inequivocabili sull'identità dei soggetti da cui era venuta a conoscenza dell'attentato commesso in danno di RO US e NN ZO il 26 maggio :2008, precisando di avere appreso degli autori e delle dinamiche degli accadimenti criminosi dal fratello della compagna dello stesso ZO, RT EL, nonché dagli ex suoceri, RE US e IA RI. Si trascurava, in questo modo, di considerare che quando il testimone fa esplicito riferimento ad altri soggetti per la conoscenza dei fatti sui quali depone, tali dichiarazioni non sono ex se sanzionate dall'inutilizzabilità, ma comportano l'attivazione di un meccanismo di controllo processuale, disciplinato dal combinato disposto dell'art. 195, comma 1, 2, 3, cod. proc. pen., che non risulta rispettato nel caso in esame. Dispone, in particolare, il primo comma dell'art. 195 cod. proc. pen.: «Quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre»; tale disposizione, a sua volta, deve essere integrata dalla previsione del secondo comma, che prevede: «Il giudice può disporre anche di ufficio l'esame delle persone indicate nel comma 1»; si prevede, infine, nel terzo comma della stessa norma: «L'inosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone, salvo che l'esame di queste risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità». La Corte di appello di AT, dunque, non poteva dichiarare, sic et simpliciter, inutilizzabili le dichiarazioni rese da VE LA nel giudizio di 12 appello, sull'assunto processuale che la testimone aveva appreso del coinvolgimento di SE RE US e AL US nell'attentato di cui al capo A della rubrica da altri soggetti, ma avrebbe dovuto procedere, su richiesta di parte ovvero d'ufficio, all'escussione di tali fonti di conoscenza, che erano state nominativamente indicate dalla stessa dichiarante in RE US, IA RI e RT EL. Ne discende che soltanto nell'ipotesi in cui tale sequenza procedimentale, rigorosamente predeterminata dall'art. 195, commi 1, 2, 3, cod. proc. pen., non fosse stata rispettata - al contrario di quanto riscontrabile nel caso di specie, in cui la stessa non veniva nemmeno attivata, non essendo pervenuta alcuna richiesta di parte e non essendo stati esercitati i poteri d'ufficio riconosciuti alla Corte di merito - sarebbe stato possibile sanzionare con il regime dell'inutilizzabilità le dichiarazioni accusatorie rese da VE LA nel giudizio di secondo grado. Occorre, in ogni caso, ribadire che la difesa dell'imputato, per azionare il meccanismo processuale funzionale a ottenere la declaratoria di inutilizzabilità delle dichiarazioni di VE LA, ex art. 195, comma 3, cod. proc. avrebbe dovuto attivare i suoi poteri di parte, dovendosi, in proposito, richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui nelle ipotesi «testimonianza "de relato", è onere della parte interessata a renderla inutilizzabile richiedere l'esame del teste diretto, ove questo non sia stato disposto "ex officio" dal giudice, anche quando risulti impossibile o estremamente difficoltosa la sua identificazione, posto che la citazione dello stesso è subordinata, ex art. 195, comma 1, cod. proc. peli., alla richiesta di parte, sicché il mancato assolvimento di tale onere vale come rinuncia alla sua escussione» (Sez. 3, n. 33100 del 07/06/2022, F., Rv. 283651. - 01). Non è, pertanto, dubitabile che la Corte di appello di AT ha ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni rese da VE LA nel giudizio di secondo grado, sulla base di un'erronea applicazione della disciplina desumibile dall'art. 195, comma 1, 2, 3, cod. proc. pen. A ben vedere, la violazione di legge nella quale incorreva la Corte territoriale è desumibile dal passaggio motivazionale esplicitato a pagina 25 della sentenza impugnata, in cui, dopo avere descritto il contenuto della deposizione della testimone di giustizia in questione, si affermava erroneamente che «la conseguenza inevitabile, nel caso di specie, è quindi l'inutilizzabilità della testimonianza della LA [...]»; conclusioni, queste, la cui erroneità appare ancor più evidente alla luce del successivo, improprio, richiamo al regime dell'inattendibilità delle propalazioni in questione, che afferisce a un piano differente e non sovrapponibile a quell'inutilizzabilità, riguardante il vizio di 13 motivazione, reso evidente dall'affermazione secondo cui il «giudizio di • attendibilità delle dichiarazioni de relato deve riguardare non soltanto colui che le rende ma anche colui dal quale sono stati appresi i fatti oggetto delle dichiarazioni [...]». Inoltre, si trattava delle dichiarazioni rese da una testimone di giustizia a suo tempo inserita nel contesto familiare in cui si deduce essersi perpetrata la fattispecie delittuosa: sicché, deve ritenersi (per gli effetti rilevanti in questa sede, sulla scorta delle complessive indicazioni esposte nella stessa sentenza impugnata) congrua la prospettazione insita nella doglianza laddove considera il contributo dichiarativo illegittimamente espunto quale elemento suscettibile di introdurre dati potenzialmente determinanti nella dialettica probatoria. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di ribadire la fondatezza della doglianza in esame, cui consegue l'annullamento della sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo del ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di AT, nei termini di cui in dispositivo. 2.2. Accolta la prima doglianza, non si annette in questa sede alcuna valenza critica ai residui motivi di ricorso, che riguardano il giudizio di attendibilità sulle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia AN EL, RO GE ed EL US;
l'interpretazione dell'intercettazione registrata tra OL NI e AN VA, proveniente dal procedimento n. 4964/2017 R.G.N.R., iscritto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia;
la ricostruzione del movente criminoso dell'agguato commesso in danno di RO US e NN ZO, prefigurato da EL US, che valeva a riscontrare le accuse rivolte dallo stesso propalante e dai collaboranti RO e MA. Si consideri che il vaglio di queste doglianze, afferendo a censure riguardanti il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in sede di legittimità, sarebbe stato precluso dal disposto dell'art. 608, comma 1 -bis, cod. proc. pen. Resta, naturalmente, fermo che - laddove, nel giudizio di rinvio;
li si dovessero ritenere utilizzabili le dichiarazioni rese da VE LA, nel rispetto dei parametri normativi indicati nel paragrafo precedente-incomberà al giudice del rescissorio rivalutare il complessivo compendio istruttorio inerente alla posizione dell'imputato AL US, in assolvimento dei compiti assegnati al giudice del rinvio dall'art. 627 cod. proc. pen. 2.3. Le considerazioni esposte impongono l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di AT, nei termini di cui in dispositivo. 14 L/l f 3. Parimenti fondato deve ritenersi il ricorso proposto nell'interesse di SE RE US, articolato in due distinti atti di impugnazione, presentati dagli avvocati Mario OG e AN IN, di cui occorre occuparsi partitamente. 3.1. Occorre, innanzitutto, accogliere, per quanto di ragione, il primo atto di impugnazione, con cui venivano articolate due censure difensive. 3.1.1. Deve ritenersi, innanzitutto, 113.e.r-Sa infondato il primo motivo, con cui il ricorrente ha dedotto la violazione di legge della sentenza impugnata, conseguente al fatto che, sebbene l'originario procedimento sul duplice attentato in esame era stato archiviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di AT, con decreto emesso il 28 gennaio 2011 nel procedimento n. 5049/08 R.G.N.R., la Procura della Repubblica presso il Tribunale di AT aveva proceduto nei confronti di SE RE US e AL US senza l'osservanza delle disposizioni sulla riapertura delle indagini preliminari, prescritte dall'art. 414 cod. proc. pen. Secondo la difesa del ricorrente, la violazione di legge censurata discendeva dal fatto che il provvedimento di riapertura delle indagini adottato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di AT il 27 gennaio 2014 non era stato preventivamente autorizzato dal Giudice delle Indagini preliminari del Tribunale di AT, che, il 28 gennaio 2011, aveva emesso il decreto di archiviazione nell'originario procedimento contro ignoti su conforme richiesta del Pubblico ministero. Osserva il Collegio che il decreto di archiviazione emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di AT nel procedimento n. 5049/08 R.G.N.R., su conforme richiesta del Pubblico ministero del 30 aprile 2010, non permette di ritenere connotate da identità le fattispecie oggetto di comparazione processuale, non risultando nell'originario procedimento, conclusosi con il decreto di archiviazione del 28 gennaio 2011, SE RE US indagato per l'attentato in esame. Ne discende che, nel caso di specie, non è possibile ipotizzare la sovrapponibilità tra le condotte contestate al ricorrente in questa sede e quelle archiviate nel procedimento n. 5049/08 R.G.N.R., dovendosi evidenziare che l'unico dato di comunanza dei due procedimenti è costituito dall'identità dei soggetti passivi del reato, identificati, in entrambi i procedimenti, in RO US e NN ZO. Si consideri, in proposito, che la condizione di inutilizzabilità delle attività d'indagine derivante dalla violazione dell'art. 414 cod. proc. pen. concerne i soli atti processuali che riguardano lo stesso fatto di reato definito con il decreto di archiviazione e non anche le condotte illecite diverse ovvero successive, /i( 15 ancorché, eventualmente, collegate con quelle oggetto di vaglio. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui la «sanzione di inutilizzabilità derivante dalla violazione dell'art. 414 cod. proc. pen. colpisce solo gli atti che riguardano lo stesso fatto oggetto dell'indagine conclusa con il provvedimento di archiviazione, e non anche fatti diversi o successivi, benchè collegati con i fatti oggetto della precedente indagine [...]» (Sez. 3, n. 43952 del 28/09/2004, Israel Rodriguez, Rv. 230334 - 01). Né potrebbe essere diversamente, atteso che, secondo quanto costantemente affermato dalla Suprema Corte, la sanzione dell'inutilizzabilità derivante dalla violazione dell'art. 414 cod. proc. pen. colpisce solo gli atti che riguardano lo stesso reato oggetto dell'indagine conclusasi con il provvedimento di archiviazione e non anche fatti diversi o successivi, per i quali non sia possibile affermare l'esistenza di un rapporto di identità processuale. Tale opzione ermeneutica, a maggior ragione, deve ritenersi applicabile alle ipotesi in cui nell'originario procedimento viene disposta l'archiviazione contro ignoti, che, essendo fisiologicamente diverso rispetto ai procedimenti riguardanti indagini contro soggetti noti, non richiedendo l'applicazione delle garanzie poste a tutela delle persone identificate, non impongono al Pubblico ministero di richiedere il decreto di riapertura delle indagini ex art. 414 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 2, n. 42655 del 13/10/2005, Sabato, Rv. 265128 - 01; Sez. 1, n. 26793 del 16/05/2005, Giampà, Rv. 232098 - 01; Sez. 1, n. 2837 del 16/12/2004, dep. 2005, Pellegrini, Rv. 230782 - 01; Sez. 1, n. 11997 del 03/0:3/2003, Bidognetti, Rv. 223589 - 01; Sez. 1, n. 19892 del 11/02/2003, De Sandro, Rv. 224881 - 01). Tali conclusioni, del resto, si impongono alla luce dell'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, risalente ma insuperato, secondo cui: «Nel procedimento contro ignoti non è richiesta l'autorizzazione del G.I.P. alla riapertura delle indagini dopo il provvedimento di archiviazione per essere rimasti sconosciuti gli autori del reato, in quanto il regime autorizzatorio prescritto dall'art. 414 cod. proc. pen. è diretto a garantire la posizione della persona già individuata e sottoposta ad indagini, mentre nel procedimento contro ignoti l'archiviazione ha la semplice funzione di legittimare il congelamento delle indagini, senza alcuna preclusione allo svolgimento di ulteriori, successive attività investigative, ricollegabili direttamente al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale» (Sez. LI, n. 13040 del 28/03/2006, P.M. in proc. Ignoti, Rv. 233198 - 01). Questa soluzione interpretativa, in tempi recenti, è stata ulteriormente ribadita dalla Suprema Corte, che, intervenendo in una vicenda processuale perfettamente sovrapponibile a quella in esame, ha affermato il seguente 16 principio di diritto: «Nel procedimento penale contro ignoti, ove sia stato emesso provvedimento di archiviazione per essere rimasti sconosciuti gli autori del reato, non è richiesta l'autorizzazione alla riapertura delle indagini del giudice per le indagini preliminari» (Sez. 1, n. 42518 del 14/07/2022, Beneduce, Rv. 283686 - 01). Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso. 3.1.2. Deve, invece, ritenersi fondato il secondo moldvo, con cui si è denunciata la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la Corte di merito dato esaustivo conto della convergenza delle dichiarazioni rese dai collaboranti AN EL, GE RO ed EL US, escussi a seguito della rinnovazione del dibattimento ex art. 603 cod. proc. pen., non potendo le accuse di US ritenersi corroborate dalle propalazioni di EL e RO, che si erano limitati a fornire generiche indicazioni sul coinvolgimento del ricorrente nell'attentato commesso in danno di RO US e NN ZO, effettuate sulla base di conoscenze acquisite de relato in relazione a voci correnti provenienti dal loro ambiente 'ndranghetistico. Allo scopo di inquadrare le questioni ermeneutiche sottoposte all'attenzione del Collegio, con specifico riferimento alle propalazioni dei collaboratori di giustizia AN EL, GE RO ed EL US, che costituiscono il nucleo essenziale del giudizio di colpevolezza espresso dalla Corte di appello di AT nei confronti del ricorrente, è necessario richiamare preliminarmente il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui: «Nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale» (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145 - 01). Questo orientamento ermeneutico, com'è noto, si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «In tema di chiamata in reità, poiché la valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante e quella della attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni non si muovono lungo linee separate, posto che l'uno aspetto influenza necessariamente l'altro, al giudice è imposta una considerazione unitaria dei due aspetti, pur logicamente scomponibili;
sicché, in 17 presenza di elementi incerti in ordine all'attendibilità del racconto, egli non può esimersi dal vagliarne la tenuta probatoria alla luce delle complessive emergenze processuali, in quanto - salvo il caso estremo di una sicura inattendibilità del dichiarato - il suo convincimento deve formarsi sulla base di un vaglio globale di tutti gli elementi di informazione legittimamente raccolti nel processo» (Sez. 6, n. 11599 del 13/03/2007, Pelaggi, Rv. 2:36151 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 34413 del 18/06/2019, Khess, Rv. 276676 - 01; Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, Pagnozzi, Rv, 262348 - 01; Sez. 2, n. 21599 del 16/02/1999, Emmanuello, Rv. 244541 - 01). Tale arresto giurisprudenziale, inoltre, nel solco di un orientamento ermeneutico, collegato e parimenti consolidato, ribadisce che, ai fini della corretta valutazione del mezzo di prova di cui si sta discutendo, la metodologia a cui il giudice di merito deve conformarsi non può che essere quella trifasica, fondata sulla valutazione della credibilità del dichiarante, desunta dalla sua personalità, dalle sue condizioni socio-economiche e familiari, dal suo passato, dai rapporti con l'accusato, dalla genesi remota e prossima delle ragioni che lo hanno indotto all'accusa nei confronti del chiamato;
dalla valutazione dell'attendibilità intrinseca della chiamata oggetto di vacillo giurisdizionale, fondata sui criteri della precisione, della coerenza, della costanza e della spontaneità; dalla verifica esterna dell'attendibilità della dichiarazione accusatoria, effettuata attraverso l'esame di elementi estrinseci di riscontro alla stessa chiamata, idonei ad attestarne la veridicità (Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, Marino, Rv. 192465 01). Deve, tuttavia, evidenziarsi, in linea con quanto opportunamente precisato dalla successiva giurisprudenza di legittimità, che tale sequenza trifasica non deve svilupparsi rigidamente - essendo espressione di un giudizio unitario, omogeneo e non frazionabile sulle propalazioni di volta in volta esaminate -, nel senso che il percorso valutativo dei vari passaggi non deve muoversi lungo linee separate, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto, influenzandosi reciprocamente, al pari di quanto accade per ogni altra fonte di prova di natura dichiarativa, deve essere valutata unitariamente, conformemente ai criteri epistemologici generali e non prevedendo, per converso, la disposizione dell'art. 192, cornma 3, cod. proc. pen., alcuna specifica deroga. In questa direzione, le censure difensive proposte dai difensori di SE RE US, con riferimento al vaglio delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia escussi nei giudizi di merito - il cui nucleo probatorio essenziale è costituito, come detto, dalle propalazioni di EL, RO e US pur nella varietà delle prospettazioni argomentative che le 18 caratterizzano, si muovono in una direzione esattamente inversa a quella prefigurata dalla Suprema Corte, tendente a parcellizzare i singoli segmenti dichiarativi di tali propalanti, prefigurando un'operazione di ermeneutica processuale irrispettosa del compendio probatorio e incompatibile con i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Sez. 1, n. 13844 del 02/12/2016, dep. 2017, Aracu, Rv. 270367-01; Sez. 6, n. 47304 del 12/11/2015, Messina, Rv. 265355-01; Sez. 6, n. 41352 del 24/09/2010, Contini, Rv. 248713-01; Sez. 6, n. 1472 del 02/11/1998, dep. 1999, Archesso, Rv. 213446-01; Sez. 6, n. 231 del 24/01/1991, Poli, Rv. 187035 - 01). Quanto, infine, alla tipologia e all'oggetto dei riscontri probatori, la genericità del riferimento agli elementi di prova da parte dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. legittima l'interpretazione secondo cui, in questo ambito, vige il principio della libertà degli elementi di riscontro estrinseco, nel senso che questi, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi tipo e natura, ricomprendendo non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo penale e idoneo, sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoria necessariamente unitaria, il mezzo di prova ritenuto bisognoso di conferma Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, cit.). Ne discende che il riscontro estrinseco alla chiamata in correità o in reità di un propalante può essere offerto anche dalle dichiarazioni di analoga natura rese da uno o più degli altri soggetti indicati nella richiamata disposizione. Infatti, qualunque elemento probatorio, diretto o indiretto che sia, purché estraneo alle dichiarazioni che devono essere riscontrate, può essere legittimamente utilizzato a conferma della loro attendibilità, che dovrà essere vagliata rigorosamente dal giudice, verificando l'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione e la sua attitudine a fungere da riscontro estrinseco di quella - o di quelle - che lo stesso giudice ritenga di porre a fondamento, con valenza primaria o paritaria rispetto alle prime, della propria decisione (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, cit.). 3.1.2.1. Tanto premesso, osserva il Collegio che il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni dei collaboranti AN EL, RO GE ed EL US non risulta formulato dalla Corte di appello di AT in conformità dei parametri ermeneutici che si sono richiamati nel paragrafo 2.3, cui si deve rinviare preliminarmente. Occorre, innanzitutto, rilevare che il giudizio sulla credibilità soggettiva dei collaboranti EL, RO e US appare formulato in termini ineccepibili 19 e risulta pienamente rispettoso dei parametri ermeneutici che si sono già richiamati. Non appare, invece, sorretto da analogo rigore metodologico il giudizio sull'attendibilità, intrinseca ed estrinseca, degli stessi collaboranti, atteso che la Corte di merito non correlava correttamente il contenuto delle dichiarazioni di EL US, che costituivano il nucleo probatorio essenziale del giudizio di colpevolezza controverso, con quello delle accuse di AN EL e GE RO, alle quali si attribuiva valenza corroborativa rispetto a propalazioni - quelle di US - ritenute attendibili sulla base di un percorso a rgomentativo assertivo. Deve, invero, rilevarsi che se è incontroverso che E:AN US accusava SE RE US di avere partecipato all'attentato commesso in danno di RO US e del figlio, NN ZO, non è altrettanto chiaro in quali circostanze di tempo e di luogo il propalante aveva appreso del coinvolgimento del ricorrente nell'esecu2ione dell'agguato controverso e quale fosse il ruolo che il fratello aveva svolto nell'organizzazione della spedizione punitiva del 26 maggio 2008. Non era, del resto, sufficiente, ai fini della formulazione del giudizio di attendibilità intrinseca espresso nei confronti di EL US il semplice richiamo al rapporto di parentela con l'accusato, essendo indispensabile, per valutare tale, decisivo, profilo probatorio, un vaglio rigoroso delle accuse contro SE RE US, fondato sui criteri della precisione, della coerenza, della costanza e della spontaneità delle accuse contro il ricorrente, che non è riscontrabile nel caso in esame (Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, Marino, cit.). La conferma di quanto si sta affermando ci proviene dalla stessa ricostruzione dell'attendibilità intrinseca del narrato del propalante, su cui ci si soffermava a pagina 18 della sentenza impugnata, in cui si richiamavano le accuse rese da EL US
contro
SE RE US il 14 aprile 2021, in cui il propalante affermava: «Che è stato mio fratello è pacifico, cioè è scontatissimo». Tuttavia, nel passaggio immediatamente successivo del richiamo effettuato dalla Corte di merito, esplicitato nelle pagine 18 e 19 della decisione in esame, sembra emergere che le accuse formulate dal propalante nei confronti del fratello non traggono origine dal resoconto fornitogli dal congiunto, ma dalle sue congetture, derivanti dalla conoscenza delle modalità operative seguite dai sicari per realizzare l'attentato. Il collaborante, infatti, riferiva: «La macchina di mio fratello era stata assemblata, nel senso che si utilizza in Calabria questo modus operandi, cioè si compra la macchina rubata;
si compra la macchina investita, 20 incidentata a poco prezzo, per esempio a mille euro e poi si ruba una macchina tipo seminuova e poi si assemblano, si utilizza il libretto della macchina incidentata con le targhe e poi si assembla con quella rubata. Ricordo che RI era investito di fare questo assemblamento già all'epoca da SA Perfidio Non si comprende, per altro verso, sulla base della ricostruzione delle dichiarazioni del collaborante US effettuata nel provvedimento impugnato se il fratello era stato coinvolto nell'organizzazione dell'attentato di cui si discute sin dalla fase preparatoria ovvero se il suo intervento si fosse limitato alla riparazione dell'autovettura utilizzata dai sicari per eseguire l'agguato, nel quale ultimo caso il suo ruolo rileverebbe soltanto ex post. Queste discrasie valutative, dunque, non ci fanno comprendere alla luce di quale percorso argomentativo le propalazioni in questione venivano ritenute intrinsecamente attendibili e idonee a essere riscontrate ab extrinseco dalle dichiarazioni dei collaboratori EL e RO. Ne deriva che dal percorso motivazionale esplicitato nel provvedimento imputato, con riferimento alle dichiarazioni del collaborante EL US, non si comprende quali erano le fonti di conoscenza che gli avevano consentito di apprendere della partecipazione del fratello all'attentato e quale fosse il livello di coinvolgimento concorsuale del congiunto rispetto all'organizzazione della spedizione punitiva in danno di RO US e di NN ZO. Non è, infatti, chiaro se si afferma che SE RE US si era limitato a occupare della riparazione della macchina usata dai sicari per eseguire l'attentato ovvero se che aveva partecipato personalmente all'agguato, dopo l'assemblamento dell'autovettura procurata da SA IA, secondo il modus operandi che si è descritto. La Corte di merito, dunque, formulava un giudizio parziale e incongruo sull'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie del collaborante EL US, il cui narrato, anche tenuto conto delle propalazioni di GE RO e AN EL, non può ritenersi idoneo a consentire la formulazione di un giudizio di gravità indiziaria nei confronti di SE RE US, alla luce dei parametri che si sono enunciati nel paragrafo 2.3, cui si deve rinviare ulteriormente (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, cit.). A queste considerazioni deve aggiungersi che le discrasie dichiarative delle propalazioni dei collaboranti escussi nel corso delle indagini preliminari - inerenti le fonti di conoscenza da cui ciascuno dei propalanti aveva appreso del coinvolgimento di SE RE US e il ruolo concorsuale svolto dall'accusato nell'esecuzione dell'attentato in danno di RO US e 21 1/7 NN ZO - non venivano affrontate dalla Corte di appello di AT in termini tali da consentire di individuare il nucleo essenziale sulla base del quale formulare un giudizio di colpevolezza nei confronti del ricorrente per il reato di cui ai capi A e B. A ben vedere, l'esatta individuazione delle fonti di conoscenza degli accadimenti criminosi da parte dei collaboratori di giustizia escussi ex art. 603 cod. proc. pen., tenuto conto delle incertezze sul narrato di EL US, di cui si è detto, costituisce, allo stato delle indicazioni fornite nella sentenza oggetto di esame, uno degli ostacoli di maggiore rilievo per la formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti di SE RE US. Basti, in proposito, considerare che il collaborante GE RO, che gravitava nello stesso ambiente 'ndranghetistico della famiglia US di MB, riferiva di avere appreso da NI IG del coinvolgimento di SE RE US nell'attentato in danno in ,danno di RO US e NN ZO. Tuttavia, sulla fonte soggettiva di c:onoscenza indicata da GE RO la Corte territoriale non forniva indicazioni di sorta, non chiarendo come IG, avesse appreso della partecipazione del ricorrente all'agguato e in quale occasione le avesse riferite a RO. Ancora più problematiche appaiono le argomentazioni relative alle accuse di AN EL, che tra gravitava in un'area 'ndranghetistica contrapposta a quella della famiglia US, che riferiva di avere appreso da AN GL, OS AG, SE RA e IO CA della partecipazione di SE RE US all'attentato in esame. Nemmeno in questo caso, però, veniva spiegato come ciascuno dei soggetti sopra indicati fosse venuto a conoscenza delle dinamiche dell'agguato eseguito il 26 maggio 2008. La Corte di merito, in questo modo, trascurava che era possibile superare le disarmonie narrative riscontrate con riferimento alle accuse rese dai collaboratori di giustizia EL US, GE RO e AN EL nei confronti di SE RE US solo attraverso un vaglio preliminare finalizzato a individuare il nucleo essenziale del loro narrato, non riscontrabile nel caso in esame, che doveva essere effettuato nel rispetto della giurisprudenza di legittimità consolidate sulla valutazione frazionata, secondo cui: «In tema di chiamata di correo, è legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie relative ad una parte del racconto, soprattutto quando i fatti narrati siano per lo più lontani nel tempo e si riferiscano ad una serie di episodi talora appresi non direttamente, ma solo in conseguenza delle rivelazioni degli autori materiali dei singoli reati» (Sez. 1, n. 41585 del 20/06/2017, Maggi, Rv. 271253 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 17248 del 22 02/02/2004, Agate, Rv. 228660 - 01; Sez. 6, n. 4162 del 02/11/1994, 1995, Aveta, Rv. 200904 - 01). Non è, invero, dubitabile che risponda a canoni logico-processuali la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da una pluralità di propalanti, per cui la loro attendibilità, anche se esclusa per una parte del racconto, non ne coinvolge necessariamente le altre, che reggano alla verifica del riscontro probatorio, per essere avvalorate da elementi di natura estrinseca al resoconto. Tuttavia, dei parametri ermeneutici che governano la valutazione frazionata delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia - di cui accorre ribadire la rilevanza sia nella fase delle indagini preliminari sia nel giudizio di primo grado sia nel processo di appello - la Corte territoriale non faceva corretta applicazione, omettendo di individuare il nucleo essenziale delle propalazioni dei collaboranti EL US, GE RO e AN EL, idoneo a individuare l'apporto concorsuale di SE RE US nell'attentato in danno di RO US e NN ZO, nel rispetto della giurisprudenza di legittimità da tempo consolidata (tra le altre, Sez. 6, n. 6425 del 18/12/2009, dep. 2010, Caramuscio, Rv. 246527 - 01; Sez. 1, n. 46954 del 04/11/2004, Palmisani, Sez. 1, n. 4495 del 21/04/1997, Di Corrado, Rv. 207590 - 01; Sez. 6, n. 9090 del 06/04/1995, Prudente, Rv. 202311 - 01; Sez. 1, n. 6992 del 30/01/1992, Altadonna, Rv. 190654 - 01). Nel caso di specie, l'applicazione di questi parametri ermeneutici si imponeva anche in considerazione del fatto che, ai fini della prova del contributo fornito da un soggetto nella commissione di un reato, il giudice di merito deve dare conto degli elementi fattuali dai quali ricavare l'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato, precisando sotto quale forma essa si sia concretamente manifestata, tenuto conto delle emergenze processuali di cui si dispone, in rapporto di causalità efficiente con le attività delittuose poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta concorsuale con l'indifferenza del suo manifestarsi. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa 23 / o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà» (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101 - 01). 3.1.2.2. Queste considerazioni impongono di ribadire la fondatezza del secondo motivo dell'atto di impugnazione in esame. 3.2. È parimenti da accogliersi, nei limiti di cui in prosieguo, il secondo atto di impugnazione, anch'esso presentato dagli avvocati Mario OG e AN IN, con cui venivano articolate cinque censure difensive. 3.2.1. Devono ritenersi infondati i primi due motivi, con cui il ricorrente ha denunciato, in termini sostanzialmente sovrapponibili al primo motivo dell'ulteriore ricorso, la violazione di legge della sentenza impugnata, conseguente al fatto che, sebbene l'originario procedimento sul duplice attentato in esame era stato archiviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di AT, con decreto del 28 gennaio 2011, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di AT aveva riaperto le indagini nei confronti di SE RE US e AL US senza l'osservanza di quanto prescritto dall'art. 414 cod. proc. pen. Si tratta, come si è detto, di una doglianza che è prospettata in termini assimilabili al primo motivo dell'ulteriore atto di impugnazione presentato, nell'interesse dell'imputato SE RE US, dagli avvocati Mario OG e AN IN, sul quale ci si è già diffusamente soffermati nel paragrafo 3.1.1, al quale occorre rinviare per la compiuta disamina delle censure che vi sono sottese, riguardanti l'identità processuale tra il presente procedimento e il procedimento n. 5049/08 R.G.N.R., conclusosi con l'adozione del decreto di archiviazione emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di AT, sopra citato. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza dei primi due motivi di ricorso. 3.2.2. Deve, invece, ritenersi fondato il terzo motivo, con cui si è dedotta la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 192, commi 3 e 4, 533 cod. proc. pen., per non avere la Corte di merito dato adeguato conto della valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboranti AN EL, RO GE ed EL US, che non potevano ritenersi convergenti, attesa la genericità delle propalazioni di RO e EL, che si erano limitati a riferire voci correnti apprese nel loro ambiente 'ndranghetistico. 24 Si tratta, a ben vedere, di una doglianza che è prospettata in termini assimilabili al secondo motivo dell'ulteriore atto di impugnazione presentato, nell'interesse dell'imputato SE RE US, dagli avvocati Mario OG e AN IN, sul quale ci si è già diffusamente soffermati nei paragrafi 3.1.2, 3.1.2.1. e 3.1.2.2., ai quali occorre rinviare per la compiuta disamina delle censure che vi sono sottese, che devono ritenersi fondate, riguardanti la convergenza delle dichiarazioni rese, ex art. 603 cod. proc. pen., dai collaboranti AN EL, GE ID ed EL US, le cui propalazioni venivano censurate per la loro inattendibilità, intrinseca ed estrinseca. Le considerazioni esposte impongono di ribadire la fondatezza del terzo motivo di ricorso. 3.2.3. Restano assorbite nella doglianza oggetto di accoglimento i residui motivi di ricorso, afferenti alla configurazione del reato di cui al capo A quale tentato omicidio e al riconoscimento dell'aggravante mafiosa ex art. 7 decreto- legge n. 152 del 1991, postulando il vaglio di tali censure difensive la risoluzione preliminare delle questioni riguardanti l'idoneità del compendio probatorio acquisito - eminentemente incentrato sulle propalazioni dei collaboranti AN EL, GE RO ed EL US - a fondare un giudizio di colpevolezza nei confronti di SE RE US, su cui, per le ragioni che si sono esplicitate nei paragrafi 3.1.2, 3.1.2.1 e 3.1.2.2, si impone un nuovo giudizio. 3.3. Deve, infine, evidenziarsi che nel giudizio di rinvio demandato alla Corte di appello di AT si dovrà tenere conto della giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui la sentenza di primo grado e quella appellata, quando non vi è difformità sui punti denunciati, si integrano, formando un complesso argomentativo inscindibile, costituito da una sola entità processuale, logica e giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare la congruità della motivazione (tra le altre, Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 166617 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01; Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano, Rv. 224079 - 01; Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145 - 01). Ne discende che il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, si può anche limitare a rinviare per relationem a quest'ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure, dovendo soltanto rispondere in modo adeguato alle singole doglianze prospettate dall'appellante. In questo caso, naturalmente, il controllo eseguito dal giudice di 25 legittimità si estenderà alla verifica della congruità e della logicità delle risposte fornite alle predette censure. L'obbligo motivazionale del giudice di appello, invece, assume connotazioni processuali più rigorose e stringenti nel caso in cui la sentenza di appello formuli un giudizio di responsabilità radicalmente contrapposto a quello espresso nel giudizio di primo grado. Questo i non solo perché, in tali ipotesi, vi sono due valutazioni giurisdizionali assolutamente difformi del medesimo materiale probatorio, ma soprattutto perché l'imputato nei cui confronti si è prodotto il ribaltamento del giudizio di responsabilità - a maggior' ragione se tale rivisitazione gli è sfavorevole - deve essere messo nelle condizioni di comprendere le ragioni che hanno comportato la riforma della decisione appellata. In tale ambito, occorre richiamare l'orientamento consolidato della Suprema Corte, secondo cui, laddove nel giudizio di secondo grado si sia determinata l'integrale riforma della sentenza impugnata, si deve fare riferimento in termini rigorosi al materiale sottoposto alla cognizione del giudice di appello, tenendo conto delle acquisizioni dibattimentali e degli elementi probatori - decisivi ai fini della rivisitazione della decisione - posti a fondamento in quel giudizio. In questi casi, l'obbligo motivazionale del giudice di appello assume connotazioni più stringenti rispetto al caso in cui la sentenza di appello si limiti a confermare la decisione impugnata, nel più generale contesto delineato dalle Sezioni Unite in materia di riforma integrale delle decisioni di primo grado, per il quale occorre richiamare il principio di diritto, tuttora insuperato, secondo cui: «In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato» (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679 - 01). Questa impostazione, a sua volta, trae origine dall'orientamento ermeneutico consolidatosi a seguito del risalente intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, secondo cui: «Quando le decisioni dei giudici di primo e di secondo grado siano concordanti, la motivazione della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo. Nel caso in cui, invece, per diversità di apprezzamenti, per l'apporto critico delle parti e o per le nuove eventuali acquisizioni probatorie, il giudice di appello ritenga di pervenire a conclusioni diverse da quelle accolte dal giudice di primo grado, non può allora egli risolvere il problema della motivazione della sua 26 decisione inserendo nella struttura argomentativa di quella di primo grado - genericamente richiamata - delle notazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti, essendo invece necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni» (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229 - 01). In questa, incontroversa, cornice, la Corte di appello di AT dovrà sottoporre a una rivisitazione complessiva la posizione processuale dell'imputato SE RE US, allo scopo di verificare se il percorso argomentativo seguito dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di AT, che aveva assolto il ricorrente, è conforme ai parametri ermeneutici che si sono richiamati. 4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente, in accoglimento di entrambi i ricorsi, proposti dal Procuratore generale presso la Corte di appello di AT e da SE RE US, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di AT.
P.Q.M.
In accoglimento di entrambi i ricorsi, annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di AT. Così deciso il 17 maggio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere SA Centonze;
udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di AT nei confronti di AL US e il rigetto del ricorso proposto da SE RE US;
Udite le conclusioni dell'avv. AN IN, nell'interesse di AL US e SE RE US, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di Penale Sent. Sez. 1 Num. 29083 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 17/05/2023 appello di AT nei confronti nei confronti del primo e l'accoglimento del ricorso proposto dal secondo;
udite le conclusioni dell'avv. Mario Santarnbrogio, nell'interesse di SE RE US, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
le udite le conclusioni dell'avv. Valerio Spigarelli, nell'interesse di AL US, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di AT nei confronti del suo assistito;
2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 26 ottobre 2015 il Giudice dell'udienza preliminare dei Tribunale di AT, per quanto di interesse ai presenti fini processuali, procedendo con rito abbreviato, assolveva SE RE US e AL US dai reati ascrittigli ai capi A (artt. 56, 110, 575, 577, primo comma, nn. 1 e 3, 61, primo comma, n. 1, cod. pen., 7 decreto- legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203) e B (artt. 61, primo comma, n. 2, 81, secondo comma, 110 cod. pen., 2, 4, 7 legge 2 ottobre 1965, n, 897) per non avere commesso il fatto. 2. Con sentenza emessa l'11 maggio 2022 la Corte di appello di AT, pronunciandosi sull'impugnazione del Pubblico ministero, in parziale riforma della decisione appellata, condannava l'imputato SE RE US alla pena di otto anni di reclusione. L'imputato SE RE US, inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali. La sentenza di primo grado, invece, veniva integralmente confermata nei confronti di AL US. 3. I fatti di reato per cui si procede, su cui le sentenze di merito pervenivano a esiti processuali parzialmente contrapposti, riguardano il tentato omicidio aggravato di RO US e del figlio, NN ZO, contro cui il 26 maggio 2008, veniva eseguito un attentato, mentre le vittime si trovavano nei pressi della loro abitazione, ubicata a ER, dove venivano raggiunti da un gruppo di sicari che esplodeva al loro indirizzo numerosi colpi di arma da fuoco, alcuni sparati da un fucile mitragliatore Kalashnikov, altri da pistole calibro 9x19 e 7.62. Gli accertamenti investigativi traevano origine dal ricovero di RO US e NN ZO, avvenuto presso l'Ospedale di Gioia Tauro la mattina del 26 maggio 2008, dove le vittime, ferite da colpi di arma da fuoco, non riuscivano a fornire indicazioni utili all'individuazione dell'attentato eseguito nei loro confronti. Nell'immediatezza dei fatti, i Carabinieri della Stazione di ER si recavano sul luogo del delitto, repertando, nei pressi dell'abitazione delle vittime, ubicata a ER, in Via Gagliardi, il contrassegno assicurativo di un'autovettura, risultata di proprietà di SE RE US;
tracce di 3 sostanza ematica essiccata;
due mozziconi di sigaretta;
due ogive deformate;
ventisei bossoli calibro 7.62; sette bossoli calibro 9x19. All'interno dell'immobile, nell'area dove era ubicata la cucina, venivano rinvenuti un foro di entrata nella porta d'ingresso; sei scali:Cure dell'intonaco sulle diverse pareti prodotte dall'impatto di colpi di arma da fuoco;
un'ogiva all'interno di una bottiglia di vino rotta, posta sopra un mobile;
molteplici frammenti di ogiva sparsi per la stanza;
il vetro rotto dell'anta destra;
la vetrata della porta che separa la cucina del corridoio in frantumi;
frammenti di vetro sparsi sul pavimento. Si provvedeva, inoltre, ad assumere a sommarie informazioni le vittime dell'attentato, RO US e NN ZO, le cui dichiarazioni, si connotavano per la loro sostanziale reticenza, non consentendo di acquisire spunti investigativi utili allo sviluppo delle indagini e all'individuazione degli autori dell'agguato. Si caratterizzavano, a ben vedere, per la loro reticenza anche le dichiarazioni rese dagli altri soggetti esaminati nella prima fase delle indagini preliminari, alcuni dei quali, tra l'altro, vicini alle persone offese, come AL ZO e SE ZO, dalle quali non era possibile ricavare alcuna indicazione in ordine agli autori dell'attentato commesso la mattina del 26 maggio 2008. Veniva, quindi, sentito SE RE US, che, il 6 giugno 2008, si presentava spontaneamente presso la Stazione dei Carabinieri di ER, a bordo di una Fiat Panda, targata CP481PG, accompagnato dal suo legale di fiducia. Durante l'interrogatorio, svolto presso la Stazione dei Carabinieri di ER, SE RE US riferiva di essersi allontanato da ER qualche giorno prima degli accadimenti criminosi e di avere appreso dell'attentato dalla televisione, mentre si trovava a Pizzo Calabro nell'abitazione di una donna con cui intratteneva una relazione sentimentale;
l'imputato aggiungeva anche che il 25 maggio 2008, il giorno prima dell'agguato aveva lavorato, come di consueto, nella panetteria della zia, Rosaria Del Vecchio;
il ricorrente, infine, precisava che nei giorni in cui si era allontanato da ER non aveva incontrato nessuno e che non aveva mai eseguito lavori di riparazione della carrozzeria della sua autovettura Fiat Panda, che era sempre rimasta nella sua disponibilità. Nel corso dell'ispezione del veicolo di SE RE US, eseguito dai Carabinieri di ER, si accertava che il paraurti posteriore risultava di una tonalità di colore diversa dal resto della carrozzeria del veicolo;
che, all'interno del portellone posteriore del mezzo, erano presenti frammenti di verto del 4 lunotto;
che il contrassegno assicurativo non veniva rinvenuto nel corso della verifica;
che il lunotto presentava un numero di serie diverso da quello degli altri vetri della vettura. Venivano compiute anche altre verifiche investigative, che, però, non si rivelavano decisive ai fini dell'individuazione degli autori dell'attentato, che, nella prima fase delle indagini, rimanevano ignoti, nonostante le attività investigative si fossero orientate nella direzione del clan US di MB, nel quale le vittime, secondo gli inquirenti, gravitavano. Anche le ulteriori attività d'indagine„ coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di AT, non sortivano alcun esito positivo e non consentivano l'individuazione degli autori dell'attentato, con la conseguenza che l'originario procedimento n. 5049/08 R.G.N.R., iscritto a carico di ignoti, veniva archiviato, su conforme richiesta del Pubblico ministero del 30 aprile 2010, con decreto emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di AT il 28 gennaio 2011. Successivamente, a seguito delle dichiarazioni rese dalla testimone di giustizia, VE LA, che era la moglie di CO US, un congiunto degli imputati, che aveva indicato in SE RE US uno degli autori dell'attentato
contro
RO US e NN ZO, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di AT disponeva la riapertura delle indagini, iscrivendo nel registro degli indagati lo stesso US e il padre, AL US detto "l'ingegnere". Deve precisarsi ulteriormente che la riapertura delle indagini veniva disposta dal Pubblico ministero il 27 gennaio 2014, senza la preventiva autorizzazione del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di AT. In questa cornice processuale, il nucleo probatorio dell'ipotesi accusatoria, ritenuto sprovvisto di corroborazione dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di AT, era costituito dal comportamento assunto da SE RE US nei giorni concomitanti all'attentato, finalizzato a precostituirsi un alibi rivelatosi, fin da subito, incongruo;
dalla, presunta, individuazione dell'autovettura utilizzata dai sicari per commettere l'attentato, una Fiat Panda di colore rosso, che si riteneva nella disponibilità dello stesso SE RE US, che, in tempi recenti, era stata riparata dal suo possessore;
dagli esiti delle intercettazioni svolte nel corso delle indagini preliminari, con particolare riferimento alla captazione registrata il 20 maggio 2011, nella quale era coinvolto personalmente AL US, dalla quale, secondo l'originaria ipotesi accusatoria, emergeva che lo stesso US aveva eseguito l'attentato in esame, agendo d'intesa con il figlio, SE RE US. 5 Tali elementi probatori, come detto, venivano ritenuti dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di AT inidonei alla formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti di SE RE US e AL US, pur convergendo nei suoi confronti, non rilevando, in senso contrario, le dichiarazioni rese dalla testimone di giustizia VE LA, che si connotavano per la loro inattendibilità, atteso che la dichiarante non era stata in grado di fornire indicazioni precise su come le sue fonti di conoscenza, indicate in RE US, IA RI e RT EL, avevano appreso degli accadimenti criminosi. Nel processo di appello, questo compendio probatorio veniva integrato dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia AN EL, GE RO ed EL US, sulla base delle quali si riteneva dimostrato, anche alla luce degli elementi probatori acquisiti nel giudizio sottostante, sopra richiamati, che SE RE US e EO US avevano eseguito l'agguato in danno di RO US e del figlio, NN ZO, nel contesto delle dinamiche 'ndraghestistiche del clan US di MB, di cui i sicari erano esponenti di spicco. In questo contesto, si attribuiva un valore probatorio pregnante alle propalazioni del collaborante EL US, che è il figlio di AL US detto "l'ingegnere" e il fratello di SE RE US, che riferiva sugli scenari nei quali maturavano gli accadimenti criminosi, di cui aveva una conoscenza diretta. Con le sue propalazioni, che costituivano una chiamata in reità diretta, in particolare, EL US accusava il fratello di essere coinvolto nell'organizzazione dell'aggressione armata in esame e di essersi occupato . della riparazione dell'autovettura utilizzata dai sicari, una Fiat Panda di colore rosso, dopo l'esecuzione dell'agguato. Le propalazioni di EL US, limitatamente alla posizione di SE RE US, si ritenevano corroborate dalle dichiarazioni rese dai collaboranti GE RO ed EL US, che costituivano chiamate in reità indirette, che imponevano la rivalutazione complessiva del compendio probatorio acquisito nel giudizio di primo grado, ritenuto inidoneo a formulare un giudizio di colpevolezza nei confronti dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di AT, che, difatti, veniva rivisitato in senso sfavorevole all'imputato. Non si riteneva, invece, riteneva che gli elementi di novità probatoria acquisiti nel processo di appello consentissero la rivisitazione del giudizio di assoluzione formulato nei confronti di AL US, che veniva confermato all'esito del giudizio di appello. 6 Sulla scorta di questa rivisitazione complessiva del compendio probatorio acquisito nel giudizio di appello venivano emesse nei confronti degli imputati SE RE US e AL US le statuizioni processuali di cui in premessa. 4. Avverso la sentenza di appello il Procuratore generale presso la Corte di appello di AT e l'imputato SE RE MA hanno proposto ricorso per cassazione, con atti di impugnazione di cui occorre dare separatamente conto. 4.1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di AT ha proposto per cassazione avverso la conferma dell'assoluzione dell'imputato AL US, articolando cinque censure difensive. Con il primo motivo si è denunciata la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 192, 195, 603 cod. proc. pen., in relazione all'art. 416-bis cod. pen., conseguente al fatto che la Corte di merito aveva ritenuto inutilizzabili la deposizione resa dalla testimone di giustizia VE LA VE nel giudizio di appello, a seguito della rinnova,zione dell'istruttoria dibattimentale disposta ex art. 603 cod. proc. pen., sull'assunto che aveva appreso del coinvolgimento di SE RE US e AL US da fonti soggettive, che, pur essendo state individuate in RE US, IA RI e RT EL,, non erano sottpponibili a controllo processuale. Con il secondo motivo si è dedotta la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 192 e 195 cod. proc. pen., in relazione all'art. 416-bis cod. pen., per non avere la Corte territoriale ritenuto inattendibili le accuse del collaborante le propalazioni del collaborante GE RO, sull'assunto che le sue fonti di conoscenza degli accadimenti criminosi - individuate in AN GL, OS AG, SE RA e IO CA - non erano sottoponibili a controllo processuale, costituendo mere voci correnti apprese nell'ambiente 'ndranghetistico nel quale il collaboratore di giustizia gravitava. Con il terzo motivo si è lamentata la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 192 e 195 cod. proc. pen., in relazione all'art. 416-bis cod. pen., conseguente al fatto che la Corte di appello aveva ritenuto inattendibili le accuse del collaborante le propalazioni del collaborante AN EL, sull'assunto che le sue fonti di conoscenza degli accadimenti criminosi - individuate in NI IG - non erano sott000nibili a controllo processuale, costituendo il frutto di voci correnti apprese nel suo ambiente criminale di riferimento. 7 Con il quarto motivo si è censurata la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 192, 195, 271 e 526 cod. proc. pen., rappresentandosi che la decisione in esame non aveva dato esaustivo conto dell'interpretazione dell'intercettazione registrata tra OL NI e AN VA, proveniente dal procedimento n. 4964/2017 R.G.N.R., iscritto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, da cui si evinceva il coinvolgimento della famiglia US di MB nell'esecuzione dell'attentato in esame. Con il quinto motivo si è dedotta la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., per non avere la Corte di appello dato adeguato conto del movente criminoso dell'agguato commesso in danno di RO US e di NN ZO cui il 26 maggio 2008, prefigurabile dalle dichiarazioni di EL US, che, di per sé solo, costituiva un riscontro probatorio alle accuse rivolte dallo stesso propalante e dai collaboranti RO e MA agli imputati SE RE US e AL US;
carenza motivazionale che trascurava di considerare che il collaborante US possedeva una conoscenza diretta degli accadimenti criminosi per effetto del suo rapporto di parentela con gli accusati, dai quali era venuto a conoscenza dell'attentato. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla posizione processuale dell'imputato AL US. 4.2. L'imputato SE RE, a mezzo degli avvocati Mario OG e AN IN, ha proposto ricorso per cassazione attraverso due atti di impugnazione che occorre esaminare sedaratamente. 4.2.1. Con il primo atto di impugnazione venivano articolate due censure difensive. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione di legge della sentenza impugnata, conseguente al fatto che, sebbene l'originario procedimento sul duplice attentato in esame era stato archiviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di AT, con decreto emesso il 28 gennaio 2011 nel procedimento n. 5049/08 R.G.N.R., la Procura della Repubblica presso il Tribunale di AT aveva proceduto nei confronti di SE RE US e AL US senza l'osservanza delle disposizioni sulla riapertura delle indagini preliminari, prescritte dall'art. 414 cod. proc. pen. Si evidenziava, infatti, che il provvedimento di riapertura delle indagini emesso dal Pubblico ministero il 27 gennaio 2014 non era stato preventivamente autorizzato dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di AT, che aveva 8 9 emesso il decreto di archiviazione nell'originario procedimento contro ignoti, sopra citato. Con il secondo motivo si è denunciata la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la Corte di merito dato esaustivo conto della convergenza delle dichiarazioni rese dai collaboranti AN EL, GE RO ed EL US, escussi a seguito della rinnovazione del dibattimento ex art. 603 cod. proc. pen., non potendo le accuse di US ritenersi corroborate dalle propalazioni di EL e RO, che si erano limitati a fornire generiche indicazioni sul coinvolgirrento del ricorrente nell'attentato commesso in danno di RO US e NN ZO, effettuate sulla base di conoscenze acquisite de relato in relazione a voci correnti provenienti dal loro ambiente 'ndranghetistico. 4.2.2. Con il secondo atto di impugnazione venivano articolate cinque censure difensive. Con i primi due motivi il ricorrente ha denunciato, in termini sovrapponibili al primo motivo dell'ulteriore ricorso, la violazione di legge della sentenza impugnata, conseguente al fatto che, sebbene l'originario procedimento sul duplice attentato in esame era stato archiviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di AT, con decreto del 28 'gennaio, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di AT aveva proceduto nei confronti degli imputati SE RE US e AL US, riaprendo le indagini preliminari senza la preventiva autorizzazione di cui all'art. 414 cod. proc. pen. Con il terzo motivo si è dedotta la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 192, commi 3 e 4, 533 cod. proc. pen., per non avere la Corte territoriale dato adeguato conto della valutazione delle dichiarazioni rese dai collaborant AN EL, RO GE ed EL US, che non potevano ritenersi convergenti, attesa la genericità delle propalazioni di RO e EL, che si erano limitati a riferire voci correnti apprese nell'ambiente 'ndranghetistico di riferimento. Con il quarto motivo si è lamentata la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt.. 56, 575, 582, 585 e 587 cod. pen., per non avere la Corte di merito dato opportuno conto delle ragioni che consentivano la formulazione di un giudizio di responsabilità nei confronti di SE RE US per il reato di cui al capo A, tenuto conto delle incertezze probatorie sulla dinamica dell'attentato commesso in danno di RO US e NN ZO, che imponevano la riqualificazione del tentato omicidio aggravato contestato al ricorrente nella diversa fattispecie delle lesioni personali aggravate. Con il quinto motivo si è denunciata la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991, rappresentandosi che la decisione non aveva dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano di ritenere l'attentato in danno di RO US e NN ZO commesso con una metoclologia mafiosa e riconducibile alla sfera di operatività del clan US di MB, che, al contrario, doveva escludersi sulla base delle emergenze probatorie acquisite, che imponevano di ricondurre l'attentato a un contesto ritorsivo di natura esclusivamente privato. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata relativamente alla posizione di SE RE US. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti dal Procuratore generale presso la Corte di appello di AT e dall'imputato SE RE US devono ritenersi fondati nei termini di seguito indicati. 2. Deve, innanzitutto, ritenersi fondato il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di AT, in accoglimento del primo motivo. 2.1. Con la doglianza oggetto di accoglimento si è denunciata la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 192, 195, 603 cod. proc. pen., in relazione all'art. 416-bis cod. pen., conseguente al fatto che la Corte di merito aveva ritenuto inutilizzabili la deposizione resa dalla testimone di giustizia VE LA nel giudizio di appello, a seguito della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale disposta ex art. 603 cod. proc. pen., sull'assunto che aveva appreso del coinvolgimento di SE RE US e AL US da fonti soggettive, che, pur essendo state individuate in RE US, IA RI e RT EL, non erano sottoponibili a controllo processuale. Occorre premettere che, nel caso di specie, deve essere risolta la questione preliminare dell'applicazione dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., che si pone in conseguenza del fatto che, relativamente alla posizione dell'imputato AL US, ci si trova di fronte a una doppia conforma assolutoria, per effetto della quale il ricorso per cassazione del Pubblico ministero è consentito 10 per le sole violazioni di legge sanzionate dall'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen. Dispone, infatti, l'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 1, comma 69, legge 23 giugno 2017, n. 103: «Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606». Ne discende che, nel caso in cui la decisione assolutoria di primo grado sia confermata in appello, non può essere prospettata con il ricorso in cassazione una doglianza sui profili contenutistici di una prova dichiarativa acquisita nei giudizi di merito, atteso che questa, afferenclo a un vizio della motivazione della decisione di secondo grado, rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., risulta preclusa ai sensi dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione per le sole violazioni di legge sanzionate dall'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen. Tale assetto normativo, del resto, è perfettamente compatibile con l'impianto costituzionale vigente, essendo stata più volte dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 111 e 112 Cost., trovando la limitazione alla sola violazione di legge della ricorribilità per cassazione della sentenza di appello confermativa della decisione di assoluzione da parte del Pubblico ministero una ragionevole giustificazione, nell'ambito delle scelte discrezionali riservate al legislatore. Tale limitazione, in particolare, trae il suo legittimo fondamento «nell'esigenza di deflazione del giudizio di legittimità; nell'ontologica differenza di posizione delle parti processuali, giustificativa, nei limiti della ragionevolezza e della proporzionalità, di un'asimmetrica distribuzione delle facoltà processuali e di una diversa modulazione dei rispettivi poteri d'impugnazione; nella presunzione di non colpevolezza dell'imputato, stabilizzata dall'esito assolutorio di due gradi di giudizio;
nella pienezza del riesame del merito consentito dal giudizio di appello;
nell'esigenza di non dilatare i tempi di definizione del processo per l'imputato, assicurandone la ragionevole durata e la stabilizzazione del giudizio di non colpevolezza» (Sez. 5, n. 5716 del 08/07/2019, Righetto, Rv. 278322 - 01). Si muove, del resto, nella stessa direzione ermeneutica il seguente principio di diritto, che occorre ulteriormente ribadire, secondo cui: manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in relazione agli artt. 3, 24, 101, 111 e 112 Cost., in quanto la limitazione alla sola violazione di legge della ricorribilità per cassazione della sentenza d'appello confermativa della 11 ti decisione di proscioglimento da parte del pubblico ministero trova ragionevole giustificazione, nell'ambito delle scelte discrezionali riservate al legislatore, nell'esigenza di deflazione del giudizio di legittimità» (Sez. 4, n. 53349 del 15/11/2018, Schuster, Rv. 274573 - 01). Deve, tuttavia, rilevarsi che, nel caso di specie, il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di AT si muove nel solco della giurisprudenza di legittimità consolidatasi in tema di applicazione dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., censurando l'atto di impugnazione l'asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla testimone di giustizia VE LA nel giudizio di appello, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., sull'assunto processuale erroneo che la dichiarante aveva appreso del coinvolgimento di SE RE US e AL US nell'attentato di cui al capo A da fonti soggettive, che, pur essendo esattamente individuate in RE US, IA RI e RT EL, non potevano essere sottoposte a controllo processuale. La testimone di giustizia, invero, forniva indicazioni inequivocabili sull'identità dei soggetti da cui era venuta a conoscenza dell'attentato commesso in danno di RO US e NN ZO il 26 maggio :2008, precisando di avere appreso degli autori e delle dinamiche degli accadimenti criminosi dal fratello della compagna dello stesso ZO, RT EL, nonché dagli ex suoceri, RE US e IA RI. Si trascurava, in questo modo, di considerare che quando il testimone fa esplicito riferimento ad altri soggetti per la conoscenza dei fatti sui quali depone, tali dichiarazioni non sono ex se sanzionate dall'inutilizzabilità, ma comportano l'attivazione di un meccanismo di controllo processuale, disciplinato dal combinato disposto dell'art. 195, comma 1, 2, 3, cod. proc. pen., che non risulta rispettato nel caso in esame. Dispone, in particolare, il primo comma dell'art. 195 cod. proc. pen.: «Quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre»; tale disposizione, a sua volta, deve essere integrata dalla previsione del secondo comma, che prevede: «Il giudice può disporre anche di ufficio l'esame delle persone indicate nel comma 1»; si prevede, infine, nel terzo comma della stessa norma: «L'inosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone, salvo che l'esame di queste risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità». La Corte di appello di AT, dunque, non poteva dichiarare, sic et simpliciter, inutilizzabili le dichiarazioni rese da VE LA nel giudizio di 12 appello, sull'assunto processuale che la testimone aveva appreso del coinvolgimento di SE RE US e AL US nell'attentato di cui al capo A della rubrica da altri soggetti, ma avrebbe dovuto procedere, su richiesta di parte ovvero d'ufficio, all'escussione di tali fonti di conoscenza, che erano state nominativamente indicate dalla stessa dichiarante in RE US, IA RI e RT EL. Ne discende che soltanto nell'ipotesi in cui tale sequenza procedimentale, rigorosamente predeterminata dall'art. 195, commi 1, 2, 3, cod. proc. pen., non fosse stata rispettata - al contrario di quanto riscontrabile nel caso di specie, in cui la stessa non veniva nemmeno attivata, non essendo pervenuta alcuna richiesta di parte e non essendo stati esercitati i poteri d'ufficio riconosciuti alla Corte di merito - sarebbe stato possibile sanzionare con il regime dell'inutilizzabilità le dichiarazioni accusatorie rese da VE LA nel giudizio di secondo grado. Occorre, in ogni caso, ribadire che la difesa dell'imputato, per azionare il meccanismo processuale funzionale a ottenere la declaratoria di inutilizzabilità delle dichiarazioni di VE LA, ex art. 195, comma 3, cod. proc. avrebbe dovuto attivare i suoi poteri di parte, dovendosi, in proposito, richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui nelle ipotesi «testimonianza "de relato", è onere della parte interessata a renderla inutilizzabile richiedere l'esame del teste diretto, ove questo non sia stato disposto "ex officio" dal giudice, anche quando risulti impossibile o estremamente difficoltosa la sua identificazione, posto che la citazione dello stesso è subordinata, ex art. 195, comma 1, cod. proc. peli., alla richiesta di parte, sicché il mancato assolvimento di tale onere vale come rinuncia alla sua escussione» (Sez. 3, n. 33100 del 07/06/2022, F., Rv. 283651. - 01). Non è, pertanto, dubitabile che la Corte di appello di AT ha ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni rese da VE LA nel giudizio di secondo grado, sulla base di un'erronea applicazione della disciplina desumibile dall'art. 195, comma 1, 2, 3, cod. proc. pen. A ben vedere, la violazione di legge nella quale incorreva la Corte territoriale è desumibile dal passaggio motivazionale esplicitato a pagina 25 della sentenza impugnata, in cui, dopo avere descritto il contenuto della deposizione della testimone di giustizia in questione, si affermava erroneamente che «la conseguenza inevitabile, nel caso di specie, è quindi l'inutilizzabilità della testimonianza della LA [...]»; conclusioni, queste, la cui erroneità appare ancor più evidente alla luce del successivo, improprio, richiamo al regime dell'inattendibilità delle propalazioni in questione, che afferisce a un piano differente e non sovrapponibile a quell'inutilizzabilità, riguardante il vizio di 13 motivazione, reso evidente dall'affermazione secondo cui il «giudizio di • attendibilità delle dichiarazioni de relato deve riguardare non soltanto colui che le rende ma anche colui dal quale sono stati appresi i fatti oggetto delle dichiarazioni [...]». Inoltre, si trattava delle dichiarazioni rese da una testimone di giustizia a suo tempo inserita nel contesto familiare in cui si deduce essersi perpetrata la fattispecie delittuosa: sicché, deve ritenersi (per gli effetti rilevanti in questa sede, sulla scorta delle complessive indicazioni esposte nella stessa sentenza impugnata) congrua la prospettazione insita nella doglianza laddove considera il contributo dichiarativo illegittimamente espunto quale elemento suscettibile di introdurre dati potenzialmente determinanti nella dialettica probatoria. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di ribadire la fondatezza della doglianza in esame, cui consegue l'annullamento della sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo del ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di AT, nei termini di cui in dispositivo. 2.2. Accolta la prima doglianza, non si annette in questa sede alcuna valenza critica ai residui motivi di ricorso, che riguardano il giudizio di attendibilità sulle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia AN EL, RO GE ed EL US;
l'interpretazione dell'intercettazione registrata tra OL NI e AN VA, proveniente dal procedimento n. 4964/2017 R.G.N.R., iscritto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia;
la ricostruzione del movente criminoso dell'agguato commesso in danno di RO US e NN ZO, prefigurato da EL US, che valeva a riscontrare le accuse rivolte dallo stesso propalante e dai collaboranti RO e MA. Si consideri che il vaglio di queste doglianze, afferendo a censure riguardanti il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in sede di legittimità, sarebbe stato precluso dal disposto dell'art. 608, comma 1 -bis, cod. proc. pen. Resta, naturalmente, fermo che - laddove, nel giudizio di rinvio;
li si dovessero ritenere utilizzabili le dichiarazioni rese da VE LA, nel rispetto dei parametri normativi indicati nel paragrafo precedente-incomberà al giudice del rescissorio rivalutare il complessivo compendio istruttorio inerente alla posizione dell'imputato AL US, in assolvimento dei compiti assegnati al giudice del rinvio dall'art. 627 cod. proc. pen. 2.3. Le considerazioni esposte impongono l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di AT, nei termini di cui in dispositivo. 14 L/l f 3. Parimenti fondato deve ritenersi il ricorso proposto nell'interesse di SE RE US, articolato in due distinti atti di impugnazione, presentati dagli avvocati Mario OG e AN IN, di cui occorre occuparsi partitamente. 3.1. Occorre, innanzitutto, accogliere, per quanto di ragione, il primo atto di impugnazione, con cui venivano articolate due censure difensive. 3.1.1. Deve ritenersi, innanzitutto, 113.e.r-Sa infondato il primo motivo, con cui il ricorrente ha dedotto la violazione di legge della sentenza impugnata, conseguente al fatto che, sebbene l'originario procedimento sul duplice attentato in esame era stato archiviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di AT, con decreto emesso il 28 gennaio 2011 nel procedimento n. 5049/08 R.G.N.R., la Procura della Repubblica presso il Tribunale di AT aveva proceduto nei confronti di SE RE US e AL US senza l'osservanza delle disposizioni sulla riapertura delle indagini preliminari, prescritte dall'art. 414 cod. proc. pen. Secondo la difesa del ricorrente, la violazione di legge censurata discendeva dal fatto che il provvedimento di riapertura delle indagini adottato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di AT il 27 gennaio 2014 non era stato preventivamente autorizzato dal Giudice delle Indagini preliminari del Tribunale di AT, che, il 28 gennaio 2011, aveva emesso il decreto di archiviazione nell'originario procedimento contro ignoti su conforme richiesta del Pubblico ministero. Osserva il Collegio che il decreto di archiviazione emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di AT nel procedimento n. 5049/08 R.G.N.R., su conforme richiesta del Pubblico ministero del 30 aprile 2010, non permette di ritenere connotate da identità le fattispecie oggetto di comparazione processuale, non risultando nell'originario procedimento, conclusosi con il decreto di archiviazione del 28 gennaio 2011, SE RE US indagato per l'attentato in esame. Ne discende che, nel caso di specie, non è possibile ipotizzare la sovrapponibilità tra le condotte contestate al ricorrente in questa sede e quelle archiviate nel procedimento n. 5049/08 R.G.N.R., dovendosi evidenziare che l'unico dato di comunanza dei due procedimenti è costituito dall'identità dei soggetti passivi del reato, identificati, in entrambi i procedimenti, in RO US e NN ZO. Si consideri, in proposito, che la condizione di inutilizzabilità delle attività d'indagine derivante dalla violazione dell'art. 414 cod. proc. pen. concerne i soli atti processuali che riguardano lo stesso fatto di reato definito con il decreto di archiviazione e non anche le condotte illecite diverse ovvero successive, /i( 15 ancorché, eventualmente, collegate con quelle oggetto di vaglio. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui la «sanzione di inutilizzabilità derivante dalla violazione dell'art. 414 cod. proc. pen. colpisce solo gli atti che riguardano lo stesso fatto oggetto dell'indagine conclusa con il provvedimento di archiviazione, e non anche fatti diversi o successivi, benchè collegati con i fatti oggetto della precedente indagine [...]» (Sez. 3, n. 43952 del 28/09/2004, Israel Rodriguez, Rv. 230334 - 01). Né potrebbe essere diversamente, atteso che, secondo quanto costantemente affermato dalla Suprema Corte, la sanzione dell'inutilizzabilità derivante dalla violazione dell'art. 414 cod. proc. pen. colpisce solo gli atti che riguardano lo stesso reato oggetto dell'indagine conclusasi con il provvedimento di archiviazione e non anche fatti diversi o successivi, per i quali non sia possibile affermare l'esistenza di un rapporto di identità processuale. Tale opzione ermeneutica, a maggior ragione, deve ritenersi applicabile alle ipotesi in cui nell'originario procedimento viene disposta l'archiviazione contro ignoti, che, essendo fisiologicamente diverso rispetto ai procedimenti riguardanti indagini contro soggetti noti, non richiedendo l'applicazione delle garanzie poste a tutela delle persone identificate, non impongono al Pubblico ministero di richiedere il decreto di riapertura delle indagini ex art. 414 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 2, n. 42655 del 13/10/2005, Sabato, Rv. 265128 - 01; Sez. 1, n. 26793 del 16/05/2005, Giampà, Rv. 232098 - 01; Sez. 1, n. 2837 del 16/12/2004, dep. 2005, Pellegrini, Rv. 230782 - 01; Sez. 1, n. 11997 del 03/0:3/2003, Bidognetti, Rv. 223589 - 01; Sez. 1, n. 19892 del 11/02/2003, De Sandro, Rv. 224881 - 01). Tali conclusioni, del resto, si impongono alla luce dell'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, risalente ma insuperato, secondo cui: «Nel procedimento contro ignoti non è richiesta l'autorizzazione del G.I.P. alla riapertura delle indagini dopo il provvedimento di archiviazione per essere rimasti sconosciuti gli autori del reato, in quanto il regime autorizzatorio prescritto dall'art. 414 cod. proc. pen. è diretto a garantire la posizione della persona già individuata e sottoposta ad indagini, mentre nel procedimento contro ignoti l'archiviazione ha la semplice funzione di legittimare il congelamento delle indagini, senza alcuna preclusione allo svolgimento di ulteriori, successive attività investigative, ricollegabili direttamente al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale» (Sez. LI, n. 13040 del 28/03/2006, P.M. in proc. Ignoti, Rv. 233198 - 01). Questa soluzione interpretativa, in tempi recenti, è stata ulteriormente ribadita dalla Suprema Corte, che, intervenendo in una vicenda processuale perfettamente sovrapponibile a quella in esame, ha affermato il seguente 16 principio di diritto: «Nel procedimento penale contro ignoti, ove sia stato emesso provvedimento di archiviazione per essere rimasti sconosciuti gli autori del reato, non è richiesta l'autorizzazione alla riapertura delle indagini del giudice per le indagini preliminari» (Sez. 1, n. 42518 del 14/07/2022, Beneduce, Rv. 283686 - 01). Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso. 3.1.2. Deve, invece, ritenersi fondato il secondo moldvo, con cui si è denunciata la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la Corte di merito dato esaustivo conto della convergenza delle dichiarazioni rese dai collaboranti AN EL, GE RO ed EL US, escussi a seguito della rinnovazione del dibattimento ex art. 603 cod. proc. pen., non potendo le accuse di US ritenersi corroborate dalle propalazioni di EL e RO, che si erano limitati a fornire generiche indicazioni sul coinvolgimento del ricorrente nell'attentato commesso in danno di RO US e NN ZO, effettuate sulla base di conoscenze acquisite de relato in relazione a voci correnti provenienti dal loro ambiente 'ndranghetistico. Allo scopo di inquadrare le questioni ermeneutiche sottoposte all'attenzione del Collegio, con specifico riferimento alle propalazioni dei collaboratori di giustizia AN EL, GE RO ed EL US, che costituiscono il nucleo essenziale del giudizio di colpevolezza espresso dalla Corte di appello di AT nei confronti del ricorrente, è necessario richiamare preliminarmente il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui: «Nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale» (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145 - 01). Questo orientamento ermeneutico, com'è noto, si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «In tema di chiamata in reità, poiché la valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante e quella della attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni non si muovono lungo linee separate, posto che l'uno aspetto influenza necessariamente l'altro, al giudice è imposta una considerazione unitaria dei due aspetti, pur logicamente scomponibili;
sicché, in 17 presenza di elementi incerti in ordine all'attendibilità del racconto, egli non può esimersi dal vagliarne la tenuta probatoria alla luce delle complessive emergenze processuali, in quanto - salvo il caso estremo di una sicura inattendibilità del dichiarato - il suo convincimento deve formarsi sulla base di un vaglio globale di tutti gli elementi di informazione legittimamente raccolti nel processo» (Sez. 6, n. 11599 del 13/03/2007, Pelaggi, Rv. 2:36151 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 34413 del 18/06/2019, Khess, Rv. 276676 - 01; Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, Pagnozzi, Rv, 262348 - 01; Sez. 2, n. 21599 del 16/02/1999, Emmanuello, Rv. 244541 - 01). Tale arresto giurisprudenziale, inoltre, nel solco di un orientamento ermeneutico, collegato e parimenti consolidato, ribadisce che, ai fini della corretta valutazione del mezzo di prova di cui si sta discutendo, la metodologia a cui il giudice di merito deve conformarsi non può che essere quella trifasica, fondata sulla valutazione della credibilità del dichiarante, desunta dalla sua personalità, dalle sue condizioni socio-economiche e familiari, dal suo passato, dai rapporti con l'accusato, dalla genesi remota e prossima delle ragioni che lo hanno indotto all'accusa nei confronti del chiamato;
dalla valutazione dell'attendibilità intrinseca della chiamata oggetto di vacillo giurisdizionale, fondata sui criteri della precisione, della coerenza, della costanza e della spontaneità; dalla verifica esterna dell'attendibilità della dichiarazione accusatoria, effettuata attraverso l'esame di elementi estrinseci di riscontro alla stessa chiamata, idonei ad attestarne la veridicità (Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, Marino, Rv. 192465 01). Deve, tuttavia, evidenziarsi, in linea con quanto opportunamente precisato dalla successiva giurisprudenza di legittimità, che tale sequenza trifasica non deve svilupparsi rigidamente - essendo espressione di un giudizio unitario, omogeneo e non frazionabile sulle propalazioni di volta in volta esaminate -, nel senso che il percorso valutativo dei vari passaggi non deve muoversi lungo linee separate, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto, influenzandosi reciprocamente, al pari di quanto accade per ogni altra fonte di prova di natura dichiarativa, deve essere valutata unitariamente, conformemente ai criteri epistemologici generali e non prevedendo, per converso, la disposizione dell'art. 192, cornma 3, cod. proc. pen., alcuna specifica deroga. In questa direzione, le censure difensive proposte dai difensori di SE RE US, con riferimento al vaglio delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia escussi nei giudizi di merito - il cui nucleo probatorio essenziale è costituito, come detto, dalle propalazioni di EL, RO e US pur nella varietà delle prospettazioni argomentative che le 18 caratterizzano, si muovono in una direzione esattamente inversa a quella prefigurata dalla Suprema Corte, tendente a parcellizzare i singoli segmenti dichiarativi di tali propalanti, prefigurando un'operazione di ermeneutica processuale irrispettosa del compendio probatorio e incompatibile con i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Sez. 1, n. 13844 del 02/12/2016, dep. 2017, Aracu, Rv. 270367-01; Sez. 6, n. 47304 del 12/11/2015, Messina, Rv. 265355-01; Sez. 6, n. 41352 del 24/09/2010, Contini, Rv. 248713-01; Sez. 6, n. 1472 del 02/11/1998, dep. 1999, Archesso, Rv. 213446-01; Sez. 6, n. 231 del 24/01/1991, Poli, Rv. 187035 - 01). Quanto, infine, alla tipologia e all'oggetto dei riscontri probatori, la genericità del riferimento agli elementi di prova da parte dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. legittima l'interpretazione secondo cui, in questo ambito, vige il principio della libertà degli elementi di riscontro estrinseco, nel senso che questi, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi tipo e natura, ricomprendendo non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo penale e idoneo, sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoria necessariamente unitaria, il mezzo di prova ritenuto bisognoso di conferma Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, cit.). Ne discende che il riscontro estrinseco alla chiamata in correità o in reità di un propalante può essere offerto anche dalle dichiarazioni di analoga natura rese da uno o più degli altri soggetti indicati nella richiamata disposizione. Infatti, qualunque elemento probatorio, diretto o indiretto che sia, purché estraneo alle dichiarazioni che devono essere riscontrate, può essere legittimamente utilizzato a conferma della loro attendibilità, che dovrà essere vagliata rigorosamente dal giudice, verificando l'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione e la sua attitudine a fungere da riscontro estrinseco di quella - o di quelle - che lo stesso giudice ritenga di porre a fondamento, con valenza primaria o paritaria rispetto alle prime, della propria decisione (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, cit.). 3.1.2.1. Tanto premesso, osserva il Collegio che il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni dei collaboranti AN EL, RO GE ed EL US non risulta formulato dalla Corte di appello di AT in conformità dei parametri ermeneutici che si sono richiamati nel paragrafo 2.3, cui si deve rinviare preliminarmente. Occorre, innanzitutto, rilevare che il giudizio sulla credibilità soggettiva dei collaboranti EL, RO e US appare formulato in termini ineccepibili 19 e risulta pienamente rispettoso dei parametri ermeneutici che si sono già richiamati. Non appare, invece, sorretto da analogo rigore metodologico il giudizio sull'attendibilità, intrinseca ed estrinseca, degli stessi collaboranti, atteso che la Corte di merito non correlava correttamente il contenuto delle dichiarazioni di EL US, che costituivano il nucleo probatorio essenziale del giudizio di colpevolezza controverso, con quello delle accuse di AN EL e GE RO, alle quali si attribuiva valenza corroborativa rispetto a propalazioni - quelle di US - ritenute attendibili sulla base di un percorso a rgomentativo assertivo. Deve, invero, rilevarsi che se è incontroverso che E:AN US accusava SE RE US di avere partecipato all'attentato commesso in danno di RO US e del figlio, NN ZO, non è altrettanto chiaro in quali circostanze di tempo e di luogo il propalante aveva appreso del coinvolgimento del ricorrente nell'esecu2ione dell'agguato controverso e quale fosse il ruolo che il fratello aveva svolto nell'organizzazione della spedizione punitiva del 26 maggio 2008. Non era, del resto, sufficiente, ai fini della formulazione del giudizio di attendibilità intrinseca espresso nei confronti di EL US il semplice richiamo al rapporto di parentela con l'accusato, essendo indispensabile, per valutare tale, decisivo, profilo probatorio, un vaglio rigoroso delle accuse contro SE RE US, fondato sui criteri della precisione, della coerenza, della costanza e della spontaneità delle accuse contro il ricorrente, che non è riscontrabile nel caso in esame (Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, Marino, cit.). La conferma di quanto si sta affermando ci proviene dalla stessa ricostruzione dell'attendibilità intrinseca del narrato del propalante, su cui ci si soffermava a pagina 18 della sentenza impugnata, in cui si richiamavano le accuse rese da EL US
contro
SE RE US il 14 aprile 2021, in cui il propalante affermava: «Che è stato mio fratello è pacifico, cioè è scontatissimo». Tuttavia, nel passaggio immediatamente successivo del richiamo effettuato dalla Corte di merito, esplicitato nelle pagine 18 e 19 della decisione in esame, sembra emergere che le accuse formulate dal propalante nei confronti del fratello non traggono origine dal resoconto fornitogli dal congiunto, ma dalle sue congetture, derivanti dalla conoscenza delle modalità operative seguite dai sicari per realizzare l'attentato. Il collaborante, infatti, riferiva: «La macchina di mio fratello era stata assemblata, nel senso che si utilizza in Calabria questo modus operandi, cioè si compra la macchina rubata;
si compra la macchina investita, 20 incidentata a poco prezzo, per esempio a mille euro e poi si ruba una macchina tipo seminuova e poi si assemblano, si utilizza il libretto della macchina incidentata con le targhe e poi si assembla con quella rubata. Ricordo che RI era investito di fare questo assemblamento già all'epoca da SA Perfidio Non si comprende, per altro verso, sulla base della ricostruzione delle dichiarazioni del collaborante US effettuata nel provvedimento impugnato se il fratello era stato coinvolto nell'organizzazione dell'attentato di cui si discute sin dalla fase preparatoria ovvero se il suo intervento si fosse limitato alla riparazione dell'autovettura utilizzata dai sicari per eseguire l'agguato, nel quale ultimo caso il suo ruolo rileverebbe soltanto ex post. Queste discrasie valutative, dunque, non ci fanno comprendere alla luce di quale percorso argomentativo le propalazioni in questione venivano ritenute intrinsecamente attendibili e idonee a essere riscontrate ab extrinseco dalle dichiarazioni dei collaboratori EL e RO. Ne deriva che dal percorso motivazionale esplicitato nel provvedimento imputato, con riferimento alle dichiarazioni del collaborante EL US, non si comprende quali erano le fonti di conoscenza che gli avevano consentito di apprendere della partecipazione del fratello all'attentato e quale fosse il livello di coinvolgimento concorsuale del congiunto rispetto all'organizzazione della spedizione punitiva in danno di RO US e di NN ZO. Non è, infatti, chiaro se si afferma che SE RE US si era limitato a occupare della riparazione della macchina usata dai sicari per eseguire l'attentato ovvero se che aveva partecipato personalmente all'agguato, dopo l'assemblamento dell'autovettura procurata da SA IA, secondo il modus operandi che si è descritto. La Corte di merito, dunque, formulava un giudizio parziale e incongruo sull'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie del collaborante EL US, il cui narrato, anche tenuto conto delle propalazioni di GE RO e AN EL, non può ritenersi idoneo a consentire la formulazione di un giudizio di gravità indiziaria nei confronti di SE RE US, alla luce dei parametri che si sono enunciati nel paragrafo 2.3, cui si deve rinviare ulteriormente (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, cit.). A queste considerazioni deve aggiungersi che le discrasie dichiarative delle propalazioni dei collaboranti escussi nel corso delle indagini preliminari - inerenti le fonti di conoscenza da cui ciascuno dei propalanti aveva appreso del coinvolgimento di SE RE US e il ruolo concorsuale svolto dall'accusato nell'esecuzione dell'attentato in danno di RO US e 21 1/7 NN ZO - non venivano affrontate dalla Corte di appello di AT in termini tali da consentire di individuare il nucleo essenziale sulla base del quale formulare un giudizio di colpevolezza nei confronti del ricorrente per il reato di cui ai capi A e B. A ben vedere, l'esatta individuazione delle fonti di conoscenza degli accadimenti criminosi da parte dei collaboratori di giustizia escussi ex art. 603 cod. proc. pen., tenuto conto delle incertezze sul narrato di EL US, di cui si è detto, costituisce, allo stato delle indicazioni fornite nella sentenza oggetto di esame, uno degli ostacoli di maggiore rilievo per la formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti di SE RE US. Basti, in proposito, considerare che il collaborante GE RO, che gravitava nello stesso ambiente 'ndranghetistico della famiglia US di MB, riferiva di avere appreso da NI IG del coinvolgimento di SE RE US nell'attentato in danno in ,danno di RO US e NN ZO. Tuttavia, sulla fonte soggettiva di c:onoscenza indicata da GE RO la Corte territoriale non forniva indicazioni di sorta, non chiarendo come IG, avesse appreso della partecipazione del ricorrente all'agguato e in quale occasione le avesse riferite a RO. Ancora più problematiche appaiono le argomentazioni relative alle accuse di AN EL, che tra gravitava in un'area 'ndranghetistica contrapposta a quella della famiglia US, che riferiva di avere appreso da AN GL, OS AG, SE RA e IO CA della partecipazione di SE RE US all'attentato in esame. Nemmeno in questo caso, però, veniva spiegato come ciascuno dei soggetti sopra indicati fosse venuto a conoscenza delle dinamiche dell'agguato eseguito il 26 maggio 2008. La Corte di merito, in questo modo, trascurava che era possibile superare le disarmonie narrative riscontrate con riferimento alle accuse rese dai collaboratori di giustizia EL US, GE RO e AN EL nei confronti di SE RE US solo attraverso un vaglio preliminare finalizzato a individuare il nucleo essenziale del loro narrato, non riscontrabile nel caso in esame, che doveva essere effettuato nel rispetto della giurisprudenza di legittimità consolidate sulla valutazione frazionata, secondo cui: «In tema di chiamata di correo, è legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie relative ad una parte del racconto, soprattutto quando i fatti narrati siano per lo più lontani nel tempo e si riferiscano ad una serie di episodi talora appresi non direttamente, ma solo in conseguenza delle rivelazioni degli autori materiali dei singoli reati» (Sez. 1, n. 41585 del 20/06/2017, Maggi, Rv. 271253 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 17248 del 22 02/02/2004, Agate, Rv. 228660 - 01; Sez. 6, n. 4162 del 02/11/1994, 1995, Aveta, Rv. 200904 - 01). Non è, invero, dubitabile che risponda a canoni logico-processuali la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da una pluralità di propalanti, per cui la loro attendibilità, anche se esclusa per una parte del racconto, non ne coinvolge necessariamente le altre, che reggano alla verifica del riscontro probatorio, per essere avvalorate da elementi di natura estrinseca al resoconto. Tuttavia, dei parametri ermeneutici che governano la valutazione frazionata delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia - di cui accorre ribadire la rilevanza sia nella fase delle indagini preliminari sia nel giudizio di primo grado sia nel processo di appello - la Corte territoriale non faceva corretta applicazione, omettendo di individuare il nucleo essenziale delle propalazioni dei collaboranti EL US, GE RO e AN EL, idoneo a individuare l'apporto concorsuale di SE RE US nell'attentato in danno di RO US e NN ZO, nel rispetto della giurisprudenza di legittimità da tempo consolidata (tra le altre, Sez. 6, n. 6425 del 18/12/2009, dep. 2010, Caramuscio, Rv. 246527 - 01; Sez. 1, n. 46954 del 04/11/2004, Palmisani, Sez. 1, n. 4495 del 21/04/1997, Di Corrado, Rv. 207590 - 01; Sez. 6, n. 9090 del 06/04/1995, Prudente, Rv. 202311 - 01; Sez. 1, n. 6992 del 30/01/1992, Altadonna, Rv. 190654 - 01). Nel caso di specie, l'applicazione di questi parametri ermeneutici si imponeva anche in considerazione del fatto che, ai fini della prova del contributo fornito da un soggetto nella commissione di un reato, il giudice di merito deve dare conto degli elementi fattuali dai quali ricavare l'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato, precisando sotto quale forma essa si sia concretamente manifestata, tenuto conto delle emergenze processuali di cui si dispone, in rapporto di causalità efficiente con le attività delittuose poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta concorsuale con l'indifferenza del suo manifestarsi. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa 23 / o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà» (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101 - 01). 3.1.2.2. Queste considerazioni impongono di ribadire la fondatezza del secondo motivo dell'atto di impugnazione in esame. 3.2. È parimenti da accogliersi, nei limiti di cui in prosieguo, il secondo atto di impugnazione, anch'esso presentato dagli avvocati Mario OG e AN IN, con cui venivano articolate cinque censure difensive. 3.2.1. Devono ritenersi infondati i primi due motivi, con cui il ricorrente ha denunciato, in termini sostanzialmente sovrapponibili al primo motivo dell'ulteriore ricorso, la violazione di legge della sentenza impugnata, conseguente al fatto che, sebbene l'originario procedimento sul duplice attentato in esame era stato archiviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di AT, con decreto del 28 gennaio 2011, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di AT aveva riaperto le indagini nei confronti di SE RE US e AL US senza l'osservanza di quanto prescritto dall'art. 414 cod. proc. pen. Si tratta, come si è detto, di una doglianza che è prospettata in termini assimilabili al primo motivo dell'ulteriore atto di impugnazione presentato, nell'interesse dell'imputato SE RE US, dagli avvocati Mario OG e AN IN, sul quale ci si è già diffusamente soffermati nel paragrafo 3.1.1, al quale occorre rinviare per la compiuta disamina delle censure che vi sono sottese, riguardanti l'identità processuale tra il presente procedimento e il procedimento n. 5049/08 R.G.N.R., conclusosi con l'adozione del decreto di archiviazione emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di AT, sopra citato. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza dei primi due motivi di ricorso. 3.2.2. Deve, invece, ritenersi fondato il terzo motivo, con cui si è dedotta la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 192, commi 3 e 4, 533 cod. proc. pen., per non avere la Corte di merito dato adeguato conto della valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboranti AN EL, RO GE ed EL US, che non potevano ritenersi convergenti, attesa la genericità delle propalazioni di RO e EL, che si erano limitati a riferire voci correnti apprese nel loro ambiente 'ndranghetistico. 24 Si tratta, a ben vedere, di una doglianza che è prospettata in termini assimilabili al secondo motivo dell'ulteriore atto di impugnazione presentato, nell'interesse dell'imputato SE RE US, dagli avvocati Mario OG e AN IN, sul quale ci si è già diffusamente soffermati nei paragrafi 3.1.2, 3.1.2.1. e 3.1.2.2., ai quali occorre rinviare per la compiuta disamina delle censure che vi sono sottese, che devono ritenersi fondate, riguardanti la convergenza delle dichiarazioni rese, ex art. 603 cod. proc. pen., dai collaboranti AN EL, GE ID ed EL US, le cui propalazioni venivano censurate per la loro inattendibilità, intrinseca ed estrinseca. Le considerazioni esposte impongono di ribadire la fondatezza del terzo motivo di ricorso. 3.2.3. Restano assorbite nella doglianza oggetto di accoglimento i residui motivi di ricorso, afferenti alla configurazione del reato di cui al capo A quale tentato omicidio e al riconoscimento dell'aggravante mafiosa ex art. 7 decreto- legge n. 152 del 1991, postulando il vaglio di tali censure difensive la risoluzione preliminare delle questioni riguardanti l'idoneità del compendio probatorio acquisito - eminentemente incentrato sulle propalazioni dei collaboranti AN EL, GE RO ed EL US - a fondare un giudizio di colpevolezza nei confronti di SE RE US, su cui, per le ragioni che si sono esplicitate nei paragrafi 3.1.2, 3.1.2.1 e 3.1.2.2, si impone un nuovo giudizio. 3.3. Deve, infine, evidenziarsi che nel giudizio di rinvio demandato alla Corte di appello di AT si dovrà tenere conto della giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui la sentenza di primo grado e quella appellata, quando non vi è difformità sui punti denunciati, si integrano, formando un complesso argomentativo inscindibile, costituito da una sola entità processuale, logica e giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare la congruità della motivazione (tra le altre, Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 166617 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01; Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano, Rv. 224079 - 01; Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145 - 01). Ne discende che il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, si può anche limitare a rinviare per relationem a quest'ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure, dovendo soltanto rispondere in modo adeguato alle singole doglianze prospettate dall'appellante. In questo caso, naturalmente, il controllo eseguito dal giudice di 25 legittimità si estenderà alla verifica della congruità e della logicità delle risposte fornite alle predette censure. L'obbligo motivazionale del giudice di appello, invece, assume connotazioni processuali più rigorose e stringenti nel caso in cui la sentenza di appello formuli un giudizio di responsabilità radicalmente contrapposto a quello espresso nel giudizio di primo grado. Questo i non solo perché, in tali ipotesi, vi sono due valutazioni giurisdizionali assolutamente difformi del medesimo materiale probatorio, ma soprattutto perché l'imputato nei cui confronti si è prodotto il ribaltamento del giudizio di responsabilità - a maggior' ragione se tale rivisitazione gli è sfavorevole - deve essere messo nelle condizioni di comprendere le ragioni che hanno comportato la riforma della decisione appellata. In tale ambito, occorre richiamare l'orientamento consolidato della Suprema Corte, secondo cui, laddove nel giudizio di secondo grado si sia determinata l'integrale riforma della sentenza impugnata, si deve fare riferimento in termini rigorosi al materiale sottoposto alla cognizione del giudice di appello, tenendo conto delle acquisizioni dibattimentali e degli elementi probatori - decisivi ai fini della rivisitazione della decisione - posti a fondamento in quel giudizio. In questi casi, l'obbligo motivazionale del giudice di appello assume connotazioni più stringenti rispetto al caso in cui la sentenza di appello si limiti a confermare la decisione impugnata, nel più generale contesto delineato dalle Sezioni Unite in materia di riforma integrale delle decisioni di primo grado, per il quale occorre richiamare il principio di diritto, tuttora insuperato, secondo cui: «In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato» (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679 - 01). Questa impostazione, a sua volta, trae origine dall'orientamento ermeneutico consolidatosi a seguito del risalente intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, secondo cui: «Quando le decisioni dei giudici di primo e di secondo grado siano concordanti, la motivazione della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo. Nel caso in cui, invece, per diversità di apprezzamenti, per l'apporto critico delle parti e o per le nuove eventuali acquisizioni probatorie, il giudice di appello ritenga di pervenire a conclusioni diverse da quelle accolte dal giudice di primo grado, non può allora egli risolvere il problema della motivazione della sua 26 decisione inserendo nella struttura argomentativa di quella di primo grado - genericamente richiamata - delle notazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti, essendo invece necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni» (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229 - 01). In questa, incontroversa, cornice, la Corte di appello di AT dovrà sottoporre a una rivisitazione complessiva la posizione processuale dell'imputato SE RE US, allo scopo di verificare se il percorso argomentativo seguito dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di AT, che aveva assolto il ricorrente, è conforme ai parametri ermeneutici che si sono richiamati. 4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente, in accoglimento di entrambi i ricorsi, proposti dal Procuratore generale presso la Corte di appello di AT e da SE RE US, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di AT.
P.Q.M.
In accoglimento di entrambi i ricorsi, annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di AT. Così deciso il 17 maggio 2023.