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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 11/06/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 838/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 838/2018 promossa da:
coatta amministrativa Parte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. MAZZUOLI STEFANO P.IVA_1
( ) VIA DEL PROGRESSO 7 CASTIGLIONE DEL LAGO;
, C.F._1
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
E PER ESSA QUALE MANDATARIA CERVED CREDIT CP_2
MANAGEMENT SPA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. CUTINI PAOLO
( Piazza Italia, 9; ( ) Indirizzo C.F._2 Parte_2 C.F._3
Telematico; ( VIA VITTORIA Controparte_3 C.F._4
COLONNA 4 MILANO;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 18/04/2024 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 2 IN FATTO E DIRITTO
Visti gli atti;
rilevato che con la costituzione del nuovo difensore del 26/2/2024 l'opponente
[...]
ha dato atto della dichiarazione da parte del Tribunale di Parte_1
Spoleto della propria liquidazione coatta amministrativa con Decreto del Ministero delle Imprese e del
Made in Italy n. 77/2023 del 28/02/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 61 del
13/03/2023, chiedendo la dichiarazione di improcedibilità del giudizio;
rilevato che, a seguito della precisazione delle conclusioni, le parti hanno dato atto che il credito oggetto del presente giudizio è stato ammesso allo stato passivo;
rilevato che il Commissario Liquidatore dell'opponente, dott. si è costituito e quindi Controparte_4 non vi è motivo di dichiarare l'interruzione del giudizio;
ritenuto tuttavia che è stata richiesta la dichiarazione di improcedibilità del presente giudizio, stante anche l'ammissione allo stato passivo del credito, ritenuti sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
- Dichiara improcedibile il giudizio;
- Spese compensate.
-
Perugia, 11 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 838/2018 promossa da:
coatta amministrativa Parte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. MAZZUOLI STEFANO P.IVA_1
( ) VIA DEL PROGRESSO 7 CASTIGLIONE DEL LAGO;
, C.F._1
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
E PER ESSA QUALE MANDATARIA CERVED CREDIT CP_2
MANAGEMENT SPA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. CUTINI PAOLO
( Piazza Italia, 9; ( ) Indirizzo C.F._2 Parte_2 C.F._3
Telematico; ( VIA VITTORIA Controparte_3 C.F._4
COLONNA 4 MILANO;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 18/04/2024 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 2 IN FATTO E DIRITTO
Visti gli atti;
rilevato che con la costituzione del nuovo difensore del 26/2/2024 l'opponente
[...]
ha dato atto della dichiarazione da parte del Tribunale di Parte_1
Spoleto della propria liquidazione coatta amministrativa con Decreto del Ministero delle Imprese e del
Made in Italy n. 77/2023 del 28/02/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 61 del
13/03/2023, chiedendo la dichiarazione di improcedibilità del giudizio;
rilevato che, a seguito della precisazione delle conclusioni, le parti hanno dato atto che il credito oggetto del presente giudizio è stato ammesso allo stato passivo;
rilevato che il Commissario Liquidatore dell'opponente, dott. si è costituito e quindi Controparte_4 non vi è motivo di dichiarare l'interruzione del giudizio;
ritenuto tuttavia che è stata richiesta la dichiarazione di improcedibilità del presente giudizio, stante anche l'ammissione allo stato passivo del credito, ritenuti sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
- Dichiara improcedibile il giudizio;
- Spese compensate.
-
Perugia, 11 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 2 di 2