Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00024/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01069/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1069 del 2023, proposto da
MA AN, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Durano, Davide Donativi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Brindisi, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del diniego prot. n. 0082185/2023 del 20.07.2023 opposto sulla richiesta di permesso di costruire presentata per l'ampliamento (ex LR n. 14/09 e ss.mm.ii.) con modifiche interne e di prospetto di un'unità abitativa sita in Brindisi;
- di qualsiasi atto ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale ed in particolare: del parere dirigenziale n. 7 del 04.07.2023 trasfuso nel diniego e della nota prot. n. 33236 del 21.03.2023 di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda;
e per la condanna
dell'Amministrazione intimata, ai sensi degli artt. 30, comma 1 e 34, comma 1 lett. c) c.p.a., al rilascio del permesso di costruire negato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa NI RO e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. NI MA ha agito, dinanzi a questo T.A.R., per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, degli atti in epigrafe indicati e, in particolare, del diniego - prot. n. 0082185 del 20.07.2023 - opposto dal Comune di Brindisi all’istanza di permesso di costruire presentata con riferimento ad un progetto di “ Ampliamento dell’unità abitativa sita al piano terra con modifiche interne e di prospetto del fabbricato preesistente presentato ai sensi della L.R. n. 14/09 e ss.mm. ii. (Piano Casa) in via Caduti di Nassirya n. 6” .
A sostegno del ricorso, parte ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
1)Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 D.P.R. n. 380/2001. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della L.R. n. 38/2021, dell’art. 5, della L.R. n. 14/2009 e ss.mm.ii. Violazione dell’art. 21- nonies della L. n. 241/1990. Difetto di istruttoria e di motivazione.
2)Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 D.P.R. n. 380/2001 e degli artt. 1 e 2 della L.R. n. 38/2021. Violazione delle norme sul Piano Casa ex L.R. n. 14/2009 e ss.mm.ii. Violazione dell’art. 21- nonies L. n. 241/1990. Difetto di istruttoria e di motivazione sotto altro profilo.
3)Violazione e falsa applicazione dell’art. 10- bis della L. n. 241/1990. Insufficienza della motivazione.
Il Comune di Brindisi, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
All’esito della camera di consiglio del 22.11.2023 parte ricorrente ha rinunciato alla richiesta cautelare proposta.
All’udienza pubblica del 16.12.2025 la causa è stata introitata in decisione.
Il ricorso è infondato.
La vicenda di causa inerisce il diniego opposto dall’Ente civico intimato alla richiesta di titolo edilizio, presentata da parte ricorrente, per l’ampliamento (ai sensi della L.R. Puglia del 30 luglio 2009, n. 14), con modifiche interne e di prospetto, di una costruzione esistente, sita nel Comune di Brindisi, alla via Caduti di Nassirya n. 6.
In particolare, il Comune di Brindisi, ha denegato l’istanza sulla base della seguente motivazione:
“Si conferma il diniego definitivo di cui al preavviso prot. n. 33236 del 21.3.2023 poiché l’istanza di rilascio del permesso di costruire prot. n. 45139 del 22/04/2022 è stata formulata ai sensi della L.R.P. n. 38/2001 che prorogava l’efficacia della L.R.P. 14/2009 al 31.12.2022 successivamente dichiarata incostituzionale (art. 1, 2 e 3) con sentenza del 10/02/2023. Pertanto a nulla rilevano le osservazioni trasmesse con nota prot. 39305 del 32/03/2023 a firma del legale della parte. Si provveda alla restituzione delle somme versate”.
Parte ricorrente, pertanto, si è determinata a promuovere l’odierno giudizio, censurando la condotta comunale: 1) per violazione della L.R. Puglia n. 14 del 2009, stante la qualificazione della fattispecie in esame in termini di “ rapporto esaurito ”; 2) per violazione dell’art. 20, comma 8, del D.P.R. n. 380/2001 e per violazione dell’art. 21- nonies della L. n. 241/1990; 3) per violazione dell’art. 10- bis della L. n. 241 del 1990 e, in generale, per difetto di istruttoria e di motivazione.
Infondate sono, innanzitutto, le censure con cui il ricorrente si duole della violazione e/o errata applicazione della Legge Regionale Puglia n. 14/2009 (c.d. Piano Casa Puglia); e ciò in considerazione del fatto che, contrariamente all’assunto attoreo, il rapporto procedimentale di che trattasi non poteva qualificarsi come “ rapporto esaurito ” alla data di pubblicazione (10.02.2023) della sentenza n. 17/2023 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della L.R. Puglia n. 38/2021 con la quale era stato prorogato “dal 31 dicembre 2021 ” al “ 31 dicembre 2022 ” il termine previsto dal comma 1 dell’art. 7 della L.R. Puglia n. 19 del 2009, per presentare l’istanza per il rilascio del permesso di costruire.
Sul punto, giova ricordare che ai sensi dell’art. 7, comma 1, della L.R. Puglia n. 14/2009 “ Tutti gli interventi previsti dalla presente legge sono realizzabili solo se la scia in alternativa al permesso di costruire o l’istanza di rilascio di permesso di costruire risultano presentate complete in ogni loro elemento entro il 31.12.2021”.
E, ad avviso del Collegio la domanda presentata dal ricorrente non poteva considerarsi “ completa in ogni suo elemento ” alla data di presentazione della stessa ovvero alla data ultima di scadenza di cui all’art. 7, comma 1, della LR Puglia n. 14/2009 sopra richiamato.
In tal senso depongono i documenti prodotti nel corso del giudizio.
Il riferimento è al parere dirigenziale n. 4 del 20.12.2022 favorevole con prescrizioni ovvero subordinato alla trasmissione della documentazione ivi richiamata e, in particolare, quanto al proposto “ ampliamento volumetrico” “ al rispetto di quanto previsto dall’art. 3, c.1, lett c) della l.r. 14/2009 ”.
E da quanto in atti, non risulta che parte ricorrente, abbia mai adempiuto a tale incombente istruttorio.
Dal che ne deriva l’impossibilità di qualificare il rapporto procedimentale in esame quale rapporto esaurito alla data di pubblicazione della pronuncia di illegittimità costituzionale della norma regionale sopra richiamata, stante l’acclarata incompletezza documentale della pratica edilizia alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione dell’istanza per il rilascio del permesso di costruire come previsto dall’art. 7 della L.R. Puglia n. 14 del 2009.
Né elementi di segno contrario possono trarsi dall’asserito (e incontestato per quanto in atti) pagamento delle somme dovute per gli oneri concessori, per essere la stessa, circostanza inidonea a supplire alle riscontrate carenze documentali.
La rilevata incompletezza documentale depone, altresì, per l’infondatezza delle ulteriori doglianze sollevate con riferimento all’art. 20, comma 8, del D.P.R. n. 380 del 2001.
Destituite di qualsivoglia fondamento sono anche le doglianze sollevate sotto il profilo dell’art. 21 - nonies della L. n. 241 del 1990 non avendo, nella specie, il Comune di Brindisi esercitato alcun potere di riesame ma solo un potere di amministrazione attiva esitato nel rigetto dell’istanza edilizia in esame.
Vanno, poi, respinte anche le censure con cui il ricorrente si duole della violazione del 10 - bis della L. n. 241 del 1990 alla luce del pacifico orientamento giurisprudenziale secondo il quale la motivazione finale del provvedimento non deve contenere un’analitica confutazione delle osservazioni svolte dall’interessato, essendo sufficiente che dalla motivazione si evinca che l’amministrazione abbia tenuto conto, nel loro complesso, delle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà (cfr. dal ultimo ex multis TAR Perugia Sez. I, 01.07.2025, n. 584).
Né parte ricorrente ha indicato, nel corso del processo, circostanze e/o documenti che avrebbero potuto indurre l’Amministrazione ad adottare un provvedimento differente da quello assunto in concreto.
Le residue doglianze sono tutte generiche e indimostrate.
In conclusione, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Nulla va dichiarato sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune di Brindisi intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO PA, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
NI RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI RO | IO PA |
IL SEGRETARIO