Articolo 126 della Legge 23 ottobre 1960, n. 1196
Articolo 125Articolo 127
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13 novembre 1960
Art. 126. Competenze

La censura e' inflitta dal capo dell'ufficio giudiziario, sentito il capo della cancelleria o della segreteria.
Per questi ultimi la censura, e' inflitta dal capo dell'ufficio giudiziario superiore su proposta del rispettivo capo dell'ufficio giudiziario, e, per i capi delle cancellerie delle Corti di appello e della Corte di cassazione, dai capi dei rispettivi uffici giudiziari.
Per gli impiegati in servizio in uffici diversi da quelli giudiziari la censura e' inflitta dal direttore generale o dal capo servizio.
Entrata in vigore il 13 novembre 1960
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