Art. 126. Competenze
La censura e' inflitta dal capo dell'ufficio giudiziario, sentito il capo della cancelleria o della segreteria.
Per questi ultimi la censura, e' inflitta dal capo dell'ufficio giudiziario superiore su proposta del rispettivo capo dell'ufficio giudiziario, e, per i capi delle cancellerie delle Corti di appello e della Corte di cassazione, dai capi dei rispettivi uffici giudiziari.
Per gli impiegati in servizio in uffici diversi da quelli giudiziari la censura e' inflitta dal direttore generale o dal capo servizio.
La censura e' inflitta dal capo dell'ufficio giudiziario, sentito il capo della cancelleria o della segreteria.
Per questi ultimi la censura, e' inflitta dal capo dell'ufficio giudiziario superiore su proposta del rispettivo capo dell'ufficio giudiziario, e, per i capi delle cancellerie delle Corti di appello e della Corte di cassazione, dai capi dei rispettivi uffici giudiziari.
Per gli impiegati in servizio in uffici diversi da quelli giudiziari la censura e' inflitta dal direttore generale o dal capo servizio.