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Sentenza 22 ottobre 2024
Sentenza 22 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 22/10/2024, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 734/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 734/2023 promossa da:
AR BO. (C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. PEL
ATTORE
Contro
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. CIOVERCHIA CINZIA;
CP_1 P.IVA_2
CONVENUTO
(CF , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 CP_3 P.IVA_3
TE TO con il patrocinio dell'Avv. FANIZZI ALESSANDRA;
CP_4
TE TO
(CF , con il patrocinio dell'Avv. CHIOFALO Controparte_5 P.IVA_4
TE TO
(CF , con il patrocinio dell'Avv. BALDUCCI Controparte_6 P.IVA_5
TE TO
(CF P.IVA , con il patrocinio Controparte_7 P.IVA_5 P.IVA_6 dell'Avv. TRAVAGLINI FABRIZIO;
TE TO
(CF , con il patrocinio dell'Avv. AGNELLI Controparte_6 P.IVA_5
TE TO oggetto: azione di condanna al risarcimento del danno.
CONCLUSIONI pagina 1 di 11 Per l'attore, così come da note scritte in sostituzione d'udienza depositate il 11.10.2024:
In via Istruttoria: Previa modifica dell'ordinanza 4 aprile 2024 con la quale il Giudice non ha ammesso le istanze istruttorie avanzate nella memoria 16 febbraio 2024, a) Si chiede che il Giudice voglia, ex art. 698 cpc, dichiarare ammissibile l'A.T.P. disposto dal Tribunale di Aosta, rubricato al n. 562/21 concluso con perizia dell'ing. depositata il 28.7.22 e disporre l'acquisizione Per_1 dell'intero fascicolo. b) Si chiede ammettersi prova per interrogatorio e testi sulle seguenti circostanze a cui premettere la locuzione “vero che” nonché prova contraria sui capitoli di prova eventualmente ammessi a controparte con gli stessi testi indicati in prova diretta. 1) In data 2 luglio 2020, verso le ore 5.30, in Canale (CN), via Antonio e Gemma Ferrero n. 2, nel locale tecnico Pa dell'ampiezza di circa 5 mq del reparto macellazione e scuoiatura del capannone della . a cui la Tes_1 aveva fornito l'impianto di macellazione, in occasione della macellazione di a i isamente CP_1 durante l'operazione di scuoiatura, si sviluppava un incendio originatosi dal quadro elettrico QNOIRA fornito dalla società (vedi planimetria dei locali all.1 alla Relazione Ingegnatti-doc.07)- testi: CP_1 Testimone_2 [...]
Cittadino Domenico. Tes_3 Testimone_4
A fornito dalla società era privo di dispositivi di ritardo: testi: CP_1 Tes_5
, ,
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_6
s Parte_1 locale “spogliatoio” che dista circ locale “ripostiglio” nel quale si è sviluppato l'incendio (vedi planimetria-all.1 alla perizia Ingegnatti-doc.7): teste Testimone_7 Testimone_8 4) Le condizioni dei locali interessati dall'incendio subito dopo la sua estinzione erano quelle descritte dalle fotografie riportate a pagina 10 e 11 della citazione: testi: , , Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Tes_6
[...] izioni dei quadri elettrici e dell'impianto elettrico all'interno del locale tecnico dove l'incendio si è sviluppato subito dopo la sua estinzione erano quelle documentate dalle fotografie a pagina 11 e 12 dell'atto di citazione: testi:
, , Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_6 t volta e delle pareti divisorie dei locali dove l'incendio si è sviluppato subito dopo la sua estinzione erano quelle documentate dalle fotografie a pagina 12 e 13 dell'atto di citazione: testi , , Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_6
7) Le condizioni dell'impiant t ione nel gennaio del 2023 sono quelle documentate dalle fotografie riprodotte alle pagine 21 e 22 dell'atto di citazione (testi:
, Testimone_9 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_6 8) Vero che il valore residuo attuale dell'impianto di macellazione della società attrice è nullo (teste: Tes_10 responsabile commerciale della società “Tecnoalimenta srl” con sede in Reggio Emilia, via De Pisis Riepilogo dei testi indicati:
c/o Comando di Cuneo dei Vigili del Fuoco o suo delegato. Testimone_2
geom. , Via Bonora 43 - 12043 Canale (Cn) Tes_3 Tes_3
piazza Giolitti 8, Bra (Cn) Tes_4 Tes_4 olo Chiesa 10 - 12046 Montà (Cn) Testimone_7 io, piazza del Popolo 48, Savigliano (Cn) Tes_9
, Frazione Veglia 121/A - 12062 Roreto di Cherasco (Cn) Testimone_6
via Mortesino 1, Cervasca (Cn) Tes_5
re commerciale della società “Tecnoalimenta srl” con sede in Tes_10
e Pisis 11
via Mondovì 60, Morozzo Testimone_8
TU estimativa sul valore residuo dell'impianto di macellazione della società attrice. Nel Merito Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ascoli Piceno, reiectis adversis:
pagina 2 di 11 - accertare che l'incendio sviluppatosi presso lo stabilimento della società Ero in Canale (CN), via Ferrero CP_8 2, il 2 luglio 2020 è stato causato dal quadro elettrico denominato “quadro QNOIRA motore NOIRA e pedanone” fornito dalla società con sede in Amandola, via Fermi 10/12 la quale è pertanto CP_1 responsabile del danno causato all
- accertare che il danno complessivo causato alla società attrice dall'incendio del 2 luglio 2020 ammonta ad euro 324.361,45 come dettagliatamente quantificata nella perizia del 12 gennaio 2023 (doc.8) e, Tes_9 conseguentemente, condannare la società convenuta a risarcire alla ce la somma di euro 324.361,45 (o quell'altra maggior o minor somma in corso di causa accertanda) Con vittoria di spese e competenze di giudizio, comprese quelle eventualmente sostenute per consulenti d'ufficio e di parte, nonché quelle già sostenute per il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo versate all'ing. Per_1 ammontanti ad € 12.129,91 (all. 12).
Per il convenuto, come da note scritte in sostituzione d'udienza depositate il 11.10.2024:
Insiste, pertanto, nell'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta con richiesta di chiamata in causa del terzo depositata in data 27.06.2023 e di cui alla prima memoria integrativa ex art. 173 ter c.p.c. depositata in data 24.01.2024. Previa modifica dell'ordinanza del 04.04.2024 con la quale il precedente giudicante non ha ammesso le istanze istruttorie articolate dalla società reitera, in quanto rilevanti ai fini del decidere, tutte le istanze CP_1 istruttorie di cui alla seconda e terza memoria integrativa ex art. 173 ter c.p.c. depositate rispettivamente in data 09.02.2024 ed in data 26.02.2024..
Per il terzo chiamato, come da note scritte in Controparte_2 CP_3 sostituzione d'udienza de richiama integralmente le conclusioni rassegnate con la comparsa dicostituzione e risposta, con l'atto di citazione per chiamata di terzo depositati nonché, quanto alledifese della Compagnia Assicurativa Unipolsai, richiama il contenuto della memoria ex art. 171 terc.p.c. n. 2 e relative eccezioni e domande nel merito. Si richiamano altresì tutte le istanze istruttorie contenute nei precedenti scritti difensivi come sopra meglio specificati..
Per il terzo chiamato, così come da note scritte in sostituzione d'udienza depositate il CP_4
14.10.2024:
Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa in via principale previo accertamento dell'assenza di qualsivoglia responsabilità dell'Ing. in relazione ai fatti per cui è causa,
CP_4 rigettare ogni e qualunque domanda svolta nei suoi confronti in quanto a in fatto ed in diritto, dichiarando che lo stesso nulla deve a qualsivoglia titolo per i fatti di causa. In via subordinata e ove occorra riconvenzionale nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta responsabilità a qualsivoglia titolo o ragione per i fatti per cui è causa in capo all'Ing. previa graduazione delle responsabilità rispettive della convenuta e/o degli altri
CP_4 CP_1 soggetti terzi ch urre al minimo il grado di responsabilità dell'ing. lla reale e sola
CP_4 quota di danno direttamente e personalmente imputabile allo stesso, e all'esito dell'espletanda istruttoria, con esclusione di qualsivoglia forma di solidarietà passiva ovvero condannando ciascuno dei soggetti che sarà ritenuto responsabile, in solido o pro quota, in via di regresso a rifondere all'Ing. quanto
CP_4 quest'ultimo sarà tenuto a corrispondere o abbia corrisposto per i fatti per cui è causa. Col favore delle spese del presente procedimento e di quello di ATP rg 562/2021 del Tribunale di Aosta”.
Per il terzo chiamato, come da note scritte in sostituzione Controparte_5
d'udienza depositate il 1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ascoli Piceno, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: in via preliminare, autorizzare a chiamare in causa, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Bologna (BO), Controparte_6
già chiamata in giudizio dalla convenuta, nel P.IVA_5 CP_1 pagina 3 di 11 caso in cui non si costituisca, con spostamento della prima udienza allo scopo di consentirne la citazione nel rispetto dei termini dell'art. 163-bis c.p.c., ovvero, nel caso in cui si costituisca in base alla chiamata di CP_1 concedere alla Compagnia Assicurativa termine per replicare anche al presente atto;
in via principale, accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla terzo chiamata,
[...]
e, per l'effetto, re spingere qualunque domanda proposta nei suoi confronti, dichiarando Controparte_5 deve, ad alcun titolo, per i fatti oggetto del presente giudizio;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse accertare una qualsivoglia responsabilità o
[.. corresponsabilità, a qualsiasi titolo, per i fatti oggetto del presente giudizio, di e/o di Controparte_5
dichiarare tenuta e condannare Controparte_9 Controparte_10
in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere totalmente indenne di
[...] Controparte_5
quest'ultima sarà eventualmente tenuta a pagare, in virtù delle obbligazioni a on il contratto del 15/01/2020; in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse accertare una qualsivoglia responsabilità o corresponsabilità diretta, a qualsiasi titolo, per i fatti oggetto del presente giudizio, di
[...]
graduare le responsabilità delle parti in causa e ridurre al mi-nimo grado quella di Controparte_5 [...]
in relazione alla sola e reale quota di danno direttamente ed effettivamente imputabile a Controparte_5 si solidarietà passiva, e, in tale, come in ogni caso, dichiarare tenuta e condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere totalmente indenne Controparte_6 [...] anto sarà eventualmente tenuta a pagare, in virtù della polizza assicurativa prodott Controparte_5 ese del presente procedimento e di quello per ATP r.g.n. 562/2021 avanti l Tribunale di Aosta. In via istruttoria si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia acquisire gli atti del procedimento per ATP r.g.n. 562/2021 avanti il Tribunale di Aosta e dichiarare la relativa CTU utilizzabile nel presente giudizio.
Per il terzo chiamato, con il patrocinio dell'Avv. Balducci, come Controparte_6 da note scritte in sostit
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Aosta adito, contrariis reiectis, In via principale: rigettare integralmente le domande svolte dall'attrice perché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio. In via subordinata principale: CP_1 dichiarare la polizza assicurativa ““ (n. 0140.5113666.56), stipulata dalla Parte_3 CP_1
[...
con concreto per le ragioni di cui in atti e, per Controparte_6 ttare l'assicurato. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio. In via di estremo subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avanzate nei confronti della e della CP_1 domanda di manleva dispiegata da quest'ultima, dichiarare il concorso di colpa dell'attri azione dell'evento, per la mancata installazione degli estintori previsti per legge e, per l'effetto, ricondurre la domanda risarcitoria al giusto grado di colpa che sarà ritenuto ascrivibile alle parti, e, pertanto, dichiarare eventualmente tenuta la a manlevare l'assicurato nei limiti del massimale (€ 160.000,00 Controparte_6 Parte_4 pe rto del 10%) di cui al c izza stipulato. Con compensazione delle spese del giudizio.
Per il terzo chiamato, con il patrocinio dell'Avv. Travaglini Controparte_7
Fabrizio, come da note scritte in sostituzione d'udienza depositate il 14.10.2024:
Piaccia al Tribunale:
----- in via preliminare e principale , sulla richiesta e pretesa di garanzia emanleva della e di Controparte_5 chiunque altro, nei confronti , respingere la stessa perchè infondata , in f i di CP_12 contratto e di legge;
---- solo occorrendo, in via del tutto subordinata e tutioristica , ritenere una ipotetica garanzia da prestare unicamente alle condizioni e nei limiti di polizza, dopo dimostrazione - da parte dell'assicurato - della ricorrenza di tutti i pagina 4 di 11 presupposti contrattuali, quali condizioni essenziali da verificare , anche all'esito della dimostrazione delle circostanze di fatto, con onere a carico di chi chiede;
e sempre con le varie franchigie operanti per le varie tipologie di danni, come esposte e come risultanti dalle condizioni di assicurazione;
--- in via subordinata , nel merito - per quanto di interesse di e solo occorrendo - respingere ogni domanda CP_6 nei confronti di e , come infon me formulata, per an e quantum;
Controparte_5 CP_2
-- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa.
Per il terzo chiamato, con il patrocinio dell'Avv. Agnelli Giulio, Controparte_6 come da note scritte p precisa le conclusioni riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta su chiamata di terzo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 02/05/2023, . CP_8 Parte_1 onveniva in giudizio la l f
[...] CP_1 uenti all'incendio svilu bilimento di proprietà attorea, asseritamente causato dal quadro elettrico denominato “quadro QNOIRA motore NOIRA e pedanone” fornito dal convenuto, fatti già oggetto di accertamento tecnico preventivo svolto di fronte al Tribunale di Aosta, nel giudizio N.R.G. 562/2021.
Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale chiedeva preliminarmente di essere autorizzato alla chiamata
[.. in causa dei terzi (d'ora in avanti solo Controparte_5 Controparte_13
) e i o dall'attore, nonché CP_14 CP_4 a in avanti solo ) quale società assicurativa chiamata a Controparte_6 CP_6 to eccepiva l'infondatez tesa attorea o, comunque, l'impossibilità di essere individuato quale unico soggetto responsabile.
Autorizzata la chiamata, il Giudice differiva la data della prima udienza al 7/12/2023 e il 4/9/2023 si costituiva in giudizio (quale chiamata in giudizio da , che confermava CP_6 CP_1
l'opponibilità a tutte le e risultanze dell'accertamento tecn volto di fronte al Tribunale di Aosta, contestava la ricostruzione dei fatti proposta dalla convenuta e, quanto alla domanda di manleva formulata da questa, eccepiva che i danni lamentati comunque esulassero dalla relativa copertura assicurativa.
In data 27/9/2023 si costituiva in giudizio eccependo l'assenza di qualsivoglia profilo di CP_13 CP_1 responsabilità a sé riferibile – come del resto accertato in sede di - e chiedendo la chiamata in causa del terzo al fine di essere manlevata da ogni conseguenz iudizievole del presente giudizio. CP_6
In pari data si costituiva il quale chiedeva il rigetto della domanda formulata nei propri CP_4 confronti e, in via subordi la graduazione delle rispettive responsabilità e l'esclusione di ogni forma di solidarietà passiva.
In data 28.9.2024 si costituiva in giudizio il terzo chiamato chiedendo in via Controparte_5 preliminare l'autorizzazione alla chiamata in causa di cipale di accertare CP_6
l'assenza di qualsivoglia profilo di responsabilità a sé r iedeva altresì, in via subordinata, di essere tenuta indenne dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti dal giudizio da parte di CP_13
o, comunque, dalla garante CP_6
Autorizzate le ulteriori chiamate, si costituiva nuovamente in giudizio con il patrocinio dell'Avv. CP_6
Fabrizio Travaglini, prendendo posizione rispetto alla chiamata in cau di e Controparte_5 chiedendo il rigetto delle relative pretese. si costituiva ulteriormente in data 14/2/2024 in CP_6 riferimento alla chiamata in causa da parte col patrocinio dell'avv. Agnelli chiedendo il CP_13 rigetto delle pretese attoree.
pagina 5 di 11 A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza a seguito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, fissava l'udienza del 18/10/2024, evidenziando alle parti l'intenzione di ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza ex art. 281-sexies c.p.c., assegnando previo termine per memorie di discussione.
In data 9/9/2024 la causa veniva assegnata all'attuale Giudice.
Le parti hanno provveduto al deposito delle rispettive memorie di discussione, nelle quali hanno per la gran parte chiesto la commutazione dell'udienza con la trattazione scritta (disposta poi con provvedimento del 9.10.2024 al quale le parti non richiedenti non hanno proposto opposizione). Entro il termine perentorio assegnato tutte le parti hanno depositato le rispettive note di trattazione scritta. Si procede, dunque, al deposito della presente sentenza.
Nel merito, la domanda attorea ha ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti all'incendio verificatosi in data 2/7/2020, all'incirca alle ore 5:30, nel capannone di sua proprietà e asseritamente causato da un quadro elettrico fornito dal convenuto. In punto di diritto, la domanda deve essere qualificata quale azione di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale ex art. 1494, comma II, c.c., atteso il contratto di vendita e installazione di un impianto di macellazione completo delle componenti in questione stipulato (doc. 1 allegato alla citazione) tra l'attore e il convenuto. Come noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento […] (Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001), salvo trattasi di obbligazioni negative, nel quale caso, in virtù del principio di vicinanza della prova, il creditore ha sempre l'onere di provare, oltre alla fonte (negoziale o legale) del suo diritto, anche l'inadempimento del debitore (Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 22244 del 14/07/2022). In applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., grava altresì sul danneggiato l'onere della prova in merito al nesso causale tra inadempimento (o inesatto adempimento) e danno, trattandosi di elemento della fattispecie egualmente "distante" da entrambe le parti, rispetto al quale, dunque, non è ipotizzabile la prova liberatoria in capo al convenuto, secondo il principio di cd. vicinanza della prova (Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 20707 del 17/07/2023). Con specifico riferimento al contratto di compravendita e al relativo diritto del compratore al risarcimento dei danni derivanti dai vizi della cosa, deve ritenersi che in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, l'onere della prova dei difetti, delle conseguenze dannose e del nesso causale fra gli uni e le altre fa carico al compratore, mentre la prova liberatoria della mancanza di colpa, incombente al venditore, rileva solo quando la controparte abbia preventivamente dimostrato la denunciata inadempienza (Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18947 del 31/07/2017). Ancora, sul punto: l'azione di risarcimento dei danni proposta dall'acquirente ex art. 1494 c.c., sul presupposto dell'inadempimento dovuto alla colpa del venditore, consistente nell'omissione della diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi nella cosa, può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente medesimo e, dunque, non solo a quelli relativi alle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione della cosa, o al lucro cessante per la mancata rivendita del bene;
ne discende che tale azione si rende ammissibile in alternativa, ovvero cumulativamente, rispetto alle azioni di adempimento in forma specifica del contratto, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto medesimo, a patto che ricorra un nesso di causalità diretta tra tale inadempimento e il danno lamentato, così come imposto ex art. 1223 c.c. (Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 14986 del 28/05/2021).
Nel caso in esame, la pretesa attorea attiene al danno derivante dall'inadempimento di un'obbligazione positiva derivante dal contratto di compravendita, avente ad oggetto la vendita e l'installazione di macchinari per la macellazione e del relativo quadro elettrico, quest'ultimo affetto da vizi che hanno determinato l'insorgenza di danni in capo al compratore. A fronte della specifica allegazione attorea dell'inadempimento di controparte (derivazione dell'incendio dal quadro elettrico installato e fornito dal convenuto), il convenuto ha eccepito l'assenza di qualsivoglia profilo di responsabilità a sé riferibile e ha individuato quali soggetti responsabili la ditta che aveva provveduto alla realizzazione architettonica e strutturale dell'intero capannone industriale, nonché la ditta che aveva eseguito Controparte_5 in subappalto la realizzazione dell'impianto Il convenuto Controparte_10 pagina 6 di 11 indicava, infine, quale responsabile anche l'ingegnere che aveva curato la progettazione e la direzione dei lavori relativi all'impianto elettrico, A sostegno delle proprie argomentazioni il convenuto CP_4 allegava, tra l'altro, di aver effettuat ll'impianto di macellazione fornito alla presenza sia dei legali rappresentati della società attrice sia del personale intervenuto in rappresentanza all'ASL competente (All. 3 alla citazione).
La responsabilità in merito alla causazione dell'incendio va individuata in capo al convenuto per carenze di regolazione nel quadro elettrico “quadro QNOIRA motore e mentre deve escludersi Per_2 Per_3 qualsiasi profilo di responsabilità in capo ai terzi chiamati, in e CP_4 CP_10 CP_5
come emerso dalla procedura di accertamento i
[...]
Aosta alla presenza di tutte le parti oggi costituite (All. 6 alla citazione). In accordo con il prevalente orientamento giurisprudenziale sviluppatosi sul punto, la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo. A tali conclusioni la giurisprudenza è giunta anche nel caso in cui non tutte le parti del giudizio di merito abbiano preso parte alla procedura ex artt. 696/696-bis c.p.c. (Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8496 del 24/03/2023). A maggior ragione le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo costituiscono elemento di prova valutabile laddove, come nel caso in esame, tutte le parti del giudizio di merito abbiano partecipato altresì al precedente accertamento tecnico. Nel caso di specie non v'è alcun margine per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo in quanto il relativo elaborato peritale appare esaustivo, anche alla luce dei chiarimenti forniti alle osservazioni dei consulenti tecnici di parte. Peraltro, non essendo emersi elementi nuovi rispetto all'epoca di celebrazione del giudizio di a.t.p. e non essendo sostanzialmente state fornite ulteriori plausibili dinamiche atte a scatenare l'incendio in questione, non vi è neppure alcun motivo per disporre un rinnovo della consulenza in questione (anche considerato il lasso di tempo intercorso dai fatti di causa e l'avvenuta mutazione dello stato dei luoghi).
[... Dalla procedura di accertamento tecnico preventivo è emerso che il progetto dell'impianto elettrico dell'ing. risulta completo di tutti gli elaborati richiesti ed i componenti dei quadri sono stati dimensionati utilizzando CP_16
a fornito da una ditta commerciale;
le verifiche dimensionali sull'impianto elettrico sono state confermate anche dal perito CTP della ditta (odierna convenuta) (pag. 8 della relazione di c.t.u.). Il Persona_4 CP_1
CTU ha invece ritenuto che il quadro di manovra del motore della pompa della centralina fornito dal convenuto (“quadro QNOIRA motore e ) dovesse essere dotato di dispositivi di ritardo (che invece Per_2 Per_3 non possedeva) per evitare che ripetute manovre re vallo di tempo permettessero numerosi spunti del motore e quindi sovraccarichi eccessivi sugli organi di protezione. Tant'è che il quadro provvisorio attualmente presente in sostituzione del “quadro QNOIRA motore Noira e Pedanone” danneggiato dall'incendio, realizzato dalla ditta Controparte_10
solo a seguito dell'installazione di dispositivi di ritardo (dispositivi plc) ha permesso la
[...]
e di scuoiatura e di limitare gli inconvenienti riscontrati durante il primo periodo di funzionamento dell'apparecchiatura. (pag. 11). A tale conclusione il consulente d'ufficio è giunto sulla base del fatto (pacifico) che l'incendio era avvenuto nel quadro generale “Mattatoio” e del fatto (risultante dal verbale di collaudo del 4.6.2020 dell'impianto elettrico, cfr. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione del convenuto) che l'interruttore di linea di alimentazione del quadro QNOIRA aveva dato, nei giorni precedenti al fatto, dei problemi di funzionalità (mentre nessun problema aveva dato l'interruttore generale del quadro Mattatoio); tanto è vero che l'interruttore di alimentazione del quadro QNOIRA, in curva C, era stato sostituito con uno in curva D, ma il problema non era stato risolto (dunque le cause del malfunzionamento erano da cercare altrove). Detto interruttore era un “magneto termico differenziale”, che, se azionato più volte sottocarico, è a rischio di blocco dei relativi contatti, con successivo surriscaldamento e pericolo d'incendio. Nel manuale di istruzioni fornito a corredo dell'apparecchiatura “Pedanone e scuoiatura” non sono indicate particolari modalità procedurali per limitare l'intervento dell'interruttore di alimentazione e se le protezioni del quadro QNOIRA non intervengono, l'interruttore di alimentazione, che rappresenta l'elemento più sensibile, pagina 7 di 11 interviene ed obbliga l'operatore a riarmarlo. Il che si era verificato durante le operazioni di macellazione (in particolare scuoiatura di 4 capi equini) che erano in corso al momento dell'incendio, allorquando il titolare della ditta attrice, sig. , aveva azionato in sequenza l'interruttore in questione. Verificatosi Tes_6 un blocco del pedanone di sc ollegato al quadro QNOIRA, si era recato nel vano in cui Tes_6 detto quadro era collocato insieme al quadro generale e aveva vist che l'interruttore magneto termico differenziale sito sul quadro generale era interessato da un principio d'incendio (le Parte_5 relative dichiarazioni erano pacifiche anche nel nto di a.t.p.). Dunque, correttamente il c.t.u. ha ipotizzato quale possibile causa dell'incendio il surriscaldamento nel quadro mattatoio dell'interruttore di alimentazione del quadro QNOIRA, eccessivamente sollecitato dai vari avviamenti successivi della centralina idraulica del pedanone, e di conseguenza impedito negli interventi di protezione ai quali era funzionale. Così concludendo che la causa dell'incendio del quadro elettrico “mattatoio” fosse imputabile ai sovraccarichi elettrici ai quali lo stesso era stato sottoposto, dovuti alla sovrapposizione dei ripetuti interventi di avviamento (con correnti di spunto di particolare importanza) che avevano determinato i numerosi interventi dell'interruttore di linea in esso contenuto (a causa del fatto che il “quadro QNOIRA motore fornito dalla ditta era privo di dispositivi di ritardo). Quindi, a Pt_6 Per_3 CP_1 causare i l'assenza di ritardi nel quadro in questione, la cui installazione e regolazione era stata fatta da CP_1 Le contestazioni sollevate dal convenuto - che, in realtà, si è limitato ad allegare elementi isolati e piuttosto generici riguardo la responsabilità dei terzi da lui chiamati ma senza fornire una alternativa ricostruzione dell'iter causale del fatto – non appaiono fondate. Il convenuto, con la propria comparsa di costituzione, evidenzia che la progettazione dell'impianto elettrico è avvenuta a cura dell'Ing. l'installazione a cura di e che l'incendio ha avuto origine CP_4 CP_10 sul primo dei due quadri, llo fornito proprio da e argomentazioni non appaiono Controparte_10 fondate in quanto trattasi di aspetti non disconosciuti ale ha indicato con certezza che l'incendio, seppur scaturito dal quadro predisposto da è stato causato da un difetto CP_10 riscontrato sul quadro fornito dal convenuto (mancanza di dispositivi di ritardo), difetto che ha determinato un sovraccarico del primo. Del pari, non appaiono meritevoli di accoglimento le ulteriori eccezioni sollevate dal convenuto e oggetto di osservazioni all'accertamento tecnico preventivo, né appare decisivo il contenuto della consulenza tecnica di parte allegata alla comparsa di costituzione e risposta (All. 11): in primo luogo, deve osservarsi che la consulenza di parte[…] costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente (Cassazione, Sez. 6, Ordinanza n. 9483 del 09/04/2021). In secondo luogo, il CTP ritiene che non risulti provato con certezza oltre ogni ragionevole dubbio che la responsabilità dell'incendio avvenuto in data 2 luglio 2020 sia da addebitarsi al quadro QNOIRA motore e fornito dalla Per_2 Per_3 (pag. 26, comparsa di costituzione e risposta), trascurando tuttavia che tale criterio di valutazione CP_17 delle prove (certezza oltre ogni ragionevole dubbio) non è proprio del giudizio civile. Ancora, il convenuto eccepisce che l'Ing. progettista dell'intero impianto elettrico dello stabilimento, al momento del CP_4 collaudo avvenuto i 4.06.2020 aveva raccomandato “alla proprietà di far controllare quella parte d'impianto non di nostra competenza” riferendosi a chiare lettere alle problematiche determinate dall'impianto , segnalando che “l'interruttore magnetotermico differenziale QNOIRA alloggiato CP_1 nel quadro Q intervenuto più volte durante le prove, non soltanto durante il collaudo” (prima memoria ex art. 173-ter c.p.c. di parte convenuta). Da ciò, tuttavia, non può trarsi alcuna responsabilità dell'ing. ell'accaduto, non essendo appunto quella parte di impianto a lui riconducibile ed essendo CP_4 comunq tivo collaudo già stato effettuato il giorno precedente dalla stessa (cfr. doc. 3 CP_1 allegato alla citazione). Anche le allegazioni del convenuto in tema di presumib doneità dei conduttori idonei per i valori di corrente e tensione presenti sono state adeguatamente confutate dal c.t.u. Concludendo sul punto, infine, deve osservarsi che nel contratto di vendita era espressamente previsto che l'articolo ” sarebbe stato fornito Parte_7
pagina 8 di 11 completo di quadro elettrico di comando (Pag. 21, All. 1, atto di citazione): la fornitura di un quadro elettrico funzionante, dunque, rientrava nelle obbligazioni espressamente assunte dal venditore. A fronte delle conclusioni rassegnate dal CTU in sede di ATP, dunque, deve ritenersi provato il nesso causale tra la condotta inadempiente del convenuto e il danno subito dall'attore.
Lo stesso CTU individua anche in capo all'attore una quota di responsabilità in relazione al fatto che nel locale in cui si è verificato l'incendio non vi fosse un estintore, circostanza che avrebbe determinato un ritardo nelle operazioni di spegnimento dell'incendio con conseguente aggravamento dei danni subiti dall'attore stesso. Anche a fronte delle osservazioni formulate dal consulente di parte attrice, il CTU ha confermato le proprie conclusioni, tuttavia precisando a più riprese che non fosse possibile quantificare e definire il tempo di intervento del sig. (rappresentante legale della società attrice intervenuto al Tes_6 momento dell'incendio e che aveva to lo spegnimento dello stesso). In punto di diritto la questione va posta nei seguenti termini: l'assenza dell'estintore nelle immediate vicinanze del quadro elettrico da cui è scaturito l'incendio potrebbe costituire fatto rilevante ai sensi dell'art. 1227, comma II, c.c., quale condotta colposa del danneggiato, successiva all'evento di danno, che avrebbe determinato un aggravamento del c.d. danno conseguenza o, comunque, che non ne avrebbe ridotto l'entità (Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 1165 del 21/01/2020). In tema di esclusione, ai sensi dell'art. 1227, comma secondo, cod. civ., della risarcibilità di quei danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, grava sul debitore responsabile del danno l'onere di provare la violazione, da parte del danneggiato, del dovere di correttezza impostogli dal citato art. 1227 e l'evitabilità delle conseguenze dannose prodottesi, trattandosi di una circostanza impeditiva della pretesa risarcitoria, configurabile come eccezione in senso stretto (Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9137 del 16/04/2013; in senso conforme, più recentemente: Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 23148 del 31/10/2014). Sul punto, ferma l'ovvia considerazione secondo cui un più tempestivo intervento di spegnimento avrebbe evitato l'insorgenza di alcuni dei danni prodotti, non si rinviene alcuna norma di legge che imponga il collocamento dell'estintore all'interno del locale ove siano presenti quadri elettrici: né il CTU né il convenuto offrono chiari riferimenti normativi atti a individuare un tale puntuale obbligo in capo al danneggiato. Vista l'impossibilità di determinare l'effettivo tempo di intervento di , la Parte_1 circostanza che lo stesso sia riuscito a produrre da sé lo spegnimento dell'incendio dei Vigili del Fuoco suggerisce che l'estintore fosse comunque nelle vicinanze. Inoltre, preme specularmente rilevare che la tempestiva condotta di ha in realtà evitato l'insorgenza di ulteriori danni Parte_1 potenzialmente conseguenti al libero propagarsi dell'incendio. In conclusione, dunque, non risulta soddisfatto l'onere della prova gravante in capo al convenuto in merito al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 1227, comma II, c.p.c.: sul punto, del tutto irrilevante appare il capitolo di prova (non ammesso) formulato dal convenuto con memoria ex art. 173 ter n. 2 c.p.c. (vero che quando l'incendio si è sviluppato lei si è recato in un'azienda vicina al fine di reperire un estintore?), poiché del tutto generico.
In merito al quantum del danno, il CTU ha individuato – sulla base del sopralluogo svolto e della documentazione di spesa versata in atti - quali danni certi quelli relativi ai costi già sostenuti dall'attore per il ripristino dei locali e dei macchinari funzionali alla ripresa dell'attività economica e li ha quantificati in € 100.039,45. Il CTU ha, poi, individuato ulteriori voci di danno indicate come solo “eventuali”, in quanto relative a spese non ancora sostenute, ma eventualmente da sostenere in futuro laddove dovessero intervenire le relative prescrizioni da parte dell'A.S.L. competente;
in tale ottica, ha quantificato una spesa di € 40.200,00 per la sostituzione dei restanti pannelli coibentati e una spesa di € 144.300,00 per la sostituzione completa della linea di macellazione. Orbene, il danno risarcibile, nella specie il danno emergente legato al danneggiamento della strumentazione presente sul luogo dell'intervenuto incendio, non può essere limitato alle sole spese effettivamente sostenute per la sostituzione di parte dei beni e della strumentazione: sebbene, infatti, parte della strumentazione non sia stata sostituita o ripristinata, la stessa ha comunque subìto dei danni (materialmente verificati dal c.t.u.) in conseguenza dell'intervenuto incendio. Del pari, la circostanza che la stessa strumentazione sia stata medio tempore utilizzata non esclude che la stessa, nuova all'epoca dei fatti, abbia pagina 9 di 11 subito un drastico decremento di valore in conseguenza dell'incendio occorso, sia in termini di valore di rivendita che di durata del ciclo di attività. Tuttavia, non possono neppure integralmente accogliersi le valutazioni esposte dal consulente tecnico di parte attrice, il quale fonda la quantificazione del danno su un ipotetico cambiamento di parere da parte dell'A.S.L. sull'idoneità o meno dei locali allo svolgimento dell'attività di macellazione da parte dell'attore; il CTP sostiene che l'A.S.L. abbia meramente tollerato la prosecuzione dell'attività, ma tale valutazione appare del tutto apodittica in quanto non trova riscontro in alcuna documentazione fornita dall'attore. Al contrario, il fatto che l'attore abbia potuto continuare la propria attività economica nei locali oggetto di causa è indice del fatto che i danni subiti dalle attrezzature non ne abbiano compromesso l'idoneità ai fini dell'attività stessa. Posto, allora, che tutta la strumentazione citata risulta, ad oggi, idonea all'utilizzo nell'ambito dell'attività di macellazione (tanto è vero che è stata sempre usata dall'incendio ad oggi) e che la stessa non necessita di immediata sostituzione, il danno va più correttamente individuato in termini di decremento di valore subito. In via equitativa, ritenuta idonea una riduzione proporzionale del danno del 30% in virtù di una riduzione della vita della strumentazione pari al 70% (per annerimento dei pannelli coibentati e corrosione dei macchinari, considerato che comunque, dopo il fatto, la ditta attrice ha fatto aspirare le polveri contaminanti, sanificato le superfici ed applicato dei protettivi sui relativi componenti), il danno va dunque quantificato in € 129.150,00.
Passando all'esame della domanda di manleva svolta nei confronti di da parte del convenuto, CP_6 deve osservarsi quanto segue. In primo luogo, sostiene che la polizza stipulata con il convento CP_6
(R.C. n. 0140.5113666.56, parsa di costituzione del 4/9/2023) ricomprenda Parte_3 unica ità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro, ma non ricomprenda i prodotti: mancherebbe, in altri termini, la specifica garanzia RC prodotti. In parte qua l'eccezione non appare fondata: posto che l'odierno attore non rientra tra le categorie di terzi danneggiati esclusi dall'ambito di copertura della garanzia, l'obbligo risarcitorio riconosciuto nell'odierna sede in capo al convenuto rientra nell'ambito della generica responsabilità civile verso terzi, fattispecie espressamente ricompresa nella copertura assicurativa in esame. Tuttavia, deve osservarsi che le condizioni generali della polizza (All. 3, comparsa di costituzione di del 4/9/2023) escludono la copertura per i danni cagionati da opere o installazioni in genere CP_6 dopo l'ultimazion art. 17, n. 9). Nel caso in esame, l'incendio che ha determinato i danni oggetto di risarcimento si è verificato in data 2/7/2020. La data di ultimazione dei lavori va individuata al 3/6/2020, in cui si era proceduto al collaudo dell'impianto di macellazione (All. 3 alla citazione, verbale di collaudo a firma del tecnico della società convenuta). L'incendio, dunque, è intervenuto in data posteriore rispetto a quella di ultimazione dei lavori, con conseguente accoglimento dell'eccezione della in merito alla mancata copertura assicurativa. CP_6
Infine, non può ritenersi sussistente la copertur iva neppure valorizzando il tenore letterale dell'art. 14, lett. n) delle condizioni generali, secondo cui la garanzia comprende i danni cagionati alle cose di terzi da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute: come sopra esposto, l'incendio è scaturito da una problematica relativa ad un quadro elettrico fornito dal convenuto/assicurato che al momento dei fatti non era più di proprietà dello stesso, bensì dell'attore; del pari, il convenuto/assicurato non esercitava alcun potere detentivo sul bene.
In conclusione, la domanda attorea deve essere accolta con conseguente condanna del convenuto al risarcimento dei danni nei limiti degli importi indicati;
va rigettata la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti di Va escluso, infine, qualsivoglia profilo di responsabilità in capo ai CP_6 terzi chiamati e per l'effetto devono accogliersi le relative domande formulate in via principale, con conseguente assorbimento delle domande di manleva formulate nei confronti delle rispettive compagnie assicuratrici.
Le spese di lite, ivi comprese quelle della c.t.u. come liquidate nel procedimento di a.t.p., seguono la soccombenza. Rispetto ai terzi chiamati deve ricordarsi, in diritto, che le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia (sia essa propria o impropria) una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che pagina 10 di 11 governa la regolamentazione delle spese di lite (cfr., fra le tante, Cass. n. 23552/11, n. 6514 del 2004, n. 7674 del 2008), anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (Cass. n. 2492/16 e n. 19181/03), e salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (Cass. nn. 7431/12, 8363/10 e 6514/04; Cass. ordinanza n. 23123/2019 e sentenza n. 23948 del 25/09/2019). In applicazione di detti principi, nel caso di specie il convenuto chiamante (e che ha a sua volta determinato le ulteriori chiamate in garanzia della in riferimento ai distinti rapporti con i diversi assicurati) va CP_6 condannato al pagamento delle rela Lo scaglione di valore è quello relativo alla somma attribuita alla parte vittoriosa, piuttosto che a quella domandata (ex art. 5 d.m. 55/2014 e ss.mm.). I compensi relativi alla fase istruttoria/trattazione vengono liquidati in misura minima, alla luce della mancata ammissione di mezzi di prova costituenda.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 229.189,45, oltre interessi ex art. 1284, c. IV, c.c., dalla data della sentenza al saldo effettivo;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore e delle parti terze chiamate, delle spese di giudizio, liquidate: per l'attore in € 11.268,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap, ed in € 13.370,91 per spese;
per ciascuno dei terzi chiamati in € 11.268,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap. Ascoli Piceno, 22/10/2024
Il Giudice
Dott. Francesca Sirianni
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 734/2023 promossa da:
AR BO. (C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. PEL
ATTORE
Contro
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. CIOVERCHIA CINZIA;
CP_1 P.IVA_2
CONVENUTO
(CF , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 CP_3 P.IVA_3
TE TO con il patrocinio dell'Avv. FANIZZI ALESSANDRA;
CP_4
TE TO
(CF , con il patrocinio dell'Avv. CHIOFALO Controparte_5 P.IVA_4
TE TO
(CF , con il patrocinio dell'Avv. BALDUCCI Controparte_6 P.IVA_5
TE TO
(CF P.IVA , con il patrocinio Controparte_7 P.IVA_5 P.IVA_6 dell'Avv. TRAVAGLINI FABRIZIO;
TE TO
(CF , con il patrocinio dell'Avv. AGNELLI Controparte_6 P.IVA_5
TE TO oggetto: azione di condanna al risarcimento del danno.
CONCLUSIONI pagina 1 di 11 Per l'attore, così come da note scritte in sostituzione d'udienza depositate il 11.10.2024:
In via Istruttoria: Previa modifica dell'ordinanza 4 aprile 2024 con la quale il Giudice non ha ammesso le istanze istruttorie avanzate nella memoria 16 febbraio 2024, a) Si chiede che il Giudice voglia, ex art. 698 cpc, dichiarare ammissibile l'A.T.P. disposto dal Tribunale di Aosta, rubricato al n. 562/21 concluso con perizia dell'ing. depositata il 28.7.22 e disporre l'acquisizione Per_1 dell'intero fascicolo. b) Si chiede ammettersi prova per interrogatorio e testi sulle seguenti circostanze a cui premettere la locuzione “vero che” nonché prova contraria sui capitoli di prova eventualmente ammessi a controparte con gli stessi testi indicati in prova diretta. 1) In data 2 luglio 2020, verso le ore 5.30, in Canale (CN), via Antonio e Gemma Ferrero n. 2, nel locale tecnico Pa dell'ampiezza di circa 5 mq del reparto macellazione e scuoiatura del capannone della . a cui la Tes_1 aveva fornito l'impianto di macellazione, in occasione della macellazione di a i isamente CP_1 durante l'operazione di scuoiatura, si sviluppava un incendio originatosi dal quadro elettrico QNOIRA fornito dalla società (vedi planimetria dei locali all.1 alla Relazione Ingegnatti-doc.07)- testi: CP_1 Testimone_2 [...]
Cittadino Domenico. Tes_3 Testimone_4
A fornito dalla società era privo di dispositivi di ritardo: testi: CP_1 Tes_5
, ,
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_6
s Parte_1 locale “spogliatoio” che dista circ locale “ripostiglio” nel quale si è sviluppato l'incendio (vedi planimetria-all.1 alla perizia Ingegnatti-doc.7): teste Testimone_7 Testimone_8 4) Le condizioni dei locali interessati dall'incendio subito dopo la sua estinzione erano quelle descritte dalle fotografie riportate a pagina 10 e 11 della citazione: testi: , , Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Tes_6
[...] izioni dei quadri elettrici e dell'impianto elettrico all'interno del locale tecnico dove l'incendio si è sviluppato subito dopo la sua estinzione erano quelle documentate dalle fotografie a pagina 11 e 12 dell'atto di citazione: testi:
, , Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_6 t volta e delle pareti divisorie dei locali dove l'incendio si è sviluppato subito dopo la sua estinzione erano quelle documentate dalle fotografie a pagina 12 e 13 dell'atto di citazione: testi , , Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_6
7) Le condizioni dell'impiant t ione nel gennaio del 2023 sono quelle documentate dalle fotografie riprodotte alle pagine 21 e 22 dell'atto di citazione (testi:
, Testimone_9 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_6 8) Vero che il valore residuo attuale dell'impianto di macellazione della società attrice è nullo (teste: Tes_10 responsabile commerciale della società “Tecnoalimenta srl” con sede in Reggio Emilia, via De Pisis Riepilogo dei testi indicati:
c/o Comando di Cuneo dei Vigili del Fuoco o suo delegato. Testimone_2
geom. , Via Bonora 43 - 12043 Canale (Cn) Tes_3 Tes_3
piazza Giolitti 8, Bra (Cn) Tes_4 Tes_4 olo Chiesa 10 - 12046 Montà (Cn) Testimone_7 io, piazza del Popolo 48, Savigliano (Cn) Tes_9
, Frazione Veglia 121/A - 12062 Roreto di Cherasco (Cn) Testimone_6
via Mortesino 1, Cervasca (Cn) Tes_5
re commerciale della società “Tecnoalimenta srl” con sede in Tes_10
e Pisis 11
via Mondovì 60, Morozzo Testimone_8
TU estimativa sul valore residuo dell'impianto di macellazione della società attrice. Nel Merito Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ascoli Piceno, reiectis adversis:
pagina 2 di 11 - accertare che l'incendio sviluppatosi presso lo stabilimento della società Ero in Canale (CN), via Ferrero CP_8 2, il 2 luglio 2020 è stato causato dal quadro elettrico denominato “quadro QNOIRA motore NOIRA e pedanone” fornito dalla società con sede in Amandola, via Fermi 10/12 la quale è pertanto CP_1 responsabile del danno causato all
- accertare che il danno complessivo causato alla società attrice dall'incendio del 2 luglio 2020 ammonta ad euro 324.361,45 come dettagliatamente quantificata nella perizia del 12 gennaio 2023 (doc.8) e, Tes_9 conseguentemente, condannare la società convenuta a risarcire alla ce la somma di euro 324.361,45 (o quell'altra maggior o minor somma in corso di causa accertanda) Con vittoria di spese e competenze di giudizio, comprese quelle eventualmente sostenute per consulenti d'ufficio e di parte, nonché quelle già sostenute per il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo versate all'ing. Per_1 ammontanti ad € 12.129,91 (all. 12).
Per il convenuto, come da note scritte in sostituzione d'udienza depositate il 11.10.2024:
Insiste, pertanto, nell'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta con richiesta di chiamata in causa del terzo depositata in data 27.06.2023 e di cui alla prima memoria integrativa ex art. 173 ter c.p.c. depositata in data 24.01.2024. Previa modifica dell'ordinanza del 04.04.2024 con la quale il precedente giudicante non ha ammesso le istanze istruttorie articolate dalla società reitera, in quanto rilevanti ai fini del decidere, tutte le istanze CP_1 istruttorie di cui alla seconda e terza memoria integrativa ex art. 173 ter c.p.c. depositate rispettivamente in data 09.02.2024 ed in data 26.02.2024..
Per il terzo chiamato, come da note scritte in Controparte_2 CP_3 sostituzione d'udienza de richiama integralmente le conclusioni rassegnate con la comparsa dicostituzione e risposta, con l'atto di citazione per chiamata di terzo depositati nonché, quanto alledifese della Compagnia Assicurativa Unipolsai, richiama il contenuto della memoria ex art. 171 terc.p.c. n. 2 e relative eccezioni e domande nel merito. Si richiamano altresì tutte le istanze istruttorie contenute nei precedenti scritti difensivi come sopra meglio specificati..
Per il terzo chiamato, così come da note scritte in sostituzione d'udienza depositate il CP_4
14.10.2024:
Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa in via principale previo accertamento dell'assenza di qualsivoglia responsabilità dell'Ing. in relazione ai fatti per cui è causa,
CP_4 rigettare ogni e qualunque domanda svolta nei suoi confronti in quanto a in fatto ed in diritto, dichiarando che lo stesso nulla deve a qualsivoglia titolo per i fatti di causa. In via subordinata e ove occorra riconvenzionale nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta responsabilità a qualsivoglia titolo o ragione per i fatti per cui è causa in capo all'Ing. previa graduazione delle responsabilità rispettive della convenuta e/o degli altri
CP_4 CP_1 soggetti terzi ch urre al minimo il grado di responsabilità dell'ing. lla reale e sola
CP_4 quota di danno direttamente e personalmente imputabile allo stesso, e all'esito dell'espletanda istruttoria, con esclusione di qualsivoglia forma di solidarietà passiva ovvero condannando ciascuno dei soggetti che sarà ritenuto responsabile, in solido o pro quota, in via di regresso a rifondere all'Ing. quanto
CP_4 quest'ultimo sarà tenuto a corrispondere o abbia corrisposto per i fatti per cui è causa. Col favore delle spese del presente procedimento e di quello di ATP rg 562/2021 del Tribunale di Aosta”.
Per il terzo chiamato, come da note scritte in sostituzione Controparte_5
d'udienza depositate il 1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ascoli Piceno, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: in via preliminare, autorizzare a chiamare in causa, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Bologna (BO), Controparte_6
già chiamata in giudizio dalla convenuta, nel P.IVA_5 CP_1 pagina 3 di 11 caso in cui non si costituisca, con spostamento della prima udienza allo scopo di consentirne la citazione nel rispetto dei termini dell'art. 163-bis c.p.c., ovvero, nel caso in cui si costituisca in base alla chiamata di CP_1 concedere alla Compagnia Assicurativa termine per replicare anche al presente atto;
in via principale, accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla terzo chiamata,
[...]
e, per l'effetto, re spingere qualunque domanda proposta nei suoi confronti, dichiarando Controparte_5 deve, ad alcun titolo, per i fatti oggetto del presente giudizio;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse accertare una qualsivoglia responsabilità o
[.. corresponsabilità, a qualsiasi titolo, per i fatti oggetto del presente giudizio, di e/o di Controparte_5
dichiarare tenuta e condannare Controparte_9 Controparte_10
in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere totalmente indenne di
[...] Controparte_5
quest'ultima sarà eventualmente tenuta a pagare, in virtù delle obbligazioni a on il contratto del 15/01/2020; in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse accertare una qualsivoglia responsabilità o corresponsabilità diretta, a qualsiasi titolo, per i fatti oggetto del presente giudizio, di
[...]
graduare le responsabilità delle parti in causa e ridurre al mi-nimo grado quella di Controparte_5 [...]
in relazione alla sola e reale quota di danno direttamente ed effettivamente imputabile a Controparte_5 si solidarietà passiva, e, in tale, come in ogni caso, dichiarare tenuta e condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere totalmente indenne Controparte_6 [...] anto sarà eventualmente tenuta a pagare, in virtù della polizza assicurativa prodott Controparte_5 ese del presente procedimento e di quello per ATP r.g.n. 562/2021 avanti l Tribunale di Aosta. In via istruttoria si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia acquisire gli atti del procedimento per ATP r.g.n. 562/2021 avanti il Tribunale di Aosta e dichiarare la relativa CTU utilizzabile nel presente giudizio.
Per il terzo chiamato, con il patrocinio dell'Avv. Balducci, come Controparte_6 da note scritte in sostit
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Aosta adito, contrariis reiectis, In via principale: rigettare integralmente le domande svolte dall'attrice perché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio. In via subordinata principale: CP_1 dichiarare la polizza assicurativa ““ (n. 0140.5113666.56), stipulata dalla Parte_3 CP_1
[...
con concreto per le ragioni di cui in atti e, per Controparte_6 ttare l'assicurato. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio. In via di estremo subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avanzate nei confronti della e della CP_1 domanda di manleva dispiegata da quest'ultima, dichiarare il concorso di colpa dell'attri azione dell'evento, per la mancata installazione degli estintori previsti per legge e, per l'effetto, ricondurre la domanda risarcitoria al giusto grado di colpa che sarà ritenuto ascrivibile alle parti, e, pertanto, dichiarare eventualmente tenuta la a manlevare l'assicurato nei limiti del massimale (€ 160.000,00 Controparte_6 Parte_4 pe rto del 10%) di cui al c izza stipulato. Con compensazione delle spese del giudizio.
Per il terzo chiamato, con il patrocinio dell'Avv. Travaglini Controparte_7
Fabrizio, come da note scritte in sostituzione d'udienza depositate il 14.10.2024:
Piaccia al Tribunale:
----- in via preliminare e principale , sulla richiesta e pretesa di garanzia emanleva della e di Controparte_5 chiunque altro, nei confronti , respingere la stessa perchè infondata , in f i di CP_12 contratto e di legge;
---- solo occorrendo, in via del tutto subordinata e tutioristica , ritenere una ipotetica garanzia da prestare unicamente alle condizioni e nei limiti di polizza, dopo dimostrazione - da parte dell'assicurato - della ricorrenza di tutti i pagina 4 di 11 presupposti contrattuali, quali condizioni essenziali da verificare , anche all'esito della dimostrazione delle circostanze di fatto, con onere a carico di chi chiede;
e sempre con le varie franchigie operanti per le varie tipologie di danni, come esposte e come risultanti dalle condizioni di assicurazione;
--- in via subordinata , nel merito - per quanto di interesse di e solo occorrendo - respingere ogni domanda CP_6 nei confronti di e , come infon me formulata, per an e quantum;
Controparte_5 CP_2
-- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa.
Per il terzo chiamato, con il patrocinio dell'Avv. Agnelli Giulio, Controparte_6 come da note scritte p precisa le conclusioni riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta su chiamata di terzo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 02/05/2023, . CP_8 Parte_1 onveniva in giudizio la l f
[...] CP_1 uenti all'incendio svilu bilimento di proprietà attorea, asseritamente causato dal quadro elettrico denominato “quadro QNOIRA motore NOIRA e pedanone” fornito dal convenuto, fatti già oggetto di accertamento tecnico preventivo svolto di fronte al Tribunale di Aosta, nel giudizio N.R.G. 562/2021.
Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale chiedeva preliminarmente di essere autorizzato alla chiamata
[.. in causa dei terzi (d'ora in avanti solo Controparte_5 Controparte_13
) e i o dall'attore, nonché CP_14 CP_4 a in avanti solo ) quale società assicurativa chiamata a Controparte_6 CP_6 to eccepiva l'infondatez tesa attorea o, comunque, l'impossibilità di essere individuato quale unico soggetto responsabile.
Autorizzata la chiamata, il Giudice differiva la data della prima udienza al 7/12/2023 e il 4/9/2023 si costituiva in giudizio (quale chiamata in giudizio da , che confermava CP_6 CP_1
l'opponibilità a tutte le e risultanze dell'accertamento tecn volto di fronte al Tribunale di Aosta, contestava la ricostruzione dei fatti proposta dalla convenuta e, quanto alla domanda di manleva formulata da questa, eccepiva che i danni lamentati comunque esulassero dalla relativa copertura assicurativa.
In data 27/9/2023 si costituiva in giudizio eccependo l'assenza di qualsivoglia profilo di CP_13 CP_1 responsabilità a sé riferibile – come del resto accertato in sede di - e chiedendo la chiamata in causa del terzo al fine di essere manlevata da ogni conseguenz iudizievole del presente giudizio. CP_6
In pari data si costituiva il quale chiedeva il rigetto della domanda formulata nei propri CP_4 confronti e, in via subordi la graduazione delle rispettive responsabilità e l'esclusione di ogni forma di solidarietà passiva.
In data 28.9.2024 si costituiva in giudizio il terzo chiamato chiedendo in via Controparte_5 preliminare l'autorizzazione alla chiamata in causa di cipale di accertare CP_6
l'assenza di qualsivoglia profilo di responsabilità a sé r iedeva altresì, in via subordinata, di essere tenuta indenne dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti dal giudizio da parte di CP_13
o, comunque, dalla garante CP_6
Autorizzate le ulteriori chiamate, si costituiva nuovamente in giudizio con il patrocinio dell'Avv. CP_6
Fabrizio Travaglini, prendendo posizione rispetto alla chiamata in cau di e Controparte_5 chiedendo il rigetto delle relative pretese. si costituiva ulteriormente in data 14/2/2024 in CP_6 riferimento alla chiamata in causa da parte col patrocinio dell'avv. Agnelli chiedendo il CP_13 rigetto delle pretese attoree.
pagina 5 di 11 A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza a seguito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, fissava l'udienza del 18/10/2024, evidenziando alle parti l'intenzione di ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza ex art. 281-sexies c.p.c., assegnando previo termine per memorie di discussione.
In data 9/9/2024 la causa veniva assegnata all'attuale Giudice.
Le parti hanno provveduto al deposito delle rispettive memorie di discussione, nelle quali hanno per la gran parte chiesto la commutazione dell'udienza con la trattazione scritta (disposta poi con provvedimento del 9.10.2024 al quale le parti non richiedenti non hanno proposto opposizione). Entro il termine perentorio assegnato tutte le parti hanno depositato le rispettive note di trattazione scritta. Si procede, dunque, al deposito della presente sentenza.
Nel merito, la domanda attorea ha ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti all'incendio verificatosi in data 2/7/2020, all'incirca alle ore 5:30, nel capannone di sua proprietà e asseritamente causato da un quadro elettrico fornito dal convenuto. In punto di diritto, la domanda deve essere qualificata quale azione di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale ex art. 1494, comma II, c.c., atteso il contratto di vendita e installazione di un impianto di macellazione completo delle componenti in questione stipulato (doc. 1 allegato alla citazione) tra l'attore e il convenuto. Come noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento […] (Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001), salvo trattasi di obbligazioni negative, nel quale caso, in virtù del principio di vicinanza della prova, il creditore ha sempre l'onere di provare, oltre alla fonte (negoziale o legale) del suo diritto, anche l'inadempimento del debitore (Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 22244 del 14/07/2022). In applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., grava altresì sul danneggiato l'onere della prova in merito al nesso causale tra inadempimento (o inesatto adempimento) e danno, trattandosi di elemento della fattispecie egualmente "distante" da entrambe le parti, rispetto al quale, dunque, non è ipotizzabile la prova liberatoria in capo al convenuto, secondo il principio di cd. vicinanza della prova (Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 20707 del 17/07/2023). Con specifico riferimento al contratto di compravendita e al relativo diritto del compratore al risarcimento dei danni derivanti dai vizi della cosa, deve ritenersi che in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, l'onere della prova dei difetti, delle conseguenze dannose e del nesso causale fra gli uni e le altre fa carico al compratore, mentre la prova liberatoria della mancanza di colpa, incombente al venditore, rileva solo quando la controparte abbia preventivamente dimostrato la denunciata inadempienza (Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18947 del 31/07/2017). Ancora, sul punto: l'azione di risarcimento dei danni proposta dall'acquirente ex art. 1494 c.c., sul presupposto dell'inadempimento dovuto alla colpa del venditore, consistente nell'omissione della diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi nella cosa, può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente medesimo e, dunque, non solo a quelli relativi alle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione della cosa, o al lucro cessante per la mancata rivendita del bene;
ne discende che tale azione si rende ammissibile in alternativa, ovvero cumulativamente, rispetto alle azioni di adempimento in forma specifica del contratto, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto medesimo, a patto che ricorra un nesso di causalità diretta tra tale inadempimento e il danno lamentato, così come imposto ex art. 1223 c.c. (Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 14986 del 28/05/2021).
Nel caso in esame, la pretesa attorea attiene al danno derivante dall'inadempimento di un'obbligazione positiva derivante dal contratto di compravendita, avente ad oggetto la vendita e l'installazione di macchinari per la macellazione e del relativo quadro elettrico, quest'ultimo affetto da vizi che hanno determinato l'insorgenza di danni in capo al compratore. A fronte della specifica allegazione attorea dell'inadempimento di controparte (derivazione dell'incendio dal quadro elettrico installato e fornito dal convenuto), il convenuto ha eccepito l'assenza di qualsivoglia profilo di responsabilità a sé riferibile e ha individuato quali soggetti responsabili la ditta che aveva provveduto alla realizzazione architettonica e strutturale dell'intero capannone industriale, nonché la ditta che aveva eseguito Controparte_5 in subappalto la realizzazione dell'impianto Il convenuto Controparte_10 pagina 6 di 11 indicava, infine, quale responsabile anche l'ingegnere che aveva curato la progettazione e la direzione dei lavori relativi all'impianto elettrico, A sostegno delle proprie argomentazioni il convenuto CP_4 allegava, tra l'altro, di aver effettuat ll'impianto di macellazione fornito alla presenza sia dei legali rappresentati della società attrice sia del personale intervenuto in rappresentanza all'ASL competente (All. 3 alla citazione).
La responsabilità in merito alla causazione dell'incendio va individuata in capo al convenuto per carenze di regolazione nel quadro elettrico “quadro QNOIRA motore e mentre deve escludersi Per_2 Per_3 qualsiasi profilo di responsabilità in capo ai terzi chiamati, in e CP_4 CP_10 CP_5
come emerso dalla procedura di accertamento i
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Aosta alla presenza di tutte le parti oggi costituite (All. 6 alla citazione). In accordo con il prevalente orientamento giurisprudenziale sviluppatosi sul punto, la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo. A tali conclusioni la giurisprudenza è giunta anche nel caso in cui non tutte le parti del giudizio di merito abbiano preso parte alla procedura ex artt. 696/696-bis c.p.c. (Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8496 del 24/03/2023). A maggior ragione le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo costituiscono elemento di prova valutabile laddove, come nel caso in esame, tutte le parti del giudizio di merito abbiano partecipato altresì al precedente accertamento tecnico. Nel caso di specie non v'è alcun margine per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo in quanto il relativo elaborato peritale appare esaustivo, anche alla luce dei chiarimenti forniti alle osservazioni dei consulenti tecnici di parte. Peraltro, non essendo emersi elementi nuovi rispetto all'epoca di celebrazione del giudizio di a.t.p. e non essendo sostanzialmente state fornite ulteriori plausibili dinamiche atte a scatenare l'incendio in questione, non vi è neppure alcun motivo per disporre un rinnovo della consulenza in questione (anche considerato il lasso di tempo intercorso dai fatti di causa e l'avvenuta mutazione dello stato dei luoghi).
[... Dalla procedura di accertamento tecnico preventivo è emerso che il progetto dell'impianto elettrico dell'ing. risulta completo di tutti gli elaborati richiesti ed i componenti dei quadri sono stati dimensionati utilizzando CP_16
a fornito da una ditta commerciale;
le verifiche dimensionali sull'impianto elettrico sono state confermate anche dal perito CTP della ditta (odierna convenuta) (pag. 8 della relazione di c.t.u.). Il Persona_4 CP_1
CTU ha invece ritenuto che il quadro di manovra del motore della pompa della centralina fornito dal convenuto (“quadro QNOIRA motore e ) dovesse essere dotato di dispositivi di ritardo (che invece Per_2 Per_3 non possedeva) per evitare che ripetute manovre re vallo di tempo permettessero numerosi spunti del motore e quindi sovraccarichi eccessivi sugli organi di protezione. Tant'è che il quadro provvisorio attualmente presente in sostituzione del “quadro QNOIRA motore Noira e Pedanone” danneggiato dall'incendio, realizzato dalla ditta Controparte_10
solo a seguito dell'installazione di dispositivi di ritardo (dispositivi plc) ha permesso la
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e di scuoiatura e di limitare gli inconvenienti riscontrati durante il primo periodo di funzionamento dell'apparecchiatura. (pag. 11). A tale conclusione il consulente d'ufficio è giunto sulla base del fatto (pacifico) che l'incendio era avvenuto nel quadro generale “Mattatoio” e del fatto (risultante dal verbale di collaudo del 4.6.2020 dell'impianto elettrico, cfr. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione del convenuto) che l'interruttore di linea di alimentazione del quadro QNOIRA aveva dato, nei giorni precedenti al fatto, dei problemi di funzionalità (mentre nessun problema aveva dato l'interruttore generale del quadro Mattatoio); tanto è vero che l'interruttore di alimentazione del quadro QNOIRA, in curva C, era stato sostituito con uno in curva D, ma il problema non era stato risolto (dunque le cause del malfunzionamento erano da cercare altrove). Detto interruttore era un “magneto termico differenziale”, che, se azionato più volte sottocarico, è a rischio di blocco dei relativi contatti, con successivo surriscaldamento e pericolo d'incendio. Nel manuale di istruzioni fornito a corredo dell'apparecchiatura “Pedanone e scuoiatura” non sono indicate particolari modalità procedurali per limitare l'intervento dell'interruttore di alimentazione e se le protezioni del quadro QNOIRA non intervengono, l'interruttore di alimentazione, che rappresenta l'elemento più sensibile, pagina 7 di 11 interviene ed obbliga l'operatore a riarmarlo. Il che si era verificato durante le operazioni di macellazione (in particolare scuoiatura di 4 capi equini) che erano in corso al momento dell'incendio, allorquando il titolare della ditta attrice, sig. , aveva azionato in sequenza l'interruttore in questione. Verificatosi Tes_6 un blocco del pedanone di sc ollegato al quadro QNOIRA, si era recato nel vano in cui Tes_6 detto quadro era collocato insieme al quadro generale e aveva vist che l'interruttore magneto termico differenziale sito sul quadro generale era interessato da un principio d'incendio (le Parte_5 relative dichiarazioni erano pacifiche anche nel nto di a.t.p.). Dunque, correttamente il c.t.u. ha ipotizzato quale possibile causa dell'incendio il surriscaldamento nel quadro mattatoio dell'interruttore di alimentazione del quadro QNOIRA, eccessivamente sollecitato dai vari avviamenti successivi della centralina idraulica del pedanone, e di conseguenza impedito negli interventi di protezione ai quali era funzionale. Così concludendo che la causa dell'incendio del quadro elettrico “mattatoio” fosse imputabile ai sovraccarichi elettrici ai quali lo stesso era stato sottoposto, dovuti alla sovrapposizione dei ripetuti interventi di avviamento (con correnti di spunto di particolare importanza) che avevano determinato i numerosi interventi dell'interruttore di linea in esso contenuto (a causa del fatto che il “quadro QNOIRA motore fornito dalla ditta era privo di dispositivi di ritardo). Quindi, a Pt_6 Per_3 CP_1 causare i l'assenza di ritardi nel quadro in questione, la cui installazione e regolazione era stata fatta da CP_1 Le contestazioni sollevate dal convenuto - che, in realtà, si è limitato ad allegare elementi isolati e piuttosto generici riguardo la responsabilità dei terzi da lui chiamati ma senza fornire una alternativa ricostruzione dell'iter causale del fatto – non appaiono fondate. Il convenuto, con la propria comparsa di costituzione, evidenzia che la progettazione dell'impianto elettrico è avvenuta a cura dell'Ing. l'installazione a cura di e che l'incendio ha avuto origine CP_4 CP_10 sul primo dei due quadri, llo fornito proprio da e argomentazioni non appaiono Controparte_10 fondate in quanto trattasi di aspetti non disconosciuti ale ha indicato con certezza che l'incendio, seppur scaturito dal quadro predisposto da è stato causato da un difetto CP_10 riscontrato sul quadro fornito dal convenuto (mancanza di dispositivi di ritardo), difetto che ha determinato un sovraccarico del primo. Del pari, non appaiono meritevoli di accoglimento le ulteriori eccezioni sollevate dal convenuto e oggetto di osservazioni all'accertamento tecnico preventivo, né appare decisivo il contenuto della consulenza tecnica di parte allegata alla comparsa di costituzione e risposta (All. 11): in primo luogo, deve osservarsi che la consulenza di parte[…] costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente (Cassazione, Sez. 6, Ordinanza n. 9483 del 09/04/2021). In secondo luogo, il CTP ritiene che non risulti provato con certezza oltre ogni ragionevole dubbio che la responsabilità dell'incendio avvenuto in data 2 luglio 2020 sia da addebitarsi al quadro QNOIRA motore e fornito dalla Per_2 Per_3 (pag. 26, comparsa di costituzione e risposta), trascurando tuttavia che tale criterio di valutazione CP_17 delle prove (certezza oltre ogni ragionevole dubbio) non è proprio del giudizio civile. Ancora, il convenuto eccepisce che l'Ing. progettista dell'intero impianto elettrico dello stabilimento, al momento del CP_4 collaudo avvenuto i 4.06.2020 aveva raccomandato “alla proprietà di far controllare quella parte d'impianto non di nostra competenza” riferendosi a chiare lettere alle problematiche determinate dall'impianto , segnalando che “l'interruttore magnetotermico differenziale QNOIRA alloggiato CP_1 nel quadro Q intervenuto più volte durante le prove, non soltanto durante il collaudo” (prima memoria ex art. 173-ter c.p.c. di parte convenuta). Da ciò, tuttavia, non può trarsi alcuna responsabilità dell'ing. ell'accaduto, non essendo appunto quella parte di impianto a lui riconducibile ed essendo CP_4 comunq tivo collaudo già stato effettuato il giorno precedente dalla stessa (cfr. doc. 3 CP_1 allegato alla citazione). Anche le allegazioni del convenuto in tema di presumib doneità dei conduttori idonei per i valori di corrente e tensione presenti sono state adeguatamente confutate dal c.t.u. Concludendo sul punto, infine, deve osservarsi che nel contratto di vendita era espressamente previsto che l'articolo ” sarebbe stato fornito Parte_7
pagina 8 di 11 completo di quadro elettrico di comando (Pag. 21, All. 1, atto di citazione): la fornitura di un quadro elettrico funzionante, dunque, rientrava nelle obbligazioni espressamente assunte dal venditore. A fronte delle conclusioni rassegnate dal CTU in sede di ATP, dunque, deve ritenersi provato il nesso causale tra la condotta inadempiente del convenuto e il danno subito dall'attore.
Lo stesso CTU individua anche in capo all'attore una quota di responsabilità in relazione al fatto che nel locale in cui si è verificato l'incendio non vi fosse un estintore, circostanza che avrebbe determinato un ritardo nelle operazioni di spegnimento dell'incendio con conseguente aggravamento dei danni subiti dall'attore stesso. Anche a fronte delle osservazioni formulate dal consulente di parte attrice, il CTU ha confermato le proprie conclusioni, tuttavia precisando a più riprese che non fosse possibile quantificare e definire il tempo di intervento del sig. (rappresentante legale della società attrice intervenuto al Tes_6 momento dell'incendio e che aveva to lo spegnimento dello stesso). In punto di diritto la questione va posta nei seguenti termini: l'assenza dell'estintore nelle immediate vicinanze del quadro elettrico da cui è scaturito l'incendio potrebbe costituire fatto rilevante ai sensi dell'art. 1227, comma II, c.c., quale condotta colposa del danneggiato, successiva all'evento di danno, che avrebbe determinato un aggravamento del c.d. danno conseguenza o, comunque, che non ne avrebbe ridotto l'entità (Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 1165 del 21/01/2020). In tema di esclusione, ai sensi dell'art. 1227, comma secondo, cod. civ., della risarcibilità di quei danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, grava sul debitore responsabile del danno l'onere di provare la violazione, da parte del danneggiato, del dovere di correttezza impostogli dal citato art. 1227 e l'evitabilità delle conseguenze dannose prodottesi, trattandosi di una circostanza impeditiva della pretesa risarcitoria, configurabile come eccezione in senso stretto (Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9137 del 16/04/2013; in senso conforme, più recentemente: Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 23148 del 31/10/2014). Sul punto, ferma l'ovvia considerazione secondo cui un più tempestivo intervento di spegnimento avrebbe evitato l'insorgenza di alcuni dei danni prodotti, non si rinviene alcuna norma di legge che imponga il collocamento dell'estintore all'interno del locale ove siano presenti quadri elettrici: né il CTU né il convenuto offrono chiari riferimenti normativi atti a individuare un tale puntuale obbligo in capo al danneggiato. Vista l'impossibilità di determinare l'effettivo tempo di intervento di , la Parte_1 circostanza che lo stesso sia riuscito a produrre da sé lo spegnimento dell'incendio dei Vigili del Fuoco suggerisce che l'estintore fosse comunque nelle vicinanze. Inoltre, preme specularmente rilevare che la tempestiva condotta di ha in realtà evitato l'insorgenza di ulteriori danni Parte_1 potenzialmente conseguenti al libero propagarsi dell'incendio. In conclusione, dunque, non risulta soddisfatto l'onere della prova gravante in capo al convenuto in merito al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 1227, comma II, c.p.c.: sul punto, del tutto irrilevante appare il capitolo di prova (non ammesso) formulato dal convenuto con memoria ex art. 173 ter n. 2 c.p.c. (vero che quando l'incendio si è sviluppato lei si è recato in un'azienda vicina al fine di reperire un estintore?), poiché del tutto generico.
In merito al quantum del danno, il CTU ha individuato – sulla base del sopralluogo svolto e della documentazione di spesa versata in atti - quali danni certi quelli relativi ai costi già sostenuti dall'attore per il ripristino dei locali e dei macchinari funzionali alla ripresa dell'attività economica e li ha quantificati in € 100.039,45. Il CTU ha, poi, individuato ulteriori voci di danno indicate come solo “eventuali”, in quanto relative a spese non ancora sostenute, ma eventualmente da sostenere in futuro laddove dovessero intervenire le relative prescrizioni da parte dell'A.S.L. competente;
in tale ottica, ha quantificato una spesa di € 40.200,00 per la sostituzione dei restanti pannelli coibentati e una spesa di € 144.300,00 per la sostituzione completa della linea di macellazione. Orbene, il danno risarcibile, nella specie il danno emergente legato al danneggiamento della strumentazione presente sul luogo dell'intervenuto incendio, non può essere limitato alle sole spese effettivamente sostenute per la sostituzione di parte dei beni e della strumentazione: sebbene, infatti, parte della strumentazione non sia stata sostituita o ripristinata, la stessa ha comunque subìto dei danni (materialmente verificati dal c.t.u.) in conseguenza dell'intervenuto incendio. Del pari, la circostanza che la stessa strumentazione sia stata medio tempore utilizzata non esclude che la stessa, nuova all'epoca dei fatti, abbia pagina 9 di 11 subito un drastico decremento di valore in conseguenza dell'incendio occorso, sia in termini di valore di rivendita che di durata del ciclo di attività. Tuttavia, non possono neppure integralmente accogliersi le valutazioni esposte dal consulente tecnico di parte attrice, il quale fonda la quantificazione del danno su un ipotetico cambiamento di parere da parte dell'A.S.L. sull'idoneità o meno dei locali allo svolgimento dell'attività di macellazione da parte dell'attore; il CTP sostiene che l'A.S.L. abbia meramente tollerato la prosecuzione dell'attività, ma tale valutazione appare del tutto apodittica in quanto non trova riscontro in alcuna documentazione fornita dall'attore. Al contrario, il fatto che l'attore abbia potuto continuare la propria attività economica nei locali oggetto di causa è indice del fatto che i danni subiti dalle attrezzature non ne abbiano compromesso l'idoneità ai fini dell'attività stessa. Posto, allora, che tutta la strumentazione citata risulta, ad oggi, idonea all'utilizzo nell'ambito dell'attività di macellazione (tanto è vero che è stata sempre usata dall'incendio ad oggi) e che la stessa non necessita di immediata sostituzione, il danno va più correttamente individuato in termini di decremento di valore subito. In via equitativa, ritenuta idonea una riduzione proporzionale del danno del 30% in virtù di una riduzione della vita della strumentazione pari al 70% (per annerimento dei pannelli coibentati e corrosione dei macchinari, considerato che comunque, dopo il fatto, la ditta attrice ha fatto aspirare le polveri contaminanti, sanificato le superfici ed applicato dei protettivi sui relativi componenti), il danno va dunque quantificato in € 129.150,00.
Passando all'esame della domanda di manleva svolta nei confronti di da parte del convenuto, CP_6 deve osservarsi quanto segue. In primo luogo, sostiene che la polizza stipulata con il convento CP_6
(R.C. n. 0140.5113666.56, parsa di costituzione del 4/9/2023) ricomprenda Parte_3 unica ità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro, ma non ricomprenda i prodotti: mancherebbe, in altri termini, la specifica garanzia RC prodotti. In parte qua l'eccezione non appare fondata: posto che l'odierno attore non rientra tra le categorie di terzi danneggiati esclusi dall'ambito di copertura della garanzia, l'obbligo risarcitorio riconosciuto nell'odierna sede in capo al convenuto rientra nell'ambito della generica responsabilità civile verso terzi, fattispecie espressamente ricompresa nella copertura assicurativa in esame. Tuttavia, deve osservarsi che le condizioni generali della polizza (All. 3, comparsa di costituzione di del 4/9/2023) escludono la copertura per i danni cagionati da opere o installazioni in genere CP_6 dopo l'ultimazion art. 17, n. 9). Nel caso in esame, l'incendio che ha determinato i danni oggetto di risarcimento si è verificato in data 2/7/2020. La data di ultimazione dei lavori va individuata al 3/6/2020, in cui si era proceduto al collaudo dell'impianto di macellazione (All. 3 alla citazione, verbale di collaudo a firma del tecnico della società convenuta). L'incendio, dunque, è intervenuto in data posteriore rispetto a quella di ultimazione dei lavori, con conseguente accoglimento dell'eccezione della in merito alla mancata copertura assicurativa. CP_6
Infine, non può ritenersi sussistente la copertur iva neppure valorizzando il tenore letterale dell'art. 14, lett. n) delle condizioni generali, secondo cui la garanzia comprende i danni cagionati alle cose di terzi da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute: come sopra esposto, l'incendio è scaturito da una problematica relativa ad un quadro elettrico fornito dal convenuto/assicurato che al momento dei fatti non era più di proprietà dello stesso, bensì dell'attore; del pari, il convenuto/assicurato non esercitava alcun potere detentivo sul bene.
In conclusione, la domanda attorea deve essere accolta con conseguente condanna del convenuto al risarcimento dei danni nei limiti degli importi indicati;
va rigettata la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti di Va escluso, infine, qualsivoglia profilo di responsabilità in capo ai CP_6 terzi chiamati e per l'effetto devono accogliersi le relative domande formulate in via principale, con conseguente assorbimento delle domande di manleva formulate nei confronti delle rispettive compagnie assicuratrici.
Le spese di lite, ivi comprese quelle della c.t.u. come liquidate nel procedimento di a.t.p., seguono la soccombenza. Rispetto ai terzi chiamati deve ricordarsi, in diritto, che le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia (sia essa propria o impropria) una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che pagina 10 di 11 governa la regolamentazione delle spese di lite (cfr., fra le tante, Cass. n. 23552/11, n. 6514 del 2004, n. 7674 del 2008), anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (Cass. n. 2492/16 e n. 19181/03), e salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (Cass. nn. 7431/12, 8363/10 e 6514/04; Cass. ordinanza n. 23123/2019 e sentenza n. 23948 del 25/09/2019). In applicazione di detti principi, nel caso di specie il convenuto chiamante (e che ha a sua volta determinato le ulteriori chiamate in garanzia della in riferimento ai distinti rapporti con i diversi assicurati) va CP_6 condannato al pagamento delle rela Lo scaglione di valore è quello relativo alla somma attribuita alla parte vittoriosa, piuttosto che a quella domandata (ex art. 5 d.m. 55/2014 e ss.mm.). I compensi relativi alla fase istruttoria/trattazione vengono liquidati in misura minima, alla luce della mancata ammissione di mezzi di prova costituenda.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 229.189,45, oltre interessi ex art. 1284, c. IV, c.c., dalla data della sentenza al saldo effettivo;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore e delle parti terze chiamate, delle spese di giudizio, liquidate: per l'attore in € 11.268,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap, ed in € 13.370,91 per spese;
per ciascuno dei terzi chiamati in € 11.268,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap. Ascoli Piceno, 22/10/2024
Il Giudice
Dott. Francesca Sirianni
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