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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/05/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico, dott.
Antonio Giovanni Provazza, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2510 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Maurizio Via;
attrice
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa dall'Avv. Francesco Florio;
convenuta
E
, (CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. Fedele Controparte_2 C.F._1
Scrivano; convenuto
OGGETTO: danni da circolazione stradale.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione adiva in giudizio la compagnia assicurativa Parte_1 Controparte_1
nonché al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale subito in Controparte_2
conseguenza del sinistro occorso in data 31.7.2015 alle ore 15:30 circa, in Arcavacata di Rende, allorquando, l'autobus tg. DM286YD, di proprietà della società attrice e condotto da
[...]
mentre si trovava momentaneamente in sosta lungo via Savinio, in località Arcavacata di Parte_2
Rende, nei pressi dell' , veniva tamponato da altro autobus tg. CT189FK, Parte_3
sempre di proprietà della società attrice e condotto da , il quale, nel percorrere la Controparte_2
1 menzionata via, non avvedendosi della presenza dell'autobus in sosta, andava ad impattare con esso.
Si costituiva la quale preliminarmente sollevava il difetto di legittimazione Controparte_3
passiva per carenza di terzietà della ditta in virtù del disposto di cui agli Parte_1 artt. 129 D. lgs. n. 209/2005 e 2054, co. 3 c.c.; nel merito, deduceva l'esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro, per aver parcheggiato il mezzo in un'area non autorizzata Parte_2
alla fermata degli autobus, più precisamente, in divieto di sosta, in un sottopasso non illuminato, in zona non evidenziata e senza segnalazione alcuna;
contestava, altresì, il quantum richiesto in difetto di prova circa l'effettiva consistenza dei danni materiali richiesti e del loro preciso ammontare.
, nel costituirsi in giudizio, chiedeva l'integrale rigetto della domanda deducendo Controparte_2 che l'occorso si verificava, non già a causa della sua condotta negligente e/o imperita, bensì a seguito di un improvviso ed inaspettato malore che lo coglieva alla guida del mezzo e ne cagionava la perdita di conoscenza, con la conseguente perdita di controllo del veicolo che, pertanto, andava ad impattare contro l'altro autobus;
faceva rilevare, inoltre, che il mezzo condotto dal Parte_2
sostava illegittimamente - poiché in area non predisposta e sotto il ponte della SS 107, peraltro in prossimità di una curva - sulla corsia di marcia percorsa dal , occupando quasi CP_2
integralmente la carreggiata per via delle grandi dimensioni del mezzo, impedendo di fatto qualsiasi manovra al fine di evitare lo scontro con lo stesso;
in subordine, nell'ipotesi di riconoscimento di una responsabilità concorrente, chiedeva di essere manlevato da in virtù della CP_3
polizza assicurativa stipulata con la società proprietaria del veicolo.
Il giudizio veniva istruito mediante l'espletamento di prova testimoniale e l'ausilio di una CTU tecnico-modale.
All'udienza dell'11.7.2023 il giudizio veniva dichiarato interrotto per morte del procuratore di e, successivamente riassunto con ricorso proposto da parte attrice. Controparte_3
All'udienza del 18.10.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***************
In linea generale va osservato che, che la regola del giudizio, di norma applicabile ai sinistri stradali sulla base della quale devono essere valutati gli elementi di fatto accertati all'esito dell'istruttoria, è rappresentata dall'art. 2054, secondo comma, c.c., che in caso di scontro tra veicoli, pone una presunzione di responsabilità concorsuale a carico di entrambi i conducenti, salvo prova contraria.
2 La presunzione di concorso paritario di colpa per l'ipotesi di scontro tra autoveicoli, tuttavia, ha una funzione meramente sussidiaria, giacché opera solo ove non sia possibile l'accertamento in concreto, con la conseguenza che, nel caso in cui risulti che l'incidente si è verificato per l'esclusiva colpa di uno e che, per converso, nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo è esonerato dalla presunzione suddetta e non è, pertanto, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr., ex pluribus, Cass. n. 9550/2009; Cass. n. 29883/2008).
Deve osservarsi ancora che, in tema di risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale, il caso fortuito, al pari della colpa del danneggiato o del terzo e della forza maggiore, qualora rappresenti l'unica causa che abbia determinato l'evento dannoso, fa venir meno la presunzione di colpa stabilita dall'articolo 2054 del Cc, in quanto non si può rispondere per colpa extracontrattuale di un fatto non preveduto che, secondo la comune esperienza ed il normale svolgersi degli eventi, non sia neppure prevedibile (Cass. n. n.14959/2012).
Nel caso di specie, deve ritersi pacifico che l'autobus tg. DM286YD, di proprietà della società attrice e condotto da mentre si trovava in sosta lungo la via Savinio, in località Parte_2
Arcavacata di Rende, in data 31.7.2015 alle ore 15:30 circa, veniva tamponato da altro autobus tg.
CT189FK, sempre di proprietà della società attrice e condotto da . Controparte_2
Deve ritenersi, tuttavia, che il detto tamponamento si verificava a causa di un improvviso malore accusato dal sig. , in conseguenza del quale lo stesso subiva una momentanea perdita di CP_2
coscienza che gli impediva di mantenere il controllo del mezzo condotto, rendendo non evitabile l'impatto.
Tale circostanza, dedotta dal convenuto nella comparsa di costituzione e risposta, non risulta contestata da parte attrice entro la prima difesa utile, ovvero al più entro la prima memoria ex art
183, comma 6, c.p.c., deputata alle attività assertive delle parti (Cass., n. 22055/2017), essendosi la stessa limitata nell'ultima memoria difensiva, finalizzata alla sola indicazione delle prova contraria,
a dedurre che l'insorgenza del malore fosse una “circostanza allo stato non provata”, senza contestare, pertanto, la veridicità del fatto storico.
Sul punto, deve rilevarsi che in materia di prova civile, secondo il principio di non contestazione, devono considerarsi come non contestati - e quindi provati - i fatti esplicitamente o implicitamente ammessi e i fatti sui quali il convenuto ha mantenuto il silenzio. In particolare, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all' art. 115 c.p.c (cfr. Cass. n.17889/2020).
3 Pertanto, atteso il rilevo che assume l'insorgenza del malore in capo al nella dinamica del Pt_4
sinistro, difettando i presupposti per la rimproverabilità soggettiva della sua condotta di guida, devono ritenersi integrati, nel caso di specie, gli estremi del caso fortuito per come invocati dal convenuto.
Si osserva, infatti, che in materia di responsabilità del conducente di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., la giurisprudenza della S.C. ricostruisce la fattispecie in termini di responsabilità soggettiva. La presunzione stabilita dall'art. 2054 c.c. non configura a carico del conducente una ipotesi di responsabilità oggettiva, derivante dal mero collegamento tra l'attività del conducente e la circolazione stradale, bensì una responsabilità presunta da cui il conducente può liberarsi fornendo la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, e che tale prova liberatoria non va intesa nel senso di dover dimostrare l'impossibilità o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi con riferimento alle circostanze del caso concreto (Cass. n. 10031/2006).
Il rigetto della domanda nei confronti del conducente dell'autobus tamponante comporta l'assorbimento della domanda nei confronti della CP_3
Rispetto a quest'ultima, va comunque, osservato che la domanda non poteva accogliersi.
Sul punto, deve rilevarsi che entrambi gli autobus coinvolti nel sinistro appartengono alla società attrice, elemento questo che implica l'esclusione dell'assicurazione ai sensi dell'art 129 CAP (D.lgs.
7 settembre 2005, n. 209).
Nel primo capoverso, infatti, la disposizione in questione recita: “non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose: a) i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile…”.
Essendo la società attrice proprietaria di entrambi i veicoli la stessa non può considerarsi terza e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria, alla luce del principio generale secondo cui nessuno ha diritto a vedersi riconosciuto il risarcimento dei danni che abbia provocato a sé stesso (quis ex culpa sua damnum sentit, non intelligitur damnum sentire).
Considerato, difatti, che il proprietario di un veicolo a motore deve rispondere dei pregiudizi causati dal proprio mezzo, anche in concorso con il conducente, la ratio del sistema della responsabilità presuppone una terzietà della vittima rispetto al danneggiante, in linea con quanto ritenuto per l'ipotesi di concorso colposo parziale della vittima (da Cass. n. 23426-2014, Cass. n. 9349-2017 e
Cass. n. 4208-2017).
4 Nel caso in esame proprio la mancanza di terzietà di parte attrice, essendo al tempo stesso danneggiato e danneggiante, implica l'esclusione dell'assicurazione ai sensi dell'art 129 CAP, a nulla rilevando che l'autobus danneggiante fosse condotto da un soggetto terzo, in quanto ciò non esclude, ai sensi dell'art 2054, comma 3, c.c. il concorso del proprietario che anzi lo presuppone.
Appare conforme a giustizia compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti processuali in ragione della peculiarità della vicenda. Le spese della CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
II Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa questione o eccezione, così decide:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della ctu.
Cosenza, 3.05.2025
Il Giudice
Antonio Giovanni Provazza
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico, dott.
Antonio Giovanni Provazza, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2510 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Maurizio Via;
attrice
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa dall'Avv. Francesco Florio;
convenuta
E
, (CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. Fedele Controparte_2 C.F._1
Scrivano; convenuto
OGGETTO: danni da circolazione stradale.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione adiva in giudizio la compagnia assicurativa Parte_1 Controparte_1
nonché al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale subito in Controparte_2
conseguenza del sinistro occorso in data 31.7.2015 alle ore 15:30 circa, in Arcavacata di Rende, allorquando, l'autobus tg. DM286YD, di proprietà della società attrice e condotto da
[...]
mentre si trovava momentaneamente in sosta lungo via Savinio, in località Arcavacata di Parte_2
Rende, nei pressi dell' , veniva tamponato da altro autobus tg. CT189FK, Parte_3
sempre di proprietà della società attrice e condotto da , il quale, nel percorrere la Controparte_2
1 menzionata via, non avvedendosi della presenza dell'autobus in sosta, andava ad impattare con esso.
Si costituiva la quale preliminarmente sollevava il difetto di legittimazione Controparte_3
passiva per carenza di terzietà della ditta in virtù del disposto di cui agli Parte_1 artt. 129 D. lgs. n. 209/2005 e 2054, co. 3 c.c.; nel merito, deduceva l'esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro, per aver parcheggiato il mezzo in un'area non autorizzata Parte_2
alla fermata degli autobus, più precisamente, in divieto di sosta, in un sottopasso non illuminato, in zona non evidenziata e senza segnalazione alcuna;
contestava, altresì, il quantum richiesto in difetto di prova circa l'effettiva consistenza dei danni materiali richiesti e del loro preciso ammontare.
, nel costituirsi in giudizio, chiedeva l'integrale rigetto della domanda deducendo Controparte_2 che l'occorso si verificava, non già a causa della sua condotta negligente e/o imperita, bensì a seguito di un improvviso ed inaspettato malore che lo coglieva alla guida del mezzo e ne cagionava la perdita di conoscenza, con la conseguente perdita di controllo del veicolo che, pertanto, andava ad impattare contro l'altro autobus;
faceva rilevare, inoltre, che il mezzo condotto dal Parte_2
sostava illegittimamente - poiché in area non predisposta e sotto il ponte della SS 107, peraltro in prossimità di una curva - sulla corsia di marcia percorsa dal , occupando quasi CP_2
integralmente la carreggiata per via delle grandi dimensioni del mezzo, impedendo di fatto qualsiasi manovra al fine di evitare lo scontro con lo stesso;
in subordine, nell'ipotesi di riconoscimento di una responsabilità concorrente, chiedeva di essere manlevato da in virtù della CP_3
polizza assicurativa stipulata con la società proprietaria del veicolo.
Il giudizio veniva istruito mediante l'espletamento di prova testimoniale e l'ausilio di una CTU tecnico-modale.
All'udienza dell'11.7.2023 il giudizio veniva dichiarato interrotto per morte del procuratore di e, successivamente riassunto con ricorso proposto da parte attrice. Controparte_3
All'udienza del 18.10.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***************
In linea generale va osservato che, che la regola del giudizio, di norma applicabile ai sinistri stradali sulla base della quale devono essere valutati gli elementi di fatto accertati all'esito dell'istruttoria, è rappresentata dall'art. 2054, secondo comma, c.c., che in caso di scontro tra veicoli, pone una presunzione di responsabilità concorsuale a carico di entrambi i conducenti, salvo prova contraria.
2 La presunzione di concorso paritario di colpa per l'ipotesi di scontro tra autoveicoli, tuttavia, ha una funzione meramente sussidiaria, giacché opera solo ove non sia possibile l'accertamento in concreto, con la conseguenza che, nel caso in cui risulti che l'incidente si è verificato per l'esclusiva colpa di uno e che, per converso, nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo è esonerato dalla presunzione suddetta e non è, pertanto, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr., ex pluribus, Cass. n. 9550/2009; Cass. n. 29883/2008).
Deve osservarsi ancora che, in tema di risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale, il caso fortuito, al pari della colpa del danneggiato o del terzo e della forza maggiore, qualora rappresenti l'unica causa che abbia determinato l'evento dannoso, fa venir meno la presunzione di colpa stabilita dall'articolo 2054 del Cc, in quanto non si può rispondere per colpa extracontrattuale di un fatto non preveduto che, secondo la comune esperienza ed il normale svolgersi degli eventi, non sia neppure prevedibile (Cass. n. n.14959/2012).
Nel caso di specie, deve ritersi pacifico che l'autobus tg. DM286YD, di proprietà della società attrice e condotto da mentre si trovava in sosta lungo la via Savinio, in località Parte_2
Arcavacata di Rende, in data 31.7.2015 alle ore 15:30 circa, veniva tamponato da altro autobus tg.
CT189FK, sempre di proprietà della società attrice e condotto da . Controparte_2
Deve ritenersi, tuttavia, che il detto tamponamento si verificava a causa di un improvviso malore accusato dal sig. , in conseguenza del quale lo stesso subiva una momentanea perdita di CP_2
coscienza che gli impediva di mantenere il controllo del mezzo condotto, rendendo non evitabile l'impatto.
Tale circostanza, dedotta dal convenuto nella comparsa di costituzione e risposta, non risulta contestata da parte attrice entro la prima difesa utile, ovvero al più entro la prima memoria ex art
183, comma 6, c.p.c., deputata alle attività assertive delle parti (Cass., n. 22055/2017), essendosi la stessa limitata nell'ultima memoria difensiva, finalizzata alla sola indicazione delle prova contraria,
a dedurre che l'insorgenza del malore fosse una “circostanza allo stato non provata”, senza contestare, pertanto, la veridicità del fatto storico.
Sul punto, deve rilevarsi che in materia di prova civile, secondo il principio di non contestazione, devono considerarsi come non contestati - e quindi provati - i fatti esplicitamente o implicitamente ammessi e i fatti sui quali il convenuto ha mantenuto il silenzio. In particolare, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all' art. 115 c.p.c (cfr. Cass. n.17889/2020).
3 Pertanto, atteso il rilevo che assume l'insorgenza del malore in capo al nella dinamica del Pt_4
sinistro, difettando i presupposti per la rimproverabilità soggettiva della sua condotta di guida, devono ritenersi integrati, nel caso di specie, gli estremi del caso fortuito per come invocati dal convenuto.
Si osserva, infatti, che in materia di responsabilità del conducente di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., la giurisprudenza della S.C. ricostruisce la fattispecie in termini di responsabilità soggettiva. La presunzione stabilita dall'art. 2054 c.c. non configura a carico del conducente una ipotesi di responsabilità oggettiva, derivante dal mero collegamento tra l'attività del conducente e la circolazione stradale, bensì una responsabilità presunta da cui il conducente può liberarsi fornendo la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, e che tale prova liberatoria non va intesa nel senso di dover dimostrare l'impossibilità o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi con riferimento alle circostanze del caso concreto (Cass. n. 10031/2006).
Il rigetto della domanda nei confronti del conducente dell'autobus tamponante comporta l'assorbimento della domanda nei confronti della CP_3
Rispetto a quest'ultima, va comunque, osservato che la domanda non poteva accogliersi.
Sul punto, deve rilevarsi che entrambi gli autobus coinvolti nel sinistro appartengono alla società attrice, elemento questo che implica l'esclusione dell'assicurazione ai sensi dell'art 129 CAP (D.lgs.
7 settembre 2005, n. 209).
Nel primo capoverso, infatti, la disposizione in questione recita: “non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose: a) i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile…”.
Essendo la società attrice proprietaria di entrambi i veicoli la stessa non può considerarsi terza e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria, alla luce del principio generale secondo cui nessuno ha diritto a vedersi riconosciuto il risarcimento dei danni che abbia provocato a sé stesso (quis ex culpa sua damnum sentit, non intelligitur damnum sentire).
Considerato, difatti, che il proprietario di un veicolo a motore deve rispondere dei pregiudizi causati dal proprio mezzo, anche in concorso con il conducente, la ratio del sistema della responsabilità presuppone una terzietà della vittima rispetto al danneggiante, in linea con quanto ritenuto per l'ipotesi di concorso colposo parziale della vittima (da Cass. n. 23426-2014, Cass. n. 9349-2017 e
Cass. n. 4208-2017).
4 Nel caso in esame proprio la mancanza di terzietà di parte attrice, essendo al tempo stesso danneggiato e danneggiante, implica l'esclusione dell'assicurazione ai sensi dell'art 129 CAP, a nulla rilevando che l'autobus danneggiante fosse condotto da un soggetto terzo, in quanto ciò non esclude, ai sensi dell'art 2054, comma 3, c.c. il concorso del proprietario che anzi lo presuppone.
Appare conforme a giustizia compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti processuali in ragione della peculiarità della vicenda. Le spese della CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
II Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa questione o eccezione, così decide:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della ctu.
Cosenza, 3.05.2025
Il Giudice
Antonio Giovanni Provazza
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