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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/10/2025, n. 5763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5763 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2872/2023
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PERSONE, FAMIGLIA, MINORI E PROTEZIONE INTERNAZIONALE
La Corte, composta dai magistrati:
dott. IA NN Presidente
dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere
dott. IA OS IU Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 2872 del ruolo generale dell'anno 2023 trattenuta in decisione all'udienza del 9.10.2025 ai sensi degli artt. 127 ter e 189 c.p.c., vertente tra
( ), nato in [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Montefiascone, Via Cevoli n. 125/A, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce all'atto di appello, dall'Avv. Luigi Mancini, del Foro di Viterbo, (CF: , C.F._2
presso il cui studio, sito in Viterbo, Via E. Torricelli n. 3 è elettivamente domiciliato
Appellante -
contro
-Appellato contumace Controparte_1
e con l'intervento del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza n. 4080/2022 del Tribunale di Viterbo del 04.12.2022, asseritamente non notificata ai fini del decorso del termine breve per appellare, di rigetto dell'impugnazione avverso il decreto questorile di revoca del permesso di soggiorno per coesione familiare con la moglie, cittadina italiana.
Conclusioni Macario « Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita: accogliere il proposto appello Parte_1
e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, annullare il Decreto Cat. A/12/Imm. (n.
81/2021) del Questore della Provincia di Viterbo, emesso il 10.6.2021.”.
Il sig. ha impugnato il Decreto Cat. A/12/Imm. (n. 81/2021) del Questore Parte_1 della Provincia di Viterbo, emesso il 10.6.2021, notificato all'interessato il 15.10.2021, con cui veniva disposta la revoca della carta di soggiorno per familiare di Cittadino UE n. e Numero_1
concesso allo straniero un termine non superiore a 15 giorni lavorativi, dalla notifica del decreto, per presentarsi al posto di Polizia di frontiera di Roma Fiumicino e lasciare, volontariamente, il territorio dello Stato, pena l'espulsione ai sensi dell'art. 13 TUI: il decreto faceva leva sulla necessità di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica poiché il richiedente risultava imputato in due procedimenti penali, non aveva mai lavorato, pur avendo goduto del permesso di soggiorno fin dal 2019 e ospitato dalla locale aveva mostrato un CP_2
atteggiamento aggressivo sia nei confronti del personale della struttura che degli altri ospiti (da qui il secondo processo per l'accusa di condotte qualificate come lesioni e minacce) .
Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Viterbo nella contumacia del , ha respinto CP_1
la domanda, rilevando la pericolosità sociale del richiedente ostativa al mantenimento-rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, quale coniuge di cittadina italiana e l'esaustività della motivazione del decreto del Questore sul punto.
Il ha tempestivamente impugnato, deducendo che Parte_1
. 1) il richiedente era stato assolto in uno dei due procedimenti penali che lo vedevano imputato con la formula “perché il fatto non sussiste” e aveva diritto di potersi difendere anche nell'altro processo, 2) l'inconsistenza delle accuse formulate dal parroco della parrocchia, dove era ospite, il quale, pressato dalle continue e insistenti richieste dell'appellante, avrebbe interpretato le stesse come minacce , 3) l'assenza di legami nel Paese d'origine, lasciato nel
2019.
Ha chiesto quindi alla Corte d'Appello di annullare il decreto di diniego del titolo di soggiorno emesso dal Questore di Roma in data 12 luglio 2018 e accertare il proprio diritto ad ottenere il titolo di soggiorno in quanto coniuge di cittadina UE.
Instaurato il contraddittorio e dichiarata la contumacia del , ritualmente evocato in CP_1
giudizio, veniva rilevata di ufficio la questione della tempestività dell'impugnazione dell'ordinanza, integralmente comunicata al procuratore del ricorrente, a cura della
Cancelleria, in data 5 dicembre 2022, mentre il deposito del ricorso in appello era avvenuto in data 5 giugno 2023. La causa è stata trattenuta in decisione, previa acquisizione del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti aggiornati, nell'udienza dell'8/10/2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 189 c.p.c..
L'appellante nulla ha dedotto sulla questione rilevata d'ufficio e ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
E' pervenuto il parere del PG, negativo rispetto all'accoglimento del ricorso.
* * *
L'impugnazione proposta dall'appellante deve essere respinta.
Preliminarmente, deve darsi atto della tempestività dell'appello perché il termine lungo di sei mesi, utile ai fini dell'impugnazione non essendovi stata notificazione su istanza di parte ma d'ufficio, è scaduto in data 4 giugno 2023, che però è caduto nella giornata di domenica ed è dunque da prorogarsi al primo giorno non festivo successivo, 5 giugno 2023, appunto quello del deposito, ai sensi dell'art. 155 c.p.c.
L'odierno appellante ha chiesto annullarsi la revoca del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 6-2-2007 n. 30 per ricongiungimento con la moglie, cittadina italiana. Occorre all'uopo considerare che ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c), t.u. imm., è vietata l'espulsione degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana, salvo che nei casi previsti dall'art. 13, comma 1 (pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato) e che, ai sensi dell'art. 28, lett. d), reg. t.u. imm. approvato con d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, allo straniero inespellibile per tale ragione va appunto rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari. (in tal senso, Cass. ordinanza 6 marzo – 28 giugno
2018, n. 17070).
Inoltre, si rammenta che, ai sensi dell'art. 5 comma 5”…Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale” e del comma 5-bis. “Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3”.
Ebbene, nella già menzionata ordinanza della Corte di Cassazione, si è affermato che “in caso di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista l'applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in virtù della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma, sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuata ex ante in via legislativa, occorrendo, invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi contenuti nel novellato art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286 del 1998 (la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso). Ne consegue che è onere dell'autorità amministrativa e, successivamente, dell'autorità giurisdizionale, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, di esplicitare le ragioni della pericolosità sociale, alla luce dei parametri normativi sopra evidenziali (Cass. 8795/2011 e successive conformi)”.
Ebbene, il richiedente non ha ad oggi alcun legame familiare sul territorio italiano, dove è giunto soltanto nell'anno 2019: il matrimonio è durato poco più di un anno e dunque non è possibile presumere che lo stesso possa ritenersi maggiormente integrato in Italia rispetto al Paese di origine. Non ha un lavoro e non ha instaurato legami o altre forme di integrazione.
Come evidenziato nell'ordinanza appellata, alla luce della storia del richiedente in Italia, è anche possibile esprimersi in termini di pericolosità sociale del medesimo, anche in assenza di condanne. Il richiedente non ha mai lavorato, pur avendo regolarmente soggiornato sul territorio italiano e, ospitato da una struttura d'accoglienza, ha ivi manifestato un atteggiamento aggressivo e prepotente nei confronti del responsabile del centro, dei volontari e degli altri utenti.
Le valutazioni del Giudice di prime cure e, prima ancora quelle dell'Amministrazione, debbono dunque ritenersi corrette.
Nulla sulle spese del grado, visto che il , che non si è costituito, non ha svolto attività CP_1 difensiva.
Deve infine darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. n. 115/02; sarà poi compito dell'amministrazione verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale,
1) rigetta l'appello proposto da (nato il [...] Brasile); Parte_1
2) nulla sulle spese del giudizio;
3) dà atto che ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. n. 115/02 l'appellante è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in relazione al giudizio di appello, ove dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025
Il Consigliere relatore La Presidente
IA OS IU IA NN
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PERSONE, FAMIGLIA, MINORI E PROTEZIONE INTERNAZIONALE
La Corte, composta dai magistrati:
dott. IA NN Presidente
dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere
dott. IA OS IU Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 2872 del ruolo generale dell'anno 2023 trattenuta in decisione all'udienza del 9.10.2025 ai sensi degli artt. 127 ter e 189 c.p.c., vertente tra
( ), nato in [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Montefiascone, Via Cevoli n. 125/A, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce all'atto di appello, dall'Avv. Luigi Mancini, del Foro di Viterbo, (CF: , C.F._2
presso il cui studio, sito in Viterbo, Via E. Torricelli n. 3 è elettivamente domiciliato
Appellante -
contro
-Appellato contumace Controparte_1
e con l'intervento del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza n. 4080/2022 del Tribunale di Viterbo del 04.12.2022, asseritamente non notificata ai fini del decorso del termine breve per appellare, di rigetto dell'impugnazione avverso il decreto questorile di revoca del permesso di soggiorno per coesione familiare con la moglie, cittadina italiana.
Conclusioni Macario « Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita: accogliere il proposto appello Parte_1
e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, annullare il Decreto Cat. A/12/Imm. (n.
81/2021) del Questore della Provincia di Viterbo, emesso il 10.6.2021.”.
Il sig. ha impugnato il Decreto Cat. A/12/Imm. (n. 81/2021) del Questore Parte_1 della Provincia di Viterbo, emesso il 10.6.2021, notificato all'interessato il 15.10.2021, con cui veniva disposta la revoca della carta di soggiorno per familiare di Cittadino UE n. e Numero_1
concesso allo straniero un termine non superiore a 15 giorni lavorativi, dalla notifica del decreto, per presentarsi al posto di Polizia di frontiera di Roma Fiumicino e lasciare, volontariamente, il territorio dello Stato, pena l'espulsione ai sensi dell'art. 13 TUI: il decreto faceva leva sulla necessità di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica poiché il richiedente risultava imputato in due procedimenti penali, non aveva mai lavorato, pur avendo goduto del permesso di soggiorno fin dal 2019 e ospitato dalla locale aveva mostrato un CP_2
atteggiamento aggressivo sia nei confronti del personale della struttura che degli altri ospiti (da qui il secondo processo per l'accusa di condotte qualificate come lesioni e minacce) .
Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Viterbo nella contumacia del , ha respinto CP_1
la domanda, rilevando la pericolosità sociale del richiedente ostativa al mantenimento-rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, quale coniuge di cittadina italiana e l'esaustività della motivazione del decreto del Questore sul punto.
Il ha tempestivamente impugnato, deducendo che Parte_1
. 1) il richiedente era stato assolto in uno dei due procedimenti penali che lo vedevano imputato con la formula “perché il fatto non sussiste” e aveva diritto di potersi difendere anche nell'altro processo, 2) l'inconsistenza delle accuse formulate dal parroco della parrocchia, dove era ospite, il quale, pressato dalle continue e insistenti richieste dell'appellante, avrebbe interpretato le stesse come minacce , 3) l'assenza di legami nel Paese d'origine, lasciato nel
2019.
Ha chiesto quindi alla Corte d'Appello di annullare il decreto di diniego del titolo di soggiorno emesso dal Questore di Roma in data 12 luglio 2018 e accertare il proprio diritto ad ottenere il titolo di soggiorno in quanto coniuge di cittadina UE.
Instaurato il contraddittorio e dichiarata la contumacia del , ritualmente evocato in CP_1
giudizio, veniva rilevata di ufficio la questione della tempestività dell'impugnazione dell'ordinanza, integralmente comunicata al procuratore del ricorrente, a cura della
Cancelleria, in data 5 dicembre 2022, mentre il deposito del ricorso in appello era avvenuto in data 5 giugno 2023. La causa è stata trattenuta in decisione, previa acquisizione del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti aggiornati, nell'udienza dell'8/10/2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 189 c.p.c..
L'appellante nulla ha dedotto sulla questione rilevata d'ufficio e ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
E' pervenuto il parere del PG, negativo rispetto all'accoglimento del ricorso.
* * *
L'impugnazione proposta dall'appellante deve essere respinta.
Preliminarmente, deve darsi atto della tempestività dell'appello perché il termine lungo di sei mesi, utile ai fini dell'impugnazione non essendovi stata notificazione su istanza di parte ma d'ufficio, è scaduto in data 4 giugno 2023, che però è caduto nella giornata di domenica ed è dunque da prorogarsi al primo giorno non festivo successivo, 5 giugno 2023, appunto quello del deposito, ai sensi dell'art. 155 c.p.c.
L'odierno appellante ha chiesto annullarsi la revoca del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 6-2-2007 n. 30 per ricongiungimento con la moglie, cittadina italiana. Occorre all'uopo considerare che ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c), t.u. imm., è vietata l'espulsione degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana, salvo che nei casi previsti dall'art. 13, comma 1 (pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato) e che, ai sensi dell'art. 28, lett. d), reg. t.u. imm. approvato con d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, allo straniero inespellibile per tale ragione va appunto rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari. (in tal senso, Cass. ordinanza 6 marzo – 28 giugno
2018, n. 17070).
Inoltre, si rammenta che, ai sensi dell'art. 5 comma 5”…Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale” e del comma 5-bis. “Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3”.
Ebbene, nella già menzionata ordinanza della Corte di Cassazione, si è affermato che “in caso di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista l'applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in virtù della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma, sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuata ex ante in via legislativa, occorrendo, invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi contenuti nel novellato art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286 del 1998 (la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso). Ne consegue che è onere dell'autorità amministrativa e, successivamente, dell'autorità giurisdizionale, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, di esplicitare le ragioni della pericolosità sociale, alla luce dei parametri normativi sopra evidenziali (Cass. 8795/2011 e successive conformi)”.
Ebbene, il richiedente non ha ad oggi alcun legame familiare sul territorio italiano, dove è giunto soltanto nell'anno 2019: il matrimonio è durato poco più di un anno e dunque non è possibile presumere che lo stesso possa ritenersi maggiormente integrato in Italia rispetto al Paese di origine. Non ha un lavoro e non ha instaurato legami o altre forme di integrazione.
Come evidenziato nell'ordinanza appellata, alla luce della storia del richiedente in Italia, è anche possibile esprimersi in termini di pericolosità sociale del medesimo, anche in assenza di condanne. Il richiedente non ha mai lavorato, pur avendo regolarmente soggiornato sul territorio italiano e, ospitato da una struttura d'accoglienza, ha ivi manifestato un atteggiamento aggressivo e prepotente nei confronti del responsabile del centro, dei volontari e degli altri utenti.
Le valutazioni del Giudice di prime cure e, prima ancora quelle dell'Amministrazione, debbono dunque ritenersi corrette.
Nulla sulle spese del grado, visto che il , che non si è costituito, non ha svolto attività CP_1 difensiva.
Deve infine darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. n. 115/02; sarà poi compito dell'amministrazione verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale,
1) rigetta l'appello proposto da (nato il [...] Brasile); Parte_1
2) nulla sulle spese del giudizio;
3) dà atto che ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. n. 115/02 l'appellante è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in relazione al giudizio di appello, ove dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025
Il Consigliere relatore La Presidente
IA OS IU IA NN