Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 31/01/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 30.01.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2565 / 2024
promossa da
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. LO Parte_1 C.F._1
GIUDICE MOIRA, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. PILATO GIUSEPPE, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
-letto il ricorso ex art. 445 bis c.p.c. R.G. 7317/2017,
-rilevato che la disposizione va interpretata, alla luce del suo tenore letterale nonché dell'art.
b) il ricorso, in quanto preordinato all'instaurazione del giudizio ordinario, non può essere presentato se non in quanto sussistano le condizioni sostanziali ed i presupposti processuali per la proposizione del giudizio ordinario, e segnatamente la competenza territoriale del giudice adito;
la presentazione di una valida domanda amministrativa;
la comunicazione del verbale con accertamento sanitario negativo, ovvero l'omessa convocazione a visita (o la mancata comunicazione del verbale) nel termine di 9 mesi, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo (art. 3 comma 5 d.p.r. 21/09/94 n. 698); il mancato verificarsi della decadenza di cui all'art. 42 comma 3 d.l. 30/09/03 n. 269 conv. in l. 24/11/03 n. 326;
l'ammissibilità della domanda amministrativa ai sensi dell'art. 56 l. 18/06/09, n. 69, in relazione all'art. 11 l. 12/06/84 n. 222; la sussistenza degli eventuali presupposti anagrafici,
segnatamente quanto ai limiti di età eventualmente previsti in relazione alla prestazione invocata (artt. 12 comma 1 e 13 comma 1 d.l. 30/01/71 n. 5 conv. in l. 30/03/71 n. 118; art. 1
comma 1 l. 11/10/90 n. 289);
c)che la presentazione dell'istanza in carenza di alcuno dei presupposti costitutivi la domanda per l'instaurazione del giudizio ordinario determina l'inammissibilità del ricorso per accertamento tecnico preventivo, stante la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.;
-rilevato che, nella specie, parte resistente ha eccepito il superamento del limite anagrafico da parte dell'istante provando, quindi, l'insussistenza di un presupposto per l'ottenimento della prestazione richiesta;
-verificato che l'accertamento medico-legale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, deve rispondere “ad un effettivo interesse del
ricorrente, dovendo escludersi che esso possa essere totalmente avulso dalla sussistenza di
qualsivoglia ulteriore presupposto richiesto dalla legge per il riconoscimento dei diritti corrispondenti
allo stato di invalidità allegato dal ricorrente. Deve quindi affermarsi che l'ammissibilità dell'a.t.p.o.
richiede che il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre
alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla
procedura prevista dall'art. 445 bis c.p.c., nonché la presentazione della domanda amministrativa, l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario;
ed inoltre
il profilo dell' interesse ad agire dovrà, dal giudice, essere valutato nella prospettiva dell'utilità
dell'accertamento medico richiesto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto soggettivo
sostanziale di cui l'istante si afferma titolare;
utilità che potrebbe difettare ove manifestamente
manchino, con una valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o
assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'a.t.p. Solo qualora tale verifica abbia dato
esito positivo e sussistano, sulla base della prospettazione effettuata dal ricorrente, i requisiti per darsi
ingresso all'accertamento tecnico, il giudice potrà proseguire nella procedura descritta dalla
disposizione, dovendo altrimenti dichiarare il ricorso inammissibile, con pronuncia priva di incidenza
con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (come ritenuto da Cass. n.
5338 del 2014; Cass. n. 27010 del 2018; Cass. n. 9755/2019; Cass. n. 2587/2020), che non preclude
l'ordinario giudizio di cognizione sul diritto vantato” (in questi termini Cass., sez. L, n. 8932 del
2015);
-considerato, altresì, che l'interesse ad agire si concreta nell'esigenza, manifestata da colui che domanda, di ottenere un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, non altrimenti conseguibile che con l'intervento del giudice (cfr. Cass. nn. 2115 del 1975, 927 del 1967), e –
secondo l'insegnamento della Suprema Corte di legittimità – esso dev'essere concreto ed attuale, nel senso che in assenza dell'intervento dell'autorità giurisdizionale l'attore subirebbe un ingiusto danno, consistente nella privazione di un bene garantito dalla legge o nella mancata eliminazione di una situazione d'incertezza che renda insicuro il godimento di un bene (Cass. nn. 4232 del 1988, 4220 del 1983);
-rilevato che parte ricorrente, nelle note depositate in vista dell'udienza, ha dedotto di essere consapevole di non trovarsi in uno stato tale di vedersi riconoscere una prestazione e di volere, soltanto, conoscere la sua effettiva percentuale di stato di invalidità;
-ritenuto, quindi, che l'accertamento sanitario appare meramente esplorativo in assenza dei requisiti anagrafici per il beneficio richiesto;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
le spese di lite sono integralmente compensate stante la natura in rito della pronuncia. Così deciso in Agrigento, il 30/01/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
100 c.p.c., nel senso che:
a) nel ricorso per accertamento tecnico preventivo deve essere espressamente enunciata la pretesa che si intende far valere nel giudizio ordinario cui l'ATP è preordinato, e ciò anche