Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 19/05/2025, n. 9567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9567 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09567/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09679/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9679 del 2021, proposto da
CE AI, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Lombardo, con domicilio digitale in atti e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Circonvallazione Trionfale, n. 27;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Barbara Battistella, con domicilio digitale in atti;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale di Roma Capitale – Municipio V P.O. Edilizia Privata – Ufficio Disciplina Edilizia n. rep. CH/1606/2021 e n. prot. CH/112778/201 del 19 luglio 2021, notificata il 20 luglio 2021, di ingiunzione di immediata rimozione e/o demolizione entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento dell’opera abusiva realizzata in via Borghesiana n. 222, con l’avvertimento che l’inottemperanza al provvedimento comporterà le sanzioni previste all’art. 15, comma 3, della l.r. n. 15/2008.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 aprile 2025 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, il ricorrente impugna gli atti in epigrafe con cui l’amministrazione comunale gli ha ordinato la demolizione l’opera abusiva da costui realizzata in Roma, via Borghesiana, n. 222, consistente in un “ AMPLIAMENTO E CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DI UN MANUFATTO IN MURATURA ADIBITO A MAGAZZINO DI CIRCA 28MQ CIRCONDATO DA DUE TETTOIE AVENTI DIMENSIONE, RISPETTIVAMENTE, 27MQ E 23MQ. IL FABBRICATO COSTRUITO, POSTO SU BASAMENTO DI CEMENTO DI ALTEZZA CIRCA 50CM, HA UNA DIMENSIONE DI CIRCA 100 MQ CON COPERTURA A DOPPIA FALDA, COSTITUITA DA UNA STRUTTURA IN LEGNO DI ALTEZZA VARIABILE DA CIRCA MT.3,00 ALLA FALDA A MT.4,50 AL COLMO. IN ADERENZA AL FABBRICATO È PRESENTE UN PORTICO DI CIRCA 30MQ CON ALTEZZA VARIABILE DA CIRCA MT3,00 A MT.3,50 AL COLMO. ALL'INTERNO DEL MANUFATTO, RIFINITO INTERNAMINIE ED ESTERNAMENTE, SONO PRESENTI 4 VANI E 3 BAGNI ”, con l’espresso avvertimento che “ qualora venga accertata l'inottemperanza alla presente ingiunzione, … l'opera realizzata e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quella abusiva, determinata in mq 1000, del terreno sito in località Roma in VIA BORGHESIANA, N 227, distinto al nuovo catasto terreni al FOGLIO 1022, PART. 83 … saranno di diritto acquisite gratuitamente al patrimonio di Roma Capitale senza pregiudizio dell'azione penale, e si procederà all' adozione degli ulteriori provvedimenti a norma dell’art. 31, commi 4, 5, 6 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ”.
Parte ricorrente, senza in alcun modo contestare il carattere abusivo del manufatto, chiede l’annullamento di tale ordinanza, assumendone l’illegittimità per “ Violazione e falsa applicazione dell’art.31 DPR n.380/2001 ”, in tesi “ manca (ndo) una indicazione specifica dell’area da acquisire ”.
Roma Capitale si costituiva in giudizio instando per la reiezione del gravame.
Parte ricorrente con successiva memoria insisteva per l’accoglimento del gravame proposto.
All’udienza di smaltimento del 4 aprile 2025 la causa veniva trattata e, quindi, trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere respinto, attesa la legittimità sotto il profilo contestato dell’atto avversato.
È, infatti, infondato l’unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione per violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, in quanto prodromica, in caso di inottemperanza, all’acquisizione al patrimonio comunale di un’area che non sarebbe stata puntualmente indicata, atteso il riferimento a “ l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quella abusiva, determinata in mq 1000, del terreno” .
Secondo il consolidato orientamento anche di questo Tribunale, tale circostanza non vale ad inficiare la legittimità dell’avversata ordinanza di demolizione, non costituendo il lamentato vizio ragione di illegittimità dell’ingiunzione a demolire (in tal senso, ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 2 marzo 2020, n.2666).
In base all’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili abusivi e della relativa area di sedime è, difatti, un effetto automatico, per esplicita previsione legislativa, alla mancata ottemperanza all'ordine di demolire, non occorrendo, pertanto. a tal fine alcuna relativa specificazione, la quale - piuttosto - è richiesta in vista dell’acquisizione dell’ulteriore (e solo eventuale) area necessaria, in ampliamento all’area strettamente di sedime del manufatto abusivo, fino ad un massimo di dieci volte la superficie occupata dalle opere abusive, per realizzarne di analoghe.
Detta specificazione è, però, adempimento che caratterizza i provvedimenti successivi all’ordinanza demolitoria, senza pregiudicare l'interessato che non abbia inteso ottemperarvi.
Ne discende come la mancata esatta individuazione dell’area ulteriore non incida sulla legittimità dell’ingiunzione a demolire bensì impedisca che - qualora non risultino elementi adeguati per determinare l’esatta estensione dell’area ulteriore - l’effetto appropriativo si propaghi oltre l’area di sedime, soggetta ad acquisizione in caso d’inottemperanza all’ordine di demolizione (in tal senso, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 5 maggio 2020, n.1645).
Il lamentato vizio può, semmai, essere invocato - sempre che ne ricorrano i presupposti - con riferimento all’atto di acquisizione al patrimonio comunale che, ai sensi del citato art. 31, comma 3, costituisce il titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione dell’acquisto della proprietà in capo al Comune.
Per quanto sin qui detto, il ricorso deve, dunque, essere respinto perché infondato.
Sussistono, comunque, giusti motivi, attesa la peculiarità della fattispecie, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Eleonora Monica, Presidente FF, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
Guido Gabriele, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Eleonora Monica |
IL SEGRETARIO