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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/12/2025, n. 1706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1706 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6359/2024
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, rapp. e dif. dall'avv. D. Iannone, unitamente al quale elettivamente domicilia Parte_1
in Mercato San Severino, al C.so Diaz 209, giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1
legale rapp. p.t., rapp. e dif. dall'avv.to A. Colantuono, domiciliata come in atti, giusta procura di cui in produzione,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 27/12/2024, la ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo giudice del lavoro e, dopo aver esposto i motivi a sostegno della domanda, hanno concluso come da pagine 3 e 4 del ricorso.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita l
[...]
, concludendo come da memoria in atti. Controparte_1
La causa è stata decisa come da sentenza che segue.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. La parte ricorrente, infatti, all'udienza di discussione della causa, ha chiesto una pronuncia di tal fatta, essendo venuta meno la ragione della controversia;
questa richiesta era stata già fatta dalla resistente in sede di costituzione in giudizio.
Appare ben chiaro che, nel caso di specie, tenuto conto del tenore della domanda, è
intervenuta la cessazione della materia del contendere, da rilevare con sentenza dichiarativa, la quale costituisce il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venir meno la ragione d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio nel merito. La stessa Suprema
Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. 1°, 26/5/99, n. 5097) ha evidenziato che la cessazione della materia del contendere, che postula il sopravvenire di una situazione riconosciuta ed ammessa da tutti i contendenti (così come nel caso di specie) che ne abbia eliminato la posizione di conflitto ed abbia, quindi, fatto venir meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della lite, va rilevata, anche d'ufficio, in qualsiasi grado e stato del giudizio e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti.
Spese compensate per la metà dell'importo, determinato come in dispositivo, in ragione del tipo di decisione adottata, restando la residua metà a carico della convenuta, essendo quest'ultima la soccombente virtuale.
P.Q.M.
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa la metà delle spese di lite e condanna l , in persona del legale CP_2
rappresentante p.t., al pagamento in favore delle controparti della residua metà, liquidata in € 500,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, rapp. e dif. dall'avv. D. Iannone, unitamente al quale elettivamente domicilia Parte_1
in Mercato San Severino, al C.so Diaz 209, giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1
legale rapp. p.t., rapp. e dif. dall'avv.to A. Colantuono, domiciliata come in atti, giusta procura di cui in produzione,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 27/12/2024, la ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo giudice del lavoro e, dopo aver esposto i motivi a sostegno della domanda, hanno concluso come da pagine 3 e 4 del ricorso.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita l
[...]
, concludendo come da memoria in atti. Controparte_1
La causa è stata decisa come da sentenza che segue.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. La parte ricorrente, infatti, all'udienza di discussione della causa, ha chiesto una pronuncia di tal fatta, essendo venuta meno la ragione della controversia;
questa richiesta era stata già fatta dalla resistente in sede di costituzione in giudizio.
Appare ben chiaro che, nel caso di specie, tenuto conto del tenore della domanda, è
intervenuta la cessazione della materia del contendere, da rilevare con sentenza dichiarativa, la quale costituisce il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venir meno la ragione d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio nel merito. La stessa Suprema
Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. 1°, 26/5/99, n. 5097) ha evidenziato che la cessazione della materia del contendere, che postula il sopravvenire di una situazione riconosciuta ed ammessa da tutti i contendenti (così come nel caso di specie) che ne abbia eliminato la posizione di conflitto ed abbia, quindi, fatto venir meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della lite, va rilevata, anche d'ufficio, in qualsiasi grado e stato del giudizio e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti.
Spese compensate per la metà dell'importo, determinato come in dispositivo, in ragione del tipo di decisione adottata, restando la residua metà a carico della convenuta, essendo quest'ultima la soccombente virtuale.
P.Q.M.
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa la metà delle spese di lite e condanna l , in persona del legale CP_2
rappresentante p.t., al pagamento in favore delle controparti della residua metà, liquidata in € 500,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo