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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/03/2025, n. 4897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4897 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA XI sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 70149/21 del Ruolo Generale posta in deliberazione in data 23.9.24 vertente
TRA in persona del legale rapp. p.t. difesa dall'avv. Claudioi Pini, Parte_1
OPPONENTE E (già , (C.F. e P.I. ), in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 persona dell'Amministratore e Legale Rappresentante pro tempore, difesa dall'Avv.
Samantha Luponio OPPOSTA CONCLUSIONI: come da verbali di udienza e comparse depositate MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla
Suprema Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una pagina 1 di 4 prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/2014).
Si richiamano, quindi, il contenuto assertivo della citazione e quello contrario della comparsa di risposta.
Sinteticamente, parte opposta ha ottenuto l'emissione, in data 7.10.2021 del decreto ingiuntivo n. 17825/2021 dal Tribunale di Roma, per euro 47.252,85, oltre spese e accessori, sulla base di fatture per la somministrazione di gas naturale.
Ha proposto opposizione segnalando erronei conteggi nelle fatture, stante Pt_2
l'emissione di alcune note di credito, nonché contestando la correttezza dei consumi e svolgendo domanda riconvenzionale per euro 57.367,79, a titolo di restituzione di quanto versato in eccesso rispetto a conteggi di bilanciamento svolti nel 2020 e 2022.
L'opposta si è costituita, contestando le avverse deduzioni, con argomentazioni che si richiamano.
Nel corso dell'istruttoria è stato conferito incarico ad un consulente tecnico, al fine di ricostruire i rapporti di dare-avere tra le parti, in relazione alla documentazione depositata ed alle argomentazioni delle predette.
Le conclusioni del perito vengono fatte proprie da questo giudice, in quanto ben esposte e motivate.
In primo luogo, va evidenziato che il creditore non abbia Controparte_1 assolto pienamente l'onere probatorio gravante sul creditore, depositando unicamente i contratti e le fatture, ma non offrendo in comunicazione conteggi alternativi a quelli forniti dall'opponente, né abbia specificamente contestato, nella prima difesa utile, la documentazione depositata da nelle memorie 183 n. 2) cpc, non avendo Pt_1 depositato le memorie 183 n.3); pertanto, suddetta documentazione dovrà ritenersi pienamente utilizzabile.
In relazione agli specifici crediti, non è contestato che la fattura n. 00553T del
7/11/2018 di importo di euro 10.905,52 sia stata saldata per euro 10.241,18, con una rimanenza di euro 664,34, pari all'importo corrispondente alla voce “Interessi di mora e conseguente imposta di bollo”; il contratto prevede all'art.12 che “eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al cliente di differire o sospendere in tutto o in parte i pagamenti sia di fatture di somministrazione che di interessi di mora salvo quella parte degli stessi dovuta a manifesti errori di calcolo“; ha Parte_1 dimostrato che tali interessi si riferiscano ad una partita economica contestata da
[...]
poi rettificata da quindi si ritiene che gli Parte_1 Controparte_1 interessi non possano conteggiarsi e l'importo residuo non sia dovuto.
Non è, poi, contestato che la fattura n. 00057T del 12/03/2019 di importo di euro 53.434,47 sia saldata per euro 53.416,47, con una rimanenza quindi di euro 18,00; anche pagina 2 di 4 in questo caso in data 03/04/2019 via PEC ha contestato la fattura e il Parte_1
CTU ha conteggiato che l'importo preteso nella suddetta fattura rientri in quelli coperti dalle note di credito. In relazione alla fattura n. 00032T, riguardante i dati della sessione di aggiustamento 2019 per un valore di euro 46.570,51, in base agli allegati depositati da Parte_1 con la memoria 183 n. 2) cpc, ricordiamo non contestati dalla controparte, il CTU ha riscontrato alcuni errori nella fatturazione da parte di e, soprattutto, Controparte_1 la mancata fatturazione delle partite economiche dovute a regolazioni di partite fisiche di gas da parte del soggetto responsabile del bilanciamento. Inoltre, Controparte_1 non ha applicato il prezzo adeguato ad un potere calorifico superiore del gas diverso PCS standard di contratto e ha mal conteggiato le competenze per gli oneri di trasporto su partite regolatorie di bilanciamento;
il CTU, ha, quindi, calcolato una fatturazione non dovuta pari ad euro 3.403,28; inoltre, ha rilevato l'omesso conguaglio da parte di della partita denominata “delta IN/OUT”, che ammonta ad euro Controparte_1
32.546,84 a credito di;
pertanto, risulta debitrice della sola Parte_1 Pt_1 somma di euro 10.620,39.
Inoltre, secondo i conteggi del consulente, la sessione di aggiustamento del 2020 (per gli anni dal 2015 al 2019) determina un credito a favore di di euro Parte_1
20.417,67 (euro 21299,68 conguaglio delta in/out - euro 882,01 conguaglio DSK).
Quindi, compensando i due crediti, risulta creditrice di euro Parte_1
9.797,28 (euro 20.417,67 € - 10620,39). Secondo il consulente, non è, invece, possibile risalire al credito di Parte_1 per la sessione di aggiustamento 2022, per la insufficienza dei documenti per la verifica dell'importo.
Non è rilevante, inoltre, la doglianza di parte opposta sul fatto che il CTU non abbia tenuto conto del pagamento in ritardo delle fatture, essendo emersa la insussistenza del credito della società opposta ed un controcredito più rilevante della opponente.
Quanto agli oneri di trasporto, la parte opposta si contraddice, avendo prima sostenuto che non vi sia prova che siano stati conteggiati nella fattura e poi lamentato che il CTU non abbia considerato il fatto che il trasportatore principale fattura a sua volta gli oneri di trasporto e che, quindi, questi debbono essere posti a carico di
[...]
Parte_1
Non è poi ammissibile la richiesta di riconvocazione del CTU per calcolare gli esiti della sessione di aggiustamento del 2021, non avendo la parte opposta depositato la documentazione al riguardo.
Pertanto, il decreto ingiuntivo sarà revocato e, accertato il credito di euro 9.797,28 di parte opponente, la parte opposta sarà condannata al relativo pagamento, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo. Non potranno applicarsi gli interessi della l. 23/02 non trattandosi di transazione commerciale, ma di restituzione di somme pagate in eccesso. pagina 3 di 4 Le spese seguiranno la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri medi del DM 55/14, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Le spese per il compenso del CTU resteranno a carico della parte opposta, con rimborso di quanto versato da parte opponente, previa prova del pagamento.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) in accoglimento della opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) accertato un credito di euro 9.797,28 di parte opponente, condanna la parte opposta al relativo pagamento in favore della predetta, oltre interessi come da motivazione;
3) condanna la parte opposta alla rifusione delle spese di lite di controparte, che liquida ex DM 55/14 in euro 7.616,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori di legge, nonché euro 406,50 per spese;
4) condanna la parte opposta al pagamento del compenso al CTU come liquidato nel corso del giudizio, con rimborso alla controparte di quanto versato, previa prova del pagamento.
Roma, 31.3.25 Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 70149/21 del Ruolo Generale posta in deliberazione in data 23.9.24 vertente
TRA in persona del legale rapp. p.t. difesa dall'avv. Claudioi Pini, Parte_1
OPPONENTE E (già , (C.F. e P.I. ), in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 persona dell'Amministratore e Legale Rappresentante pro tempore, difesa dall'Avv.
Samantha Luponio OPPOSTA CONCLUSIONI: come da verbali di udienza e comparse depositate MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla
Suprema Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una pagina 1 di 4 prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/2014).
Si richiamano, quindi, il contenuto assertivo della citazione e quello contrario della comparsa di risposta.
Sinteticamente, parte opposta ha ottenuto l'emissione, in data 7.10.2021 del decreto ingiuntivo n. 17825/2021 dal Tribunale di Roma, per euro 47.252,85, oltre spese e accessori, sulla base di fatture per la somministrazione di gas naturale.
Ha proposto opposizione segnalando erronei conteggi nelle fatture, stante Pt_2
l'emissione di alcune note di credito, nonché contestando la correttezza dei consumi e svolgendo domanda riconvenzionale per euro 57.367,79, a titolo di restituzione di quanto versato in eccesso rispetto a conteggi di bilanciamento svolti nel 2020 e 2022.
L'opposta si è costituita, contestando le avverse deduzioni, con argomentazioni che si richiamano.
Nel corso dell'istruttoria è stato conferito incarico ad un consulente tecnico, al fine di ricostruire i rapporti di dare-avere tra le parti, in relazione alla documentazione depositata ed alle argomentazioni delle predette.
Le conclusioni del perito vengono fatte proprie da questo giudice, in quanto ben esposte e motivate.
In primo luogo, va evidenziato che il creditore non abbia Controparte_1 assolto pienamente l'onere probatorio gravante sul creditore, depositando unicamente i contratti e le fatture, ma non offrendo in comunicazione conteggi alternativi a quelli forniti dall'opponente, né abbia specificamente contestato, nella prima difesa utile, la documentazione depositata da nelle memorie 183 n. 2) cpc, non avendo Pt_1 depositato le memorie 183 n.3); pertanto, suddetta documentazione dovrà ritenersi pienamente utilizzabile.
In relazione agli specifici crediti, non è contestato che la fattura n. 00553T del
7/11/2018 di importo di euro 10.905,52 sia stata saldata per euro 10.241,18, con una rimanenza di euro 664,34, pari all'importo corrispondente alla voce “Interessi di mora e conseguente imposta di bollo”; il contratto prevede all'art.12 che “eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al cliente di differire o sospendere in tutto o in parte i pagamenti sia di fatture di somministrazione che di interessi di mora salvo quella parte degli stessi dovuta a manifesti errori di calcolo“; ha Parte_1 dimostrato che tali interessi si riferiscano ad una partita economica contestata da
[...]
poi rettificata da quindi si ritiene che gli Parte_1 Controparte_1 interessi non possano conteggiarsi e l'importo residuo non sia dovuto.
Non è, poi, contestato che la fattura n. 00057T del 12/03/2019 di importo di euro 53.434,47 sia saldata per euro 53.416,47, con una rimanenza quindi di euro 18,00; anche pagina 2 di 4 in questo caso in data 03/04/2019 via PEC ha contestato la fattura e il Parte_1
CTU ha conteggiato che l'importo preteso nella suddetta fattura rientri in quelli coperti dalle note di credito. In relazione alla fattura n. 00032T, riguardante i dati della sessione di aggiustamento 2019 per un valore di euro 46.570,51, in base agli allegati depositati da Parte_1 con la memoria 183 n. 2) cpc, ricordiamo non contestati dalla controparte, il CTU ha riscontrato alcuni errori nella fatturazione da parte di e, soprattutto, Controparte_1 la mancata fatturazione delle partite economiche dovute a regolazioni di partite fisiche di gas da parte del soggetto responsabile del bilanciamento. Inoltre, Controparte_1 non ha applicato il prezzo adeguato ad un potere calorifico superiore del gas diverso PCS standard di contratto e ha mal conteggiato le competenze per gli oneri di trasporto su partite regolatorie di bilanciamento;
il CTU, ha, quindi, calcolato una fatturazione non dovuta pari ad euro 3.403,28; inoltre, ha rilevato l'omesso conguaglio da parte di della partita denominata “delta IN/OUT”, che ammonta ad euro Controparte_1
32.546,84 a credito di;
pertanto, risulta debitrice della sola Parte_1 Pt_1 somma di euro 10.620,39.
Inoltre, secondo i conteggi del consulente, la sessione di aggiustamento del 2020 (per gli anni dal 2015 al 2019) determina un credito a favore di di euro Parte_1
20.417,67 (euro 21299,68 conguaglio delta in/out - euro 882,01 conguaglio DSK).
Quindi, compensando i due crediti, risulta creditrice di euro Parte_1
9.797,28 (euro 20.417,67 € - 10620,39). Secondo il consulente, non è, invece, possibile risalire al credito di Parte_1 per la sessione di aggiustamento 2022, per la insufficienza dei documenti per la verifica dell'importo.
Non è rilevante, inoltre, la doglianza di parte opposta sul fatto che il CTU non abbia tenuto conto del pagamento in ritardo delle fatture, essendo emersa la insussistenza del credito della società opposta ed un controcredito più rilevante della opponente.
Quanto agli oneri di trasporto, la parte opposta si contraddice, avendo prima sostenuto che non vi sia prova che siano stati conteggiati nella fattura e poi lamentato che il CTU non abbia considerato il fatto che il trasportatore principale fattura a sua volta gli oneri di trasporto e che, quindi, questi debbono essere posti a carico di
[...]
Parte_1
Non è poi ammissibile la richiesta di riconvocazione del CTU per calcolare gli esiti della sessione di aggiustamento del 2021, non avendo la parte opposta depositato la documentazione al riguardo.
Pertanto, il decreto ingiuntivo sarà revocato e, accertato il credito di euro 9.797,28 di parte opponente, la parte opposta sarà condannata al relativo pagamento, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo. Non potranno applicarsi gli interessi della l. 23/02 non trattandosi di transazione commerciale, ma di restituzione di somme pagate in eccesso. pagina 3 di 4 Le spese seguiranno la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri medi del DM 55/14, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Le spese per il compenso del CTU resteranno a carico della parte opposta, con rimborso di quanto versato da parte opponente, previa prova del pagamento.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) in accoglimento della opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) accertato un credito di euro 9.797,28 di parte opponente, condanna la parte opposta al relativo pagamento in favore della predetta, oltre interessi come da motivazione;
3) condanna la parte opposta alla rifusione delle spese di lite di controparte, che liquida ex DM 55/14 in euro 7.616,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori di legge, nonché euro 406,50 per spese;
4) condanna la parte opposta al pagamento del compenso al CTU come liquidato nel corso del giudizio, con rimborso alla controparte di quanto versato, previa prova del pagamento.
Roma, 31.3.25 Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
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