Cass. civ., sez. II, sentenza 18/10/2016, n. 21024
CASS
Sentenza 18 ottobre 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La previsione, contenuta in un regolamento condominiale convenzionale, di limiti alla destinazione delle proprietà esclusive, incidendo non sull'estensione ma sull'esercizio del diritto di ciascun condomino, va ricondotta alla categoria delle servitù atipiche e non delle obbligazioni "propter rem", difettando il presupposto dell'"agere necesse" nel soddisfacimento d'un corrispondente interesse creditorio; ne consegue che l'opponibilità di tali limiti ai terzi acquirenti va regolata secondo le norme proprie delle servitù e, dunque, avendo riguardo alla trascrizione del relativo peso, mediante l'indicazione, nella nota di trascrizione, delle specifiche clausole limitative, ex artt. 2659, comma 1, n. 2, e 2665 c.c., non essendo invece sufficiente il generico rinvio al regolamento condominiale.

Commentari18

Mostra tutto (18)
  • 1Prima Pagina [Pag. 211]
    Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/

  • 2Informazione Giuridica
    Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/

    A cura della Redazione. L'esistenza di un diritto di servitù di passaggio, pedonale e carrabile, non può escludere la facoltà di utilizzare l'area cortilizia per la sosta degli automezzi, poiché tale ultima facoltà costituisce modalità normale di esercizio dello ius in re aliena. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 997/2025. Il ... Leggi tutto… A cura della Redazione. La Corte di Cassazione, Sezione tributaria, con la sentenza n. 23489 del 2 settembre 2024 chiarisce, in materia di imposta di registro, quale percentuale debba essere applicata agli atti di costituzione di servitù su terreni. Il caso: La società Alfa impugnava settanta avvisi di liquidazione …

     Leggi di più…

  • 3Informazione Giuridica
    Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/

  • 4Informazione Giuridica
    Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/

    Di Olivia Becherucci. Il caso. Il caso ha origine da un'azione di recupero del credito esperita presso il Tribunale di Firenze. A seguito del protrarsi della morosità, il creditore otteneva un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti del debitore, che notificava unitamente all'atto di precetto. Seguiva l' esecuzione. Atteso il decorso lineare dell'azione di recupero del credito e dell'esecuzione stessa, ... Leggi tutto… Di Fabio Olivieri. L'effetto prenotativo della trascrizione della domanda ex art. 2932 c. c. prevale sull'ipoteca iscritta successivamente: il creditore ipotecario posteriore perde il diritto di sequela, mentre quello anteriore può agire contro il terzo …

     Leggi di più…

  • 5Scuola di danza in condominio: quando il divieto regolamentare è inefficace
    Chiara Montano · https://iusletter.com/ · 10 gennaio 2025

    La sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore oggi analizzata affronta un tema di particolare rilevanza nell'ambito del diritto condominiale: i limiti alle facoltà di godimento delle unità immobiliari di proprietà esclusiva imposti dal regolamento condominiale. Il caso concreto riguarda la richiesta di un condomino di inibire l'utilizzo di due locali terranei come scuola di danza, sostenendo che tale destinazione violasse l'art. 4 del regolamento condominiale, il quale vietava di “destinare i negozi ad uso diverso da quello per i quali sono stati costruiti ed accatastati”. Il convenuto si è opposto evidenziando l'assenza di specifici divieti per l'attività di danza, oltre a sottolineare …

     Leggi di più…
Mostra tutto (18)
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 18/10/2016, n. 21024
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21024
Data del deposito : 18 ottobre 2016

Testo completo