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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/09/2025, n. 3184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3184 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 16/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 6204/2024 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. DOMENICA FEBBRILE;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. BARBARA DAPRILE;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.05.2024, il ricorrente in epigrafe indicato contestava la legittimità del provvedimento con cui l gli aveva CP_1 comunicato di aver provveduto a calcolare d'ufficio l'importo dei contributi dovuti per l'anno 2017, in seguito all'iscrizione alla Gestione
Separata per i liberi professionisti ex art. 2, comma 26, della L. CP_1
335/95, chiedendo il pagamento dell'importo così determinato;
chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni “in via cautelare, inaudita altera parte disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso notificato in data 10.04.2024 ; in via principale
I accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità
e/o infondatezza anche nel quantum debeatur, con espressa pronuncia di annullamento, dell'avviso di addebito, pervenuto il 10.04.2024, con il quale l ha comunicato di aver provveduto a calcolare le somme CP_2 dovute a titolo di Gestione Separata: Liberi Professionisti – di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e ha richiesto il versamento degli importi indicati a titolo di contribuzione e di relative sanzioni calcolate ai sensi dell'art.116 comma 8 lett. b) della L. 388/2000 quantificato in € € 8.636,52, nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento a essa nota presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche di data e estremi sconosciuti al ricorrente;
II per l'effetto accertare e dichiarare non dovute le somme pretese dall come contributi dovuti alla Gestione Separata per CP_2 CP_1
l'anno 2017 con contestuale cancellazione della illegittima iscrizione d'ufficio alla gestione separata disposta dall con decorrenza dal CP_2
01.01.2017 anche in considerazione della comprovata copertura assicurativa essendo il ricorrente dipendente del senza Parte_2 soluzione di continuità dal 2014 a tutt'oggi; in via subordinata
I accertare l'illegittimità della pretesa contenuta nella impugnata nota del 10.04.2024 per intervenuta prescrizione del termine entro il quale il relativo diritto poteva essere fatto valere.e gradata
II annullare le sanzioni applicate per insussistenza dei presupposti ovvero in subordine ridurre le stesse ricalcolandone gli importi nella misura di legge;
III Condannare l in persona del suo legale responsabile, al CP_1 pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, nonché del risarcimento del danno biologico relativo e subito, e richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., da determinarsi i n via equitativa;
IV in estremo subordine, compensare le spese”.
Costituitosi in giudizio, l ha ribadito la legittimità dell'iscrizione CP_1 presso la Gestione Separata e la conseguente legittimità della propria pretesa creditoria, insistendo dunque per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza in trattazione scritta, la causa è stata decisa.
Il ricorso è infondata e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Ritiene la scrivente di aderire alla giurisprudenza della Sezione formatasi sul punto in conformità alle decisioni della Corte di Cassazione intervenute in materia.
La Corte di Cassazione con la sentenza n.32167/18 ha statuito sulla questione giuridica, accogliendo sostanzialmente le pretese avanzate dall sulla scorta di argomentazioni di seguito integralmente CP_1 richiamate, in quanto questo giudicante intende uniformarsi a tale orientamento.
“…La questione principale, oggetto del motivo proposto, concernente l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso I degli avvocati CP_1 non iscritti obbligatoriamente alla Cassa di previdenza forense alla quale hanno versato esclusivamente un contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, è già stata decisa, sebbene riferita alla categoria professionale degli ingegneri ed architetti, da questa Corte di cassazione con le sentenze nn. 30344 del 2017, n. 30345 del 2017, n. 1172 del 2018, n.
2282 del 2018, n.1643 del 2018, con le quali si è affermata la sussistenza dell'obbligo in discorso…Questa Corte di cassazione ritiene di dover dare seguito ai propri specifici precedenti in ragione, oltre che di quanto nei medesimi affermato, anche di considerazioni più ampie sollecitate dalla estensione della questione oggetto del presente ricorso a diverse categorie di professionisti (avvocati, praticanti avvocati, commercialisti) che, al pari degli ingegneri e degli architetti, svolgono attività per cui è necessaria l'iscrizione ad albo o ad elenco e per i quali esiste una cassa che gestisce l'assicurazione obbligatoria di categoria alla quale chi esercita l'attività professionale, pur senza esservi iscritto per varie ragioni, versa obbligatoriamente un contributo integrativo.
Le tesi reciprocamente contrapposte poggiano sull'affermazione o sulla negazione della permeabilità del sistema professionale di categoria rispetto alla regola fissata dall'art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995, laddove risulti che il reddito prodotto attraverso l'esercizio della professione de qua non sia inciso da obbligo contributivo utile a costituire una posizione previdenziale in favore dello stesso professionista.
Esiste, dunque, una questione di fondo, comune alle singole tipologie professionali nei cui confronti l ha fatto valere l'obbligo di CP_1 iscrizione alla Gestione separata la cui soluzione impone, da un lato la verifica dell'ambito di concreta, attuale, operatività di tale Gestione e, quindi, l'individuazione della sua funzione all'interno del sistema della previdenza;
b) il confronto del risultato di tale verifica con l'ambito di concreta operatività della gestione affidata dalla legge alle apposite casse professionali (in ragione del disposto del d.lgs. n. 194 del 1994 o del d.lgs. n. 103 del 1996). Giova ricordare, con riguardo al caso di specie, che per l'iscrizione alla Parte_3
, al tempo in cui si colloca la fattispecie, occorrevano due
[...] requisiti: l'iscrizione all'albo professionale e l'esercizio della professione con carattere di continuità.
Non potevano usufruire della previdenza forense coloro che esercitavano la libera professione in modo occasionale pur rimanendo iscritti all'albo professionale. L'obbligo di iscriversi alla con conseguente Parte_3 obbligo di contribuzione nei limiti fissati dal Comitato dei Delegati della
, conseguiva al raggiungimento, nel corso dell'anno, di un reddito Pt_3 netto e di un volume di affari (Iva) superiore ai limiti determinati, anno per anno, sempre dal Comitato dei Delegati.
Come è noto, questa Corte di cassazione con la sentenza a SS.UU. n. 3240 del 2010, che per questo aspetto continua ad esprimere arresti del tutto condivisibili e non contrastati, a proposito della L. 8 agosto 1995, n.
335, art. 2, comma 26, il cui testo dispone: "26.
A decorrere dal 1 gennaio 1996 sono tenuti all'iscrizione presso una apposita gestione separata, presso l e finalizzata all'assicurazione CP_1 obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al T.U. delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, e successive modificazioni e integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 49, comma 2, lett. A), medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio.
Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività", ha affermato che:
- con la creazione della nuova gestione separata si è inteso estendere la copertura assicurativa, nell'ambito della cd. "politica di universalizzazione delle tutele", non solo a coloro che ne erano completamente privi, ma anche a coloro che ne fruivano solo in parte, a coloro cioè che svolgevano due diversi tipi di attività e che erano
"coperti" dal punto di vista previdenziale, solo per arti e professioni e quelli di cui al secondo comma dello stesso articolo, derivanti dagli uffici di amministratore e sindaco di società e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- la Gestione separata presenta per tale motivo aspetti diversi rispetto alle altre (la gestione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e le gestioni dei lavoratori autonomi, ossia commercianti, artigiani, coltivatori diretti), che sono caratterizzate da una definizione compiuta del proprio campo di applicazione, corrispondente alla attività lavorativa svolta;
- diversamente, nel citato art. 2, comma 26, il riferimento è invece eteronomo e supportato esclusivamente dalla norma fiscale (i citati articoli del TUIR), per cui, nella gestione separata, l'obbligazione contributiva è basata sostanzialmente sulla mera percezione di un reddito: più che un contributo destinato ad integrare un settore previdenzialmente scoperto, i conferimenti alla gestione separata hanno piuttosto il sapore di una tassa aggiuntiva su determinati tipi di reddito, con il duplice scopo di "fare cassa" e di costituire un deterrente economico all'abuso di tali forme di lavoro";
- la nuova tutela previdenziale può, quindi, essere "unica", in quanto corrispondente all'unica attività svolta, oppure "complementare" a quella apprestata dalla gestione a cui il soggetto è iscritto in relazione all'altra attività lavorativa espletata;
- la compatibilità, per i percettori dei redditi di cui all'art. 46 del
TUIR, della doppia iscrizione è testualmente prevista dalla L. 27 dicembre
1997, n. 449, art. 59, comma 16, laddove, all'interno della gestione separata, è prevista una differente aliquota per coloro i quali sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e quanti non lo sono;
le peculiarità indicate comportano differenze fondamentali fra la gestione separata e tutte le altre sopra indicate e cioè: a) contribuzione basata sul criterio di cassa e non di competenza;
b) mancanza di un minimale contributivo, esistente invece, oltre che per l'AG., anche per l'assicurazione commercianti (per cui, quale che sia il reddito ricavato, la contribuzione non può scendere al di sotto di una certa soglia, cfr. L. 31 dicembre 1991, n. 415, art. 6, comma 7); c); la negazione del principio dell'attività prevalente;
- nella Gestione separata la contribuzione si commisura esclusivamente ai compensi percepiti ed i decreti ministeriali a cui fa rimando la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 30, ossia il D.M. 24 novembre 1995 ed il successivo D.M. 2 maggio 1996, n. 281, dettano i criteri per il versamento della contribuzione, distinguendo tra i redditi di cui art. 49, comma 1,
TUIR, che sono quelli da lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti o professioni, per i quali il soggetto onerato del versamento della contribuzione è lo stesso soggetto percettore (come previsto per gli altri lavoratori autonomi iscritti nelle gestioni artigiani, commercianti e CP_1 coltivatori diretti), e i redditi di cui al secondo comma del medesimo art. 49, che derivano dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società e dagli altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per i quali il soggetto obbligato al versamento della contribuzione è invece il soggetto erogatore dei compensi (come prescritto per la gestione AG. dei lavoratori dipendenti) attraverso un meccanismo analogo a quello previsto per il sostituto di imposta (il D.P.R. n. 917 del 1986 è stato modificato dal d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, con effetti dal primo gennaio 2004, ma l'impianto fondamentale, per quanto interessa, è rimasto lo stesso);
- la regola generale è quindi che all'espletamento di duplice attività lavorativa, quando per entrambe si prevede la tutela assicurativa, deve corrispondere la duplicità di iscrizione e non si ha, peraltro, duplicazione di contribuzione, perché a ciascuna fa capo una attività diversa.
Inoltre ciascuna delle obbligazioni contributive viene parametrata sulla base dei compensi rispettivamente percepiti, che non si cumulano, ma restano distinti e sottoposti alla rispettiva aliquota di prelievo.
Alle conclusioni cui giunsero le Sezioni Unite n. 3240 del 2010, può aggiungersi, consolidandole e rendendole attuali, che la finalità di conseguire l'estensione delle tutele attribuita alla gestione separata sin dalla sua costituzione, si è accentuata (tanto da realizzare, secondo una condivisibile opinione, una sorta di positiva eterogenesi dei fini rispetto all'originaria mera finalità di cassa) attraverso un'opera di costante ampliamento delle categorie di lavoratori tenute a detta iscrizione. Si è giunti, dunque, all'estensione dell'obbligo assicurativo a quasi tutti i lavoratori autonomi, ricomprendendovi non solo i lavoratori definiti parasubordinati (lavoratori coordinati e continuativi secondo il d.lgs. n.
81 del 2015), ma anche, con interventi normativi mirati, varie altre categorie, quali: addetti a servizi turistici, addetti ad attività di intermediazione, incaricati di vendite a domicilio, beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca (art. 1, legge n.
315 del 1998), associati in partecipazione (art. 43, d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003 ed art. 1, comma 157, l. n. 311 del 2004);
(art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003) lavoratori autonomi occasionali al di sopra di una certa soglia di reddito (Euro 5.000); spedizionieri doganali non dipendenti (l. n. 230 del 1997); assegnisti di ricerca;
amministratori locali;
beneficiari di borse di studio a sostegno della mobilità internazionale degli studenti (solo da maggio a dicembre 2003) e degli assegni per attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, i medici con contratto di formazione specialistica, i Volontari del Servizio Civile Nazionale (avviati dal 2006 al 2008).
Il presupposto da cui deriva l'obbligo di iscrizione dei suddetti soggetti
è in linea di principio strettamente correlato alla qualificazione fiscale dei redditi che essi percepiscono ed alla entità dei medesimi che diventa irrilevante se inferiore alla soglia di cui all'art. 44, comma 2, d.l. n.
269 del 2003.
Tale complessivo ed articolato quadro normativo, che si è correttamente ricondotto ad una consapevole scelta legislativa di estensione della copertura assicurativa anche attraverso il piano oggettivo, perché ancorata direttamente alla produzione di redditi qualificati secondo la disciplina tributaria, induce a ritenere che la copertura previdenziale realizzata attraverso la istituzione della Gestione separata non è limitata alla protezione nominativa di singole figure di lavoratori autonomi rimaste prive di tutela assicurativa ed emergenti via via a seconda delle evoluzioni del sistema economico e produttivo, ma ha assunto una funzione di chiusura del sistema che si rivolge alle aree soggettive ed oggettive non coperte da altre forme di assicurazione obbligatoria e che risponde all'obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori (art. 35 Cost.), rispetto agli eventi indicati nell'art. 38, secondo comma, della
Costituzione, nei modi indicati dal comma quarto dello stesso articolo 38 della Costituzione.
Sono lavoratori tutti coloro che traggono dalla loro personale attività professionale i mezzi necessari a soddisfare le esigenze di vita proprie e familiari, ivi compresi anche i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti, secondo il dettato costituzionale, per cui essi vanno tutelati dal punto di vista previdenziale al verificarsi di una delle situazioni di bisogno individuate dallo stesso art. 38 Cost.
Su queste premesse va verificata la sostenibilità, rispetto alla appena enunciata regola dell'universalizzazione delle tutele, della tesi avallata dal ricorrente secondo cui, in applicazione del disposto dell'art. 2, comma
26, l.
n. 335 del 1995 come interpretato dall'art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del
2011 conv. in l. n. 11 del 2011, si sottrae all'obbligo di iscrizione alla gestione separata il professionista che, per svariate ragioni dovute alle specifiche discipline previdenziali di categoria, non sia soggetto alla iscrizione presso la cassa professionale di riferimento benché soggetto all'obbligo di versamento del contributo integrativo.
La risposta non può essere positiva proprio in quanto la funzione assunta nel sistema dalla Gestione separata risponde ad una logica di copertura universale, soggettiva ed oggettiva, delle attività umane produttive di reddito da lavoro che è ben distante dalla logica, sostanzialmente rispondente a scelte organizzative dello Stato in materia previdenziale, sottesa all'attribuzione alle casse professionali (sia privatizzate che di nuova istituzione) della gestione dei rapporti assicurativi degli iscritti.
In altri termini, il principio di universalizzazione soggettivo ed oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria si traduce operativamente nella regola secondo la quale l'obbligo (ex art. 2, comma
26, I. n. 335 del 1995) di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale
(entro il limite monetario indicato nell'art. 44, comma 2, del D.L. n.
269/2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altra diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione.
Tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento.
Per tale ragione non è corretto adottare, nella ricerca della soluzione della questione, una logica limitata ad un mero riparto di competenze tra
Gestione separata e cassa professionale con la pretesa di paralizzare il pieno dispiegarsi del principio di universalizzazione delle tutele, improntato a precisi obblighi derivanti dalla Costituzione, per effetto dell'attribuzione alla cassa professionale del compito di gestire il rapporto assicurativo dei propri associati.
Va, infatti, rimarcato che il principio di autonomia riconosciuto alle
Casse professionali dal d.lgs. 509 del 1994 realizza, nel rispetto della natura pluralista dell'intero sistema previdenziale, il diverso scopo di rispettare le istanze del gruppo professionale nella gestione dell'assicurazione obbligatoria, all'interno dello spazio assegnato loro dalla legge (art. 3, comma 12, l. n. 335 del 1995), senza il concorso finanziario da parte dello Stato.
L'art. 2 del d.lgs. n. 509/1994 ha attribuito autonomia gestionale, organizzativa e contabile a tali associazioni o fondazioni, con i limiti dovuti “alla natura pubblica dell'attività svolta” (art. 2, 1° co.). Così i nuovi soggetti fruiscono di autonomia statutaria e regolamentare (art. 1, 4
0 co.), si finanziano attraverso i versamenti contributivi dei propri iscritti, con divieto di contribuzioni pubbliche (art. 1, 1° e 3° co.) ma permane, nei loro confronti, il controllo pubblico (art. 3).
Anzi, tale controllo si è rafforzato con modifiche alla legge di sistema
(v. l. 30-7-2010, n. 122 e 15-7-2011, n. 111) e con leggi di settore che, per specifici aspetti, hanno attratto le attività delle Casse nel proprio ambito oggettivo. La dottrina, che aveva approfondito, sin da prima della privatizzazione di quelli di tipo professionale, la natura degli enti previdenziali, aveva colto la differenza tra quelli gestori di forme di tutela per i lavoratori dipendenti e quelli gestori di alcune forme di tutela per i lavoratori autonomi. In particolare, il tratto differenziale era stato ravvisato nella diversa struttura e nella disciplina di scelta degli organi di governo. Ciò chiarito quanto alla struttura, sotto il profilo funzionale rimane la considerazione che in realtà entrambi gli enti si pongono nello stesso modo nei riguardi dello Stato, giacché seppure in passato poteva ritenersi che il fine della solidarietà all'interno della categoria fosse proprio ed esclusivo della stessa categoria protetta, con il nuovo assetto costituzionale la copertura assicurativa previdenziale è divenuto un compito diretto dello Stato a cui spetta fissare i limiti delle tutele.
La giurisprudenza costituzionale conforta tale assunto, essendo stato rilevato che la trasformazione in soggetti privati ha lasciato "immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti, articolandosi invece sul diverso piano di una modifica degli strumenti di gestione e della differente qualificazione giuridica dei soggetti stessi: l'obbligo contributivo costituisce un corollario, appunto, della rilevanza pubblicistica dell'inalterato fine previdenziale. L'esclusione di un intervento a carico della solidarietà generale consegue alla stessa scelta di trasformare gli enti, in quanto implicita nella premessa che nega il finanziamento pubblico o altri ausili pubblici di carattere finanziario" (Corte Cost. n. 248/1997). La Corte ha pure chiarito, quanto alla natura della "contribuzione obbligatoria" che non si tratta di finanziamento pubblico ma del "corollario della rilevanza pubblicistica del fine previdenziale".
Costituisce lo strumento per abilitare, facilitare promuovere l'autoorganizzazione di una comunità di professionisti in fatto di previdenza e, conseguentemente, l'equilibrio di un sistema previdenziale basato su una "solidarietà endo-categoriale" o "comunanza d'interessi";
l'appartenenza obbligatoria all'ente privatizzato non lede la libertà negativa di associazione, riconosciuta dall'art. 18 Cost., in quanto è funzionale alla «[...] tutela di altri interessi costituzionalmente garantiti», «purché non siano altrimenti offesi libertà, diritti e principi costituzionalmente garantiti (diversi dalla libertà negativa di associarsi)», e risulti al tempo stesso che tale previsione «assicura lo strumento meglio idoneo all'attuazione di finalità schiettamente pubbliche, trascendenti la sfera nella quale opera il fenomeno associativo costituito per la libera determinazione dei privati" (sentenza n. 40/1982), o di un fine pubblico «che non sia palesemente arbitrario, pretestuoso o artificioso» (sentenza n. 20/1975; e cfr. anche le sentenze n. 120/1973 e n. 69/1962).
Corte Cost. n. 15/1999 rammenta che «la privatizzazione degli enti pubblici di previdenza e assistenza è inserita nel contesto del complessivo riordinamento o della soppressione di enti previdenziali, in corrispondenza ad una direttiva più generale volta ad eliminare duplicazioni organizzative e funzionali nell'ambito della pubblica amministrazione», le Casse sono sfuggite a questo processo di "razionalizzazione organizzativa" o "fusioni ed incorporazioni" in quanto «enti che, non usufruendo di alcun sostegno finanziario pubblico, intendono mantenere la loro specificità ed autonomia, assumendo la forma dell'associazione o della fondazione».
Da ultimo, con la sentenza 7/2017 la Corte ha ribadito che la trasformazione delle Casse operata dal decreto n. 509/1994, «pur avendo inciso sulla forma giuridica dell'ente e sulle modalità organizzative delle sue funzioni, non ha modificato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza.
Peraltro, la Corte delle leggi ricorda come il principio del buon andamento di cui all'art. 97 Cost. stia alla base del portato normativo del d.lgs. n.
509/1994, essendo la riforma stata ispirata dall'esigenza di «percorrere una strada alternativa di tipo mutualistico rispetto alla soluzione
«generalista» della previdenza».
Risulta, per quanto sin qui detto, allo stesso modo errato e fuorviante il richiamo ai precedenti di questa Corte nn. 3622 del 2007, 11634 del 2007 e
13218 del 2008 che miravano a stabilire se una certa attività (quella delle guide turistiche) dovesse o meno essere inquadrata nell'ambito della
Gestione separata e, quindi, erano orientati a definire i soli profili soggettivi dell'obbligo assicurativo presso la Gestione separata e non la ben diversa ipotesi qui trattata della possibile esistenza di un vuoto di obbligo assicurativo relativo all'attività professionale del libero professionista iscritto ad un ordine professionale per cui esiste una cassa previdenziale di riferimento.
Sulle premesse sin qui esposte va esaminato il disposto dell'art. 18, comma
12, del d.l. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito dalla legge n. 111 del 15 luglio del 2011, che, esplicitando l'intento di voler chiarire quali liberi professionisti siano tenuti alla iscrizione alla gestione separata, dispone che il comma 26 del citato art. 2 della l. 335 del 1995 va inteso nel senso che "i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti che CP_1 svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato alla iscrizione ad appositi albi professionali ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11 in base ai rispettivi ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11".
La congiunzione "ovvero" può avere sia funzione meramente esplicativa, per cui sarebbero tenuti alla iscrizione i soggetti che esercitano una attività professionale per il cui esercizio non è richiesta l'iscrizione agli albi professionali e che dunque non sono tenuti al versamento di alcuna contribuzione alle casse professionali, che funzione disgiuntiva, per cui sarebbero tenuti alla iscrizione i soggetti che esercitano una attività professionale per il cui esercizio non è richiesta l'iscrizione agli albi professionali ed altresì coloro che, pur iscritti agli albi, non sono tenuti al versamento di alcuna contribuzione alle casse professionali.
Dal punto di vista astratto, è possibile, poi, intendere il "versamento contributivo", come riferito al contributo soggettivo o anche a quello integrativo, giacchè viene messo in dubbio se il versamento che esonera dalla iscrizione sia solo quello soggettivo, finalizzato alla creazione di una posizione previdenziale o anche quello integrativo (che viene versato da tutti coloro che sono iscritti agli albi ma non alle casse).
Quest'ultimo versamento in quanto "sterile", perché non produttivo di alcuna prestazione per il soggetto tenuto al pagamento, avrebbe una mera finalità solidaristica in senso lato.
Queste ulteriori questioni derivate dalla legge interpretativa, come già sottolineato dai precedenti specifici di questa Corte nn. 30344 del 2017,
n. 30345 del 2017, n. 1172 del 2018, n. 2282 del 2018, n.1643 del 2018, vanno risolte, necessariamente, alla luce della ricostruzione sistematica sopra rappresentata perché una interpretazione meramente letterale non potrebbe mai giungere a soluzioni certe essendo il termine "versamento contributivo" senza ulteriore specificazione del tutto ambiguo così come la valenza della congiunzione "ovvero". Per tale ragione va certamente condivisa l'impostazione dei precedenti specifici di questa Corte ricordati al punto 3) che hanno correttamente rimarcato che la legge interpretativa non può essere letta senza considerare la norma che si intende interpretare e sul cui contenuto di centrale rilievo sistematico si è sin qui detto.
La norma interpretata, infatti, significativamente intitolata all'armonizzazione degli ordinamenti pensionistici, pur nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi (art. 1, comma 1 l. n. 335 del
1995), ha chiaramente indicato la volontà di estendere l'area della tutela assicurativa attraverso l'istituzione della Gestione separata, facendone un principio dell'intera riforma. Il principio ha trovato sostanziale, seppure non totale, concretizzazione nei sensi sopra ricordati, e la sua portata deve incidere anche sulla disciplina sostanziale delle previdenze di categoria, ridimensionando in caso di sua negazione, i criteri di autonomia e di separazione delle tutele, che caratterizzano il provvedimento sulla privatizzazione, adottato dal d.lgs. n. 509 del 1994.
Pertanto, l'unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nell'art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995 come chiarita dall'art. 18, comma 12, d.l. n.
98 del 2011, non può che essere quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale.
Per tale ragione la contribuzione integrativa, in quanto non correlata all'obbligo di iscrizione alla cassa professionale, ed a prescindere dalla individuazione della funzione assolta all'interno del sistema di finanziamento delle attività demandate alla cassa professionale, non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte in favore dei superstiti per cui non può essere rilevante ai fini di escludere l'obbligo di iscrizione alla
Gestione separata presso l . CP_1
La conclusione qui esposta non è contraddetta, infine, neanche dalle considerazioni, evocate soprattutto in sede di discussione, circa la eventuale non utilità della contribuzione versata dal professionista presso la Gestione separata a seguito della sua iscrizione d'ufficio, posto che questa Corte di cassazione ha avuto modo da tempo (Cass. n. 10396 del 2009) di ribadire che dall'obbligo introdotto dall'art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995 e dal successivo comma 32, che regola l'emanazione di norme regolamentari, si trae la deduzione che la nuova gestione separata è chiamata fondamentalmente a rappresentare un'ulteriore gestione della assicurazione generale obbligatoria, che si aggiunge a quelle preesistenti per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dell'agricoltura, commercio e artigianato.
Peraltro, anche gli sviluppi recenti della legislazione (vd. l. n. 228 del
2012 e I. n. 232 del 2016) si sono mossi nel senso di ampliare la sfera della cumulabilità della diversa contribuzione, non coincidente, maturata da ciascun lavoratore secondo le proprie valutazioni di convenienza.
Si tratta certamente di una estensione della copertura assicurativa e non può certo confondersi la funzione dell'imposizione dell'obbligo dell'iscrizione alla Gestione separata con la concreta valorizzazione della contribuzione maturata da ciascun iscritto, come tale legata alle peculiarità della vita lavorativa di ciascuno, in assenza di un rapporto di indefettibile corrispondenza tra le pensioni e le retribuzioni e tra le pensioni e l'ammontare della contribuzione versata, ed in presenza di
"[...] una tendenziale correlazione, che salvaguardi l'idoneità del trattamento previdenziale a soddisfare le esigenze di vita" (Corte Cost. n.
259 del 2017)”.
Da ultimo la Cassazione ha ribadito che il superamento del limite reddituale di Euro 5.000, di cui all'art. 44, comma 2, del D.L. n.
269/2003 previsto per i lavoratori autonomi occasionali comporta l'iscrizione nella Gestione Separata.
La Corte ha stabilito che: “34… È proprio il mancato superamento di quest'ultimo limite (indicato dal ricorrente in euro 7.470,00 quanto ad
Irpef ed in euro 11.205,00 quanto a volume di affari Iva) che ha consentito al legale di non versare la contribuzione soggettiva, con carenza di copertura che, per quanto finora detto, viene ad essere colmata dall'iscrizione alla Gestione separata, rispetto alla quale la deduzione di un reddito di euro 5.066,00 nell'anno di riferimento (v. la memoria ex art. 378 c.p.c., pag. 2, con riferimento a quanto allegato nel ricorso introduttivo) comporta il superamento dei minimi di euro 5.000,00, di cui si è detto” (cfr. Cass. Sez. Lav.n.3799/19).
In conclusione, dall'1.1.2004 risultano assoggettati all'obbligo assicurativo e contributivo presso la Gestione separata, non solo i percettori di redditi derivanti dall'esercizio, per professione abituale, di attività di lavoro autonomo, come per il periodo precedente, ma anche i lavoratori autonomi occasionali, che abbiano percepito redditi di lavoro autonomo superiori al predetto limite di Euro 5.000.
Al riguardo, l nella circolare n.103 del 6 luglio 2004 ha chiarito, CP_1 sulla base delle direttive impartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che il suddetto limite di 5.000,00 euro costituisce una fascia di esenzione e, pertanto, i contributi sono dovuti, sempre in relazione alle sole attività considerate dalla norma, esclusivamente sulla quota di reddito eccedente tale importo.
Inoltre, ai fini del raggiungimento di tale limite, occorre fare riferimento ai compensi materialmente percepiti nell'anno solare, e quindi ad un criterio di cassa (cfr. in tema Corte di Appello di Bari n. 375/19).
Nel caso in esame, si rileva cheè documentato che parte ricorrente nell'anno 2017 abbia percepito redditi da lavoro autonomo di importo superiore ai 5.000,00 Euro (cfr. autodichiarazione e pagamento eccedenze contributive 2018, in atti).
Quanto all'eccezione di prescrizione la stessa non può trovare accoglimento.
A questo proposito, occorre prendere le mosse dalla pronuncia della Sezione
Lavoro della Corte di cassazione n. 27950 del 31 ottobre 2018, nella quale, in un caso corrispondente a quello oggetto dell'odierna controversia
(giudizio promosso in reazione ad una nota di pretesa di pagamento del CP_1 dovuto a titolo di contribuzione per la Gestione Separata), è stato affermato il principio secondo cui il termine di prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata e non dalla successiva data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo. Il citato arresto segna il superamento del principio enunciato dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 7836 del 2016 n. 7836, ove si era invece ritenuto che nel caso di mancata iscrizione del contribuente alla gestione separata il decorso della prescrizione fosse segnato, ai sensi dell'articolo 2935 c.c., dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi (cfr. Corte appello Bari, sez. lav.,
26/11/2021, n. 2216). In particolare, nella sentenza n. 27950 del 2018, si
è chiarito che il dies a quo della prescrizione si individua nel momento in cui scadono i termini di pagamento della contribuzione che, a norma dell'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241 del 1997, coincidono con i termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, senza che dalla mancata iscrizione del professionista alla gestione separata possa derivare alcun impedimento giudico all'esercizio del diritto dell'ente previdenziale. Alla dichiarazione dei redditi, quale atto giuridico successivo alla esigibilità del credito, può riconoscersi, piuttosto, effetto interruttivo della prescrizione, ma soltanto se ed in quanto dalla stessa risulti il riconoscimento del debito contributivo, con la compilazione dell'apposito quadro. In tema di contributi cosiddetti “a percentuale”, invero, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (cfr. Cass. n. 13463 del 2017). È peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e, quindi, da quando scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui "in cui i singoli contributi dovevano essere versati" (v. art. 55 del r.d.l. n. 1827 del 1935). In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241 del 1997, secondo cui "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi". In materia, la già menzionata Cass. n. 27950 del 2018 , ha chiarito altresì che, anche qualora non vi sia stata previa iscrizione alla Gestione separata e non siano ancora intervenuti atti ricognitivi o di controllo della dichiarazione da parte degli enti tributari o previdenziali, nulla vieta che si possa, in ipotesi, avere un accertamento tributario da cui emergano i presupposti del diritto dell'ente previdenziale, il che conferma l'esclusione, in detto contesto, del ricorrere di un caso di impedimento giuridico. È stata dunque ribadita la consolidata regola secondo cui l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento. Non rappresenta doloso occultamento del debito contributivo verso l'ente previdenziale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2941, n. 8 c.c., la condotta del professionista che ometta di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata (quadro RR del modello), atteso che tale causa di sospensione della prescrizione ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito (v. sul punto Cass. n. 19640 del 2018 e n. 21567 del 2014). Pertanto, la mancata denuncia del reddito non equivale automaticamente né ad un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo da corrispondere all né configura un impedimento CP_1 assoluto, non scongiurabile con i normali controlli che l'Istituto può invece sempre attivare e sollecitare anche rivolgendosi all'Agenzia delle
Entrate. Si deve dunque escludere che possa stabilirsi un automatismo, come sembra pretendere l tra la detta mancata compilazione del quadro Pt_4
RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo (cfr. da ultimo Cass. n. 14699 del 2021). In virtù di tutto quanto sopra esposto resta dunque irrilevante, al fine di spostare 'in avanti' il dies a quo del termine prescrizionale, la data di effettiva presentazione della dichiarazione dei redditi. Nel caso di specie, tenuto conto che per l'anno 2017 il saldo è fissato alla data del 2 luglio 2018, tale deve ritenersi il dies a quo. Deve tuttavia tenersi conto dell'art. 37 comma 2 d.l. 18/2020 conv. in l. 24/04/20 n. 27 che ha così stabilito: «2.
I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo». Successivamente, va osservato per completezza, l'art. 11 comma 9 d.l. 31/12/20 n. 183 conv. in l. 26/02/21 n.
21 ha stabilito: «9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma
9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo». Sicché, in relazione all'emergenza COVID la prescrizione deve intendersi sospesa per un periodo complessivo di 311 giorni: dal 23/02/20 al 30/06/20 (129 giorni) ex art. 37 comma 2 d.l. 18/2020 conv. in l.
24/04/20 n. 27, e dal 01/01/21 al 30/06/21 (182 giorni) ex art. 11 comma 9
d.l. 31/12/20 n. 183 conv. in l. 26/02/21 n. 21. Nella specie, rilevano entrambi i periodi di sospensione. Tenuto conto dei 311 giorni di sospensione (02.07.2018 + 5 anni = 02.07.2023 + 311 giorni), la prescrizione non era certamente maturata al 10.04.2024. L'eccezione di prescrizione va pertanto respinta.
Il ricorrente lamenta inoltre l'incompletezza dell'atto impugnato. Ebbene, quanto alla completezza dell'avviso, non è dato comprendere quali siano le omissioni addebitate all'istituto, tenuto conto che nell'avviso sono contenuti l'indicazione dell'ente creditore, i dati del debitore, l'anno e il periodo di riferimento del credito, la tipologia della pretesa creditoria azionata, le sanzioni civili ed ogni altro elemento richiesto per la comprensione dell'esatta portata del debito e delle sue causali.
Quanto alle sanzioni applicate dall si osserva che l'art. 116 della L. CP_1
n. 388 del 2000 distingue (lett. a) il caso di "mancato o ritardato pagamento di contributi e premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie" dal caso (lett. b) di "evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate".
L'evasione contributiva riguarda dunque il caso di chi attua condotte dirette a nascondere all'ente previdenziale l'esatta conoscenza della realtà dei fatti. Il ricorrente, soggetto obbligato al pagamento, non ha provveduto ad iscriversi alla gestione separata come dovuto per legge e non ha compilato, in sede di dichiarazione dei redditi, il quadro necessario per la determinazione dei contributi da parte del Fisco ex art. 1 D.Lgs. n.
462 del 1997 e art. 10 D.Lgs. n. 241 del 1997.
L'omessa iscrizione all ancorché i redditi da lavoro autonomo siano CP_1 stati fiscalmente dichiarati, concretizza l'ipotesi di evasione contributiva di cui all'art. 116 comma 8 lett. b), e non la meno grave fattispecie di omissione contributiva di cui alla lett. a) della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui l'obbligato, pur avendo provveduto alla iscrizione, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l'omessa iscrizione configuri occultamento del rapporto e faccia presumere l'esistenza della volontà di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi. In conseguenza grava sull'obbligato inadempiente l'obbligo di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, onere che tuttavia non può reputarsi assolto in ragione dell'avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi.
La quantificazione delle sanzioni risulta operata dall secondo i CP_1 criteri fissati dalla legge.
Il ricorso va pertanto respinto.
La complessità delle questioni controverse e l'esistenza di contrasti interpretativi sulle medesime, giustificano la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa:
a) respinge il ricorso;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Bari, 16.09.2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Agnese Angiuli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 16/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 6204/2024 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. DOMENICA FEBBRILE;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. BARBARA DAPRILE;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.05.2024, il ricorrente in epigrafe indicato contestava la legittimità del provvedimento con cui l gli aveva CP_1 comunicato di aver provveduto a calcolare d'ufficio l'importo dei contributi dovuti per l'anno 2017, in seguito all'iscrizione alla Gestione
Separata per i liberi professionisti ex art. 2, comma 26, della L. CP_1
335/95, chiedendo il pagamento dell'importo così determinato;
chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni “in via cautelare, inaudita altera parte disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso notificato in data 10.04.2024 ; in via principale
I accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità
e/o infondatezza anche nel quantum debeatur, con espressa pronuncia di annullamento, dell'avviso di addebito, pervenuto il 10.04.2024, con il quale l ha comunicato di aver provveduto a calcolare le somme CP_2 dovute a titolo di Gestione Separata: Liberi Professionisti – di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e ha richiesto il versamento degli importi indicati a titolo di contribuzione e di relative sanzioni calcolate ai sensi dell'art.116 comma 8 lett. b) della L. 388/2000 quantificato in € € 8.636,52, nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento a essa nota presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche di data e estremi sconosciuti al ricorrente;
II per l'effetto accertare e dichiarare non dovute le somme pretese dall come contributi dovuti alla Gestione Separata per CP_2 CP_1
l'anno 2017 con contestuale cancellazione della illegittima iscrizione d'ufficio alla gestione separata disposta dall con decorrenza dal CP_2
01.01.2017 anche in considerazione della comprovata copertura assicurativa essendo il ricorrente dipendente del senza Parte_2 soluzione di continuità dal 2014 a tutt'oggi; in via subordinata
I accertare l'illegittimità della pretesa contenuta nella impugnata nota del 10.04.2024 per intervenuta prescrizione del termine entro il quale il relativo diritto poteva essere fatto valere.e gradata
II annullare le sanzioni applicate per insussistenza dei presupposti ovvero in subordine ridurre le stesse ricalcolandone gli importi nella misura di legge;
III Condannare l in persona del suo legale responsabile, al CP_1 pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, nonché del risarcimento del danno biologico relativo e subito, e richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., da determinarsi i n via equitativa;
IV in estremo subordine, compensare le spese”.
Costituitosi in giudizio, l ha ribadito la legittimità dell'iscrizione CP_1 presso la Gestione Separata e la conseguente legittimità della propria pretesa creditoria, insistendo dunque per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza in trattazione scritta, la causa è stata decisa.
Il ricorso è infondata e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Ritiene la scrivente di aderire alla giurisprudenza della Sezione formatasi sul punto in conformità alle decisioni della Corte di Cassazione intervenute in materia.
La Corte di Cassazione con la sentenza n.32167/18 ha statuito sulla questione giuridica, accogliendo sostanzialmente le pretese avanzate dall sulla scorta di argomentazioni di seguito integralmente CP_1 richiamate, in quanto questo giudicante intende uniformarsi a tale orientamento.
“…La questione principale, oggetto del motivo proposto, concernente l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso I degli avvocati CP_1 non iscritti obbligatoriamente alla Cassa di previdenza forense alla quale hanno versato esclusivamente un contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, è già stata decisa, sebbene riferita alla categoria professionale degli ingegneri ed architetti, da questa Corte di cassazione con le sentenze nn. 30344 del 2017, n. 30345 del 2017, n. 1172 del 2018, n.
2282 del 2018, n.1643 del 2018, con le quali si è affermata la sussistenza dell'obbligo in discorso…Questa Corte di cassazione ritiene di dover dare seguito ai propri specifici precedenti in ragione, oltre che di quanto nei medesimi affermato, anche di considerazioni più ampie sollecitate dalla estensione della questione oggetto del presente ricorso a diverse categorie di professionisti (avvocati, praticanti avvocati, commercialisti) che, al pari degli ingegneri e degli architetti, svolgono attività per cui è necessaria l'iscrizione ad albo o ad elenco e per i quali esiste una cassa che gestisce l'assicurazione obbligatoria di categoria alla quale chi esercita l'attività professionale, pur senza esservi iscritto per varie ragioni, versa obbligatoriamente un contributo integrativo.
Le tesi reciprocamente contrapposte poggiano sull'affermazione o sulla negazione della permeabilità del sistema professionale di categoria rispetto alla regola fissata dall'art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995, laddove risulti che il reddito prodotto attraverso l'esercizio della professione de qua non sia inciso da obbligo contributivo utile a costituire una posizione previdenziale in favore dello stesso professionista.
Esiste, dunque, una questione di fondo, comune alle singole tipologie professionali nei cui confronti l ha fatto valere l'obbligo di CP_1 iscrizione alla Gestione separata la cui soluzione impone, da un lato la verifica dell'ambito di concreta, attuale, operatività di tale Gestione e, quindi, l'individuazione della sua funzione all'interno del sistema della previdenza;
b) il confronto del risultato di tale verifica con l'ambito di concreta operatività della gestione affidata dalla legge alle apposite casse professionali (in ragione del disposto del d.lgs. n. 194 del 1994 o del d.lgs. n. 103 del 1996). Giova ricordare, con riguardo al caso di specie, che per l'iscrizione alla Parte_3
, al tempo in cui si colloca la fattispecie, occorrevano due
[...] requisiti: l'iscrizione all'albo professionale e l'esercizio della professione con carattere di continuità.
Non potevano usufruire della previdenza forense coloro che esercitavano la libera professione in modo occasionale pur rimanendo iscritti all'albo professionale. L'obbligo di iscriversi alla con conseguente Parte_3 obbligo di contribuzione nei limiti fissati dal Comitato dei Delegati della
, conseguiva al raggiungimento, nel corso dell'anno, di un reddito Pt_3 netto e di un volume di affari (Iva) superiore ai limiti determinati, anno per anno, sempre dal Comitato dei Delegati.
Come è noto, questa Corte di cassazione con la sentenza a SS.UU. n. 3240 del 2010, che per questo aspetto continua ad esprimere arresti del tutto condivisibili e non contrastati, a proposito della L. 8 agosto 1995, n.
335, art. 2, comma 26, il cui testo dispone: "26.
A decorrere dal 1 gennaio 1996 sono tenuti all'iscrizione presso una apposita gestione separata, presso l e finalizzata all'assicurazione CP_1 obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al T.U. delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, e successive modificazioni e integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 49, comma 2, lett. A), medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio.
Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività", ha affermato che:
- con la creazione della nuova gestione separata si è inteso estendere la copertura assicurativa, nell'ambito della cd. "politica di universalizzazione delle tutele", non solo a coloro che ne erano completamente privi, ma anche a coloro che ne fruivano solo in parte, a coloro cioè che svolgevano due diversi tipi di attività e che erano
"coperti" dal punto di vista previdenziale, solo per arti e professioni e quelli di cui al secondo comma dello stesso articolo, derivanti dagli uffici di amministratore e sindaco di società e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- la Gestione separata presenta per tale motivo aspetti diversi rispetto alle altre (la gestione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e le gestioni dei lavoratori autonomi, ossia commercianti, artigiani, coltivatori diretti), che sono caratterizzate da una definizione compiuta del proprio campo di applicazione, corrispondente alla attività lavorativa svolta;
- diversamente, nel citato art. 2, comma 26, il riferimento è invece eteronomo e supportato esclusivamente dalla norma fiscale (i citati articoli del TUIR), per cui, nella gestione separata, l'obbligazione contributiva è basata sostanzialmente sulla mera percezione di un reddito: più che un contributo destinato ad integrare un settore previdenzialmente scoperto, i conferimenti alla gestione separata hanno piuttosto il sapore di una tassa aggiuntiva su determinati tipi di reddito, con il duplice scopo di "fare cassa" e di costituire un deterrente economico all'abuso di tali forme di lavoro";
- la nuova tutela previdenziale può, quindi, essere "unica", in quanto corrispondente all'unica attività svolta, oppure "complementare" a quella apprestata dalla gestione a cui il soggetto è iscritto in relazione all'altra attività lavorativa espletata;
- la compatibilità, per i percettori dei redditi di cui all'art. 46 del
TUIR, della doppia iscrizione è testualmente prevista dalla L. 27 dicembre
1997, n. 449, art. 59, comma 16, laddove, all'interno della gestione separata, è prevista una differente aliquota per coloro i quali sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e quanti non lo sono;
le peculiarità indicate comportano differenze fondamentali fra la gestione separata e tutte le altre sopra indicate e cioè: a) contribuzione basata sul criterio di cassa e non di competenza;
b) mancanza di un minimale contributivo, esistente invece, oltre che per l'AG., anche per l'assicurazione commercianti (per cui, quale che sia il reddito ricavato, la contribuzione non può scendere al di sotto di una certa soglia, cfr. L. 31 dicembre 1991, n. 415, art. 6, comma 7); c); la negazione del principio dell'attività prevalente;
- nella Gestione separata la contribuzione si commisura esclusivamente ai compensi percepiti ed i decreti ministeriali a cui fa rimando la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 30, ossia il D.M. 24 novembre 1995 ed il successivo D.M. 2 maggio 1996, n. 281, dettano i criteri per il versamento della contribuzione, distinguendo tra i redditi di cui art. 49, comma 1,
TUIR, che sono quelli da lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti o professioni, per i quali il soggetto onerato del versamento della contribuzione è lo stesso soggetto percettore (come previsto per gli altri lavoratori autonomi iscritti nelle gestioni artigiani, commercianti e CP_1 coltivatori diretti), e i redditi di cui al secondo comma del medesimo art. 49, che derivano dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società e dagli altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per i quali il soggetto obbligato al versamento della contribuzione è invece il soggetto erogatore dei compensi (come prescritto per la gestione AG. dei lavoratori dipendenti) attraverso un meccanismo analogo a quello previsto per il sostituto di imposta (il D.P.R. n. 917 del 1986 è stato modificato dal d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, con effetti dal primo gennaio 2004, ma l'impianto fondamentale, per quanto interessa, è rimasto lo stesso);
- la regola generale è quindi che all'espletamento di duplice attività lavorativa, quando per entrambe si prevede la tutela assicurativa, deve corrispondere la duplicità di iscrizione e non si ha, peraltro, duplicazione di contribuzione, perché a ciascuna fa capo una attività diversa.
Inoltre ciascuna delle obbligazioni contributive viene parametrata sulla base dei compensi rispettivamente percepiti, che non si cumulano, ma restano distinti e sottoposti alla rispettiva aliquota di prelievo.
Alle conclusioni cui giunsero le Sezioni Unite n. 3240 del 2010, può aggiungersi, consolidandole e rendendole attuali, che la finalità di conseguire l'estensione delle tutele attribuita alla gestione separata sin dalla sua costituzione, si è accentuata (tanto da realizzare, secondo una condivisibile opinione, una sorta di positiva eterogenesi dei fini rispetto all'originaria mera finalità di cassa) attraverso un'opera di costante ampliamento delle categorie di lavoratori tenute a detta iscrizione. Si è giunti, dunque, all'estensione dell'obbligo assicurativo a quasi tutti i lavoratori autonomi, ricomprendendovi non solo i lavoratori definiti parasubordinati (lavoratori coordinati e continuativi secondo il d.lgs. n.
81 del 2015), ma anche, con interventi normativi mirati, varie altre categorie, quali: addetti a servizi turistici, addetti ad attività di intermediazione, incaricati di vendite a domicilio, beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca (art. 1, legge n.
315 del 1998), associati in partecipazione (art. 43, d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003 ed art. 1, comma 157, l. n. 311 del 2004);
(art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003) lavoratori autonomi occasionali al di sopra di una certa soglia di reddito (Euro 5.000); spedizionieri doganali non dipendenti (l. n. 230 del 1997); assegnisti di ricerca;
amministratori locali;
beneficiari di borse di studio a sostegno della mobilità internazionale degli studenti (solo da maggio a dicembre 2003) e degli assegni per attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, i medici con contratto di formazione specialistica, i Volontari del Servizio Civile Nazionale (avviati dal 2006 al 2008).
Il presupposto da cui deriva l'obbligo di iscrizione dei suddetti soggetti
è in linea di principio strettamente correlato alla qualificazione fiscale dei redditi che essi percepiscono ed alla entità dei medesimi che diventa irrilevante se inferiore alla soglia di cui all'art. 44, comma 2, d.l. n.
269 del 2003.
Tale complessivo ed articolato quadro normativo, che si è correttamente ricondotto ad una consapevole scelta legislativa di estensione della copertura assicurativa anche attraverso il piano oggettivo, perché ancorata direttamente alla produzione di redditi qualificati secondo la disciplina tributaria, induce a ritenere che la copertura previdenziale realizzata attraverso la istituzione della Gestione separata non è limitata alla protezione nominativa di singole figure di lavoratori autonomi rimaste prive di tutela assicurativa ed emergenti via via a seconda delle evoluzioni del sistema economico e produttivo, ma ha assunto una funzione di chiusura del sistema che si rivolge alle aree soggettive ed oggettive non coperte da altre forme di assicurazione obbligatoria e che risponde all'obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori (art. 35 Cost.), rispetto agli eventi indicati nell'art. 38, secondo comma, della
Costituzione, nei modi indicati dal comma quarto dello stesso articolo 38 della Costituzione.
Sono lavoratori tutti coloro che traggono dalla loro personale attività professionale i mezzi necessari a soddisfare le esigenze di vita proprie e familiari, ivi compresi anche i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti, secondo il dettato costituzionale, per cui essi vanno tutelati dal punto di vista previdenziale al verificarsi di una delle situazioni di bisogno individuate dallo stesso art. 38 Cost.
Su queste premesse va verificata la sostenibilità, rispetto alla appena enunciata regola dell'universalizzazione delle tutele, della tesi avallata dal ricorrente secondo cui, in applicazione del disposto dell'art. 2, comma
26, l.
n. 335 del 1995 come interpretato dall'art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del
2011 conv. in l. n. 11 del 2011, si sottrae all'obbligo di iscrizione alla gestione separata il professionista che, per svariate ragioni dovute alle specifiche discipline previdenziali di categoria, non sia soggetto alla iscrizione presso la cassa professionale di riferimento benché soggetto all'obbligo di versamento del contributo integrativo.
La risposta non può essere positiva proprio in quanto la funzione assunta nel sistema dalla Gestione separata risponde ad una logica di copertura universale, soggettiva ed oggettiva, delle attività umane produttive di reddito da lavoro che è ben distante dalla logica, sostanzialmente rispondente a scelte organizzative dello Stato in materia previdenziale, sottesa all'attribuzione alle casse professionali (sia privatizzate che di nuova istituzione) della gestione dei rapporti assicurativi degli iscritti.
In altri termini, il principio di universalizzazione soggettivo ed oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria si traduce operativamente nella regola secondo la quale l'obbligo (ex art. 2, comma
26, I. n. 335 del 1995) di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale
(entro il limite monetario indicato nell'art. 44, comma 2, del D.L. n.
269/2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altra diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione.
Tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento.
Per tale ragione non è corretto adottare, nella ricerca della soluzione della questione, una logica limitata ad un mero riparto di competenze tra
Gestione separata e cassa professionale con la pretesa di paralizzare il pieno dispiegarsi del principio di universalizzazione delle tutele, improntato a precisi obblighi derivanti dalla Costituzione, per effetto dell'attribuzione alla cassa professionale del compito di gestire il rapporto assicurativo dei propri associati.
Va, infatti, rimarcato che il principio di autonomia riconosciuto alle
Casse professionali dal d.lgs. 509 del 1994 realizza, nel rispetto della natura pluralista dell'intero sistema previdenziale, il diverso scopo di rispettare le istanze del gruppo professionale nella gestione dell'assicurazione obbligatoria, all'interno dello spazio assegnato loro dalla legge (art. 3, comma 12, l. n. 335 del 1995), senza il concorso finanziario da parte dello Stato.
L'art. 2 del d.lgs. n. 509/1994 ha attribuito autonomia gestionale, organizzativa e contabile a tali associazioni o fondazioni, con i limiti dovuti “alla natura pubblica dell'attività svolta” (art. 2, 1° co.). Così i nuovi soggetti fruiscono di autonomia statutaria e regolamentare (art. 1, 4
0 co.), si finanziano attraverso i versamenti contributivi dei propri iscritti, con divieto di contribuzioni pubbliche (art. 1, 1° e 3° co.) ma permane, nei loro confronti, il controllo pubblico (art. 3).
Anzi, tale controllo si è rafforzato con modifiche alla legge di sistema
(v. l. 30-7-2010, n. 122 e 15-7-2011, n. 111) e con leggi di settore che, per specifici aspetti, hanno attratto le attività delle Casse nel proprio ambito oggettivo. La dottrina, che aveva approfondito, sin da prima della privatizzazione di quelli di tipo professionale, la natura degli enti previdenziali, aveva colto la differenza tra quelli gestori di forme di tutela per i lavoratori dipendenti e quelli gestori di alcune forme di tutela per i lavoratori autonomi. In particolare, il tratto differenziale era stato ravvisato nella diversa struttura e nella disciplina di scelta degli organi di governo. Ciò chiarito quanto alla struttura, sotto il profilo funzionale rimane la considerazione che in realtà entrambi gli enti si pongono nello stesso modo nei riguardi dello Stato, giacché seppure in passato poteva ritenersi che il fine della solidarietà all'interno della categoria fosse proprio ed esclusivo della stessa categoria protetta, con il nuovo assetto costituzionale la copertura assicurativa previdenziale è divenuto un compito diretto dello Stato a cui spetta fissare i limiti delle tutele.
La giurisprudenza costituzionale conforta tale assunto, essendo stato rilevato che la trasformazione in soggetti privati ha lasciato "immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti, articolandosi invece sul diverso piano di una modifica degli strumenti di gestione e della differente qualificazione giuridica dei soggetti stessi: l'obbligo contributivo costituisce un corollario, appunto, della rilevanza pubblicistica dell'inalterato fine previdenziale. L'esclusione di un intervento a carico della solidarietà generale consegue alla stessa scelta di trasformare gli enti, in quanto implicita nella premessa che nega il finanziamento pubblico o altri ausili pubblici di carattere finanziario" (Corte Cost. n. 248/1997). La Corte ha pure chiarito, quanto alla natura della "contribuzione obbligatoria" che non si tratta di finanziamento pubblico ma del "corollario della rilevanza pubblicistica del fine previdenziale".
Costituisce lo strumento per abilitare, facilitare promuovere l'autoorganizzazione di una comunità di professionisti in fatto di previdenza e, conseguentemente, l'equilibrio di un sistema previdenziale basato su una "solidarietà endo-categoriale" o "comunanza d'interessi";
l'appartenenza obbligatoria all'ente privatizzato non lede la libertà negativa di associazione, riconosciuta dall'art. 18 Cost., in quanto è funzionale alla «[...] tutela di altri interessi costituzionalmente garantiti», «purché non siano altrimenti offesi libertà, diritti e principi costituzionalmente garantiti (diversi dalla libertà negativa di associarsi)», e risulti al tempo stesso che tale previsione «assicura lo strumento meglio idoneo all'attuazione di finalità schiettamente pubbliche, trascendenti la sfera nella quale opera il fenomeno associativo costituito per la libera determinazione dei privati" (sentenza n. 40/1982), o di un fine pubblico «che non sia palesemente arbitrario, pretestuoso o artificioso» (sentenza n. 20/1975; e cfr. anche le sentenze n. 120/1973 e n. 69/1962).
Corte Cost. n. 15/1999 rammenta che «la privatizzazione degli enti pubblici di previdenza e assistenza è inserita nel contesto del complessivo riordinamento o della soppressione di enti previdenziali, in corrispondenza ad una direttiva più generale volta ad eliminare duplicazioni organizzative e funzionali nell'ambito della pubblica amministrazione», le Casse sono sfuggite a questo processo di "razionalizzazione organizzativa" o "fusioni ed incorporazioni" in quanto «enti che, non usufruendo di alcun sostegno finanziario pubblico, intendono mantenere la loro specificità ed autonomia, assumendo la forma dell'associazione o della fondazione».
Da ultimo, con la sentenza 7/2017 la Corte ha ribadito che la trasformazione delle Casse operata dal decreto n. 509/1994, «pur avendo inciso sulla forma giuridica dell'ente e sulle modalità organizzative delle sue funzioni, non ha modificato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza.
Peraltro, la Corte delle leggi ricorda come il principio del buon andamento di cui all'art. 97 Cost. stia alla base del portato normativo del d.lgs. n.
509/1994, essendo la riforma stata ispirata dall'esigenza di «percorrere una strada alternativa di tipo mutualistico rispetto alla soluzione
«generalista» della previdenza».
Risulta, per quanto sin qui detto, allo stesso modo errato e fuorviante il richiamo ai precedenti di questa Corte nn. 3622 del 2007, 11634 del 2007 e
13218 del 2008 che miravano a stabilire se una certa attività (quella delle guide turistiche) dovesse o meno essere inquadrata nell'ambito della
Gestione separata e, quindi, erano orientati a definire i soli profili soggettivi dell'obbligo assicurativo presso la Gestione separata e non la ben diversa ipotesi qui trattata della possibile esistenza di un vuoto di obbligo assicurativo relativo all'attività professionale del libero professionista iscritto ad un ordine professionale per cui esiste una cassa previdenziale di riferimento.
Sulle premesse sin qui esposte va esaminato il disposto dell'art. 18, comma
12, del d.l. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito dalla legge n. 111 del 15 luglio del 2011, che, esplicitando l'intento di voler chiarire quali liberi professionisti siano tenuti alla iscrizione alla gestione separata, dispone che il comma 26 del citato art. 2 della l. 335 del 1995 va inteso nel senso che "i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti che CP_1 svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato alla iscrizione ad appositi albi professionali ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11 in base ai rispettivi ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11".
La congiunzione "ovvero" può avere sia funzione meramente esplicativa, per cui sarebbero tenuti alla iscrizione i soggetti che esercitano una attività professionale per il cui esercizio non è richiesta l'iscrizione agli albi professionali e che dunque non sono tenuti al versamento di alcuna contribuzione alle casse professionali, che funzione disgiuntiva, per cui sarebbero tenuti alla iscrizione i soggetti che esercitano una attività professionale per il cui esercizio non è richiesta l'iscrizione agli albi professionali ed altresì coloro che, pur iscritti agli albi, non sono tenuti al versamento di alcuna contribuzione alle casse professionali.
Dal punto di vista astratto, è possibile, poi, intendere il "versamento contributivo", come riferito al contributo soggettivo o anche a quello integrativo, giacchè viene messo in dubbio se il versamento che esonera dalla iscrizione sia solo quello soggettivo, finalizzato alla creazione di una posizione previdenziale o anche quello integrativo (che viene versato da tutti coloro che sono iscritti agli albi ma non alle casse).
Quest'ultimo versamento in quanto "sterile", perché non produttivo di alcuna prestazione per il soggetto tenuto al pagamento, avrebbe una mera finalità solidaristica in senso lato.
Queste ulteriori questioni derivate dalla legge interpretativa, come già sottolineato dai precedenti specifici di questa Corte nn. 30344 del 2017,
n. 30345 del 2017, n. 1172 del 2018, n. 2282 del 2018, n.1643 del 2018, vanno risolte, necessariamente, alla luce della ricostruzione sistematica sopra rappresentata perché una interpretazione meramente letterale non potrebbe mai giungere a soluzioni certe essendo il termine "versamento contributivo" senza ulteriore specificazione del tutto ambiguo così come la valenza della congiunzione "ovvero". Per tale ragione va certamente condivisa l'impostazione dei precedenti specifici di questa Corte ricordati al punto 3) che hanno correttamente rimarcato che la legge interpretativa non può essere letta senza considerare la norma che si intende interpretare e sul cui contenuto di centrale rilievo sistematico si è sin qui detto.
La norma interpretata, infatti, significativamente intitolata all'armonizzazione degli ordinamenti pensionistici, pur nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi (art. 1, comma 1 l. n. 335 del
1995), ha chiaramente indicato la volontà di estendere l'area della tutela assicurativa attraverso l'istituzione della Gestione separata, facendone un principio dell'intera riforma. Il principio ha trovato sostanziale, seppure non totale, concretizzazione nei sensi sopra ricordati, e la sua portata deve incidere anche sulla disciplina sostanziale delle previdenze di categoria, ridimensionando in caso di sua negazione, i criteri di autonomia e di separazione delle tutele, che caratterizzano il provvedimento sulla privatizzazione, adottato dal d.lgs. n. 509 del 1994.
Pertanto, l'unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nell'art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995 come chiarita dall'art. 18, comma 12, d.l. n.
98 del 2011, non può che essere quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale.
Per tale ragione la contribuzione integrativa, in quanto non correlata all'obbligo di iscrizione alla cassa professionale, ed a prescindere dalla individuazione della funzione assolta all'interno del sistema di finanziamento delle attività demandate alla cassa professionale, non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte in favore dei superstiti per cui non può essere rilevante ai fini di escludere l'obbligo di iscrizione alla
Gestione separata presso l . CP_1
La conclusione qui esposta non è contraddetta, infine, neanche dalle considerazioni, evocate soprattutto in sede di discussione, circa la eventuale non utilità della contribuzione versata dal professionista presso la Gestione separata a seguito della sua iscrizione d'ufficio, posto che questa Corte di cassazione ha avuto modo da tempo (Cass. n. 10396 del 2009) di ribadire che dall'obbligo introdotto dall'art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995 e dal successivo comma 32, che regola l'emanazione di norme regolamentari, si trae la deduzione che la nuova gestione separata è chiamata fondamentalmente a rappresentare un'ulteriore gestione della assicurazione generale obbligatoria, che si aggiunge a quelle preesistenti per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dell'agricoltura, commercio e artigianato.
Peraltro, anche gli sviluppi recenti della legislazione (vd. l. n. 228 del
2012 e I. n. 232 del 2016) si sono mossi nel senso di ampliare la sfera della cumulabilità della diversa contribuzione, non coincidente, maturata da ciascun lavoratore secondo le proprie valutazioni di convenienza.
Si tratta certamente di una estensione della copertura assicurativa e non può certo confondersi la funzione dell'imposizione dell'obbligo dell'iscrizione alla Gestione separata con la concreta valorizzazione della contribuzione maturata da ciascun iscritto, come tale legata alle peculiarità della vita lavorativa di ciascuno, in assenza di un rapporto di indefettibile corrispondenza tra le pensioni e le retribuzioni e tra le pensioni e l'ammontare della contribuzione versata, ed in presenza di
"[...] una tendenziale correlazione, che salvaguardi l'idoneità del trattamento previdenziale a soddisfare le esigenze di vita" (Corte Cost. n.
259 del 2017)”.
Da ultimo la Cassazione ha ribadito che il superamento del limite reddituale di Euro 5.000, di cui all'art. 44, comma 2, del D.L. n.
269/2003 previsto per i lavoratori autonomi occasionali comporta l'iscrizione nella Gestione Separata.
La Corte ha stabilito che: “34… È proprio il mancato superamento di quest'ultimo limite (indicato dal ricorrente in euro 7.470,00 quanto ad
Irpef ed in euro 11.205,00 quanto a volume di affari Iva) che ha consentito al legale di non versare la contribuzione soggettiva, con carenza di copertura che, per quanto finora detto, viene ad essere colmata dall'iscrizione alla Gestione separata, rispetto alla quale la deduzione di un reddito di euro 5.066,00 nell'anno di riferimento (v. la memoria ex art. 378 c.p.c., pag. 2, con riferimento a quanto allegato nel ricorso introduttivo) comporta il superamento dei minimi di euro 5.000,00, di cui si è detto” (cfr. Cass. Sez. Lav.n.3799/19).
In conclusione, dall'1.1.2004 risultano assoggettati all'obbligo assicurativo e contributivo presso la Gestione separata, non solo i percettori di redditi derivanti dall'esercizio, per professione abituale, di attività di lavoro autonomo, come per il periodo precedente, ma anche i lavoratori autonomi occasionali, che abbiano percepito redditi di lavoro autonomo superiori al predetto limite di Euro 5.000.
Al riguardo, l nella circolare n.103 del 6 luglio 2004 ha chiarito, CP_1 sulla base delle direttive impartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che il suddetto limite di 5.000,00 euro costituisce una fascia di esenzione e, pertanto, i contributi sono dovuti, sempre in relazione alle sole attività considerate dalla norma, esclusivamente sulla quota di reddito eccedente tale importo.
Inoltre, ai fini del raggiungimento di tale limite, occorre fare riferimento ai compensi materialmente percepiti nell'anno solare, e quindi ad un criterio di cassa (cfr. in tema Corte di Appello di Bari n. 375/19).
Nel caso in esame, si rileva cheè documentato che parte ricorrente nell'anno 2017 abbia percepito redditi da lavoro autonomo di importo superiore ai 5.000,00 Euro (cfr. autodichiarazione e pagamento eccedenze contributive 2018, in atti).
Quanto all'eccezione di prescrizione la stessa non può trovare accoglimento.
A questo proposito, occorre prendere le mosse dalla pronuncia della Sezione
Lavoro della Corte di cassazione n. 27950 del 31 ottobre 2018, nella quale, in un caso corrispondente a quello oggetto dell'odierna controversia
(giudizio promosso in reazione ad una nota di pretesa di pagamento del CP_1 dovuto a titolo di contribuzione per la Gestione Separata), è stato affermato il principio secondo cui il termine di prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata e non dalla successiva data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo. Il citato arresto segna il superamento del principio enunciato dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 7836 del 2016 n. 7836, ove si era invece ritenuto che nel caso di mancata iscrizione del contribuente alla gestione separata il decorso della prescrizione fosse segnato, ai sensi dell'articolo 2935 c.c., dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi (cfr. Corte appello Bari, sez. lav.,
26/11/2021, n. 2216). In particolare, nella sentenza n. 27950 del 2018, si
è chiarito che il dies a quo della prescrizione si individua nel momento in cui scadono i termini di pagamento della contribuzione che, a norma dell'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241 del 1997, coincidono con i termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, senza che dalla mancata iscrizione del professionista alla gestione separata possa derivare alcun impedimento giudico all'esercizio del diritto dell'ente previdenziale. Alla dichiarazione dei redditi, quale atto giuridico successivo alla esigibilità del credito, può riconoscersi, piuttosto, effetto interruttivo della prescrizione, ma soltanto se ed in quanto dalla stessa risulti il riconoscimento del debito contributivo, con la compilazione dell'apposito quadro. In tema di contributi cosiddetti “a percentuale”, invero, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (cfr. Cass. n. 13463 del 2017). È peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e, quindi, da quando scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui "in cui i singoli contributi dovevano essere versati" (v. art. 55 del r.d.l. n. 1827 del 1935). In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241 del 1997, secondo cui "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi". In materia, la già menzionata Cass. n. 27950 del 2018 , ha chiarito altresì che, anche qualora non vi sia stata previa iscrizione alla Gestione separata e non siano ancora intervenuti atti ricognitivi o di controllo della dichiarazione da parte degli enti tributari o previdenziali, nulla vieta che si possa, in ipotesi, avere un accertamento tributario da cui emergano i presupposti del diritto dell'ente previdenziale, il che conferma l'esclusione, in detto contesto, del ricorrere di un caso di impedimento giuridico. È stata dunque ribadita la consolidata regola secondo cui l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento. Non rappresenta doloso occultamento del debito contributivo verso l'ente previdenziale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2941, n. 8 c.c., la condotta del professionista che ometta di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata (quadro RR del modello), atteso che tale causa di sospensione della prescrizione ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito (v. sul punto Cass. n. 19640 del 2018 e n. 21567 del 2014). Pertanto, la mancata denuncia del reddito non equivale automaticamente né ad un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo da corrispondere all né configura un impedimento CP_1 assoluto, non scongiurabile con i normali controlli che l'Istituto può invece sempre attivare e sollecitare anche rivolgendosi all'Agenzia delle
Entrate. Si deve dunque escludere che possa stabilirsi un automatismo, come sembra pretendere l tra la detta mancata compilazione del quadro Pt_4
RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo (cfr. da ultimo Cass. n. 14699 del 2021). In virtù di tutto quanto sopra esposto resta dunque irrilevante, al fine di spostare 'in avanti' il dies a quo del termine prescrizionale, la data di effettiva presentazione della dichiarazione dei redditi. Nel caso di specie, tenuto conto che per l'anno 2017 il saldo è fissato alla data del 2 luglio 2018, tale deve ritenersi il dies a quo. Deve tuttavia tenersi conto dell'art. 37 comma 2 d.l. 18/2020 conv. in l. 24/04/20 n. 27 che ha così stabilito: «2.
I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo». Successivamente, va osservato per completezza, l'art. 11 comma 9 d.l. 31/12/20 n. 183 conv. in l. 26/02/21 n.
21 ha stabilito: «9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma
9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo». Sicché, in relazione all'emergenza COVID la prescrizione deve intendersi sospesa per un periodo complessivo di 311 giorni: dal 23/02/20 al 30/06/20 (129 giorni) ex art. 37 comma 2 d.l. 18/2020 conv. in l.
24/04/20 n. 27, e dal 01/01/21 al 30/06/21 (182 giorni) ex art. 11 comma 9
d.l. 31/12/20 n. 183 conv. in l. 26/02/21 n. 21. Nella specie, rilevano entrambi i periodi di sospensione. Tenuto conto dei 311 giorni di sospensione (02.07.2018 + 5 anni = 02.07.2023 + 311 giorni), la prescrizione non era certamente maturata al 10.04.2024. L'eccezione di prescrizione va pertanto respinta.
Il ricorrente lamenta inoltre l'incompletezza dell'atto impugnato. Ebbene, quanto alla completezza dell'avviso, non è dato comprendere quali siano le omissioni addebitate all'istituto, tenuto conto che nell'avviso sono contenuti l'indicazione dell'ente creditore, i dati del debitore, l'anno e il periodo di riferimento del credito, la tipologia della pretesa creditoria azionata, le sanzioni civili ed ogni altro elemento richiesto per la comprensione dell'esatta portata del debito e delle sue causali.
Quanto alle sanzioni applicate dall si osserva che l'art. 116 della L. CP_1
n. 388 del 2000 distingue (lett. a) il caso di "mancato o ritardato pagamento di contributi e premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie" dal caso (lett. b) di "evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate".
L'evasione contributiva riguarda dunque il caso di chi attua condotte dirette a nascondere all'ente previdenziale l'esatta conoscenza della realtà dei fatti. Il ricorrente, soggetto obbligato al pagamento, non ha provveduto ad iscriversi alla gestione separata come dovuto per legge e non ha compilato, in sede di dichiarazione dei redditi, il quadro necessario per la determinazione dei contributi da parte del Fisco ex art. 1 D.Lgs. n.
462 del 1997 e art. 10 D.Lgs. n. 241 del 1997.
L'omessa iscrizione all ancorché i redditi da lavoro autonomo siano CP_1 stati fiscalmente dichiarati, concretizza l'ipotesi di evasione contributiva di cui all'art. 116 comma 8 lett. b), e non la meno grave fattispecie di omissione contributiva di cui alla lett. a) della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui l'obbligato, pur avendo provveduto alla iscrizione, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l'omessa iscrizione configuri occultamento del rapporto e faccia presumere l'esistenza della volontà di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi. In conseguenza grava sull'obbligato inadempiente l'obbligo di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, onere che tuttavia non può reputarsi assolto in ragione dell'avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi.
La quantificazione delle sanzioni risulta operata dall secondo i CP_1 criteri fissati dalla legge.
Il ricorso va pertanto respinto.
La complessità delle questioni controverse e l'esistenza di contrasti interpretativi sulle medesime, giustificano la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa:
a) respinge il ricorso;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Bari, 16.09.2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Agnese Angiuli