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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/03/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Giuseppina Guttadauro Presidente Relatore dott. ssa Caterina Condò Giudice dott. Umberto Castagnini Giudice nella causa iscritta a ruolo generale N. 4441 2024 tra
) con l'Avv. PANERAI ILARIA Parte_1 C.F._1
Parte Ricorrente
e
difesa Controparte_1 ex lege da Avvocatura Distrettuale dello Stato - Firenze
Parte Convenuta ha pronunciato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
OGGETTO: procedimento in materia di immigrazione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
IN FATTO Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 19 ter D. Lgs. 286/1998 depositato in data 15/04/2024 , . , cittadino cinese nato il [...] in [...] impugna la decisione Parte_1 del 20/3/2024 (notificatagli a mani in pari data) con cui il Questore di Prato -adeguandosi al parere negativo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze espresso il 17.01.2024- ha respinto la sua richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 comma1.1. D.L.vo 286\1998
Nel ricorso si espone : che il ricorrente ha fatto ingresso in Italia circa 2 anni fa insieme alla moglie ., e, Persona_1 poco dopo dal suo arrivo in Italia ha presentato la richiesta d'asilo per sfuggire alla gravi condizioni di povertà in cui era costretto a vivere nel suo Paese di Origine, che, contrariamente al parere della suddetta Commissione Territoriale sussistono i presupposti perché gli venga riconosciuta la 'protezione speciale' ex art 19, c.1 e 1.1. D.L.vo 286\1998
Pagina 1 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini Pt_2
laddove venga valorizzata, alla luce della nuova riformulazione dell'art. 19 commi 1 e 1.1 D.L.vo 286\1998 la condizione di vulnerabilità in cui verrebbe a trovarsi ove fosse costretto a tornare in patria rapportata la perdita di legami sociali e familiari nel paese di provenienza al livello di integrazione sociale raggiunto in Italia, dove che infatti egli oggi lavora come operaio, ha stretto rapporti interpersonali importanti ed intrapreso a partire dal suo attivo in Italia nel 2022 un percorso di integrazione lavorativa che, a far data dal 2023 vede titolare di un impiego come operaio part-time con un reddito oggi pari a 700,00 c.a. € mensili. che il provvedimento impugnato -che non ha operato alcuna valutazione comparative proporzionata fra il suo grado di inserimento socio-lavorativo e familiare in Italia e le conseguenze connesse al suo rimpatrio- gli arrecherebbe grave danno pregiudicando in maniera irrimediabile le opportunità di integrazione faticosamente conseguite con la sua permanenza in Italia così violando il suo diritto alla vita privata e familiare espressamente richiamato dall'art 19 D.L.vo 286\1998 riconosciuto all'art. 2 Cost e all'art. 8 C.E.D.U.
che vi sarebbe anche la violazione del principio di non respingimento laddove venisse respinto in Patria in considerazione della situazione di sistematica violazione dei diritti umani dovuta alla condizione culturale, sociale, politica ed economica del Paese di provenienza (CINA) che emerge dalle principali fonti internazionali.
A dimostrazione dell'integrazione socio-lavorativa sul Territorio Nazionale ha prodotto in uno con il ricorso: Documentazione alloggiativa;
Documentazione lavorativa;
Documentazione lavorativa che , Visura del Casellario giudiziale ed ha concluso chiedendo che, accertata Per_1 la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 ed annullato il provvedimento impugnato, sia dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale e sia ordinato alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Con provvedimento del 29/04/2024. il giudice relatore per il Collegio, ravvisate gravi e comprovate ragioni, ha sospeso il provvedimento impugnato nella parte in cui ordinava al ricorrente di lasciare il Territorio Nazionale ed ha inviato le parti a fare osservazioni sulla normativa sulla protezione speciale applicabile al momento della presentazione della domanda e altresi disposto l'acquisizione di informazioni scritte ex art 213 c.p.c. a , e CP_2 CP_3
di Prato da far pervenire tempestivamente e comunque entro il 31 Controparte_4 dicembre 2024 a) regolare denuncia del rapporto di lavoro del ricorrente ( c\o Azienda SY CHUNYUN di via Padova 40 a Prato b) regolare versamento contributivo;
c) verifica delle condizioni di lavoro nella ditta suddetta con ogni informazione utile a chiarire quanto sopra evidenziato ed ha provveduto a fissare l'udienza del 20.2.2025 per la trattazione del ricorso de tenersi secondo le modalità previste ex art. 127 ter cpc con lo scambio di note scritte tra le parti.
In ossequio a quanto disposto dal G.D. nel suddetto decreto, il 2/1/2025 Controparte_4
di Prato ha depositato in atti una relazione, , da cui risulta che il ricorrente è regolarmente
[...] assunto dal dall'01/08/2023 dalla con sede a Prato, Via Parte_3
Volturno n. 25/8, che nella stessa società lavora anche la moglie del ricorrente, altresì dalle dichiarazioni rese dallo stesso è merso che il ricorrente lavora per la suddetta società già da novembre/ dicembre 2022, di percepire da gennaio 2023 una retribuzione pari ad € 500, 00 in contanti e che vive insieme alla moglie in un'abitazione per cui versano un canone mensile di € 400,00.
Pagina 2 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
Il Questura di Prato. si è costituito in giudizio tramite l'Avvocatura Controparte_1 dello Stato resistendo al ricorso di cui chiede il rigetto argomentando :
che non è stato indicato alcun elemento che esporrebbe il ricorrente ad una situazione di particolare vulnerabilità in caso di ritorno in CINA né è stata dedotta alcuna apprezzabile integrazione socio-economica né documentati legami familiari.
La causa è stata infine trattata all'udienza del 20/2/2025- tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con concessione di termine per note e produzioni osservati da entrambe le parti.
La difesa del ricorrente, nelle proprie note scritte, ha confermato le conclusioni già svolte e contestato la memoria dell'Avvocatura dello Stato, e sulla normativa relativa alla protezione speciale da applicarsi al caso di specie ha precisato che il sistema di prenotazione “prenota facile” prima dell'entrata in vigore del Decreto Cutro non indicava la data in cui veniva fissato un appuntamento. Gli appuntamenti fissati tramite questo sistema, quindi, precedenti alla modifica del sistema, non consentono di evidenziare la data effettiva in cui è stato fissato l'appuntamento del 21/07/2023, data di presentazione dell'istanza. Nel caso di specie, quindi, non risultando la data di prenotazione, l'appuntamento del 21/07/2023 deve necessariamente essere stato fissato prima del 10 Marzo 2023 e, pertanto, deve riconoscersi l'applicabilità della disciplina precedente al D.L. 20/2023.
Di ciò è conferma il fatto che l'amministrazione non ha mai contestato la tempestività della presentazione della domanda di riconoscimento della protezione speciale del Sig. . Parte_1
Altresì il difensore di parte ricorrente ha depositato in atti: Unilav buste paga 2023,buste paga 2024 visura camerale Conf. DIGUO di aggiornata, dichiarazione di cessione di Parte_3 ospitalità aggiornata corso di formazione attività ad alto rischio, estratto conto previdenziale
CP_2
Pertanto, è stata rimessa direttamente al Collegio in assenza di richiesta delle parti di ulteriore discussione orale avanti al Collegio ex art 275 c.p.c.
IN DIRITTO Osserva preliminarmente il Collegio che, in rito, correttamente il ricorrente ha impugnato avanti al Tribunale di Firenze Sezione Specializzata Immigrazione, il provvedimento del Questore di Prato che, nella sostanza, ha costituito la risposta (negativa) alla sua domanda di permesso del titolo di soggiorno anziché il parere della Commissione per il Riconoscimento della Protezione Internazionale a cui l'atto questorile si adegua.
Quanto alla normativa sostanziale applicabile al caso di specie, si condividono le valutazioni già svolte dalla difensa di parte ricorrente, non avendo mai parte convenuta contestato la tempestività della domanda presentata dalla parte ricorrente, e, in quanto appare evidente, che nel caso di specie, la domanda di protezione speciale sebbene sia stata formalizzata il 14.4.2023, alla stessa vada applicata la normativa precedente all'entrata in vigore del D.L. 20\2023 ('Cutro') in ragione di precedente data di fissazione di appuntamento ex art 7 co.2 del citato decreto (“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero nei casi in cui lo straniero ha già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della questura competente continua ad applicarsi la disciplina previgente”) .
La domanda è stata quindi presentata in epoca successiva all'entrata in vigore del D.L. 113\2018 (decreto Salvini) e in piena vigenza del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (D.l. Lamorgese) che
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ha nuovamente ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata rispetto alle restrizioni dell'ambito applicativi dell' 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 già operate dal D.L. Salvini che aveva di fatto abolito il permesso di soggiorno 'umanitario' previsto dal D.L.vo 286\1998 .
In particolare è stato reintrodotto nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico Immigrazione (ove il D.L. 113/2018 aveva epurato la protezione umanitaria) quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno il doveroso rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano ( art. 1 lett. a D.L.130\2020), quindi ha integralmente riformulato l'art 19 comma 1 e comma 1.1 introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili al riconoscimento della protezione speciale, oltre ai casi in cui lo straniero rischierebbe sottoposizione a tortura, o 'trattamenti inumani e degradanti' nel suo Paese (chiaro richiamo alla lettera dell'art. 3 C.E.D.U. e al divieto di refoulement) i casi in cui l'allontanamento possa ledere il 'diritto al rispetto della propria vita privata e familiare' (chiaro richiamo all'art. 8 C.E.D.U.)1 .
Nel caso di specie - avendo la difesa della parte ricorrente incentrato le sue produzioni e richieste sul percorso di integrazione lavorativa e sulla instaurazioni di legami familiari- , occorre dare concreto contenuto della nozione di “ vita privata e familiare ” contemplata senza ulteriori specificazioni dall'art. 8 C.E.D.U. sulla base della giurisprudenza consolidata della Corte di Strasburgo .
La Corte E.D.U. -in diverse pronunce materia di coesione familiare in cui ha valutato quando l'espulsione dello straniero possa costituire un'ingerenza nella sua vita familiare e come siffatta ingerenza vada correttamente bilanciata, alla luce dei criteri di legalità e proporzionalità, con gli interessi pubblici di cui all'art. 8 C.E.D.U. comma 2)- ha ritenuti concretato il diritto alla “vita familiare” in quelle situazioni ove, indipendentemente dalla presenza di un vincolo coniugale e di una convivenza con i soggetti coinvolti nella relazione medesima, sia accertata l'esistenza di un legame familiare anche di fatto, reale ed effettivo.
Quanto alla nozione di “ vita privata” la giurisprudenza della Corte E.D.U. che valorizza principalmente la presenza di una condizione di 'stabile insediamento' sul territorio e all'interno della comunità dello Stato ospitante : «dal momento che l'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita famigliare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata».”2 .
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Ritiene il Tribunale che il legislatore nazionale, nell'introdurre la fattispecie di protezione speciale Contr all'art. 19.1.1. (versione 'Lamorgese' oggi modificata con soppressione dei riferimenti all'art. 3 e 8 C.E.D.U. ma vigente al momento della domanda e quindi applicabile al caso di specie)senza ripristinare per intero l'art. 5 comma sesto del d.lgs 286/98 nella formulazione anteriore al D.L. 113/2018, si sia posto nella stessa ottica della Corte di Strasburgo, prevedendo una forma di protezione interna che limita il potere statale di respingimento ed espulsione ogni volta che ciò possa comportare il rischio di violazione del diritto dello straniero alla vita privata e familiare costruita nel paese ospitante, diritto comunque suscettibile di subire un affievolimento di tutela per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e di sicurezza pubblica;
In coerenza con la giurisprudenza della Corte E.D.U la suddetta norma interna ha disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento del diritto alla protezione interna indicando gli elementi parametro di valutazione quali : la natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine il che ha rende possibile bilanciare la maturazione di un sistema di significative relazioni familiari e sociali nel territorio italiano col grado affievolimento di quei legami nel Paese di origine (vedi in particolare gli enunciati interpretativi dell'ordinanza di rimessione alle suddette Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 2020 3).
E' ben riconoscibile l'elemento comune tra la protezione speciale del D.L. Lamorgese e quella umanitaria che riposa proprio sul rilievo dato al rischio di compromissione di diritti fondamentali
– ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – in caso di rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
Si deve invece osservare, quale elemento differenziale, che per la” protezione speciale” riformulata dal D.L. Lamorgese, è stata introdotta una nozione di “comparazione” fra la situazione dello straniero in Italia e quella che ritroverebbe, se rimpatriato, diversa e più ampia di quella elaborata p.es dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 24413/2021 per la protezione umanitaria ex art 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 vigente 'ante' D.L. 113\2018, perché svincolata dalla configurabilità di un rischio di compromissione dei diritti fondamentali della persona nel medesimo paese di origine (vedi in particolare gli enunciati interpretativi dell'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 20204).
Di talché, per valutare se l'allontanamento potrebbe o meno determinare un non giustificabile rischio di lesione dei diritti di cui all'art. 8 C.E.D.U. cui consegue il diritto alla protezione speciale è sufficiente bilanciare la maturazione di un sistema di significative relazioni familiari e sociali nel territorio italiano col grado affievolimento di quei legami nel Paese di origine , sempre salva
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l'eventuale necessità di ulteriore bilanciamento con l'esistenza di ragioni di sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica e di protezione della salute, richiamate dalla stessa seconda parte dell'art. 8 C.E.D.U.,.
NEL MERITO Tanto premesso in diritto, tornando al caso di specie, il Tribunale , pur escludendosi ragioni legittimanti la protezione speciale che si basino sulla attuale situazione sociopolitica del Paese di provenienza, nel caso di specie la normativa sopravvenuta, applicati i suddetti criteri ermeneutici, ritiene che la domanda meriti accoglimento ravvisando, alla luce della documentazione prodotta per dimostrare il percorso di integrazione in Italia, i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, D. Lgs. 286/1998 ratione temporis vigente.
A tal fine va infatti valorizzato quale elemento di vulnerabilità individuale ed integrazione, il significativo percorso di integrazione lavorativa e sociale in Italia, adeguatamente documentato.
Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente in Italia dal 2022, abbia avviato un percorso di integrazione, specialmente sotto l'aspetto lavorativo;
infatti, attualmente, come risulta dalle produzioni in atti, risulta lavorare dal 1.8.2023 con contratto a tempo indeterminato come operaio part time presso con sede a Prato, come da estratto Parte_3 CP_ previdenziale anche se dalla relazione dell' di Prato, risulta che il Controparte_4 ricorrente lavori presso la suddetta società già da novembre/dicembre 2022 e percependo uno stipendio pari ad € 500,00 mensili ( all. Relazione di Prato), altresì preso la Controparte_4 stessa società lavora anche la moglie del ricorrente con contratto a tempo Persona_1 indeterminato ( all. 5 ricorso).
Il ricorrente vive insieme alla moglie in un'abitazione sita in Prato, via Clitumno n. 21, come da dichiarazione di ospitalità depositata in atti ( all. 13 nota del 17.2.2025) e per cui versa un canone mensile di € 400,00 come dichiarato dallo stesso ricorrente agli Ispettori del lavoro di Prato (all. Relazione di Prato). Controparte_4
Altresì il ricorrente ha seguito anche un corso di formazione per attività ad alto rischio ( all. 14 nota del 17.2.2025).
Tutto ciò dimostra la volontà del ricorrente di costruirsi un percorso lavorativo, con un reddito che è tale da consentirle di conquistarsi una propria vita autonoma sul territorio nazionale.
Non va comunque sottovalutato il timore del ricorrente di un 'rientro' nel suo paese di origine, visto che vi manca oramai da diversi anni e prognosticamene incontrerebbe difficoltà ad un immediato reinserimento sociale e perderebbe quella indipendenza e dignità di condizioni vita, raggiunta in Italia( si ricorda come la durata della permanenza sul Territorio Nazionale sia elemento da tenere in conto nell'accertamento del diritto a non essere espulso).
Quanto sopra appurato e raffrontato -evidenziato che la certificazione penale acquisita tramite il P.M., esente da segnalazioni di rilievo non evidenzia alcun sintomo di pericolosità- fa ritenere che l'allontanamento forzato dal territorio nazionale sarebbe lesivo della vita privata del ricorrente così come delineata dall'elaborazione europea dell'art. 8 C.E.D.U. e recepita dalla legislazione nazionale .
Pertanto, nella ricorrenza dei presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 D.L.vo 286\1998, va riconosciuto al ricorrente il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno “ per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi
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del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI formulazione vigente alla data di presentazione del ricorso .
Si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione dei motivi dell'accoglimento del ricorso che attengono a valutazione di circostanze consolidatesi dopo la pronunzia della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale.
P.Q.M.
Il Tribunale , definitivamente decidendo, in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi Parte_1 dell'art. 19, comma 1.2, D. Lgs. 286/1998, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), D. L. 21 ottobre 2020, n. 130, di durata biennale convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato e ne dispone il rilascio da parte del Questore competente;
spese interamente compensate. dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 5.3.2025
Il Presidente est.
D.ssa Giuseppina Guttadauro
Pagina 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così recita infatti l'attuale formulazione della norma: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento
o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.” 2 Vedi sentenza Niemiets c. Germania del 16 dicembre del 1992 e quanto in ultimo affermato nella sentenza del 14 Per_ febbraio 2019, c. Italia: 3 Art. 8 C.E.D.U: 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.». 4 (secondo l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 2020 “il nuovo articolo 19, co. 1.1
d.lgs. 286/98, introduce la “protezione speciale” per la tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare, «ossia una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le “ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la “solidità” dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine.»;
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Giuseppina Guttadauro Presidente Relatore dott. ssa Caterina Condò Giudice dott. Umberto Castagnini Giudice nella causa iscritta a ruolo generale N. 4441 2024 tra
) con l'Avv. PANERAI ILARIA Parte_1 C.F._1
Parte Ricorrente
e
difesa Controparte_1 ex lege da Avvocatura Distrettuale dello Stato - Firenze
Parte Convenuta ha pronunciato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
OGGETTO: procedimento in materia di immigrazione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
IN FATTO Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 19 ter D. Lgs. 286/1998 depositato in data 15/04/2024 , . , cittadino cinese nato il [...] in [...] impugna la decisione Parte_1 del 20/3/2024 (notificatagli a mani in pari data) con cui il Questore di Prato -adeguandosi al parere negativo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze espresso il 17.01.2024- ha respinto la sua richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 comma1.1. D.L.vo 286\1998
Nel ricorso si espone : che il ricorrente ha fatto ingresso in Italia circa 2 anni fa insieme alla moglie ., e, Persona_1 poco dopo dal suo arrivo in Italia ha presentato la richiesta d'asilo per sfuggire alla gravi condizioni di povertà in cui era costretto a vivere nel suo Paese di Origine, che, contrariamente al parere della suddetta Commissione Territoriale sussistono i presupposti perché gli venga riconosciuta la 'protezione speciale' ex art 19, c.1 e 1.1. D.L.vo 286\1998
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Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini Pt_2
laddove venga valorizzata, alla luce della nuova riformulazione dell'art. 19 commi 1 e 1.1 D.L.vo 286\1998 la condizione di vulnerabilità in cui verrebbe a trovarsi ove fosse costretto a tornare in patria rapportata la perdita di legami sociali e familiari nel paese di provenienza al livello di integrazione sociale raggiunto in Italia, dove che infatti egli oggi lavora come operaio, ha stretto rapporti interpersonali importanti ed intrapreso a partire dal suo attivo in Italia nel 2022 un percorso di integrazione lavorativa che, a far data dal 2023 vede titolare di un impiego come operaio part-time con un reddito oggi pari a 700,00 c.a. € mensili. che il provvedimento impugnato -che non ha operato alcuna valutazione comparative proporzionata fra il suo grado di inserimento socio-lavorativo e familiare in Italia e le conseguenze connesse al suo rimpatrio- gli arrecherebbe grave danno pregiudicando in maniera irrimediabile le opportunità di integrazione faticosamente conseguite con la sua permanenza in Italia così violando il suo diritto alla vita privata e familiare espressamente richiamato dall'art 19 D.L.vo 286\1998 riconosciuto all'art. 2 Cost e all'art. 8 C.E.D.U.
che vi sarebbe anche la violazione del principio di non respingimento laddove venisse respinto in Patria in considerazione della situazione di sistematica violazione dei diritti umani dovuta alla condizione culturale, sociale, politica ed economica del Paese di provenienza (CINA) che emerge dalle principali fonti internazionali.
A dimostrazione dell'integrazione socio-lavorativa sul Territorio Nazionale ha prodotto in uno con il ricorso: Documentazione alloggiativa;
Documentazione lavorativa;
Documentazione lavorativa che , Visura del Casellario giudiziale ed ha concluso chiedendo che, accertata Per_1 la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 ed annullato il provvedimento impugnato, sia dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale e sia ordinato alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Con provvedimento del 29/04/2024. il giudice relatore per il Collegio, ravvisate gravi e comprovate ragioni, ha sospeso il provvedimento impugnato nella parte in cui ordinava al ricorrente di lasciare il Territorio Nazionale ed ha inviato le parti a fare osservazioni sulla normativa sulla protezione speciale applicabile al momento della presentazione della domanda e altresi disposto l'acquisizione di informazioni scritte ex art 213 c.p.c. a , e CP_2 CP_3
di Prato da far pervenire tempestivamente e comunque entro il 31 Controparte_4 dicembre 2024 a) regolare denuncia del rapporto di lavoro del ricorrente ( c\o Azienda SY CHUNYUN di via Padova 40 a Prato b) regolare versamento contributivo;
c) verifica delle condizioni di lavoro nella ditta suddetta con ogni informazione utile a chiarire quanto sopra evidenziato ed ha provveduto a fissare l'udienza del 20.2.2025 per la trattazione del ricorso de tenersi secondo le modalità previste ex art. 127 ter cpc con lo scambio di note scritte tra le parti.
In ossequio a quanto disposto dal G.D. nel suddetto decreto, il 2/1/2025 Controparte_4
di Prato ha depositato in atti una relazione, , da cui risulta che il ricorrente è regolarmente
[...] assunto dal dall'01/08/2023 dalla con sede a Prato, Via Parte_3
Volturno n. 25/8, che nella stessa società lavora anche la moglie del ricorrente, altresì dalle dichiarazioni rese dallo stesso è merso che il ricorrente lavora per la suddetta società già da novembre/ dicembre 2022, di percepire da gennaio 2023 una retribuzione pari ad € 500, 00 in contanti e che vive insieme alla moglie in un'abitazione per cui versano un canone mensile di € 400,00.
Pagina 2 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
Il Questura di Prato. si è costituito in giudizio tramite l'Avvocatura Controparte_1 dello Stato resistendo al ricorso di cui chiede il rigetto argomentando :
che non è stato indicato alcun elemento che esporrebbe il ricorrente ad una situazione di particolare vulnerabilità in caso di ritorno in CINA né è stata dedotta alcuna apprezzabile integrazione socio-economica né documentati legami familiari.
La causa è stata infine trattata all'udienza del 20/2/2025- tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con concessione di termine per note e produzioni osservati da entrambe le parti.
La difesa del ricorrente, nelle proprie note scritte, ha confermato le conclusioni già svolte e contestato la memoria dell'Avvocatura dello Stato, e sulla normativa relativa alla protezione speciale da applicarsi al caso di specie ha precisato che il sistema di prenotazione “prenota facile” prima dell'entrata in vigore del Decreto Cutro non indicava la data in cui veniva fissato un appuntamento. Gli appuntamenti fissati tramite questo sistema, quindi, precedenti alla modifica del sistema, non consentono di evidenziare la data effettiva in cui è stato fissato l'appuntamento del 21/07/2023, data di presentazione dell'istanza. Nel caso di specie, quindi, non risultando la data di prenotazione, l'appuntamento del 21/07/2023 deve necessariamente essere stato fissato prima del 10 Marzo 2023 e, pertanto, deve riconoscersi l'applicabilità della disciplina precedente al D.L. 20/2023.
Di ciò è conferma il fatto che l'amministrazione non ha mai contestato la tempestività della presentazione della domanda di riconoscimento della protezione speciale del Sig. . Parte_1
Altresì il difensore di parte ricorrente ha depositato in atti: Unilav buste paga 2023,buste paga 2024 visura camerale Conf. DIGUO di aggiornata, dichiarazione di cessione di Parte_3 ospitalità aggiornata corso di formazione attività ad alto rischio, estratto conto previdenziale
CP_2
Pertanto, è stata rimessa direttamente al Collegio in assenza di richiesta delle parti di ulteriore discussione orale avanti al Collegio ex art 275 c.p.c.
IN DIRITTO Osserva preliminarmente il Collegio che, in rito, correttamente il ricorrente ha impugnato avanti al Tribunale di Firenze Sezione Specializzata Immigrazione, il provvedimento del Questore di Prato che, nella sostanza, ha costituito la risposta (negativa) alla sua domanda di permesso del titolo di soggiorno anziché il parere della Commissione per il Riconoscimento della Protezione Internazionale a cui l'atto questorile si adegua.
Quanto alla normativa sostanziale applicabile al caso di specie, si condividono le valutazioni già svolte dalla difensa di parte ricorrente, non avendo mai parte convenuta contestato la tempestività della domanda presentata dalla parte ricorrente, e, in quanto appare evidente, che nel caso di specie, la domanda di protezione speciale sebbene sia stata formalizzata il 14.4.2023, alla stessa vada applicata la normativa precedente all'entrata in vigore del D.L. 20\2023 ('Cutro') in ragione di precedente data di fissazione di appuntamento ex art 7 co.2 del citato decreto (“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero nei casi in cui lo straniero ha già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della questura competente continua ad applicarsi la disciplina previgente”) .
La domanda è stata quindi presentata in epoca successiva all'entrata in vigore del D.L. 113\2018 (decreto Salvini) e in piena vigenza del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (D.l. Lamorgese) che
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ha nuovamente ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata rispetto alle restrizioni dell'ambito applicativi dell' 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 già operate dal D.L. Salvini che aveva di fatto abolito il permesso di soggiorno 'umanitario' previsto dal D.L.vo 286\1998 .
In particolare è stato reintrodotto nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico Immigrazione (ove il D.L. 113/2018 aveva epurato la protezione umanitaria) quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno il doveroso rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano ( art. 1 lett. a D.L.130\2020), quindi ha integralmente riformulato l'art 19 comma 1 e comma 1.1 introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili al riconoscimento della protezione speciale, oltre ai casi in cui lo straniero rischierebbe sottoposizione a tortura, o 'trattamenti inumani e degradanti' nel suo Paese (chiaro richiamo alla lettera dell'art. 3 C.E.D.U. e al divieto di refoulement) i casi in cui l'allontanamento possa ledere il 'diritto al rispetto della propria vita privata e familiare' (chiaro richiamo all'art. 8 C.E.D.U.)1 .
Nel caso di specie - avendo la difesa della parte ricorrente incentrato le sue produzioni e richieste sul percorso di integrazione lavorativa e sulla instaurazioni di legami familiari- , occorre dare concreto contenuto della nozione di “ vita privata e familiare ” contemplata senza ulteriori specificazioni dall'art. 8 C.E.D.U. sulla base della giurisprudenza consolidata della Corte di Strasburgo .
La Corte E.D.U. -in diverse pronunce materia di coesione familiare in cui ha valutato quando l'espulsione dello straniero possa costituire un'ingerenza nella sua vita familiare e come siffatta ingerenza vada correttamente bilanciata, alla luce dei criteri di legalità e proporzionalità, con gli interessi pubblici di cui all'art. 8 C.E.D.U. comma 2)- ha ritenuti concretato il diritto alla “vita familiare” in quelle situazioni ove, indipendentemente dalla presenza di un vincolo coniugale e di una convivenza con i soggetti coinvolti nella relazione medesima, sia accertata l'esistenza di un legame familiare anche di fatto, reale ed effettivo.
Quanto alla nozione di “ vita privata” la giurisprudenza della Corte E.D.U. che valorizza principalmente la presenza di una condizione di 'stabile insediamento' sul territorio e all'interno della comunità dello Stato ospitante : «dal momento che l'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita famigliare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata».”2 .
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Ritiene il Tribunale che il legislatore nazionale, nell'introdurre la fattispecie di protezione speciale Contr all'art. 19.1.1. (versione 'Lamorgese' oggi modificata con soppressione dei riferimenti all'art. 3 e 8 C.E.D.U. ma vigente al momento della domanda e quindi applicabile al caso di specie)senza ripristinare per intero l'art. 5 comma sesto del d.lgs 286/98 nella formulazione anteriore al D.L. 113/2018, si sia posto nella stessa ottica della Corte di Strasburgo, prevedendo una forma di protezione interna che limita il potere statale di respingimento ed espulsione ogni volta che ciò possa comportare il rischio di violazione del diritto dello straniero alla vita privata e familiare costruita nel paese ospitante, diritto comunque suscettibile di subire un affievolimento di tutela per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e di sicurezza pubblica;
In coerenza con la giurisprudenza della Corte E.D.U la suddetta norma interna ha disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento del diritto alla protezione interna indicando gli elementi parametro di valutazione quali : la natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine il che ha rende possibile bilanciare la maturazione di un sistema di significative relazioni familiari e sociali nel territorio italiano col grado affievolimento di quei legami nel Paese di origine (vedi in particolare gli enunciati interpretativi dell'ordinanza di rimessione alle suddette Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 2020 3).
E' ben riconoscibile l'elemento comune tra la protezione speciale del D.L. Lamorgese e quella umanitaria che riposa proprio sul rilievo dato al rischio di compromissione di diritti fondamentali
– ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – in caso di rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
Si deve invece osservare, quale elemento differenziale, che per la” protezione speciale” riformulata dal D.L. Lamorgese, è stata introdotta una nozione di “comparazione” fra la situazione dello straniero in Italia e quella che ritroverebbe, se rimpatriato, diversa e più ampia di quella elaborata p.es dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 24413/2021 per la protezione umanitaria ex art 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 vigente 'ante' D.L. 113\2018, perché svincolata dalla configurabilità di un rischio di compromissione dei diritti fondamentali della persona nel medesimo paese di origine (vedi in particolare gli enunciati interpretativi dell'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 20204).
Di talché, per valutare se l'allontanamento potrebbe o meno determinare un non giustificabile rischio di lesione dei diritti di cui all'art. 8 C.E.D.U. cui consegue il diritto alla protezione speciale è sufficiente bilanciare la maturazione di un sistema di significative relazioni familiari e sociali nel territorio italiano col grado affievolimento di quei legami nel Paese di origine , sempre salva
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l'eventuale necessità di ulteriore bilanciamento con l'esistenza di ragioni di sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica e di protezione della salute, richiamate dalla stessa seconda parte dell'art. 8 C.E.D.U.,.
NEL MERITO Tanto premesso in diritto, tornando al caso di specie, il Tribunale , pur escludendosi ragioni legittimanti la protezione speciale che si basino sulla attuale situazione sociopolitica del Paese di provenienza, nel caso di specie la normativa sopravvenuta, applicati i suddetti criteri ermeneutici, ritiene che la domanda meriti accoglimento ravvisando, alla luce della documentazione prodotta per dimostrare il percorso di integrazione in Italia, i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, D. Lgs. 286/1998 ratione temporis vigente.
A tal fine va infatti valorizzato quale elemento di vulnerabilità individuale ed integrazione, il significativo percorso di integrazione lavorativa e sociale in Italia, adeguatamente documentato.
Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente in Italia dal 2022, abbia avviato un percorso di integrazione, specialmente sotto l'aspetto lavorativo;
infatti, attualmente, come risulta dalle produzioni in atti, risulta lavorare dal 1.8.2023 con contratto a tempo indeterminato come operaio part time presso con sede a Prato, come da estratto Parte_3 CP_ previdenziale anche se dalla relazione dell' di Prato, risulta che il Controparte_4 ricorrente lavori presso la suddetta società già da novembre/dicembre 2022 e percependo uno stipendio pari ad € 500,00 mensili ( all. Relazione di Prato), altresì preso la Controparte_4 stessa società lavora anche la moglie del ricorrente con contratto a tempo Persona_1 indeterminato ( all. 5 ricorso).
Il ricorrente vive insieme alla moglie in un'abitazione sita in Prato, via Clitumno n. 21, come da dichiarazione di ospitalità depositata in atti ( all. 13 nota del 17.2.2025) e per cui versa un canone mensile di € 400,00 come dichiarato dallo stesso ricorrente agli Ispettori del lavoro di Prato (all. Relazione di Prato). Controparte_4
Altresì il ricorrente ha seguito anche un corso di formazione per attività ad alto rischio ( all. 14 nota del 17.2.2025).
Tutto ciò dimostra la volontà del ricorrente di costruirsi un percorso lavorativo, con un reddito che è tale da consentirle di conquistarsi una propria vita autonoma sul territorio nazionale.
Non va comunque sottovalutato il timore del ricorrente di un 'rientro' nel suo paese di origine, visto che vi manca oramai da diversi anni e prognosticamene incontrerebbe difficoltà ad un immediato reinserimento sociale e perderebbe quella indipendenza e dignità di condizioni vita, raggiunta in Italia( si ricorda come la durata della permanenza sul Territorio Nazionale sia elemento da tenere in conto nell'accertamento del diritto a non essere espulso).
Quanto sopra appurato e raffrontato -evidenziato che la certificazione penale acquisita tramite il P.M., esente da segnalazioni di rilievo non evidenzia alcun sintomo di pericolosità- fa ritenere che l'allontanamento forzato dal territorio nazionale sarebbe lesivo della vita privata del ricorrente così come delineata dall'elaborazione europea dell'art. 8 C.E.D.U. e recepita dalla legislazione nazionale .
Pertanto, nella ricorrenza dei presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 D.L.vo 286\1998, va riconosciuto al ricorrente il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno “ per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi
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del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI formulazione vigente alla data di presentazione del ricorso .
Si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione dei motivi dell'accoglimento del ricorso che attengono a valutazione di circostanze consolidatesi dopo la pronunzia della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale.
P.Q.M.
Il Tribunale , definitivamente decidendo, in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi Parte_1 dell'art. 19, comma 1.2, D. Lgs. 286/1998, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), D. L. 21 ottobre 2020, n. 130, di durata biennale convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato e ne dispone il rilascio da parte del Questore competente;
spese interamente compensate. dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 5.3.2025
Il Presidente est.
D.ssa Giuseppina Guttadauro
Pagina 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così recita infatti l'attuale formulazione della norma: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento
o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.” 2 Vedi sentenza Niemiets c. Germania del 16 dicembre del 1992 e quanto in ultimo affermato nella sentenza del 14 Per_ febbraio 2019, c. Italia: 3 Art. 8 C.E.D.U: 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.». 4 (secondo l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 2020 “il nuovo articolo 19, co. 1.1
d.lgs. 286/98, introduce la “protezione speciale” per la tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare, «ossia una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le “ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la “solidità” dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine.»;