Ordinanza collegiale 23 maggio 2023
Sentenza 19 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 19/12/2023, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/12/2023
N. 00574/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00274/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 274 del 2016, proposto da
-OMISSIS-. in liquidazione, in persona del liquidatore in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Mario Petrella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Avezzano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Guido Blandini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Vincenzo Salvi in L’Aquila, via XXIV Maggio n. 26;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
dell’ordinanza n. -OMISSIS-, con la quale il Comune di Avezzano ha ordinato alla società ricorrente la demolizione di una rampa d’accesso, eseguita in difformità al titolo abilitativo edilizio con occupazione di suolo pubblico, ed il ripristino dello stato dei luoghi.
Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Avezzano e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 la dott.ssa Rosanna Perilli;
Viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 8-10 giugno 2016 e depositato il 17 giugno 2016, la società ricorrente ha domandato l’annullamento dell’ordinanza n. -OMISSIS-, con la quale il dirigente del Settore sviluppo e pianificazione urbanistica del Comune di Avezzano l’ha diffidata ad effettuare la rimozione di una rampa di accesso al piano stradale, eseguita in difformità rispetto al titolo abilitativo edilizio, e di un parcheggio realizzato su un’area appartenente al demanio stradale, nonché il ripristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni dal 9 aprile 2016, data nella quale la predetta ordinanza è stata notificata.
In particolare, la società ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di istruttoria e carenza di motivazione nonché per violazione degli articoli 33 e 35 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
1.1. Hanno resistito al ricorso il Comune di Avezzano e la controinteressata.
1.2. Con ordinanza collegiale n. 283 del 23 maggio 2023, questo Tribunale ha dichiarato l’interruzione del processo per morte del difensore della controinteressata.
1.3. Con ricorso per riassunzione notificato in data 7 agosto 2023 e depositato in data 8 agosto 2023, la società ricorrente - nelle more posta in liquidazione volontaria - si è costituita in giudizio riportandosi integralmente al ricorso introduttivo.
1.4. Alla pubblica udienza dell’8 novembre 2023, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato.
Il presente giudizio non ha ad oggetto il nesso causale tra la realizzazione della rampa di accesso al capannone della società ricorrente ed il cedimento del terrapieno posto al confine con la proprietà della controinteressata, questione sulla quale la parte ricorrente ha focalizzato le proprie difese nella memoria depositata in data 5 ottobre 2023, corredata delle perizie depositate in data 27 settembre 2023 e 4 ottobre 2023.
L’oggetto del presente giudizio riguarda invece la conformità della realizzazione della rampa di accesso al permesso di costruire n. -OMISSIS-, rilasciato alla società ricorrente in data -OMISSIS-.
2.1. Nel progetto approvato è prevista la costruzione di una rampa di accesso sul lato ovest del capannone, con una fascia di rispetto - pari a metri 4,60 dal confine con l’area di proprietà della controinteressata - per la realizzazione di un intervento di viabilità pubblica, in vista del quale la società ricorrente, in data -OMISSIS-, ha ceduto a titolo gratuito al Comune di Avezzano, ai sensi dell’articolo 3.5 delle NTA al PRG all’epoca vigente, la porzione dell’area interessata dalla viabilità del PRG, in cambio del recupero della sua potenzialità edificatoria.
Dal verbale di accertamento della Polizia locale, redatto all’esito di un sopralluogo effettuato in data -OMISSIS-, risulta che la società ricorrente ha realizzato una rampa di accesso larga metri 9,10, misurati dalla parete perimetrale del capannone al confine con la proprietà della controinteressata, per cui non risulta rispettata, sul lato ovest, la predetta distanza di metri 4,60.
A conferma della correttezza di tale accertamento, osserva il Collegio che la mancata osservanza della distanza di metri 4,60 dal confine con l’area di proprietà della controinteressata è stata accertata ex post anche dal tecnico che ha redatto la perizia di parte prodotta dalla società ricorrente in data 2023 (perizia a firma dell’architetto -OMISSIS-, depositata dalla parte ricorrente in data 4 ottobre 2023, pagina 11).
2.2. Tale distanza minima non è stata rispettata neppure sul lato posto alla fine della rampa, ove risulta cha la società ricorrente abbia realizzato i parcheggi esterni al capannone anche sull’area ceduta gratuitamente al Comune per la realizzazione delle opere di viabilità ed acquisita al demanio stradale.
2.3. Il Comune di Avezzano ha pertanto correttamente esercitato il potere di vigilanza di cui agli articoli 27, 33 e 35 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sulla scorta di presupposti debitamente accertati con un verbale di sopralluogo dotato di efficacia probatoria privilegiata, avverso il quale non è stata proposta querela di falso ed i cui contenuti non risultano smentiti dalle inconferenti, generiche e tautologiche argomentazioni addotte dalla parte ricorrente, quali l’aver effettuato un mero intervento di “depolverizzazione” dell’area ceduta, in sostituzione del Comune rimasto inerte, ovvero l’impossibilità di comprendere, in ragione del difetto di istruttoria dell’atto impugnato, l’effettiva portata dei lavori di demolizione necessari al ripristino dell’area sopposta a vincolo per la viabilità pubblica.
2.4. L’occupazione abusiva dell’area ceduta al Comune è altresì confermata dal verbale di sequestro preventivo dell’area, effettuato dalla Polizia giudiziaria e convalidato dal Giudice per le indagini preliminari in data -OMISSIS-, oltre che dalla documentazione fotografica prodotta dalla parte resistente.
Dal verbale di sequestro preventivo risulta infatti che “L’area ceduta al Comune è stata asfaltata e sistemata in sintesi con aiuole e parcheggi, con la messa in opera di cartelli di indicazione dell’attività, realizzando di fatto, un ampliamento del lotto urbanistico su spazio pubblico, tramite allargamento della rampa di accesso e dello spazio di distribuzione e accesso all’edificio sul lato Ovest”.
Discende da ciò che la società ricorrente non si è limitata ad effettuare, come dalla stessa sostenuto, un intervento di manutenzione ordinaria dell’area demaniale, peraltro mai autorizzato dall’ente proprietario della stessa, ma ha provveduto a realizzare una pertinenza del capannone mediante l’estensione del parcheggio sull’area demaniale.
2.5. Il Collegio non ravvisa perciò la sussistenza del difetto di istruttoria né tantomeno l’assenza dei presupposti per l’esercizio del potere sanzionatorio in materia edilizia.
2.6. Quanto al difetto di motivazione in relazione alla corrispondenza dell’intervento di ripristino ordinato dal Comune all’interesse pubblico, osserva il Collegio che il potere sanzionatorio in materia edilizia non necessita di una puntuale motivazione.
Dalla natura vincolata del potere di repressione degli abusi edilizi discende infatti che l’onere di motivazione dell’ordinanza di demolizione delle opere abusive deve ritenersi soddisfatto con la descrizione delle stesse e con il riscontro oggettivo della loro abusività, senza che sia richiesta una specifica valutazione in ordine all’attualità delle ragioni di interesse pubblico che giustificano il ripristino della legalità violata, in relazione agli interessi privati coinvolti nella fattispecie concreta (Consiglio di Stato, sezione VI, 24 marzo 2023, n. 3001).
3. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza della società ricorrente e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente a rifondere al Comune di Avezzano ed alla controinteressata le spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre accessori, di cui euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori, in favore del Comune di Avezzano ed euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori, in favore della controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore
Massimo Baraldi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosanna Perilli | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.