Art. 4. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 3
- Legge 6 marzo 2006, n. 117
Articolo 4 della Legge 6 marzo 2006, n. 117
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26 marzo 2006
26 marzo 2006