Articolo 1 della Legge 11 dicembre 1985, n. 767
Articolo 2
Versione
28 dicembre 1985
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla rappresentanza in materia di vendita internazionale di merci, adottata a Ginevra il 17 febbraio 1983, con risoluzione finale adottata a Ginevra il 15 febbraio 1983.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1985