TRIB
Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 05/12/2024, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di RI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di conIGlio in persona dei magistrati
Dr. Barbara Licitra Presidente relatore
Dr. Sara Cargasacchi Giudice
Dr. Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 54/2024 promossa da
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PARISI DIANA
e
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. PARISI DIANA CP_1 C.F._2
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
RAGIONI DELLA DECISIONE
e adivano il Tribunale di RI, Parte_1 CP_1
esponendo:
• la IGnora e il IGnor hanno contratto Parte_1 CP_1
matrimonio civile il giorno 29/09/1989 in Chiesa In Valmalenco (SO), adottando il regime di separazione dei beni (doc. 1); • Dall'unione sono nati due figli (i) nato in [...] Persona_1
29/08/1990 a RI e (ii) nato in data [...] a [...], oggi entrambi residenti Persona_2
pagina 1 di 4 in Chiesa Valmalenco Via V Alpini, 26/a (doc. 2); • I coniugi stabilirono la vita coniugale in Chiesa In
Valmalenco presso l'abitazione del marito, durante il matrimonio la IG.a acquistò un' Pt_1
abitazione in Cosio In LT dove trasferì la residenza;
• Oggi, venuta meno l'affectio maritalis, i coniugi hanno deciso di chiedere contestualmente la separazione consensuale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
• gli stessi hanno raggiunto un accordo su tutti gli aspetti relativi ai loro rapporti, così come indicato nelle seguenti condizioni: I. I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco;
II. la casa familiare sita in Chiesa In Valmalenco alla via V Alpini 26/a di esclusiva proprietà del rimarrà assegnata allo stesso che continuerà ad abitarla, anche insieme ai suoi figli CP_1
nel caso decidessero di tornare presso l'abitazione paterna, mentre la IG.a Parte_1
abiterà nella sua abitazione di Cosio in LT. III. la IGnora
[...] Parte_1
provvederà ad asportare i suoi beni personali presenti nella casa familiare e ciò
[...]
previo accordo circa tempi e modalità per l'accesso; IV. Il figlio è maggiorenne e da Persona_1
molto tempo autosufficiente, lavora e vive in Svizzera, seppur mantenendo la residenza in Chiesa in
Valmalenco alla via V Alpini 26/a presso la casa familiare. V. Il figlio anch'esso Persona_2
maggiorenne e residente in [...] presso la casa familiare presenta una lieve forma di disabilità - invalidità di tipo esclusivamente fisico ( ridotte o impedite capacità motorie / deambulatorie) per cui ha accesso ad alcune agevolazioni previste dalla legge 104, continuerà a ricevere un aiuto economico dal padre ed entrambi i genitori si rendono sin d'oggi disponibili ad accogliere il figlio presso la loro abitazione. VI. Posto che la IG.a ha scelto in Pt_1
accordo con il marito di occuparsi a tempo pieno della sua famiglia, il IG. , stante lo CP_1
stato di disoccupazione della moglie evidentemente non facilmente modificabile, verserà entro il quindicesimo giorno di ciascun mese euro 100,00 per il figlio ed euro 800,00 per Persona_2
IGnora , entrambi gli assegni verranno annualmente rivalutati Parte_1
secondo gli indici Istat dell'aumento al costo della vita a far tempo dal 1 gennaio 2025. VII. le parti chiedono di valersi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione avanti il giudice relatore con il deposito di note scritte, a tal fine dichiarano sin d'ora di non volersi riconciliare e rinunciano concordemente al deposito giudiziale della documentazione economica. VIII. le spese di giudizio sono divise paritariamente tra le parti;
I ricorrenti chiedevano:
I. che il Tribunale adito disponga gli opportuni provvedimenti di legge per addivenire alla separazione, nomini il giudice relatore per verificare la sussistenza delle condizioni necessarie alla presente pagina 2 di 4 separazione consensuale per poi trasmettere la causa in decisione collegiale volta ad emettere pronuncia di separazione personale degli stessi, alle condizioni sopra concordate, e per l'effetto provvedere alla omologazione della medesima;
II. Che il Tribunale adito, decorsi i termini di legge voglia altresì pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione.
Con sentenza 18 4 24 veniva dichiarata la separazione dei coniugi parti in causa, alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
Con note congiunte 21 10 24 le parti così concludevano:
Con il presente atto la difesa rassegna le seguenti istanze e conclusioni congiunte come già esposte nel ricorso:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e quindi pronunciare sentenza di divorzio alle medesime condizioni della separazione prevedendo che: a) I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco;
b) la casa familiare sita in Chiesa In Valmalenco alla via V Alpini 26/a di esclusiva proprietà del rimarrà assegnata allo stesso che continuerà ad abitarla, anche CP_1
insieme ai suoi figli nel caso decidessero di tornare presso l'abitazione paterna, mentre la IG.a abiterà nella sua abitazione di Cosio in LT. c) la IGnora Parte_1
provvederà ad asportare i suoi beni personali presenti nella Parte_1
casa familiare e ciò previo accordo circa tempi e modalità per l'accesso; d) il IG. CP_1
verserà entro il quindicesimo giorno di ciascun mese euro 100,00 per il figlio sin tanto Persona_2
che vivrà presso la madre ed euro 800,00 per IGnora , Parte_1
entrambi gli assegni verranno annualmente rivalutati secondo gli indici Istat dell'aumento al costo della vita a far tempo dal 1 gennaio 2025. e) le spese di giudizio compensate integralmente tra le parti
E con il presente atto le parti SI.ra (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
LT (SO) alla via Maggiore 67 e il SI. , (C.F ) nato a CP_1 C.F._2
11/11/1950 a Chiesa In Valmalenco e residente in [...], 2) con riferimento al loro matrimonio civile celebrato il giorno 29/09/1989 in Chiesa In Valmalenco (SO) in regime di separazione dei beni da cui sono nati due figli (i) nato in data [...] a Persona_1
RI e (ii) nato in data [...] a [...], dichiarano di non avere intenzione di Persona_2
riconciliarsi, rinunziano ai termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche e prestano pagina 3 di 4 piena acquiescenza all'emananda sentenza, chiedono di pronunciare sentenza di divorzio alle medesime condizioni degli accordi intervenuti tra le parti per la separazione consensuale, e quindi pronunciare il divorzio alle medesime condizioni dell'omologata separazione, confermano le pattuizioni di cui all'atto introduttivo e dell'intervenuta separazione, confermano solennemente le istanze e conclusioni a definizione del ricorso congiunto di separazione e divorzio come sopra ripresentate dall'avvocato Diana Parisi, tutto ciò mediante sottoscrizione qui sotto in calce.
Con provvedimento 20 11 24 la causa veniva trattenuta in decisione.
P.Q.M.
il Tribunale di RI in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
il giorno 29/09/1989 in Chiesa In Valmalenco (SO), e trascritto nei registri dello CP_1
Stato Civile del predetto comune, reg. atti di matrimonio parte I, n. 3, anno 1989, alle condizioni indicate concordemente dai coniugi nelle conclusioni congiunte sopra riportate;
- dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il Parte_1
cognome del coniuge, che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in RI, nella camera di conIGlio 21 11 24
Il Presidente est.
Dr.ssa Barbara Licitra
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di RI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di conIGlio in persona dei magistrati
Dr. Barbara Licitra Presidente relatore
Dr. Sara Cargasacchi Giudice
Dr. Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 54/2024 promossa da
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PARISI DIANA
e
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. PARISI DIANA CP_1 C.F._2
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
RAGIONI DELLA DECISIONE
e adivano il Tribunale di RI, Parte_1 CP_1
esponendo:
• la IGnora e il IGnor hanno contratto Parte_1 CP_1
matrimonio civile il giorno 29/09/1989 in Chiesa In Valmalenco (SO), adottando il regime di separazione dei beni (doc. 1); • Dall'unione sono nati due figli (i) nato in [...] Persona_1
29/08/1990 a RI e (ii) nato in data [...] a [...], oggi entrambi residenti Persona_2
pagina 1 di 4 in Chiesa Valmalenco Via V Alpini, 26/a (doc. 2); • I coniugi stabilirono la vita coniugale in Chiesa In
Valmalenco presso l'abitazione del marito, durante il matrimonio la IG.a acquistò un' Pt_1
abitazione in Cosio In LT dove trasferì la residenza;
• Oggi, venuta meno l'affectio maritalis, i coniugi hanno deciso di chiedere contestualmente la separazione consensuale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
• gli stessi hanno raggiunto un accordo su tutti gli aspetti relativi ai loro rapporti, così come indicato nelle seguenti condizioni: I. I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco;
II. la casa familiare sita in Chiesa In Valmalenco alla via V Alpini 26/a di esclusiva proprietà del rimarrà assegnata allo stesso che continuerà ad abitarla, anche insieme ai suoi figli CP_1
nel caso decidessero di tornare presso l'abitazione paterna, mentre la IG.a Parte_1
abiterà nella sua abitazione di Cosio in LT. III. la IGnora
[...] Parte_1
provvederà ad asportare i suoi beni personali presenti nella casa familiare e ciò
[...]
previo accordo circa tempi e modalità per l'accesso; IV. Il figlio è maggiorenne e da Persona_1
molto tempo autosufficiente, lavora e vive in Svizzera, seppur mantenendo la residenza in Chiesa in
Valmalenco alla via V Alpini 26/a presso la casa familiare. V. Il figlio anch'esso Persona_2
maggiorenne e residente in [...] presso la casa familiare presenta una lieve forma di disabilità - invalidità di tipo esclusivamente fisico ( ridotte o impedite capacità motorie / deambulatorie) per cui ha accesso ad alcune agevolazioni previste dalla legge 104, continuerà a ricevere un aiuto economico dal padre ed entrambi i genitori si rendono sin d'oggi disponibili ad accogliere il figlio presso la loro abitazione. VI. Posto che la IG.a ha scelto in Pt_1
accordo con il marito di occuparsi a tempo pieno della sua famiglia, il IG. , stante lo CP_1
stato di disoccupazione della moglie evidentemente non facilmente modificabile, verserà entro il quindicesimo giorno di ciascun mese euro 100,00 per il figlio ed euro 800,00 per Persona_2
IGnora , entrambi gli assegni verranno annualmente rivalutati Parte_1
secondo gli indici Istat dell'aumento al costo della vita a far tempo dal 1 gennaio 2025. VII. le parti chiedono di valersi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione avanti il giudice relatore con il deposito di note scritte, a tal fine dichiarano sin d'ora di non volersi riconciliare e rinunciano concordemente al deposito giudiziale della documentazione economica. VIII. le spese di giudizio sono divise paritariamente tra le parti;
I ricorrenti chiedevano:
I. che il Tribunale adito disponga gli opportuni provvedimenti di legge per addivenire alla separazione, nomini il giudice relatore per verificare la sussistenza delle condizioni necessarie alla presente pagina 2 di 4 separazione consensuale per poi trasmettere la causa in decisione collegiale volta ad emettere pronuncia di separazione personale degli stessi, alle condizioni sopra concordate, e per l'effetto provvedere alla omologazione della medesima;
II. Che il Tribunale adito, decorsi i termini di legge voglia altresì pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione.
Con sentenza 18 4 24 veniva dichiarata la separazione dei coniugi parti in causa, alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
Con note congiunte 21 10 24 le parti così concludevano:
Con il presente atto la difesa rassegna le seguenti istanze e conclusioni congiunte come già esposte nel ricorso:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e quindi pronunciare sentenza di divorzio alle medesime condizioni della separazione prevedendo che: a) I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco;
b) la casa familiare sita in Chiesa In Valmalenco alla via V Alpini 26/a di esclusiva proprietà del rimarrà assegnata allo stesso che continuerà ad abitarla, anche CP_1
insieme ai suoi figli nel caso decidessero di tornare presso l'abitazione paterna, mentre la IG.a abiterà nella sua abitazione di Cosio in LT. c) la IGnora Parte_1
provvederà ad asportare i suoi beni personali presenti nella Parte_1
casa familiare e ciò previo accordo circa tempi e modalità per l'accesso; d) il IG. CP_1
verserà entro il quindicesimo giorno di ciascun mese euro 100,00 per il figlio sin tanto Persona_2
che vivrà presso la madre ed euro 800,00 per IGnora , Parte_1
entrambi gli assegni verranno annualmente rivalutati secondo gli indici Istat dell'aumento al costo della vita a far tempo dal 1 gennaio 2025. e) le spese di giudizio compensate integralmente tra le parti
E con il presente atto le parti SI.ra (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
LT (SO) alla via Maggiore 67 e il SI. , (C.F ) nato a CP_1 C.F._2
11/11/1950 a Chiesa In Valmalenco e residente in [...], 2) con riferimento al loro matrimonio civile celebrato il giorno 29/09/1989 in Chiesa In Valmalenco (SO) in regime di separazione dei beni da cui sono nati due figli (i) nato in data [...] a Persona_1
RI e (ii) nato in data [...] a [...], dichiarano di non avere intenzione di Persona_2
riconciliarsi, rinunziano ai termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche e prestano pagina 3 di 4 piena acquiescenza all'emananda sentenza, chiedono di pronunciare sentenza di divorzio alle medesime condizioni degli accordi intervenuti tra le parti per la separazione consensuale, e quindi pronunciare il divorzio alle medesime condizioni dell'omologata separazione, confermano le pattuizioni di cui all'atto introduttivo e dell'intervenuta separazione, confermano solennemente le istanze e conclusioni a definizione del ricorso congiunto di separazione e divorzio come sopra ripresentate dall'avvocato Diana Parisi, tutto ciò mediante sottoscrizione qui sotto in calce.
Con provvedimento 20 11 24 la causa veniva trattenuta in decisione.
P.Q.M.
il Tribunale di RI in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
il giorno 29/09/1989 in Chiesa In Valmalenco (SO), e trascritto nei registri dello CP_1
Stato Civile del predetto comune, reg. atti di matrimonio parte I, n. 3, anno 1989, alle condizioni indicate concordemente dai coniugi nelle conclusioni congiunte sopra riportate;
- dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il Parte_1
cognome del coniuge, che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in RI, nella camera di conIGlio 21 11 24
Il Presidente est.
Dr.ssa Barbara Licitra
pagina 4 di 4