Sentenza 17 luglio 2009
Massime • 1
In tema di rapporto di agenzia, non integra gli estremi del vizio di motivazione la decisione del giudice di merito che, nel valutare la gravità dell'inadempimento contestato all'agente, ai sensi dell'art. 1751, secondo comma, cod. civ., con riferimento alle obbligazioni fondamentali incombenti anche durante il periodo di preavviso, prima fra tutte la promozione degli affari mediante regolare visita ai clienti, abbia considerato l'elevato scostamento dei risultati raggiunti dall'agente nel periodo di preavviso, comparati alla media nazionale e a quelli raggiunti nell'anno precedente dal medesimo agente, nonché la mancata visita di alcuni clienti, quali elementi obiettivamente significativi del sostanziale disinteresse dell'agente nella cura della zona affidata, ove la parte, nel censurare la motivazione in sede di legittimità, non abbia dedotto e rappresentato i punti della controversia autonomamente dotati di forza esplicativa o dimostrativa tale da disarticolare l'intero ragionamento del giudicante o determinare radicali incompatibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/07/2009, n. 16772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16772 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele - Presidente -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. IANNIELLO Antonio - rel. Consigliere -
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8260-2006 proposto da:
RO AO TT, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MEDAGLIE D'ORO 40, presso lo studio dell'avvocato CERULLI LORENZO, rappresentato e difeso dagli avvocati CANETTI UMBERTO, PIACCI BRUNO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMMERCIALE ABBIGLIAMENTO S.R.L.;
- intimata -
e sul ricorso 12544-2006 proposto da:
MANIFATTURE DEL NORD UNTPERSONALE S.R.L., (nuova denominazione della ER Abbigliamento S.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 257, presso lo studio dell'avvocato CIANNAVEI ANDREA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SQUASSI FEDERICO, giusta procura speciale atto Notar TT GIOVANNI di Reggio Emilia, del 20/03/06 rep. n. 88387/7006;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
RO AO TT;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1057/2005 della CORTF. D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/03/2005 R.G.N. 806/02 + 1;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/2009 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;
udito l'Avvocato NICOLA PETRACCA per delega PIACCI BRUNO;
udito l'Avvocato CIANNAVEI ANDREA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Doti. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 3 marzo 2006, LO TA ER ha chiesto a questa Corte, con tre motivi, la cassazione della sentenza depositata in data 4 marzo 2004, con la quale la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma di quella di primo grado, aveva condannato la ER NT s.r.l. (alla quale egli era stato legato da un rapporto di agenzia) a pagargli la somma di Euro 13.884,53 a titolo di indennità FIRR, rigettando le ulteriori domande nonché la domanda svolta in via riconvenzionale in primo grado dalla società.
In proposito, il \ER aveva originariamente chiesto l'accertamento della insussistenza di una giusta causa a sostegno del recesso immediato in corso del preavviso comunicatogli dalla società, con la conseguente condanna di questa a pagargli l'indennità di cui all'art. 1751 c.c., come novellato dal D.Lgs. n.303 del 1991, indicata nella misura massima di lire 221.439.800,
oltre al risarcimento dei danni cagionati dalla ingiuriosità della disdetta e di quelli all'immagine, alla indennità prevista dagli accordi collettivi del 1979, 1988 e 1992 per un ammontare di L. 58.622.766 e infine all'indennità di incasso nella misura del 2% su di un ammontare di incassi di L. 4.161.123.181.
In via riconvenzionale, la società aveva viceversa chiesto la condanna del ricorrente a pagarle la somma di L. 100.000.000 a titolo di risarcimento dei danni causati dagli inadempimenti che avevano dato luogo alla disdetta immediata dal rapporto.
Il Tribunale aveva accolto la domanda relativa alla insussistenza di una giusta causa di disdetta, con la condanna della società a pagare al \ER l'indennità cd. FIRR prevista dall'A.E.C. applicato al rapporto, mentre per quanto riguarda l'indennità di risoluzione del contratto ex art. 1751 c.c. nuova versione, pur in teoria dovuta in quanto il rapporto non si era risolto per fatto dell'agente, aveva affermato che andavano applicate le norme del cd. "accordo ponte" del 1992, da ritenere più favorevoli per l'agente rispetto alla disciplina legale.
La Corte d'appello, decidendo nel senso indicato, su appello di ambedue le parti, ha invece ritenuto pienamente giustificata la disdetta immediata per grave inadempimento del \ER, con le conseguenze che ne derivano sul piano delle domande. Resiste al ricorso per cassazione la società ER Abbigliamento s.r.l. con controricorso, proponendo altresì contestualmente ricorso incidentale, affidato a due motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 I due ricorsi, principale e incidentale, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., avendo ad oggetto la medesima sentenza. 2.1 - Col primo motivo, LO TA ER denuncia la violazione ed errata applicazione dell'art. 12 preleggi, artt. 1453, 1454, 1455, 1746 e 1751 cod. civ. nonché degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c.. Richiamato il contenuto degli articoli del codice civile citati in rubrica, la difesa del ricorrente sostiene in proposito che i relativi principi e le relative regole sarebbero state tutte disapplicate dalla Corte territoriale, per cui la sentenza impugnata andrebbe cassata "essendo nel caso insussistente - o al limite di scarsa importanza - il preteso inadempimento del \ER". Segue la formulazione di due pretesi quesiti di diritto - non necessari secondo la disciplina processuale dell'epoca - che si limitano a riprodurre in forma interrogativa l'assunto relativo al motivo.
2.2 - Col secondo motivo, il ricorrente deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla configurabilità, alla stregua della complessiva corretta valutazione delle risultanze istruttorie, di un proprio comportamento tale da concretare un grave inadempimento e/o una giusta causa di recesso o disdetta dal contratto.
In proposito, sostiene che la motivazione della sentenza sarebbe apodittica, non considererebbe ne' sul piano normativo ne' su quello fattuale la differenza tra inadempimento lieve e inadempimento grave e non indicherebbe i parametri normativi utilizzati nella propria valutazione relativa alla sussistenza di un inadempimento talmente grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto.
La Corte, senza indicare in alcun modo i parametri di valutazione utilizzati, avrebbe infatti individuato tale grave inadempimento nel calo delle vendite vcrificatosi nella zona del \ER, senza considerare che trattavasi di zona particolarmente difficile quanto a clientela, tanto che era risultato che anche altro agente di una zona limitrofa aveva subito un analogo calo di vendite.
Inoltre la Corte d'appello di Napoli non avrebbe valutato le risultanze processuali nel loro complesso, dando rilievo ad alcune di esse e non ad altre ben più rilevanti, in particolare fondando sostanzialmente il proprio giudizio sui tabulati prodotti dalla società senza confrontarne i dati (del resto rappresentativi di una media, tra risultati positivi e negativi) con le risultanze della prova testimoniale e senza dar conto della preferenza assegnata a tali dati sul piano valutativo dell'istruttoria.
1 fatti assunti a fondamento della decisione sarebbero stati erroneamente qualificati come non contestati dal \ER, il quale viceversa, sia nella risposta alla relativa lettera di contestazione del 27 giugno 1994 che nel ricorso ex art. 414 c.p.c. (pag. 4 e 5) e nella risposta all'interrogatorio libero, li avrebbe esplicitamente contestati, mentre successivamente i medesimi fatti sarebbero stati altresì smentiti dalle deposizioni dei testi \M, \Intermite\ e HI.
La stessa società avrebbe candidamente dichiarato che il rapporto avrebbe potuto proseguire qualora l'agente avesse accettato la novazione del contratto in precedenza propostagli, nel corso del preavviso conseguente alla prima disdetta, per cui era evidente che la società aveva improvvisato una accusa di inadempimento per non dover corrispondere al proprio agente tutte le spettanze di fine rapporto dovute per legge e in forza dell'Accordo economico collettivo applicato.
Del resto il mancato raggiungimento degli obiettivi di vendita non a- vrebbe potuto, di per se solo, in difetto di prova di una condotta dolosamente diretta a ledere gli interessi aziendali, essere qualificato come inadempimento talmente grave da provocare un recesso in tronco.
Anche il richiamo della Corte al fatto che il ricorrente non avrebbe visitato otto clienti, indicato come fatto non contestato, sarebbe viceversa stato specificatamente contestato a pagg. 4 e 5 del ricorso ex art. 414 c.p.c.. La Corte non avrebbe poi spiegato come sia possibile formulare una valutazione di mancato raggiungimento dei risultati di vendita "dopo aver dato ali 'agente la possibilita' di girare una sola linea di prodotti su sei linee".
2.3 Col terzo motivo di ricorso, LO TA ER denuncia la violazione ed errata applicazione dell'art. 12 preleggi, art. 1751 c.c. dell'A.E.C., 30 ottobre 1992, quanto alla mancata diretta applicazione del criterio di calcolo dell'indennità di fine servizio ai sensi dell'art. 1751 c.c. come modificato dal D.Lgs. n. 303 del 1991 invece di quello individuato dal giudice di primo grado in applicazione dell'Accordo ponte del 30 ottobre 1992. Il motivo conclude con la formulazione di due quesiti di diritto, non necessari secondo la legge processuale dell'epoca. 3.1 - Col primo motivo di ricorso incidentale, la società deduce "la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 414 c.p.c.". In proposito, sostiene che il ricorrente non avrebbe mai dedotto il mancato versamento all'Enasarco da parte della società dei contributi relativi al F.I.R.R. ne' avrebbe mai proposto domanda di versamento diretto della relativa indennità accantonabile all'ENASARCO.
Sia il giudice di primo grado che quelli di secondo, avrebbero pertanto violato l'art. 112 c.p.c. nel disporre la condanna al pagamento dell'indennità in questione, nonostante che la società avesse fin dall'inizio dedotto di avere versato regolarmente all'Enasarco i contributi relativi.
3.2 - Col secondo motivo di ricorso incidentale, la società denuncia il vizio di motivazione della sentenza, la quale non avrebbe tenuto conto del fatto che, anche nell'ambito della C.T.U. disposta in primo grado, appariva evidente che i contributi per il FIRR erano stati accantonati presso l'Enasarco. In proposito, i giudici di merito avrebbero erroneamente interpretato le affermazioni del consulente d'ufficio.
4 - I primi due motivi del ricorso principale vanno esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
Con essi il ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver dato adeguato conto dei parametri legali utilizzati per la valutazione della gravità dell'inadempimento contestato e per avere valutato in maniera incongrua le risultanze istruttorie relative, dando per pacifici fatti che tali non erano e privilegiando determinate risultanze rispetto ad altre, senza darne adeguato conto. Le censure sono infondate.
I giudici di merito hanno valutato la gravità dell'inadempimento contestato al \ER, ai sensi dell'art. 1751 c.c., comma 2 (come sostituito dal D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, art. 4), con riguardo alle obbligazioni fondamentali che incombono sull'agente (su cui, cfr. Cass. 12 giugno 2000 n. 7986), anche durante il preavviso, quando il rapporto continua con tutte le relative obbligazioni (Cass.8 maggio 2004 n. 8797), prima fra tutte quella avente ad oggetto la promozione degli affari commessi all'agente, attraverso la regolare visita ai clienti o possibili tali.
Trattasi di parametri correttamente desunti dalla disciplina legale del recesso per giusta causa, la cui adozione non merita pertanto le denunzie di violazione di legge formulate dal ricorrente. Sulla base di tali parametri valutativi, la Corte d'appello ha ritenuto che l'elevato scostamento dei risultati raggiunti nel periodo - rispetto non solo alla media nazionale ma altresì con riguardo ai risultati realizzati dallo stesso \ER nell'anno precedente nella medesima zona - fosse indicativo del sostanziale disinteresse da parte dell'appellato nella cura della zona affidatagli, come confermato dal rilievo della mancata visita di alcuni clienti nell'ultimo periodo di rapporto.
Una tale valutazione fonda nell'analisi dei dati forniti dalla società e ritenuti non contestati sostanzialmente in giudizio, se non con deduzioni irrilevanti o non sufficientemente verificabili alla stregua delle prove dedotte.
Al riguardo, va premesso che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il controllo in sede di legittimità di siffatta valutazione di merito riguarda unicamente (attraverso il filtro delle censure mosse con il ricorso) il profilo della coerenza logico- formale e della correttezza giuridica delle argomentazioni svolte, in base all'individuazione, che compete esclusivamente al giudice di merito, delle fonti del proprio convincimento, raggiunto attraverso la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, scegliendo tra di esse quelle ritenute idonee a sostenerlo all'interno di un quadro valutativo complessivo privo di errori, di contraddizioni e di evidenti fratture sul piano logico, nel suo interno tessuto ricostruttivo della vicenda (c/r., per tutte, Cass. S.U. 11 giugno 1998 n. 5802 e, più recentemente, Cass., sez. lav. 6 marzo 2006 n. 4770 e Cass. sez. 1, 26 gennaio 2007 n. 1754). Nè appare sufficiente, sul piano considerato, a contrastare le valutazioni del giudice di merito il fatto che alcuni elementi, emergenti nel processo e invocati dal ricorrente, siano in contrasto con alcuni accertamenti e valutazioni del giudice o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti.
Ogni giudizio implica infatti l'analisi di una più o meno ampia mole di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra di loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, compete al giudice nei due gradi di merito in cui si articola la giurisdizione.
Per censurare efficacemente in questa sede tale valutazione occorre quindi che i "punti" della controversia dedotti per invalidare la motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante o determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (in proposito, cfr. di recente, Cass, sez. 3, 21 novembre 2006 n. 24744 e sez. 1, 22 gennaio 2007 n. 1270). Nel caso in esame, il ricorrente tenta di contrastare le valutazioni dei giudici di merito, negando che determinati fatti fossero pacifici in giudizio ed evidenziando risultanze istruttorie di segno diverso. In proposito, si rileva anzitutto che la censura non appare quasi mai rispettosa della regola della autosufficienza del ricorso per cassazione (su cui cfr., per tutte, Cass. 28 gennaio 2008 n. 1756 e 10 marzo 2008 n. 6294), in quanto sovente svolta attraverso formulazioni sintetiche, sunti ed estrapolazioni, invece che attraverso la riproduzione integrale o il riferimento preciso al testo dell'atto che interessa, con l'indicazione della sua esatta collocazione.
In ogni caso, nessuno dei "punti" sufficientemente trattati appare dotato del carattere della decisività, potendo essere interpretato, così come implicitamente o esplicitamente operato dai giudici di merito, come irrilevante, di significato ambiguo o incerto, ivi compresi gli elementi che il \ER indica a sostegno della censura relativa alla affermazione della Corte secondo cui i fatti dai quali ha desunto il suo inadempimento non sarebbero contestati. Concludendo, sulla base delle considerazioni svolte, essendo infondati i primi due motivi del ricorso, resta assorbito il terzo, sostanzialmente subordinato all'accoglimento degli altri e il ricorso va respinto.
Anche il ricorso incidentale, nei due motivi in cui è articolato, è infondato.
Ed invero, la domanda originaria del ricorrente è stata interpretata dai giudici di merito come comprensiva (quantomeno in alternativa alla indennità di cui all'art. 1751 cod. civ. nella versione cd. "europea") anche della richiesta di condanna al pagamento della cd. indennità FIRR prevista dagli accordi economici collettivi applicabili, in particolare il cd. "accordo ponte" del 1992. Su tale interpretazione si è istaurato il contraddittorio delle parti, come risulta dalla sentenza e dallo stesso controricorso che riferisce di avere fin dal primo grado e poi in appello indicato il valore di tale indennità, pur distinguendo tra la parte accantonata presso l'ENASARCO e la parte da versare in quanto relativa alle ultime provvigioni.
Non risulta inoltre dal ricorso incidentale che, in sede di appello, la società abbia formulato uno specifico motivo di gravame ispirato alla violazione dell'art. 112 c.p.c.. Infine, la Corte d'appello da atto della contestazione da parte del \ER dell'effettivo accantonamento dell'indennità presso il FIRR gestito dall'ENASARCO e della mancata prova del contrario da parte della società e spiega in maniera logicamente inoppugnabile le ragioni per cui le indicazioni provenienti in proposito dalla C.T.U. effettuata in giudizio non abbiano il significato voluto dall'appellante, riferendosi unicamente ad una situazione astratta (di normale versamento all'ENASARCO) e non al caso concreto in esame. Per le ragioni indicate, anche il ricorso incidentale va respinto. La situazione di reciproca soccombenza viene posta alla base della decisione di compensare integralmente tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, compensando integralmente tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 10 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2009