Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 26/06/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1889 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
DE MELA VINCENZO ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
-ricorrente- contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. RIZZO ANTONINO, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
-resistente-
OGGETTO: permessi sindacali, contribuzione figurativa.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 29/05/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente , con ricorso depositato in data 08/11/2024, ha Parte_1
evocato in giudizio l' e, premesso di essere docente in servizio presso scuola CP_1
statale, di avere fruito di due periodi di aspettativa sindacale e di avere richiesto l'accredito della contribuzione figurativa per entrambi detti periodi, ha contestato l'operato dell' convenuto che ha disposto l'accredito della contribuzione CP_2
figurativa soltanto per il primo periodo e non per il secondo.
A sostegno della domanda, kla parte ricorrente ha eccepito l'illegittimità delle circolari dell che richiedono la presentazione della domanda in forma telematica, CP_1
richiedendo il riconoscimento del diritto alla contribuzione figurativa.
L' costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del CP_1
contraddittorio,ha eccepito il difetto di giurisdizione in favore della Corte del Conti,
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La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Va dichiarato il difetto di giurisdizione del g.o. in favore della Corte dei Conti quale giudice delle pensioni dei pubblici dipendenti, tenuto conto del condiviso orientamento delle Sezioni Unite, secondo cui “La giurisdizione della Corte dei conti in tema di pensioni ha carattere esclusivo, essendo affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, sicché in essa ricadono tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale, come quelle concernenti la sussistenza del diritto a pensione e il recupero di assegni di pensione già versati, nelle quali la Corte ha il potere-dovere di delibare gli atti amministrativi intervenuti nel pregresso rapporto di impiego relativi allo status di dipendente al fine di dedurne l'incidenza sul trattamento di quiescenza. Tale conclusione deriva dal fatto che la giurisdizione della Corte dei conti ha natura dichiarativa poiché tende all'accertamento del diritto a pensione nella misura di legge, mentre il provvedimento determinativo del trattamento economico viene valutato solo agli effetti della liquidazione della pensione e non viene impugnato in quanto tale, essendo degradato a mero presupposto processuale, all'unico scopo di accertare il diritto soggettivo a pensione nella sua esatta misura, con esclusione di pronunce a carattere caducatorio o annullatorio, estranee al potere ascrivibile alla Corte dei conti. Non si tratta, dunque, nel giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti, di esaminare, neppure in via incidentale, la legittimità di provvedimenti amministrativi definitivi riguardanti lo stato giuridico ed economico dell'impiegato e, quindi, relativi al rapporto di pubblico impiego, ancorché di questo costituiscano l'atto finale e il presupposto indispensabile per la liquidazione della pensione” (Cass.SSUU n.896 del 16.1.2018).
La giurisdizione della Corte dei Conti in materia di pensioni ha carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, nonché, pur in costanza di lavoro, ogni diritto relativo al rapporto pensionistico.
In questo ambito, la sua giurisdizione è esclusiva e ricomprende tutte le controversie funzionali alla pensione: oltre a problemi relativi al sorgere e
2 modificarsi del diritto alla pensione, la Corte si occupa anche dei problemi connessi, quali riscatto di periodi di servizio, ricongiunzione di periodi assicurativi, assegni accessori, interessi e rivalutazione, recupero di somme indebitamente erogate (Cass. Sez. Unite Num. 11849/2016, in motivazione).
In conclusione, va dichiarato il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei
Conti.
Le spese possono compensarsi tenuto conto della decisione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Dichiara il proprio difetto di giurisdizione poiché la domanda giudiziale rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti.
2. Compensa le spese di lite.
Trapani, 26/06/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
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