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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 11/03/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
RG 2983/2019 Oggetto: Responsabilità professionale medica
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano in funzione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2983 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2019 proposta da:
Parte_1 nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianluca Sprio e Giuseppe
Scozzari; - attore -
nei confronti di:
CP_1 nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicolò Grillo ed Antonino
Manto; - convenuto -
e di:
CP_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ad Agrigento in Via Principato
n.2/d, P.I. -convenuta contumace- P.IVA_1
nonché di:
Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Bologna via Stalingrado
n.45 (P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Infantino; P.IVA_2
-terza chiamata-
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1 dott. e la struttura sanitaria al fine di ottenere il risarcimento di CP_1 CP_2 tutti i danni, complessivamente quantificati in €. 169.478,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, patiti in conseguenza di una colonscopia non correttamente eseguita.
Rappresentava in particolare di essersi recato in data 27.7.2018 presso la struttura sanitaria per effettuare una colonscopia a cura del dott. CP_2 CP_1 che intorno alle ore 14.30 del medesimo giorno lasciava la struttura, una volta eseguito l'esame, con il seguente referto: “Emorroidi interne;
malattia diverticolare del colon sinistro polipo del sigma” terapia consigliata resezione endoscopica a caldo”20 giugno 2016 ; che la mattina del 29.7.2018, avvertiva dei forti dolori addominali e pertanto si recava presso l'ospedale di Ribera ove, con la diagnosi di “addome acuto da perforazione di organo cavo” veniva trasferito d'urgenza all'ospedale di Sciacca per essere sottoposto ad intervento chirurgico di “emicolectomia sin. Sec. Hatmann”; che a seguito di una degenza di 12 giorni veniva dimesso in data 9.8.2018 con la diagnosi
“ addome acuto da diverticolite perforata”.
Attribuiva l'insorgenza di tale patologia ad un errore medico, dovuto alla non corretta esecuzione della colonscopia, chiedendo al Tribunale, previo accertamento della responsabilità sanitaria, di condannare i convenuti al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti, con il favore delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio preliminarmente chiedendo la chiamata in causa di CP_1 al fine di essere manlevato in forza di n. polizza 1/34117/122/147525764; Controparte_3 nel merito contestava le avverse pretese perché infondate.
In particolare rappresentava che la diagnosi di “addome acuto da diverticolite perforata” era da attribuire al naturale decorso della patologia da tempo lamentata dall'attore, escludendo ogni correlazione con la colonscopia praticata.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva insistendo per Controparte_3
l'integrale rigetto della domanda di parte attrice.
Il procedimento, svoltosi nella contumacia della struttura sanitaria veniva CP_2 istruito a mezzo di prove documentali e con una consulenza tecnica d'ufficio.
Dunque, mutato il giudice per trasferimento del precedente titolare ad altra sede, la causa veniva posta in decisione con concessione dei chiesti termini 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
2 Così brevemente ricostruito il fatto e lo svolgimento del processo, in punto di diritto occorre premettere che la Suprema Corte ha costantemente configurato la responsabilità dell'ente ospedaliero come di natura contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (cfr. Cass. 22 gennaio 1999, n. 589.; Cass. 1 settembre 1999, n. 9198; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv;
Cass. 4 marzo 2004, n. 4400; Cass. 14 luglio 2004, n.13066; Cass. 23 settembre
2004, n. 19133; Cass. 2 febbraio 2005, n. 2042; Cass. 18 aprile 2005, n. 7997).
La natura contrattuale di tale responsabilità è espressamente sancita anche dall'art. 7 co. 1
L. 24/2017 -Gelli Bianco ai sensi del quale la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
Ciò premesso deve osservarsi che l'attore lamenta un danno evento consistito nella perforazione del diverticolo causata da un'errata esecuzione dell'esame colonscopico.
A tal proposito rappresenta che l'insorgenza della sintomatologia è emersa solo ad esito dell'esame effettuato.
Il convenuto e la compagnia assicuratrice terza chiamata, da parte loro, hanno rappresentato che la causa del danno patito dall'attore è imputabile esclusivamente al fisiologico decorso della preesistente patologia, escludendo l'errore medico.
Essendo questo il quadro delle allegazioni delle parti, va dato atto delle risultanze della consulenza tecnica a firma del collegio peritale composto dai dr. , medico Persona_1 legale e dr. specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva. Persona_2
Dall'esame della documentazione medica in atti emerge che l'attore si è recato presso la in data 27 luglio 2018, per essere sottoposto a colonscopia;
l'esame strumentale CP_2 si è reso necessario perché da pregressi consulti eseguiti dall'attore presso la medesima struttura sanitaria era emersa ripetutamente positività di presenza di sangue occulto nelle feci associato a dolore addominale.
L'esame endoscopico eseguito dal convenuto dott. ha avuto un regolare decorso come CP_1 può evincersi dal referto (v. all.13 dell'atto di citazione).
3 Nell'elaborato peritale i consulenti incaricati accertano che “nel caso del , Parte_1
l'esame endoscopico, da ciò che si evince dal referto, non è stato oggetto di complicanze intraprocedurali considerato che non vengono descritti momenti o fattispecie compatibili ad incidenti in corso di procedura. La colonscopia è stata eseguita secondo quanto indicato dagli indicatori di qualità delle linee guida internazionali nel rispetto dei criteri minimi di pulizia e temporali. Nonostante ciò, sia la fase di preparazione intestinale che l'esame endoscopico potrebbero essere responsabili dell'insorgenza di flogosi diverticolare per un'alterazione del microbiota con un'incidenza compresa fra lo 0,04 e lo 0,08%, come riportato dai dati di letteratura. Infatti viene segnalato un ipotetico ruolo dell'alterazione del microbiota intestinale come responsabile di flogosi diverticolare tardiva e pertanto di diverticolite acuta, ma tale ipotesi è ancora da dimostrare.
Di contro la malattia diverticolare di per sé è una condizione spontaneamente gravata dal rischio di complicanze, quali la diverticolite acuta e la perforazione.
Tale rischio è maggiore nei pazienti con malattia diverticolare sintomatica e viene quantificato nell'ordine del 20% per l'incidenza di diverticolite acuta con un ricorso alla chirurgia in emergenza di circa il 10% dei pazienti per complicanze perforative.
Alla luce di quanto detto è pertanto possibile considerare in termini probabilistici che
l'evenienza acuta che ha coinvolto il sia stata verosimilmente l'evoluzione Parte_1 naturale della sua patologia di base, peraltro sintomatica da tempo.”
I consulenti - con argomentazioni coerenti, lineari ed esaustivamente motivate - in quanto tali pienamente condivise e fatte proprie in questa sede –, hanno dunque escluso, secondo un criterio probabilistico prossimo alla certezza, che dall'esame strumentale eseguita dal sia CP_1 derivata la patologia lamentate da parte dell'attore.
Corretta e adeguata è stata, dunque, la condotta del sanitario: i consulenti, a tal proposito, hanno effettivamente rilevato che “da quanto si evince dai dati riportati nella documentazione agli atti, l'esame endoscopico ha potuto agire quale fattore indipendente rispetto all'evoluzione clinica ma non certamente quale causa diretta della complicanza stessa in assenza di dati oggettivi che hanno potuto obiettivare una complicanza intraprocedurale ed alla luce dell'insorgenza tardiva della sintomatologia.”
Anche con le risposte alle osservazioni critiche viene ribadito quanto già affermato nella
CTU depositata, ovvero che la presenza di diverticoli nel colon rappresenta certamente una causa di rischio perforativo anche a posteriori rispetto all'esame endoscopico ed in particolare, come supportato dalla letteratura scientifica citata dal collegio peritale, le alterazioni del microbiota intestinale secondarie alla preparazione intestinale, potrebbero esporre al rischio di diverticoliti acute nelle ore successive all'evento con conseguente rischio perforativo intrinseco nella patologia infiammatoria acuta.
4 Il fatto che la diagnosi di diverticolosi del colon non fosse nota riguarda soltanto un
“missing” diagnostico precedente ma, di fatto, l'indicazione alla procedura endoscopica è stata appunto la positività all'esame del sangue occulto fecale e la presenza di una sintomatologia addominale pregressa che ha condotto l'attore ad effettuare approfondimenti sia clinici che diagnostici strumentali.
In conclusione, non sono ravvisabili condotte ascrivibili al convenuto CP_1 contrassegnate da profili di colpa per negligenza, imprudenza o imperizia in correlazione causale con le patologie e i disturbi allo stato lamentate dall'attore.
Da un punto di vista formale poi, non si è ritenuto di accogliere l'istanza formulata dall'attore finalizzata al rinnovo dell'approfondimento tecnico con medici professionisti di provenienza di distretto diverso da quello della Corte d'Appello di Palermo sul rilievo di una sorta di “metus“ dei componenti collegio peritale stante la presenza, quale C.T.P., della prof.
, Assessore Regionale nonché medico legale della città capoluogo di regione;
al Persona_3 riguardo è appena il caso si osservare che detta richiesta è stata formulata da parte attrice solo dopo il deposito della relazione peritale negativa per l'attore, benché il convenuto CP_1 avesse già indicato la prof. quale c.t.p già con le note di trattazione scritta per Per_3
l'udienza datate 25.11.2021.
Anche la circostanza che la sia giunta presso lo studio dei consulenti tecnici d'ufficio Per_3 quando le operazioni peritali erano già concluse prendendo visione degli esiti degli accertamenti ed esprimendo le sue valutazioni non consente di ravvisare una causa di nullità: in primo luogo perché il collegio peritale, proprio per il solo fatto di riferire in perizia tale circostanza, dimostra buona fede e serenità nel giudizio;
in secondo luogo, per la mancata trascrizione delle valutazioni formulate, nessuna nullità deve ritenersi comminata occorrendo solo che tali osservazioni siano state tenute presenti (Cass.
Sez. L, Sent n. 14489 del 19/11/2001), dovendo anche sottolinearsi che il contraddittorio tecnico dei periti di parte è stato garantito dalla trasmissione della bozza ai C.T.P., dalla facoltà di spiegare eventuali osservazioni critiche e dai successivi provvedimenti del giudice, a suo tempo titolare del fascicolo, che ha invitato il Collegio Peritale a riscontrare le osservazioni di parte (v. ordinanza del 2.11.2023).
Per tutto quanto esposto, la domanda risarcitoria formulata da parte attrice deve essere rigettata.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2 c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
5 Tanto premesso in ordine alla disciplina della compensazione delle spese di lite applicabile al caso di specie alla luce dei sopra esposti principi enunciati dalla Corte Costituzionale ritiene questo decidente che il breve lasso temporale trascorso dall'esame strumentale e il malessere patito dall'attore è fatto in grado di integrare le gravi ed eccezionali ragioni pretese dalla disciplina codicistica, come modificata dalla pronuncia additiva della Corte Costituzionale sopra richiamata, per addivenire ad una pronuncia integralmente compensativa delle spese di lite fra la parte attrice, il convenuto e la terza chiamata di cui pure l'attore ha causato la vocatio in ius.
Le spese occorse per l'espletata CTU medico legale vanno invece poste a carico dell'attore soccombente.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di della contumace e della terza
[...] CP_1 CP_2 chiamata disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede: CP_3
RESPINGE ogni domanda dell'attore;
DICHIARA integramente compensate le spese di lite tra le parti e la terza chiamata e le
DICHIARA irripetibili quanto alla convenuta contumace CP_2
PONE definitivamente a carico di parte attrice le spese di ctu liquidate con separato decreto.
Così deciso in Agrigento l'8.3.2025 Il Giudice
Silvia Capitano
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano in funzione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2983 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2019 proposta da:
Parte_1 nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianluca Sprio e Giuseppe
Scozzari; - attore -
nei confronti di:
CP_1 nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicolò Grillo ed Antonino
Manto; - convenuto -
e di:
CP_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ad Agrigento in Via Principato
n.2/d, P.I. -convenuta contumace- P.IVA_1
nonché di:
Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Bologna via Stalingrado
n.45 (P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Infantino; P.IVA_2
-terza chiamata-
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1 dott. e la struttura sanitaria al fine di ottenere il risarcimento di CP_1 CP_2 tutti i danni, complessivamente quantificati in €. 169.478,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, patiti in conseguenza di una colonscopia non correttamente eseguita.
Rappresentava in particolare di essersi recato in data 27.7.2018 presso la struttura sanitaria per effettuare una colonscopia a cura del dott. CP_2 CP_1 che intorno alle ore 14.30 del medesimo giorno lasciava la struttura, una volta eseguito l'esame, con il seguente referto: “Emorroidi interne;
malattia diverticolare del colon sinistro polipo del sigma” terapia consigliata resezione endoscopica a caldo”20 giugno 2016 ; che la mattina del 29.7.2018, avvertiva dei forti dolori addominali e pertanto si recava presso l'ospedale di Ribera ove, con la diagnosi di “addome acuto da perforazione di organo cavo” veniva trasferito d'urgenza all'ospedale di Sciacca per essere sottoposto ad intervento chirurgico di “emicolectomia sin. Sec. Hatmann”; che a seguito di una degenza di 12 giorni veniva dimesso in data 9.8.2018 con la diagnosi
“ addome acuto da diverticolite perforata”.
Attribuiva l'insorgenza di tale patologia ad un errore medico, dovuto alla non corretta esecuzione della colonscopia, chiedendo al Tribunale, previo accertamento della responsabilità sanitaria, di condannare i convenuti al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti, con il favore delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio preliminarmente chiedendo la chiamata in causa di CP_1 al fine di essere manlevato in forza di n. polizza 1/34117/122/147525764; Controparte_3 nel merito contestava le avverse pretese perché infondate.
In particolare rappresentava che la diagnosi di “addome acuto da diverticolite perforata” era da attribuire al naturale decorso della patologia da tempo lamentata dall'attore, escludendo ogni correlazione con la colonscopia praticata.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva insistendo per Controparte_3
l'integrale rigetto della domanda di parte attrice.
Il procedimento, svoltosi nella contumacia della struttura sanitaria veniva CP_2 istruito a mezzo di prove documentali e con una consulenza tecnica d'ufficio.
Dunque, mutato il giudice per trasferimento del precedente titolare ad altra sede, la causa veniva posta in decisione con concessione dei chiesti termini 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
2 Così brevemente ricostruito il fatto e lo svolgimento del processo, in punto di diritto occorre premettere che la Suprema Corte ha costantemente configurato la responsabilità dell'ente ospedaliero come di natura contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (cfr. Cass. 22 gennaio 1999, n. 589.; Cass. 1 settembre 1999, n. 9198; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv;
Cass. 4 marzo 2004, n. 4400; Cass. 14 luglio 2004, n.13066; Cass. 23 settembre
2004, n. 19133; Cass. 2 febbraio 2005, n. 2042; Cass. 18 aprile 2005, n. 7997).
La natura contrattuale di tale responsabilità è espressamente sancita anche dall'art. 7 co. 1
L. 24/2017 -Gelli Bianco ai sensi del quale la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
Ciò premesso deve osservarsi che l'attore lamenta un danno evento consistito nella perforazione del diverticolo causata da un'errata esecuzione dell'esame colonscopico.
A tal proposito rappresenta che l'insorgenza della sintomatologia è emersa solo ad esito dell'esame effettuato.
Il convenuto e la compagnia assicuratrice terza chiamata, da parte loro, hanno rappresentato che la causa del danno patito dall'attore è imputabile esclusivamente al fisiologico decorso della preesistente patologia, escludendo l'errore medico.
Essendo questo il quadro delle allegazioni delle parti, va dato atto delle risultanze della consulenza tecnica a firma del collegio peritale composto dai dr. , medico Persona_1 legale e dr. specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva. Persona_2
Dall'esame della documentazione medica in atti emerge che l'attore si è recato presso la in data 27 luglio 2018, per essere sottoposto a colonscopia;
l'esame strumentale CP_2 si è reso necessario perché da pregressi consulti eseguiti dall'attore presso la medesima struttura sanitaria era emersa ripetutamente positività di presenza di sangue occulto nelle feci associato a dolore addominale.
L'esame endoscopico eseguito dal convenuto dott. ha avuto un regolare decorso come CP_1 può evincersi dal referto (v. all.13 dell'atto di citazione).
3 Nell'elaborato peritale i consulenti incaricati accertano che “nel caso del , Parte_1
l'esame endoscopico, da ciò che si evince dal referto, non è stato oggetto di complicanze intraprocedurali considerato che non vengono descritti momenti o fattispecie compatibili ad incidenti in corso di procedura. La colonscopia è stata eseguita secondo quanto indicato dagli indicatori di qualità delle linee guida internazionali nel rispetto dei criteri minimi di pulizia e temporali. Nonostante ciò, sia la fase di preparazione intestinale che l'esame endoscopico potrebbero essere responsabili dell'insorgenza di flogosi diverticolare per un'alterazione del microbiota con un'incidenza compresa fra lo 0,04 e lo 0,08%, come riportato dai dati di letteratura. Infatti viene segnalato un ipotetico ruolo dell'alterazione del microbiota intestinale come responsabile di flogosi diverticolare tardiva e pertanto di diverticolite acuta, ma tale ipotesi è ancora da dimostrare.
Di contro la malattia diverticolare di per sé è una condizione spontaneamente gravata dal rischio di complicanze, quali la diverticolite acuta e la perforazione.
Tale rischio è maggiore nei pazienti con malattia diverticolare sintomatica e viene quantificato nell'ordine del 20% per l'incidenza di diverticolite acuta con un ricorso alla chirurgia in emergenza di circa il 10% dei pazienti per complicanze perforative.
Alla luce di quanto detto è pertanto possibile considerare in termini probabilistici che
l'evenienza acuta che ha coinvolto il sia stata verosimilmente l'evoluzione Parte_1 naturale della sua patologia di base, peraltro sintomatica da tempo.”
I consulenti - con argomentazioni coerenti, lineari ed esaustivamente motivate - in quanto tali pienamente condivise e fatte proprie in questa sede –, hanno dunque escluso, secondo un criterio probabilistico prossimo alla certezza, che dall'esame strumentale eseguita dal sia CP_1 derivata la patologia lamentate da parte dell'attore.
Corretta e adeguata è stata, dunque, la condotta del sanitario: i consulenti, a tal proposito, hanno effettivamente rilevato che “da quanto si evince dai dati riportati nella documentazione agli atti, l'esame endoscopico ha potuto agire quale fattore indipendente rispetto all'evoluzione clinica ma non certamente quale causa diretta della complicanza stessa in assenza di dati oggettivi che hanno potuto obiettivare una complicanza intraprocedurale ed alla luce dell'insorgenza tardiva della sintomatologia.”
Anche con le risposte alle osservazioni critiche viene ribadito quanto già affermato nella
CTU depositata, ovvero che la presenza di diverticoli nel colon rappresenta certamente una causa di rischio perforativo anche a posteriori rispetto all'esame endoscopico ed in particolare, come supportato dalla letteratura scientifica citata dal collegio peritale, le alterazioni del microbiota intestinale secondarie alla preparazione intestinale, potrebbero esporre al rischio di diverticoliti acute nelle ore successive all'evento con conseguente rischio perforativo intrinseco nella patologia infiammatoria acuta.
4 Il fatto che la diagnosi di diverticolosi del colon non fosse nota riguarda soltanto un
“missing” diagnostico precedente ma, di fatto, l'indicazione alla procedura endoscopica è stata appunto la positività all'esame del sangue occulto fecale e la presenza di una sintomatologia addominale pregressa che ha condotto l'attore ad effettuare approfondimenti sia clinici che diagnostici strumentali.
In conclusione, non sono ravvisabili condotte ascrivibili al convenuto CP_1 contrassegnate da profili di colpa per negligenza, imprudenza o imperizia in correlazione causale con le patologie e i disturbi allo stato lamentate dall'attore.
Da un punto di vista formale poi, non si è ritenuto di accogliere l'istanza formulata dall'attore finalizzata al rinnovo dell'approfondimento tecnico con medici professionisti di provenienza di distretto diverso da quello della Corte d'Appello di Palermo sul rilievo di una sorta di “metus“ dei componenti collegio peritale stante la presenza, quale C.T.P., della prof.
, Assessore Regionale nonché medico legale della città capoluogo di regione;
al Persona_3 riguardo è appena il caso si osservare che detta richiesta è stata formulata da parte attrice solo dopo il deposito della relazione peritale negativa per l'attore, benché il convenuto CP_1 avesse già indicato la prof. quale c.t.p già con le note di trattazione scritta per Per_3
l'udienza datate 25.11.2021.
Anche la circostanza che la sia giunta presso lo studio dei consulenti tecnici d'ufficio Per_3 quando le operazioni peritali erano già concluse prendendo visione degli esiti degli accertamenti ed esprimendo le sue valutazioni non consente di ravvisare una causa di nullità: in primo luogo perché il collegio peritale, proprio per il solo fatto di riferire in perizia tale circostanza, dimostra buona fede e serenità nel giudizio;
in secondo luogo, per la mancata trascrizione delle valutazioni formulate, nessuna nullità deve ritenersi comminata occorrendo solo che tali osservazioni siano state tenute presenti (Cass.
Sez. L, Sent n. 14489 del 19/11/2001), dovendo anche sottolinearsi che il contraddittorio tecnico dei periti di parte è stato garantito dalla trasmissione della bozza ai C.T.P., dalla facoltà di spiegare eventuali osservazioni critiche e dai successivi provvedimenti del giudice, a suo tempo titolare del fascicolo, che ha invitato il Collegio Peritale a riscontrare le osservazioni di parte (v. ordinanza del 2.11.2023).
Per tutto quanto esposto, la domanda risarcitoria formulata da parte attrice deve essere rigettata.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2 c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
5 Tanto premesso in ordine alla disciplina della compensazione delle spese di lite applicabile al caso di specie alla luce dei sopra esposti principi enunciati dalla Corte Costituzionale ritiene questo decidente che il breve lasso temporale trascorso dall'esame strumentale e il malessere patito dall'attore è fatto in grado di integrare le gravi ed eccezionali ragioni pretese dalla disciplina codicistica, come modificata dalla pronuncia additiva della Corte Costituzionale sopra richiamata, per addivenire ad una pronuncia integralmente compensativa delle spese di lite fra la parte attrice, il convenuto e la terza chiamata di cui pure l'attore ha causato la vocatio in ius.
Le spese occorse per l'espletata CTU medico legale vanno invece poste a carico dell'attore soccombente.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di della contumace e della terza
[...] CP_1 CP_2 chiamata disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede: CP_3
RESPINGE ogni domanda dell'attore;
DICHIARA integramente compensate le spese di lite tra le parti e la terza chiamata e le
DICHIARA irripetibili quanto alla convenuta contumace CP_2
PONE definitivamente a carico di parte attrice le spese di ctu liquidate con separato decreto.
Così deciso in Agrigento l'8.3.2025 Il Giudice
Silvia Capitano
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